II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (Seguito esame e rinvio) ... 11
ALLEGATO 1 (Proposta di parere) ... 15
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00160 e reiezione della proposta di risoluzione a prima firma Varchi) ... 13
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione) ... 18
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (Seguito esame e rinvio) ... 14
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.15.
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.
Mario PERANTONI, presidente, non essendovi richieste di intervento, dà la parola alla relatrice, onorevole Giuliano, per la formulazione della proposta di parere.
Carla GIULIANO (M5S), relatrice, nel formulare una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), precisa che tre delle quattro osservazioni proposte si riferiscono alla pratica forense. In particolare sottolinea che la proposta di parere da lei presentata specifica che il praticante avvocato – sia abilitato al patrocinio, sia non abilitato – assunto presso l'Ufficio del processo, durante lo svolgimento del suo compito presso tale Ufficio, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo. Evidenzia, inoltre, che la proposta di parere in discussione contiene anche una osservazione volta a garantire, per gli avvocati vincitori del concorso precedentemente iscritti alla cassa forense, la continuità delle prestazioni assistenziali e previdenziali.
Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede che la Commissione non si esprima nella seduta odierna sulla proposta di parere testé presentata dalla relatrice, evidenziando come le Commissioni di merito non abbiano ancora iniziato ad esaminare le proposte emendative riferite al provvedimento. Fa presente, inoltre, che la proposta di parere in esame verte esclusivamente sul contenuto dell'articolo 33 del provvedimento e non anche su quello dell'articolo 34, che investe anch'esso profili di interesse per la Commissione Giustizia. In proposito, nel ritenere irrituale l'inserimento da parte dell'Esecutivo di due norme relative alla giustizia all'interno di un decreto-legge che dispone in materia di energia, sottolinea come sarebbe stato più opportuno che le stesse fossero state incluse in un provvedimento specifico. In particolare, con riferimento all'articolo 34, sebbene la relazione illustrativa al decreto-legge sottolinei l'urgenza della disposizione in quanto le procedure di designazione dei procuratori europei delegati sinora espletate non hanno consentito la copertura di tutte le sedi, ritiene che tale intervento non sia opportuno in quanto la procedura per coprire tali vacanze è già aperta. Ritenendo che l'introduzione dell'articolo 34 nel decreto-legge in esame sia volta a evitare che la Commissione Giustizia possa esaminare dettagliatamente un articolo importantissimo, stigmatizza tale operato dell'Esecutivo. Rammenta, quindi, che lo scorso anno la Commissione ha esaminato attentamente l'Atto del Governo 204, recante lo schema di decreto legislativo in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – «EPPO», e che, al termine di un approfondito esame, è stato espresso l'articolato parere favorevole contenente numerose osservazioni, proposto dalla relatrice Sarti. A seguito di tale parere il Governo ha poi adottato un decreto legislativo che, tra le altre disposizioni, prevede, in primo luogo, che l'età massima dei magistrati che vogliono accedere alla selezione per procuratore europeo delegato sia di 59 anni. Rileva come la ragione di tale disposizione sia quella di uniformare il trattamento dei magistrati a quello delle altre figure del pubblico impiego, sottolineando come la carica di procuratore europeo duri sei anni e non sia rinnovabile. Nel rammentare che tale previsione è in linea con l'azione di governo sia del ministro Bonafede sia della ministra Cartabia, che in relazione alla riforma del Consiglio superiore della magistratura prevedono l'abbassamento del limite di anzianità sia per gli incarichi direttivi e semi-direttivi che per quelli di legittimità, rileva come invece la disposizione in esame si muova in senso contrario, innalzando da 59 a 64 anni tale limite. Solleva il dubbio che tale intervento normativo sia finalizzato ad agevolare specifici interessi. Ritiene quindi che la Commissione non possa essere esautorata dalla sua competenza in riferimento alla modifica a una disposizione sulla quale precedentemente ha svolto un attento esame. Per tale ragione chiede al rappresentante del Governo una relazione dettagliata sulle motivazioni dell'urgenza della disposizione di cui all'articolo 34 e se anche altri Paesi dell'Unione europea abbiano o meno innalzato tale limite di età. Chiede, inoltre, alla relatrice di integrare la proposta di parere da lei formulata alla luce di quanto la Commissione ha già deliberato relativamente al citato Atto del Governo 204, ribadendo la richiesta di non procedere alla votazione della proposta di parere nella seduta odierna.
