II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 1780 Cirielli, C. 2298 Siani e C. 3129 Bellucci (Seguito esame e rinvio) ... 23
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (Seguito esame e rinvio) ... 24
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio) ... 24
ALLEGATO 1 (Proposta di risoluzione del Gruppo di Fratelli d'Italia) ... 29
ALLEGATO 2 (Nuova proposta di risoluzione come ulteriormente riformulata) ... 32
SEDE REFERENTE
Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.40.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 1780 Cirielli, C. 2298 Siani e C. 3129 Bellucci.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2021.
Mario PERANTONI, presidente, ricorda che, in allegato al resoconto sommario della seduta del 15 luglio scorso sono state pubblicate le circa 50 proposte emendative presentate all'Atto Camera 2298, adottato come testo base.
Vittorio FERRARESI (M5S), sottolineando come siano decorsi più di sette mesi dalla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, evidenzia che all'epoca sono state presentante alcune proposte emendative che, alla luce di interlocuzioni attualmente in corso con il relatore, potrebbero essere ora riformulate. Chiede comunque che sia prevista una breve riapertura, anche solo di un giorno, del termine per la presentazione degli emendamenti.
Walter VERINI (PD), relatore, ritiene che il provvedimento in discussione debba essere esaminato in maniera spedita. Tuttavia, precisando di essere nelle condizioni di formulare i propri pareri sulle proposte emendative già nella giornata odierna, comprende la richiesta del collega Ferraresi considerato che sono decorsi molti mesi dalla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti. Si dichiara pertanto disponibile a rinviare l'esame del provvedimento alla settimana prossima e a prevedere una breve riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, non superiore alle quarantotto ore, ai gruppi parlamentari.
Mario PERANTONI, presidente, constatata la disponibilità di tutti i gruppi, fissa il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 2298, adottata come testo base, alle ore 18 di venerdì 17 marzo 2022.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.45.
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2022.
Mario PERANTONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice, onorevole Giuliano, a formulare la proposta di parere.
Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente di non avere ancora ultimato gli approfondimenti sui delicati articoli del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia. Chiede, pertanto, di poter presentare la proposta di parere nella prossima seduta.
Mario PERANTONI, presidente, sottolineando come la Commissione possa anche non esprimere nella giornata odierna il prescritto parere, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà individuata nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta in sede di relazioni al Parlamento.
La seduta termina alle 14.50.
RELAZIONI AL PARLAMENTO
Mercoledì 16 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.50.
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2022.
Mario PERANTONI, presidente, avverte che il gruppo Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di risoluzione (vedi allegato 1), che sarà posta in votazione successivamente a quella presentata dalla relatrice.
Chiede quindi alla relatrice se, alla luce degli approfondimenti effettuati, intenda confermare la proposta di risoluzione come riformulata nella precedente seduta.
Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, a seguito di un ulteriore approfondimento svolto sulla normativa relativa alla questione dell'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con l'assunzione a tempo determinato in qualità di addetto presso l'ufficio del processo nonché a seguito di alcune interlocuzioni informali intercorse con esponenti delle associazioni rappresentative dell'avvocatura e delle associazioni di categoria, desidera sottoporre all'attenzione della Commissione due elementi di riflessione. Il primo si riferisce al fatto che l'unica deroga prevista rispetto al regime di incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione forense è relativa all'insegnamento delle materie giuridiche. Evidenzia che tale deroga trova la sua legittimità nel particolare valore dell'insegnamento e nell'assenza di conflitti di interesse tra lo svolgimento contemporaneo delle due funzioni. Rileva, quindi, che il Parlamento potrebbe certamente introdurre una nuova deroga al regime ordinario nel rispetto del principio di ragionevolezza. Ritiene, anche alla luce di alcune sollecitazioni da parte dei colleghi, che tale nuova deroga potrebbe essere giustificata dall'affidamento, determinato dall'introduzione dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 80 del 2021, nell'esclusione della cancellazione dall'albo professionale. A tale proposito fa notare che il citato articolo 7-ter fa riferimento alla cancellazione e non alla sospensione e non riguarda anche la categoria degli avvocati. Rileva, infatti, che mentre gli addetti all'ufficio del processo sono assunti a seguito di una previsione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 80 del 2021 fa riferimento ad ulteriori profili professionali non inclusi in progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Pertanto ritiene che non si possa invocare tale norma.
Rileva quindi che la soluzione proposta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 17 del 2022 prevede la sospensione dall'albo e non la cancellazione. Ricorda inoltre che l'Organismo congressuale forense, in un suo comunicato, ha precisato che la soluzione prospettata dal citato articolo 33 appare congrua e maggiormente tutelante per l'avvocatura stessa. Aggiunge che la stessa avvocatura ha precisato che la sospensione dall'albo appare preferibile rispetto al regime di incompatibilità su base territoriale prospettata nella precedente proposta di risoluzione come riformulata. Osserva invece che l'articolo 33 del citato decreto-legge n. 17 del 2021 non disciplina la problematica relativa all'aspetto previdenziale. Ritiene che la Commissione si debba far carico di tale questione per fugare le preoccupazioni degli avvocati inseriti nell'ufficio del processo in ordine al proprio status previdenziale. Sottolinea, infatti, che attualmente la sospensione porta automaticamente alla cancellazione dalla Cassa forense. Ciò premesso, propone quindi una ulteriore nuova formulazione della proposta di risoluzione (vedi allegato 2) che tiene conto di tale problematica.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea come la soluzione potrebbe essere quella di rendere opzionabile la scelta dell'erogazione dei contributi previdenziali tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale o la Cassa forense.
Franco VAZIO (PD) chiede se la proposta della relatrice preveda l'incompatibilità territoriale.
Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, sottolinea che l'impegno previsto dalla proposta di risoluzione da lei ulteriormente riformulata è conforme alla soluzione individuata dall'articolo 33 del decreto-legge n. 17 del 2022.
Mario PERANTONI presidente, evidenziando la complessità della questione, fa presente che la Commissione può valutare di riflettere ulteriormente sulla questione prima di approvare una risoluzione.
Franco VAZIO (PD) rammenta che, quando nel corso dell'esame della delega penale fu introdotto – attraverso un emendamento – l'ufficio del processo, la finalità era quella di accelerare i tempi dei processi. Pertanto il ruolo di addetto all'ufficio del processo appare inconciliabile con una funzione part time. Ritiene che la proposta della relatrice possa essere condivisibile in quanto attenua gli effetti della sospensione; ritiene però che occorra evitare che i versamenti contributivi siano aggiuntivi. Ritiene quindi percorribile la soluzione proposta dal collega Paolini in base alla quale si dovrà decidere a quale previdenza affidarsi. Reputa di conseguenza indispensabile chiarire che nessun versamento a carico della cassa forense dovrà essere erogato in assenza di prestazione.
Maria Carolina VARCHI (FDI) rileva come il dibattito in corso disveli l'attività confusionaria posta in essere dal Governo relativamente all'ufficio del processo, che rassegna la fotografia di un Ministero della giustizia che arranca di fronte alle sfide poste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Constata con dispiacere come neanche le considerazioni pur pertinenti svolte dai colleghi della maggioranza vengano prese in considerazione dal Ministero che, se ne tenesse conto, eviterebbe figuracce nei confronti degli utenti a vario titolo del sistema giustizia. Rammenta che il suo gruppo ha presentato una proposta di risoluzione in cui viene evidenziato come l'obiettivo principale del PNRR non sia certamente quello di creare nuovi precari nel mondo della giustizia, ritenendo che, un minuto dopo l'assunzione dei primi addetti all'ufficio del processo, i sindacati abbiano richiesto a gran voce la loro stabilizzazione. Ritiene dunque che la ratio dell'azione del Governo sia sbagliata, dal momento che la riduzione dei tempi dei processi, richiesta in più occasioni dall'Unione europea e incidente in maniera negativa sul prodotto interno lordo, non può essere risolta attraverso l'ufficio del processo. Quanto alla digitalizzazione, che a suo parere il Piano confonde con l'uso della posta elettronica certificata, precisa che si dovrebbe trattare invece di un processo di reingegnerizzazione, finalizzato tra l'altro alla realizzazione del fascicolo telematico anche per il processo penale. Come già evidenziato in altre occasioni, fa presente inoltre che la digitalizzazione richiede l'uso di server e piattaforme sempre efficienti, comportando di conseguenza investimenti di ben altra natura rispetto alla creazione di nuovi precari. Rileva dunque come tali aspetti siano stati evidenziati nella proposta di risoluzione di Fratelli d'Italia, anche prendendo spunto dalle sollecitazioni provenienti dai rappresentanti delle associazioni dell'avvocatura oltre che da diversi magistrati. Precisa inoltre che, dopo aver sottoposto diverse osservazioni alla relatrice, che le ha in parte recepite, il gruppo Fratelli d'Italia ha ritenuto di presentare una propria proposta di risoluzione, rilevando la mancanza di una visione di insieme del settore giustizia, che non passi soltanto attraverso le modifiche dei codici di rito. In conclusione, nell'apprezzare comunque gli sforzi compiuti dalla relatrice, evidenzia la necessità che, in luogo dei precari dell'ufficio del processo, vengano assunti nuovi magistrati.
