VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori ... 59
5-07326 Ungaro: Utilizzo della piattaforma per la cessione del credito da Superbonus per gli enti del terzo settore ... 60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 63
5-07331 Osnato: Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per prestazioni sanitarie svolte da remoto ... 60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 63
5-07327 Currò: Emanazione del decreto attuativo relativo alle garanzie della SACE finalizzate alla concessione di crediti alle imprese ... 60
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 64
5-07328 Centemero: Orientamenti in merito al prelievo addizionale IRPEF applicabile ai dirigenti e collaboratori delle imprese del settore finanziario ... 61
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 66
5-07329 Fragomeli: Criticità relativa alla decorrenza dell'applicazione del decreto ministeriale n. 24 del 2020 relativo al Sismabonus ... 61
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 68
5-07330 Giacometto: Iniziative relative al codice fiscale dei cittadini nati in comuni non più esistenti dal punto di vista amministrativo ... 61
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 70
5-07332 Sangregorio: Misure volte a sopperire alla carenza di personale amministrativo presso le Commissioni tributarie di Bolzano ... 61
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 71
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 12 gennaio 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
La seduta comincia alle 15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
5-07326 Ungaro: Utilizzo della piattaforma per la cessione del credito da Superbonus per gli enti del terzo settore.
Cosimo Maria FERRI (IV) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Cosimo Maria FERRI (IV), pur comprendendo l'esigenza di effettuare controlli per evitare possibili abusi, ritiene che in relazione alla problematica evidenziata dall'interrogazione si debba tenere in considerazione anche l'importante ruolo sociale svolto dagli enti del terzo settore. Questi enti, per l'impossibilità di effettuare la cessione del credito loro spettante a fronte degli interventi edilizi effettuati, si trovano in serie difficoltà nell'adempimento dei propri obblighi nei confronti dei fornitori e corrono il rischio, tra l'altro, di perdere la loro credibilità. Segnala inoltre il pericolo che le imprese che hanno effettuato i lavori, non ottenendo il pagamento nei tempi pattuiti, possano andare incontro al fallimento.
Invita quindi il Governo a trovare rapidamente una soluzione alla problematica evidenziata e suggerisce di consentire un'autocertificazione dei requisiti degli enti, con successive verifiche a campione.
5-07331 Osnato: Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per prestazioni sanitarie svolte da remoto.
Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Maria Teresa BELLUCCI (FdI) ringrazia la sottosegretaria per la risposta all'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria, che chiarisce le problematiche interpretative segnalate e tutela le esigenze dei professionisti e dei cittadini interessati. Esprime in particolare apprezzamento per il superamento del requisito dell'importo dell'imposta di bollo da versare e dell'ammontare del fatturato del soggetto che emette la fattura.
Lamenta quindi il comportamento di alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate che subordinano l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale a una valutazione dell'interesse del contribuente, da rinnovare annualmente, ed evidenzia la necessità di evitare possibili discriminazioni tra contribuenti, derivanti da differenti interpretazioni dei singoli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate.
5-07327 Currò: Emanazione del decreto attuativo relativo alle garanzie della SACE finalizzate alla concessione di crediti alle imprese.
Giovanni CURRÒ, presidente, illustra l'interrogazione in titolo.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Giovanni CURRÒ, presidente, ringraziando per la risposta e riservandosi di valutare i dati in essa riportati, esprime rammarico per la mancata emanazione del decreto attuativo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 23 del 2020, che consentirebbe alle imprese di accedere a finanziamenti bancari a lungo termine con la garanzia della SACE a condizioni di mercato. I finanziamenti di cui alla citata disposizione potranno infatti avere una durata ventennale rispetto agli otto anni previsti per i finanziamenti in regime di cosiddetto Temporary framework.
Quindi, parzialmente rassicurato dall'aver appreso che il decreto attuativo sia in fase di predisposizione, ne raccomanda una rapida emanazione per venire incontro alle difficoltà economiche e alle esigenze di liquidità delle imprese.
5-07328 Centemero: Orientamenti in merito al prelievo addizionale IRPEF applicabile ai dirigenti e collaboratori delle imprese del settore finanziario.
Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Giulio CENTEMERO (Lega) ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta e per la precisazione relativa alle novelle apportate alle norme citate nell'atto di sindacato ispettivo. Rileva poi che le perplessità sollevate nell'interrogazione non si riferiscono tanto alla costituzionalità del tributo quanto alla sua opportunità in un quadro di politica industriale. Si tratta infatti di una misura penalizzante, che si aggiunge alla cosiddetta Tobin tax e che disincentiva la crescita in Italia delle imprese del settore finanziario; ritiene che le implicazioni negative della misura in termini di riduzione dell'indotto dovrebbero essere considerate nella valutazione dei suoi effetti finanziari.
5-07329 Fragomeli: Criticità relativa alla decorrenza dell'applicazione del decreto ministeriale n. 24 del 2020 relativo al Sismabonus.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia per la risposta ricevuta e prende atto della necessità di un intervento di rango legislativo per consentire l'applicazione delle previsioni del decreto ministeriale n. 24 del 2020 anche alle istanze formalizzate anteriormente al 16 gennaio 2020. Preannuncia pertanto l'intenzione di presentare, in occasione dell'esame di un prossimo provvedimento in materia, una proposta emendativa in tale senso, che, come segnalato dalla sottosegretaria, dovrà essere sottoposta alla valutazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
5-07330 Giacometto: Iniziative relative al codice fiscale dei cittadini nati in comuni non più esistenti dal punto di vista amministrativo.
Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Carlo GIACOMETTO (FI) ringrazia la sottosegretaria per l'esaustiva risposta, nella quale sono richiamati i presupposti normativi del principio della «cristallizzazione» del luogo di nascita dei cittadini, che ha effetto anche per l'attribuzione del codice fiscale.
Concorda poi sull'individuazione della possibile causa dei problemi segnalati nell'utilizzo di sistemi informatici che omettono le verifiche sugli archivi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Rileva peraltro come i cittadini riscontrino difficoltà non solo nei loro rapporti con soggetti privati, ma anche con soggetti pubblici, come il Servizio sanitario nazionale. Quindi, richiamando il documento approvato in data odierna dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria sull'interoperabilità delle banche dati fiscali, auspica che il problema evidenziato possa presto trovare una soluzione universalmente applicabile.
5-07332 Sangregorio: Misure volte a sopperire alla carenza di personale amministrativo presso le Commissioni tributarie di Bolzano.
Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).
Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.
Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.45.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 720 del 27 dicembre 2021, a pagina 84, prima colonna, dopo la venticinquesima riga, aggiungere i seguenti periodi:
Andrea CASU (PD), condividendo lo spirito dell'intervento del relatore, sottolinea con preoccupazione come il monocameralismo di fatto, che caratterizza da anni il sistema costituzionale, abbia condotto addirittura a ridurre a poche ore l'esame della legge di bilancio da parte di uno dei rami del Parlamento. Concorda quindi con la proposta di non esprimersi sul provvedimento.
Ribadisce poi il sostegno del proprio gruppo al Governo e la ferma volontà di evitare il rischio dell'esercizio provvisorio di bilancio, in un momento così delicato per il riacutizzarsi dei contagi da COVID-19. Evidenzia inoltre il carattere espansivo della manovra, finalizzato ad accelerare la ripresa economica già in atto e a sostenere i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica. Per tali motivi dichiara che il proprio gruppo in Aula voterà comunque a favore dell'approvazione del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022.
ALLEGATO 1
5-07326 Ungaro: Utilizzo della piattaforma per la cessione del credito da Superbonus per gli enti del terzo settore.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti lamentano criticità in merito alla modalità operative di fruizione del Superbonus e degli altri benefici edilizi, con riferimento alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
In particolare, gli Onorevoli rilevano che la piattaforma «Comunicazioni opzioni ed interventi edilizi» non prevede la possibilità di inserimento dei massimali di spesa previsti per gli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento o adeguamento sismico effettuati dai predetti enti ai sensi dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte ad aggiornare il software della piattaforma posto che il massimale di spesa consentito per gli interventi effettuati dagli enti del terzo settore risulta ancora agganciato al numero delle unità immobiliari e non al nuovo limite come determinato ai sensi del predetto comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Il citato comma 10-bis è stato introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e prevede che i limiti di spesa maggiorati si applichino agli interventi effettuati dalle:
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Per contrastare l'utilizzo fraudolento delle agevolazioni di cui trattasi e delle cessioni dei relativi crediti, il software citato dagli Onorevoli interroganti effettua alcuni controlli sui dati indicati nella comunicazione dell'opzione, ivi compreso il rispetto dei limiti di spesa previsti per la generalità dei contribuenti per le varie tipologie di interventi edilizi.
In tale contesto, la disposizione in esame ha introdotto un'eccezione ai suddetti limiti di spesa generali, prevedendone la maggiorazione per gli interventi effettuati dagli enti del terzo settore, in base al possesso di determinati e particolari requisiti oggettivi e soggettivi.
Il software di cui trattasi non è stato ancora adeguato, in quanto è in corso l'analisi per individuare le soluzioni operative che consentano, in fase di ricezione delle comunicazioni, di verificare il possesso dei suddetti requisiti e contrastare i comportamenti fraudolenti, ivi compresa l'appartenenza dell'ente alle categorie indicate dalla richiamata disposizione, che presuppone la raccolta, anche presso enti esterni, degli elenchi dei soggetti appartenenti al terzo settore.
ALLEGATO 2
5-07331 Osnato: Assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per prestazioni sanitarie svolte da remoto.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, nel rilevare come il ricorso frequente a medici, psicologi e psichiatri a seguito delle problematiche insorte per l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato un servizio, da parte dei citati professionisti, non più in presenza ma «da remoto», richiamano l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il quale prevede l'esenzione IVA per le «prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza» e che ad oggi, al fine di adempiere alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, si provvede al pagamento dell'imposta di bollo sui documenti sanitari mediante l'applicazione di contrassegni sostitutivi delle marche da bollo.
Gli Onorevoli interroganti, in considerazione del fatto che molti di tali professionisti procederanno all'invio delle fatture ai propri clienti anche mediante servizi telematici, evidenziano che non sarà più possibile apporre le marche su tali documenti e pertanto, valutato che il decreto ministeriale 8 giugno 1973 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, prevede la possibilità di autorizzare l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per i documenti di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, chiedono di sapere quali procedure si intendano attuare affinché si autorizzi l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, anche prescindendo dal numero dei documenti emessi e dall'importo dichiarato in fattura.
Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria osservano quanto segue.
Per le fatture emesse dai professionisti del settore sanitario in modalità cartacea e inviate tramite strumenti elettronici, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, richiedendo la specifica autorizzazione all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio valuta la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, unitamente all'entità del tributo e alla quantità degli atti e documenti da assoggettare all'imposta, allo scopo di valutare l'utilità per il contribuente all'utilizzo della modalità di assolvimento virtuale e l'adeguatezza delle garanzie per l'Amministrazione finanziaria.
Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 16/E del 2015 è stata superata l'indicazione fornita dalla circolare n. 49 del 1987, secondo cui l'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale poteva essere concessa «per importi di tributo non inferiore a lire cinque milioni annui». Pertanto, non assume più rilevanza l'importo del tributo da versare, né, di per sé, l'ammontare del fatturato del soggetto che emette i documenti.
ALLEGATO 3
5-07327 Currò: Emanazione del decreto attuativo relativo alle garanzie della SACE finalizzate alla concessione di crediti alle imprese.
TESTO DELLA RISPOSTA
La disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 8 aprile 2020, n. 23 (il cosiddetto «decreto liquidità») e relativa allo strumento di garanzia SACE operante a condizioni di mercato (ormai comunemente noto come «decreto 14-bis», dal numero del comma dell'articolo che ne reca la disciplina) è stata varata nel pieno della emergenza pandemica alla quale il legislatore ha scelto di dare immediata risposta con misure, di carattere temporaneo, coerenti con il regime di eccezionale deroga alla disciplina europea in materia di aiuto di Stato, prevista dal cosiddetto Temporary framework.
In tale contesto, sono maturati gli interventi pubblici a sostegno delle imprese sotto forma di garanzia, effettuati secondo le disposizioni degli articoli 1 e 13 del citato «decreto liquidità», rispettivamente da SACE e dal Fondo di garanzie per le PMI, coprendo di fatto esaustivamente la domanda di liquidità delle piccole e medie imprese italiane. Secondo i dati monitorati dalla Task force liquidità, al 15 dicembre 2021, l'intervento congiunto del Fondo centrale di garanzia e di SACE ha consentito di garantire finanziamenti, in favore di imprese di ogni dimensione e, in particolare, delle piccole e medie imprese, per un valore complessivo di oltre 245 miliardi di euro (216,5 miliardi di euro di finanziamenti garantiti a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e 30,8 miliardi di euro coperti da garanzie prestate da SACE nell'ambito del programma Garanzia Italia).
Come noto, i commi da 53 a 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) hanno esteso al 30 giugno 2022 l'efficacia e la disciplina dei regimi di garanzia poc'anzi menzionati, coerentemente con quanto previsto dall'ulteriore proroga del regime di Temporary framework, medio tempore intervenuta.
Le norme varate con la manovra di bilancio contemplano alcune ricalibrature delle condizioni di accesso e fruizione dei regimi di garanzie, declinati nel contesto dell'emergenza e si pongono nel solco della strategia di progressivo e graduale ripristino delle ordinarie condizioni di operatività di questa specifica tipologia di intervento pubblico in economia a sostegno delle imprese.
Il decreto interministeriale previsto dall'articolo 2 del citato «decreto liquidità», finalizzato a disciplinare il quadro di riferimento delle garanzie rilasciate da SACE S.p.A., a condizioni di mercato (quindi con il pagamento di un premio per la garanzia, calcolato a condizioni appunto di mercato in base al merito di credito), si colloca nel solco della medesima strategia del Governo di accompagnamento e graduale dismissione dei regimi emergenziali, quando le condizioni lo consentono, con l'obiettivo di coniugare esigenze di sostenibilità finanziaria di medio e lungo termine degli strumenti di garanzia con quelle di ricollocazione, in capo al soggetto finanziatore (le banche), di una quota di rischio che si riveli congrua ad indurre l'accurata valutazione del merito di credito delle controparti. La norma di legge, al riguardo, dispone che la garanzia possa esse fino al 70 per cento dell'importo finanziato, prevedendo quindi che la banca detenga minimo il 30 per cento del rischio del finanziamento erogato.
Se ne desume che gli interventi di efficientamento della risk retention, connessa alle probabilità di default dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, riverberano tanto sulla solidità e tenuta complessiva del sistema creditizio e finanziario quanto sulla mitigazione del rischio di escussione delle garanzie pubbliche, con ricadute positive sui saldi di finanza pubblica.
In questa prospettiva, le competenti strutture amministrative hanno predisposto lo schema di decreto per le garanzie di SACE S.p.A. a condizioni di mercato, su cui sono in corso verifiche tecniche su alcuni aspetti che tendono a recepire istanze specifiche provenienti dal dialogo continuo con il mondo bancario e con quello delle imprese. Si tratta in particolare della possibilità di rilasciare garanzie, a condizioni di mercato, su finanziamenti e portafogli di finanziamenti pre-esistenti rispetto alla richiesta della garanzia; al riguardo si sta verificando la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato che impone determinate condizioni per escludere che la garanzia su finanziamenti già erogati configuri un aiuto al funzionamento delle banche e per assicurare, invece, che il vantaggio economico sia trasferito alle imprese beneficiarie del finanziamento.
Resta in ogni caso saldo l'impegno del Governo all'attento monitoraggio dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle implicazioni da essa indotte a livello micro e macroeconomico, con l'obiettivo di adeguare costantemente gli interventi di politica economica per assicurare un appropriato livello di sostegno alla liquidità delle imprese, per le quali – si ricorda – la legge di bilancio ha già previsto il mantenimento dei regimi emergenziali di garanzia fino al 30 giugno 2022, in linea con il Temporary framework, e condizioni comunque particolarmente favorevoli fino al 31 dicembre 2022.
ALLEGATO 4
5-07328 Centemero: Orientamenti in merito al prelievo addizionale IRPEF applicabile ai dirigenti e collaboratori delle imprese del settore finanziario.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano la sussistenza di criticità interpretative in ordine all'applicazione della disciplina fiscale di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha introdotto, per i dirigenti ed i titolari di un rapporto di collaborazione coordinata che lavorano per le imprese operanti nel settore finanziario, l'applicazione di un'aliquota IRPEF del 10 per cento da calcolarsi sui compensi a titolo di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.
Gli Onorevoli evidenziano che sin dall'introduzione della citata disposizione sono insorti dubbi interpretativi in merito all'ambito soggettivo e oggettivo della disciplina fiscale in argomento e chiedono, pertanto, quali siano gli orientamenti del Governo in relazione agli effetti applicativi e di finanza pubblica della misura che a parere degli Interroganti, appare anacronistica e foriera di effetti discriminatori verso un'ampia categoria di lavoratori ampiamente qualificati.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
In merito all'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina introdotta dal menzionato articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, si fa presente che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è entrato in vigore l'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, che reca la definizione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione finanziaria.
Più in particolare, ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del citato articolo 162-bis del TUIR:
«1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari…».
Pertanto, la risposta ad istanza di interpello n. 106/2018 citata dagli Onorevoli interroganti non deve ritenersi più attuale, nella parte in cui fa riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per definire le imprese operanti nel settore finanziario.
In merito poi all'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale in commento, si osserva che l'articolo 23, comma 50-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è intervenuto sull'articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo l'introduzione di un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale per i compensi erogati sotto forma di bonus e stock option di cui al comma 1, l'addizionale si applica «sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione». Lo stesso articolo 23, al comma 50-ter, dispone che la modifica normativa si applica alle componenti variabili della retribuzione corrisposte a decorrere dal 17 luglio 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 111 del 2011.
Con circolare 5 agosto 2011, n. 41/E, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti delle modifiche apportate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, l'Agenzia delle entrate ha precisato che la descritta modifica normativa ha l'effetto di aumentare la quota di compensi variabili su cui applicare l'addizionale del 10 per cento, dato che la base imponibile è ora pari all'ammontare della retribuzione variabile che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione e che il rinvio ai «compensi di cui al comma 1» del medesimo articolo 33 è operato esclusivamente al fine di individuare l'ambito applicativo della disposizione, sia sotto il profilo soggettivo (dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti del settore finanziario e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel medesimo settore), sia sotto il profilo oggettivo (componenti variabili della retribuzione – bonus e stock options).
Quanto, poi, al rilievo espresso dagli Onorevoli interroganti circa il mantenimento della disposizione che sarebbe tra l'altro, «foriera di effetti discriminatori verso un'ampia categoria di lavoratori altamente qualificati», è opportuno segnalare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 9 del 16 luglio 2014, n. 201, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato articolo 33 del decreto-legge n. 78 del 2010, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
In ultimo, sotto il profilo finanziario si evidenzia che dall'analisi dei versamenti effettuati mediante F24 dei codici tributo individuati per l'addizionale all'Irpef su compensi erogati a titolo di bonus e stock options risulta un'estrema variabilità degli importi annui.
Ad ogni buon conto, considerando l'ammontare dei versamenti per il 2020, che ad oggi rappresenta il dato più completo, l'ipotesi di abrogazione dell'addizionale a partire dall'anno 2022 determinerebbe una perdita di gettito annuo di circa 22 mila euro.
ALLEGATO 5
5-07329 Fragomeli: Criticità relativa alla decorrenza dell'applicazione del decreto ministeriale n. 24 del 2020 relativo al Sismabonus.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla modalità operative di fruizione del cosiddetto Sismabonus.
In particolare, gli Onorevoli evidenziano che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 119, comma 13, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020, è previsto che sia soddisfatto il requisito di cui all'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 ovvero che l'asseverazione rilasciata dal progettista sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.
Il decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, al fine di correggere la rigidità del precedente decreto, ha previsto che l'asseverazione possa essere presentata successivamente alla presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Tuttavia, il citato decreto ministeriale n. 24 del 2020 non precisa che la norma si applichi retroattivamente con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria «la starebbe applicando ex nunc, distinguendo a seconda che le istanze siano state formalizzate prima o dopo l'entrata in vigore del citato decreto n. 24 del 2020 (16 gennaio 2020)» generando, così, una disparità di trattamento tra i contribuenti ai fini della fruizione delle detrazioni fiscali e in particolare del Superbonus.
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono l'applicazione delle novità procedimentali introdotte dal citato decreto anche alle istanze presentate anteriormente al 16 gennaio 2020 preservando comunque la possibilità di fruizione del beneficio fiscale anche nel caso che l'asseverazione del professionista sia trasmessa al comune dopo la presentazione del titolo abilitativo urbanistico e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
L'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), attualmente (dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24) prevede, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, che: «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Prima delle modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva, invece, che per l'accesso alle detrazioni occorresse che la predetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto Sismabonus). Tale indicazione è contenuta nella circolare dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2020, n. 19/E e, da ultimo, nella circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.
Successivamente, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, nella citata circolare n. 7/E del 2021 è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l'asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Ciò vale, tuttavia, con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa, in assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.
Le predette modalità riguardano anche la detrazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, atteso che, nell'ambito degli interventi ammessi alla predetta detrazione, il comma 4 del citato articolo 119 espressamente richiama gli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013.
Con riferimento a tale agevolazione, con riguardo agli interventi antisismici, ai sensi del comma 13 dell'articolo 119, è stabilito, ai fini della detrazione, nonché ai fini dell'opzione per la cessione e per lo sconto di cui all'articolo 121 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, che l'efficacia dei suddetti interventi per la riduzione del rischio sismico sia asseverata in base alle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 58 del 2017.
Tanto premesso, una eventuale modifica normativa nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti potrà essere più correttamente valutata dal competente Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella cui competenza primaria rientra il decreto ministeriale n. 58 del 2017.
ALLEGATO 6
5-07330 Giacometto: Iniziative relative al codice fiscale dei cittadini nati in comuni non più esistenti dal punto di vista amministrativo.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano le difficoltà riscontrate da molti cittadini, con riferimento all'accesso ad alcune banche dati e presso gli uffici postali, a seguito del mancato riconoscimento del codice fiscale. Ciò in quanto lo stesso riporta, nella sua composizione, il codice amministrativo catastale di comuni non più esistenti a seguito di accorpamenti, fusioni e divisioni di altri comuni.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per evitare disagi ai cittadini che abbiano nel proprio codice fiscale il codice di comuni non più esistenti.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Il Ministero dell'interno ha più volte confermato il principio fondamentale della «cristallizzazione» del luogo di nascita dei cittadini al momento del verificarsi dell'evento (in tal senso si veda la circolare 8 giugno 1978, n. 8, ripresa successivamente dalla circolare 11 luglio 2006, n. 27).
Secondo tale principio, l'atto di nascita, i documenti e le certificazioni di stato civile e d'anagrafe devono contenere l'indicazione del luogo di nascita che, per le norme in vigore, è il comune, così come individuato al momento dell'evento, indipendentemente da eventuali mutamenti successivi, che non assumono rilievo.
Inoltre, secondo gli articoli 11 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, il luogo di nascita dei cittadini italiani deve sempre essere riportato come indicato nell'atto originale di nascita, poiché tale indicazione è strettamente connessa al momento in cui l'evento si è verificato. Del resto, secondo le norme in materia, l'atto medesimo – da cui devono essere estratte tutte le informazioni personali relative all'interessato – non può essere modificato in nessun caso, tranne che per correzione, da parte dell'ufficiale dello stato civile, degli errori materiali di scrittura, eventualmente individuati nella redazione dell'atto stesso, come prevede l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate – nell'attribuire il codice fiscale, contenente anche il codice catastale del comune di nascita – non può prescindere da tali riferimenti normativi e, quindi, nei propri archivi e nelle proprie certificazioni, riporta il comune come individuato al momento della nascita del cittadino.
Peraltro, proprio per consentire a tutti gli enti pubblici, ma anche a soggetti privati, di verificare con tempestività se un codice fiscale comunicato da un cittadino sia corretto, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione sia servizi di cooperazione informatica che servizi web che permettono, rispettivamente, la predetta verifica a livello massivo e puntuale.
Ulteriore servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate in area libera nel proprio sito internet è quello di verifica del codice catastale dei comuni, anche storicizzato (cosiddetto «archivio comuni e stati esteri»).
I problemi evidenziati dai cittadini potrebbero, dunque, derivare dall'utilizzo, da parte soprattutto di aziende private, di software di mercato che – partendo dai dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita) – simulano il calcolo del codice fiscale, omettendo poi di effettuare le debite verifiche della sua correttezza e veridicità mediante i sopra richiamati servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
ALLEGATO 7
5-07332 Sangregorio: Misure volte a sopperire alla carenza di personale amministrativo presso le Commissioni tributarie di Bolzano.
TESTO DELLA RISPOSTA
In relazione alla richiesta avanzata dagli onorevoli interroganti di provvedere a destinare le risorse umane necessarie per il regolare funzionamento delle Commissioni tributarie della provincia di Bolzano, si osserva, preliminarmente, che il personale attualmente in servizio è pari a n. 5 unità presso ciascuna Commissione tributaria, rispetto ad una dotazione organica di n. 6 unità presso la Commissione di primo grado e di n. 7 unità presso la Commissione di secondo grado.
Si fa presente, altresì, che, nell'ambito del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi ed esami, n. 104 del 31 dicembre 2021, per il reclutamento di n. 300 unità di personale di Area III da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state individuate n. 60 unità da destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, delle quali n. 2 unità alle sedi di Bolzano.
Ciò premesso sulla specifica situazione delle commissioni tributarie della provincia di Bolzano, è utile evidenziare, su un piano generale, in materia di assunzione di personale, che tutta la pubblica amministrazione italiana ha subito nell'ultimo decennio un gravoso blocco delle assunzioni, riconducibile a norme di contenimento della spesa pubblica risalenti al 2010, caratterizzate dalla fissazione di percentuali massime di reintegrazione del personale cessato, blocco acuito dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni medesime.
Solo a partire dall'anno 2019, la percentuale del personale assumibile è ritornata ad essere pari alla percentuale del personale cessato nell'anno precedente. Si ricorda, infatti, che ancora nel triennio 2016-2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale, per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, era stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Il cosiddetto blocco del turn over, che ha inciso sul progressivo ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione, si è legato, poi, alle più recenti normative in materia pensionistica intervenute negli ultimi anni (ad esempio Quota 100), che hanno accelerato ed incrementato le cessazioni sugli anni 2020 e 2021.
In tale contesto, il quadro riferito alle Commissioni tributarie della sede di Bolzano (ma in generale comune alle sedi del Ministero dell'economia e delle finanze di Bolzano che, oltre alle Commissioni, comprendono anche la Ragioneria territoriale dello Stato) si inserisce in quello rilevato presso tutti gli Uffici periferici del Ministero che, alla data del 31 dicembre 2020, quale ultimo dato consolidato per l'elaborazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023, presentava una scopertura di personale in servizio rispetto alla dotazione organica compresa tra 26,8 per cento (Commissioni tributarie) e il 26,4 per cento (Ragionerie territoriali dello Stato).
Sulle sedi di Bolzano, infatti, da ultima ricognizione, alla data odierna, si rilevano i seguenti dati di scopertura:
per le Commissioni Tributarie di BZ I e II grado: 23 per cento di scopertura;
per la Ragioneria Territoriale di Bolzano: 23 per cento di scopertura.
In tale quadro generale, è doveroso anche ricordare come le politiche di reclutamento delle PA siano legate a complesse procedure di pianificazione ed autorizzazione che certifichino il rispetto dei vincoli procedurali e finanziari imposti dalla normativa vigente (cfr. in particolare articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativamente al PTFP).
La diffusione su tutta la pubblica amministrazione dei temi sollecitati dagli onorevoli interroganti per le Commissioni tributarie di Bolzano (elevata età anagrafica del personale ed elevato numero delle cessazioni non preceduto da ricambio generazionale), è altresì attestata dagli interventi – anche in decretazione d'urgenza – del Legislatore, negli anni 2020 e 2021, per finanziare nuove assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie e talvolta anche in deroga ordinamentale.
Premesso quanto sopra, si precisa che anche il Ministero dell'economia e delle finanze ha potuto programmare solo con gli ultimi due PTFP – l'ultimo dei quali in via di perfezionamento, che prevede azioni anche verso le sedi del Ministero nella provincia di Bolzano (Commissioni tributarie e Ragioneria territoriale dello Stato) – mirate procedure assunzionali per rispondere alle necessità emerse presso tutti i Dipartimenti di mission dell'Amministrazione, che potessero impiegare al 100 per cento le facoltà assunzionali determinate dalle cessazioni maturate nell'anno antecedente a quello di redazione di ciascun PTFP (risorse ordinarie) e/o potessero consentire di avviare le procedure assunzionali previste espressamente da apposite normative (risorse straordinarie).
Correttamente, infatti, gli onorevoli interroganti riferiscono di concorsi banditi dal Ministero dell'economia e delle finanze a livello nazionale e, si aggiunge, mirati a reclutamenti sulle sedi dipartimentali di Roma. È bene, tuttavia, specificare in proposito che tali reclutamenti sono stati avviati in esecuzione di norme di legge, finalizzate all'acquisizione di specifici profili professionali e per l'espletamento di recenti specifici compiti nazionali affidati al Ministero stesso (Cfr. Brexit, Next Generation EU, PNRR).
Si rappresenta, infine, che in tale contesto non è di poca rilevanza il fatto che tutte le iniziative programmate all'esito dello «sblocco» del turn-over (2019) sono state necessariamente sospese per effetto dello stato pandemico, che ha limitato la possibilità di avviare procedure concorsuali durante tutto il 2020, incidendo di conseguenza sull'avvio tempestivo, tra gli altri, di concorsi che avrebbero coperto, almeno in parte, i fabbisogni di tutte le strutture del Ministero.
Si ribadisce, infine, che il quadro emerso negli uffici periferici, sia relativi alla Giustizia Tributaria che alla Ragioneria territoriale della provincia di Bolzano, in materia di scopertura di organico, è in linea con quello registrato in tutto il territorio nazionale. Non risulta possibile quindi considerare e trattare separatamente come situazioni atipiche quelle relative alla provincia di Bolzano. In parallelo, comunque, con analoghe iniziative da avviare con bandi nazionali vocati alle sedi periferiche del Ministero (che solo nei giorni scorsi sono state concretamente avviate) si provvederà ad investire il Commissario di Governo per reclutamenti mirati anche su quelle sedi.