XII Commissione

Affari sociali

Affari sociali (XII)

Commissione XII (Affari sociali)

Comm. XII

Affari sociali (XII)
SOMMARIO
Giovedì 13 gennaio 2022

SEDE REFERENTE:

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. C. 3442 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) ... 44

SEDE REFERENTE:

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. C. 3442 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) ... 47

ALLEGATO (Proposte emendative) ... 49

XII Commissione - Resoconto di giovedì 13 gennaio 2022

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 13 gennaio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 16.10.

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
C. 3442 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marialucia LOREFICE, presidente, dà la parola alla relatrice, deputata Ianaro, per lo svolgimento della relazione.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021, approvato dal Senato nella serata di ieri, è stato adottato il 26 novembre 2021 al fine di predisporre misure volte al contenimento dell'epidemia da COVID-19 in vista della stagione invernale.
  Come è noto, a seguito della rapida progressione della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, connotata da una maggiore diffusività, si è reso necessario adottare con urgenza misure ulteriori rispetto a quelle già previste dal decreto-legge n. 172. Pertanto, nelle ultime settimane sono stati emanati altri decreti-legge tra cui, da ultimo, il decreto-legge n. 1 del 2022, di cui la XII Commissione ha avviato l'esame nella seduta di ieri.
  Entrando nel merito del provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, rileva che esso si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi.
  Nell'ambito del capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di modificare la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e socio-sanitario.
  In primo luogo, si specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto, che deve essere attestata dal proprio medico di medicina generale oppure dal medico vaccinatore. Per gli esercenti una professione sanitaria, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è demandato agli Ordini professionali, mediante verifica dei certificati verdi COVID-19 ed è confermato il principio della sospensione da ogni attività lavorativa per il caso di inadempimento. Nel corso dell'esame al Senato, l'obbligo vaccinale è stato esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nei tirocini per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Sono state, inoltre, introdotte delle specificazioni per porre rimedio ad alcuni problemi pratici e procedurali che siano riscontrati nella verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge.
  Anche l'articolo 2 reca modifiche al decreto-legge n. 44 del 2021. In particolare, prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso a decorrere dal 15 dicembre 2021 alle seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale d'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale nonché personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Si dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che i dirigenti scolastici e gli altri responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il suddetto personale assicurino il rispetto dell'obbligo vaccinale.
  Si rendono altresì applicabili disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto concernente i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale. Si definisce, inoltre, la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa senza retribuzione per non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono previsti contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento di attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali anche per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti. In sede di esame al Senato, l'obbligo vaccinale è stato esteso anche al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. È stato altresì introdotto un l'articolo 2-bis con il quale si prevede per il personale delle pubbliche amministrazioni l'assenza giustificata dal lavoro per la somministrazione del vaccino.
  Fa presente che il capo II riguarda, invece, l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19. In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 integrando a decorrere dal 15 dicembre dello scorso anno la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre,
riduce, sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo. Ricorda che su questo tema è intervento successivamente il decreto-legge n. 221 del 2021, che ha ulteriormente ridotto la durata del certificato verde a sei mesi.
  Anche l'articolo 4 introduce modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, con decorrenza dal 6 dicembre 2021. Nello specifico, modifica l'articolo 9-bis, relativo all'impiego di certificazioni verdi COVID-19, inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.
  Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere in zona bianca, tranne che per l'accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Nel corso dell'esame in Commissione l'obbligo di possesso del green pass è stato espressamente esteso anche ai titolari dei servizi di ristorazione e somministrazione. Ulteriori novelle riguardano l'articolo 9-quater relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto.
  L'articolo 5 reca ulteriori modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo, con decorrenza dal 29 novembre 2021, il principio secondo cui nelle zone gialle e arancioni la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti oggetto di sospensione o di limitazione, in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
  L'articolo 6 contiene disposizioni transitorie per il periodo compreso tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022, in materia di attività e di fruizione dei servizi nelle zone bianche.
  Faccio presente che tali disposizioni sono state prorogate fino al 31 marzo 2022 ai sensi del decreto-legge n. 221 del 2021.
  Nell'ambito del capo III, concernente i controlli e le campagne di informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del possesso delle certificazioni verdi. Tale piano è adottato dal prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa consultazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono effettuati dalle Forze di polizia e dal personale dei Corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in maniera costante e anche a campione. Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell'interno una relazione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nell'ambito del territorio di competenza.
  L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il SARS-CoV-2. L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 72, comma 3, del predetto decreto legislativo, che ha dettato la nuova disciplina per limitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anormali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.
  L'articolo 9-bis prevede una clausola di salvaguardia per le regioni a Statuto speciale e le province autonome.

  L'articolo 10, infine, dispone dell'entrata in vigore del decreto-legge.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che, come deliberato in maniera unanime dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, nella riunione odierna, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di oggi e che alle ore 20 si procederà alle votazioni, che si concluderanno con il conferimento del mandato alla relatrice.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 13 gennaio 2022. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

  La seduta comincia alle 20.10.

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
C. 3442 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana precedente.

  Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che alle ore 18 di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 50 (vedi allegato).
  Dà la parola alla relatrice, deputata Ianaro, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su tali proposte.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

  Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.1, volto a prevedere che disposizioni importanti relative all'adempimento dell'obbligo vaccinale, da cui può dipendere anche l'eventuale sospensione del lavoro o dall'albo professionale, siano introdotte per legge e non attraverso una circolare del Ministero della salute, ritenendo fondamentale il coinvolgimento del Parlamento. Chiede, quindi, che l'emendamento venga posto in votazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.1, Gemmato 1.2, Ferro 1.3, Bellucci 1.4, Gemmato 2.2, Ferro 2.3, Bellucci 2.4, Gemmato 2.5 e Ferro 2.6.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.7, volto ad escludere dalla verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale il personale che si trovi in congedo, in aspettativa o in malattia. Ritiene che si debba porre attenzione a tali situazioni, con particolare riguardo per le donne che si trovano in congedo per maternità, tema quest'ultimo molto caro al gruppo Fratelli d'Italia. Chiede pertanto di porre in votazione l'emendamento in esame.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 2.7, Gemmato 2.8, Ferro 2.9, Bellucci 2.10, Gemmato 2.11 e Ferro 2.12.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Suriano 2.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 2.13, Gemmato 2.14, Ferro 2.15, Bellucci 2.16, Gemmato 2.17, Ferro 2.18, Bellucci 2.19, Gemmato 2.20, Ferro 2.21, Bellucci 2.22 e Gemmato 2.23, gli articoli aggiuntivi Ferro 2.01 e Bellucci 2.02, nonché gli emendamenti Gemmato 3.1, Ferro 3.2, Bellucci 3.3 e Gemmato 3.4.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 4.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Ferro 4.2, di cui è cofirmataria, volto ad estendere il rilascio del green pass anche a coloro che, a seguito dell'effettuazione di un test sierologico, presentino una carica anticorpale rilevante. Nel rammentare che emendamenti di analogo contenuto sono stati presentati dal suo gruppo anche in riferimento ad altri provvedimenti, fa presente come l'esigenza di tenere in considerazione il parametro della carica anticorpale sia stata posta in più occasioni da importanti esponenti delle categorie professionali competenti in materia.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferro 4.2 e Bellucci 4.3.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ritiene che l'emendamento Gemmato 4.4 configuri un intervento di grande buon senso, dal momento che è volto ad estendere l'esenzione dall'obbligo di certificazione verde anche a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto. Nel ritenere che in tali condizioni i soggetti sopra indicati non possano mettere a rischio né se stessi né gli altri, sottolinea che l'intento dell'emendamento è quello di porre all'attenzione del Governo alcune situazioni particolari, al fine di evitare l'introduzione di disposizioni errate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 4.4, Ferro 4.5, Bellucci 5.1, Gemmato 5.2 e Ferro 5.3.

  Marialucia LOREFICE, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 5.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 5.02 che è finalizzato all'istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19. Approfitta dell'occasione per chiarire che il suo gruppo è decisamente favorevole al vaccino e ad una campagna vaccinale puntuale ed estesa. Ritiene importante tale precisazione, dal momento che si tratta di una materia delicata, sulla quale, anche in ragione della sinteticità che spesso caratterizza la comunicazione politica, si rischiano eccessive semplificazioni. Ribadisce pertanto che Fratelli d'Italia è a favore della vaccinazione, che deve accompagnata da una campagna di informazione trasparente e più chiara possibile.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 5.02 e gli emendamenti Gemmato 6.1, Ferro 7.1, Bellucci 7.2, Gemmato 7.3, Ferro 7.4, Bellucci 8.1 e Gemmato 8.2.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II e IX mentre le Commissioni IV, VII, X, XI, XIV e per le questioni regionali non esprimeranno il parere. Il Comitato per la legislazione e la V Commissione esprimeranno il proprio parere direttamente all'Assemblea.
  Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

  La Commissione approva.

  Marialucia LOREFICE, presidente, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 20.30.