Carla GIULIANO (M5S), relatrice, nel sottolineare l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione sull'AG 204, si dichiara disponibile a fare un ulteriore approfondimento sul contenuto dell'articolo 34 del provvedimento in discussione, auspicando sul punto un'interlocuzione con il Governo.
Catello VITIELLO (IV) si riserva di intervenire in merito al contenuto della proposta di parere formulata dalla relatrice nel corso della prossima seduta.
Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
RELAZIONI AL PARLAMENTO
Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.25.
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00160 e reiezione della proposta di risoluzione a prima firma Varchi).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.
Mario PERANTONI, presidente, ricorda che la relatrice aveva presentato un'ulteriore nuova formulazione della proposta di risoluzione e che il gruppo Fratelli d'Italia aveva presentato una sua proposta di risoluzione (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 761 del 16 marzo 2022), che sarà posta in votazione successivamente a quella presentata dalla relatrice per le parti non precluse. Chiede quindi al rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle due proposte di risoluzioni.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione della proposta di risoluzione presentata dalla relatrice. Quanto alla proposta di risoluzione del gruppo Fratelli d'Italia, rileva che il testo presenta diverse criticità, segnalando in primo luogo come l'approccio adottato dal Governo con riguardo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense non possa in alcun modo essere qualificato come punitivo. Evidenziata inoltre l'impossibilità di esprimersi allo stato attuale in maniera compiuta sulla riforma della magistratura onoraria, con riguardo al proposto regime di incompatibilità su base territoriale per gli avvocati assunti a tempo determinato in qualità di addetti all'Ufficio del processo, richiama la norma di legge che impedisce l'esercizio della professione forense a chi svolga un lavoro subordinato. Ciò premesso, esprime parere contrario sulla proposta di risoluzione del gruppo Fratelli d'Italia.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che, ove fosse approvata la nuova proposta di risoluzione come ulteriormente riformulata, presentata dalla relatrice, risulterà precluso l'impegno sub a1) della proposta di risoluzione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia, in quanto in contrasto con l'impegno sub a3) della proposta di risoluzione della relatrice.
Gianluca VINCI (FDI), alla luce delle considerazioni svolte dal sottosegretario e del parere testé espresso, annuncia che il gruppo Fratelli d'Italia si esprimerà in senso contrario sulla ulteriore nuova formulazione della proposta di risoluzione della relatrice e in senso favorevole sulla proposta di risoluzione a prima firma Varchi.
Catello VITIELLO (IV), preso atto del lavoro svolto dalla relatrice, alla quale va il suo ringraziamento per la sensibilità dimostrata su un tema da lui stesso sollevato in diverse occasioni, ritiene tuttavia che il problema non sia stato risolto. Pertanto, ringraziando la rappresentante del suo gruppo, preannuncia che si asterrà dalla votazione sulla ulteriore nuova formulazione della proposta di risoluzione della relatrice. Esprime la convinzione che si potesse fare uno sforzo ulteriore a vantaggio di una categoria già molto danneggiata dall'attuale situazione, la quale ha inoltre partecipato ad una procedura concorsuale sulla base di regole modificate a posteriori.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di risoluzione, come ulteriormente riformulata dalla relatrice, che assume il numero 8-00160 (vedi allegato 2). Respinge quindi la proposta di risoluzione a prima firma Varchi, nella parte non preclusa dall'approvazione della risoluzione n. 8-00160.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE REFERENTE
Giovedì 24 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.30.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati.
Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2022.