Catello VITIELLO (IV), sulla scorta delle osservazioni svolte dai colleghi Vazio e Paolini, chiede a tutti, e in particolare alla relatrice, uno sforzo di chiarezza, dichiarando in maniera esplicita che, secondo le forze di maggioranza, la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'ufficio per il processo, lungi dall'essere una soluzione corretta, rappresenti invece un tentativo di aggirare l'ostacolo. A fronte di una simile soluzione, sollecita i colleghi ad assumersi allora la responsabilità di dichiarare che gli addetti all'ufficio del processo non possono esercitare la professione di avvocato, nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge sul pubblico impiego. Nell'apprezzare gli sforzi compiuti dalla relatrice, ritiene che in assenza dei necessari chiarimenti non sia possibile risolvere la questione. Precisa infatti che, nonostante i tentativi praticati in diverse occasioni, non è stato ancora chiarito esattamente quali siano le mansioni degli addetti all'ufficio del processo e fino a che punto questi ultimi entrino nel processo decisionale del giudice. Sottolinea a tale proposito che, nel caso in cui il ruolo dell'addetto all'ufficio del processo non fosse determinante ai fini dei compiti del magistrato, non si configurerebbe una incompatibilità totale con l'esercizio della professione forense, analogamente a quanto avviene per la magistratura onoraria. Si dichiara pertanto persuaso che in tal caso, configurandosi un supporto di natura sostanzialmente accademica, la soluzione potrebbe essere analoga a quella prevista per i docenti universitari, cui la legge consente a determinate condizioni l'esercizio della professione forense. Pertanto ritiene che in presenza di una volontà politica comune si possa consentire la scelta tra un impiego a tempo pieno e un impiego a tempo parziale. In caso contrario, a suo parere, la Commissione dovrebbe esprimersi in favore dell'incompatibilità totale, ritenendo ipocrita affrontare solo gli aspetti previdenziali. In conclusione considera inoltre un abominio che l'equiparazione consentita, ai fini della formazione, per la figura del tirocinante non sia prevista anche per il praticante avvocato.
Alfonso BONAFEDE (M5S), dopo le considerazioni della collega Varchi, ritiene opportuno intervenire per un chiarimento, ricostruendo la ratio dell'ufficio del processo, che certamente non è stato immaginato come una soluzione definitiva ai problemi della giustizia. Precisa quindi che l'istituzione dell'ufficio del processo fa seguito ad un significativo piano assunzionale che prevede l'ingresso di 20 mila unità di personale con contratto a tempo indeterminato. Sottolinea pertanto che il settore della giustizia sta già beneficiando di una iniezione di nuove energie in pianta stabile. Precisa altresì che dopo la pandemia si è reso necessario e possibile ridurre l'arretrato anche grazie all'apporto di personale a tempo determinato addetto all'ufficio del processo. Nel rammentare a tale proposito che il Piano nazionale di ripresa e resilienza non consente l'utilizzo di risorse finanziarie per assunzioni con contratto a tempo indeterminato, al fine di ristabilire la verità ribadisce che l'ufficio del processo si inserisce in un programma di assunzioni già previsto. Quanto alla digitalizzazione, fa presente che, come la collega Varchi ben sa, il processo civile telematico costituisce un buon modello e che due anni fa è stato avviato anche il processo penale telematico. Precisa altresì che il ricorso alla posta elettronica certificata o ad altre soluzioni di emergenza, lungi dal rientrare nell'ambito del processo telematico, si è reso necessario nel corso della pandemia, al fine di ovviare alla impossibilità di svolgere determinate attività in presenza.
Manfredi POTENTI (LEGA), a supporto delle considerazioni del collega Vitiello, rammenta alla relatrice che, nel corso delle audizioni svolte nella giornata di ieri sulle abbinate proposte di legge C. 428 Gribaudo e C. 2722 D'Orso in materia di monocommittenza, i rappresentanti dell'avvocatura hanno motivato il regime di incompatibilità previsto dagli articoli 18 e 19 della legge n. 247 del 2012 con l'esigenza di garantire l'indipendenza e l'imparzialità della professione forense. Rammenta altresì che in particolare i rappresentanti dell'Organismo congressuale forense e del Consiglio nazionale forense hanno precisato, in replica alle sue considerazioni critiche, che l'eccezione prevista dall'articolo 19 della legge per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici, risiede nel principio di indipendenza che caratterizza l'azione della pubblica amministrazione. Ritiene quindi che tale argomento vada a supporto delle considerazioni del collega Vitiello, sollecitando una riflessione sul tema al fine di evitare di aggirare la situazione con una soluzione non adeguata.
