VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Martedì 22 marzo 2022

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 433

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. C. 3522 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) ... 433

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio) ... 440

ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dalla relatrice) ... 443

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. Atto n. 361 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 441

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ... 441

5-07690 Fragomeli: Richiesta di dati relativi alle persone fisiche che percepiscono esclusivamente redditi da rendite finanziarie o immobiliari ... 441

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 444

5-07701 Centemero: Disciplina relativa alla custodia delle criptovalute ... 441

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 445

5-07719 Ungaro: Modalità di calcolo dell'imposta sul valore degli immobili detenuti da cittadini italiani nel Regno Unito ... 442

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 447

5-07730 Cancelleri: Chiarimenti relativi alla normativa sui crediti di imposta in favore delle imprese operanti nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto ... 442

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 449

VI Commissione - Resoconto di martedì 22 marzo 2022

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 marzo 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione la deputata Paola De Micheli, alla quale augura buon lavoro.

DL 4/2022: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
C. 3522 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla seduta pomeridiana odierna e che la Commissione dovrà quindi esprimersi entro la seduta odierna.
  Stigmatizza quindi la brevità del tempo concesso alla Commissione per l'esame in sede consultiva del provvedimento.

  Luca SANI (PD), relatore, condividendo quanto evidenziato dal presidente in merito al limitato tempo a disposizione per l'esame del provvedimento, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (C. 3522), già approvato, con modificazioni, dal Senato.
  Il provvedimento è stato emanato per introdurre misure di sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Contiene inoltre misure finalizzate al contrasto delle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali per il settore edilizio.
  Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverta che nella presente relazione mi soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.
  In relazione alle competenze della Commissione Finanze, ritiene opportuno avviare la propria relazione dall'illustrazione delle misure che sono state adottate per contrastare le frodi, recentemente emerse, nella cessione dei crediti connessi ai bonus edilizi. Tali misure sono contenute nell'articolo 28 del provvedimento, che è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, per inserire le novelle ad esso già apportate dal decreto-legge n. 13 del 2022. Tale ultimo decreto-legge è abrogato, ferma la validità degli atti e provvedimenti adottati e con salvezza degli effetti, dall'articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022.
  L'articolo 28, comma 1-bis, interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta – come era previsto dal comma 1 del testo originario dell'articolo 28 – è consentito effettuare due ulteriori cessioni, ma esclusivamente a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
  Si chiarisce inoltre che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. Questa disposizione si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
  Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente un'ulteriore cessione ad altri soggetti (comma 2).
  Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame, come modificato in sede di conversione (comma 3).
  Il comma 3-bis consente di versare con modello F24 anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.
  Il comma 3-ter pone limiti analoghi a quelli sopra illustrati per la cessione del credito d'imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d'impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di due ulteriori cessioni a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.
  L'articolo 1, comma 2, modificato dal Senato, in conseguenza della sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, stabilisce che per i suddetti soggetti sono sospesi per il mese di gennaio 2022 i termini dei versamenti:

   a) delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale IRPEF, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

   b) dell'IVA.

  I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022 e comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  L'articolo 3, comma 3, estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 20202, volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino.
  L'articolo 3, comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, consente ai soggetti i quali scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.
  L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta, previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 152 del 2021, le installazioni di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti.
  L'articolo 5, commi 1-5, modificato dal Senato, proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento
dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda per le imprese del settore turistico e della gestione di piscine che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. L'efficacia della misura in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 5, inseriti dal Senato, estendono l'ambito di applicazione della disciplina sulla dismissione degli immobili delle amministrazioni pubbliche anche alle operazioni di permuta, con prioritario riferimento agli immobili connessi ai traguardi e agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  L'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, estende agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Viene altresì eliminata la subordinazione del beneficio al non aver effettuato, in precedenza, tale sospensione.
  L'articolo 6-ter, inserito dal Senato, include i comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 nell'ambito di applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
  L'articolo 6-quater, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che i dati acquisiti dall'Agenzia delle entrate per contrastare l'evasione nel settore turistico-ricettivo e relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive siano resi disponibili al Ministero del turismo.
  L'articolo 8, comma 3, estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi. Il comma 4 dello stesso articolo incrementa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate riconducibili al mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse.
  L'articolo 9, comma 1, reitera per il primo trimestre del 2022, nel limite di 20 milioni di euro, il credito di imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi, già previsto da precedenti provvedimenti.
  L'articolo 10 eleva da 20 a 50 milioni di euro il limite massimo di costi per i quali è riconosciuto il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. L'elevazione opera con riferimento agli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica effettuati nel periodo 2023-2025.
  Ricorda che il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

   - 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

   - 10 per cento del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;

   - 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 50 milioni di euro.

