Commissioni Riunite (I e V)

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

Commissioni Riunite (I e V)

Comm. riunite 0105

Commissioni Riunite (I e V)
SOMMARIO
Giovedì 17 febbraio 2022

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ... 23

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 23

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 34

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate) ... 44

Commissioni Riunite (I e V) - Resoconto di giovedì 17 febbraio 2022

SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 febbraio 2022. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Intervengono la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta notturna odierna.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, comunica che il deputato Toccafondi sottoscrive l'emendamento Mauri 9.11; i deputati Ferrari e Pagani sottoscrivono l'emendamento Rizzo 1.119; i deputati Lucchini, Marco Di Maio e Mazzetti sottoscrivono l'emendamento Lupi 14.46; i deputati Marco Di Maio, Del Barba e Colucci sottoscrivono l'emendamento Lapia 4.1; il deputato Pella sottoscrive l'emendamento Prestigiacomo 1.159; l'emendamento Trancassini 3.143 deve intendersi a prima firma Montaruli; il deputato De Luca sottoscrive l'emendamento Topo 8.52; la deputata D'Orso sottoscrive l'emendamento D'Uva 8.28.
  Comunica, inoltre, che l'emendamento Grimaldi 3.308 è assorbito dall'approvazione della nuova formulazione degli articoli aggiuntivi De Carlo 3.093 e identici, che l'emendamento Scagliusi 14.030 è assorbito dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.69 e che l'emendamento Paita 10.37 è assorbito dall'approvazione della nuova formulazione degli identici emendamenti Gariglio 10.19 e Scagliusi 10.78.
  Comunica altresì che il capoverso 5-bis della lettera b) della parte consequenziale degli identici emendamenti Pella 1.186 e Fassina 1.187, è assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Rixi 3.329, Calabria 3.398, Ubaldo Pagano 3.216 e Del Barba 3.65 avvenuta nella seduta del 14 febbraio scorso.
  Avverte, infine, che le Commissioni riunite I e V riprenderanno i propri lavori dall'esame delle proposte emendative riformulate nel corso della precedente seduta e rimaste accantonate, nonché dell'emendamento 1.190 delle relatrici, anch'esso accantonato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende lasciare agli atti che il gruppo di Fratelli d'Italia, in occasione dell'approvazione degli emendamenti Muroni 21.3 e identici avvenuta nella precedente seduta, ha espresso un voto favorevole.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, Bordonali, propone di mantenere accantonato l'emendamento Prestigiacomo 1.159, in vista di una sua ulteriore riformulazione. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.190 delle relatrici ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ferro 1.57, purché sia riformulato nel medesimo testo del citato emendamento 1.190. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato, nonché sugli identici emendamenti Montaruli 3.143, Bitonci 3.268, Lupi 3.373, D'Attis 3.416, Martinciglio 3.321 e Trano 3.98, a condizione che siano anch'essi riformulati nel medesimo testo dei precedenti (vedi allegato 1). Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Maria Tripodi 4.166, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), sugli emendamenti De Lorenzis 10.84 e Rosso 10.137, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), nonché sugli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) non accetta la riformulazione dell'emendamento Ferro 1.57 ed insiste per la sua votazione.

  Le Commissioni approvano l'emendamento 1.190 delle relatrici (vedi allegato 1) e respingono l'emendamento Ferro 1.57.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione, in un medesimo testo, degli articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102, nonché degli emendamenti Montaruli 3.143, Bitonci 3.268, Lupi 3.373, D'Attis 3.416, Martinciglio 3.321 e Trano 3.98.

  Lucia ALBANO (FDI) sottoscrive l'emendamento Montaruli 3.143, nel testo riformulato.

  Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi D'Attis 2.08 e Gusmeroli 3.0102, nonché gli identici emendamenti Montaruli 3.143, Bitonci 3.268, Lupi 3.373, D'Attis 3.416, Martinciglio 3.321 e Trano 3.98, come riformulati in un medesimo testo (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che la riformulazione dell'emendamento Maria Tripodi 4.166 è accettata dalla presentatrice.

  Salvatore DEIDDA (FDI) sottoscrive l'emendamento Maria Tripodi 4.166, come riformulato.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Maria Tripodi 4.166, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli emendamenti De Lorenzis 10.84 e Rosso 10.137.

