I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Martedì 21 dicembre 2021

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. Emendamenti C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ... 8

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 8

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 26

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati. C. 3323 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 11

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 26

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 13

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 27

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 15

ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 28

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. Testo unificato unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia (Seguito esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 558 – Adozione di un nuovo testo base) ... 18

ALLEGATO 5 (Nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base) ... 29

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone. Doc. XXII, n. 55 Morani (Seguito esame e rinvio) ... 19

ALLEGATO 6 (Proposte emendative approvate) ... 44

ALLEGATO 7 (Proposta emendativa della Relatrice) ... 45

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato (Seguito esame e rinvio) ... 22

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 Ascari (Seguito esame e rinvio) ... 23

ALLEGATO 8 (Proposte emendative presentate) ... 46

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza. C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti (Seguito esame e rinvio) ... 24

ALLEGATO 9 (Proposta di testo unificato) ... 48

I Commissione - Resoconto di martedì 21 dicembre 2021

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Emendamenti C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020».

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati.
C. 3307 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione il disegno di legge C. 3307, recante adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.

  Fausto RACITI (PD), relatore, rileva preliminarmente come la Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (nota anche come «Convenzione sui metalli preziosi», «Convenzione di contrassegno» o «Convenzione di Vienna») sia stata firmata il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti dei governi di Austria, Finlandia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia Svizzera; successivamente hanno aderito alla Convenzione i seguenti Stati: Irlanda (8 novembre 1983), Danimarca (17 gennaio 1988), Repubblica ceca (2 novembre 1994), Regno dei Paesi Bassi (16 luglio 1999), Lettonia (29 luglio 2004), Lituania (4 agosto 2004), Israele (1° giugno 2005), Polonia (22 novembre 2005), Ungheria (1° marzo 2006), Cipro (17 gennaio 2007), Slovacchia (6 maggio 2007), Slovenia (5 marzo 2009) e Croazia (19 marzo 2018).
  La domanda di adesione alla Convenzione è stata presentata dall'Italia con l'obiettivo di condividere lo scopo della Convenzione di «facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, mantenendo, nel contempo, la tutela del consumatore giustificata dalla particolare natura di tali oggetti». Infatti, come evidenziato dall'Analisi tecnico normativa, attraverso la certificazione sul rispetto degli standard tecnici previsti e un marchio comune di controllo (apposto, previa verifica del titolo, da un ufficio del saggio riconosciuto dallo Stato contraente), la Convenzione semplifica le procedure doganali ed istituisce tra gli Stati sottoscrittori un'area di libero scambio per gli oggetti in metalli preziosi.
  Come evidenziato nell'Analisi tecnico normativa che accompagna il provvedimento, l'adesione alla Convenzione è stata valutata favorevolmente dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che congiuntamente hanno seguìto l'iter di adesione, nell'ambito di un programma di politica settoriale a sostegno delle imprese del settore orafo, individuando nell'adesione alla Convenzione l'unica via realistica da perseguire per consentire la libera circolazione dei prodotti in metalli preziosi in numerosi mercati (rilevanti per le esportazioni italiane).
  Quanto al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, essa è costituito da 15 articoli, un breve preambolo e due allegati tecnici.
  Inoltre, la Convenzione è integrata da una raccolta di documentazione relativa a:

   Raccolta di decisioni su materie tecniche connesse agli allegati I e II alla Convenzione;

   Raccolta di atti del Comitato permanente.

  L'articolo 1 stabilisce che i lavori controllati e punzonati da un ufficio autorizzato, conformemente alle disposizioni della Convenzione, non saranno sottoposti ad altri controlli o altre punzonature obbligatorie in uno Stato contraente d'importazione, tranne che in caso di prova saltuaria come previsto dall'articolo 6.
  Il secondo paragrafo precisa che, in ogni caso, la Convenzione non può imporre ad uno Stato contraente di derogare alla propria normativa nazionale in materia.
  L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della Convenzione e precisa che per «lavori in metallo prezioso» si intendono i lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli come definiti nell'allegato I.
  L'articolo 3 stabilisce le condizioni cui devono sottostare gli oggetti in metalli preziosi per godere dei benefìci derivanti dalla Convenzione, precisamente:

   a) essere sottoposti a un ufficio di controllo dei metalli preziosi riconosciuto, designato conformemente all'articolo 5;

   b) soddisfare alle esigenze tecniche di cui all'allegato I;

   c) essere controllati secondo le norme e le procedure stabilite nell'allegato II;

   d) essere provvisti dei marchi prescritti nell'allegato II.

  Il secondo paragrafo precisa che i benefìci non sono applicabili agli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, abbiano subìto la cancellazione o l'alterazione di alcuno dei marchi previsti.
  L'articolo 4 esclude dall'applicazione dei benefìci derivanti dalla Convenzione anche gli oggetti che, successivamente all'apposizione dei marchi previsti dalla Convenzione, siano stati alterati con aggiunte di parti o in qualsiasi altra maniera.
  L'articolo 5 prevede che ciascuno Stato contraente debba riconoscere uno o più uffici di controllo e punzonatura autorizzati per il controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi secondo quanto previsto dalla Convenzione.
  Il secondo paragrafo indica i requisiti che tali uffici devono soddisfare per poter essere riconosciuti.

  Il terzo paragrafo prevede per gli Stati contraenti l'obbligo di notificare al Depositario della Convenzione (attualmente il Regno di Svezia) il riconoscimento di detti uffici, nonché l'eventuale ritiro di tale riconoscimento.
  L'articolo 6 precisa che la Convenzione non vieta agli Stati contraenti di eseguire controlli a campione sugli oggetti recanti i marchi previsti dalla Convenzione stessa, senza che ciò ne ostacoli indebitamente l'importazione o la commercializzazione.
  L'articolo 7 contiene la delega da parte degli Stati contraenti al Depositario di registrare presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale il marchio della Convenzione quale marchio nazionale di ciascuno di essi.
  L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti debbano avere (o, in mancanza, dotarsi di) una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio.
  Il secondo paragrafo precisa che gli Stati contraenti si impegnano a perseguire, ai sensi della propria normativa nazionale, l'eventuale contraffazione o uso improprio del marchio comune.
  L'articolo 9 indica la procedura da seguire nel caso in cui uno Stato contraente rilevi che un prodotto recante il marchio della Convenzione, proveniente da un altro Stato contraente, non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dalla Convenzione medesima.
  L'articolo 10 istituisce un Comitato permanente (Standing Committee), in cui è rappresentato ciascuno Stato contraente, e ne precisa i compiti e le modalità operative. Specifica, in particolare che il Comitato permanente adotta le norme di procedura che disciplinano le riunioni e la convocazione; si riunisce almeno una volta all'anno e adotta le sue decisioni all'unanimità.
  L'articolo 11 disciplina la procedura di modifica del testo della Convenzione e degli Allegati.
  L'articolo 12 indica le condizioni che uno Stato deve soddisfare per aderire alla Convenzione, nonché la procedura di adesione.
  L'articolo 13 prevede che ciascuno Stato contraente possa dichiarare che sono compresi o esclusi dall'applicazione della Convenzione i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali.
  L'articolo 14 stabilisce che ogni Stato aderente può recedere dalla Convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi dato allo Stato depositario.
  L'articolo 15 prevede la ratifica da parte degli Stati firmatari e il deposito dei relativi strumenti. Il secondo paragrafo disciplina l'entrata in vigore della Convenzione quattro mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratificazione.
  L'Allegato I fornisce, innanzitutto, le definizioni dei termini utilizzati (glossario) e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

   campo di applicazione;

   titoli riconosciuti;

   tolleranze ammesse;

   utilizzo di saldature;

   presenza di parti in metallo non prezioso;

   presenza di sostanze non metalliche;

   rivestimenti.

  L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti, in particolare per quanto riguarda:

   i metodi di analisi;

   il campionamento;

   la marchiatura degli oggetti in metallo prezioso (prevedendo anche i casi di oggetti costituiti da due o più leghe dello stesso metallo prezioso e di oggetti costituiti da più parti).

  Quanto al contenuto del disegno di legge, che si compone di 6 articoli, gli articoli 1 e 2 autorizzano il Presidente della Repubblica ad aderire all'Accordo e se ne dispone la piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore.
  L'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, del citato DPR n. 150 del 2002 il marchio d'identificazione è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.
  L'articolo 4 valuta gli oneri del provvedimento, pari a euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce che per l'attuazione della Convenzione, ad eccezione delle spese di cui all'articolo 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati.
C. 3323 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 3323, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), relatore, rileva preliminarmente come il progetto European X-Ray Free Electron Laser (XFEL), che rientra nel Progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, sia finalizzato alla realizzazione di una grande infrastruttura europea di ricerca, dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro, per la produzione di raggi X ultracorti, coerenti e ad elevata brillanza, destinati ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello stato solido, della geofisica, della chimica, della scienza dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale. Il progetto ha lo scopo di realizzare una sorgente di radiazione di sincrotrone di quarta generazione, basata sul processo FEL (Free Electron Laser, Laser ad elettroni liberi). Indicato come uno dei progetti più importanti tra le Roadmap proposte da ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), l'infrastruttura European XFEL (avviata nel 2005 e in esercizio dal luglio 2017) intende porre l'Europa all'avanguardia in campo internazionale aprendo nuove strade per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in campo biologico, medicale e dei nuovi materiali. La partecipazione italiana all'impianto europeo di ricerca XFEL persegue gli sforzi della cooperazione scientifica internazionale ed è volta a consolidare e rafforzare il polo di ricerca e di innovazione del nostro Paese.
  La Gran Bretagna, che pure aveva partecipato alla fase preparatoria dell'European XFEL, al momento della firma decise di non partecipare alla Convenzione; alla fine del 2014 , tuttavia, approssimandosi la conclusione della fase di costruzione dell'European XFEL, la Gran Bretagna ha riavviato le procedure negoziali per poter diventare, a tutti gli effetti, socio dell'infrastruttura di ricerca, mettendo a disposizione una cifra pari a circa 30 milioni di sterline, in linea con quella prevista nella fase di preparazione del progetto. La partecipazione del Regno Unito potrà arricchire il valore e le potenzialità scientifiche dell'European XFEL, apportando un vantaggio al progetto. La sua adesione, tra l'altro, insieme alla variazione di costo della struttura, produrrà peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge, vedrà ridursi la propria quota di partecipazione (detenuta per un terzo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare INFN e per due terzi dal Consiglio nazionale delle ricerche CNR) fino al 2,83 per cento, con conseguente riduzione del numero di azioni da sottoscrivere e della quota di contribuzione ai costi di esercizio dell'infrastruttura.
  Passando ad illustrare il contenuto del Protocollo di cui si propone la ratifica, che è composto da un preambolo, da 4 articoli e da alcune dichiarazioni allegate, esso, all'articolo 1, disciplina le modalità di accesso del Regno Unito alla Convenzione, alle stesse condizioni degli altri Paesi contraenti.
  L'articolo 2 quantifica in oltre 26 milioni euro il contributo del Regno Unito ai costi di costruzione dell'impianto.
  L'articolo 3, paragrafo 1, dispone in ordine alla sua entrata in vigore dopo la notifica al Governo tedesco dell'approvazione del Protocollo da parte di tutti i Governi citati nel preambolo, cioè: Germania, Danimarca, Grecia (che con nota verbale del 14 novembre 2018 si è poi ritirata dalla Convenzione), Francia, Italia, Polonia, Russia, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Ungheria.
  Il paragrafo 2, in particolare, stabilisce una clausola di provvisoria applicazione per l'accesso della Gran Bretagna alla Convenzione dal 19 marzo 2018, in attesa che il Protocollo entri in vigore nelle more del completamento delle relative procedure costituzionali da parte di tutti gli Stati firmatari. Tenuto conto che l'ordinamento interno italiano non contempla, in principio, la provvisoria applicazione di accordi sottoposti a ratifica, interpretabile come contraria agli articoli 80 e 87 della Costituzione, in alternativa all'espunzione della clausola di applicazione provvisoria, il Governo italiano ha proceduto con la parafatura del Protocollo di adesione formulando una specifica dichiarazione interpretativa unilaterale incondizionata. In tale dichiarazione si afferma che il Governo italiano interpreta l'articolo 3, comma secondo, nel senso che prima dell'entrata in vigore del Protocollo, i Governi indicati nel preambolo possono convenire che le clausole dello stesso siano applicate provvisoriamente.
  L'articolo 4 contiene, nel primo paragrafo, l'approvazione da parte del Regno Unito delle disposizioni contenute nella Convenzione approvata ad Amburgo nel 2009 e, nel secondo paragrafo, la presa d'atto, da
parte dei rappresentanti dei Paesi contraenti, della dichiarazione allegata in cui il Governo del Regno Unito afferma di voler contribuire alla realizzazione dell'impianto europeo XFEL in qualità di Paese partecipante, contraendo i relativi obblighi anche finanziari.
  Allegata al Protocollo vi è anche una Nota verbale nella quale il Ministero degli Affari esteri della Repubblica federale di Germania, in quanto depositario della Convenzione del 2009, comunica ai rappresentanti degli altri Paesi contraenti, tra l'altro, che il Governo italiano, all'atto della firma del Protocollo il 19 marzo 2018, ha reso la dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, esplicitando di interpretare tale norma in modo da consentirne l'applicazione provvisoria da parte dei suddetti Paesi.
  Nella nota si dà conto anche della dichiarazione del Ministero spagnolo degli Affari esteri e della cooperazione spagnolo riguardo alla non conclusione da parte del Governo spagnolo dell'iter di approvazione del Protocollo, ragione per cui il suddetto Governo, non ritenendosi ancora Paese contraente e firmatario della Convenzione, si è astenuto dal far firmare il Protocollo in oggetto da un proprio rappresentante.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 13 ottobre scorso, esso si compone di 4 articoli; gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, specifica che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 3324, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019».

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia l'obiettivo di regolare la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC) del Fucino.
  Il Centro, che opera in parallelo con il centro gemello di Darmstadt, in Germania, è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione e al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, che, insieme ad una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, oltre a essere attualmente il sistema di navigazione satellitare più preciso che offre una precisione su scala metrica a oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo. L'Italia, che ha sostenuto fin dall'inizio il programma Galileo (grazie al quale l'Unione europea potrà raggiungere la piena indipendenza rispetto ai sistemi satellitari attualmente operativi, a partire dallo statunitense GPS), si è offerta di ospitare uno dei due GCC, individuando a tal fine il Centro spaziale Pietro Fanti, di proprietà di Telespazio S.p.A., collocato nel territorio del comune di Ortucchio, in provincia dell'Aquila. La regione Abruzzo, attraverso il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avezzano e in partnership con Telespazio S.p.A, ha quindi finanziato e curato l'adeguamento di tale Centro agli scopi del GCC.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, che è composto da un preambolo, venti articoli e due allegati, il preambolo richiama gli atti normativi dell'Unione europea che costituiscono la base giuridica dell'Accordo.
  L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.
  L'articolo 2 stabilisce che oggetto dell'Accordo è definire nel dettaglio i termini per l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea e le condizioni per lo stabilimento del GCC.
  L'articolo 3 precisa la sede del GCC, ospitato all'interno del Centro spaziale Pietro Fanti, rinviando all'Allegato 2 per l'esatta individuazione degli spazi.
  L'articolo 4 definisce gli obblighi delle Parti.
  L'articolo 5 precisa che la responsabilità dell'Unione europea e dell'Agenzia del GNSS è regolata, rispettivamente, dall'articolo 340 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 19 del Regolamento (UE) 912/2010. L'Italia non può essere considerata responsabile, né sul piano interno né su quello internazionale, per le attività svolte all'interno del GCC, salvo nel caso in cui eventuali danni siano attribuibili alle autorità nazionali o a Telespazio S.p.A.
  L'articolo 6 chiarisce che la regione Abruzzo è proprietaria della struttura al cui interno è situato il GCC; l'Unione europea è invece proprietaria delle apparecchiature e della strumentazione del GCC.
  L'articolo 7, in materia di uso e accesso, riconosce alla Commissione l'uso esclusivo della sede del GCC e impegna l'Italia a fornire adeguata protezione alla sede medesima, mettendo in campo misure almeno equivalenti a quelle previste per le infrastrutture critiche europee così come definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio, recepita con il decreto legislativo n. 61 del 2011.
  L'articolo 8 riguarda l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità e prevede la possibilità di concludere accordi addizionali tra le Parti per il distaccamento di personale.
  La relazione che accompagna il provvedimento precisa, peraltro, che al momento è previsto che presso il GCC prestino servizio esclusivamente dipendenti di Telespazio S.p.A., ai quali non si applica il predetto Protocollo.
  L'articolo 9 concerne l'inviolabilità della sede, stabilendo che l'Autorità nazionale di sicurezza potrà accedere ai locali per le attività connesse con la protezione delle informazioni classificate, dopo aver preavvisato la Commissione.
  L'articolo 10 riguarda la protezione delle comunicazioni.
  L'articolo 11 stabilisce che la bandiera dell'Unione europea sia esposta all'esterno della sede.
  L'articolo 12 è relativo al trattamento fiscale e doganale.
  L'articolo 13 riconosce le consuete immunità funzionali ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC.
  L'articolo 14 impegna lo Stato ospitante ad assicurare che al Centro siano forniti i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento.
  L'articolo 15 prevede l'obbligo di cooperazione da parte delle Autorità dello Stato ospitante per facilitare l'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 16 stabilisce che gli Allegati – vale a dire l'Allegato 1 recante i requisiti tecnici applicabili al sito e l'Allegato 2 recante le planimetrie del sito – fanno parte integrante dell'Accordo.
  L'articolo 17 regola le modalità delle comunicazioni tra le Parti, prevedendo che
esse avvengano per iscritto tra i rappresentanti autorizzati.
  L'articolo 18 riguarda il diritto applicabile, vale a dire il diritto dell'Unione europea e, in subordine, il diritto dello Stato ospitante.
  L'articolo 19 concerne la soluzione delle controversie.
  L'articolo 20 reca le disposizioni finali, fa cui quelle relative alla durata dell'Accordo, fino al 31 dicembre 2035, e alle procedure di modifica e risoluzione.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 regola la responsabilità dell'Ente ospitante, vale a dire Telespazio S.p.A, rinviando ad un'apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Ente medesimo. A eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili all'Italia ai sensi dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3325, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018».

  Sabrina DE CARLO (M5S), relatrice, illustrando il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che si compone di 51 articoli, segnala innanzitutto come l'articolo 1 stabilisca finalità e princìpi generali che regolano l'Accordo: rafforzamento del partenariato globale tra le Parti; intensificazione della cooperazione bilaterale e nelle organizzazioni e sedi internazionali e regionali; contribuzione a pace e stabilità internazionali; promozione di valori e principi condivisi, in particolare democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali.
  L'articolo 2 prevede una cooperazione delle Parti per la difesa dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nelle loro politiche interne ed internazionali, e la collaborazione per la promozione di detti valori e principi nei consessi internazionali.
  L'articolo 3 prevede che le Parti si adoperino per promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie.
  L'articolo 4 prevede che le Parti agiscano congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, collaborando nei consessi e nelle organizzazioni internazionali e sostenendo le iniziative nazionali dei Paesi che escono da situazioni di conflitto.
  Ai sensi dell'articolo 5 le Parti collaborano al rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e del disarmo.
  Secondo quanto stabilito con l'articolo 6, le Parti convengono di assicurare un coordinamento a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale in materia di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso.
  Con l'articolo 7 le Parti promuovono le indagini e le azioni penali riguardo ai crimini gravi di rilevanza internazionale, promuovendo gli obiettivi dello Statuto di Roma e l'aumento dell'efficacia della Corte penale internazionale.
  Ai sensi dell'articolo 8, la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
  In base all'articolo 9 le Parti si impegnano a cooperare per migliorare le capacità proprie e dei Paesi terzi in materia di mitigazione dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari.
  Secondo quanto previsto dall'articolo 10, al fine di sostenere un multilateralismo efficace le Parti si scambiano opinioni e coordinano le loro posizioni nell'ambito delle Nazioni Unite e in altre organizzazioni e sedi internazionali e regionali e collaborano ad una riforma delle Nazioni Unite volta a migliorarne efficienza, trasparenza, rendicontabilità, capacità e rappresentatività.
  L'articolo 11 prevede che, attraverso dialoghi regolari, le Parti scambino informazioni e, ove opportuno, coordinino le loro politiche specifiche, anche a livello internazionale o regionale, in materia di sviluppo sostenibile e riduzione della povertà a livello mondiale. Le Parti scambiano informazioni, migliori pratiche ed esperienze nel settore dell'assistenza allo sviluppo, collaborano per ridurre i flussi finanziari illeciti, le frodi, la corruzione e le altre attività illegali che ledono i loro interessi finanziari e quelli dei Paesi beneficiari.
  In materia di gestione delle catastrofi e azione umanitaria, con l'articolo 12 viene stabilito un coordinamento a livello bilaterale, regionale e internazionale per mitigare, prevenire e rispondere alle catastrofi; tale collaborazione viene estesa anche ad operazioni di soccorso nei casi di emergenza, al fine di fornire una risposta efficace e coordinata.
  Nel quadro stabilito dall'articolo 13, le Parti si scambiano informazioni ed esperienze al fine di promuovere una crescita sostenibile ed equilibrata, favorire l'occupazione, combattere tutte le forme di protezionismo e garantire la stabilità finanziaria e la sostenibilità dei bilanci.
  In virtù dell'articolo 14 le Parti si impegnano a migliorare le priorità di reciproco interesse già definite a livello bilaterale nel quadro dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone sulla cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2009.
  Con l'articolo 15 le Parti si impegnano a proseguire la cooperazione nel settore dei trasporti, con specifico riferimento all'aviazione, al trasporto marittimo e al trasporto ferroviario.
  Nel quadro dell'articolo 16, inoltre, le Parti attraverso un dialogo regolare intensificano lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e attività nel settore spaziale.
  In base all'articolo 17, per migliorare la competitività delle imprese, le Parti promuovono la cooperazione industriale in ambiti quali l'innovazione, i cambiamenti climatici, l'efficienza energetica, la standardizzazione, la responsabilità sociale delle imprese, il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese e il sostegno all'internazionalizzazione di queste ultime.
  Nel quadro stabilito dall'articolo 18, le Parti intensificano la cooperazione in campo doganale, garantendo al contempo l'efficacia dei controlli doganali.
  Gli articoli 19 e 20 riguardano la cooperazione, rispettivamente, in materia fiscale e di turismo.
  L'articolo 21 concerne la cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare con riferimento a comunicazioni elettroniche, interconnessione delle reti di ricerca, promozione delle attività di ricerca e innovazione
e standardizzazione e diffusione delle nuove tecnologie.
  Gli articoli 22 e 23 riguardano la cooperazione, rispettivamente, in materia di tutela dei consumatori e di politiche ambientali.
  L'articolo 24 impegna le Parti ad assumere un ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici, attraverso azioni a livello nazionale e internazionale.
  Gli articoli 25, 26, 27 e 28 riguardano la cooperazione in materia rispettivamente di politiche urbane, energia, agricoltura e pesca.
  L'articolo 29 prevede che le Parti incoraggino il dialogo sugli affari marittimi per promuovere lo Stato di diritto, le libertà di navigazione e di sorvolo e le altre libertà dell'alto mare di cui all'articolo 87 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS), nonché la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi e delle risorse non biologiche di mari e oceani.
  L'articolo 30 riguarda la cooperazione in materia di lavoro e affari sociali, l'articolo 31 quella in materia di sanità e l'articolo 32 la cooperazione giudiziaria in materia penale, civile e commerciale.
  L'articolo 33 concerne l'impegno delle Parti a prevenire e combattere la corruzione e la criminalità organizzata transnazionale, incluso il traffico di armi da fuoco e la criminalità economica e finanziaria, mentre l'articolo 34 sancisce l'impegno delle Parti ad impedire che i propri sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 35 riguarda la collaborazione nella lotta alla droga.
  L'articolo 36 prevede che le Parti rafforzino la cooperazione per promuovere e tutelare i diritti umani e la libera circolazione delle informazioni nella massima misura possibile all'interno del cyberspazio, potenziando la sicurezza informatica e contrastando la criminalità informatica.
  Ai sensi dell'articolo 37 le Parti collaborano per utilizzare strumenti quali i codici di prenotazione (PNR), per prevenire e combattere gli atti di terrorismo e i reati gravi, nel rispetto del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali.
  L'articolo 38 concerne la cooperazione in materia di migrazione.
  L'articolo 39 prevede che le Parti cooperino per assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali.
  L'articolo 40 riguarda la cooperazione in materia di istruzione, giovani e sport.
  L'articolo 41 prevede che le Parti cooperino per rafforzare gli scambi di persone che svolgono attività culturali e di opere d'arte, e incoraggiano il dialogo per promuovere la comprensione reciproca, la diversità culturale e la tutela del patrimonio culturale.
  L'articolo 42 istituisce e disciplina un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti e copresieduto dalle Parti, che si riunisce di norma una volta all'anno (a turno a Tokyo e a Bruxelles) e può riunirsi anche su richiesta di una delle Parti.
  L'articolo 43 concerne la risoluzione delle controversie.
  Gli articoli da 44 a 51 recano disposizioni in materia di entrata in vigore, applicazione provvisoria, notifica e denuncia, adattamento in vista di future adesioni all'Unione europea e applicazione territoriale.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
Testo unificato unificato C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della petizione n. 558 – Adozione di un nuovo testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che sulla materia oggetto del provvedimento è stata assegnata alla Commissione la petizione n. 558, la quale richiede una legge di riforma della polizia locale.
  Propone dunque di abbinare all'esame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento, tale petizione, vertente sulla medesima materia.

  La Commissione approva la proposta di abbinamento testé formulata.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, presenta una proposta di nuovo testo unificato delle proposte di legge (vedi allegato 5) che propone di adottare come nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.
  Si augura che, una volta adottato tale nuovo testo base, si potrà fissare, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, un termine per la presentazione ad esso degli emendamenti, auspicando si possa procedere speditamente verso l'approvazione di un provvedimento lungamente atteso dal settore.
  Ringrazia quindi l'altro relatore, Maurizio Cattoi, per il lavoro svolto, nonché il Sottosegretario Molteni, e i deputati Calabria, Fiano e Prisco per la collaborazione offerta, a testimonianza dello spirito trasversale con cui è stato affrontato il lavoro di elaborazione del testo.

  Marco DI MAIO (IV) dichiara il voto favorevole sulla proposta di adozione quale nuovo testo base del nuovo testo unificato proposto dai relatori, rilevando tuttavia il mancato coinvolgimento del suo gruppo nella predisposizione del testo medesimo.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, si associa alle considerazioni della relatrice Bordonali e rileva come il nuovo testo unificato sia volto ad armonizzare le norme in materia e a favorire una maggiore valorizzazione della polizia locale, evitando nel contempo confusioni di competenze e di ruoli.
  Sottolinea quindi come il nuovo testo unificato sia il frutto di un lavoro molto intenso e di un confronto serrato, anche in considerazione della delicatezza della materia, la quale attiene ad aspetti relativi all'assetto dello Stato concernenti la pubblica sicurezza, e auspica un ampio contributo da parte di tutti i membri della Commissione nel prosieguo dell'esame.

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di adozione quale nuovo testo base del nuovo testo unificato proposto dai relatori, riservandosi comunque di approfondirne il contenuto.

  La Commissione delibera di adottare il nuovo testo unificato proposto dai relatori quale nuovo testo base per il prosieguo dell'esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo base sarà definito in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone.
Doc. XXII, n. 55 Morani.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede alla relatrice, Elisa Tripodi, e al rappresentante del Governo se siano in condizione di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.
  Esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento Marco Di Maio 2.2, sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
  Avverte quindi di aver presentato l'emendamento 3.1 (vedi allegato 7), di cui raccomanda l'approvazione.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello della relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 della relatrice.

  Stefano CECCANTI (PD) si chiede se non sia più opportuno che il rappresentante del Governo si rimetta alla Commissione piuttosto che esprimere il proprio orientamento su proposte emendative che riguardano la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta.

  Marco DI MAIO (IV) ritiene sia inopportuno che il rappresentante del Governo esprima il proprio orientamento su un tema di stretta competenza parlamentare, sul quale, piuttosto, avrebbe dovuto rimettersi alla Commissione. Manifesta la propria amarezza rispetto ad un atteggiamento del Governo – già registrato in altre occasioni e destinato a ripetersi presumibilmente con l'esame della legge di bilancio – che ritiene poco rispettoso delle prerogative parlamentari.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce della presentazione dell'emendamento 3.1 della relatrice, chiede se i gruppi intendano rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti a tale proposta emendativa.
  Sospende quindi brevemente la seduta per dare modo ai componenti della Commissione di prendere contezza del contenuto dell'emendamento 3.1 della relatrice.

  La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i gruppi rinunciano alla presentazione di subemedamenti all'emendamento 3.1 della relatrice.

  Emanuele PRISCO (FDI) si chiede se non sia il caso di riformulare l'emendamento 3.1 della relatrice nel senso di sostituire le parole «a condizione che si tratti di» con le parole «limitatamente ai».

  Elisa TRIPODI (M5S) accogliendo la proposta del deputato Prisco, riformula il suo emendamento 3.1 nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6) e ne raccomanda l'approvazione.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento 3.1 della relatrice.

  Marco DI MAIO (IV), svolgendo un unico intervento sul complesso delle proposte emendative, sottolinea con forza come il proprio gruppo non abbia alcun intento ostruzionistico, contrariamente a quanto scorrettamente riferito nel corso di alcune trasmissioni televisive. Sottolinea come, riferendo in tali termini distorti la posizione di Italia Viva, e ipotizzando che tale posizione sia legata a trattative legate ad una qualche forma di scambio con altre Commissioni d'inchiesta, non soltanto si agisca in modo gravemente scorretto, ma si strumentalizzi a fini politici l'impatto emotivo che ha avuto sull'opinione pubblica una vicenda tanto drammatica.
  Rileva invece come le proposte di Italia Viva abbiano lo scopo non certo di ostacolare o affossare la Commissione d'inchiesta e la ricerca di verità e giustizia sulla scomparsa di Denise Pipitone, bensì di ampliare l'oggetto dell'inchiesta.
  Ritiene quindi necessario prendere realisticamente atto di come sia illusorio aspettarsi che il Parlamento, negli ultimi mesi della legislatura, possa fare luce su una vicenda che non è stata risolta in diciassette anni e come si corra dunque il rischio di alimentare false speranze nei familiari di Denise Pipitone e in tutti coloro che hanno a cuore la soluzione di questa drammatica vicenda.
  Ribadisce inoltre come il proprio gruppo non abbia mai avuto l'intenzione di ostacolare l'istituzione della Commissione e sottolinea di essere stato oggetto, a seguito del fatto che si sia accreditata tale ipotesi nel corso di trasmissioni televisive, di messaggi intimidatori e minatori anche nei confronti della sua famiglia.
  Dichiara di essere consapevole di sostenere una posizione impopolare, in considerazione della risonanza mediatica della vicenda di Denise Pipitone e dell'emozione che essa ha comprensibilmente suscitato nell'opinione pubblica, ma ribadisce di ritenere opportuno che, nel momento in cui si istituisce un'ulteriore Commissione di inchiesta, che si aggiunge alle numerose già esistenti, essa debba avere ad oggetto il fenomeno della scomparsa dei minori in generale, anche in considerazione delle dimensioni particolarmente allarmanti di tale fenomeno, e non una singola vicenda, individuata in virtù della sua risonanza mediatica.
  Si duole del fatto che non vi sia alcuna volontà di valutare nel merito gli emendamenti presentati da Italia Viva e rileva come tale forza politica, pur facendo parte della maggioranza, sia stata esclusa dal confronto sul provvedimento in esame.
  Chiede, anche alla luce delle evidenze giudiziarie recentemente emerse sulla vicenda di Denise Pipitone, un'ulteriore riflessione, giudicando inammissibile per il Parlamento adottare provvedimenti soltanto perché vi è una pressione in tal senso da parte di alcune trasmissioni televisive.
  Ribadisce, in conclusione, l'amarezza per il fatto che il Governo abbia ritenuto di esprimere il parere sulle proposte emendative, che peraltro non hanno una valenza politica.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) intende anzitutto stigmatizzare, a nome dell'intera Commissione, gli atti intimidatori compiuti nei confronti del deputato Marco Di Maio, facendo presente che, da quando è stato avviato l'iter di esame, anche considerata la delicatezza del tema in questione, riguardante una vicenda di cronaca che ha toccato la sensibilità di tanti cittadini, molti deputati hanno ricevuto varie forme di comunicazione, alcune moderate e propositive, altre invece da condannare assolutamente.

  Catello VITIELLO (IV) si chiede come si possa stigmatizzare il comportamento del suo gruppo, il quale, con spirito propositivo, ha inteso esclusivamente agire nel merito, senza alcuna finalità ostruzionistica, proponendo di estendere i compiti dell'istituenda Commissione d'inchiesta, ampliando l'indagine anche ad altri minori scomparsi, tra i quali, ad esempio, cita Angela Celentano, una ragazza scomparsa nel 1996 e mai ritrovata.
  Fa quindi notare che si è dinanzi all'esigenza di indagare complessivamente sul fenomeno della scomparsa dei minori – che solo in una percentuale ridotta vengono ritrovati – facendo proprio il dolore delle tante famiglie coinvolte, pur nella consapevolezza del poco tempo a disposizione e del ristretto margine di azione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, che non può certo sostituirsi alla magistratura.

  Vittoria BALDINO (M5S) si associa al Presidente nello stigmatizzare gli atti intimidatori subìti dai deputati di Italia Viva e rileva come la distorsione mediatica sia stata molto dolorosa per i familiari di Denise Pipitone e per tutti coloro che hanno seguito tale drammatica vicenda.
  Considera ragionevoli le considerazioni svolte dai deputati Marco Di Maio e Vitiello, ma ritiene che le scelte da compiere debbano essere ispirate anche da un approccio realistico: osserva infatti come nella fase conclusiva della legislatura sia più opportuno concentrarsi su un caso specifico, non essendovi, a suo avviso, le condizioni per svolgere un'inchiesta su un oggetto più ampio.
  Cita quindi, quale esempio positivo, quello della Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, rilevando come essa stia conseguendo importanti risultati, e ritiene che vi siano le condizioni per svolgere un buon lavoro, che sia di ausilio alle forze dell'ordine nella ricerca della verità.

  Augusta MONTARULI (FDI) osserva come con alcune delle sue proposte emendative abbia inteso porre la questione dell'allargamento dei compiti della Commissione di inchiesta ad altri casi analoghi di minori scomparsi, ritenendo peraltro che la rilevanza pubblica del caso di Denise Pipitone richiami anche la necessità di verificare l'eventuale esistenza di organizzazioni criminali dedite al rapimento dei minori e alla loro tratta, nonché i meccanismi con i quali le stesse operano.
  Dopo aver fatto presente di aver ricevuto lei stessa alcuni messaggi, di vario tenore, da parte di diversi cittadini, ai quali ha comunque risposto dettagliatamente nel merito per spiegare le ragioni delle sue proposte di modifica, ritiene gravissimo che si possa mettere in discussione la libertà del singolo parlamentare di esprimersi, insinuando che un deputato ostacoli l'iter di esame del provvedimento a scapito dell'accertamento della verità. Augurandosi che dietro a tali forme di pressione non vi sia stata alcuna strumentalizzazione politica da parte di qualche schieramento, ricorda, infine, che una Commissione di inchiesta ha una funzione diversa dalla magistratura, essendo l'attività della prima mirata all'assunzione di eventuali iniziative normative, in nome delle esigenze della collettività.

  Annagrazia CALABRIA (FI) stigmatizza, a nome del suo gruppo, gli atti intimidatori e le aggressioni mediatiche cui ha fatto riferimento il deputato Marco Di Maio.
  Ricorda di avere già richiamato l'attenzione, fin dall'inizio dell'esame del provvedimento, sul fenomeno generale della scomparsa dei minori e ritiene che la questione dell'ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta sia meritevole di approfondimento.
  Rileva quindi come la vicenda di Denise Pipitone abbia assunto un valore simbolico e come sia ragionevole chiedersi se l'istituzione della Commissione rischi di alimentare illusioni.
  Si associa, inoltre, alle considerazioni dei deputati Marco Di Maio, Vitiello e Montaruli circa la tutela della libertà dei parlamentari nell'esercizio delle loro prerogative e ritiene che, da un lato, non si possa ravvisare alcun intento strumentale nei presentatori della proposta in esame e che, dall'altro, non si possa considerare espressione di ostruzionismo la presentazione di proposte emendative, in numero peraltro esiguo.
  Sottolinea come Forza Italia non abbia presentato emendamenti, pur mantenendo le proprie perplessità, e auspica che si possa svolgere un buon lavoro su un tema che scuote le coscienze.

  La Commissione respinge l'emendamento Marco Di Maio 1.1.

  Catello VITIELLO (IV) dichiara di ritirare le proposte emendative presentate dal suo gruppo su cui vi è il parere negativo, facendo notare come il gruppo di Italia Viva, che è disponibile a confrontarsi nel merito, condivida le finalità del provvedimento, pur chiedendo un allargamento dei compiti della Commissione d'inchiesta.
  Ritiene quindi che, a tale fine, alcune proposte emendative della deputata Montaruli rappresentino un ragionevole compromesso e meritino un approfondimento da parte della relatrice.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.8, rileva come esso lasci intatta la struttura della Commissione e sia volto a non precludere la possibilità di ampliare l'oggetto dell'inchiesta a casi analoghi a quello di Denise Pipitone.

  Catello VITIELLO (IV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Montaruli 1.8, che ritiene proponga una mediazione ragionevole, non contrastando con la finalità originaria del provvedimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.8.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.9, rileva come anche esso, al pari del precedente, sia integrativo del contenuto del provvedimento, e dunque lasci intatte le competenze della Commissione, prevedendo la possibilità di approfondire altri casi specifici oltre a quello di Denise Pipitone.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 1.9 e 1.10.

  Augusta MONTARULI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.11, non comprende come si possa esprimere un parere contrario su tale proposta emendativa, che chiede di verificare l'esistenza di organizzazioni criminali dedite al rapimento dei minori e alla loro tratta, nonché i meccanismi con i quali le stesse operano. Chiede quindi un supplemento di riflessione sul predetto emendamento 1.11.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.11.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) prende atto che i presentatori dell'emendamento Marco Di Maio 2.2, accettano la riformulazione proposta.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Marco Di Maio 2.2, nel testo riformulato (vedi allegato 6), è l'emendamento 3.1 della relatrice, come riformulato (vedi allegato 6).

  Elisa TRIPODI (M5S), dopo aver osservato come sia necessario stigmatizzare con forza il compimento di atti intimidatori nei confronti dei parlamentari, fa presente, in conclusione, che, pur ritenendo condivisibili gran parte delle proposte emendative presentate, considerato che la scomparsa di qualsiasi minore tocca la sensibilità di tutti, ha ritenuto opportuno non ampliare i compiti della Commissione giunti in questa fase dell'iter.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime solidarietà ai deputati Marco Di Maio e Vitiello per i messaggi intimidatori di cui sono stati destinatari, ricordando come anch'egli sia stato oggetto in passato di messaggi intimidatori per le posizioni assunte sul rinvio del referendum sull'uso della cannabis.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.
C. 3353 cost. di iniziativa popolare, approvata, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sul provvedimento non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha reso il suo parere nella seduta odierna.

  Emanuele PRISCO (FDI) stigmatizza la mancata espressione del parere da parte della V Commissione, auspicando che tutti i gruppi, presso la medesima Commissione, ne sollecitino l'espressione, considerata la delicatezza della riforma costituzionale in discussione.

  Roberta ALAIMO (M5S), relatrice, fa presente di aver sollecitato l'espressione del parere sia formalmente, investendo della questione il Presidente della Camera e il Presidente della Commissione Bilancio, sia contattando i deputati eletti nei territori interessati dal provvedimento in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver ricordato di avere a sua volta più volte sollecitato l'espressione del parere da parte della V Commissione, auspica che esso sia espresso quanto prima, in vista di una rapida conclusione dell'iter del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono stati presentati 5 emendamenti (vedi allegato 8).
  Al riguardo segnala come talune proposte emendative appaiano inammissibili, in quanto affatto estranee alla materia affrontata dal provvedimento, il quale presenta un'estensione (un unico comma) e un ambito materiale molto circoscritto, essendo solo volto a includere il reato di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Si tratta delle seguenti proposte emendative:

  - l'emendamento Montaruli 1.1 e l'articolo aggiuntivo Montaruli 1.03, i quali, intervenendo sull'articolo 13 del predetto testo unico dell'immigrazione, integrano i casi di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, per comprendervi anche il caso in cui lo straniero sia indagato per reati contro un minore;

  - l'articolo aggiuntivo Iezzi 1.01, il quale modifica in più parti altri articoli del testo unico dell'immigrazione, intervenendo sulle previsioni relative: al permesso di soggiorno per studenti stranieri; al rifiuto o revoca del permesso di soggiorno; alla conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di altre tipologie di permesso di soggiorno; al divieto di espulsione e respingimento per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, di rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, di rispetto della vita privata o familiare, per gravi condizioni psico-fisiche; al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale; al permesso di soggiorno per calamità; all'ingresso e al permesso di soggiorno per ricerca; al permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro previsto al compimento della maggiore età per i minori stranieri non accompagnati;

  - l'articolo aggiuntivo Bordonali 1.02, il quale interviene su altri articoli del testo unico dell'immigrazione, introducendo il divieto di rinnovo del permesso di soggiorno per lo straniero extracomunitario a carico del quale siano accertate violazioni delle disposizioni in materia fiscale o contributiva.
  Rileva infatti come tali proposte emendative affrontino tematiche del tutto diverse dall'unica questione oggetto della proposta di legge, la quale non reca un generale riassetto della disciplina del permesso di soggiorno, né interventi ad ampio raggio in merito, ma contiene una modifica molto puntuale di un aspetto specifico di tale ampio corpus normativo, esclusivamente per quanto attiene all'inserimento di un ulteriore caso, strettamente individuato, di concessione del permesso di soggiorno per le vittime del reato di violenza domestica, riferendosi quindi ad un istituto che presenta anche esplicitamente carattere di specialità, con la finalità di introdurre un più forte meccanismo di tutela per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
  Fa presente, peraltro, che non è stato richiesto l'abbinamento di proposte di legge che attengano ad altri aspetti della disciplina recata dal testo unico dell'immigrazione, ai fini di un eventuale ampliamento del perimetro dell'intervento legislativo.
  Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso tali giudizi di inammissibilità è fissato alle ore 15 di lunedì 10 gennaio 2022.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), preannunciando la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati, esprime stupore per il fatto che siano stati giudicati inammissibili quattro emendamenti su cinque, rendendo di fatto il provvedimento inemendabile.
  Osserva, inoltre, come, a suo avviso, la seduta avrebbe comunque dovuto essere rinviata, stante l'assenza del rappresentante del Governo.

  Giuseppe BRESCIA (M5S) fa presente come, essendo la seduta dedicata esclusivamente alla pronuncia dei giudizi di ammissibilità sugli emendamenti e non essendosi svolta né la discussione né la votazione dei predetti emendamenti, la presenza del Governo non sia necessaria in questa fase.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.
C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nell'ultima seduta di esame del provvedimento, la relatrice, Baldino, aveva preannunziato l'intenzione di presentare una proposta di testo unificato da adottare quale testo base.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato 9), che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede che sia concesso ai gruppi un tempo congruo per approfondire il contenuto della proposta di testo unificato testé formulata.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, ritiene non vi sia alcuna contrarietà a rinviare la deliberazione circa l'adozione del testo base, al fine di consentire ai gruppi di approfondire il contenuto della proposta di testo unificato presentata.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce del dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

I Commissione - martedì 21 dicembre 2021

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati (C. 3323 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 3323, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018»;

   evidenziato come la partecipazione del Regno Unito alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, potrà arricchire il valore e le potenzialità scientifiche European X-Ray Free Electron Laser (XFEL), apportando un vantaggio al progetto e producendo peraltro effetti positivi anche per l'Italia, posto che essa, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge, vedrà ridursi la propria quota di partecipazione;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Testo unificato delle proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia. Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

  1. La presente legge reca, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, disposizioni integrative della disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali, previsti dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  2. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Le predette disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in conformità con i relativi statuti speciali e le norme di attuazione.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende per:

   a) sicurezza integrata, l'insieme degli interventi assicurati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;

   b) sicurezza urbana: il bene pubblico che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

   c) polizia amministrativa locale: le funzioni e i compiti amministrativi che, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

   d) polizia amministrativa regionale: le funzioni e i compiti amministrativi che, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle regioni, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

  2. Ai fini della presente legge si intende, altresì, per:

   a) funzioni di polizia locale: le funzioni attribuite dalla legge dello Stato agli enti locali, in materia di polizia amministrativa locale, di tutela della sicurezza urbana e del territorio extraurbano e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti, negli ambiti e nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze individuati dalla legge;

   b) Corpo di polizia locale: l'articolazione a rilevanza esterna di cui si avvale l'ente locale per l'esercizio della funzione di polizia locale, il cui ordinamento e servizio è disciplinato dalla presente legge, nonché dalle norme adottate in attuazione della stessa legge;

   c) Conferenza unificata: la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   d) ANCI: l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

   e) UPI: l'Unione province d'Italia;

   f) UNCEM: l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;

   g) Forze di polizia: le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

   h) C.E.D.: il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

  3. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, dell'articolo 14, commi 27 e ss., del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, la funzione di polizia locale costituisce funzione fondamentale dei comuni, anche in forma associata.

Capo II
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 3
(Regolamenti di polizia urbana)

  1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis
(Regolamenti di polizia urbana)

  1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, i comuni, nel rispetto delle competenze demandate allo Stato e alle regioni e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dagli obblighi internazionali, stabiliscono, con i regolamenti di polizia urbana, oltre alle misure di cui all'articolo 9, comma 3, anche obblighi e divieti al fine di assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica, nonché di rimuovere le situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni di criminalità, in particolare di tipo predatorio».

Art. 4
(Disposizioni per il rafforzamento dello scambio informativo in materia di sicurezza urbana)

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali rafforzano, nelle materie, negli ambiti e con gli strumenti di rispettiva competenza, lo scambio informativo per lo sviluppo di efficaci ed efficienti politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  2. All'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I patti di cui all'articolo 5 possono prevedere che il comune capoluogo, la città metropolitana e la provincia, negli ambiti di rispettiva competenza, effettuano, a cadenza annuale, una mappatura degli indicatori rilevanti e un'analisi dei principali fenomeni di degrado e marginalità sociale. La mappatura e le analisi sviluppate sono trasmesse al prefetto, che concorda con i sindaci della provincia l'eventuale aggiornamento dei predetti patti e la rimodulazione degli interventi per la sicurezza urbana.

Art. 5
(Integrazione dei settori di intervento in materia di sicurezza integrata)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) cooperazione, tra Stato, regioni ed enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea”.
  2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, si provvede, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, le linee generali per la promozione della sicurezza integrata di cui all'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 14 del 2017. Le Amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle previsioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
  3. Gli accordi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, possono essere finalizzati a promuovere:

   a) la predisposizione di protocolli informativi dedicati, volti ad agevolare lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio negli ambiti e secondo le modalità stabilite dalle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

   b) nel rispetto dei piani coordinati di controllo del territorio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, l'attuazione da parte delle polizie locali dipendenti dai Comuni capoluogo, nell'intero arco delle ventiquattro ore, di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, anche di pronto intervento per la rilevazione degli incidenti stradali, adeguati rispetto alle esigenze del territorio di competenza;

   c) la collaborazione delle polizie locali con le associazioni di cittadini non armati per la tutela della sicurezza urbana, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

   d) forme di collaborazione, negli ambiti di specifica competenza, finalizzate alla realizzazione di progetti per la riqualificazione di aree urbane degradate;

   e) campagne di informazione istituzionale per l'educazione alla legalità.

Art. 6
(Raccordo istituzionale per il monitoraggio dell'attuazione degli accordi in materia di sicurezza integrata e dei patti in materia di sicurezza urbana)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il prefetto del comune capoluogo di regione convoca, con cadenza almeno semestrale, una conferenza regionale per la verifica dello stato di attuazione degli accordi di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. La conferenza è presieduta dal prefetto del capoluogo di regione ed è composta dal presidente della regione, dai prefetti delle province, dai questori e dagli altri responsabili di livello provinciale delle Forze di polizia e dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia. Il prefetto del capoluogo di regione, sentito il presidente della regione, può invitare a partecipare alle sedute della conferenza ulteriori soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione degli accordi di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
  2. La conferenza di cui al comma 1 si avvale, per le attività istruttorie, di studio, collaborazione e consulenza e per il raccordo tra i diversi livelli di governo presenti sul territorio regionale, di un comitato tecnico paritetico tra Stato, regione ed enti locali, istituito presso la prefettura del capoluogo di regione. Il comitato è presieduto da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la prefettura del capoluogo di regione, designato dal prefetto, ed è composto in modo da assicurare la rappresentanza paritaria da personale in servizio presso le prefetture della regione, designato dai rispettivi prefetti, e da membri nominati, tra i propri dipendenti, rispettivamente dalla regione e dai comuni capoluogo di provincia. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese e le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
  3. Il prefetto del capoluogo di regione riferisce al Ministro dell'interno l'esito della verifica compiuta nell'ambito della conferenza di cui al comma 1.
  4. Il prefetto del capoluogo di provincia convoca, con cadenza almeno semestrale, un'apposita conferenza di livello provinciale per la verifica dell'attuazione dei patti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Alla conferenza di cui al presente comma, partecipano, oltre al prefetto che la presiede, il sindaco del comune capoluogo e i sindaci degli altri comuni interessati. Il prefetto può invitare a partecipare alle sedute della conferenza ulteriori soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione dei predetti patti.
  5. Il prefetto del comune capoluogo di provincia riferisce al Ministro dell'interno l'esito della verifica compiuta nell'ambito della conferenza di cui al comma 1.

Capo III
NORME SULL'ORDINAMENTO E IL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 7.
(Funzioni di polizia locale)

  1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui sono titolari, i comuni, le città metropolitane e le province istituiscono, anche nelle forme associate previste dalla legge, Corpi di polizia locale che assicurano le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme vigenti e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti nelle materie attribuite, delegate o trasferite all'ente locale di appartenenza, e nelle seguenti materie, nei limiti delle proprie attribuzioni e delle competenze assegnate dalla legge all'ente locale da cui dipendono:

   a) polizia amministrativa locale;

   b) polizia dell'edilizia e dell'urbanistica;

   c) polizia del commercio;

   d) esercizio del prelievo ittico e venatorio;

   e) polizia ambientale, fermo restando i compiti riservati alle Forze di polizia e ai Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

   f) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   g) vigilanza sul patrimonio pubblico dell'ente di appartenenza;

   h) funzione di supporto all'attività di accertamento dei tributi di competenza dell'ente di appartenenza, attraverso il rilevamento di dati, fatti e situazioni;

   i) concorso alle attività di soccorso in caso di calamità e disastri o altre emergenze di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e nel rispetto delle previsioni della presente legge.

  2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, il personale del Corpo di polizia locale esercita, nei limiti delle proprie attribuzioni, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, al personale del Corpo di polizia locale è riconosciuta, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il personale del Corpo di polizia locale svolge, altresì, funzioni di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni recate dalla presente legge e dal codice di procedura penale, rivestendo a tal fine le qualifiche di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria nei termini stabiliti dall'articolo 8, comma 4.
  3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dal Corpo di polizia locale nel territorio dell'ente di appartenenza, nonché nel territorio di altri enti locali della provincia e della città metropolitana, secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.
  4. Le funzioni di polizia amministrativa locale e regionale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
  5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane secondo le competenze stabilite per legge.

Art. 8.
(Qualifiche del personale della polizia locale)

  1. I comuni, le città metropolitane e le province definiscono, con il regolamento di cui all'articolo 10, l'ordinamento del personale dei rispettivi Corpi di polizia locale. L'ordinamento del predetto personale si articola, di norma, nelle seguenti qualifiche:

   a) agenti;

   b) coordinatori;

   c) funzionari addetti al coordinamento e controllo;

   d) funzionari responsabili di organizzazioni complesse;

   e) comandanti dei Corpi di polizia locale.

  2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in servizio o dei successivi avanzamenti di carriera.
  3. Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale, gli enti locali fissano nei rispettivi bandi di concorso requisiti anagrafici e di idoneità fisica, psichica e attitudinale analoghi a quelli previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato. Per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al primo periodo gli enti locali possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio, apposite convenzioni con la Regione di appartenenza o con enti privati accreditati in ambito sanitario operanti sul territorio regionale. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dal comma 1, ad eccezione del comandante per il quale si osserva quanto previsto dall'articolo 14, sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

  4. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ricopre la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale. Il personale delle qualifiche di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), del codice di procedura penale.
  5. Per le finalità di cui al comma 6, il prefetto, su richiesta del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, conferisce al personale dei Corpi di polizia locale la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

   a) godimento dei diritti civili e politici;

   b) non aver subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, a una pena detentiva per delitto non colposo. Ai fini del presente comma si considera equivalente alla sentenza di condanna la sentenza con la quale viene disposta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti per un delitto non colposo, nonché l'ordinanza di cui all'articolo 464-quater del medesimo codice di procedura penale;

   c) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

   d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici ovvero licenziato per giustificato motivo o giusta causa da una pubblica amministrazione;

   e) buona condotta.

  6. Il personale del Corpo di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza collabora, nell'ambito delle attribuzioni e nel territorio dell'ente di appartenenza, con le Forze di polizia, previa disposizione del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, quando ne venga fatta, per specifici servizi od operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.
  7. Il termine per la conclusione del procedimento di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza è stabilito in novanta giorni.
  8. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, su segnalazione del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia ovvero di altro organo competente, qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 5.
  9. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e all'esercizio delle funzioni di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
  10. Al personale appartenente al Corpo di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo Corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza. La mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.
  11. Le regioni, con proprio regolamento, definiscono le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale della regione. I predetti regolamenti sono adottati previo parere favorevole reso dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla richiesta, finalizzato a verificare che le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei Corpi di polizia locale siano definite in termini da escludere una stretta somiglianza con quelle delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato.

Art. 9.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

  1. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana ovvero l'assessore o, nel caso delle province, il consigliere delegato, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono le direttive e vigilano sul funzionamento del Corpo di polizia locale.
  2. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso, il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
  3. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 2, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nei casi di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge, il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.
  5. I comuni, le città metropolitane e le province, con il regolamento di cui all'articolo 10, individuano i casi in cui il personale dei Corpi di polizia locale può svolgere i compiti di cui all'articolo 7 al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per le seguenti finalità:

   a) collegamento o rappresentanza;

   b) soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

   c) ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio 1 in cui si esercitano le funzioni.

Art. 10.
(Regolamenti sull'ordinamento e sul servizio dei Corpi di polizia locale)

  1. I comuni, le città metropolitane, le province, con uno o più regolamenti, disciplinano, oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, l'organizzazione del Corpi di polizia locale e l'ordinamento del relativo personale, secondo i seguenti criteri:

   a) determinazione della dotazione organica complessiva del Corpo, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi della popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, nel rispetto dei parametri definiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11;

   b) determinazione della dotazione organica delle singole qualifiche del personale del corpo in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del corpo stesso;

   c) definizione dell'organizzazione del corpo, nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, degli altri principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del principio del decentramento per circoscrizioni o per zone;

   d) esclusione della dipendenza del corpo da altre articolazioni amministrative dell'ente di appartenenza o da responsabili di altri uffici, diversi dal comandante;

   e) disciplina dell'ordinamento e dello stato giuridico del personale del Corpo, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1.

  2. Nel caso di istituzione in forma associata del Corpo di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, fissandone i contenuti essenziali.
  3. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.

Capo IV
PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I CORPI DI POLIZIA LOCALE

Art. 11.
(Funzioni e compiti delle regioni)

  1. La potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia di polizia locale è esercitata nel rispetto dei principi della presente legge. Le regioni, attraverso le proprie leggi e regolamenti promuovono un efficace coordinamento tra gli enti locali, l'elevazione delle capacità professionali dei Corpi di polizia locale, assicurando, a tal fine, il rispetto di livelli qualitativi essenziali nell'esercizio della funzione di polizia locale sull'intero territorio regionale.
  2. Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, disciplinano:

   a) le norme generali per l'istituzione dei Corpi di polizia locale, nonché i parametri sulla base dei quali i comuni, le città metropolitane e le province determinano, con il regolamento di cui all'articolo 10, la dotazione organica dei dipendenti Corpi;

   b) gli standard qualitativi essenziali di funzionamento dei Corpi di polizia locale dei comuni, delle città metropolitane e delle province della regione;

   c) la formazione e l'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, mediante la promozione di strutture e iniziative formative anche di carattere interregionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

   d) le misure volte a promuovere e incentivare la gestione associata tra i comuni della funzione di polizia locale, al fine di assicurare l'efficacia, la continuità e l'adeguatezza del servizio di polizia locale, tenendo conto anche della contiguità e della specificità territoriale dei comuni, nonché del bacino demografico di riferimento;

   e) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e della dotazione per la difesa e la tutela personale degli operatori della polizia locale, con esclusione dell'armamento;

   f) le caratteristiche delle uniformi e dei segni distintivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 11;

   g) le iniziative volte a promuovere e incentivare la collaborazione dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni con altri enti pubblici o privati ai fini del migliore più efficace e più efficiente espletamento del servizio di polizia locale;

   h) gli eventuali interventi di finanziamento o di cofinanziamento di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata ed urbana.

Art. 12
(Formazione per la polizia locale)

  1. Al fine di garantire l'acquisizione, l'aggiornamento e la specializzazione delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni definiscono, anche in associazione tra loro, i programmi didattici, i metodi di insegnamento e di studio, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi per la formazione iniziale degli agenti e dei funzionari dei Corpi di polizia locale, nonché quelli per l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione professionale nelle materie di specifica competenza dei medesimi Corpi. Le regioni definiscono, altresì, anche in forma associata specifici corsi di formazione e aggiornamento per i comandanti dei Corpi di polizia locale.
  2. Le regioni assicurano l'istituzione, anche in associazione tra loro e, comunque, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, di scuole per la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento professionale del personale dei Corpi di polizia locale dei rispettivi territori. Le predette scuole assicurano altresì la specializzazione nelle materie di specifica competenza dei medesimi Corpi di polizia locale. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, concernenti l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.
  3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

Art. 13
(Funzioni associate di polizia locale)

  1. Le regioni possono promuovere e adottare misure di incentivazione della gestione associata da parte dei comuni della funzione di polizia locale, nel rispetto comunque di quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 14, commi da 28 a 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al Corpo di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 7.
  3. Nel caso di gestione in forma associata della funzione di polizia locale, l'atto costitutivo della forma associativa stabilisce l'organo cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza sull'esercizio della funzione stessa.
  4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale. I requisiti organizzativi sono definiti, anche con riguardo al numero minimo di operatori, nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 11, comma 2, con deliberazione adottata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata.
  5. In fase di prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di comuni potranno sviluppare piani assunzionali, avendone la disponibilità finanziaria, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di standard essenziali quantitativi e qualitativi di funzionamento dei Corpi di polizia locale, previsti dal comma 4 e dall'articolo 11, comma 2, lettera b).

Art. 14.
(Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante)

  1. Le regioni provvedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante ai sensi dei commi 2, 3 e 4. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.
  2. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata.

  3. Per essere ammessi al corso di cui al comma 2 è necessario, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5:

   a) aver conseguito una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico o economico, presso un'Università della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico ed economico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti, rispettivamente, ai settori scientifico-disciplinari «IUS» e «SECS», non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi;

   b) aver prestato per almeno cinque anni servizio nelle polizie locali.

  4. L'organizzazione del corso di cui al comma 2 è assicurata dalle regioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati idonei i comandanti dei Corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
  6. Qualora sia accertato il venir meno, in capo ad un iscritto agli elenchi di cui al comma 1, del possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5, le regioni provvedono alla sua cancellazione dai rispettivi elenchi.
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'incarico di comandante è conferito, previo svolgimento di una selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5.
  8. L'inserimento in uno degli elenchi pubblici regionali di cui al comma 1 abilita l'iscritto a partecipare alle selezioni pubbliche di cui al comma 7 anche nelle altre regioni.

Capo V
STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 15
(Armamento del personale della polizia locale)

  1. Il personale della polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza le armi in dotazione individuale anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Il predetto personale, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste con il regolamento adottato dall'ente locale di appartenenza ai sensi del comma 4, può altresì portare le armi in dotazione di reparto nell'ambito territoriale del medesimo ente locale e al di fuori di esso limitatamente allo svolgimento dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
  2. Le modalità e i casi di porto delle armi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, stabiliti:

   a) i requisiti addestrativi richiesti per l'affidamento delle armi;

   b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

   c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, individuate in relazione al tipo di servizio;

   d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

  4. I comuni, le province e le città metropolitane, nel rispetto delle disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 2:

   a) disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle armerie dei dipendenti corpi di polizia locale;

   b) individuano le armi che possono essere assegnate in dotazione individuale e quelle che costituiscono dotazione di reparto dei predetti corpi di polizia locale;

   c) individuano i servizi in relazione ai quali le armi possono essere portate, nonché le modalità e i termini del porto stesso.

  2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, continuano ad osservarsi le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 16.
(Strumenti di autotutela)

  1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera e).
  2. Gli operatori della polizia locale, nello svolgimento di servizi esterni, possono essere dotati di strumentazioni di geo-localizzazione e di videoregistrazione delle attività, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17.
(Patente di servizio e veicoli della polizia locale)

  1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale.
  2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.
  3. Ai veicoli in dotazione ai Corpi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. I predetti veicoli sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

Art. 18
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati da parte del personale della polizia locale)

  1. Il personale dei Corpi di polizia locale accede, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il predetto personale può altresì accedere, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al C.E.D., alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Ai sensi dell'articolo 16-quater, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2014, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché dell'art. 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza accede, per le finalità di cui al comma 1, ai seguenti dati contenuti nel C.E.D.:

   a) schedario dei veicoli rubati;

   b) schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti;

   c) permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

   d) provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione;

   e) provvedimenti di foglio di via obbligatorio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione;

   f) provvedimenti di divieto di accesso di cui all'articolo 10 del predetto decreto-legge n. 17 del 2014, esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione.

  3. Il personale dei Corpi di polizia locale, addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento dei dati relativi ai veicoli rubati o ai documenti rubati o smarriti di cui al comma 2, lettere b) e c), acquisiti autonomamente, nel predetto C.E.D., ai sensi dell'art. 16-quater, comma 1-bis, del decreto-legge n. 8 del 1993. Nei casi di sequestro o dissequestro di un veicolo, si applica quanto previsto dall'art. 213, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. Con il decreto di cui all'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1993, sono stabilite le modalità di collegamento con i sistemi informativi indicati al comma 1.
  5. All'articolo 21, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono definite le modalità con le quali i Corpi di polizia locale trasmettono, per il tramite delle Questure e dei Commissariati di pubblica sicurezza ovvero, laddove essi non siano presenti, per il tramite dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri, ai fini dell'inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato».
  6. Il personale dei Corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza può altresì accedere, per le finalità di cui al comma 1, alle informazioni contenute nel sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104. Il collegamento con il predetto sistema è effettuato secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di rispettiva competenza, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.
  7. L'appartenente al Corpo di polizia locale che comunica o fa uso di dati e informazioni in violazione delle disposizioni del presente articolo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

  8. Gli enti locali, per lo svolgimento da parte dei dipendenti Corpi di polizia locale dei propri compiti, sono esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.
(Numero unico europeo 112)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e dall'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di collegamento tra il numero unico europeo 112 e le sale operative dei Corpi di polizia locale.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter In deroga ai commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato da autonome disposizioni ordinamentali».
  2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le professionalità e le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle professionalità e delle specificità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per il personale non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
  3. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
  5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono, per quanto di rispettiva competenza, un codice di comportamento degli appartenenti ai Corpi di polizia locale.

Art. 21.
(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)

  1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, disposizioni definite per la categoria.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
  3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 120 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun ente locale per i proventi ad esso spettanti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 20 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  5. Nei confronti degli appartenenti ai Corpi di polizia locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere.
  6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti ai Corpi di polizia locale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le città metropolitane e le province adeguano, alla luce delle disposizioni recate dalla presente legge, i regolamenti concernenti l'ordinamento e il servizio dei rispettivi Corpi di polizia locale, stabilendo anche i criteri per l'inquadramento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, del personale dei medesimi Corpi nelle qualifiche previste dall'articolo 8, comma 1.
  3. Le amministrazioni comunali che, in attuazione della presente legge, procedono all'associazione degli esistenti Corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei Corpi di polizia locale associati convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali Corpi associati, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche nella ipotesi di Corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficiano di un salario accessorio uniformato.
  4. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, gli enti di cui al comma 2 possono usufruire delle entrate derivanti, per la parte loro spettante, dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando quanto
previsto dai commi 4, 5 e 5-bis del medesimo articolo.
  5. I Corpi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e ad utilizzare le proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.
  6. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'istituzione, laddove non già istituiti, dei Corpi di polizia locale, anche in forma associata, i servizi di polizia municipale e di polizia provinciale continuano a svolgere, nel territorio di competenza, i compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.
(Abrogazione e modificazione di norme)

  1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), le parole «e ai servizi» sono soppresse;

   b) all'articolo 208, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-ter. Una quota pari all'8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia locale in materia infortunistica, assicurativa, assistenziale e previdenziale, ovvero per l'adeguamento degli standard qualitativi e quantitativi essenziali dei Corpi di polizia locale disposti dalla normativa vigente».

  3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei riguardi dei Corpi di polizia locale, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto dei parametri individuati al primo periodo del presente comma, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
  4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) i comandanti e i funzionari della polizia locale»;

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti e i coordinatori della polizia locale»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I comandanti, i funzionari, i coordinatori e gli agenti delle polizie locali esercitano le funzioni di polizia giudiziaria connesse all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché, relativamente alle attribuzioni dello stesso ente, in occasione dell'esecuzione di interventi nelle condizioni di cui all'articolo 382, ovvero dello svolgimento di missioni esterne, disposte anche per il compimento di atti e l'esecuzione di attività ai sensi dell'articolo 370».

  2. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.

ALLEGATO 8

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (C. 3200 Ascari).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'espulsione è in ogni caso disposta se lo straniero è indagato per reati contro un minore».
1.1. Montaruli, Prisco, Meloni.

(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) è sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale».
1.2. Montaruli, Prisco, Meloni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) il comma 1-bis è abrogato;

    2) al comma 6, le parole: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano» sono soppresse;

   b) all'articolo 6, il comma 1-bis è abrogato;

   c) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: «di orientamento sessuale, di identità di genere,» sono soppresse;

    2) al comma 1.1, primo periodo, le parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6» sono soppresse e il terzo e quarto periodo sono soppressi;

    3) il comma 1.2 è soppresso;

    4) al comma 2, lettera d-bis), le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute di particolare gravità» e le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;

   d) all'articolo 20-bis:

    1) al comma 1, la parola: «grave» è sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;

    2) al comma 2:

   a) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;

   b) la parola: «grave» è sostituita dalla seguente: «eccezionale»;

   c) sono aggiunte, in fine, le parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

   e) all'articolo 27-ter:

    1) al comma 9-bis, primo periodo:

   a) sono premesse le seguenti parole: «In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,»;

   b) dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

    2) al comma 9-ter, le parole: «permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis del presente articolo, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,»;

   f) all'articolo 32, comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in materia di rilascio del permesso di soggiorno.
1.01. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter, è aggiunto il seguente:

   «5-quater. Non può essere rinnovato il permesso di soggiorno del cittadino straniero extracomunitario a carico del quale risultano accertate violazioni delle disposizioni in materia fiscale o contributiva.»;

   b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno è altresì rifiutato se ricorrono le condizioni dell'articolo 5, comma 5-quater.».

  Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifica del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in materia di rilascio del permesso di soggiorno.
1.02. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'espulsione è in ogni caso disposta se lo straniero è indagato per reati contro un minore.».
1.03. Montaruli, Prisco, Meloni.

(Inammissibile)

ALLEGATO 9

Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza (C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 74 della Costituzione)

  1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

  «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  Il Presidente della Repubblica può richiedere una nuova deliberazione limitatamente ad una o più parti di una legge qualora la parte non oggetto del rinvio possa autonomamente sussistere. In tale caso procede alla promulgazione della parte che non ha costituito oggetto del rinvio. Nel caso delle leggi di conversione dei decreti, possono essere promulgate solo le disposizioni conformi all'articolo 77, quinto comma. Per le disposizioni non conformi ai requisiti ivi previsti si applica il primo comma.
  Per le disposizioni non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 77, quinto comma, si applicano il primo e il secondo comma.
  Se le Camere approvano nuovamente la legge, o le sue parti rinviate, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 77 della Costituzione)

  1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

  «Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
  Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve immediatamente trasmetterli al Presidente della Repubblica, che, accertata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al quinto comma, li emana. Il Governo deve, nel giorno stesso, presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
  Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo alle Camere, è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la prima deliberazione avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione.
  I decreti emanati ai sensi del comma 1 perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
  I decreti e le leggi di conversione devono contenere soltanto disposizioni specifiche e di immediata applicazione, aventi contenuto omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono disciplinare materie per le quali è prescritta la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere, né attribuire poteri regolamentari né rinnovare disposizioni adottate con decreti non convertiti».