VIII Commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
Commissione VIII (Ambiente)
Comm. VIII
Sulla pubblicità dei lavori ... 261
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Discussione e approvazione) ... 261
Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini, C. 2401 Labriola, C. 3053 Trancassini (Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 3053 Trancassini – Adozione testo base) ... 262
ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) ... 264
SEDE LEGISLATIVA
Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossella MURONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.
La seduta comincia alle 14.
Sulla pubblicità dei lavori.
Rossella MURONI, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Ne dispone pertanto l'attivazione.
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Discussione e approvazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 aprile 2022.
Rossella MURONI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, martedì 5 aprile, è stato adottato come testo base, per il seguito dell'esame in sede legislativa, il testo della proposta di legge C. 1939-B come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Sul medesimo, i gruppi hanno rinunciato alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.
Avverte quindi che, nella seduta odierna, si procederà alla sua votazione articolo per articolo, alle dichiarazioni di voto e alla votazione finale, per la quale è richiesta la presenza del numero legale. Dà conto quindi delle missioni, nonché delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del provvedimento.
Rossella MURONI, presidente, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale.
Rachele SILVESTRI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente che dopo due anni si arriva alla conclusione dell'esame di un provvedimento, presentato dall'allora ministro Costa a luglio del 2019 come un provvedimento fondamentale e soprattutto urgente. Ricorda che proprio al fine di accelerarne l'iter, sono stati respinti molti degli emendamenti che il proprio gruppo aveva presentato in prima lettura con l'intento di migliorarne il contenuto, che presenta a suo avviso alcune criticità. Pur condividendo quindi in via generale il contenuto del provvedimento, ma ritenendolo in ogni caso insufficiente, a nome del proprio gruppo preannuncia l'astensione.
Rossella MURONI, presidente, nel ringraziare tutti i colleghi della Commissione, condivide le considerazioni della collega in ordine all'urgenza del provvedimento, rammaricandosi del tempo trascorso, che tuttavia è risultato un passaggio tecnico necessario, in ragione di alcune criticità del testo del Senato. Reputa però significativa la scelta assunta in questo ramo del Parlamento di adire la sede legislativa, proprio per accelerare l'iter del provvedimento.
Quanto al merito, evidenzia come si metta fine ad un paradosso della legislazione nazionale che imputa ai pescatori che raccolgono i rifiuti la responsabilità della loro gestione. L'approvazione del provvedimento rappresenta a suo avviso una buona notizia per il settore della pesca, colpito fortemente dal caro energia e costituisce una risposta adeguata ad una richiesta finalizzata alla salvaguardia dell'ecosistema marino.
La Commissione approva, con votazione nominale finale, disegno di legge C. 1939-B, approvato dal Senato, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base.
La seduta termina alle 14.20.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 6 aprile 2022. — Presidenza della presidente Rossella MURONI.
La seduta comincia alle 14.20.
Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.
C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini, C. 2401 Labriola, C. 3053 Trancassini.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 3053 Trancassini – Adozione testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.
Rossella MURONI, presidente, avverte che alle proposte di legge in esame è abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, la proposta di legge C. 3053 Trancassini, recante Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, assegnata alla Commissione il 18 giugno 2021, in quanto vertente su identica materia.
Comunica quindi che il Comitato ristretto, nominato a seguito della deliberazione assunta dalla Commissione in sede plenaria, nella riunione dello scorso 31 marzo ha formulato una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, da sottoporre alla Commissione in sede plenaria, al fine di adottarlo come testo base per il prosieguo dell'esame.
La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).
Paolo TRANCASSINI (FDI), per evitare che quello in corso diventi un esercizio di stile, chiede di conoscere i tempi per il prosieguo e la conclusione dell'esame di questo provvedimento nonché della proposta di legge a sua prima firma C. 1605 in tema di ricostruzione, che auspica non venga «assorbita», come anticipatogli informalmente, da un disegno di legge del Governo.
Rossella MURONI, presidente, concorda con l'esigenza manifestata dal collega Trancassini di definire un preciso cronoprogramma per il prosieguo dei lavori delle proposte di legge in materia di ricostruzione, che sarà definito in sede di ufficio di presidenza. Si associa quindi alla considerazione sull'importanza del provvedimento in esame, che assume altresì un valore anche simbolico in questo giorno in cui ricorre l'anniversario dell'evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
ALLEGATO
Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016. C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093 Patassini, C. 2401 Labriola, C. 3053 Trancassini.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Articolo 1.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale a far data dal 6 aprile 2009 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito denominati «familiari».
Articolo 2.
(Speciale elargizione)
1. Ai familiari di ciascuna persona deceduta nelle circostanze di cui all'articolo 1 è elargita, una tantum, una somma di denaro pari a 200.000 euro.
2. L'elargizione di cui al comma 1 è attribuita secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) al convivente more uxorio;
d) ai genitori;
e) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
f) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento sismico.
3. Le elargizioni di cui al comma 1 sono assegnate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. La procedura per l'assegnazione dell'elargizione è attivata d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo presso cui si è verificato l'evento sismico, che provvede all'istruttoria verificando la sussistenza del nesso di causalità tra il decesso e l'evento sismico e trasmette l'esito dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura può essere attivata anche su domanda degli interessati da presentare entro il medesimo termine di cui al secondo periodo.
4. Le elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuite in concorrenza ad ogni altra analoga elargizione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
Articolo 3.
(Collocamento obbligatorio)
1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, è estesa agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi.
Articolo 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 133.400.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.