XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Giovedì 16 dicembre 2021

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb. (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 67

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 68

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 67

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 69

XIV Commissione - Resoconto di giovedì 16 dicembre 2021

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

  Francesco BERTI (M5S), relatore, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

  La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

XIV Commissione - giovedì 16 dicembre 2021

ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi
(Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, delle proposte di legge A.C. 196, A.C. 721, A.C. 1827, recanti la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;

   ricordato che nell'ordinamento nazionale la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi è stata oggetto di iniziative legislative il cui esame, più volte avviato, non è giunto a compimento, fatte salve le disposizioni in materia assunte a livello di amministrazione centrale e regionale, nonché quanto previsto dall'ordinamento interno per la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati;

   ricordato, altresì, che a livello europeo la materia è stata recentemente disciplinata dall'Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea in merito ad un registro per la trasparenza obbligatorio, che estende l'ambito di applicazione del precedente Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea del 16 aprile 2014; il nuovo Accordo – che reca, in allegato, un codice di condotta indicante le regole e i principi applicabili ai rappresentanti di interesse che agiscono nell'ambito delle istituzioni dell'UE – istituisce un quadro comune e definisce i principi operativi per un approccio coordinato da parte delle istituzioni firmatarie in relazione a una rappresentanza di interessi trasparente ed etica. Mediante decisioni individuali adottate in forza dei loro poteri di organizzazione interna, le predette istituzioni europee hanno convenuto di attuare tale approccio coordinato in relazione alle attività svolte dai rappresentanti d'interessi allo scopo di influenzare l'elaborazione o l'attuazione delle politiche o della legislazione, o i processi decisionali delle istituzioni firmatarie o di altre istituzioni, organi od organismi dell'Unione e di stabilire quali attività contemplate nell'Accordo debbano essere subordinate alla registrazione;

   condivisa la proposta, formulata dal Parlamento europeo nell'ambito della sua Decisione del 27 aprile 2021 sulla conclusione del predetto accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio, volta a far sì che la Conferenza sul futuro dell'Europa esamini la possibilità di istituire una base giuridica autonoma che consenta ai colegislatori di adottare atti legislativi dell'Unione conformemente alla procedura legislativa ordinaria, al fine di imporre norme etiche vincolanti ai rappresentanti di interessi nelle loro interazioni con le istituzioni dell'Unione;

   considerato come la cultura della trasparenza in materia di rappresentanza di interessi sia un aspetto particolarmente rilevante al fine di consentire ai cittadini di seguire le attività dei rappresentanti d'interessi e di essere consapevoli della loro potenziale influenza e che la previsione, nel testo in esame, di un registro e di un codice deontologico recante le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza d'interessi, appare funzionale a garantire la trasparenza dei processi decisionali pubblici e a rafforzare al contempo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni;

   rilevato che gli ingenti volumi di risorse finanziarie, nazionali ed europee, che saranno impiegati al fine di contrastare le conseguenze della pandemia implicano l'esigenza di rafforzare i presidi di trasparenza per ogni decisione ad essi correlata, prevenire ogni possibile conflitto di interessi e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;

   valutato come l'impianto del testo in esame, ispirato ai princìpi di trasparenza, pubblicità, partecipazione democratica e conoscibilità dei processi decisionali, detti una disciplina organica in materia di rappresentanza di interessi che presenta diverse analogie con quanto previsto in sede europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare») (C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare» (cosiddetto «legge SalvaMare»), (C. 1939-B Governo);

   ricordato preliminarmente che il tema della salvaguardia dell'ambiente marino è oggetto di specifiche linee di intervento in sede comunitaria, tra cui la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, i cui decreti legislativi di attuazione, rispettivamente n. 196 e n. 197 dell'8 novembre 2021, sono stati recentemente approvati;

   segnalata la conseguente necessità di aggiornare alcuni riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in esame, in considerazione delle abrogazioni e delle modifiche disposte dai citati decreti legislativi;

   considerate inoltre le modifiche apportate dal Senato:

    all'articolo 1, con l'inclusione nella definizione dei rifiuti volontariamente raccolti (RVR), di quelli raccolti mediante sistemi di cattura fissi, opportunamente posizionati in modo da non interferire con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici;

    all'articolo 2, con la previsione che le misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento possano includere provvidenze economiche, tema ricordato anche in una risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021, che evidenziando il contributo dei pescatori nella tutela dell'ambiente marino ha sottolineato che il loro ruolo «dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato»;

    all'articolo 6, di nuova introduzione, con la previsione di misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, anche ai fini di ridurne il significativo impatto sull'inquinamento marino;

    all'articolo 8, con la previsione di campagne di informazione circa le modalità di conferimento dei rifiuti, ad opera delle Autorità del sistema portuale e dei Comuni, a valere sui propri bilanci;

    all'articolo 12, di nuova introduzione, con la previsione di obblighi di etichettatura aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, per i prodotti che rilasciano microfibre al lavaggio (come i capi in pile), con l'indicazione di specifiche informazioni in etichetta sull'inquinamento da plastiche del mare, al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori sui danni che possono essere arrecati all'ambiente;

    all'articolo 13, con l'estensione dell'ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale degli impianti di desalinizzazione;

    all'articolo 14, di nuova introduzione, con la fissazione di un termine di sei mesi per l'emanazione del decreto, previsto dall'articolo 111 del Codice dell'ambiente, per la definizione dei criteri di contenimento dell'impatto ambientale delle attività di acquacoltura e di piscicoltura;

    all'articolo 15, con la modifica della composizione del tavolo interministeriale di consultazione permanente di cui è prevista l'istituzione presso il Ministero della transizione ecologica;

   tenuto conto, con riferimento al citato articolo 12, che la normativa comunitaria in materia di obblighi di etichettatura dei prodotti tessili, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, non vieta espressamente agli Stati membri di aggiungere obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli richiesti dallo stesso Regolamento; tuttavia, occorre considerare che direttiva (UE) 2015/1535 prevede una specifica procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – a cui l'etichettatura in oggetto pare assimilabile – in base alla quale gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, devono comunicare alla Commissione europea i loro progetti normativi nel settore delle regolamentazioni tecniche, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, e tutti gli Stati membri devono essere informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi (articolo 5 della direttiva); ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva gli Stati membri interessati sono tenuti a rinviare l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la predetta comunicazione;

   tenuto conto, inoltre, che nel considerando n. 26 del citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, si afferma che, al fine di eliminare i potenziali ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno causati da disposizioni o prassi divergenti degli Stati membri, sarebbe necessario considerare la possibilità di armonizzare o standardizzare altri aspetti dell'etichettatura dei prodotti tessili, ivi incluse le relative prestazioni ambientali, e si invita a tal fine la Commissione europea a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, onde agevolare la libera circolazione dei prodotti tessili nel mercato interno e conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione;

   valutato quindi il rischio che, pur nell'apprezzabile finalità di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto inquinante dei prodotti tessili acquistati, la previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nel citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, contenuta nell'articolo 12 del provvedimento in esame, possa pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno e non risultare conforme a quanto disposto dalla citata direttiva (UE) 2015/1535,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, per le ragioni indicate in premessa, l'articolo 12 in materia di etichettatura dei prodotti tessili o di abbigliamento che rilasciano microfibre, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, raccomandando al contempo al Governo di effettuare la comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 5, paragrafo 1, delle direttiva medesima, nonché di adoperarsi affinché l'obbligo di introdurre nelle etichette dei prodotti tessili informazioni standardizzate sulle prestazioni ambientali degli stessi sia previsto nella normativa comunitaria in modo armonizzato per tutti i Paesi dell'Unione europea;

   b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di operare gli opportuni aggiornamenti dei riferimenti normativi contenuti nel testo, in conseguenza alle abrogazioni e delle modifiche normative apportate, in particolare, dai decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 e della direttiva (UE) 2019/883 richiamati in premessa.