  L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza i Consorzi di garanzia collettiva fidi – Confidi a utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere, oltre a garanzie, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore.
  L'articolo 10-quater, introdotto dal Senato, proroga il termine entro il quale deve
essere trasmessa all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, nonché il termine entro il quale l'Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata.
  L'articolo 10-quinquies, introdotto dal Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetta Rottamazione-ter e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze. Per effetto delle norme in esame, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno. Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.
  L'articolo 12 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per il ristoro parziale ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi per far fronte ai mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022. Alla ripartizione delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  Ricorda che l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, l'esame del disegno di legge di conversione del quale è già stato avviato in sede consultiva da parte della Commissione Finanze in data 16 marzo 2022 – C. 3495, ha incrementato il medesimo Fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per far fronte ai mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022.
  L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica – cosiddette energivore – i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Le caratteristiche del credito di imposta sono definite dal comma 2 dell'articolo 15. Segnala che parte delle risorse utilizzate per la copertura del presente credito di imposta provengono dalle maggiori entrate derivanti dalla soppressione dei sussidi ambientalmente dannosi, prevista dall'articolo 18 del provvedimento.
  I commi 1 e 2 del citato articolo 18 sopprimono infatti alcune agevolazioni fiscali in materia di accise.
  In particolare il comma 1 sopprime la previsione di una riduzione al 30 per cento dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare.
  Il comma 2 elimina la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. Come anche chiarito dalla relazione tecnica, tale sussidio non è mai stato applicato, in mancanza del regolamento attuativo.
  Il comma 6 dell'articolo 19 esclude i figli a carico dalla detrazione per i carichi di famiglia, in conseguenza della istituzione, con il decreto legislativo n. 230 del 2021, dell'assegno unico e universale per i figli a carico fino a 21 anni di età.
  In dettaglio la lettera a) del comma 6 esclude la detrazione per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, in quanto per questi spetta l'assegno.
  La lettera b) del medesimo comma precisa che in sede di applicazione delle disposizioni fiscali il riferimento ai figli resta il medesimo sia laddove per gli stessi non spetti la detrazione per figli a carico (minori
di anni 21) sia nel caso in cui spetti la stessa detrazione (età superiore a 21 anni).
  I commi 3 e 4 dell'articolo 22 differiscono dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3) e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito alla facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4).
  L'articolo 22-bis, introdotto dal Senato, proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012.
  L'articolo 27, comma 2, correggendo un errore materiale, abroga l'articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021), il cui contenuto è sostanzialmente identico all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2021, relativo a modifiche alla disciplina IVA delle operazioni transfrontaliere.
  L'articolo 21, abrogato dal comma in esame, aveva inteso attuare nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono state armonizzate alcune norme nel sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto – IVA, così superando i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, arrivata allo stadio di parere motivato inviato all'Italia (23 settembre 2021) per la mancata notifica delle misure di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale.
  Tale disposizione era tuttavia di contenuto sostanzialmente identico all'articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2021, entrato in vigore il 1° dicembre 2021. La norma abrogata, al contrario, non è ancora entrata in vigore al momento della pubblicazione del presente decreto-legge, in quanto la legge n. 238 del 2021 (legge europea 2020) è stata pubblicata sulla G.U. del 17 gennaio 2022.
  L'articolo 28-bis, comma 1, interviene sulle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche. Il comma 2 del medesimo articolo introduce nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del Superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti. La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.
  L'articolo 28-ter, inserito dal Senato, precisa i termini per l'utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d'imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria.
  In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d'imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro, il termine per l'utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.
  L'articolo 28-quater, introdotto dal Senato, ai fini dell'elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, stabilisce che – per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 – alcuni benefici sono riconosciuti esclusivamente se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  L'articolo 28-quinquies, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, reca disposizioni urgenti in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali nell'ambito dell'attività di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che pongono limiti alla possibilità di opporre il segreto d'ufficio.
  Concludendo, in relazione alla disciplina dei bonus edilizi, segnala la necessità di interventi da parte del Parlamento e del Governo per risolvere le problematiche derivanti dal blocco dei cantieri causato dal divieto di cessione plurima dei crediti, disposto dal testo originario del presente decreto-legge n. 4 del 2022. Si dovrà altresì tener conto dell'attuale difficoltà di reperimento dei materiali edilizi e dell'aumento del costo dell'energia.
  Formula infine una proposta di parere favorevole.

