VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
Sulla pubblicità dei lavori ... 60
5-07072 L'Abbate: Agevolazioni in favore delle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale ... 60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 73
5-07554 Villarosa: Utilizzo dei risparmi accumulati dalle imprese assicuratrici nel periodo di lockdown in favore dei cittadini assicurati ... 61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 74
5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio ... 61
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 75
5-07606 Bordonali: Iniziative per la detraibilità ai fini fiscali dei dispositivi di protezione FFP2 e FFP3 ... 62
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 78
INTERROGAZIONI
Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.
La seduta comincia alle 13.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giovanni CURRÒ, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Segnala infine che l'interrogazione Bordonali n. 5-07606 è stata sottoscritta dalla deputata Cavandoli.
5-07072 L'Abbate: Agevolazioni in favore delle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Aggiunge infine che il Parlamento potrebbe intervenire sul piano normativo per superare la problematica evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo.
Giuseppe L'ABBATE (M5S), ringraziando per la risposta, rammenta che l'articolo 1, comma 98, della legge n. 205 del 2018, prevede espressamente che il cosiddetto bonus investimenti Sud sia concesso anche alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, la stragrande maggioranza delle quali è titolare di reddito agrario. Chiede quindi quale sia il senso di riconoscere un'agevolazione agli operatori di un settore, i quali, nella quasi totalità, non posseggono i requisiti per accedere all'agevolazione medesima.
Prosegue segnalando come nella giornata odierna sia previsto l'esame di un interpello, introdotto dalla richiesta di un'impresa agricola pugliese, che affronterà la questione del regime – de minimis o aiuto di Stato – applicabile al bonus in oggetto. In proposito ritiene che si tratti di un aiuto di Stato ed evidenzia che l'accoglimento di questa interpretazione sarebbe positivo per il comparto agricolo, in quanto il regime del de minimis comporterebbe un'eccessiva limitazione degli aiuti concedibili.
Evidenzia infine come molte imprese agricole abbiano effettuato investimenti nella convinzione di aver diritto al bonus, anche per analogia con quanto previsto per il credito di imposta Industria 4.0, di cui all'articolo 1, comma 185, della legge n. 160 del 2019, ed ora si trovano, in questo momento di notevoli difficoltà, nell'impossibilità di accedere all'agevolazione in oggetto.
Auspica infine che la questione possa essere risolta in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate, senza dover ricorrere a un intervento di carattere normativo, che richiede, per sua natura, tempi più lunghi.
5-07554 Villarosa: Utilizzo dei risparmi accumulati dalle imprese assicuratrici nel periodo di lockdown in favore dei cittadini assicurati.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), intervenendo da remoto, ringrazia il sottosegretario e si dichiara parzialmente soddisfatto, in attesa di verificare l'effettiva restituzione agli assicurati dei risparmi accumulati durante il lockdown. Apprezza l'interesse dimostrato dal Governo, che ha istituito un tavolo tecnico, e chiede di essere aggiornato sui lavori dello stesso.
Sottolinea infine che i risparmi ancora da restituire alla clientela dovrebbero ammontare a una cifra superiore a quella riportata nella risposta del Governo.
5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara complessivamente soddisfatto, tranne per quanto riguarda la questione di cui alla lettera d), relativa al raggiungimento, al 30 giugno 2022, della soglia del 30 per cento dei lavori, ai fini della proroga del termine per il completamento dell'intervento. In proposito esprime preoccupazione per il possibile verificarsi di problemi applicativi, in quanto il mancato raggiungimento della percentuale del 30 per cento per ciascuna categoria di lavori impedisce la presentazione dello stato di avanzamento lavori. Dovrebbe quindi essere chiarito se, nel caso testé indicato, siano considerate sufficienti le asseverazioni dei tecnici, che non possono essere inserite nelle piattaforme telematiche.
Chiede quindi che, in considerazione della gravità delle conseguenze, consistenti nel mancato riconoscimento del credito di imposta, sia fornito un chiarimento ufficiale in ordine agli adempimenti burocratici da rispettare nel caso di lavori effettuati, per interventi plurimi, su unità immobiliari unifamiliari quando, pur non avendo raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori riguardanti il Superbonus, sia stata comunque raggiunta tale soglia rispetto al complesso degli interventi previsti dalla pratica edilizia.
5-07606 Bordonali: Iniziative per la detraibilità ai fini fiscali dei dispositivi di protezione FFP2 e FFP3.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Laura CAVANDOLI (Lega), ringraziando per la risposta, esprime stupore nell'apprendere che, a causa di complicazioni burocratiche e delle insufficienti conoscenze dei rivenditori, non sia ammessa la detrazione delle spese per l'acquisito di dispositivi di protezione FFP2 e FFP3, il cui utilizzo è peraltro obbligatorio nelle scuole.
Ritiene quindi che sarebbe opportuno consentire la detrazione del prezzo di acquisto delle mascherine protettivo o, altrimenti, eliminare l'obbligo di indossarle.
Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.50.
SEDE REFERENTE
Martedì 8 marzo 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 20.20.
Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo scorso.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che la pubblicità della seduta odierna, ove non vi siano obiezioni, sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Dà quindi conto delle sostituzioni.
Avverte infine che le proposte emendative Zolezzi 6.8, 6.9 e 6.10, Cancelleri 6.12, 6.2 e 6.3, Nardi 6.20, Martinciglio 6.1, 6.11, 6.7 e 6.6, Fragomeli 6.14, Zanichelli 6.4 e 6.5, Pastorino 6.18 e 6.19, Ciagà 6.16 e Topo 6.15, sono state ritirate dai presentatori.
Massimo BITONCI (LEGA) segnala che i componenti della Commissione appartenenti al proprio gruppo e i colleghi Bitonci, Borghi, e Tarantino intendono sottoscrivere l'emendamento Maniero 6.22.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che anche i componenti della Commissione Finanze appartenenti al gruppo di Fratelli d'Italia e i deputati Baratto e Berardini sottoscrivono l'emendamento Maniero 6.22.
Alvise MANIERO (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento a propria firma 6.22, ringrazia le forze politiche che hanno inteso appoggiare una proposta che a suo giudizio è priva di colore politico. Pur non colpendo il cuore del problema, l'emendamento cerca infatti di migliorare i contenuti della delega. Auspica, in via generale, che non si proceda alla votazione delle future proposte emendative nei termini perentori posti dal Governo nei giorni scorsi, non potendo il Parlamento, che riveste funzioni di indirizzo e controllo del Governo, essere «messo al guinzaglio» da quest'ultimo.
Marco OSNATO (FDI) ritiene che l'emendamento Maniero 6.22 dia coerenza al disposto di cui al comma 1, lettera a), numero 1 dell'articolo 6, dal momento che gli immobili non censiti ovvero che non rispettino la reale consistenza di fatto o la destinazione di uso debbano essere trattati diversamente da quelli che non rispettano la categoria catastale attribuita, elemento che peraltro fa immediatamente riferimento a suo avviso ad un obiettivo di carattere fiscale.
Massimo BITONCI (LEGA) ricorda che il Governo, ben prima che fossero respinti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 6, aveva spiegato che l'obiettivo fondamentale della riforma fiscale era rappresentato dall'emersione degli immobili fantasma, circa un milione e mezzo su tutto il territorio nazionale, la cui presenza è denunciata da anni dal gruppo della Lega. Tiene a precisare, al riguardo, che i comuni, in forza del disposto dei decreti attuativi del cosiddetto «decreto fiscale», sono già in possesso degli strumenti atti a far emergere gli immobili fantasma nei propri territori, come dimostra un'audizione del Direttore del catasto del 2017 presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, che il Governo – spiace sottolinearlo – non ha tenuto in minima considerazione. Ricorda che le forze di centro destra appartenenti alla maggioranza avevano suggerito nei giorni scorsi una riformulazione delle proposte emendative riferite all'articolo 6, che costituiva a suo giudizio una corretta mediazione tra gli obiettivi dichiarati dal Governo di far emergere tali immobili – per i quali nessuno ha pagato nulla per decenni – e le posizioni delle varie forze politiche sul tema della riforma del catasto, affrontando in maniera positiva le criticità che su tale tema, come dimostra il voto degli emendamenti soppressivi dell'articolo 6, spaccano in due la Commissione.
Venendo al contenuto dell'emendamento Maniero 6.22 osserva che non ha senso a suo giudizio introdurre nell'articolo 6 del disegno di legge delega l'elemento della difformità della categoria catastale degli immobili, dal momento che l'Agenzia dell'Entrate ha sempre la possibilità di intervenire su di essa. In conclusione e in via generale, invita i colleghi del Movimento 5 Stelle – che hanno fatto della lotta all'evasione la loro cifra politica – ad un'ulteriore riflessione sul tema della riforma del catasto e fa un appello anche ad una certa parte della sinistra, che da sempre conduce battaglie di carattere sociale, a valutare con attenzione una riforma che aumenterà l'ISEE e colpirà le fasce più deboli della popolazione, che non avranno più diritto alle molte agevolazioni oggi previste.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, invita l'onorevole Bitonci a concludere il proprio intervento, che si è protratto per circa 20 minuti. Assume come riferimento in proposito le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 85, comma 7, che fissano in 5 minuti per gruppo il tempo per le dichiarazioni di voto su ciascuna proposta emendativa.
Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) dichiara di non ricordare applicazioni della disposizione regolamentare richiamata dal Presidente e ricorda che essa è inserita nel capo XVII del Regolamento, che è relativo all'esame in Assemblea dei provvedimenti.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, ribadisce che la disposizione regolamentare da lui richiamata può trovare applicazione, per analogia, anche all'esame dei provvedimenti in sede referente.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) invita il Presidente ad esercitare le sue funzioni in maniera super partes e a concedere quindi un tempo adeguato per gli interventi sugli emendamenti, richiamando anche quanto dichiarato dal collega Villarosa.
Galeazzo BIGNAMI (FDI) ribadisce che la norma regolamentare richiamata si applica esclusivamente all'esame dei provvedimenti in Assemblea e contesta l'interpretazione che il Presidente, anche avvalendosi delle indicazioni degli Uffici, ha dato della disposizione.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, invita il collega Bignami ad indirizzare i propri rilievi esclusivamente alla Presidenza, senza coinvolgere gli uffici nel dibattito in corso.
Marco OSNATO (FDI) si associa alla richiesta del collega Bignami, invitando il Presidente ad applicare in maniera trasparente le norme regolamentari e ad assumere la responsabilità delle proprie posizioni.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ritiene opportuno che sia concesso un tempo adeguato a ciascun cofirmatario dell'emendamento per illustrarne il contenuto.
Claudio BORGHI (LEGA) precisando di intervenire sulla base della sua recente esperienza di presidente di Commissione, segnala che una fissazione dei tempi di intervento per ciascun gruppo parlamentare in sede di esame degli emendamenti non è usuale ed in ogni caso deve essere preventivamente stabilita nell'ambito Ufficio di Presidenza della Commissione.
Fabio BERARDINI (CI) lamentando l'eccessiva compressione dei tempi di esame del provvedimento in Commissione, ricorda che il medesimo articolo 85 del Regolamento prevede che per i provvedimenti di delegazione legislativa, il tempo a disposizione di ciascun deputato, ordinariamente di venti minuti, possa essere raddoppiato.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, segnala che la disposizione richiamata dal deputato Berardini è relativa agli interventi aventi ad oggetto l'illustrazione del complesso degli emendamenti, che nessun deputato ha chiesto di svolgere.
Alla luce dei numerosi interventi svolti relativi alla tempistica delle dichiarazioni di voto dei deputati di ciascun gruppo parlamentare, sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di presidenza per assumere le decisioni a riguardo.
La seduta sospesa alle 20.55 riprende alle 21.15.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, ricorda che nell'ufficio di presidenza che si è appena svolto si è convenuto di consentire lo svolgimento di due interventi per gruppo per ogni proposta emendativa, ciascuno della durata di cinque minuti. Comunica, inoltre, che sarà in ogni caso consentito in relazione all'emendamento Maniero 6.22 l'intervento di un altro deputato appartenente al gruppo della Lega.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che, come correttamente riportato nel resoconto sommario della seduta dello scorso 3 marzo, l'avvio dell'esame delle proposte emendative ha avuto inizio da quelle riferite all'articolo 6 senza che fosse segnalata la possibilità di poter svolgere interventi sul complesso degli emendamenti. Ritiene quindi opportuno che per onestà intellettuale venga riconosciuta questa evidente mancanza, la cui valutazione ritiene che dovrebbe essere sottoposta al Presidente della Camera, e chiede l'immediata convocazione di una riunione di maggioranza sul punto.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, rammenta che la Commissione è attualmente in fase di votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA ritiene preferibile concludere l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 e procedere successivamente alla convocazione di una riunione dei gruppi di maggioranza.
Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come lo scorso giovedì 3 marzo la seduta della Commissione, sebbene ci si trovasse nel corso di votazioni, sia stata ripetutamente interrotta da riunioni di maggioranza e non comprende per quale motivo il Governo venga interpellato in proposito. Ribadisce quindi come in quella medesima seduta si sia verificato un grave vulnus nell'iter di esame del provvedimento, in quanto non si è proceduto all'illustrazione del complesso degli emendamenti, fase questa necessaria per la regolarità della procedura in sede referente, che il Presidente ha colpevolmente omesso di svolgere. Si tratta di un vulnus procedurale che rischia a suo avviso di inficiare la regolarità della votazione svoltasi in quella seduta ed impone di procedere nuovamente alla votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) evidenzia le proprie perplessità rispetto alle modalità con cui si procede all'esame degli emendamenti, e chiede alla Presidenza della Commissione di chiarire preliminarmente le questioni procedurali che sono state avanzate dai colleghi.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, ribadisce come non vi sia stato a suo avviso alcun vulnus procedurale nella seduta della Commissione del 3 marzo scorso: non vi è stato alcun intervento sul complesso degli emendamenti semplicemente perché nessun deputato o gruppo ha avanzato una richiesta in tal senso. Ricorda quindi che nella riunione dell'ufficio di presidenza testé svoltasi si è convenuto di ampliare i tempi a disposizione di ciascun gruppo per l'illustrazione delle proposte emendative.
Antonio MARTINO (FI), dopo aver confermato il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Maniero 6.22, propone di sospendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 e di procedere seguendo l'ordine dell'articolato, avviando quindi l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Si tratta a suo avviso, data l'attuale situazione, della sola possibilità di riportare il dibattito ad una normale dinamica; se tuttavia tale proposta fosse respinta dal relatore e dal Governo, il suo gruppo voterà favorevolmente il citato emendamento.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) si associa alla proposta dell'onorevole Martino e chiede l'accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22.
Raffaele BARATTO (CI) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo sull'emendamento Maniero 6.22, osserva che, sulla base della proposta di mediazione politica avanzata nella seduta dello scorso 3 marzo, aveva ritenuto che il centrodestra volesse mantenere i poteri attribuiti a comuni ed Agenzia delle entrate per l'individuazione degli immobili non accatasti o non correttamente accatastati, di cui al comma 1 dell'articolo 6.
Evidenzia di doversi ora ricredere in considerazione della sottoscrizione da parte di molti esponenti del centrodestra dell'emendamento Maniero 6.22, che è diretto a escludere uno dei poteri previsti per il perseguimento delle situazioni di irregolarità catastale. Segnala in particolare che la non corretta attribuzione della categoria catastale potrebbe comportare addirittura l'esclusione della tassazione, come nel caso di attribuzione della categoria F, relativa agli immobili in costruzione.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario alla proposta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22.
Raffaele BARATTO (CI), contestando, in qualità di ex sindaco, le affermazioni dell'onorevole Fragomeli relative ai poteri dei comuni in materia di accertamento catastale, chiede che la proposta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22 sia posta in votazione.
Massimo BITONCI (Lega) intende intervenire per fatto personale, poiché il collega Fragomeli lo ha più volte ha citato nell'intervento appena svolto.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, osserva come il collega Fragomeli si sia limitato a citarlo e non appaia quindi giustificato un intervento per fatto personale.
Massimo BITONCI (Lega) ritiene che il collega Fragomeli abbia messo in dubbio l'esattezza delle sue affermazioni. Osserva che, contrariamente a quanto da questi sostenuto, già attualmente è possibile effettuare le verifiche catastali previste dal comma 1 dell'articolo 6. A riprova di tale affermazione cita un ampio stralcio dell'audizione del direttore Centrale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare, Franco Maggio, sulla situazione del catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale, svolta il 12 aprile 2017 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ritiene pertanto inutile inserire queste previsioni nel provvedimento in esame.
La Commissione respinge la proposta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Maniero 6.22, per un voto di differenza.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che non sono consentiti ulteriori interventi da parte di componenti del gruppo Lega, in quanto l'intervento dell'onorevole Bitonci testé svolto non può essere considerato per fatto personale. Tale intervento rappresenta pertanto il secondo intervento del gruppo Lega sull'emendamento Maniero 6.22.
Lucia ALBANO (FdI), prima di procedere all'illustrazione dell'emendamento Maniero 6.22, intende ricordare come il presidente Marattin, nella seduta del 9 dicembre 2021 – occasione in cui tra l'altro non presiedeva, partecipando alla seduta da remoto – l'abbia interrotta, considerando il suo intervento estraneo all'oggetto della discussione in corso, sebbene lei si fosse iscritta a parlare sin dalla precedente seduta, durante la quale non era potuta intervenire a causa della ristrettezza dei tempi. Non le fu dunque consentito, in quella occasione, di completare il proprio intervento.
Indi, in relazione all'emendamento Maniero 6.22 evidenzia che lo stesso testo dell'articolo 6, che si riferisce a strumenti atti a facilitare ed accelerare il corretto classamento di alcune fattispecie di immobili, dimostra che i comuni e l'Agenzia delle entrate già hanno questo potere e, come è noto, lo hanno anche già utilizzato, inviando avvisi di accertamento per la rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari. Segnala infine che la proposta emendativa è volta semplicemente a evitare di intervenire anche sulla categoria catastale senza consentire al contribuente di difendersi adeguatamente.
Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Maniero 6.22. In proposito osserva che, al fine di una compiuta riforma catastale, sia necessario mantenere il riferimento alla categoria catastale nell'ambito degli strumenti posti a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate per il corretto classamento degli immobili.
Laura CAVANDOLI (Lega), citando l'articolo 42, comma 1, del Regolamento relativo all'intervento per fatto personale, evidenzia che il presidente decide se chi chiede la parola stia intervenendo per fatto personale e che, se il deputato insiste, decide la Commissione senza discussione per alzata di mano.
Osserva quindi come il presidente non abbia rispettato l'articolo 42 del Regolamento e abbia in tal modo impedito al gruppo Lega di svolgere un secondo intervento sull'emendamento Maniero 6.22.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiarisce di non aver citato alcun collega nel proprio intervento ma di aver illustrato le conseguenze della soppressione proposta dall'emendamento Maniero 6.22.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, conferma che l'intervento dell'onorevole Bitonci non rientra nella casistica del fatto personale.
Laura CAVANDOLI (Lega), lamentando il disordine con il quale si stanno svolgendo i lavori della Commissione, chiede una sospensione della seduta.
La Commissione respinge l'emendamento Maniero 6.22.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sull'emendamento Maniero 6.22, per un voto di differenza.
Claudio BORGHI (Lega), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che il presidente avrebbe dovuto avvertire immediatamente il collega Bitonci in merito al fatto che l'intervento che stava svolgendo non sarebbe stato considerato un intervento per fatto personale.
Marco OSNATO (FdI) segnala che gli onorevoli Cancelleri e Nardi, quest'ultima presidente della X Commissione Attività Produttive, avevano presentato emendamenti identici all'emendamento Zucconi 6.13, che poi sono stati ritirati. Questo a dimostrazione dell'importanza e della condivisione della problematica che il citato emendamento Zucconi 6.13 è volto a risolvere.
Si tratta di una questione relativa al settore del turismo che necessita di un chiarimento a livello interpretativo, diretto a confermare l'esclusione dell'attribuzione di una rendita catastale agli allestimenti mobili posti nelle strutture ricettive all'aperto. Ritiene che il parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sull'emendamento Zucconi 6.13 debba essere interpretato come manifestazione della volontà di sottoporre a tassazione i suddetti allestimenti mobili.
Osserva quindi come una chiusura sulla questione evidenziata dalla proposta emendativa in discussione porrà l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti diretti, tra i quali Grecia, Spagna e Albania, nell'attrarre il turismo estivo, nonostante l'attuale Governo dichiari di porre particolare attenzione a questo settore economico.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) sottoscrive, a nome dei componenti della Commissione appartenenti al gruppo della Lega e dei colleghi Bitonci, Borghi e Tarantino, l'emendamento Zucconi 6.13. Non comprende per quale motivo alcune forze politiche della maggioranza abbiano ritirato le proposte emendative riferite all'articolo 6, alcune delle quali identiche a quella in esame, impedendo di fatto di migliorarne il contenuto. Intende sfatare il mito secondo il quale la riforma in esame entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, dal momento che un qualsiasi emendamento presentato a un qualsiasi provvedimento che sostituisca il 2026 con una data più prossima ne anticiperebbe l'efficacia. Questa riforma a suo giudizio non può che far aumentare le tasse, non essendoci casi nei quali il valore catastale dell'immobile sia superiore a quello di mercato, come dimostrano anche le tabelle pubblicate da ultimo da due dei principali organi di stampa nazionali, uno dei quali non certo rappresentativo delle posizioni del centrodestra. A pagare di più i servizi sociali, inoltre, saranno i ceti bassi e medi, dal momento che la prima casa si riflette anche sulla determinazione dell'ISEE.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, precisa che qualora fosse approvato un emendamento che anticipi la data attualmente prevista del 2026, l'unica conseguenza sarebbe quella di rendere disponibile la fotografia dell'esistente prima del tempo stabilito.
Antonio MARTINO (FI) chiede alla presidenza, anche in considerazione dell'ora tarda, di sospendere i lavori della Commissione, rinviati al termine delle votazioni pomeridiane dall'Assemblea in ragione dell'esigenza, avanzata dal proprio gruppo, di partecipare al funerale del compianto collega Antonio Martino.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) si associa alla richiesta formulata dal collega Martino.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, prende atto che non vi è convergenza da parte degli altri gruppi su tale richiesta, che quindi non ritiene accoglibile.
Claudio BORGHI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Zucconi 6.13, osserva che quando vengono presentate proposte emendative identiche è perché vi è una esigenza avvertita da deputati di diversi gruppi, che non viene meno in ragione del parere negativo del Governo. Il parere del Governo non deve a suo giudizio condizionare l'atteggiamento dei parlamentari soprattutto nel caso di un disegno di legge delega, nel quale è il Parlamento che dà un indirizzo al Governo e non viceversa. L'esigenza alla base dell'emendamento in esame è a lui ben nota, dal momento che l'Agenzia delle entrate è intervenuta sugli allestimenti mobili – quali tende o bungalow – delle strutture ricettive all'aperto, creando loro ingenti danni. La disposizione attualmente vigente, pur prevedendo che le strutture mobili non debbano essere assoggettate alla rendita catastale, non è evidentemente del tutto chiara essendo interpretata dall'Agenzia delle entrate in modo contraddittorio.
Lucia ALBANO (FDI) rileva che la proposta emendativa in esame è stata sollecitata da quelle categorie che si sentono ingiustamente colpite per una mancanza di chiarezza della normativa. Fa presente che le pertinenze delle strutture ricettive all'aperto sono state oggetto anche di uno specifico atto di sindacato ispettivo nel quale si chiedeva al Governo se la normativa prevista dal cosiddetto «decreto liquidità» fosse applicabile anche a quelle fattispecie, che non ha avuto una risposta chiara e definitiva.
Alvise MANIERO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza come si stato computata la posizione del gruppo Misto – che come è noto, riunisce al suo interno varie componenti – nel respingere la richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal collega Martino.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte di non aver dato seguito alla richiesta del collega Martino essendosi espressi in senso contrario i gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Italia Viva e di LEU, oltre che di alcuni rappresentanti del gruppo Misto. Pur essendo disponibile a procedere ad una votazione, non ritiene utile farla dal momento che restituirebbe un risultato identico a quello avutosi nelle precedenti votazioni.
La Commissione respinge l'emendamento Zucconi 6.13.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sull'emendamento Zucconi 6.13, per un voto di differenza.
Alvise MANIERO (MISTO-A), intervenendo sul proprio emendamento 6.23, fa presente che esso prevede la soppressione del comma 2 dell'articolo 6, le cui lettere b) e c) rappresentano a suo giudizio una vera e propria «bomba fiscale». L'aggiornamento della situazione degli immobili e l'allineamento del loro valore catastale a quello di mercato porta con sé un potenziale effetto fiscale non irrilevante. Nelle Raccomandazioni specifiche per Paese (CSR), la Commissione europea afferma che le basi imponibili, come il patrimonio, sono sottoutilizzate e che i valori catastali sono in larga parte non aggiornati ai valori di mercato. Vi è quindi un invito implicito ad aumentare le tasse sugli immobili e il disegno di legge in esame prepara, con l'articolo 6, comma 2, gli strumenti tecnici per farlo, precisando però contestualmente che non vi saranno effetti fiscali. L'analisi tecnico normativa predisposta dal Governo che accompagna il disegno di legge in esame precisa che l'articolo 6 è coerente con le linee guida indicate nel PNRR, che a sua volta risponde alle CSR rivolte dalla Commissione europea all'Italia in tema di politica fiscale e rimaste insoddisfatte, citando esplicitamente la raccomandazione di ridurre la pressione fiscale sul lavoro, compensando tale riduzione con la riforma dei valori catastali non aggiornati. C'è quindi un'ammissione esplicita che il disegno di legge è finalizzato ad aumentare le tasse sugli immobili, che, nell'attuale contingenza economico-finanziaria di stagnazione economica e inflazione, costituiscono una delle principali forme reali di risparmio degli italiani.
Nadia APRILE (MISTO) ricorda che la rendita catastale è attualmente calcolata sulla base di moltiplicatori e ritiene che se si procede all'aggiornamento alcune rendite catastali potranno risultare superiori ai valori di mercato.
Massimo BITONCI (LEGA) sottolinea che l'emendamento Maniero 6.23, soppressivo del comma 2 dell'articolo 6, rappresenta un punto nodale nella discussione che la Commissione sta svolgendo. Ricorda che i deputati dei gruppi del centrodestra, appartenenti sia alla maggioranza che all'opposizione, hanno presentato emendamenti comuni in relazione al contenuto dell'articolo 6 e ribadisce le proprie forti perplessità per quanto riguarda quanto previsto dal comma 2 di tale articolo. Evidenzia, infatti, che una revisione dei valori catastali porta inevitabilmente ad un aumento dell'imposizione fiscale, sia diretta che indiretta, con possibili ripercussioni sul fronte dell'IRPEF, delle imposte di registro, dell'IVA e delle tasse di successione.
Ribadisce il forte impatto che tale normativa può avere per quello che riguarda i valori dell'ISEE, problematica segnalata per primo dal collega Gusmeroli. Pone in particolare evidenza le conseguenze che si possono determinare in relazione all'assegno unico e universale, nonché su numerosi altri strumenti di protezione sociale. Segnala anche le conseguenze che possono riguardare l'erogazione del reddito e della pensione di cittadinanza. Sulla base di tale considerazioni, dichiara di sottoscrivere, anche a nome dei componenti della Commissione appartenenti al gruppo della Lega e dei colleghi Borghi e Tarantino, l'emendamento Maniero 6.23, sollecitando tutti i componenti della Commissione ad esprimere su di esso un parere favorevole.
Marco OSNATO (FDI) dichiara che anche i deputati del gruppo Fratelli d'Italia della Commissione Finanze intendono sottoscrivere l'emendamento Maniero 6.23, associandosi alle considerazioni svolte dal presentatore e dal deputato Bitonci. Dichiara di condividere anche i rilievi svolti dal collega Maniero per quanto riguarda il contenuto dell'analisi tecnico normativa che accompagna il provvedimento, osservando che più che da considerazioni politiche, evidentemente il Presidente del Consiglio e il ministro dell'economia, che rappresentano due figure tecniche, muovono da considerazioni di tale natura, con la finalità di adempiere a quanto richiesto dall'Unione europea. Sottolinea che in tal modo si introduce una sorta di patrimoniale colpendo la propensione italiana al possesso della casa in cui si abita, che rappresenta invece una garanzia di tenuta del sistema. Dichiara, pertanto, di non comprendere le ragioni che portano ad accondiscendere alle richieste europee, segnalando che il contenuto dell'articolo 6 smentisce le dichiarazioni fatte circa la volontà di ridurre la pressione fiscale.
Nel ribadire che le norme che si vogliono introdurre colpiscono ancora una volta l'identità nazionale, ricorda l'impatto che possono avere sulla valutazione dell'ISEE. Manifesta perplessità per la correttezza del comportamento del Governo, che valuta ricattatorio, in quanto era stato assicurato che non vi sarebbe stata una riforma del catasto.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ricorda che la riforma del catasto era stata esclusa dal documento approvato lo scorso anno come esito dell'indagine conoscitiva sulla riforma del fisco svolta dalle competenti Commissioni di Camera e Senato.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, precisa che tale tema non è stato trattato in tale documento senza che però esso fosse esplicitamente escluso.
Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) rileva che non vi era un accordo complessivo per includere la materia catastale all'interno del documento, ricordando che in quella fase anche il Movimento 5 Stelle concordava su tale esclusione e ricordando che i ministri della Lega non hanno votato in Consiglio dei Ministri il provvedimento in discussione. Segnala che anche il margine estremamente ristretto con il quale è stato respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 6 pone in risalto la mancanza di un accordo sulle problematiche legate alla revisione del catasto. Stigmatizza quindi la posizione assunta dalla deputata Aprile, che inizialmente ha sottoscritto gli emendamenti soppressivi dell'articolo 6 e gli emendamenti Maniero 6.22 e 6.23, per poi ritirare la propria firma. Ribadisce che un aumento dei valori catastali si ripercuoterebbe in primo luogo sulle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'impatto sul calcolo dell'ISEE. Rileva, inoltre, che con successivi interventi normativi sarebbe sempre possibile anticipare la data di entrata in vigore, attualmente prevista per 2026, o esplicitare gli effetti anche a livello fiscale della rivalutazione.
Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) ritiene doveroso precisare che l'obiettivo dell'articolo in discussione è quello di un aggiornamento del valore degli immobili e non rappresenta una riforma del catasto né comporterà un aumento della pressione fiscale. Fatta questa premessa, manifesta forti perplessità sulle dichiarazioni fatte circa il condizionamento della prosecuzione dell'attività dell'attuale Governo all'approvazione di tale norma.
Segnala, inoltre, che proprio in ragione del fatto che non è stato approvato l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 6, appare opportuno mantenere il comma 2 di tale articolo che indica in maniera esplicita che l'aggiornamento dei valori non ha implicazione sul calcolo della base imponibile ai fini fiscali. Invita, pertanto, a valutare con attenzione le conseguenze di un eventuale approvazione dell'emendamento Maniero 6.23.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), nel precisare di intervenire sulla base di considerazioni politiche e non per questioni personali, ritiene inaccettabile l'accusa rivolta al Partito Democratico di volere colpire le classi meno abbienti, ricordando che proprio in questi giorni milioni di famiglie cominceranno a percepire l'assegno unico universale per i loro figli, che prevede in molti casi una maggiorazione rispetto a quanto percepito in precedenza, e segnalando che questo traguardo è frutto di un lavoro avviato dalla maggioranza di centrosinistra che appoggiava il precedente Governo. Ricorda, inoltre, che in sede di discussione della legge di bilancio il proprio gruppo si è impegnato per destinare sette miliardi di euro alla riduzione dell'Irpef quando altre forze politiche avrebbero preferito dirottare una parte di tale risorse per una maggiore riduzione dell'Irap.
Nel ribadire che la disposizione in discussione non comporta conseguenze dal punto di vista fiscale, invita con decisione a non adottare posizioni strumentali circa presunti impatti sulle fasce di popolazione a basso reddito. Si associa alle considerazioni svolte dal collega Colucci osservando che il contenuto del comma 2 rappresenta una garanzia sul fatto che la revisione dei valori immobiliari non ha ripercussioni di natura fiscale. Quanto alle posizioni circa all'opportunità di lasciare margine di discrezionalità ai singoli comuni, segnala come dalla documentazione predisposta dagli uffici emerga il dato di un notevole aumento della base imponibile nei 17 comuni che hanno introdotto le microzone per stabilire i valori catastali.
Massimo UNGARO (IV), in relazione a quanto affermato dal deputato Maniero, ricorda che il contenuto dell'articolo 6 appare sicuramente compatibile con la normativa europea ma che resta tuttavia lontano da quelle che sono le raccomandazioni adottate in sede di Unione europea che avrebbero un impatto anche consistente in termine di tassazione sugli immobili. Reputa strumentali le considerazioni svolte da alcuni colleghi in relazione al calcolo dell'ISEE, ritenendo che in caso di impatto su di esso dell'adeguamento dei valori degli immobili sarebbe sempre possibile effettuare gli opportuni aggiustamenti. Evidenzia la necessità di intervenire sulla materia, richiamando le notevoli difformità che si registrano nei diversi comuni, segnalando in particolare che a Milano, a fronte di valori reali degli immobili decisamente più elevati si registra una rendita catastale mediamente inferiore a quella di Roma.
In relazione alle accuse rivolte alla collega Aprile di avere mutato in maniera radicale la propria posizione, sottolinea che appare assai più rilevante quanto accaduto all'interno del gruppo della Lega per quanto riguarda il giudizio espresso nei confronti dell'operato del Presidente russo Putin.
Galeazzo BIGNAMI (FDI) sottolinea che quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 avrà in maniera inevitabile conseguenze sulla pressione fiscale e sull'accesso a numerose prestazioni sociali, al di là della volontà delle forze che vogliono introdurre tale normativa.
Osserva infatti come la revisione delle rendite catastali si rifletterà inevitabilmente sulla determinazione dell'ISEE, indipendentemente dalle intenzioni del Governo in tal senso. Si produrranno effetti anche sulla quantificazione del nuovo assegno unico universale, che non sarà semplice sterilizzare, proprio a causa del loro automatico verificarsi.
Ricorda quindi come il proprio gruppo avesse sollevato tale problema già in sede di esame preliminare del provvedimento, non a fini polemici, ma nella speranza di sollecitare un intervento risolutore, cosa che purtroppo non è avvenuta.
Infine, in risposta a quanto segnalato dall'onorevole Colucci, ribadisce che la revisione catastale colpirà le fasce più povere della popolazione, che la sinistra sostiene a parole di voler tutelare e che sono invece difese dal gruppo Fratelli d'Italia.
Alessandro CATTANEO (FI) esprime rammarico per le modalità con le quali si sono svolti i lavori della Commissione negli ultimi giorni e per le forzature del Governo.
Ricorda come la questione del catasto non sia stata inserita nel documento conclusivo proprio per la sua natura divisiva. Ricorda anche come la decisione di avviare l'esame dall'articolo 6 sia stata un'imposizione da parte del Governo.
Rivendica quindi la coerenza del proprio gruppo, che ha votato a favore dell'emendamento soppressivo Molinari 6.17, a differenza di quanto ha fatto l'onorevole Lupi, che ha ritirato la propria sottoscrizione da tale emendamento.
Ritiene che la soppressione del comma 2, recata dall'emendamento Maniero 6.23, con l'eliminazione della revisione degli estimi catastali, rappresenterebbe una mediazione, lasciando inalterato il comma 1, che ha minore portata normativa e sul quale si registra un maggior accordo.
Critica infine la prova di forza che ha condotto a uno scontro aperto e reso impossibile qualsiasi mediazione, che il proprio gruppo aveva tentato di promuovere. Avverte comunque che sarà difficile portare a termine l'approvazione del provvedimento in un simile contesto e con una maggioranza di un solo voto; sottolinea in ogni caso che un tale modo di procedere non può contribuire al bene del Paese.
Vita MARTINCIGLIO (M5S) ricorda che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva è un mero atto di indirizzo e che l'assenza in tale documento di riferimenti alla riforma del catasto non costituisce un vincolo per il Governo. Rammenta che, per raggiungere una mediazione, nel documento sono stati inseriti solo temi sui quali c'era un vasto consenso.
Ritiene infine opportuno sottolineare come alcuni gruppi del centrodestra abbiano votato a favore di emendamenti soppressivi dell'articolo 6, nonostante avessero approvato il presente provvedimento in Consiglio dei Ministri.
Francesca TROIANO (M5S) cita una dichiarazione del professor Sandro Simoncini, presidente di Sogeea S.p.A., che contesta la scelta del Governo di effettuare la riforma catastale ad invarianza di gettito; tale revisione dovrebbe invece essere utilizzata al più presto per mettere fine a sperequazioni e privilegi esistenti e si potrebbe valutare di introdurre una progressività anche nel settore dell'imposizione immobiliare.
Marco OSNATO (FdI) evidenzia che gli interventi delle colleghe del gruppo MoVimento 5 Stelle siano una conferma di quello che il proprio gruppo teme, ovvero della volontà del Governo di aumentare la tassazione sugli immobili.
Quanto poi alla natura di atto di indirizzo del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, sottolinea come il Governo non lo abbia tenuto in grande considerazione.
Conclude segnalando come l'andamento dei lavori in Commissione Finanze mostri che il Parlamento sta ormai assumendo la funzione di mero esecutore della volontà del Governo.
Alessandro COLUCCI (Misto-NCI-USEI-R-AC) ricorda che l'onorevole Lupi ha sottoscritto l'emendamento Molinari 6.17 al fine di contribuire al raggiungimento di una mediazione sulla revisione del catasto e che ha ritirato la propria sottoscrizione una volta che si è reso conto che tale mediazione non era possibile.
Sottolinea poi come l'onorevole Cattaneo non possa parlare di coerenza in quanto il gruppo al quale appartiene ha approvato il presente disegno di legge in Consiglio dei Ministri e poi ha votato in Commissione l'emendamento soppressivo Molinari 6.17.
La Commissione respinge l'emendamento Maniero 6.23.
Luigi MARATTIN, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 23.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.55 alle 21.15.
ALLEGATO 1
5-07072 L'Abbate: Agevolazioni in favore delle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al cosiddetto «Bonus Investimenti sud» introdotto dalla legge n. 208 del 2015, che consiste in un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
In relazione a tale agevolazione, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, l'Agenzia delle entrate individua quali destinatari di tale beneficio, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa in base all'articolo 55 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
A parere dell'Onorevole interrogante detto orientamento dell'Agenzia delle entrate, precludendo l'accesso all'incentivo agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, non collima con il tenore letterale della norma che non opera preclusioni in virtù della tipologia di reddito determinata dall'impresa.
La disciplina della legge n. 208 del 2015 prevede l'attribuzione del credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, operando esclusivo riferimento alla nozione di impresa nell'accezione civilistica alla quale è riconducibile anche l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.
L'Onorevole evidenzia altresì che, nel comparto agricolo, la tipologia imprenditoriale titolare di reddito agrario, costituita da imprese individuali e società semplici agricole non soggette all'articolo 55 del Tuir, rappresenta la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese.
Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di fornire un chiarimento circa la disciplina di cui in premessa, finalizzato ad evitare che alle imprese agricole produttive di reddito agrario o dominicale, pur in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sia precluso l'accesso all'agevolazione in parola.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha introdotto un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, vale a dire di macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone agevolabili.
Ai sensi del comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, tale credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno in argomento è riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura «nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico».
Sotto il profilo soggettivo, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, sono destinatari dell'agevolazione in argomento tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
In base a tale ultima disposizione, sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali.
Per esercizio di imprese commerciali, si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate dalle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 32 del TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
L'articolo 55 del TUIR dispone che «sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile; b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa».
Alla luce di quanto suesposto, deve ribadirsi che, in base alla disciplina delineata dalla legge n. 208 del 2015, i soggetti imprenditori individuali, titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, che non realizzano, sotto il profilo fiscale, redditi d'impresa, ai sensi del menzionato articolo 55 del TUIR, non possono rientrare nella categoria dei beneficiari dell'agevolazione in esame.
ALLEGATO 2
5-07554 Villarosa: Utilizzo dei risparmi accumulati dalle imprese assicuratrici nel periodo di lockdown in favore dei cittadini assicurati.
TESTO DELLA RISPOSTA
Grazie Presidente, Grazie Onorevoli interroganti.
Come ricordato con l'atto in parola, in data 11 marzo 2021 si è svolta in questa sede l'Audizione del Consigliere dell'IVASS sulla proposta di Legge A.C. 2104 sull'R.C. Auto («Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo»). In quell'occasione, L'IVASS ha aggiornato sull'andamento del prezzo medio della copertura R.C. Auto, in riduzione costante dal 2012 (circa -30 per cento), nonché sugli effetti che il lockdown del 2020 ha avuto sulla sinistrosità in Italia.
Confrontando le stime dei premi incassati e dei risarcimenti, l'IVASS ha stimato un risparmio per le imprese di assicurazione valutabile, in via preliminare, tra 2,5 e 3,6 miliardi di euro, traducendosi in un risparmio ipotetico per una garanzia R.C. Auto del 2020 di circa 70 euro.
L'IVASS ha riferito che le compagnie di assicurazione hanno programmato per gli assicurati benefici valutabili in 811 milioni (di cui già erogati, al momento dell'indagine: 348 milioni). Le tipologie di ristoro utilizzate e la dimensione dell'impegno finanziario sono risultate assai eterogenee tra le compagnie: sconti al rinnovo, estensioni di copertura e altro.
Le medesime informazioni vengono confermate in seno alla Relazione sull'attività svolta dall'IVASS del 30 giugno 2021.
Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative normative intendano adottare affinché i risparmi maturati possano essere destinati al ristoro dei cittadini.
Sul punto, confermando in ogni caso l'esistenza di differenti iniziative già adottate liberamente dal mercato e dall'industria assicurative, richiamate dall'IVASS, si segnala che, nell'ambito di ulteriori provvedimenti normativi, potranno essere analizzate con attenzione le eventuali proposte che dovessero riguardare il settore assicurativo, comprese, in particolare, quelle sollecitate dagli Onorevoli interroganti.
Secondo le valutazioni dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), i risparmi dovuti al lockdown ammonterebbero a 2,1 miliardi di euro. Circa 1 miliardo sarebbe già stato restituito ai clienti. Il resto dovrebbe tradursi in soluzioni alternative: allungamenti della durata polizze, rinunce a franchigie ed altre misure dai similari effetti.
Ad ogni modo, si segnala che, sentiti gli Uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico verrà attivato un apposito confronto tecnico con le istituzioni, le amministrazioni e le associazioni interessate, al fine di condividere ogni utile elemento informativo su eventuali proposte normative in tale ambito.
ALLEGATO 3
5-07599 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione del Superbonus a talune fattispecie di interventi sul patrimonio edilizio.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono una serie di chiarimenti per risolvere talune problematiche applicative in materia di bonus fiscali edilizi e di Superbonus.
In particolare, gli Onorevoli ritengono opportuno chiarire:
a) se l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero l'installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all'alimentazione del medesimo possano essere considerati «intervento su singola unità immobiliare», dando quindi la possibilità di usufruire del bonus mobili per acquisti da destinare all'arredo dell'unità immobiliare di proprietà del soggetto proprietario dell'impianto fotovoltaico, o se debba essere invece essere considerata come «intervento su parti comuni di edifici residenziali»;
b) se possano essere ricomprese nel cosiddetto «bonus verde», da ultimo prorogato al 2024 dalla legge di bilancio 2022, anche i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi;
c) se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall'articolo 1, comma 28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 8-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, interessa anche gli edifici unifamiliari.
d) se, nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50 per cento, sismabonus ed Ecobonus 110 per cento), la realizzazione, entro il 30 giugno 2022, del 30 per cento dell'intervento complessivo sulle unità familiari può riferirsi a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110 per cento) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
e) se le spese per le sonde geotermiche possano essere ricomprese nel massimale dei pannelli solari;
f) se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisce comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 119, comma 3-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e pertanto se possono essere autorizzati tali lavori con l'approvazione in assemblea condominiale, ai sensi del comma 9-bis, del medesimo articolo 119, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio anche qualora vi sia un'alterazione del decoro architettonico.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
In merito al primo quesito, si evidenzia che, così come chiarito, da ultimo, con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2021, n. 7/E, per beneficiare della detrazione per l'acquisto di mobili e di taluni grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cosiddetto «bonus mobili»), spettante ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che l'intervento edilizio sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (cosiddetto «Testo Unico dell'Edilizia»).
Rientrano in tale categoria anche gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l'installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del citato D.P.R. n. 380 del 2001, gli interventi finalizzati all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria.
Peraltro, nella richiamata circolare n. 7/E del 2021, è stato ribadito che la fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, e altro) e non all'arredo della propria unità immobiliare.
Nel caso, come quello rappresentato, di «ampliamento dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale» ovvero di «installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all'alimentazione» dell'impianto fotovoltaico già installato (e, quindi, presumibilmente, sempre al servizio dell'unità immobiliare del singolo condomino), trattandosi, in entrambi i casi, di «intervento su singola unità immobiliare» (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, sarà quindi possibile, per il condomino, proprietario di tale impianto, fruire anche del bonus mobili.
Con riferimento al quesito con cui si chiede se possano essere ricomprese nel cosiddetto «bonus verde» anche i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi, l'Agenzia delle entrate fa presente che l'articolo 1, comma 12 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto, a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF) pari al 36 per cento delle spese documentate e sostenute per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (cosiddetto «bonus verde»). La disposizione è stata, da ultimo, prorogata dall'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per 2022), al 31 dicembre 2024. Come indicato nella richiamata circolare n. 7/E del 2021, sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente.
È, pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. In tale contesto, si ritiene che non rientrino le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d'arredo delle medesime aree verdi.
Per quanto attiene, invece, alla possibilità di fruizione della proroga per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione anche per gli edifici unifamiliari, si evidenzia che l'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha apportato diverse modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, definendo, tra l'altro, il nuovo orizzonte temporale delle agevolazioni per il Superbonus attraverso la sostituzione del comma 5-bis, a tenore del quale è attualmente stabilito che: «Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo».
Ciò posto, si osserva che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del citato comma 8-bis, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari, ritenendosi pertanto che la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025, non si applichi agli «edifici unifamiliari», ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione.
In merito, poi, al quesito con il quale si intende conoscere se – ai fini del raggiungimento della soglia del 30 per cento, richiesta per l'applicazione della disciplina di cui al comma 8-bis dell'articolo 119 agli interventi effettuati su unità unifamiliari – sia necessario che «gli interventi progettati oggetto di Superbonus» abbiano raggiunto il 30 per cento dello stato di avanzamento dei lavori, l'Agenzia delle entrate fa presente di aver già fornito chiarimenti al riguardo con la Faq n. 3 del 2022, «secondo cui la predetta percentuale va commisurata all'intervento complessivamente considerato». A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus.
Con riferimento, poi, alle spese per le sonde geotermiche, il Ministero per la transizione ecologica, nel fornire precisazioni circa la previsione di massimali per le spese sostenute per le pompe di calore geotermiche diversi dai massimali fissati per i pannelli solari, ha sottolineato che indicazioni puntuali in merito saranno fornite con apposito decreto ministeriale prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Con riferimento, infine, al quesito volto con cui si chiede di chiarire se la realizzazione dei lavori relativi al Superbonus costituisca comunque manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, il competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fa presente che la risposta dovrebbe essere di carattere affermativo dato il tenore letterale del primo periodo del comma 13-ter dell'articolo 119 che stabilisce che «gli interventi (...) anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)».
ALLEGATO 4
5-07606 Bordonali: Iniziative per la detraibilità ai fini fiscali dei dispositivi di protezione FFP2 e FFP3.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 6 maggio 2020 con la quale sono stati forniti chiarimenti circa le regole per la detrazione delle mascherine impiegate per il contenimento della diffusione del COVID-19.
In proposito, la citata circolare ha precisato che le spese sostenute per l'acquisto di Dpi, come le mascherine, possono essere detratte nell'ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi, ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, ovvero che sia riportato il codice AD «spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE». In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute, mentre, per quelli non compresi nell'elenco, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).
Di conseguenza, la spesa non è ammessa alla detrazione se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione.
Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno adottare iniziative al fine di rendere detraibili per le famiglie i dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma comunque conformi alla normativa europea, e indispensabili per contrastare il diffondersi dell'epidemia.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente evidenziare, che la necessità di qualificare un prodotto come «dispositivo medico» attiene a ragioni di tutela della salute pubblica.
Pertanto, come evidenziato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11 del 6 maggio 2020, ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie detraibili occorre far riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute contenenti l'elenco puntuale delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.
Nella citata circolare del 6 maggio 2020, si osserva che, ai fini della detraibilità della spesa, «occorre verificare se la singola tipologia di “mascherina protettiva” rientri fra i dispositivi medici individuati dal richiamato dicastero, tenuto conto che, nell'attuale situazione emergenziale, potrebbero essere immessi in commercio anche prodotti non aventi le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico come definito dal citato Ministero».
A tal fine, con riferimento ai dispositivi medici (tra cui rientrano anche le mascherine protettive) è possibile consultare l'apposito elenco tramite il sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della salute (in ragione della specifica competenza di tale Ministero).
Tanto premesso, sotto il profilo finanziario, con riferimento ai dispositivi di protezione Ffp2 e Ffp3 acquistati, anche se non dichiaratamente considerati dispositivi medici, ma conformi alla normativa europea, il Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati di operatori del settore relativo alla vendita di mascherine, quantifica la spesa detraibile in 327 milioni di euro.
Conseguentemente, applicando l'aliquota di detrazione del 19 per cento, la diminuzione di gettito di competenza annua è stimata, a regime, in circa 62,1 milioni di euro, mentre per il solo 2023 l'effetto finanziario negativo è stimato in circa 108,7 milioni di euro.