X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
Attività produttive, commercio e turismo (X)
Commissione X (Attività produttive)
Comm. X
Variazione nella composizione della Commissione ... 109
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio) ... 109
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.
La seduta comincia alle 14.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Martina NARDI, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione la deputata Claudia Porchietto, del gruppo Forza Italia, mentre cessa di farne parte il deputato Alessandro Sorte, appartenente al medesimo gruppo.
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Jari COLLA (LEGA), relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione agricoltura sul nuovo testo C. 1650 Incerti e abbinate proposte di legge, recante norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Fa presente che il testo trasmesso si compone di 17 articoli, suddiviso in quattro Capi, ed è il risultato dell'attività emendativa svoltasi nella Commissione di merito all'esito del dibattito e di un'approfondita istruttoria che ha compreso lo svolgimento di un nutrito ciclo di audizioni.
Passando all'illustrazione dell'articolato, rileva che, quanto al Capo I (articoli 1-6), l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e le finalità della proposta di legge mentre l'articolo 2 reca le definizioni. Le finalità riguardano la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti e il mantenimento in vita della traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane, attraverso interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno nonché interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva. Tra le definizioni recate dall'articolo 2 segnala la distinzione tra castagneti da frutto in attualità di coltura e quelli da frutto oggetto di ripristino colturale.
Fa presente che l'articolo 3 prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo di filiera per la frutta in guscio comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio (comma 1) e reca anche disposizioni circa la sua composizione e il suo funzionamento (commi 2, 3 e 6). Il medesimo articolo 3 prevede altresì l'istituzione di un Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente (commi 4 e 5).
Segnala che l'articolo 4 stabilisce l'adozione di un Piano di settore della filiera castanicola, durata triennale, sempre con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, quale strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale. Osserva che il Piano è volto a evidenziare le differenze tra le realtà colturali, secondo la conformazione dei territori, e i dati necessari all'Osservatorio di cui all'articolo 3.
L'articolo 5 (Qualità delle produzioni e marchi) prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – che può peraltro proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto –, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.
L'articolo 6 invita le regioni a sviluppare Centri di Conservazione e Premoltiplicazione per il castagno, oltre quello già esistente nel Piemonte, al fine di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il gemoplasma italiano ed aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria.
Fa poi presente che il Capo II (articoli 7-12) prevede interventi pubblici per la filiera castanicola. Con l'articolo 7, volto al miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie, si finanziano progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale.
L'articolo 8 reca interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina i dati relativi all'Inventario forestale nazionale e i dati di AGEA relativi ai fascicoli aziendali, al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire agli enti territoriali competenti di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura nelle zone vocate. Il medesimo Ministero può sostenere iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
Evidenzia che l'articolo 9 definisce verso quali fini deve orientarsi la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che possono essere previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione. Tra di essi: il miglioramento genetico dei prodotti; l'ammodernamento degli impianti; l'attuazione di progetti integrati di filiera e il miglioramento della filiera vivaistica; la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione; la valorizzazione della produzione legnosa dei castagni; la creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con le Regioni, può individuare criteri di premialità nell'ambito dei Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea. Il Ministro inoltre individua, in accordo con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
Segnala quindi che l'articolo 10 reca disposizioni in materia di formazione degli operatori, anche attraverso l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura (comma 1), l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia (comma 2), il coinvolgimento dei centri di formazione professionale del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali (comma 3). Evidenzia che questi ultimi progetti possono essere estesi anche ai settori del turismo e del marketing agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio (comma 4).
Rileva che l'articolo 11 è volto al riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e valorizzazione dei prodotti locali. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve valorizzare in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico e individuare, con proprio decreto, le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
L'articolo 12 definisce, poi, protocolli per gli interventi di ripristino degli impianti di castagno. In tal senso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua, con proprio decreto sentiti i soggetti competenti, i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegare negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.
Quanto al Capo III (articoli 13 e 14) segnala che esso è dedicato agli incentivi a favore dei castanicoltori. In tal senso l'articolo 13 istituisce un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (comma 3), destinato, tra gli altri, a interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto, a interventi che prevedano l'utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno e a interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill in areali vocati (comma 1). Ai sensi del comma 2, alle aziende che operano nell'ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l'avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera. Per la ripartizione del Fondo viene demandato a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata (comma 4). Il comma 6 stabilisce che i contributi previsti sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Segnala quindi che l'articolo 14 definisce il sistema dei controlli e le sanzioni. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, dell'Arma dei Carabinieri, in particolare del Comando carabinieri per la tutela ambientale e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare oltreché della polizia provinciale (comma 2). Il castanicoltore o l'azienda castanicola beneficiari dei contributi che violino gli obblighi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria e con l'esclusione o la revoca dei contributi assegnati (commi 3 e 4).
Fa poi presente che il Capo IV (articoli 15-17) reca, infine, le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 15 al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 3, comma 1, istituisce un Comitato di tre assaggiatori esperti (comma 1), ai cui membri non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati (comma 2).
In ultimo, ricorda che l'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 17 la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In conclusione, facendo presente che ritiene necessari taluni approfondimenti istruttori, chiede di poter disporre di un breve periodo di tempo riservandosi di formulare una proposta di parere in altra seduta.
Martina NARDI, presidente, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 16 marzo 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.