Mario PERANTONI, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti presentati. Nel rammentare che per le ore 14.30 è fissata una importante riunione sul provvedimento relativo alla riforma dell'ordinamento giudiziario, ritiene opportuno rinviare l'espressione dei pareri sulle proposte emendative al testo in esame, trattandosi di un tema che necessita di essere affrontato con la dovuta attenzione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
ALLEGATO 1
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (C. 3495 Governo).
PROPOSTA DI PARERE
La II Commissione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
premesso che:
l'articolo 33, al comma 1 interviene sull'articolo 73, comma 11-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, per consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;
considerato che:
il 2 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n. 58, recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, quali la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni, la Corte dei conti, la Procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali;
quanto ai tirocini interessati dalla disciplina del decreto del Ministro della giustizia, 17 marzo 2016, n. 58, si tratta di quelli iniziati dopo l'entrata in vigore di detto decreto;
i destinatari di questo strumento di formazione sono tutti i praticanti avvocati interessati all'affiancamento ad un magistrato che, al momento della presentazione della domanda, siano inseriti nel registro di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni né siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ed abbiano già svolto sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;
oltre al possesso dei detti requisiti, la domanda di partecipazione deve altresì attestare i dati dell'avvocato presso cui il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio, il punteggio di laurea conseguito dal praticante, la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante;
l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta anche presso uffici giudiziari diversi, purché in ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. La durata complessiva del tirocinio non deve superare i 12 mesi;
rilevato che:
molti sono i punti di contatto rinvenibili tra la disciplina introdotta dal decreto ministeriale n. 58 del 2016 e quella relativa al tirocinio ex articolo 73 decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013. Medesime sono, infatti, le attività svolte in affiancamento al magistrato affidatario, così come perfettamente sovrapponibile appare l'obbligo di riservatezza e riserbo imposto al tirocinante. In entrambi i casi, inoltre, l'esito positivo del tirocinio, e dunque della formazione, è attestato da una relazione finale sottoscritta dal magistrato affidatario;
rilevato, tuttavia, che:
l'articolo 33, comma 1, non contiene alcuna disciplina relativamente ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari svolti ex decreto ministeriale n. 58 del 2016, e quindi sarebbe auspicabile consentire ai tirocinanti previsti da tale decreto che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;
l'articolo 33 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 («Addetti all'Ufficio per il processo»), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, ma non risolve la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro status previdenziale a causa della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che è conseguenza automatica della sospensione dall'albo;
per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo è necessario prevedere normativamente che la sospensione dall'esercizio della professione forense non comporti la cancellazione automatica dall'ente previdenziale Cassa Forense, in modo da permettere all'avvocato addetto all'Ufficio per il processo di conservare e preservare la continuità del proprio status professionale ai fini previdenziali e assistenziali;
occorre, pertanto, introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;
l'articolo 33 comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 17 del 2022, che modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 («Addetti all'Ufficio per il processo»), presenta, inoltre, criticità in ordine alla posizione dei Praticanti Avvocati assunti nell'Ufficio per il processo;
se, da un lato, il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 riconosce che il servizio prestato presso l'Ufficio del processo è equivalente ad un anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense, dall'altro, il nuovo articolo 33, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 17 del 2022, introduce per le professioni legali una causa di incompatibilità che impone al praticante avvocato solo un obbligo di comunicazione e non anche di interruzione del tirocinio;
l'articolo 41 comma 4 della legge professionale prevede che «Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse»;
ritenuto che:
l'articolo 33 del decreto-legge n. 17 del 2022, che modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 («Addetti all'Ufficio per il processo»), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo ma nulla prevede per i praticanti avvocati, se non l'obbligo per quest'ultimi di comunicare l'assunzione al Consiglio dell'ordine di appartenenza;
relativamente alla pratica forense occorre distinguere tra praticanti avvocati abilitati al patrocinio e praticanti avvocati non abilitati al patrocinio;
quanto ai praticanti avvocati abilitati, l'articolo 41, comma 12, della legge professionale n. 247 del 2012 prevede che «Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore»;
qualora i praticanti avvocati abilitati divenuti addetti all'ufficio del processo continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse e d'incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, determinando, inoltre, un regime irragionevolmente differenziato, quanto alla possibilità di esercizio della professione forense, tra avvocati, per cui è disposta l'incompatibilità, e praticanti abilitati al patrocinio, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibilità di commettere illeciti deontologici;
appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti, ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio del processo, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale Cassa Forense, che venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;
considerato che:
anche nel caso dei praticanti avvocati non abilitati vincitori del concorso per addetto all'Ufficio del processo, qualora gli stessi continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse ed incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibile commissione di illeciti deontologici;
appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato non abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione;
preso atto che:
l'articolo 34 del decreto-legge n. 17 del 2022 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO»;
tra le varie modifiche, tale articolo innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) e introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione (c.d. PED di legittimità);
la novella in questione apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, disponendo, in particolare, che l'esercizio delle funzioni dei PED di legittimità sia circoscritto alle sole udienze penali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 33, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire ai tirocinanti ex decreto ministeriale n. 58 del 2016, che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento di tale tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;
b) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;
c) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale, di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, il praticante avvocato abilitato al patrocinio, affinché venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;
d) all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato non abilitato, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma sia l'iscrizione nel registro dei praticanti, sia la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo – a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione – ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica.
ALLEGATO 2
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La II Commissione,
esaminata per le parti di competenza la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Anno 2021) (Doc, CCLXIII, n. 1) trasmessa dal Governo alle Camere il 24 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
premesso che:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e approvato dal Consiglio Economia e Finanza dell'Unione nel luglio scorso, intende rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolare la transizione ecologica e digitale, favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali;
a tal fine il piano prevede 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi cui si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano;
il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti – che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e prevede tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno;
rilevato che:
il PNRR ha inserito tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento, anche la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, avvicinando l'Italia alla media dell'UE;
come rilevato dalla Commissione europea nel documento di lavoro con cui ha espresso la propria valutazione favorevole del piano (SWD(2021) 165 final), le inefficienze del sistema giudiziario italiano continuano a pesare sul contesto imprenditoriale, dal momento che, nonostante i recenti miglioramenti, il tempo stimato necessario per risolvere i contenziosi civili e commerciali rimane tra i più elevati dell'UE, registrando ampio spazio per una gestione più efficiente e per limitare i ricorsi infondati. Secondo il quadro di valutazione UE della giustizia del 2020, il tempo di esaurimento dei procedimenti in Italia è pari a 2.655 giorni per i contenziosi civili e commerciali considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 549 giorni) e a 1.367 giorni per i procedimenti penali considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 340 giorni); per quanto concerne le cause amministrative, il tempo di esaurimento dei procedimenti è pari a 1.679 giorni considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 469 giorni);
come evidenziato nel PNRR, l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, oltre a rappresentare un valore in sé, radicato nella cultura costituzionale europea che richiede di assicurare «rimedi giurisdizionali effettivi» per la tutela dei diritti, specie dei soggetti più deboli, rappresenta pertanto una condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per il corretto funzionamento del mercato;