  Le Commissioni approvano gli emendamenti De Lorenzis 10.84 e Rosso 10.137, riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24.

  Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sulle citate proposte emendative, aventi ad oggetto misure relative ai comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici, segnala come invece l'articolo aggiuntivo Cestari 3.027, nonché quello a sua prima firma 13.026, anch'essi recanti la proroga dei termini relativi all'esenzione del pagamento IMU sugli immobili inagibili a causa del sisma del 2012 nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, sono stati accantonati e non sembri esservi l'intenzione da parte delle relatrici e del Governo di proporne una possibile riformulazione, ciò in considerazione dell'eccessiva onerosità – secondo quanto sostenuto dal Governo medesimo – delle predette disposizioni di proroga. Trattandosi peraltro di una questione sulla quale appare comunque registrarsi una sostanziale condivisione da parte dei vari gruppi parlamentari, chiede al Governo un impegno esplicito affinché alle finalità perseguite dai citati articoli aggiuntivi 3.027 e 13.026 possa darsi tempestiva attuazione, eventualmente già nell'ambito di uno dei prossimi provvedimenti dell'Esecutivo, allo scopo di evitare qualsivoglia disparità di trattamento tra i territori interessati dai diversi eventi sismici che hanno purtroppo colpito il nostro Paese in anni recenti.

  Emanuele CESTARI (LEGA), associandosi alle considerazioni testé svolte dal deputato Ferraresi, chiede al Governo le ragioni della contrarietà espressa sugli articoli aggiuntivi 3.027 a sua prima firma e Ferraresi 13.026, suscettibili con ogni evidenza di determinare una immotivata disparità di trattamento tra i territori interessati dai diversi eventi calamitosi, che appare ancor più ingiustificata alla luce del fatto che la ricostruzione in atto nei comuni del Centro e del Nord Italia danneggiati dal terremoto del 2012 ha prodotto risultati decisamente apprezzabili e che gli oneri derivanti dalle citate proposte emendative sembrano essere di trascurabile entità.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rilevare preliminarmente come anche il gruppo di Fratelli d'Italia abbia presentato diverse proposte emendative recanti interventi di sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, che tuttavia non hanno ottenuto la dovuta considerazione da parte delle relatrici e del Governo, ritiene che tale atteggiamento di sostanziale noncuranza dipenda non già dalla pretestuosa, asserita insufficienza di risorse finanziarie da destinare all'uopo, bensì dalla esplicita volontà del Governo medesimo di finalizzare le già scarse risorse disponibili a misure in grado di consentire la difficile mediazione tra le più disparate richieste avanzate, sui vari fronti, dalle diverse forze politiche di maggioranza, che evidentemente – a differenza di quanto invece costantemente sostenuto dal gruppo di Fratelli d'Italia – non considerano gli interventi volti alla ricostruzione post sisma una questione di assoluta priorità per il nostro Paese. In tale quadro, ritiene che soprattutto il Partito Democratico abbia compiuto, nel corso degli ultimi sei anni, imperdonabili errori ed omissioni nella definizione di efficaci politiche per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici.

  Stefano FASSINA (LEU) ritiene che l'esame di tale delicata problematica avrebbe meritato un clima di maggiore ponderazione, difficilmente compatibile con la tempistica con la quale le Commissioni riunite I e V sono ora chiamate ad esaminare le proposte emendative in precedenza accantonate.