  Alessio Mattia VILLAROSA (Misto) evidenzia i gravissimi problemi causati alle imprese edili dalle limitazioni alla cessione dei crediti fiscali introdotte dal presente provvedimento. Segnala poi che nella giornata odierna si svolgerà a Roma una manifestazione a sostegno delle aziende del settore alla quale parteciperanno probabilmente anche molti esponenti della maggioranza, i quali hanno comunque contribuito, con il loro voto, a ratificare il provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato.
  Sottolinea quindi come il problema per gli operatori sia costituito dal blocco dei crediti e dall'impossibilità di una loro monetizzazione. In questo modo le imprese sono totalmente private di liquidità e non sono in grado di adempiere ai loro obblighi tributari, né di pagare i fornitori. È assolutamente necessario che il Parlamento intervenga per sostenere le imprese e i professionisti che sono in estrema difficoltà a causa del cambiamento delle regole in materia, che si applicano anche agli interventi in corso. Sarebbe infatti opportuno, a suo parere, mantenere la disciplina previgente per il completamento delle operazioni in essere. Segnala comunque che, come confermato anche dal Ministro Franco, il Superbonus, per la sua struttura più complessa rispetto agli altri bonus edilizi, è stato meno utilizzato per la realizzazione di frodi.
  Conclude chiedendo al Governo e ai colleghi della maggioranza come intendano intervenire per scongiurare il fallimento delle imprese edili coinvolte dalle limitazioni alla cessione dei crediti fiscali.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), lamentando l'impossibilità di modificare il provvedimento, segnala ai rappresentanti del Governo alcuni aspetti critici, sui quali si potrebbe intervenire con successivi provvedimenti.
  Innanzitutto evidenzia come l'articolo 28 del provvedimento non abbia bloccato solo le cessioni del credito e gli sconti in fattura, ma tutto il settore delle ristrutturazioni. I cantieri in corso sono stati infatti costretti a interrompere la loro attività, poiché i committenti non disponevano più dello spazio fiscale per pagare le spese di ristrutturazione. Sono stati pertanto persi due mesi di lavoro e di questo si deve tener conto, prorogando almeno di due mesi il termine del 30 giugno 2022, entro il quale deve essere completato il 30 per cento delle opere sulle abitazioni unifamiliari. Un altro motivo per procedere a una proroga di tale termine va ravvisato nell'attuale penuria di materiale da costruzione, a causa dell'aumento del costo delle materie prime e della crisi ucraina.
  In relazione all'articolo 10-quinquies, che rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito della cosiddetta Rottamazione-ter e del saldo e stralcio e che è stato introdotto dal Senato anche grazie a proposte emendative presentata dal gruppo Lega, giudica positivamente la disposizione, pur rilevando la necessità di interventi più efficaci ed incisivi. Segnala infatti come i contribuenti incontreranno difficoltà nel regolarizzare, nel corso del corrente anno 2022, le imposte relative al triennio 2020-2022.
  Ritiene in proposito necessario prevedere una misura ulteriore di rottamazione relativa al triennio 2018-2020, in considerazione della crisi economica registrata nel 2020 a causa della pandemia. Rammenta che molte imprese avevano già previsto di pagare nel 2020 le imposte relative all'anno 2019, facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, ma non sono riuscite a realizzare questo intento a causa della pandemia da COVID-19. Si rende quindi assolutamente necessaria una rottamazione-quater, che non deve essere considerata un condono, perché il contribuente – famiglia o impresa che sia – dovrà comunque pagare quanto dovuto, senza sanzioni e interessi.
  Sottolinea infine la necessità di una proroga della moratoria dei finanziamenti alle imprese, in quanto molte attività non riescono a pagare i propri debiti nei confronti delle banche relativi all'anno 2021. Su questo punto chiede il massimo impegno in considerazione del rapido peggioramento della situazione economica che si è registrato negli ultimi mesi a causa della crisi internazionale, dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Segnala in proposito come molte aziende stiano operando in perdita e non siano più in grado di continuare a svolgere la propria attività per mancanza di liquidità.

  Luigi MARATTIN, presidente, evidenzia come questo ultimo aspetto potrà essere oggetto di approfondimento anche in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022 (C. 3495) iscritto all'ordine del giorno odierno dei lavori della Commissione, in sede consultiva.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) esprime soddisfazione per l'apprezzamento espresso dai colleghi nei confronti del Superbonus, che – ricorda – è una misura fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, ma che all'inizio non era stata accolta positivamente dalle altre forze politiche.
  Ritiene poi sterile lamentarsi oggi dell'impossibilità di modificare il provvedimento in esame, visto che l'esame dei decreti-legge viene svolto di fatto, ormai da molto tempo, solo da una delle due Camere.
  Giudica quindi positivamente le modifiche apportate all'articolo 28 nel corso dell'esame presso il Senato e, per eventuali ulteriori interventi migliorativi, invita tutti i gruppi, anche di opposizione, a predisporre proposte emendative condivise da presentare in occasione dell'esame di altri provvedimenti.

  Marco OSNATO (FdI), nell'impossibilità di modificare il provvedimento, ritiene inutile segnalare quanto potrebbe essere migliorato e preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) si riserva di intervenire in occasione dell'esame del prossimo punto all'ordine del giorno – il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022 (C. 3495) – sugli aspetti della disciplina del Superbonus che il proprio gruppo vorrebbe modificare.
  In proposito chiede se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa in merito all'emanazione in tempi brevi di un decreto avente ad oggetto la materia fiscale.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA conferma che è allo studio del Governo un provvedimento di semplificazione, anche in materia fiscale, che è stato momentaneamente accantonato per la necessità di emanare il decreto-legge recante Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale.
  Segnala poi come il Governo abbia ben presente le tematiche emerse nel corso della discussione testé svolta, che sono state manifestate anche nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato. A queste richieste, che necessitavano di una più ampia riflessione, non è stato dato seguito anche per motivi di copertura finanziaria.
  Rammenta quindi l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno condiviso da tutta la maggioranza nel quale si è sottolineata la necessità di prorogare il termine del 30 giugno, relativo ai lavori sulle abitazioni unifamiliari, e altri aspetti particolarmente importanti per indirizzare l'azione del Governo. Segnala infine che alcune delle sollecitazioni espresse sono confluite nel decreto-legge pubblicato ieri e che il lavoro sulle tematiche sollevate è tutt'ora in corso.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo scorso.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che illustra.

  Il sottosegretario Federico FRENI suggerisce di integrare le osservazioni contenute nella proposta di parere.
  In proposito segnala innanzitutto l'opportunità di sostituire, all'osservazione di cui alla lettera a), le parole: «valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere il credito d'imposta – anche considerando, previo monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2022, la possibilità» con le seguenti: «valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte con riguardo alla cedibilità dei crediti d'imposta dal decreto-legge n. 4 del 2022 al fine di valutare e di estendere, ove ve ne siano i presupposti, la possibilità».
  Indi, in relazione all'osservazione di cui alla lettera b), propone di sopprimere le parole da «nonché» fino alla fine dell'osservazione, giacché misure per ridurre il peso fiscale degli aumenti del prezzo del carburante sono già state introdotte dal decreto ministeriale 18 marzo 2022, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 290 della legge n. 244 del 2007, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri.
  Infine suggerisce di integrare l'osservazione di cui alla lettera c) aggiungendo, dopo le parole «valutino le Commissioni di merito l'opportunità», le parole: «previa interlocuzione da avviare con i competenti uffici della Commissione europea».

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) propone, qualora anche gli altri gruppi siano d'accordo, di inserire un'ulteriore osservazione relativa alla proroga del termine del 30 giugno 2022 per il completamento di almeno il 30 per cento dei lavori, agevolati con il Superbonus, relativi alle unità unifamiliari, in considerazione del blocco causato dalla limitazione alla cessione dei crediti fiscali e dell'aumento dei costi energetici, che hanno comportato un rilevante incremento dei prezzi delle materie prime.

  Luigi MARATTIN, presidente, in considerazione delle integrazioni della proposta di parere formulate dal rappresentante del Governo e dall'onorevole Gusmeroli, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) si riserva di presentare ulteriori proposte di integrazione del parere per evidenziare alcuni ulteriori aspetti critici della disciplina dei bonus in materia edilizia, con particolare riferimento alle difficoltà delle banche di accettare tutte le richieste di cessione dei crediti a causa dell'esaurimento dei plafond.
  Ritiene che il parere sul provvedimento in esame potrebbe essere una buona occasione per la Commissione di intervenire su una materia che, nonostante sia di sua competenza, viene spesso inserita in provvedimenti assegnati in sede referente ad altre Commissioni.

  Luigi MARATTIN, presidente, invita tutti gli interessati a formulare proposte di integrazione del parere, da trasmettere alla relatrice.
  Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 marzo 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.
Atto n. 361.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 16 marzo scorso.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, conferma la proposta di parere favorevole preannunciata nella seduta dello scorso 16 marzo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.45.

INTERROGAZIONI

  Martedì 22 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Avverte inoltre che l'interrogazione Cancelleri n. 5-07730 è stata sottoscritta dalla deputata Martinciglio.

5-07690 Fragomeli: Richiesta di dati relativi alle persone fisiche che percepiscono esclusivamente redditi da rendite finanziarie o immobiliari.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia il Sottosegretario per i dati forniti, dai quali si evince che circa la metà di coloro per i quali i redditi da fabbricati sono redditi prevalenti detengono esclusivamente redditi da fabbricati. Aveva immaginato che analoghi dati potessero essere disponibili anche con riferimento ai redditi finanziari.

5-07701 Centemero: Disciplina relativa alla custodia delle criptovalute.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giulio CENTEMERO (LEGA), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta fornita, prende atto della necessità di attendere la definizione della normativa europea in materia di cripto-attività, che auspica possa essere messa a punto in tempi brevi. Evidenzia quindi come in altri Paesi, cita a titolo di esempio la Germania, sia già stata introdotta una norma specifica sui servizi di custodia, che se adottata tempestivamente anche in Italia avrebbe potuto consentire alle imprese finanziarie nazionali di operare in tale ambito; a causa di un attendismo che ritiene ingiustificato si perde invece tempo utile ed anche vantaggio competitivo rispetto alle realtà estere.

5-07719 Ungaro: Modalità di calcolo dell'imposta sul valore degli immobili detenuti da cittadini italiani nel Regno Unito.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Massimo UNGARO (IV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e per aver indicato la strada per una possibile soluzione rispetto ad un problema che ha un impatto notevole sulle imposte che graveranno sui numerosi cittadini italiani che possiedono un immobile nel Regno Unito. Evidenzia come il passaggio dal valore catastale al valore di mercato ai fini del calcolo dell'IVIE rischi di far crescere esponenzialmente l'ammontare dell'imposta, con aumenti pari al 500 per cento di quanto dovuto prima della Brexit, al pari di una vera e propria imposta patrimoniale. Preso atto che l'Italia mantiene il parametro del valore catastale ai fini del calcolo dell'IVIE soltanto per i Paesi che attuano lo scambio di informazioni fiscali e che sono inclusi nella cosiddetta white list, osserva come il Regno Unito risponda ad entrambi tali requisiti e come vi sia pertanto una evidente contraddizione nella posizione assunta dal Governo italiano. Ritiene in conclusione opportuno procedere nella direzione suggerita di una modifica normativa che possa risolvere il problema ed evitare che numerosi cittadini italiani rimangano ancora una volta vittime della Brexit.

5-07730 Cancelleri: Chiarimenti relativi alla normativa sui crediti di imposta in favore delle imprese operanti nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita all'interrogazione, della quale è cofirmataria, rilevando l'opportunità, in considerazione degli interessi in gioco, che la situazione sia ulteriormente e maggiormente chiarita, soprattutto tenuto conto della tendenza della maggior parte delle società operanti nel settore di iscrivere le imbarcazioni da diporto nella voce B.II.2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Ciò al fine di comprendere la portata della norma sui crediti di imposta a favore delle imprese che operano nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto ubicate nelle aree meridionali del Paese che provvedono all'acquisto di imbarcazioni nuove.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.05.

VI Commissione - martedì 22 marzo 2022

ALLEGATO 1

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (C. 3495 Governo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

  La VI Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

   preso atto che il provvedimento reca, tra l'altro, misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale e misure strutturali volte a incrementare la produzione nazionale di energia, per prevenire gli effetti di eventuali future crisi analoghe all'attuale;

   richiamate in primo luogo – in ambito fiscale – le disposizioni di cui all'articolo 5, che riconoscono, per il gas consumato nel secondo trimestre dell'anno 2022, un credito di imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale;

   evidenziata al riguardo l'opportunità di estendere la misura anche al primo trimestre dell'anno 2022, nel quale già si sono registrati consistenti rincari di questa materia prima, al contempo valutando la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di prevedere analoghe misure di sostegno anche per i mesi successivi al 30 giugno 2022, onde evitare di esporre le imprese italiane a una perdita di competitività ed al rischio di delocalizzazione per effetto delle differenze tra i costi dell'energia nei vari Paesi;

   preso atto del vertiginoso aumento dei prezzi del carburante che si registra nel nostro Paese, e considerato che il carburante attualmente in distribuzione è stato acquistato dalle società di intermediazione e raffinazione in un momento precedente allo scoppio della guerra in Ucraina e ai conseguenti aumenti di prezzo sul mercato internazionale; rilevato in proposito che le suddette società potrebbero aver aumentato in modo ingiustificato lo spread che applicano sulla intermediazione del carburante;

   considerata quindi la necessità di monitorare il rincaro dei prezzi di benzina e gasolio e di verificare l'esistenza di speculazioni, sanzionando gli eventuali responsabili; sottolineata altresì l'opportunità, per alleviare l'onere a carico di famiglie e imprese, di ridurre il peso fiscale degli aumenti del prezzo del carburante, anche mediante la possibilità di destinare il cosiddetto extra gettito IVA alla riduzione delle accise;

   considerata infine la necessità – al fine di sostenere le piccole e medie imprese, particolarmente colpite dalla crisi economica determinata dagli eventi bellici, oltre che dal protrarsi della pandemia – di prevedere una proroga al 30 giugno 2022 delle misure di sostegno di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a tal fine modificando le disposizioni di proroga di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche sopprimendo il riferimento alla sola quota capitale; al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si potrebbe provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere il credito d'imposta – anche considerando, previo monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2022, la possibilità della cedibilità dei crediti medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del provvedimento, anche al primo trimestre 2022, nel quale l'impatto del rincaro del gas naturale è stato più repentino ed improvviso; valutino inoltre le Commissioni la possibilità di estendere la misura anche per i mesi successivi al 30 giugno 2022, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di adottare misure immediate ed efficaci per monitorare il rincaro dei prezzi di benzina e gasolio, verificando l'esistenza di speculazioni e provvedendo, in tal caso, a sanzionare i responsabili, nonché l'opportunità di adottare misure per ridurre il peso fiscale degli aumenti del prezzo del carburante, anche considerando la possibilità di destinare il cosiddetto extra gettito IVA alla riduzione delle accise;

   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo la previsione di una proroga al 30 giugno 2022, che non sia limitata alla sola quota capitale, delle misure di sostegno in favore delle piccole e medie imprese, a tal fine modificando l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021.

ALLEGATO 2

5-07690 Fragomeli: Richiesta di dati relativi alle persone fisiche che percepiscono esclusivamente redditi da rendite finanziarie o immobiliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di conoscere il numero complessivo di contribuenti persone fisiche che percepiscono esclusivamente redditi derivanti da rendite finanziare o immobiliari «al fine di comprendere la parte dei contribuenti che sfugge alla progressività della tassazione».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova anzitutto ricordare che il dato richiesto dall'Interrogante deve essere ricavato dall'esame delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti.
  In ogni caso, occorre rilevare che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che possiedono esclusivamente alcune categorie di redditi tra cui i redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico) e i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio interessi sui conti correnti bancari o postali).
  Tanto premesso, si evidenzia che in base alle statistiche sulle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2019, ultimo disponibile, risultano essere 1.637.254 i soggetti che hanno il reddito da «fabbricati» come reddito prevalente. Tra questi soggetti ve ne sono 801.469 che detengono esclusivamente redditi da fabbricati.
  Per quanto riguarda i redditi di natura finanziaria, invece, la circostanza per cui tali redditi sono tassati alla fonte dal sostituto d'imposta, e che non devono essere riportati in dichiarazione, determina un'assenza di informazioni. La normativa vigente non richiede infatti al sostituto d'imposta la comunicazione al fisco delle ritenute effettuate per ogni singolo contribuente e pertanto non è possibile fornire il numero di soggetti che percepiscono esclusivamente un reddito proveniente da rendita finanziaria.

ALLEGATO 3

5-07701 Centemero: Disciplina relativa alla custodia delle criptovalute.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In Italia la prestazione di servizi di «custodia delle criptovalute» è già parzialmente regolata ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
  In linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 843/2018 (V direttiva antiriciclaggio), il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, prevedono, infatti, che chiunque presti in Italia servizi di portafoglio digitale ovvero, più in generale, servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, sia soggetto agli obblighi antiriciclaggio e all'iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall'Organismo per gli agenti e i mediatori creditizi (OAM).
  A questo proposito, i soggetti che offrono servizi di «custodia di criptovalute» dovrebbero rientrare nella definizione di «prestatori di servizi di portafoglio digitali» di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ff-bis), del precitato decreto legislativo n. 231 del 2007, che ricomprende ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conio dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.
  Oltre agli obblighi di collaborazione attiva prescritti dalla normativa antiriciclaggio e all'iscrizione nel suddetto registro si rileva come la normativa primaria e secondaria italiana, incluso il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022 («decreto MEF»), preveda che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale comunichino periodicamente all'OAM sia i dati identificativi dei propri clienti sia i dati relativi all'operatività complessiva per singolo cliente (cfr. articolo 5 del decreto MEF), permettendo alle Autorità competenti di monitorare l'andamento del fenomeno ed eventuali attività criminose collegate allo stesso.
  In aggiunta, si segnala che la prestazione di servizi relativi a cripto-attività, ivi inclusa la custodia, sarà soggetta a regole europee direttamente applicabili e attualmente in corso di definizione. La proposta della Commissione europea avente ad oggetto l'emanazione di un Regolamento sui mercati di cripto-attività («Regulation on Markets in Crypto-assets» o MiCAR), attualmente in discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio, prevede infatti l'introduzione di un regime di autorizzazione e vigilanza nel continuo per tutti i soggetti che offrono servizi in cripto-attività all'interno dell'Unione, anche al fine di fornire elevati livelli di protezione per i consumatori e gli investitori europei che accedono a questi servizi. In particolare, la proposta di Regolamento assoggetta l'esercizio di servizi in cripto-attività a obblighi comportamentali nonché a requisiti prudenziali; nel caso dei prestatori di servizi di «custodia e amministrazione di cripto-attività per conto terzi», vengono introdotti specifici requisiti in materia di protezione delle chiavi private relative ad ogni wallet e di cybersecurity.
  Nelle more della definizione della regolamentazione europea in materia di cripto-attività, che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri e che armonizzerà la prestazione di questi servizi all'interno dell'Unione, si ritiene auspicabile un approccio che tenga in considerazione lo stadio di sviluppo della MiCAR. A questo proposito, ferme restando le regole vigenti, occorre valutare l'opportunità di introdurre ulteriori adempimenti, requisiti e costi per gli operatori domestici che potrebbero essere a breve superati con la finalizzazione del regolamento eurounitario.

  Tutto ciò premesso e ferma restando l'efficacia delle disposizioni già contenute nella normativa vigente, saranno comunque oggetto di valutazione la fattibilità e il perimetro di eventuali interventi normativi in materia di custodia di cripto-attività, in linea con quanto previsto dal regolamento europeo di prossima emanazione.

ALLEGATO 4

5-07719 Ungaro: Modalità di calcolo dell'imposta sul valore degli immobili detenuti da cittadini italiani nel Regno Unito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), fa presente come, in conseguenza dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sugli immobili posseduti in Gran Bretagna da cittadini italiani non si terrà più conto del valore catastale dell'immobile – come determinato ai fini della «Council Tax» – ma del costo di acquisto ovvero del valore di mercato dello stesso.
  L'Onorevole interrogante sottolinea, inoltre, come l'aumento improvviso ed esponenziale dell'imposta rappresenti un ingente danno per migliaia di contribuenti e risparmiatori italiani, in particolare per coloro che, avendo acquistato il bene prima del referendum del 2016, rischiano di rimanere vittime ignare della Brexit.
  Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se si intendano adottare iniziative volte al mantenimento del valore catastale, definito dalla «Council Tax» britannica, per calcolare l'imposta sul valore sugli immobili situati all'estero dovuta dai cittadini italiani residenti o perlomeno per utilizzare il citato parametro in relazione agli immobili acquistati prima del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 19, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 2 luglio 2012, il criterio del valore catastale per la determinazione della base imponibile dell'Ivie si applica solo agli immobili situati nei Paesi aderenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo (SEE), che garantiscano un adeguato scambio di informazioni.
  Alla luce di tale quadro giuridico e considerata l'uscita del Regno Unito dall'UE, è stata dunque valutata la proposta di estendere il criterio del valore catastale a tutti i Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni a livello fiscale, indipendentemente dal fatto che appartengano all'Ue o aderiscano al SEE.
  Al riguardo, si rileva che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, gli Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni fiscali vengono inseriti in un'apposita lista (cosiddetta White List), periodicamente aggiornata e pubblicata con decreto ministeriale.
  Il Regno Unito risulta attualmente incluso nella White List italiana, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 settembre 1996.
  Tuttavia, l'inserimento nella suddetta White List non costituisce una base giuridica idonea ai fini dell'applicazione di una diversa base di calcolo dell'Ivie, in quanto i Paesi in essa inclusi non sono tenuti ad assicurare un adeguato scambio di specifiche informazioni a fini fiscali sugli immobili situati all'estero (esempio scambio di informazioni sui valori catastali che permetterebbero di verificare la correttezza della determinazione della base dell'Ivie).
  Con specifico riferimento al Regno Unito, la Convenzione sullo scambio di informazioni, siglata con l'Italia, prevede all'articolo 27 che lo scambio tra autorità competenti riguardi solo «le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte
previste dalla Convenzione», con esclusione dunque delle «imposte di ogni genere e denominazione, prelevate per conto degli Stati contraenti; delle loro suddivisioni politiche e amministrative o dei loro enti locali».
  Inoltre, la Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata con il Regno Unito il 21 ottobre 1998, in vigore dal 31 dicembre 1990, trova applicazione solo con riguardo alle imposte sui redditi (per l'Italia, quindi, IRPEF, IRES e IRAP e per il Regno Unito le imposte sul reddito, sulle società, sugli utili di capitale, sul reddito derivante dal petrolio).
  Ne consegue che, attualmente, alla stregua del diritto internazionale vigente, il Regno Unito, pur essendo incluso nella White List italiana, non è tenuto allo specifico scambio di informazioni relative all'imposta Ivie. Tanto rappresenta valido presupposto affinché l'Ivie sia calcolata sulla base del valore di mercato dell'immobile.
  Circa l'assoggettamento ad Ivie commisurata ai valori catastali degli immobili, tale novità richiederebbe una modifica normativa la quale potrebbe essere oggetto di valutazioni in futuri provvedimenti legislativi.

ALLEGATO 5

5-07730 Cancelleri: Chiarimenti relativi alla normativa sui crediti di imposta in favore delle imprese operanti nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in ordine al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.
  In particolare, l'Onorevole interrogante evidenzia che, nell'ultimo anno, sono emerse non poche segnalazioni da parte delle società operanti nel settore del noleggio in relaziona a una impostazione interpretativa dell'Agenzia delle entrate che esclude, dalle agevolazioni in esame, l'acquisto delle imbarcazioni da diporto nuove partendo dall'assunto che «le imbarcazioni da diporto non possono essere ricomprese nella voce B.II.2 dell'attivo dello stato patrimoniale “Impianti, macchinari e attrezzature varie” ovvero nella voce B.II.3 “Attrezzature industriali e commerciali” – ammesse all'agevolazione – ma debbano farsi rientrare nella voce B.II.4 “Altri beni”, categoria, invece, esclusa dalle agevolazioni».
  L'interrogante rileva che un siffatto approccio classificatorio ha generato non pochi dubbi per le società di noleggio delle imbarcazioni da diporto e, pertanto, chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per chiarire l'ambito applicativo del menzionato credito di imposta con riguardo alle imprese, operanti nel settore del noleggio delle imbarcazioni da diporto e ubicate nelle aree del Sud, che provvedano all'acquisto di nuove imbarcazioni.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 98, della citata legge n. 208 del 2015 (come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 175, legge 30 dicembre 2021, n. 234) riconosce un credito di imposta a favore delle imprese che «effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027».
  Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale pro tempore vigente (cfr. la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 e Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021).
  Con riferimento all'individuazione dei beni agevolabili, si evidenzia che il comma 99 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, nel definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione, dispone che sono agevolabili gli investimenti «facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio».
  Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 13 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, «Campo di applicazione degli aiuti a finalità
regionale», a cui la legge istitutiva del credito d'imposta in oggetto rinvia, prevede l'esclusione dalle agevolazioni in argomento dei settori «Trasporti e relative infrastrutture» e «costruzione navale».
  Le attività svolte dalle imprese di noleggio di imbarcazioni, dunque, devono essere valutate, caso per caso, al fine di stabilire se si sia in presenza di soggetti operanti nei settori esclusi dalla disciplina agevolativa, tenuto conto delle regole unionali in materia di aiuti di Stato.
  Tanto premesso, occorre precisare, in via preliminare che, a differenza della disciplina attuale, la norma introduttiva dell'analogo credito d'imposta – per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate, introdotto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – faceva esplicito riferimento ai beni «classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile», vale a dire ai beni classificati come «Impianti e macchinario» nello schema di Stato Patrimoniale previsto dall'articolo 2424 (voce B.II.2) e come «Attrezzature industriali e commerciali» (voce B.II.3).
  Ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti nella circolare n. 38/E del 2008 dell'Agenzia delle entrate che esclude dall'agevolazione tutti i beni classificati in voci di bilancio diverse da quelle sopra riportate – come i beni iscritti nella voce residuale B.II.4 «Altri beni» attribuendo, in sostanza, rilevanza alla corretta classificazione contabile di tali beni in applicazione di quanto previsto dai principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali.
  Alla luce di quanto sopra, dunque, i beni di cui si tratta – ferma restando la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti per l'accesso all'agevolazione de qua – sono considerati agevolabili qualora, sulla base dei corretti principi contabili, risultino classificati nelle predette voci rilevanti (voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del codice civile).