XII Commissione - giovedì 13 gennaio 2022

ALLEGATO

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. C. 3442 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», comma 1, e lettera b), capoverso «Art. 4», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con circolare del Ministero della salute con le seguenti: per legge.
1.1. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: specifiche condizioni cliniche documentate, inserire le seguenti: incluse importanti reazioni avverse a seguito di una precedente somministrazione del vaccino, .
1.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.
1.3. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 4», comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.
1.4. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).
2.3. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera b).
2.4. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 1, sopprimere la lettera d).
2.5. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 2, primo periodo, dopo le parole: per lo svolgimento inserire le seguenti: in presenza.
2.6. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: obbligo vaccinale inserire le seguenti: per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia.
2.7. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, primo periodo, dopo le parole: obbligo vaccinale inserire le seguenti: per il personale in servizio effettivo.
2.8. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, secondo periodo sopprimere le parole: da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.
2.9. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità, delle persone assenti per malattia e in ferie.
2.10. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: Le misure di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti delle donne in congedo di maternità.
2.11. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando l'attribuzione a domanda dell'assegno alimentare riconosciuto, ai sensi delle norme contrattuali e legislative vigenti, in caso di sospensione per motivi disciplinari.
2.12. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per l'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2.1. Suriano, Sarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di un mese non prorogabile.
2.13. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di due mesi non prorogabili.
2.14. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di tre mesi non prorogabili.
2.15. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di quattro mesi non prorogabili.
2.16. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di sei mesi con le seguenti: di cinque mesi non prorogabili.
2.17. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o, se più prossimo, al termine dello stato di emergenza.
2.18. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, dopo le parole: attività lavorativa inserire le seguenti: in presenza.
2.19. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ad accezione del periodo in cui il dipendente ha provveduto alla prenotazione della vaccinazione.
2.20. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», sopprimere il comma 6.
2.21. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
2.22. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-ter», comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ridotto a una somma da euro 300 a euro 600 nel caso di prima violazione.
2.23. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

   Art. 2.1. – (Incentivi alla vaccinazione) – 1. Le regioni, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sottoscrivono protocolli d'intesa con i medici di medicina generale, finalizzati a:

   a) individuare i cittadini che non hanno ancora provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino;

   b) provvedere alla presa in carico tali soggetti con visite, all'occorrenza anche domiciliari;

   c) predisporre una scheda informativa per ognuno di tali soggetti dalla quale evincere la situazione sanitaria individuale ed i motivi della mancata vaccinazione, ovvero l'esito favorevole per l'avvenuta somministrazione del vaccino;

   d) individuare appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del medico di medicina generale.

  Conseguentemente, al Capo I, premettere le parole: Incentivi alla vaccinazione e .
2.01. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

   Art. 2.1. – 1. L'assenza dal lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale del comparto Funzioni centrali, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
2.02. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2.1) dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente :

   «c-ter) avvenuta somministrazione della prima dose del vaccino anti-SARS-CoV-2 unitamente all'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.».
3.1. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
3.2. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) al comma 4, primo e terzo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
3.3. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera».
3.4. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Sodano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute;»;

   dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4.1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione.».
4.2. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
4.3. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché a coloro che lavorano esclusivamente in remoto o all'aperto».
4.4. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.5, capoverso «e-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime.
4.5. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
5.1. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021 recante «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro».
5.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
5.3. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Effettuazione di test antigienici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi per la rilevazione di antigene SARS- CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal Ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione della SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione di un fondo per l'incentivazione della campagna vaccinale tramite indennizzo degli eventi avversi causati dalla vaccinazione anti COVID-19)

  1. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti COVID-19, eventi avversi, rilevati nell'anno 2021, che abbiano generato invalidità permanenti o morte.
  2. Con decreto del Ministro della salute ,da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del Fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.02. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: compatibilmente con l'attuazione dei compiti normalmente svolti da tali soggetti.
7.1. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
7.2. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: settimanale fino alla fine del periodo con le seguenti: mensile dell'attività svolta a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente in tale ambito.
7.3. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: settimanale con la seguente: mensile.
7.4. Ferro, Gemmato, Bellucci, Bucalo, Frassinetti.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nelle suddette campagne non possono essere fornite notizie false e non è consentito l'uso di immagini di bambini.
8.1. Bellucci, Gemmato, Ferro, Bucalo, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: A supporto di tali campagne, al fine di dissipare eventuali dubbi, entro quindici giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, detto Dipartimento provvede, con il supporto dell'ISTAT, alla pubblicazione dei dati sulla mortalità generale mensile degli ultimi cinque anni, suddivisi per classi di età, quanto meno distinguendo i decessi al di sotto e al di sopra dei 40 anni.
8.2. Gemmato, Bellucci, Ferro, Bucalo, Frassinetti.