  La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle considerazioni svolte dai deputati Ferraresi e Cestari, rileva come, anche all'esito dell'approfondito dibattito svoltosi, sia pure informalmente, tra le diverse forze politiche in ordine alla valutazione delle varie proposte emendative riguardanti il tema della ricostruzione nei territori del nostro Paese colpiti dagli eventi sismici, tale problematica, di cui è indubbia l'assoluta centralità, sia stata direttamente sottoposta all'apprezzamento della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri. In tale quadro, ritiene quindi di poter fornire nella presente sede una rassicurazione circa la determinazione con cui il Governo è intenzionato ad intervenire nella tematica dianzi richiamata tramite l'adozione di specifiche misure già nel corso dei prossimi provvedimenti utili.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) non reputa sufficienti le rassicurazioni testé fornite dalla Viceministra Castelli rispetto ad un tema – quello del sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici – che fin da subito Fratelli d'Italia ha sollecitato e in ordine al quale ha presentato numerose proposte emendative riferite non solo al presente decreto-legge, ma già in occasione dell'esame dei tanti provvedimenti d'urgenza precedentemente adottati dal Governo.
  Richiama in particolare l'attenzione su quelle proposte emendative del proprio gruppo parlamentare, rimaste accantonate, volte a porre le scuole ubicate nei predetti territori nelle condizioni di proseguire le attività didattiche, in ciò venendo incontro, peraltro, ad una specifica richiesta più volte sollecitata dal Commissario straordinario alla ricostruzione per le zone terremotate, Giovanni Legnini, anche nel corso di sue audizioni presso le Camere. Nel rilevare come in tali circostanze la tempestività d'azione costituisca un fattore determinante, invita pertanto il Governo e le relatrici a prendere nella dovuta considerazione le finalità perseguite dalle citate proposte emendative, che peraltro, rivestendo carattere essenzialmente ordinamentale, non sono suscettibili di produrre oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Auspica, in conclusione, che in proposito possa esservi da parte del Governo l'assunzione di un impegno serio e credibile.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Topo 13.2 e Pentangelo 13.24, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice per la I Commissione, anche a nome della relatrice Torto, esprime parere favorevole sull'emendamento Prestigiacomo 1.159, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); sulle identiche proposte emendative Lacarra 3.049 e Bitonci 3.173 a condizione che siano riformulate nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); sulle identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103 a condizione che siano riformulate nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); sugli identici emendamenti Misiti 4.120, Prisco 4.136, Bagnasco 4.151, Bologna 4.177 e Ubaldo Pagano 4.85 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); sull'emendamento Lapia 4.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); sull'emendamento D'Attis 6.50; sull'emendamento Mauri 9.11 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, a condizione che sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); sull'emendamento Noja 14.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1); sull'emendamento Pella 15.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di ulteriore riformulazione dell'emendamento Prestigiacomo 1.159 formulata dalle relatrici.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Prestigiacomo 1.159, come ulteriormente riformulato (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che il deputato Pettarin, a nome del gruppo di Forza Italia sottoscrive le identiche proposte emendative Lacarra 3.049 e Bitonci 3.173, nel testo riformulato.
  Prende atto inoltre che i presentatori accettano la proposta di riformulazione delle identiche proposte emendative Lacarra 3.049 e Bitonci 3.173 formulata dalle relatrici.

  Le Commissioni approvano le identiche proposte emendative Lacarra 3.049 e Bitonci 3.173, come riformulate (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione delle identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103 formulata dalle relatrici.

  Emanuele PRISCO (FDI), a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, dichiara il voto contrario sulle identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), a nome del gruppo di Forza Italia, dichiara il voto contrario sulle identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103.

  Le Commissioni approvano le identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103, come riformulate (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che tutti i componenti delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio appartenenti al gruppo MoVimento 5 Stelle sottoscrivono gli identici emendamenti Misiti 4.120, Prisco 4.136, Bagnasco 4.151, Bologna 4.177 e Ubaldo Pagano 4.85, nel testo riformulato.
  Prende atto quindi che i presentatori accettano la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Misiti 4.120, Prisco 4.136, Bagnasco 4.151, Bologna 4.177 e Ubaldo Pagano 4.85 formulata dalle relatrici.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Misiti 4.120, Prisco 4.136, Bagnasco 4.151, Bologna 4.177 e Ubaldo Pagano 4.85 come riformulati (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che tutti i componenti delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio appartenenti ai gruppi Lega, MoVimento 5 Stelle, Italia Viva e Fratelli d'Italia, nonché il deputato Trano sottoscrivono l'emendamento 4.1 Lapia nel testo riformulato.
  Prende atto quindi che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Lapia 4.1 formulata dalle relatrici.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Lapia 4.1, come riformulato (vedi allegato 1).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), chiede che l'articolo aggiuntivo Tonelli 2.06, accantonato, il quale autorizza l'assunzione di 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, sia posto in votazione. Aggiunge, inoltre, che è a lui noto che il Dipartimento della funzione pubblica è favorevole a tale proposta.

  Emanuele PRISCO (FDI), nel dichiarare di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Tonelli 2.06, fa presente che anche il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta emendativa di analogo contenuto.

  Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede che sia posto in votazione il suo emendamento 3.114, sul quale gli risulta che il Governo abbia una posizione favorevole.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta ai deputati Iezzi e Dal Moro, ricorda che è necessario procedere in modo ordinato concludendo prima l'esame degli emendamenti sui quali le relatrici hanno espresso il parere.

  Vittoria BALDINO (M5S), dichiara l'astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sull'emendamento D'Attis 6.50.

  Le Commissioni approvano l'emendamento D'Attis 6.50 (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che il presentatore accetta la riformulazione dell'emendamento Mauri 9.11 formulata dalle relatrici.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Mauri 9.11, come riformulato (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato, ricorda che è stato accantonato dopo il suo intervento nel quale aveva chiesto di affrontare in modo sistematico le proposte emendative concernenti i territori colpiti dal sisma. Nel ribadire, dunque, la richiesta di porre in votazione le proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia di contenuto analogo e, in particolare, quelle riguardanti la questione della chiusura delle scuole nei territori colpiti dal sisma del 2016, si chiede se la maggioranza non intenda porle in votazione soltanto perché presentate dall'opposizione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede al deputato Trancassini di precisare quali siano le proposte emendative di cui chiede la votazione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) afferma che chiede di votare gli articoli aggiuntivi 13.022 e 13.023 a sua prima firma.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede alla rappresentante del Governo di rispondere alle richieste del deputato Trancassini.

  La Viceministra Laura CASTELLI, nel ribadire il parere contrario del Governo sugli articoli aggiuntivi Trancassini 13.022 e 13.023, afferma che, come già detto in precedenza, il Governo è sensibilizzato anche su questioni inerenti ai territori colpiti dal sisma che non possono essere finanziate nel provvedimento in esame ma per le quali dovranno essere trovate adeguare risorse in altri provvedimenti.

  Patrizia TERZONI (M5S), nel premettere di essere favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato, ricorda che gli identici articoli aggiuntivi 13.029 a sua prima firma e Patassini 13.032, nonché l'articolo aggiuntivo Morani 13.011 concernono tre misure molto importanti a favore dei territori colpiti dal sisma ossia la proroga dei mutui dei comuni colpiti dal sisma del 2016, il credito d'imposta e il rimborso della TARI per i comuni. Nell'affermare di non comprendere per quale motivo il Governo insista per approvare l'articolo aggiuntivo 13.010, nel testo ulteriormente riformulato, che prevede misure a favore del Commissario straordinario Legnini, esprime la sua solidarietà ai sindaci dei territori colpiti dal sisma che stanno organizzandosi per protestare contro il Governo.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice per la I Commissione, anche a nome della relatrice Torto, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di accantonamento delle relatrici.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constatata la molteplicità delle questioni sollevate sul tema dei territori colpiti dal sisma, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Noja 14.5, nel testo riformulato, rileva che lo stesso è volto ad erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliare site nella città di Milano che sono state danneggiate da un incendio.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel sottolineare che l'emendamento Noja 14.5, nel testo riformulato, intende sopperire alla inattività dell'amministrazione comunale di Milano per aiutare i danneggiati, dichiara di sottoscriverlo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel riconoscere l'opportunità di quanto previsto l'emendamento Noja 14.5, come riformulato, sottolinea che anche in questo caso la proposta emendativa non contiene alcuna proroga.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice per la I Commissione, anche a nome della relatrice Torto, propone l'accantonamento dell'emendamento Noja 14.5, nel testo riformulato.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di accantonamento delle relatrici.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Noja 14.5, come riformulato.

  Vittoria BALDINO (M5S), dichiara che i componenti del gruppo MoVimento 5 Stelle si asterranno sull'emendamento Pella 15.1, come riformulato.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice per la I Commissione, anche a nome della relatrice Torto, propone l'accantonamento dell'emendamento Pella 15.1 nel testo riformulato.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di accantonamento delle relatrici.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pella 15.1, come riformulato.
  Quindi prende atto che i presentatori insistono per la votazione delle loro proposte emendative Tonelli 2.06, Dal Moro 3.114, Siragusa 4.9 e Mura 9.125.

