VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Giovedì 17 febbraio 2022

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021. C. 3440 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 103

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021. C. 3441 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 105

RISOLUZIONI:

7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale (Seguito della discussione e rinvio) ... 106

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ... 106

5-07489 Fragomeli: Valutazione dell'impatto delle nuove aliquote IRPEF sulle retribuzioni ... 107

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 108

5-07504 Martinciglio: Frodi nella cessione dei crediti d'imposta relativi al Superbonus 110 per cento ... 107

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 111

VI Commissione - Resoconto di giovedì 17 febbraio 2022

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
C. 3440 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, sostituendo la relatrice Gerardi, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3440 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021, già approvato dal Senato.
  Segnala quindi che il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia – ICGEB è un'organizzazione internazionale intergovernativa sostenuta da 65 Paesi, che opera nel campo della genetica molecolare e delle biotecnologie, sviluppando ricerche innovative in ambito biomedico, farmaceutico e ambientale. Il protocollo sull'istituzione del Centro, che opera come centro autonomo nel sistema comune delle Nazioni Unite, è stato adottato nel 1984 ed è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 103 del 1986. Il Centro ha tre sedi: Trieste, dove è la sede centrale, New Delhi e Città del Capo.
  L'Italia contribuisce all'organizzazione del Centro con un finanziamento annuale di 10.169.961 euro e mette inoltre gratuitamente a disposizione la sede di Trieste. L'Accordo oggetto di ratifica regola la personalità giuridica del Centro sul territorio italiano, ne definisce le responsabilità e accorda ai funzionari e agli esperti del Centro il regime di privilegi previsto per le agenzie delle Nazioni Unite in Italia, chiarendo così punti precedentemente controversi. Inoltre l'Accordo specifica che le spese di manutenzione ordinaria e per le riparazioni dei locali della sede di Trieste sono a carico del Centro, mentre le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dello Stato italiano.
  L'Accordo in esame è composto da 21 articoli e un allegato.
  In relazione alle competenze della Commissione Finanze segnala che l'articolo 10 consente al Centro di detenere valuta nazionale o estera e altre risorse finanziarie, gestire conti correnti in qualsiasi valuta, senza le limitazioni poste da leggi e regolamenti sul controllo dei cambi. Il Centro ha inoltre il diritto di trasferire liberamente fondi in valuta nazionale o estera e di convertire liberamente le relative risorse in altre valute.
  L'articolo 11 è dedicato al trattamento fiscale e doganale del Centro e prevede che i beni, compresi i veicoli a motore e i relativi carburanti, i fondi e le rendite del Centro siano esenti dalla tassazione diretta e indiretta. Analoga esenzione vale per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.
  L'articolo 12 prevede, per i funzionari del Centro, l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro e il diritto di importare, in esenzione da imposte e dazi, mobilio, un'autovettura e altri beni personali, che analogamente potranno essere poi esportati, al termine del servizio, senza imposte e dazi. Inoltre, per i funzionari che non sono cittadini italiani e non risiedono permanentemente in Italia, è riconosciuta l'esenzione dalle imposte dirette sui redditi di fonte estera. L'articolo 14 concede agli esperti l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro.
  Segnala poi che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il Centro stipulerà polizze di assicurazione per coprire le responsabilità verso terzi in relazione alla sede.
  Inoltre l'articolo 15, comma 1, lettera f), concede ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano alle riunioni degli organi del Centro le stesse agevolazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee.
  Per le ulteriori disposizioni dell'Accordo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziare: in particolare il comma 1 stabilisce che gli immobili oggetto dell'Accordo sono messi gratuitamente a disposizione del Centro, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili, posti a carico dello Stato,
pari a 2.620.000 euro per l'anno 2022 e a 620.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  L'articolo 4 infine stabilisce l'entrata in vigore della legge.
  Formula infine una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.
C. 3441 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimo UNGARO (IV), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3441 recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021, già approvato dal Senato.
  Rammenta quindi che l'Organizzazione europea di diritto pubblico – European Public Law Organization (EPLO) è un organismo internazionale, di natura intergovernativa, munito di personalità giuridica fondata con l'intento di divulgare la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico. L'EPLO ha sede ad Atene, ed ha cinque sedi periferiche e alcuni uffici regionali in vari Paesi.
  Con il presente Accordo si istituisce un Ufficio dell'EPLO nel territorio italiano: l'immobile è stato individuato in alcuni locali di Palazzo Altemps, a Roma, messi a disposizione a titolo gratuito da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali. L'Accordo specifica che le spese di manutenzione ordinaria e le riparazioni dei locali dell'Ufficio sono a carico dell'EPLO, mentre le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dello Stato italiano. Inoltre l'Italia si impegna a versare all'EPLO un contributo annuo di 500.000 euro per il funzionamento e lo sviluppo dell'Ufficio.
  L'Accordo in esame è composto da 19 articoli e un allegato.
  In relazione alle competenze della Commissione Finanze segnala che l'articolo IX consente all'Ufficio di acquistare, detenere e trasferire fondi, titoli, oro e valute, nonché mantenere e gestire conti.
  L'articolo XII è dedicato al trattamento fiscale e doganale dell'Ufficio.
  In particolare si prevede che l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni siano esenti da ogni forma di imposta diretta e di dazi. Le operazioni finanziarie e quelle connesse al raggiungimento degli scopi dell'Ufficio e allo svolgimento delle sue funzioni sono esenti da ogni forma di imposta indiretta. Inoltre gli acquisti importanti relativi al raggiungimento degli scopi dell'Ufficio e allo svolgimento delle sue funzioni sono esenti dalle imposte sul fatturato, compresa l'IVA. Le merci importate o esportate dall'Ufficio per le sue attività ufficiali, compreso un numero massimo di tre autoveicoli, sono esonerate da dazi doganali.
  L'articolo XIII concede alcune immunità e privilegi al personale dell'EPLO operante in Italia.
  Con riferimento alle competenze della Commissione Finanze segnala le seguenti agevolazioni riservate ai membri del personale che non siano cittadini italiani e non risiedano permanentemente in Italia:

   esenzione dalle imposte dirette su stipendi e altri emolumenti corrisposti dall'EPLO;

   esenzione dalle imposte dirette sui redditi provenienti da fonti estere;

   libertà di detenere e trasferire titoli e valuta esteri, conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili;

   diritto di importare, in esenzione da imposte e dazi, mobilio, un'autovettura e altri beni personali;

   diritto di acquistare, in franchigia da dazi e ogni altro tributo, un autoveicolo nuovo entro 18 mesi dalla prima nomina.

  Per le ulteriori disposizioni dell'Accordo rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziare: in particolare il comma 1 provvede alla copertura dell'onere relativo al contributo annuo di 500.000 euro da versare all'EPLO. Il comma 3 rinvia ad appositi provvedimenti legislativi per la copertura di eventuali oneri connessi alla manutenzione straordinaria dei locali in cui ha sede l'Ufficio, che sono a carico dello Stato italiano.
  L'articolo 4 stabilisce infine l'entrata in vigore della legge.
  Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

  Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 1° dicembre 2021.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S), nel ribadire l'auspicio di una prossima approvazione della risoluzione in titolo, chiede un breve rinvio del seguito della discussione, al fine di valutare la possibilità di un'ampia convergenza sul testo da parte dei gruppi.

  Il sottosegretario Federico FRENI si associa alla richiesta di rinvio della discussione, anche al fine di consentire una più compiuta istruttoria da parte del Governo.

  Luigi MARATTIN, presidente, preso atto della esigenza di rinvio manifestata e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Avverte infine che l'interrogazione Martinciglio n. 5-07504 è stata sottoscritta dal deputato Sut.

5-07489 Fragomeli: Valutazione dell'impatto delle nuove aliquote IRPEF sulle retribuzioni.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringraziando per la risposta, evidenzia che la richiesta di dati ufficiali al Ministero dell'economia e delle finanze – anche a fronte dei numerosi dati diffusi dalla stampa – è finalizzata a una valutazione degli effetti combinati delle recenti misure fiscali e contributive contenute nella legge di bilancio per il 2022. Si riserva quindi di valutare con attenzione quanto riportato nella risposta ricevuta, soprattutto con riferimento ai soggetti per i quali non si prevedono benefici in relazione a talune misure, e sottolinea l'utilità di poter acquisire analoghi dati con riguardo alla categoria dei pensionati.

5-07504 Martinciglio: Frodi nella cessione dei crediti d'imposta relativi al Superbonus 110 per cento.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), evidenziando preliminarmente come sia stato l'uso distorto del meccanismo di cessione del credito a rendere possibili le frodi, indipendentemente dal tipo di intervento al quale il credito si riferisce, fermo restando che gli interventi di maggiore complessità, come il Superbonus, sono stati, proprio per tale caratteristica, meno utilizzati a fini illeciti. Rileva peraltro come, dallo scorso mese di novembre ad oggi, si sia registrato un calo del numero di frodi, imputabile al monitoraggio delle operazioni di cessione introdotto con il decreto-legge n. 157 del 2021.
  Aggiunge infine che il Consiglio dei ministri varerà a breve misure per riattivare la possibilità di cessione, garantendo nel contempo il corretto impiego delle risorse pubbliche stanziate.

  Luca SUT (M5S) ringrazia per la risposta all'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, ed esprime soddisfazione nel ricevere conferma che il Superbonus sia uno degli strumenti meno utilizzati per la realizzazione di frodi, in ragione della considerevole documentazione che la normativa richiede e che era stata inizialmente giudicata eccessiva. Ritiene quindi che sarebbe opportuno estendere anche alle altre tipologie di interventi agevolati le asseverazioni e i controlli che si applicano al Superbonus.
  Sottolinea quindi come il successo e i benefici riflessi sull'economia delle agevolazioni edilizie vigenti siano fondati in buona parte sul meccanismo di cessione del credito e si dichiara soddisfatto di apprendere che il Governo intenda rivedere i limiti al suddetto meccanismo introdotti dall'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022.
  Rileva infine la mancanza di una risposta in ordine alla quantificazione delle mancate entrate IVA, IRPEF/IRES e IRAP relative al plusvalore derivante dalla circolazione dei crediti fiscali e si riserva di approfondire anche questo aspetto in occasione dell'informativa in Assemblea da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, già richiesta dal suo gruppo, o in una prossima audizione che potrebbe essere svolta in Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.45.

VI Commissione - giovedì 17 febbraio 2022

ALLEGATO 1

5-07489 Fragomeli: Valutazione dell'impatto delle nuove aliquote IRPEF sulle retribuzioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti intendono acquisire informazioni puntuali e dettagliate sugli effetti che le rilevanti novità normative produrranno sulle disponibilità economiche delle famiglie italiane.
  In particolare gli interroganti fanno riferimento ai tre importanti interventi messi in campo dal Governo che avranno un impatto sul reddito disponibile delle famiglie e in particolare:

   la rimodulazione dell'Irpef, introdotta con la legge di Bilancio;

   la riduzione dell'aliquota contributiva pensionistica a carico dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni inferiori a 35 mila euro su base annua;

   la riforma dei trattamenti per i figli a carico con l'introduzione del nuovo Assegno Unico e Universale.

  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «se (si) ritenga di fornire elementi, anche tramite una tabella esemplificativa, per nuclei di famiglie tipo, che dimostri i vantaggi derivanti dal combinato disposto delle norme agevolative, che si registreranno sulle retribuzioni mensili, a partire dal prossimo mese di marzo, suddivise per fasce di reddito».
  Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento delle Finanze – proprio a tale scopo – ha predisposto un'analisi per figure tipo di contribuente e famiglia.
  In particolare sono state considerate le seguenti tipologie familiari, articolate su più livelli di reddito:

   Lavoratore dipendente single;

   Lavoratore dipendente con coniuge e un figlio minore a carico;

   Lavoratore dipendente con coniuge e due figli minori a carico;

   Coppia di lavoratori dipendenti con un figlio minore a carico;

   Coppia di lavoratori dipendenti con due figli minori a carico.

  Per ciascuna tipologia familiare, quindi, è stata predisposta una tabella con l'indicazione del beneficio complessivamente fruito ad ogni livello di reddito considerato. Viene inoltre riportata l'indicazione del beneficio attribuibile ai singoli interventi considerati.
  Il documento allegato riporta i risultati ed è corredato da una breve nota metodologica che inquadra il tipo di analisi effettuata.

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ALLEGATO 2

5-07504 Martinciglio: Frodi nella cessione dei crediti d'imposta relativi al Superbonus 110 per cento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante osserva che l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, ha innalzato al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica delle abitazioni, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto Superbonus), ed ha previsto, in luogo della detrazione fiscale, l'opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito.
  In particolare, l'articolo 121 del medesimo decreto ha previsto, con riferimento allo sconto sul corrispettivo dovuto, che esso si concretizzi in un credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 (Sostegni-ter), modificando il predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha escluso la facoltà di successiva cessione dei predetti crediti, prevedendo che i crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.
  Detta misura è stata introdotta anche in considerazione del fatto che recentemente sono state rilevate frodi di rilevante portata nell'ambito del sistema di cessione dei predetti crediti d'imposta.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di sapere:

   1) «se il Governo sia a conoscenza delle criticità riscontrate nel meccanismo previsto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia in quali delle circostanze si sono verificate in misura maggiore le frodi, per quale ammontare di denaro e con quali modalità, quali siano i soggetti maggiormente a rischio nonché le misure maggiormente interessate dalle frodi, oltre alla ripartizione regionale di quelle rilevate»;

   2) «se gli interventi interessati dalle irregolarità siano per la loro totalità lavori non effettuati, in quale fase dell'accertamento siano state evidenziate le irregolarità e se esse risultano da presunzioni o accertamenti già conclusi»;

   3) «se, nella ratio della misura recentemente introdotta, siano state considerate le mancate entrate IVA, Irpef/Ires ed Irap relative al plusvalore derivante dalla circolazione dei crediti fiscali e se si ritenga opportuno considerare l'ipotesi di prevedere che sia allegata al credito la documentazione relativa all'intervento che lo origina, in modo tale da rimettere all'acquirente, disincentivato all'acquisto di crediti fittizi, la possibilità di rilevare anticipatamente eventuali anomalie».

  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova evidenziare che i controlli effettuati sulle cessioni dei crediti afferenti ai bonus edilizi hanno permesso di rilevare frodi di vasta portata che coinvolgono diverse tipologie di soggetti (persone fisiche e società, con attività dichiarata in vari settori).
  In tale contesto, è possibile affermare che il meccanismo delle cessioni multiple e ripetute abbia innescato «caroselli» di compravendite strumentali, da un lato, a schermare l'origine dei crediti e, dall'altro, a
rendere più difficoltoso l'accertamento dell'esistenza degli stessi.
  Con riferimento al quesito relativo alla tipologia di illecito riscontrato, l'Agenzia delle entrate evidenzia che, in base alle analisi effettuate, sono state rilevate diverse e ripetute criticità, sia di ordine soggettivo – afferenti al profilo degli interessati – sia di ordine oggettivo (legate, ad esempio, alla disponibilità di fabbricati oggetto di intervento, etc.), tali da consentire la redazione di specifiche notizie di reato in merito alla configurabilità di diversi reati, trasmesse alle autorità giudiziarie competenti. Le indagini penali scaturite da tali segnalazioni sono attualmente in corso.
  Più in particolare, la Guardia di Finanza riferisce che le attività svolte negli ultimi mesi dal Corpo, in sinergia con l'Agenzia delle entrate, confermano gli alti rischi di frode e di riciclaggio connessi con la circolazione dei crediti d'imposta e determinati:

   a) dall'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;

   b) dall'acquisto dei crediti con capitali di possibile origine illecita;

   c) dallo svolgimento di un'abusiva attività finanziaria da parte di soggetti che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'amplia platea di cedenti, anche attraverso la costituzione di siti web o la diffusione di messaggi promozionali sui social network.

  L'esperienza operativa ha consentito di individuare talune fattispecie illecite più ricorrenti, correlate a lavori edilizi, idonei a conferire il diritto alla detrazione (e, conseguentemente, la facoltà di cessione del credito), mai avviati.
  È stata riscontrata la sussistenza di crediti oggetto di plurime cessioni «a catena» che coinvolgono imprese con la medesima sede e/o con gli stessi legali rappresentanti, costituite in un breve arco temporale o che hanno ripreso a operare dopo un periodo di inattività o con un codice Ateco diverso, i cui soci o amministratori sono nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali.
  Altre fattispecie illecite riscontrate riguardano immobili sui quali sarebbero stati eseguiti gli interventi agevolati non riconducibili ai beneficiari delle detrazioni (primi cedenti), lavori incompatibili con le dimensioni imprenditoriali dei soggetti che li avrebbero effettuati e che acquistano la titolarità dei crediti con lo «sconto in fattura», nonché provviste ottenute con la monetizzazione dei crediti, successivamente trasferite all'estero o reinvestite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
  In esito alle indagini svolte la Guardia di Finanza riferisce di aver effettuato, finora, sequestri preventivi per oltre 2,3 miliardi di euro.
  Tra le principali operazioni di servizio da ultimo realizzate da Reparti della Guardia di finanza nel settore in argomento si annoverano quelle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, che ha dato esecuzione a un provvedimento cautelare reale che ha riguardato le quote societarie e il patrimonio aziendale di una società – con sede a Roma, ma operante in tutta Italia – che ha acquistato crediti inesistenti («bonus locazioni» e «bonus centri storici») per un valore nominale di oltre 110 milioni di euro (in parte, successivamente ceduti a terzi) da una moltitudine di soggetti, risultati privi di consistenza imprenditoriale e che, in ogni caso, non avevano i requisiti per beneficiare delle menzionate agevolazioni.
  Dallo stesso Nucleo il 23 dicembre 2021 è stato eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 1,2 miliardi di euro, a seguito della ricostruzione di un complesso sistema di frode connesso alla creazione e cessione di crediti inesistenti («bonus facciate», «bonus ristrutturazioni» ed «ecobonus»), con il coinvolgimento di persone fisiche con un profilo reddituale non coerente con il contesto di riferimento, di imprese neo-costituite o in perdita ovvero aventi dimensioni modeste.
  Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli ha eseguito una misura cautelare reale per un valore di circa 110 milioni di euro, pari all'importo dei crediti fittizi individuati a seguito di indagini di
polizia giudiziaria scaturite da analisi di rischio dell'Agenzia delle entrate e delegate al citato Reparto del Corpo dalla Procura della Repubblica partenopea.
  Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Rimini ha eseguito un sequestro preventivo per 378 milioni di euro e, contestualmente, 35 misure cautelari personali e 23 misure interdittive nei confronti di soggetti appartenenti a un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini, ramificato in tutto il territorio nazionale, che ha creato e commercializzato falsi crediti di imposta per 440 milioni di euro.
  L'attività investigativa ha permesso di delineare l'esistenza di un articolato sistema di frode che prevedeva, tra l'altro, il reperimento, tramite professionisti compiacenti, di società attive in grave difficoltà o decozione economica, la sostituzione del rappresentante di diritto di tali società con un prestanome, da cui ottenere le credenziali, l'esecuzione di lavori edili mai avviati, generando crediti di imposta inesistenti («bonus locazioni», «sismabonus» e «bonus facciate»), la cessione dei crediti a società compiacenti e, successivamente, a terzi inconsapevoli, così da renderne più difficile la ricostruzione, il reimpiego dei profitti illeciti in attività commerciali e immobiliari, nel finanziamento di società estere o nell'investimento in metalli preziosi (lingotti d'oro) ovvero la relativa monetizzazione in contanti o la conversione in cripto-valute.
  Da ultimo, il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia ha sottoposto a sequestro preventivo oltre 103 milioni di euro, a seguito di autonome indagini di polizia giudiziaria scaturite da un'analisi di rischio svolta attraverso le banche dati in uso al Corpo, che ha consentito di individuare una frode in materia di crediti d'imposta («bonus facciate», «bonus recupero patrimonio edilizio» e «bonus locazioni») da parte di una società operante nel commercio di autoveicoli, attesa la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei lavori appaltati o la natura fittizia dei contratti di affitto sottoscritti.
  In relazione alla ratio delle modifiche introdotte dal citato articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 deve ribadirsi che l'obiettivo perseguito consiste nel salvaguardare le casse erariali, eliminando il rischio della possibile creazione e commercializzazione di crediti inesistenti.
  In conformità a tale obiettivo la Guardia di Finanze sottolinea che, nell'attività di contrasto alle frodi connesse alla circolazione dei crediti d'imposta connessi ai bonus edilizi, ha adottato un approccio mirato e selettivo, volto a garantire il corretto impiego delle ingenti risorse pubbliche stanziate ed evitare l'inquinamento del sistema economico-finanziario con capitali di provenienza illecita.
  Infine, con riferimento alla richiesta di valutare la possibilità di allegare al credito la documentazione relativa all'intervento che lo origina, in modo tale da rimettere all'acquirente, disincentivato all'acquisto di crediti fittizi, la possibilità di rilevare eventuali anomalie in anticipo, è opportuno sottolineare che la cessione del credito è un'operazione di natura privatistica, fondata sull'accordo tra il creditore (cedente) e il terzo (cessionario), in forza della quale quest'ultimo subentra al primo nella titolarità del diritto di credito.
  Pertanto, il soggetto cessionario è, in ogni caso, tenuto ad effettuare una verifica, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, in merito all'esistenza del credito oggetto di cessione.
  A tal proposito, con la circolare 29 novembre 2021, n. 16/E, intesa a fornire chiarimenti in relazione alle misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti d'imposta, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, l'Agenzia delle entrate ha precisato che: «il ... presidio preventivo posto in essere dall'Agenzia delle entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni – in primis, i cessionari ed i fornitori che acquistano il credito a fronte del contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – dal ricorso all'ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente».