XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio) ... 225
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»). C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Esame e rinvio) ... 229
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 3307 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione) ... 231
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 236
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020. C. 3308 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione) ... 233
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 236
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione) ... 234
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 237
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.
La seduta comincia alle 13.
Sergio BATTELLI, presidente, comunica che il deputato Francesco Berti è il nuovo capogruppo del Movimento 5 stelle.
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Nuovo testo C. 196 Fregolent e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Francesco BERTI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul testo unificato, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, delle proposte di legge che disciplinano l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
In via preliminare ricorda che nell'ordinamento italiano la disciplina della cosiddetta attività di lobbying è oggetto, da anni, di iniziative legislative il cui esame, più volte avviato, non è giunto a compimento. Peraltro, va ricordato che nel 2016 è stato approvato dalla Giunta per il regolamento della Camera uno specifico provvedimento di regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati. A livello di amministrazione centrale, presso alcuni Dicasteri risultano istituiti elenchi pubblici dei rappresentanti di interessi. Anche alcune regioni hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni regionali.
Ricorda, inoltre, che a livello europeo la materia è stata da ultimo oggetto di una specifica proposta della Commissione che si è poi tradotta in accordo tra le principali istituzioni europee. In particolare, la Commissione europea ha presentato il 28 settembre 2016 una proposta di accordo interistituzionale tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo in merito ad un registro per la trasparenza obbligatorio che contenga, in un codice di condotta, le regole e i principi applicabili ai rappresentanti di interesse che agiscono nell'ambito delle istituzioni dell'UE. L'accordo, che sostituisce l'accordo interistituzionale tra Commissione europea e Parlamento europeo in merito al registro sulla trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea, da ultimo modificato il 16 aprile 2014, si è perfezionato, dopo un lungo iter di negoziazione, il 20 maggio 2021. Esso istituisce un quadro comune e definisce i principi operativi per un approccio coordinato da parte delle tre istituzioni firmatarie in relazione a una rappresentanza di interessi trasparente ed etica.
Chiarisce che, mediante decisioni individuali adottate in forza dei loro poteri di organizzazione interna, le istituzioni europee firmatarie hanno convenuto di attuare tale approccio coordinato in relazione alle attività contemplate dal medesimo accordo e di stabilire quelle che decidono di subordinare alla registrazione. L'accordo ha dunque l'obiettivo di subordinare certi tipi di interazione da parte di rappresentanti di interesse con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo alla previa iscrizione in un apposito registro da parte dei rappresentanti di interesse che diviene così una condizione preliminare e necessaria per lo svolgimento di determinate attività di rappresentanza di interessi. Il consiglio di amministrazione del citato registro è composto dai segretari generali delle istituzioni firmatarie, che lo presiedono a rotazione per un periodo di un anno. Al fine di rafforzare ulteriormente il quadro comune e di basarsi sui progressi compiuti nell'instaurare una cultura comune della trasparenza, si prevede che le istituzioni firmatarie dell'Accordo pubblichino sul sito web del registro le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza da esse introdotte per incoraggiare la registrazione, quali mailing list specifiche, la raccomandazione che alcuni decisori incontrino solo rappresentanti d'interessi registrati, o la pubblicazione di informazioni sulle riunioni tra alcuni decisori e rappresentanti di interessi. Ai sensi dell'articolo 12 dell'Accorso gli Stati membri possono notificare al predetto consiglio di amministrazione le misure adottate in conformità del diritto nazionale mediante le quali decidono di subordinare alla registrazione talune attività rivolte alle loro rappresentanze permanenti, o qualsiasi misura complementare di trasparenza adottata e le misure notificate sono pubblicate sul sito web del registro.
In questo contesto, ricorda che l'articolo 1 del testo in esame individua l'oggetto dell'intervento legislativo nella disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
I princìpi che ispirano tale disciplina sono quelli di trasparenza, pubblicità, partecipazione democratica e di conoscibilità dei processi decisionali. Tra le finalità esplicitate dalla proposta di legge segnala quelle di: a) garantire la trasparenza dei processi decisionali; b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
L'articolo 2 del testo reca le definizioni, qualificando come «attività di rappresentanza di interessi» ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici (ossia ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali) e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.
I «rappresentanti di interessi» sono definiti come i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici interessi di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. A loro volta «portatori di interessi» sono le persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività.
Infine, vengono qualificati come «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni capoluogo di regione, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni capoluogo di regione; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici; ai fini della legge, sono equiparati ai decisori pubblici, anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione degli organi sopra richiamati.
Evidenzia che dall'ambito di applicazione del provvedimento testé descritto sono escluse, ai sensi dell'articolo 3, alcune categorie, tra cui i giornalisti e i funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; le persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione; i rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri, oltre che l'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione. È altresì esclusa l'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente e l'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione. Le disposizioni della legge non si applicano, infine, all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
L'articolo 4 del testo unificato disciplina l'istituzione di un Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi. Tale registro è istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto in forma digitale ed articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Il Registro sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della legge e di dispone l'obbligo, per i soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, di iscriversi nel Registro.
Segnala quindi che si prevede il divieto di iscriversi nel Registro per una serie di categorie, tra cui: i decisori pubblici, come sopra definiti, durante il loro mandato e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale e regionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi; gli iscritti all'Ordine dei giornalisti; coloro che hanno subìto condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia, i dirigenti dei partiti o movimenti politici, per la durata del loro incarico, nonché sempre per la durata dell'incarico, coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici economici, società partecipate o enti privati di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (ossia associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni).
Rammenta poi che l'articolo 5 disciplina l'obbligo per ciascun rappresentante di interessi di inserire nel Registro e aggiornare l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici e le relative informazioni da indicare per ciascun incontro, mentre l'articolo 6 detta la disciplina del codice deontologico che il rappresentante di interessi è tenuto a rispettare, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali. Il codice è adottato da un Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, di cui l'articolo 7 prevede l'istituzione presso l'Autorità garante della concorrenza. Tale Comitato, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto: da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Primo Presidente della medesima, da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima e da un membro del CNEL designato dal Presidente del medesimo, che svolge le funzioni di presidente. I componenti del Comitato rimangono in carica per cinque anni e l'incarico non è immediatamente rinnovabile.
Segnala inoltre che, con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni del Comitato di sorveglianza sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
Rammenta poi che l'articolo 8 disciplina i diritti degli iscritti nel Registro – tra cui presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata – mentre l'articolo 9 ne regolamenta obblighi, cause di esclusione e incompatibilità. In particolare, quest'ultimo articolo prevede che i rappresentanti di interessi non possano corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici e debbano rendicontare ogni anno al Comitato di sorveglianza l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
L'articolo 10 disciplina una procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale ha facoltà di indire pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione o inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura e dà conto dei risultati della consultazione mediante la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.
Infine, l'articolo 11 regolamenta il sistema sanzionatorio, prevedendo, tra l'altro, sanzioni per il rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla citata consultazione o che violi gli obblighi previsti dal codice deontologico (che possono arrivare nei casi più gravi alla cancellazione dal Registro). Al rappresentante di interessi che invece fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, si applica la sanzione pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti.
Rammenta, da ultimo, che l'articolo 12, dedicato alle disposizioni finali, prevede, tra l'altro, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge l'Istituto nazionale di statistica provveda a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di rappresentante di interessi. Anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella proposta di legge in esame.
In conclusione, nel sottolineare l'importanza di addivenire per la prima volta in modo organico ad una disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, inquadrando tale attività in un sistema di regole trasparenti, in grado di migliorare i processi decisionali in ambito legislativo, constatando inoltre l'assenza di profili di criticità con riguardo alla compatibilità con la normativa comunitaria, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.
Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»).
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione, il disegno di legge recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («Legge SalvaMare»), nel testo esaminato in prima lettura dalla Camera e indi approvato con modificazioni dal Senato.
Ricorda preliminarmente che il tema della salvaguardia dell'ambiente marino è stato recentemente oggetto di specifiche linee di intervento in sede comunitaria. Si riferisce in particolare a due direttive, la direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e la direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, i cui decreti legislativi di recepimento – sul primo dei quali si è espressa anche la nostra Commissione – sono stati recentemente emanati dal Governo (vedi rispettivamente i decreti legislativi nn. 196 e 197, entrambi dell'8 novembre 2021). Segnala in proposito che alcuni riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge in esame necessitano conseguentemente di essere aggiornati, in considerazione delle abrogazioni disposte dai citati decreti legislativi.
Passando a illustrare il contenuto del provvedimento, preannuncia che si limiterà a indicare le modifiche apportate al Senato, che costituiscono l'oggetto esclusivo all'esame della Camera dei deputati in terza lettura.
Nell'ambito dell'articolo 1, che individua le finalità del provvedimento e introduce alcune definizioni, il Senato ha in particolare specificato che i rifiuti volontariamente raccolti (RVR) includono, oltre a quelli raccolti mediante campagne di pulizia, anche i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura fissi, che devono essere opportunamente posizionati in modo da non interferire con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici.
Nell'ambito dell'articolo 2, che si occupa delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP), il Senato – oltre ad eliminare il riferimento ai rifiuti marini, dal momento che l'ambito applicativo delle norme comprende tutti i corpi idrici – ha specificato che i rifiuti in questione sono equiparati a quelli delle navi, chiarendo che per la loro gestione non è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Per il conferimento gratuito dei rifiuti in questione agli impianti di raccolta, la norma menziona ora, oltre al comandante, anche il conducente del natante, specificando inoltre l'obbligo di previa pesatura dei rifiuti stessi e le condizioni per il loro deposito temporaneo prima della raccolta. Sono inoltre attribuiti all'ARERA compiti di vigilanza sul corretto utilizzo della componente della tassa o tariffa sui rifiuti destinata a coprire i costi di gestione dei rifiuti in questione. Infine il Senato ha specificato che le misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento includono provvidenze economiche.
Ricorda in proposito che il Parlamento europeo, in una risoluzione del 16 settembre 2021, ha evidenziato l'importanza del ruolo dei pescatori, i quali «sono sempre più coinvolti nella raccolta di tutti i rifiuti marini, comprese tra l'altro le attrezzature da pesca perdute o abbandonate, e che il loro contributo ecologico in tal senso dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e debitamente ricompensato».
Il Senato ha quindi introdotto l'articolo 6, che prevede misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, anche ai fini di ridurne il significativo impatto ai fini dell'inquinamento marino. La norma in commento stabilisce che le Autorità di Distretto introducono, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti, sempre in un regime di compatibilità con le esigenze idrauliche e di tutela degli ecosistemi. La norma affida altresì al MITE l'avvio, entro il 31 marzo 2022, di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi, anche con la messa in opera di strumenti galleggianti, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Nell'ambito dell'articolo 8, in materia di campagne di sensibilizzazione, il Senato ha aggiunto il comma 2 con lo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti. Al riguardo, la norma prevede che le Autorità del sistema portuale e i Comuni, a valere sui propri bilanci, garantiscano adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione, anche mediante il ricorso a protocolli tecnici per la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta.
Il Senato ha inoltre introdotto l'articolo 12, recante disposizioni in materia di prodotti che rilasciano microfibre, di cui viene fornita la definizione, prevedendo che, a decorrere dal 30 giugno 2022, qualsiasi prodotto tessile o di abbigliamento che rilasci microfibre al lavaggio (problematica che riguarda principalmente i capi in pile), potrà essere fabbricato, importato, distribuito, venduto o offerto in vendita in Italia solo a condizione che riporti nella etichetta, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, alcune specifiche indicazioni che ne evidenzino l'impatto sull'inquinamento da plastiche del mare, al fine di accrescere la consapevolezza dei consumatori sui danni che possono essere arrecati all'ambiente.
A tale ultimo riguardo segnala che la normativa comunitaria in materia di obblighi di etichettatura dei prodotti tessili, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, non sembra impedire in modo assoluto agli Stati membri di aggiungere obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli richiesti dallo stesso Regolamento; tuttavia, rileva che occorre considerare come direttiva (UE) 2015/1535 preveda una specifica procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche – a cui l'etichettatura in oggetto pare assimilabile – in base alla quale gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, devono comunicare alla Commissione europea i loro progetti normativi nel settore delle regolamentazioni tecniche, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, e tutti gli Stati membri devono essere informati delle regolamentazioni tecniche progettate da uno di essi (articolo 5 della direttiva); ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva, gli Stati membri interessati sono tenuti a rinviare l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la predetta comunicazione.
Alla luce di tale disciplina sottolinea quindi che andrebbe valutato il rischio che, pur nell'apprezzabile finalità di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto inquinante dei prodotti tessili acquistati, la previsione di obblighi di etichettatura ulteriori rispetto a quelli previsti nel citato Regolamento (UE) n. 1007/2011, contenuta nell'articolo 12 del provvedimento in esame, possa pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno e non risultare conforme a quanto disposto dalla citata direttiva (UE) 2015/1535. Sul punto si riserva pertanto un approfondimento di cui potrà dare conto in sede di formulazione della proposta di parere.
Proseguendo nell'esame dell'articolato, ricorda che nell'ambito dell'articolo 13, in materia di impianti di desalinizzazione, il Senato ha eliminato la precedente limitazione che circoscriveva la preventiva valutazione di impatto ambientale ai soli impianti di desalinizzazione «maggiormente impattanti». Tale valutazione si applica quindi, secondo il testo attuale, a tutti gli impianti di desalinizzazione.
L'articolo 14, introdotto al Senato, fissa il termine di sei mesi per l'emanazione del decreto per la definizione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, previsto dall'articolo 111 del codice dell'ambiente, su cui si registra un gravissimo ritardo, visto che sono passati quindici anni dall'entrata in vigore del codice.
Infine, nell'ambito dell'articolo 15, il Senato ha modificato la composizione del tavolo interministeriale di consultazione permanente di cui è prevista l'istituzione presso il Ministero della transizione ecologica.
In conclusione, nell'evidenziare l'importanza del provvedimento in esame, che appare in linea con gli obiettivi di tutela dell'ambiente marino definiti anche nelle strategie europee – obiettivi il cui raggiungimento richiede peraltro il coinvolgimento di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo –, si riserva di formulare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.
Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
C. 3307 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Matteo COLANINNO (IV), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, l'atto di adesione del nostro Paese alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con i relativi Allegati. La Convenzione in esame costituisce un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera. Hanno successivamente aderito all'accordo altri 12 Stati europei ed Israele.
In merito all'iter di adesione dell'Italia, gravato da un ritardo quasi cinquantennale, fa presente che la relazione illustrativa rileva che soltanto nel luglio 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha formalizzato l'intenzione del nostro Paese di aderire alla Convenzione, preso atto del nulla osta espresso nel marzo precedente dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Successivamente, nel settembre 2012, in base dell'articolo 12 della Convenzione, a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva del Gruppo di ispezione presso i laboratori nazionali, il Comitato permanente della Convenzione ha dato mandato al Segretariato di richiedere al Depositario dell'intesa (il Ministero degli affari esteri del Regno di Svezia) di consultare gli Stati membri della Convenzione per invitare l'Italia ad aderirvi. L'invito ad accedere alla Convenzione è stato formalizzato il 10 ottobre 2018, a seguito di una lunga e impegnativa trattativa diplomatica sul veto posto dalla Repubblica Ceca per questioni tecniche, superate solo nel giugno 2017. L'adesione diverrà effettiva tre mesi dopo il deposito del presente atto di adesione presso il Depositario, che dovrà darne notifica a tutti gli Stati contraenti.
Per quanto attiene ai contenuti della Convenzione, che si compone di 15 articoli, un breve preambolo e due allegati tecnici, sottolinea che il suo ambito è strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso di cui si compongono gli oggetti e non si estende a valutazioni sulla salubrità, la sicurezza o su altri aspetti degli oggetti stessi. A tale scopo, il testo prevede l'introduzione del primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (Common Control Mark) – che indica il metallo prezioso e la sua finezza. Gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con il marchio comune di controllo circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature.
Evidenzia che il marchio comune di controllo, la cui apposizione presuppone le opportune verifiche, secondo i metodi di prova previsti nella Convenzione, è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità degli articoli in platino, oro, palladio e argento.
Sulla base dell'articolo 3, gli oggetti in metalli preziosi, per godere dei benefìci derivanti dalla Convenzione, devono essere presentati ad un ufficio del saggio autorizzato – di cui l'articolo 5 definisce i requisiti –, soddisfare i requisiti tecnici, sottostare ai controlli previsti dalla Convenzione e recare i marchi prescritti, che non devono recare alterazioni o cancellazioni.
L'articolo 8 prevede che gli Stati contraenti si dotino di una normativa nazionale che tuteli il marchio della Convenzione da qualsiasi contraffazione o uso improprio, e si impegnino a perseguire eventuali contraffazioni.
L'Allegato I fornisce le definizioni dei termini utilizzati e precisa i requisiti tecnici che gli oggetti devono soddisfare per godere dei benefìci della Convenzione. L'Allegato II disciplina l'attività di controllo svolta dagli uffici del saggio riconosciuti dagli Stati contraenti.
Quanto al disegno di legge di autorizzazione all'adesione, fa presente che esso si compone di sei articoli. I primi due autorizzano il Presidente della Repubblica ad aderire all'Accordo e ne dispongono la piena esecuzione, mentre l'articolo 3 dispone che il marchio comune di controllo sia apposto dagli uffici del saggio del sistema camerale, designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Tali uffici apporranno il marchio comune di controllo congiuntamente al marchio «Italia Turrita» disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che li identifica in modo univoco, come richiesto dalla Convenzione. Infine, gli articoli 4 e 5, di carattere finanziario, valutano in 10.680 annui a decorrere dall'anno 2021 gli oneri del provvedimento e ne indicano la copertura finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Per quanto riguardo la normativa nazionale in materia, ricorda che i metalli preziosi e le loro leghe sono regolati dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che reca la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, e dal connesso regolamento attuativo (il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150) e dai relativi aggiornamenti (decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2015, n. 168). Tale disciplina detta i presupposti per la lecita circolazione dei metalli preziosi e stabilisce le condizioni per lo svolgimento dell'attività di coloro che operano con questa particolare materia prima, rappresentando una garanzia, a livello nazionale, sia per gli operatori economici sia per i consumatori.
In conclusione, sottolinea che l'adesione alla Convenzione di Vienna non implica profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, risultando anzi pienamente coerente con esso, ma ha lo scopo condivisibile di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela dei consumatori. L'atto di adesione in esame rappresenta pertanto un'importante azione di sostegno e tutela degli interessi delle imprese italiane del settore orafo, che rappresentano una filiera di eccellenza, le quali potranno avvalersi del marchio comune di controllo istituito nell'ambito della Convenzione e commercializzare, conseguentemente, gli oggetti in metalli preziosi nel territorio della Convenzione senza ulteriori prove di controllo e marcature, con auspicabili ripercussioni positive sull'export.
Propone pertanto di esprimere, già nella seduta odierna, un parere favorevole, che, concorde la Commissione, procede a illustrare (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
C. 3308 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Devis DORI (LEU), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da esprimere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020.
Ricorda che la Corte di giustizia dell'Unione europea, in una sentenza dell'8 settembre 2009 (causa C-478/07) ha stabilito che le disposizioni di un Accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i Trattati dell'Unione.
La medesima Corte, in una sentenza del 6 marzo 2018 (causa C-284/16), ha inoltre stabilito che le clausole compromissorie per investitori e Stati contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra Stati membri dell'Unione europea sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e che, pertanto, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del BIT è diventata Stato membro della stessa Unione. Tali clausole non possono, di conseguenza, fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali. Parimenti risultano inapplicabili le clausole di caducità eventualmente previste nei BIT, volte a estendere la protezione per la tutela degli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un BIT per un ulteriore periodo di tempo.
La Commissione europea ha quindi fornito il suo supporto e la sua assistenza ai fini della sottoscrizione di un Accordo tra gli Stati membri – accordo di cui la Commissione stessa non è parte firmataria – finalizzato a estinguere tutti i BIT interni all'Unione europea residui, comprese le relative clausole compromissorie e di caducità, fatte salve misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti.
Prima di procedere a una sintetica descrizione dell'accordo, evidenzia che, nel corso dell'esame in sede referente, la rappresentante del Governo ha fatto presente che l'Italia ha già provveduto a denunciare tutti gli accordi bilaterali di investimento all'interno dell'Unione Europea, conformandosi così da tempo al diritto dell'Unione in materia. Al momento, rimane solamente in vigore la clausola di caducità prevista dall'Accordo con la Bulgaria del 1988, che si estinguerà con la ratifica del presente Accordo. La rappresentante del Governo ha inoltre sottolineato l'importanza di procedere celermente alla ratifica dell'Accordo – a cui hanno già provveduto diciotto Stati dei ventitré che lo hanno sottoscritto –, anche alla luce del sollecito ricevuto dall'Italia nello scorso luglio da parte della Commissione europea e in considerazione del rischio che, in assenza di progressi concreti nel corso dei prossimi mesi, la Commissione possa intraprendere ulteriori azioni, che potrebbero anche sfociare in una procedura di infrazione.
Venendo al contenuto dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 4 sezioni, suddivise in 18 articoli, introdotti dal preambolo, secondo la seguente articolazione: definizioni (sezione I, un articolo), estinzione dei trattati bilaterali di investimento (sezione 2, 3 articoli), azioni intentate ai sensi dei trattati bilaterali di investimento (sezione 3, 6 articoli), disposizioni finali (sezione 4, 8 articoli). L'Accordo comprende, inoltre, l'allegato A, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento estinti dall'Accordo e l'allegato B, recante l'elenco dei trattati bilaterali di investimento che sono stati dichiarati estinti e in cui può essere in vigore una clausola di caducità: nel primo dei due allegati non figurano accordi riguardanti l'Italia, mentre nel secondo sono inclusi tre accordi, conclusi dall'Italia con Malta (1967), la Bulgaria (1988) e la Slovenia (2000).
In conclusione, nell'evidenziare l'urgenza, per i motivi sopra menzionati, della ratifica in esame, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole che, concorde la Commissione, procede a illustrare (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.
C. 3324 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra la Commissione europea ed il nostro Paese che disciplina la presenza sul territorio nazionale del Centro di controllo Galileo (GCC), ospitato presso il Centro Spaziale «Pietro Fanti», in Abruzzo, gestito da Telespazio s.p.a..
Fa presente che, assieme ad un'analoga struttura con sede in Germania, il Centro è preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, i quali, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, la cui realizzazione costituisce una priorità strategica per l'Unione europea.
L'Accordo, volto ad adattare alle specifiche caratteristiche del Centro di controllo abruzzese le previsioni più generali del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, si compone di venti articoli e di due allegati. Gli articoli da 1 a 3 forniscono il quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate nell'Accordo, ne definiscono l'oggetto e dispongono che la sede del GCC si collochi all'interno del Centro spaziale «Pietro Fanti», rinviando all'Allegato 2 per l'individuazione dei relativi spazi.
Gli articoli da 4 a 9 definiscono le responsabilità e gli obblighi delle Parti, stabilendo per l'Italia l'impegno a mettere a disposizione della Commissione, senza oneri, l'uso esclusivo e inviolabile della sede del GCC, a garantirne la manutenzione e a fornirle adeguata protezione.
L'articolo 12 disciplina gli aspetti fiscali, esentando dalla tassazione diretta gli averi e i beni dell'Unione europea utilizzati per il funzionamento del GCC, ed esentando altresì dalle accise e dall'IVA gli acquisti di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali accreditate in Italia. Analoga esenzione è prevista per le imposte doganali e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.
Gli articoli da 13 a 16 disciplinano le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC, i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare al GCC per garantirne il funzionamento, gli obblighi di cooperazione dello Stato ospitante con la Commissione, rinviando ai due allegati in relazione ai requisiti tecnici e alle planimetrie della sede del GCC.
Sono infine disciplinate, agli articoli 17-20, le modalità di comunicazione tra Italia e Commissione, il diritto applicabile, le modalità di soluzione delle eventuali controversie e le disposizioni finali.
In conclusione, nel sottolineare come l'accordo oggetto di ratifica, che formalizza la collocazione in Italia della sede del GCC, costituisca un riconoscimento degli elevati standard che il nostro Paese è in grado di assicurare nei settori strategici delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale, e auspicando altresì un ritorno favorevole in termini di opportunità occupazionali altamente qualificate, propone di esprimere già nella seduta odierna un parere favorevole che, concorde la Commissione, procede a illustrare (vedi allegato 3).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.
La seduta termina alle 13.25.
ALLEGATO 1
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972 (C. 3307 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3307 Governo recante: «Adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972»;
ricordato che la Convenzione, cui l'Italia aderisce con un ritardo quasi cinquantennale, costituisce un trattato internazionale tra gli Stati contraenti, firmato il 15 novembre 1972 a Vienna dai rappresentanti della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera, cui hanno successivamente aderito altri 12 Stati europei e lo Stato di Israele;
rilevato che la Convenzione, composta di 15 articoli, un preambolo e due allegati tecnici, prevede l'introduzione del primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (Common Control Mark) che indica il metallo prezioso e la sua finezza – e impegna gli Stati aderenti a consentire la circolazione delle merci contrassegnate con il marchio comune senza ulteriori prove di controllo e marcature;
rilevato inoltre che il disegno di legge di autorizzazione all'adesione, che si compone di sei articoli, prevede, tra l'altro, l'apposizione del marchio comune di controllo congiuntamente al marchio «Italia Turrita» disciplinato dall'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;
considerato che il marchio comune di controllo, la cui apposizione presuppone le opportune verifiche, secondo i metodi di prova previsti nella Convenzione, è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità degli articoli in platino, oro, palladio e argento;
rilevato pertanto che l'atto di adesione rappresenta un'importante azione di sostegno e tutela degli interessi delle imprese italiane nella filiera di eccellenza del settore orafo, le quali potranno avvalersi del marchio comune di controllo istituito nell'ambito della Convenzione e commercializzare, conseguentemente, gli oggetti in metalli preziosi nel territorio della Convenzione senza ulteriori prove di controllo e marcature, con auspicabili ripercussioni positive sull'export, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela dei consumatori,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020 (C. 3308 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3308 Governo recante: «Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020»;
ricordato che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, con sentenza dell'8 settembre 2009 (causa C-478/07), che le disposizioni di un Accordo internazionale concluso tra due Stati membri non possano applicarsi nei rapporti fra questi Stati qualora esse si rivelino in contrasto con i Trattati dell'Unione; con sentenza del 6 marzo 2018 (causa C-284/16), la medesima Corte ha inoltre statuito che le clausole compromissorie contenute nei trattati bilaterali di investimento (BIT) tra investitori e Stati membri dell'Unione europea sono in contrasto con i Trattati dell'Unione e che, pertanto, risultano inapplicabili a decorrere dalla data in cui l'ultima delle parti del BIT è diventata Stato membro della stessa Unione e non possono quindi fungere da base giuridica per i procedimenti arbitrali: parimenti risultano inapplicabili le clausole di caducità eventualmente previste nei BIT, volte a estendere per un ulteriore periodo di tempo la protezione per gli investimenti effettuati prima della data di estinzione di un BIT;
ricordato inoltre il supporto fornito dalla Commissione europea ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra gli Stati membri – di cui la Commissione stessa non è parte firmataria – finalizzato a estinguere i BIT residui interni all'Unione europea, comprese le relative clausole compromissorie e di caducità, fatte salve misure transitorie afferenti ai procedimenti arbitrali pendenti;
sottolineata l'importanza di procedere celermente alla ratifica dell'Accordo – a cui hanno già provveduto diciotto Stati dei ventitré che lo hanno sottoscritto –, anche alla luce del sollecito ricevuto dall'Italia nello scorso mese di luglio da parte della Commissione europea e in considerazione del rischio che, in assenza di progressi concreti, la Commissione possa intraprendere ulteriori azioni, che potrebbero anche sfociare in una procedura di infrazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 (C. 3324 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3324 Governo, approvato dal Senato, recante: «Accordo con la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019»;
tenuto conto che l'Accordo prevede che il Centro di controllo Galileo (GCC) sia ospitato presso il Centro Spaziale «Pietro Fanti», in Abruzzo, gestito da Telespazio S.p.a., e sia preposto alla trasmissione dei segnali di navigazione ed al controllo in orbita dei satelliti che compongono la «galassia» Galileo, i quali, insieme a una vasta infrastruttura di terra, costituiscono il primo sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per uso civile al mondo, la cui realizzazione costituisce una priorità strategica per l'Unione europea;
rilevato che l'Accordo, che si compone di venti articoli e di due allegati, disciplina in particolare gli obblighi delle parti, gli aspetti fiscali, le immunità funzionali riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri che prendano parte ai lavori del GCC, i servizi pubblici che l'Italia si impegna ad assicurare, gli obblighi di cooperazione con la Commissione e le relative modalità di comunicazione, il diritto applicabile, le modalità di soluzione delle eventuali controversie, nonché, negli appositi Allegati, i requisiti tecnici e le planimetrie della sede del GCC;
sottolineato come l'Accordo, che formalizza la collocazione in Italia della sede del GCC, costituisca un riconoscimento degli elevati standard che il nostro Paese è in grado di assicurare nei settori strategici delle telecomunicazioni e dell'ingegneria spaziale e come esso possa determinare un ritorno favorevole in termini di opportunità occupazionali altamente qualificate,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.