  Marco DI MAIO (IV) chiede che sia votata la proposta emendativa riguardante i lavoratori portuali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta al deputato Marco Di Maio, fa presente che tale questione è già stata risolta.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice per la I Commissione, anche a nome della relatrice Torto, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gavino Manca 10.5 e Zoffili 10.97.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello delle relatrici.

  Salvatore DEIDDA (FDI) dichiara di sottoscrivere gli identici emendamenti Gavino Manca 10.5 e Zoffili 10.97.

  Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gavino Manca 10.5 e Zoffili 10.97 (vedi allegato 1).

  La Viceministra Laura CASTELLI dichiara che la proroga dei mutui per i comuni colpiti dal sisma sarà contenuta in un decreto-legge di imminente approvazione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la rappresentante del Governo per aver dichiarato l'intenzione del Governo di recepire un provvedimento importante per i territori colpiti dal sisma, insiste per votare le sue proposte emendative riguardanti la moratoria delle scuole in tali territori, dal momento che si tratta di disposizioni non comportanti oneri finanziari.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta al deputato Trancassini, afferma che è necessario procedere a una verifica degli emendamenti 13.022 e 13.023 a sua prima firma, prima di porli in votazione.
  Quindi prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, come ulteriormente riformulato dalle relatrici.

  Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pezzopane 13.010, nel testo ulteriormente riformulato (vedi allegato 1).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara che gli emendamenti Noja 14.5 e Pella 15.1, come riformulati, risultano inammissibili.

  Marco DI MAIO (IV) chiede di rivedere la dichiarazione di inammissibilità testé pronunziata sull'emendamento Noja 14.5, come riformulato, dal momento che non comporta oneri gravosi per la finanza pubblica.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i lavori delle Commissioni potranno proseguire fino alle ore 16, quando riprenderanno i lavori dell'Assemblea.

  Francesco D'UVA (M5S), nel chiedere ai relatori e al Governo esprimere il parere sull'emendamento 8.28 a sua prima firma, concernente la proroga della sezione distaccata insulare di Lipari del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, fa presente che si tratta di un territorio non meno disagiato di quelli colpiti dal sisma. Sottolinea la necessità di garantire l'accesso ai servizi giudiziari, evitando di costringere i cittadini ad imbarcarsi per poter raggiungere il tribunale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i deputati Alaimo e Giarrizzo sottoscrivono l'emendamento D'Uva 8.28.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede che sia riesaminata la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Pella 15.1 nel testo riformulato.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende la seduta per dieci minuti per consentire ulteriori approfondimenti sulle proposte emendative accantonate, nonché sulla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti Noja 14.5 e Pella 15.1.

  La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.50.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver sottolineato la difficoltà di procedere al vaglio di ammissibilità di riformulazioni di proposte emendative presentate in modo estemporaneo, comunica che tali modalità di lavoro non saranno da lui più consentite in futuro. A seguito degli ulteriori approfondimenti in merito ritiene che gli emendamenti Noja 14.5 e Pella 15.1, come riformulati, possano essere considerati ammissibili, in considerazione dei criteri di valutazione adottati con riferimento al resto delle proposte emendative.
  Avverte quindi che, prima di passare al conferimento del mandato al relatore, si procederà alle votazioni delle predette proposte emendative, nonché degli emendamenti Faro 12.22 e Mura 9.125.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) e Raffaele TRANO (MISTO-A) contestano, con forza, la decisione delle presidenze circa l'ammissibilità degli emendamenti Noja 14.5 e Pella 15.1.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Noja 14.5.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Noja 14.5, come riformulato (vedi allegato 1).

  (Vive proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Misto-Alternativa)

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Pella 15.1.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Pella 15.1, come riformulato (vedi allegato 1), e l'emendamento Faro 12.22 (vedi allegato 1).

  (Vive, reiterate proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Misto-Alternativa)

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Mura 9.125.

  Le Commissioni approvano l'emendamento Mura 9.125, come riformulato (vedi allegato 1).

  (Vive proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Misto-Alternativa)

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento all'emendamento Di Giorgi 6.9, approvato nella seduta del 15 febbraio, relativo alla proroga della durata dell'abilitazione dei docenti universitari da 9 a 10 anni, segnala l'esigenza di apportare una correzione al testo approvato, nel senso di espungere le parole: «conseguita nell'ambito della tornata 2012», la cui richiesta di espunzione non era stata inserita per mero errore. Evidenzia, peraltro, che il mantenimento della limitazione della proroga alla sola tornata concorsuale 2012, comporterebbe una incongruenza nel testo con una conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra docenti universitari che la correzione mira quindi a sanare.
  Con riferimento all'emendamento Cannizzaro 1.156, approvato nella seduta del 16 febbraio scorso, segnala l'esigenza di apportare una correzione al testo approvato, nel senso di sostituire la parola: «indeterminato» con la parola «determinato» al fine di correggere un mero errore nella redazione della proposta di riformulazione dell'emendamento stesso.

  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Pone quindi in votazione la proposta di correzioni di forma riportata in allegato (vedi allegato 2).

  Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma.

  (Alcuni deputati si avvicinano ai banchi della presidenza).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, fa presente che, come già anticipato, verrà posto immediatamente in votazione la proposta di conferimento del mandato alle relatrici a riferire in Assemblea.
  Informa quindi che tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, nonché il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso parere sul provvedimento.

  (Vive proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Misto-Alternativa)

  Le Commissioni deliberano di conferire alle relatrici, Bordonali per la I Commissione e Torto per la V Commissione, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente, intendendosi conseguentemente respinte tutte le restanti proposte emendative segnalate rimaste accantonate nel corso dell'esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 742 del 16 febbraio 2022:

   a pagina 35, prima colonna, alle righe ottava, dodicesima, diciassettesima, ventiquattresima, trentaduesima, trentacinquesima, quarantaquattresima e alla medesima pagina 35, seconda colonna, righe seconda e dodicesima, sostituire le parole: «Crippa 8.06» con le seguenti: «Grippa 8.06».

   a pagina 36, prima colonna, alle righe undicesima e sedicesima, sostituire le parole: «Crippa 10.76» con le seguenti: «Grippa 10.76».

   a pagina 64, prima colonna, alle righe trentanovesima e quarantesima, sostituire le parole: «dai commi 28-bis e 28-ter» con le seguenti: «dal comma 13».

   a pagina 65, prima colonna, ventesima riga, sostituire le parole: «alla presente legge» con le seguenti: «al presente decreto»

   a pagina 65, prima colonna, cinquantaduesima riga, sostituire le parole: «alla presente legge» con le seguenti: «al presente decreto»

   a pagina 65, prima colonna, dopo la diciannovesima riga, inserire le seguenti tabelle:

«Tabella A
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

  Regione o provincia autonoma

  Quota d'accesso
  anno 2021

  Importi

  PIEMONTE

  7,37%

  368.628

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  10.574

  LOMBARDIA

  16,78%

  838.993

  BOLZANO

  0,87%

  43.513

  TRENTO

  0,91%

  45.389

  VENETO

  8,20%

  409.812

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,07%

  103.681

  LIGURIA

  2,67%

  133.266

  EMILIA-ROMAGNA

  7,55%

  377.337

  TOSCANA

  6,31%

  315.420

  UMBRIA

  1,49%

  74.367

  MARCHE

  2,57%

  128.616

  LAZIO

  9,59%

  479.705

  ABRUZZO

  2,19%

  109.341

  MOLISE

  0,51%

  25.572

  CAMPANIA

  9,27%

  463.565

  PUGLIA

  6,58%

  328.987

  BASILICATA

  0,93%

  46.494

  CALABRIA

  3,14%

  157.189

  SICILIA

  8,06%

  402.821

  SARDEGNA

  2,73%

  136.729

  TOTALE

  100,00%

  5.000.000

Tabella B
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D (Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

  Regione o provincia autonoma

  Quota d'accesso
  anno 2021

  Importi

  PIEMONTE

  7,37%

  368.628

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  10.574

  LOMBARDIA

  16,78%

  838.993

  BOLZANO

  0,87%

  43.513

  TRENTO

  0,91%

  45.389

  VENETO

  8,20%

  409.812

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,07%

  103.681

  LIGURIA

  2,67%

  133.266

  EMILIA-ROMAGNA

  7,55%

  377.337

  TOSCANA

  6,31%

  315.420

  UMBRIA

  1,49%

  74.367

  MARCHE

  2,57%

  128.616

  LAZIO

  9,59%

  479.705

  ABRUZZO

  2,19%

  109.341

  MOLISE

  0,51%

  25.572

  CAMPANIA

  9,27%

  463.565

  PUGLIA

  6,58%

  328.987

  BASILICATA

  0,93%

  46.494

  CALABRIA

  3,14%

  157.189

  SICILIA

  8,06%

  402.821

  SARDEGNA

  2,73%

  136.729

  TOTALE

  100,00%

  5.000.000

Tabella C
(Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione
di contributi per sessioni di psicoterapia

  Regione o provincia autonoma

  Quota d'accesso
  anno 2021

  Importi

  PIEMONTE

  7,37%

  737.257

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  21.148

  LOMBARDIA

  16,78%

  1.677.987

  BOLZANO

  0,87%

  87.026

  TRENTO

  0,91%

  90.779

  VENETO

  8,20%

  819.625

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,07%

  207.362

  LIGURIA

  2,67%

  266.531

  EMILIA-ROMAGNA

  7,55%

  754.674

  TOSCANA

  6,31%

  630.840

  UMBRIA

  1,49%

  148.734

  MARCHE

  2,57%

  257.233

  LAZIO

  9,59%

  959.410

  ABRUZZO

  2,19%

  218.681

  MOLISE

  0,51%

  51.144

  CAMPANIA

  9,27%

  927.130

  PUGLIA

  6,58%

  657.974

  BASILICATA

  0,93%

  92.988

  CALABRIA

  3,14%

  314.378

  SICILIA

  8,06%

  805.641

  SARDEGNA

  2,73%

  273.458

  TOTALE

  100,00%

  10.000.000

».

Commissioni Riunite (I e V) - giovedì 17 febbraio 2022

ALLEGATO 1

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
1.190. Le Relatrici.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)

  1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
*2.08. (Nuova formulazione) D'Attis, Anna Lisa Baroni, Fassina.
*3.0102. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.
*3.143. (Nuova formulazione) Montaruli, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Rampelli, Albano.
*3.268. (Nuova formulazione) Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Gusmeroli.
*3.373. (Nuova formulazione) Lupi.
*3.416. (Nuova formulazione) D'Attis, Anna Lisa Baroni, Squeri, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Gentile, Polidori, Porchietto, Giacometto, Calabria.
*3.321. (Nuova formulazione) Martinciglio.
*3.98. (Nuova formulazione) Trano.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
4.166. (Nuova formulazione) Maria Tripodi, Silli, Deidda.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:

   «75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024»;

   b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

   «75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

   a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

   b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi».
*10.84. (Nuova formulazione) De Lorenzis.
*10.137. (Nuova formulazione) Rosso, Sozzani, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
  4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare
la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.
  4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156»;

   b) alle lettere b) e c), le parole: «di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019».

  4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: «ma è comunque» fino alla fine del comma sono soppresse.
**13.2. (Nuova formulazione) Topo.
**13.24. (Nuova formulazione) Pentangelo, Sarro, Paolo Russo.

  Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

  25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18».

  25-ter. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
1.159. (Ulteriore nuova formulazione) Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)

  1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «entro il 15 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° maggio 2022».
*3.049. (Nuova formulazione) Lacarra, Ubaldo Pagano, Zanettin, Calabria, Gentile, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione,
Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
*3.173. (Nuova formulazione) Bitonci, Cestari, Covolo, Paolin, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)

  1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti «al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022».
  2. Dopo l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

«Art. 62-quater.1.
(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)

   1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.
   2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

   a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

   b) 1'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

   c) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

   3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
   4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti
per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
   5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
   6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
   7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
   8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
   9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
   10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
   11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
   12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
   13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

   a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

   b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

   c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

   d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

   14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13 agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
   15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
   16. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità con quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.
   17. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

   b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.».
**3.054. (Nuova formulazione) Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
**3.103. (Nuova formulazione) Buratti, Nardi, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60»
*4.120. (Nuova formulazione) Misiti, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo.
*4.136. (Nuova formulazione) Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

*4.151. (Nuova formulazione) Bagnasco, Mandelli, Novelli, Calabria.
*4.177. (Nuova formulazione) Bologna.
*4.85. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Carnevali.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.1. (Nuova formulazione) Lapia, Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Boschi, Del Barba, Marco Di Maio, Vitiello, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.50. D'Attis, Prisco.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono aggiunte le seguenti: «o della fabbriceria».

  1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: «gli enti religiosi civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: «dell'ente religioso civilmente riconosciuto» sono inserite le seguenti: «o della fabbriceria».

  1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.11. (Nuova formulazione) Mauri, Ferri, D'Ettore.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*10.5. Gavino Manca, Frailis, Mura, Casu, Lotti, Delrio.
*10.97. Zoffili, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
13.010. (Ulteriore nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Morassut, Pellicani, Rotta, Nardi, Casu, Terzoni, Patassini, Bellachioma.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.5. (Nuova formulazione) Noja, Mor, Marco Di Maio, Del Barba, Iezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti e dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente: 3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma «Tor Vergata» per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.1. (Nuova formulazione) Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
12.22. Faro, Serritella.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
  8-ter. Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di
licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.
  8-quater. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-bis.
9.125. (Nuova formulazione) Mura, Viscomi, Frailis, Gavino Manca, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Lacarra, Fassina.

ALLEGATO 2

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:

   al comma 6, dopo le parole: «dall'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 12, lettera a), numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «termine, non» sono sostituite dalle seguenti: «termine non»;

   al comma 15, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno»;

   al comma 20, lettera a), le parole: «raggiunti dal» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano raggiunto il»;

   al comma 22, le parole: «raggiunto dal» sono sostituite dalle seguenti: «abbia raggiunto il»;

   al comma 25, le parole: «di cui al successivo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo»;

   al comma 28, le parole: «legge 13 ottobre 2020, n. 253» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 ottobre 2020, n. 126».

  All'articolo 2:

   al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 135, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

   al comma 4, le parole: «anche per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'anno».

  All'articolo 3:

   al comma 6:

    al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali”».

  All'articolo 4:

   al comma 2, le parole: «2-quinquies, del» sono sostituite dalle seguenti: «2-quinquies del»;

   al comma 4, lettera c), dopo le parole: «lavoro autonomo» sono inserite le seguenti: «per il conferimento di incarichi»;

   al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 196» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 6:

   alla rubrica, la parola: «stato» è sostituita dalla seguente: «Stato».

  All'articolo 9:

   al comma 1, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice del Terzo settore, di cui al»;

   al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, primo periodo, la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta» e le parole: «comma 26, e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 26 e seguenti,»;

   al comma 4, le parole: «della legge 1995, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «della legge n. 335 del 1995»;

   al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 54 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e le parole: «al cinque per mille», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille».

  All'articolo 11:

   al comma 3, dopo le parole: «1° gennaio 2020 e» è inserita la seguente: «il»;

   al comma 4, le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente»;

   al comma 5, le parole: «su materiali, o» sono sostituite dalle seguenti: «su materiali o» e la parola: «ulteriori» è soppressa.

  All'articolo 13:

   al comma 4, le parole: «legge 31 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145».

  All'articolo 14:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 1997, n. 449» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 1997, n. 449».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «il comma 3-bis, è» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 3-bis è»;

   alla rubrica, le parole: «alla povertà» sono sostituite dalle seguenti: «della povertà».

  All'articolo 16:

   al comma 1, dopo le parole: «28 ottobre 2020» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo le parole: «25 maggio 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 19:

   al comma 1, dopo le parole: «4, lettera a)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo le parole: «di parte corrente» è inserita la seguente: «iscritto».

  All'articolo 20:

   al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 6-bis, le parole: «Le misure concesse» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti concessi» e la parola: «convertite» è sostituita dalla seguente: «convertiti».

  All'articolo 21:

   al comma 1, le parole: «di ILVA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società ILVA S.p.A.» e le parole: «attuati del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «attuati dal gestore».