Cosimo Maria FERRI (IV), nel richiamarsi all'intervento del collega Vitiello, sottolinea come si richieda al Ministero della giustizia una presa di posizione più chiara sulla vicenda, pur consapevole, anche alla luce dell'esperienza maturata con riguardo alla riforma della magistratura onoraria, delle difficoltà per una soluzione equilibrata. Facendo autocritica, evidenzia infatti che, quando si determinano condizioni di precariato, inevitabilmente si finisce con il contribuire alla creazione di aspettative cui è difficile rispondere, dal momento che si tratta di comporre interessi diversi, quali i diritti delle persone e le esigenze di buon funzionamento della giustizia. Rileva quindi il rischio che con l'ufficio del processo si riproponga una situazione analoga a quella della magistratura onoraria, che può essere di difficile risoluzione per qualsiasi Governo. A suo parere sarebbe indispensabile chiarire come verranno utilizzati gli addetti all'ufficio del processo e quanto determinante e significativo sarà il loro ruolo nell'ambito della funzione di supporto al magistrato, pur consapevole che il reale discrimine potrà essere evidenziato soltanto con la pratica. Esprime quindi la convinzione che la soluzione dell'incompatibilità totale tra esercizio della professione forense e lavoro subordinato presso l'ufficio del processo non possa essere adottata in assenza di una maggiore chiarezza sul ruolo svolto dagli addetti e di una prospettiva di stabilizzazione futura. Nel manifestare pertanto il proprio dispiacere per il fatto che si ripetano in questa sede le esperienze già fatte con i magistrati onorari e con i lavoratori socialmente utili, ritiene che il «Governo del cambiamento» avrebbe dovuto assumere un comportamento diverso e che non sia serio rinviare di tre anni la soluzione del problema.
Maria Carolina VARCHI (FDI), richiamandosi alle considerazioni del collega Bonafede, precisa che, a differenza della CGIL di Palermo, è perfettamente a conoscenza del fatto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza non consente assunzioni di personale a tempo indeterminato. Dichiarando di non appassionarsi al dibattito sul carattere determinato o indeterminato degli eventuali contratti, fa presente come, a parere del gruppo Fratelli d'Italia, l'impiego di oltre 4 miliardi di euro che il PNRR attribuisce al settore giustizia dovrebbe essere finalizzato alla risoluzione di problemi strutturali, quali quelli della magistratura onoraria, invece che all'organizzazione dell'ufficio del processo. Nel ribadire la propria contrarietà ad utilizzare le risorse del PNRR per creare una sacca ulteriore di precariato, ritiene che i chiarimenti vadano rivolti piuttosto alla CGIL, dalle cui posizioni è tradizionalmente distante.
Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), pur ritenendo condivisibili le considerazioni del collega Ferri, rammenta a tutti l'esistenza del libero arbitrio, richiamando a tale proposito la propria decisione di rinunciare al posto di assistente giudiziario per dedicarsi all'esercizio della professione forense. Fa presente pertanto che anche i vincitori del concorso per addetti all'ufficio del processo, essendo giovani competenti e laureati, potranno comunque, a conclusione dell'esperienza triennale, operare la propria scelta senza rinunciare necessariamente per il futuro a svolgere la professione di avvocato.
Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO ritiene che la vivacità del dibattito fin qui svolto, la varietà delle posizioni espresse nonché il rispetto dovuto ai contenuti della proposta di risoluzione del gruppo di Fratelli d'Italia impongano un'ulteriore riflessione da parte del Governo. Chiede quindi che l'espressione del parere del Governo sulle due proposte di risoluzione possa essere rinviata ad altra seduta.
Mario PERANTONI, presidente, accogliendo la richiesta avanzata dal Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 16 marzo 2022.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 16.10.
ALLEGATO 1
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL GRUPPO DI FRATELLI D'ITALIA
La II Commissione,
esaminata per le parti di competenza la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Anno 2021) (Doc. CCLXIII, n. 1) trasmessa dal Governo alle Camere il 24 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
premesso che:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi cui si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano;
il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti – che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e prevede tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno;
il PNRR ha inserito tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento, anche la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, avvicinando l'Italia alla media dell'UE;
come evidenziato nel PNRR, l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, oltre a rappresentare un valore in sé, radicato nella cultura costituzionale europea che richiede di assicurare «rimedi giurisdizionali effettivi» per la tutela dei diritti, specie dei soggetti più deboli, rappresenta una condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per il corretto funzionamento del mercato;
a sostegno di tale presupposto, nel PNRR si stima che una riduzione della durata dei procedimenti civili del 50 per cento possa accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10 per cento e che una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione delle procedure fallimentari possa generare un incremento di produttività dell'economia italiana dell'1,6 per cento;
a fronte di tale situazione, entro giugno 2026 la riforma del sistema giudiziario deve conseguire una riduzione dei tempi processuali, rispetto al 2019, per la giustizia civile e commerciale pari al 40 per cento, e per quella penale pari al 25 per cento. Gli obiettivi delle misure riguardano anche la riduzione del 90 per cento, rispetto al 2019, del numero di cause pendenti presso i tribunali ordinari civili (primo grado) e presso le corti d'appello civili (secondo grado) e la riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato;
per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge di:
portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114);
rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;
potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;
garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;
contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti;
al fine di raggiungere tali obiettivi, la riforma del sistema giudiziario contempla interventi, tutti previsti nell'ambito della missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componente 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA), quali: la riforma del processo civile, da concludersi entro giugno 2026; la riforma del processo penale, da concludersi entro giugno 2026; la riforma delle procedure di insolvenza, da concludersi entro la fine del 2022; la riforma della giustizia tributaria, da concludersi entro la fine del 2022; la digitalizzazione del sistema giudiziario, da concludersi entro la fine del 2023;
il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026;
fra i 51 obiettivi previsti per la fine del 2021, rientrano i seguenti quattro traguardi relativi alla riforma del sistema giudiziario: l'entrata in vigore il 24 dicembre scorso della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata; l'entrata in vigore il 19 ottobre scorso della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza (decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147) e l'approvazione della disciplina per le assunzioni degli addetti all'Ufficio per il processo, con la pubblicazione dei bandi e l'avvio della relativa procedura concorsuale, le cui prove sono state svolte a novembre scorso e il cui investimento dovrà essere completato nel prossimo anno con le assunzioni effettive e con l'inizio dell'operatività dello stesso Ufficio del processo;
con riguardo alla riforma della giustizia civile, il PNRR prevede che essa sia incentrata principalmente sulla riduzione del tempo del giudizio civile, individuando un ampio ventaglio di interventi volti, tra l'altro, a contenere l'esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari, accentuando il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie;
nel corso dell'audizione in Commissione lo scorso 15 febbraio il Ministro Cartabia ha preannunciato, anche su sollecitazione della Commissione europea, la modifica del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, con l'obiettivo tra l'altro di ridurre i compensi per il difensore che si presta a patrocinare azioni legali per liti che poi si rivelano temerarie o frivole e di aumentare, invece, i compensi degli avvocati che assistono in procedure di negoziazione;
la riforma relativa alla digitalizzazione del sistema giudiziario prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico e il completamento del processo civile telematico nonché la digitalizzazione del processo penale di primo grado e l'introduzione di una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione;
le ipotesi di digitalizzazione in materia di giustizia riguardano, però, unicamente il processo, tra l'altro senza prospettive serie di reingegnerizzazione (si continua a parlare di PEC). L'ottica deve essere molto più ambiziosa e generale: «digitalizzazione» deve riassumere il suo carattere sistemico e non a piccoli stralci come da tempo avviene; deve significare gestione complessiva degli uffici; digitalizzazione degli edifici e della loro manutenzione, lettura della litigiosità e delle modalità di contenerla anche tramite le ADR, sportelli di prossimità digitali, banche dati della giurisprudenza. Le possibilità e potenzialità che può darci l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla giustizia sono molteplici ed in larga parte ancora inesplorati. Il problema è di non subirle, ma di governarle ed indirizzarle per rendere più efficace, fruibile e comodo il lavoro degli addetti ai lavori. È, inoltre, necessario che questi fondi vengano governati da chi opera nella giustizia, da chi conosce a fondo le problematiche che le diverse professionalità che operano nella giustizia incontrano e devono risolvere, investendo, altresì, nella specifica formazione del personale. La giustizia non è assimilabile ad una comune pubblica amministrazione e presenta delle specificità che devono essere tenute conto, pena l'affievolimento dei diritti;
quanto al rafforzamento dell'Ufficio del processo, già in fase operativa, essendo in corso le assunzioni delle prime oltre 8.000 unità di personale, la Ministra Cartabia ha rilevato l'esigenza di introdurre alcuni correttivi normativi volti tra l'altro a garantire una più omogenea distribuzione dei vincitori di concorso nelle diverse Corti d'appello nonché ad intervenire in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impegno lavorativo presso l'Ufficio del processo;
introdurre una norma ex post e con effetto retroattivo che costringerebbe gli avvocati vincitori del concorso a lasciare, sia pure temporaneamente, la professione con conseguenti incertezze soprattutto in ordine al regime previdenziale agli stessi applicabile, in un momento in cui i destinatari della norma hanno già firmato i contratti di assunzione e preso servizio, contrasta con il principio di legittimo affidamento che i partecipanti alla selezione pubblica riponevano nell'applicazione dell'articolo 1, comma 7-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che consentiva, invece, la possibilità di esercitare le professioni senza alcuna incompatibilità, «al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
impegna il Governo:
a) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alle riforme del sistema giudiziario e agli interventi legislativi ad esse connesse:
1) a evitare che la modifica del Regolamento, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, che contiene la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sia guidata dall'unica ratio di scoraggiare il contenzioso, con un approccio punitivo o premiale nei confronti degli avvocati;
2) a varare la riforma della magistratura onoraria, salvaguardando le migliaia di persone che in questi anni hanno garantito il funzionamento della macchina della giustizia, nel rispetto della recentissima sentenza della Corte Costituzionale e dell'orientamento della Corte di Giustizia europea;
3) ad implementare i meccanismi di trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, anche in mancanza del consenso dell'interessato, in un'ottica di alleggerimento del sovraffollamento carcerario e di impiego ottimale delle risorse impiegate;
b) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali, ad attuare una revisione delle piante organiche del personale amministrativo, investendo sulla valorizzazione della sua preparazione e del merito; a prevedere un piano di formazione del personale dirigente;
c) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente al potenziamento dell'Ufficio del processo e agli adeguamenti normativi necessari a garantirne la piena operatività, a prevedere, in luogo della incompatibilità assoluta tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione a tempo determinato in qualità di addetti all'Ufficio, un regime di incompatibilità su base territoriale, sul modello della soluzione già prevista dall'ordinamento per la magistratura onoraria, in modo da impedire comunque che lo stesso professionista possa operare nel medesimo circondario o distretto in cui è addetto all'ufficio per il processo nonché a chiarire a quale ente previdenziale dovranno essere versati i contributi maturati durante il rapporto di servizio a tempo determinato;
d) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente agli interventi di adeguamento dell'edilizia penitenziaria, a prevedere opportuni stanziamenti per interventi di implementazione dei sistemi di videosorveglianza, di adeguamento degli impianti tecnologici, di installazione di impianti per schermare i telefoni cellulari, di adeguamento degli impianti di illuminazione interna ed esterna degli istituti penitenziari;
e) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alla digitalizzazione della giustizia, a prevedere la digitalizzazione dei Palazzi di Giustizia e della loro manutenzione, della lettura della litigiosità, degli sportelli di prossimità e delle banche dati della giurisprudenza.
Varchi, Maschio, Vinci.
ALLEGATO 2
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).
NUOVA PROPOSTA DI RISOLUZIONE COME ULTERIORMENTE RIFORMULATA
La II Commissione,
esaminata per le parti di competenza la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Anno 2021) (Doc. CCLXIII, n. 1) trasmessa dal Governo alle Camere il 24 dicembre scorso, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
premesso che:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e approvato dal Consiglio Economia e Finanza dell'Unione nel luglio scorso, intende rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolare la transizione ecologica e digitale, favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali;
a tal fine il piano prevede 134 investimenti e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi cui si aggiungono le risorse dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano;
il Piano si compone di sei Missioni e sedici Componenti – che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e prevede tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno;
rilevato che:
il PNRR ha inserito tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento, anche la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, avvicinando l'Italia alla media dell'UE;
come rilevato dalla Commissione europea nel documento di lavoro con cui ha espresso la propria valutazione favorevole del piano (SWD(2021) 165 final), le inefficienze del sistema giudiziario italiano continuano a pesare sul contesto imprenditoriale, dal momento che, nonostante i recenti miglioramenti, il tempo stimato necessario per risolvere i contenziosi civili e commerciali rimane tra i più elevati dell'UE, registrando ampio spazio per una gestione più efficiente e per limitare i ricorsi infondati. Secondo il quadro di valutazione UE della giustizia del 2020, il tempo di esaurimento dei procedimenti in Italia è pari a 2.655 giorni per i contenziosi civili e commerciali considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 549 giorni) e a 1.367 giorni per i procedimenti penali considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 340 giorni); per quanto concerne le cause amministrative, il tempo di esaurimento dei procedimenti è pari a 1.679 giorni considerando tutti i gradi di giudizio (rispetto a un valore mediano UE di 469 giorni);
come evidenziato nel PNRR, l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, oltre a rappresentare un valore in sé, radicato nella cultura costituzionale europea che richiede di assicurare «rimedi giurisdizionali effettivi» per la tutela dei diritti, specie dei soggetti più deboli, rappresenta pertanto una condizione indispensabile per lo sviluppo economico e per il corretto funzionamento del mercato;
a sostegno di tale presupposto, nel PNRR si stima che una riduzione della durata dei procedimenti civili del 50 per cento possa accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10 per cento e che una riduzione da 9 a 5 anni dei tempi di definizione delle procedure fallimentari possa generare un incremento di produttività dell'economia italiana dell'1,6 per cento. D'altra parte, una giustizia inefficiente peggiora le condizioni di finanziamento delle famiglie e delle imprese, considerato che un aumento dei procedimenti pendenti di 10 casi per 1000 abitanti corrisponderebbe a una riduzione del rapporto tra prestiti e Pil dell'1,5 per cento e che alla durata dei processi più elevata si assocerebbe una minore partecipazione delle imprese alle catene globali del valore e una minore dimensione media delle imprese, quest'ultima una delle principali debolezze strutturali del nostro sistema;
a fronte di tale situazione, entro giugno 2026 la riforma del sistema giudiziario deve conseguire una riduzione dei tempi processuali, rispetto al 2019, per la giustizia civile e commerciale pari al 40 per cento, e per quella penale pari al 25 per cento. Gli obiettivi delle misure riguardano anche la riduzione del 90 per cento, rispetto al 2019, del numero di cause pendenti presso i tribunali ordinari civili (primo grado) e presso le corti d'appello civili (secondo grado) e la riduzione del 70 per cento del numero di cause pendenti dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e presso il Consiglio di Stato;
per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge di:
portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114);
rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa;
potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;
garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne;
contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti;
al fine di raggiungere tali obiettivi, la riforma del sistema giudiziario contempla interventi, tutti previsti nell'ambito della missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), componente 1 (digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA), quali: la riforma del processo civile, articolata in 8 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la riforma del processo penale, articolata in 4 tra traguardi e obiettivi, da concludersi entro giugno 2026; la riforma delle procedure di insolvenza, articolata in due traguardi, da concludersi entro la fine del 2022; la riforma della giustizia tributaria, per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2022; la digitalizzazione del sistema giudiziario, per la quale è previsto un unico traguardo, da concludersi entro la fine del 2023;
alle richiamate riforme si affianca il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti per un totale di 3.162,2 milioni di euro finalizzati: nell'ambito della Missione 1, Componente 1, alla digitalizzazione del Ministero della Giustizia (133,2 milioni di euro) e del Consiglio di Stato (7,5 milioni di euro), al rafforzamento dell'Ufficio del processo (2.309,8 milioni di euro); nell'ambito della Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica Componente 3 Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, all'efficientamento degli edifici giudiziari (411,7 milioni di euro); nell'ambito della Missione 5 Inclusione e coesione, Componente 3 Interventi speciali per la coesione territoriale, alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni di euro);
il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026;
osservato che:
la Relazione in esame – che è dunque la prima sullo stato di attuazione del PNRR – riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea, considerato che in essa si evidenzia come l'Italia, avendo rispettato l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine del 2021, sia nella condizione di presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro;
fra i 51 obiettivi previsti per la fine del 2021, rientrano i seguenti quattro traguardi (tre riforme e un investimento) relativi alla riforma del sistema giudiziario: l'entrata in vigore il 24 dicembre scorso della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata; l'entrata in vigore il 19 ottobre scorso della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza (decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147) e l'approvazione della disciplina per le assunzioni degli addetti all'Ufficio per il processo, con la pubblicazione dei bandi e l'avvio della relativa procedura concorsuale, le cui prove sono state svolte a novembre scorso e il cui investimento dovrà essere completato nel prossimo anno con le assunzioni effettive e con l'inizio dell'operatività dello stesso Ufficio del processo;
la riforma delle procedure di insolvenza è intesa a potenziare i meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione degli organi pre-giudiziari e dei magistrati destinati alle procedure di insolvenza per una gestione più efficiente di tutte le fasi della procedura, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo;
con riguardo alla riforma della giustizia civile, il PNRR prevede che essa sia incentrata principalmente sulla riduzione del tempo del giudizio civile, individuando un ampio ventaglio di interventi volti tra l'altro a contenere l'esplosione del contenzioso presso gli uffici giudiziari accentuando il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie;
nel quadro degli interventi volti a garantire la piena attuazione di tale riforma, con particolare riguardo all'esigenza di contenere il contenzioso, nel corso della richiamata audizione la Ministra ha preannunciato, anche su sollecitazione della Commissione europea, la modifica del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, con l'obiettivo tra l'altro di ridurre i compensi per il difensore che si presta a patrocinare azioni legali per liti che poi si rivelano temerarie o frivole;
la riforma relativa alla digitalizzazione del sistema giudiziario prevede l'obbligatorietà del fascicolo telematico e il completamento del processo civile telematico nonché la digitalizzazione del processo penale di primo grado e l'introduzione di una banca dati delle decisioni civili gratuita, pienamente accessibile e consultabile conformemente alla legislazione;
constatato che:
come ribadito in audizione dalla Ministra Cartabia, benché non esplicitamente richiamata nel PNRR, la riforma dell'ordinamento giudiziario riveste particolare rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo e di miglioramento dell'efficacia del sistema giudiziario nazionale, soprattutto laddove interviene sui criteri per l'attribuzione delle funzioni direttive e semi-direttive negli uffici giudiziari e delle connesse responsabilità rispetto all'efficienza ed agli standard qualitativi degli uffici medesimi e laddove introduce una formazione mirata della dirigenza per svilupparne le capacità gestionali;
quanto al rafforzamento dell'Ufficio del processo, l'obiettivo dell'investimento è quello di agire a breve termine sui fattori organizzativi in modo che le riforme in fase di sviluppo producano risultati più rapidamente, massimizzando le sinergie e incrementando le risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato in numero totale di oltre 21.000 unità di addetti all'ufficio del processo e di personale amministrativo, tra tribunali civili, penali e amministrativi), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia. Ciò nella consapevolezza, riportata nel PNRR, che questa misura migliorerebbe inoltre la qualità dell'azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi. L'investimento comprende anche la formazione a supporto della transizione digitale del sistema giudiziario;
nel sottolineare che il rafforzamento dell'Ufficio del processo è già in fase operativa, essendo in corso le assunzioni delle prime oltre 8.000 unità di personale, la Ministra Cartabia ha rilevato l'esigenza di introdurre alcuni correttivi normativi volti tra l'altro a garantire una più omogenea distribuzione dei vincitori di concorso nelle diverse Corti d'appello nonché ad intervenire in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impegno lavorativo presso l'Ufficio del processo; tali correttivi sono stati inseriti all'articolo 33 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
ritenuto che:
la soluzione introdotta ex post dall'articolo 33 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, la quale prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il Processo, non risolve la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro status previdenziale a causa della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che è conseguenza automatica della sospensione dall'albo;
appare, al contempo, necessario intraprendere iniziative volte a valorizzare la preparazione ed il merito del personale amministrativo già in forze nell'amministrazione giudiziaria;
con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alla digitalizzazione del sistema giudiziario, sarebbe opportuno che l'intervento coinvolga anche l'istituzione del casellario unico nazionale giudiziale nonché della banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, trattandosi di strumenti fondamentali per consentire un più stringente monitoraggio della corretta gestione delle risorse nell'ambito degli appalti previsti dal PNRR;
appare, infine, necessario prevedere, nell'ambito dell'edilizia penitenziaria, anche investimenti che riguardino interventi di implementazione dei sistemi di videosorveglianza, di adeguamento degli impianti tecnologici, di installazione di impianti per schermare i telefoni cellulari, di adeguamento degli impianti di illuminazione interna ed esterna degli istituti penitenziari, nonché prevedere il potenziamento dell'organico di Polizia penitenziaria, nel solco del piano assunzionale portato avanti nello scorso triennio;
impegna il Governo:
f) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente alle riforme del sistema giudiziario e agli interventi legislativi ad esse connesse:
4) a garantire la valorizzazione degli indirizzi del Parlamento, sia in relazione alle indicazioni formulate dalle Commissioni competenti in sede di espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi adottati dal Governo nell'esercizio delle diverse deleghe di riferimento sia in relazione agli ordini del giorno approvati dalle Camere relativamente agli interventi previsti nell'ambito delle stesse riforme del sistema giudiziario, nonché relativamente alla correlata riforma dell'ordinamento giudiziario all'esame della Commissione giustizia;
5) a garantire la valorizzazione degli indirizzi del Parlamento nel procedere ad una complessiva ed organica riforma della giustizia tributaria, le cui linee sono state già tracciate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva «Sulla riforma dell'IRPEF ed altri aspetti del sistema tributario» elaborato congiuntamente dalle commissioni Finanze di Camera e Senato;
6) a prevedere che la modifica del Regolamento, di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, che contiene la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, sia ispirata ad un approccio premiale nei confronti degli avvocati che promuovano l'esperimento dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie;
g) con riferimento alla Missione 1, Componente 1, relativamente al potenziamento dell'Ufficio del processo e agli adeguamenti normativi necessari a garantirne la piena operatività, a individuare insieme con il Parlamento una soluzione che tuteli pienamente, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 17, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate.