XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Mercoledì 2 marzo 2022

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio. (Parere alla IX Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 213

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 216

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio) ... 213

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 2 marzo 2022

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.
Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2022.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazione da lei formulata (vedi allegato).

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2022.

  Piero DE LUCA (PD), relatore, fa presente che sta elaborando una proposta di risoluzione al Governo che sottoporrà all'attenzione della Commissione.
  Osserva che dall'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sono emerse, oltre a numerosi elementi interessanti, anche alcune criticità. Ad esempio il Ministro ha evidenziato come il processo di reclutamento del personale da parte delle Amministrazioni pubbliche al fine di dare attuazione al PNRR abbia registrato numerose defezioni, in parte motivate dal carattere precario delle posizioni messe a concorso.
  Un altro elemento che, a suo avviso, potrebbe presentare qualche criticità appare riferibile alla ripartizione territoriale dei finanziamenti, sia per quanto attiene alle modalità con cui viene assicurato il rispetto del parametro del 40 per cento dei finanziamenti territorializzabili, sia per quanto attiene alla mancanza di indicazioni sulla ricaduta territoriale degli investimenti che non sono oggetto di ripartizione.
  Infine, un altro aspetto, su cui ritiene che la Commissione possa esprimere un indirizzo, riguarda la priorità trasversale della parità di genere e generazionale, con la necessità di verificare il rispetto della clausola di un'occupazione femminile e giovanile minima del 30 per cento per le imprese aggiudicatarie degli appalti finanziati dal PNRR, nonché la necessità di verificare l'efficacia di tale clausola ai fini di un contributo positivo del Piano alla riduzione dei divari occupazionali di genere e generazionali.
  Invita quindi i membri della Commissione a fargli pervenire eventuali contributi al fine della formulazione di un atto di indirizzo che impegni il Governo sui temi inerenti all'attuazione e al monitoraggio del PNRR.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) richiama un punto, a suo avviso molto significativo, espresso dal relatore De Luca nella sua relazione introduttiva sul documento in esame. Tale punto riguarda l'esigenza di monitorare, non solo l'attuazione formale degli interventi previsti nel PNRR, siano essi interventi di riforma o di allocazione delle risorse, ma anche la loro efficacia al fine del perseguimento degli obiettivi riguardanti le priorità trasversali del Piano, il cui carattere maggiormente innovativo risiede nel fatto di non essere un programma di spesa, bensì di risultati. La verifica di questi ultimi mediante il processo di monitoraggio appare pertanto, a suo avviso, essenziale, anche al fine di rivedere eventualmente i target operativi e le finalizzazioni della spesa nel caso in cui la loro efficacia ai fini degli obiettivi prefissati non risulti soddisfacente. Ricorda di avere sottoposto tale considerazione al Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso della sua recente audizione sul documento in esame, e che il Ministro ha chiarito in proposito che si potrebbero agevolmente modificare i target fissati dal nostro Paese, come ad esempio la soglia del 30 per cento dell'occupazione femminile e giovanile per le imprese aggiudicatarie dei bandi, mentre più arduo, sebbene non impossibile, sarebbe modificare l'allocazione di spesa delle risorse del Recovery and resilience facility (RRF), essendo tale allocazione concordata in sede europea.
  Anche con riferimento alla ripartizione territoriale delle risorse, osserva che sarebbe importante che in sede di monitoraggio si desse conto, non solo dell'avvenuta assegnazione di tali risorse alle Amministrazioni territoriali competenti, ma anche dell'effettivo impiego delle medesime per le finalità cui esse sono destinate. Il Ministro dell'economia e delle finanze ha chiarito in proposito che il monitoraggio sarà operato mediante un sistema unico centralizzato, il cosiddetto sistema ReGis, che consentirà di verificare molti aspetti, quali l'assenza di doppi finanziamenti per i medesimi progetti, il controllo delle caratteristiche delle imprese aggiudicatarie degli appalti, i codici dei singoli contratti, la fatturazione elettronica dei pagamenti e, infine, i dati finanziari registrati negli appositi capitoli di bilancio. Non è chiaro però, a suo avviso, come tale sistema di monitoraggio consenta anche di verificare i risultati raggiunti mediante l'attuazione degli interventi, al fine di ricalibrare eventualmente questi ultimi in caso di risultati insoddisfacenti.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.30.

XIV Commissione - mercoledì 2 marzo 2022

ALLEGATO

Disciplina del volo da diporto o sportivo (Nuovo testo C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio, recante «Disciplina del volo da diporto o sportivo», (VDS), composto, in esito alle modifiche apportate in sede referente, di 15 articoli, suddivisi in tre Capi, e da 2 allegati;

   considerato in particolare l'articolo 2, comma 3, che prevede la non applicabilità alle attività di progettazione, produzione e manutenzione degli aeromobili da impiegare per il VDS delle disposizioni del regolamento UE 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle norme sull'aviazione civile, in conformità a quanto previsto nell'articolo 2, paragrafo 8, e dall'allegato I del medesimo regolamento, in ragione del basso rischio per il traffico aereo derivante dalla circolazione di tali velivoli;

   ricordato che il citato articolo 2, paragrafo 8, del regolamento UE 2018/1139, nel consentire espressamente la deroga sopra menzionata – peraltro estensibile non solo alle attività di progettazione, produzione e manutenzione, ma anche all'esercizio degli aeromobili da impiegare per il VDS –, specifica che, tale deroga non è ammissibile nel caso di aeromobili cui sia stato rilasciato un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o dello stesso regolamento UE 2018/1139 (quali ad esempio i certificati di omologazione o il certificato di approvazione delle modifiche), o relativamente ai quali sia stata resa una dichiarazione a norma del medesimo regolamento (quali ad esempio le dichiarazioni di conformità nei casi in cui non sono richiesti i certificati);

   considerato inoltre l'articolo 5, comma 5, che, nel disciplinare i requisiti che devono possedere e le condizioni che debbono rispettare i velivoli da impiegare per il VDS che arrivino o transitino sul territorio nazionale e che provengano da altri Paesi Ue, prevede in particolare che tali velivoli debbano disporre di valida certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente nel Paese di registrazione dell'aeromobile, siano regolarmente assicurati ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004, siano utilizzati per scopi non commerciali e siano pilotati da soggetti in possesso delle licenze di pilotaggio prescritte dal Paese di registrazione dell'aeromobile;

   considerato infine l'articolo 12, comma 6, che specifica che le sanzioni oggetto dell'articolo hanno lo scopo di favorire il rispetto della regolamentazione aeronautica, secondo i princìpi della just culture (ovvero cultura della prevenzione) in base a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 376/2014, in materia di segnalazione, analisi e monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, al fine di prevenire i comportamenti che possano compromettere la sicurezza della navigazione aerea e dissuadendo dalla loro reiterazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 3, al fine di specificare che la deroga ivi prevista si applica nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 8, ultimo periodo, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, che esclude la possibilità per gli Stati membri di disporre l'esenzione dalle norme del citato regolamento con riguardo a aeromobili relativamente ai quali sia stato rilasciato, o si consideri sia stato rilasciato, un certificato a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 o del medesimo regolamento (UE) 2018/1139, o relativamente ai quali sia stata resa una dichiarazione a norma di quest'ultimo regolamento.