a sostegno di tale presupposto, nel PNRR si stima che una riduzione della durata dei procedimenti civili del 50 per cento possa accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10 per cento e che una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione delle procedure fallimentari possa generare un incremento di produttività dell'economia italiana dell'1,6 per cento. D'altra parte, una giustizia inefficiente peggiora le condizioni di finanziamento delle famiglie e delle imprese, considerato che un aumento dei procedimenti pendenti di 10 casi per 1000 abitanti corrisponderebbe a una riduzione del rapporto tra prestiti e Pil dell'1,5 per cento e che alla durata dei processi più elevata si assocerebbe una minore partecipazione delle imprese alle catene globali del valore e una minore dimensione media delle imprese, quest'ultima una delle principali debolezze strutturali del nostro sistema;
a fronte di tale situazione, entro giugno 2026 la riforma del sistema giudiziario deve conseguire una riduzione dei tempi processuali, rispetto al 2019, per la giustizia civile e commerciale pari al 40 per cento, e per quella penale pari al 25 per cento. Gli obiettivi delle misure riguardano anche la riduzione del 90 per cento, rispetto al 2019, del numero di cause pendenti presso i tribunali ordinari civili (primo grado) e presso le corti d'appello civili (secondo grado) e la riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato;
per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge di:
portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114);
rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;
potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;
garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;
contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti;
al fine di raggiungere tali obiettivi, la riforma del sistema giudiziario contempla interventi, tutti previsti nell'ambito della missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componente 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA), quali: la riforma del processo civile, articolata in 8 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la riforma del processo penale, articolata in 4 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la riforma delle procedure di insolvenza, articolata in due traguardi, da concludersi entro la fine del 2022; la riforma della giustizia tributaria, per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2022; la digitalizzazione del sistema giudiziario, per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2023;
alle richiamate riforme si affianca il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti per un totale di 3.162,2 milioni di euro finalizzati: nell'ambito della Missione 1, Componente 1, alla digitalizzazione del Ministero della giustizia (133,2 milioni di euro) e del Consiglio di Stato (7,5 milioni di euro), al rafforzamento dell'Ufficio del processo (2.309,8 milioni di euro); nell'ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, all'efficientamento degli edifici giudiziari (411,7 milioni di euro); nell'ambito della Missione 5 Inclusione e coesione, Componente 3 Interventi speciali per la coesione territoriale, alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni di euro);
il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026;
osservato che:
la Relazione in esame – che è dunque la prima sullo stato di attuazione del PNRR – riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea, considerato che in essa si evidenzia come l'Italia, avendo rispettato l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine del 2021, sia nella condizione di presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro;
fra i 51 obiettivi previsti per la fine del 2021, rientrano i seguenti quattro traguardi (tre riforme e un investimento) relativi alla riforma del sistema giudiziario: l'entrata in vigore il 24 dicembre scorso della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata; l'entrata in vigore il 19 ottobre scorso della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza (decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147) e l'approvazione della disciplina per le assunzioni degli addetti all'Ufficio per il processo, con la pubblicazione dei bandi e l'avvio della relativa procedura concorsuale, le cui prove sono state svolte a novembre scorso e il cui investimento dovrà essere completato nel prossimo anno con le assunzioni effettive e con l'inizio dell'operatività dello stesso Ufficio del processo;
la riforma delle procedure di insolvenza è intesa a potenziare i meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione degli organi pre-giudiziari e dei magistrati destinati alle procedure di insolvenza per una gestione più efficiente di tutte le fasi della procedura, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo;
con riguardo alla riforma della giustizia civile, il PNRR prevede che essa sia incentrata principalmente sulla riduzione del tempo del giudizio civile, individuando un ampio ventaglio di interventi volti tra l'altro a contenere l'esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari accentuando il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie;
nel quadro degli interventi volti a garantire la piena attuazione di tale riforma, con particolare riguardo all'esigenza di contenere il contenzioso, nel corso della richiamata audizione la Ministra ha preannunciato, anche su sollecitazione della Commissione europea, la modifica del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, con l'obiettivo tra l'altro di ridurre i compensi per il difensore che si presta a patrocinare azioni legali per liti che poi si rivelano temerarie o frivole;
la riforma relativa alla digitalizzazione del sistema giudiziario prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico e il completamento del processo civile telematico nonché la digitalizzazione del processo penale di primo grado e l'introduzione di una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione;
constatato che:
come ribadito in audizione dalla Ministra Cartabia, benché non esplicitamente richiamata nel PNRR, la riforma dell'ordinamento giudiziario riveste particolare rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo e di miglioramento dell'efficacia del sistema giudiziario nazionale, soprattutto laddove interviene sui criteri per l'attribuzione delle funzioni direttive e semi-direttive negli uffici giudiziari e delle connesse responsabilità rispetto all'efficienza ed agli standard qualitativi degli uffici medesimi e laddove introduce una formazione mirata della dirigenza per svilupparne le capacità gestionali;
quanto al rafforzamento dell'Ufficio del processo, l'obiettivo dell'investimento è quello di agire a breve termine sui fattori organizzativi in modo che le riforme in fase di sviluppo producano risultati più rapidamente, massimizzando le sinergie e incrementando le risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato in numero totale di oltre 21.000 unità di addetti all'ufficio del processo e di personale amministrativo, tra tribunali civili, penali e amministrativi), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia. Ciò nella consapevolezza, riportata nel PNRR, che questa misura migliorerebbe inoltre la qualità dell'azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi. L'investimento comprende anche la formazione a supporto della transizione digitale del sistema giudiziario;
nel sottolineare che il rafforzamento dell'Ufficio del processo è già in fase operativa, essendo in corso le assunzioni delle prime oltre 8.000 unità di personale, la Ministra Cartabia ha rilevato l'esigenza di introdurre alcuni correttivi normativi volti tra l'altro a garantire una più omogenea distribuzione dei vincitori di concorso nelle diverse Corti d'appello nonché ad intervenire in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impegno lavorativo presso l'Ufficio del processo; tali correttivi sono stati inseriti all'articolo 33 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
ritenuto che:
la soluzione introdotta ex post dall'articolo 33 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, la quale prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, non risolve la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro status previdenziale a causa della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che è conseguenza automatica della sospensione dall'albo;
appare, al contempo, necessario intraprendere iniziative volte a valorizzare la preparazione ed il merito del personale amministrativo già in forze nell'amministrazione giudiziaria;
con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alla digitalizzazione del sistema giudiziario, sarebbe opportuno che l'intervento coinvolga anche l'istituzione del casellario unico nazionale giudiziale nonché della banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, trattandosi di strumenti fondamentali per consentire un più stringente monitoraggio della corretta gestione delle risorse nell'ambito degli appalti previsti dal PNRR;
appare, infine, necessario prevedere, nell'ambito dell'edilizia penitenziaria, anche investimenti che riguardino interventi di implementazione dei sistemi di videosorveglianza, di adeguamento degli impianti tecnologici, di installazione di impianti per schermare i telefoni cellulari, di adeguamento degli impianti di illuminazione interna ed esterna degli istituti penitenziari, nonché prevedere il potenziamento dell'organico di Polizia penitenziaria, nel solco del piano assunzionale portato avanti nello scorso triennio,
impegna il Governo:
a) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alle riforme del sistema giudiziario e agli interventi legislativi ad esse connesse:
1) a garantire la valorizzazione degli indirizzi del Parlamento, sia in relazione alle indicazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo nell'esercizio delle diverse deleghe di riferimento sia in relazione agli ordini del giorno approvati dalle Camere relativamente agli interventi previsti nell'ambito delle stesse riforme del sistema giudiziario, nonché relativamente alla correlata riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione giustizia;
2) a garantire la valorizzazione degli indirizzi del Parlamento nel procedere ad una complessiva ed organica riforma della giustizia tributaria, le cui linee sono state già tracciate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva «Sulla riforma dell'IRPEF ed altri aspetti del sistema tributario» elaborato congiuntamente dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato;
3) a prevedere che la modifica del Regolamento, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, che contiene la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sia ispirata ad un approccio premiale nei confronti degli avvocati che promuovano l'esperimento dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie;
b) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente al potenziamento dell'Ufficio del processo e agli adeguamenti normativi necessari a garantirne la piena operatività, a individuare insieme con il Parlamento una soluzione che tuteli pienamente, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 17, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate.
(8-00160) «D'Orso, Saitta, Turri, Annibali, Parisse, Conte, Bazoli».