XI Commissione

Lavoro pubblico e privato

Lavoro pubblico e privato (XI)

Commissione XI (Lavoro)

Comm. XI

Lavoro pubblico e privato (XI)
SOMMARIO
Mercoledì 15 dicembre 2021

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ... 195

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent e abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 195

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 205

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 197

ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 205

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb. (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 199

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 206

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza. C. 1823 Serracchiani (Seguito esame e rinvio) ... 201

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07255 Frate: Interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ... 202

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 208

5-07256 Viscomi: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.
5-07259 D'Alessandro: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala ... 202

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 210

5-07257 Invidia: Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro ... 203

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 212

5-07258 Rizzetto: Provvedimenti per fronteggiare gli effetti del Reddito di cittadinanza sul settore agricolo ... 203

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 214

XI Commissione - Resoconto di mercoledì 15 dicembre 2021

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Renata POLVERINI, presidente, comunica che è entrato a fare parte della Commissione il deputato Claudio Pedrazzini, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Renata POLVERINI, presidente, segnala che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola alla relatrice perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, nel ricordare che nel corso della XVII legislatura, il Senato aveva elaborato un testo base sul tema, l'Atto Senato n. 1522, il cui esame, tuttavia, non si era concluso nell'ambito della legislatura, rileva che, ai sensi dell'articolo 1, che enuncia l'oggetto e le finalità del provvedimento, il testo unificato è volto a regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse. In particolare, il provvedimento è volto a garantire la trasparenza dei processi decisionali; assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali; agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte; favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi; consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
  L'articolo 2 elenca le definizioni ricorrenti nel testo. Tra queste segnala, in particolare, la definizione di rappresentanti di interessi e quella di portatori di interessi. La prima indica i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. La seconda definizione riguarda i portatori di interessi, ovvero persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività.
  Fa presente che l'articolo 3 delimita l'applicazione del provvedimento escludendo determinate categorie di soggetti (giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione; rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri e rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute) e di attività. Sono comunque escluse le attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, nonché le attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
  L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, a cui sono tenuti ad iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi. Il Registro, in forma digitale, è articolato in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. La norma, inoltre, detta disposizioni in ordine alle procedure di accesso al Registro, alla tipologia dei dati inseriti, alla tipologia di soggetti a cui è preclusa l'iscrizione. Per quanto riguarda questi ultimi, si segnalano, in particolare: i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni per il periodo di durata dell'incarico; i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, per il periodo di durata dell'incarico; gli iscritti all'Ordine dei giornalisti; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni, per la durata del loro incarico; coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia; i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico; coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici; coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici economici, società partecipate o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici.
  Sulla base dell'articolo 5, ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici e per ciascun incontro fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro.
  Segnala che l'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte del Comitato di sorveglianza, istituito dal successivo articolo 7, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Il Comitato di sorveglianza, nominato dal Presidente della Repubblica e composto da un magistrato della Corte di cassazione, da un magistrato della Corte dei conti e da un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con funzioni di presidente, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Segnala che la norma prevede anche l'istituzione di una Commissione bicamerale, composta da cinque deputati e cinque senatori, per lo svolgimento delle funzioni del Comitato di sorveglianza con riferimento all'attività parlamentare.
  Segnala, poi, che l'articolo 8 dispone in ordine ai diritti dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro, mentre l'articolo 9 ne disciplina gli obblighi, le cause di esclusione e le incompatibilità.
  Osserva che l'articolo 10 prevede la possibilità per il decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale di indire una procedura di consultazione, pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto nella parte ad accesso riservato. La norma, quindi, disciplina la conseguente procedura. Il mancato rispetto di tale procedura da parte dei rappresentanti di interessi è sanzionato ai sensi dell'articolo 11. Tale articolo reca disposizioni sanzionatorie anche per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico nonché per l'omissione o la fornitura di informazioni false all'atto dell'iscrizione al Registro e dei successivi aggiornamenti. Infine, la norma dispone la possibilità di nuova iscrizione al
Registro solo dopo la decorrenza di due anni dalla cancellazione, nonché la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative all'applicazione delle disposizioni recata dall'articolo in esame.
  Da ultimo ricorda che l'articolo 12 reca le disposizioni finali, tra le quali segnala la previsione da parte dell'ISTAT, nell'ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO), di un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

  Renata POLVERINI, presidente, evidenzia che la presidenza del Comitato di sorveglianza, istituito dall'articolo 7 del testo unificato, è attribuita al componente che rappresenta il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Nel ricordare di aver sempre valorizzato il ruolo esercitato da tale organo costituzionale, si dichiara sorpresa che la proposta di attribuire la presidenza del Comitato di sorveglianza a un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro venga da forze politiche che ne hanno, a più riprese, proposto la soppressione.

  Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.
C. 3325 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola alla relatrice perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

  Flora FRATE (MISTO), relatrice, rileva che, come si legge nella relazione introduttiva del disegno di legge, l'Accordo di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica costituisce il rinnovo dell'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone scaduto nel 2011 e i cui negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018.
  Gli obiettivi principali dell'Accordo, che è composto da cinquantuno articoli, sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su varie e numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse per le Parti. Esso, in particolare, è volto a rafforzare la cooperazione politica, economica e settoriale in un'ampia gamma di settori strategici, quali i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. L'Accordo ribadisce inoltre l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.
  Venendo al merito, rilevo che l'articolo 1 reca le finalità e i principi generali dell'Accordo, mentre, sulla base dell'articolo 2, le parti si impegnano a sostenere i valori della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'articolo 3 impegna le parti a collaborare per la promozione della pace e della sicurezza a livello internazionale e regionale.
  Segnala che l'articolo 4 dispone in ordine alla gestione delle crisi, mentre, sulla base degli articoli 5 e 6, le parti si impegnano a collaborare, rispettivamente, per impedire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e per controllare i trasferimenti delle armi convenzionali.
  Come recita l'articolo 7, le parti collaborano per promuovere le indagini e le azioni penali relativi ai crimini gravi di rilevanza internazionale attraverso la Corte penale internazionale. Ricorda, poi, che l'articolo 8 impegna le parti a collaborare nella lotta al terrorismo, mentre ai sensi dell'articolo 9, le parti si impegnano a intensificare la cooperazione in materia di prevenzione, riduzione e controllo dei rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari. Inoltre, sulla base dell'articolo 10, esse si impegnano a favore del multilateralismo e, come previsto dall'articolo 11, collaborano nelle politiche di sviluppo, anche coordinando le loro politiche specifiche in materia di sviluppo sostenibile ed eliminazione della povertà a livello mondiale.
  Ricorda poi che l'articolo 12 dispone in ordine alle modalità di gestione delle catastrofi e delle azioni umanitarie, mentre l'articolo 13 prevede l'intensificazione degli scambi e della collaborazione tra le parti in materia di politica economica e finanziaria, a sostegno degli obiettivi di crescita sostenibile ed equilibrata. Analogamente, l'articolo 14 impegna le parti a intensificare la cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione, sulla base dell'Accordo tra la Comunità europea e il Giappone firmato il 30 novembre 2009.
  Fa presente che i successivi articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 impegnano le parti a intensificare la cooperazione in materia, rispettivamente, di trasporti, di attività nel settore spaziale, di politica industriale, in materia doganale, in materia fiscale e nel settore del turismo.
  In base ai successivi articoli 21, 22 e 23, le parti sono tenute a scambiare opinioni e a promuovere il dialogo nei settori, rispettivamente, dell'informazione e della comunicazione, della tutela dei consumatori e dell'ambiente.
  L'articolo 24 impegna le parti ad assumere un ruolo guida nella lotta ai cambiamenti climatici, mentre, sulla base degli articoli 25, 26, 27 e 28, le parti intensificano la cooperazione in materia, rispettivamente, di politica urbana, di energia, di agricoltura e di pesca. L'articolo 29 prevede la promozione del dialogo sugli affari marittimi.
  Si sofferma, poi, sull'articolo 30, che prevede che le parti intensifichino la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto riguarda le politiche occupazionali e i temi previdenziali, attraverso scambi di opinioni ed esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse. Le parti, inoltre, si impegnano a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e a promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro degli strumenti internazionali, quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18 giugno 1998, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008.
  Ricorda quindi che i successivi articoli 31, 32, 33, 34 e 35 impegnano le parti ad intensificare gli scambi nei settori, rispettivamente, della sanità, della giustizia civile e commerciale, della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e della lotta contro le droghe illecite.
  Sulla base dell'articolo 36, inoltre, le parti si impegnano a intensificare lo scambio di opinioni e di informazioni nel settore del ciberspazio, mentre l'articolo 37 prevede l'impegno all'utilizzo degli strumenti disponibili per prevenire gli atti di terrorismo e i reati gravi, nel rispetto del diritto alla riservatezza e della tutela dei dati personali.
  Fa presente che l'articolo 38 impegna le parti a promuovere il dialogo in materia di migrazione e gestione delle frontiere, mentre, sulla base degli articoli 39, 40 e 41 le parti intensificano la cooperazione nei settori, rispettivamente, della protezione dei dati personali, dell'istruzione, dei giovani e dello sport, nonché nel settore della cultura.
  Segnala che l'articolo 42 prevede l'istituzione di un comitato misto con compiti di coordinamento del partenariato e di decisione in merito a eventuali ulteriori settori di cooperazione, mentre l'articolo 43 dispone in ordine alla procedura di risoluzione delle controversie e l'articolo 44
prevede che l'accordo sia attuato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti.
  Gli articoli 45, 46, 47 dispongono in ordine, rispettivamente, alla definizione delle parti, alla divulgazione di informazioni nel caso essa sia contraria ad interessi nazionali di sicurezza, all'entrata in vigore dell'Accordo.
  Ricorda che l'articolo 48 disciplina la procedura di denuncia dell'Accordo, mentre, al contrario, l'articolo 49 disciplina i casi di ulteriori future adesioni ad esso, mentre gli articoli 50 e 51 riguardano l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo e le sottoscrizioni dei testi.
  Da ultimo segnala che il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli e, in particolare, che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Alla luce della ricostruzione dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza. Dà, quindi, la parola al relatore perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli, conseguentemente, la propria proposta di parere.

  Gualtiero CAFFARATTO (LEGA), relatore, rileva che, come si legge nella documentazione predisposta dagli uffici, il provvedimento è volto a modificare l'attuale normativa che disciplina il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, al fine di delineare un nuovo modello maggiormente attrattivo, sia con riferimento alle prospettive di carriera nel comparto della Difesa, sia in relazione alle possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro al termine del periodo della ferma volontaria. A tale fine, si introducono una nuova figura di volontario in ferma prefissata triennale, in luogo delle esistenti figure di volontario in ferma prefissata di un anno e quadriennale, e la previsione di una sola rafferma triennale in sostituzione delle vigenti rafferme annuali e biennali. Inoltre, il provvedimento reca misure volte a rendere più agevole l'accesso ai ruoli del servizio permanente da parte di coloro che abbiano positivamente concluso il periodo della ferma triennale e a valorizzare da un punto di vista professionale e di studio il periodo della ferma volontaria, anche ai fini di una più facile ricollocazione nel mondo del lavoro al termine della ferma.
  Venendo, quindi, al merito del nuovo testo unificato, segnala che esso consta di otto articoli, che novellano il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e da un ulteriore articolo che reca una delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.
  L'articolo 1, con riferimento all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e all'Aeronautica militare dispone: la proroga al 2030 delle modalità transitorie di reclutamento per tali corpi, nonché per i Carabinieri, anche del ruolo forestale, della ripartizione transitoria delle dotazioni organiche, di rafferma dei volontari, di collocamento in ausiliaria, di avanzamento degli ufficiali (comma 1, lettera a); la proroga al 2031 delle disposizioni transitorie in materia di riduzione delle dotazioni organiche complessive dei medesimi corpi (comma 1, lettera b).
  Fa presente, poi, che l'articolo 2 dispone la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
  Segnala, quindi, che l'articolo 3 introduce nel codice dell'ordinamento militare la figura del volontario in ferma prefissata, iniziale e triennale. In particolare, con riferimento alla ferma prefissata iniziale, che sostituisce la ferma di un anno, la norma prevede l'accesso tramite procedure selettive di giovani fino a ventiquattro anni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e di idoneità psicoattitudinale. Alla ferma prefissata triennale, che sostituisce la ferma quadriennale, possono accedere, tramite concorso, i volontari in ferma prefissata iniziale o in rafferma annuale, in possesso dei requisiti indicati dalla norma, tra cui il superamento del corso basico di formazione iniziale. Segnala che la norma prevede che, nella formazione delle graduatorie, le amministrazioni tengano conto anche del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui si è fatta domanda di accesso, nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata. L'articolo in esame, inoltre, modifica la disciplina della rafferma dei volontari in ferma prefissata iniziale, delle modalità di avanzamento al grado di graduato, dei permessi e delle licenze, di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
  Osserva che l'articolo 4 introduce disposizioni volte ad aumentare, rispetto alla disciplina vigente, il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata. In particolare, la norma, con riferimento ai volontari in ferma prefissata iniziale e riaffermata, prevede l'aumento della paga netta giornaliera, nonché nuove modalità per il calcolo dello stipendio e degli assegni e la corresponsione di un'indennità forfettaria di 100 euro mensili a compensazione dell'impiego oltre le normali attività giornaliere. Con riferimento ai volontari in ferma prefissata triennale, la norma prevede nuove modalità di calcolo dello stipendio e degli assegni di carattere fisso e continuativo e il compenso relativo al lavoro straordinario per la retribuzione delle eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale, con possibilità di recupero di quelle non retribuite. La norma prevede, inoltre, l'erogazione ad ambedue le tipologie di volontari delle indennità di impiego operativo e dell'indennità di rischio.
  Evidenzia che l'articolo 5 introduce disposizioni transitorie per il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata. Tra queste, segnala la possibilità, per i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma annuale ovvero biennale, di usufruire di congedi per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge n. 53 del 2000, essendo posti in licenza straordinaria senza assegni, non utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale. La lettera f) del comma 1 reca, poi, disposizioni transitorie relative al trattamento economico dei volontari, prevedendo due regimi differenziati.
  Ricordato che l'articolo 6 reca norme di coordinamento e finali in materia di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, riferite in particolare ai volontari inferma prefissata, fa presente che l'articolo 7 dispone la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.
  Fa presente che l'articolo 8 prevede il conferimento del grado di tenente generale o grado corrispondente all'ufficiale più anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di Commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato
un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente. Il conferimento è effettuato anche in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.
  Da ultimo, rileva che l'articolo 9 delega il Governo alla revisione dello strumento militare nazionale. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, segnala, in particolare che il comma 1, lettera e), prevede la possibilità per il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio – che, a normativa vigente, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa – di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate. La successiva lettera g) prevede inoltre iniziative per la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, attività di studio e qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa. La lettera h) reca invece un criterio di delega relativo all'implementazione di misure volte ad agevolare il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, attraverso la previsione di misure di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private. La lettera i), infine, prevede l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate, volontari in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente, nei concorsi per l'assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'assunzione nei corpi della Polizia locale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza.
C. 1823 Serracchiani.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

  Renata POLVERINI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 1° dicembre, il relatore aveva rappresentato la necessità di ulteriori approfondimenti sul testo, allo scopo di individuare una soluzione normativa che, ferma restando l'esigenza di assicurare l'equilibrio dei bilanci dell'Istituto di previdenza, assicuri un'efficace tutela degli interessi dei professionisti interessati. Chiede, quindi, al relatore, di formulare una proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame del provvedimento, segnalando in ogni caso che il provvedimento non risulta più iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 20 dicembre.

  Antonio VISCOMI (PD), relatore, fa presente che, suo malgrado, deve richiedere un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, non essendo ancora stati acquisiti gli esiti degli approfondimenti svolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS in ordine ai profili finanziari della proposta di legge.

  Renata POLVERINI, presidente, prendendo atto della richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 14.45.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati.

5-07255 Frate: Interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

  Flora FRATE (MISTO) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede di sapere dal Governo quali misure intenda adottare per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce dei numerosi incendi di capannoni e stabilimenti che si sono susseguiti negli ultimi tempi nel territorio campano.

  La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Flora FRATE (MISTO), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che dimostra l'attenzione del Governo alle richieste sempre più pressanti dei cittadini, che invocano maggiore sicurezza non solo sul lavoro, ma anche in altri ambiti, come, ad esempio, nelle questioni ambientali e del contrasto all'inquinamento. Apprende, inoltre, con particolare piacere dell'impegno del Governo a garantire un miglior coordinamento delle amministrazioni competenti in materia di prevenzione e a inasprire le sanzioni per chi viola la disciplina vigente. Si dichiara, infine, particolarmente soddisfatta del preannunciato rafforzamento della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto ritiene che, nel difficile momento storico che il Paese sta vivendo, sia necessario preparare adeguatamente sia i lavoratori sia le imprese ad affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro.

5-07256 Viscomi: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.
5-07259 D'Alessandro: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.

  Nicola PELLICANI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione n. 5-07256, ne illustra il contenuto, riguardante la decisione della società Speedline, facente capo alla multinazionale Ronal, di chiudere entro il 2022 lo stabilimento di Tabina di Santa Maria di Sala per delocalizzare la produzione in Polonia. Tale decisione, assunta esclusivamente per motivi speculativi e non per risolvere una situazione di crisi, mette a repentaglio i posti di lavoro non solo degli oltre seicento dipendenti dello stabilimento, ma anche dei lavoratori dell'indotto e rappresenta l'ennesimo caso di un'azienda che, in assenza di qualsiasi ostacolo normativo, sceglie di spostare la produzione in Paesi dell'Unione europea che garantiscono una maggiore convenienza economica.

  Sara MORETTO (IV), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione n. 5-07259, ne illustra il contenuto, analogo a quello dell'interrogazione del collega Pellicani, richiamandosi al testo depositato.

  La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Nicola PELLICANI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatto della risposta perché considera decisiva la convocazione del tavolo di confronto, da cui si aspetta notizie positive per i lavoratori sia dello stabilimento di Tabina di Santa Maria di Sala sia dell'indotto. Esprime il suo apprezzamento anche sulla misura allo studio del Governo per contrastare, in maniera articolata e strutturale, il fenomeno delle delocalizzazioni. Tuttavia, per arginare processi che, oltre a mettere a repentaglio i livelli occupazionali, impoveriscono il tessuto produttivo italiano, il Governo deve agire tempestivamente, nel rispetto del principio della libertà dell'attività di impresa e con l'ulteriore obiettivo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese medesime, allo scopo di scongiurare il ripetersi di vicende come quella da lui segnalata o come quella, meno recente, della GKN, i cui lavoratori, addirittura, hanno ricevuto l'avviso di licenziamento attraverso i social media. Desidera, infine, assicurare al Governo l'appoggio della sua parte politica, perché le decisioni anticipate dalla sottosegretaria vanno nella direzione giusta, pienamente condivisa dal Partito Democratico.

  Sara MORETTO (IV), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, ritenendo che la convocazione il prossimo 17 dicembre, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo di crisi sarà decisiva, anche perché dimostra l'impegno del Governo a comprendere le motivazioni alla base della decisione di chiudere lo stabilimento della Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala. Tale decisione, infatti, è stata assunta dal gruppo proprietario dell'azienda senza alcun confronto né con le associazioni sindacali né con le istituzioni locali, con le quali, al contrario, aveva avuto contatti nei mesi scorsi per discutere di un possibile ampliamento del sito produttivo. La vicenda della Speedline riporta l'attenzione sul più generale problema delle delocalizzazioni, da contrastare non tanto con provvedimenti sanzionatori ma con misure che incentivino le imprese a mantenere la produzione in Italia. In conclusione, si augura che, all'esito dell'incontro di venerdì prossimo, il Governo decida di adottare misure anche di carattere straordinario, vista l'eccezionalità della situazione.

5-07257 Invidia: Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

  Niccolò INVIDIA (M5S) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede al Governo quale sia lo stato di attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro.

  La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Niccolò INVIDIA (M5S) ringrazia la sottosegretaria per la risposta e si augura che siano presto disponibili i dati disaggregati sul numero dei lavoratori vaccinati, utili non solo a fini statistici, ma soprattutto per aiutare il legislatore a predisporre misure calibrate e, per questo, di sicura efficacia.

5- 07258 Rizzetto: Provvedimenti per fronteggiare gli effetti del Reddito di cittadinanza sul settore agricolo.

  Carmela BUCALO (FDI), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione n. 5-07258, ne illustra il contenuto, riguardante gli effetti distorsivi del Reddito di cittadinanza sull'economia italiana e, in particolare, sul settore agricolo, dove, come denunciato recentemente dal presidente di Confagricoltura, gli imprenditori faticano a trovare manodopera specializzata e adeguatamente formata.

  La Sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Carmela BUCALO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può dichiararsi soddisfatta della risposta anche se questa ha dato conto delle modifiche introdotte alla disciplina del Reddito di cittadinanza. Infatti, a giudizio di Fratelli d'Italia, sarebbe necessario abolire tale istituto, perché si tratta di una misura sbagliata, che ha creato e continua a creare distorsioni nel mercato del lavoro e si presta ad abusi e illeciti. La sua parte politica propone, quindi, di sostenere le famiglie con uno strumento diverso, quale l'assegno di solidarietà, che non allontana dal mercato del lavoro e non crea discriminazioni. Infine, con riferimento al settore agricolo, sottolinea che la scarsa propensione al lavoro non è dovuta a livelli salariali insufficienti, in quanto è previsto un reddito minimo di ingresso per chi intende occuparsi in agricoltura, volto a garantire un'adeguata formazione e un preciso percorso professionalizzante, consentendo di accedere a occupazioni stabili e ben remunerate.

  Renata POLVERINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

XI Commissione - mercoledì 15 dicembre 2021

ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 196 e abbinate, recante disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi;

   apprezzate le finalità del provvedimento che intende regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi, intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse;

   preso atto che, ai sensi dell'articolo 3, le disposizioni del provvedimento non si applicano a giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione, a coloro che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione, ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri, nonché ai rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute;

   osservato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le disposizioni del provvedimento non si applicano, tra l'altro, all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali;

   rilevato che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, a cui sono tenuti ad iscriversi coloro che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, individuando i soggetti a cui è preclusa l'iscrizione al Registro;

   considerato che l'articolo 7 dispone l'istituzione del Comitato di sorveglianza, che svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici, nonché di una Commissione bicamerale per lo svolgimento delle funzioni del Comitato di sorveglianza con riferimento all'attività parlamentare;

   segnalato che l'articolo 12 stabilisce che l'ISTAT, nell'ambito della classificazione delle attività economiche (ATECO), individui un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3325, approvato dal Senato della Repubblica, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018;

   preso atto che l'Accordo costituisce il rinnovo dell'Accordo tra l'Unione europea e il Giappone scaduto nel 2011 e i cui negoziati, iniziati nell'aprile 2013, si sono conclusi nell'aprile 2018;

   rilevato che l'articolo 30 dell'Accordo prevede che le Parti intensifichino la cooperazione in materia di occupazione, affari sociali e lavoro dignitoso, ad esempio per quanto riguarda le politiche occupazionali e i temi previdenziali, attraverso scambi di opinioni ed esperienze e, ove opportuno, attività di cooperazione sulle questioni di reciproco interesse;

   considerato che, sulla base del medesimo articolo 30, le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute a livello internazionale e a promuovere il lavoro dignitoso in base ai rispettivi impegni assunti nel quadro degli strumenti internazionali, quali la dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 18 giugno 1998, e la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato per quanto di competenza il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1870 e abbinate, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», come risultante dall'esame svolto in sede referente dalla IV Commissione;

   considerato che il provvedimento è volto a modificare l'attuale normativa che disciplina il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate, al fine di delineare un nuovo modello maggiormente attrattivo, sia con riferimento alle prospettive di carriera nel comparto della Difesa, sia in relazione alle possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro al termine del periodo della ferma volontaria;

   preso atto che il nuovo testo unificato reca misure volte a rendere più agevole l'accesso ai ruoli del servizio permanente da parte di coloro che abbiano positivamente concluso il periodo della ferma triennale e a valorizzare da un punto di vista professionale e di studio il periodo della ferma volontaria, anche ai fini di una più facile ricollocazione dei volontari nel mondo del lavoro al termine della ferma;

   osservato che l'articolo 9 delega il Governo alla revisione dello strumento militare nazionale;

   segnalato che, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il medesimo articolo 9, al comma 1, lettera e), prevede la possibilità per il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che, a normativa vigente, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate;

   rilevato che l'articolo 9, comma 1, lettera g), reca un ulteriore principio di delega relativo a iniziative per la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, attività di studio e qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa;

   considerato che l'articolo 9, comma 1, lettera h), stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo preveda l'implementazione di misure volte ad agevolare il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, attraverso la previsione di misure di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

   osservato che l'articolo 9, comma 1, lettera i), reca un criterio direttivo relativo all'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate, dei volontari in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, nei concorsi per l'assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'assunzione nei corpi della Polizia locale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

5-07255 Frate: Interventi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, riportando notizie di incendi in capannoni e stabilimenti siti in Campania.
  Il Ministero dell'interno, sentito sul caso, ha rappresentato che i Vigili del fuoco sono stati chiamati a domare incendi, anche molto gravi, in vari siti campani.
  In particolare, un incendio in Arzano (Napoli) del 15 novembre scorso nei locali adibiti a deposito di articoli vari ha poi interessato anche un deposito di materie plastiche, richiedendo ben 6 giorni di attività per essere spento.
  Il 9 novembre scorso in Gricignano di Aversa (CE) un incendio ha colpito un sito di una ditta di surgelati e le attività di spegnimento sono durate circa 1 mese.
  Nel comune di Montefredane (AV) il 17 ottobre un incendio ha interessato ben 12 autotreni che stazionavano nel piazzale interno al sito di una ditta di autotrasporti.
  Con riferimento, infine, all'incendio occorso il 13 ottobre nella zona industriale di Airola (BN) è stata coinvolta una ditta che produce lavorati in plastica.
  Il Ministero dell'interno ha riferito che l'accertamento delle cause dei predetti incendi è tutt'ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.
  Ciò premesso, rammentato che la competenza prevalente in materia di «prevenzione incendi» sui luoghi di lavoro è del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, faccio presente che di recente è stato adottato il decreto interministeriale del 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021, che reca «Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».
  Le disposizioni si applicano alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
  La prevenzione degli infortuni e il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità dell'azione di Governo, che ha rafforzato la strategia nazionale per la salute la protezione sul lavoro.
  A tal fine, nel decreto-legge n. 146 del 2021, in fase di esame alla Camera dei deputati per la conversione, è stato predisposto un pacchetto di misure che intervengono sulla disciplina di settore e che sono ispirate ad una logica unitaria ed organica, con l'obiettivo di incentivare e semplificare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti che devono presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.
  Sono, infatti, previste disposizioni che ampliano le competenze dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), i cui organici vengono rinforzati (1.024 unità aggiuntive oltre 90 unità in soprannumero del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri) e la cui attività è coordinata con le ASL, a livello provinciale, e che rafforzano il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza.
  È previsto altresì un inasprimento delle sanzioni in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e disposizioni più incisive in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale per il contrasto del lavoro irregolare
e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
  Queste misure dovranno essere integrate con il rafforzamento delle politiche pubbliche a favore della prevenzione, sia attraverso il rafforzamento della formazione mirata per lavoratori e datori di lavoro, sia attraverso un sistema di qualificazione delle imprese, in modo da valorizzare le aziende che investono su comportamenti virtuosi e responsabili, sotto il profilo dell'occupazione regolare e per quanto attiene alle misure di salute e sicurezza.

ALLEGATO 5

5-07256 Viscomi: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.

5-07259 D'Alessandro: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento della società Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver opportunamente richiamato l'attenzione del Governo sulla vicenda della Speedline Srl.
  Gli atti di sindacato ispettivo trattano il medesimo tema e pertanto fornirò una risposta congiunta.
  Speedline Srl ha sede in Tabina di Santa Maria di Sala (VE) dove attualmente occupa circa 600 dipendenti.
  Come sottolineato dagli onorevoli interroganti, si tratta di una società attiva nel design, sviluppo, costruzione, produzione e vendita di ruote in lega leggera di alta qualità per il primo equipaggiamento di automobili e per il mercato degli accessori, che rappresenta certamente una realtà produttiva di eccellenza nel panorama nazionale e internazionale.
  La società fa parte del gruppo Ronal, la cui capogruppo ha sede in Svizzera e che è ricompreso tra i produttori leader sul mercato mondiale nel settore delle ruote in lega leggera.
  Secondo quanto riferito dalla Regione Veneto, dall'insorgere della crisi pandemica, Speedline Srl e il suo gruppo di riferimento hanno rappresentato una situazione di difficoltà economica dovuta, inizialmente, ad una riduzione del fatturato connessa alla contrazione della domanda per il settore dell'automotive su scala globale e, più recentemente, anche all'incremento vertiginoso dei costi delle materie prime.
  La Regione Veneto ha comunicato che il gruppo ha avviato un percorso di ristrutturazione e che vi è l'intenzione da parte della società di chiudere entro il 2022 lo stabilimento Speedline di Tabina di Santa Maria di Sala (VE), con l'obiettivo di delocalizzare la produzione in Polonia.
  È stato quindi convocato un incontro in sede regionale il 9 dicembre scorso, alla presenza delle parti sociali e delle istituzioni locali, ma i vertici societari hanno ritenuto di presenziare con il solo responsabile delle risorse umane.
  La Regione Veneto, in considerazione della delicatezza della situazione e del prospettato rischio di licenziamento collettivo, ha richiesto l'intervento del Governo.
  Segnalo che è stato convocato presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di crisi per il 17 dicembre prossimo, e assicuro che il Ministero del lavoro lavorerà d'intesa con il Mise per sostenere il confronto tra la società e le parti sociali e per supportare soluzioni concrete e positive che consentano di mantenere l'attività produttiva del sito e di salvaguardare i livelli occupazionali esistenti.
  Tale vicenda, purtroppo, si aggiunge al novero delle recenti procedure di licenziamento annunciate da varie multinazionali, che incidono pesantemente sul destino di centinaia di lavoratori e che rischiano di produrre fenomeni di desertificazione industriale.
  Come noto, in alcuni casi le chiusure sono state condotte senza un necessario preliminare confronto con le parti sociali e con le istituzioni per la ricerca di soluzioni costruttive che evitino le ricadute occupazionali, economiche e sociali di queste scelte.
  Con riferimento al più generale tema della delocalizzazione, la volontà del Governo è senza dubbio quella di intervenire
con misure di carattere strutturale, volte a contrastare i processi di disinvestimento nel nostro Paese e di abbandono di siti produttivi, soprattutto quando non siano giustificati da ragioni di crisi industriale o finanziaria.
  Faccio presente che il Ministero del lavoro, attraverso serrate interlocuzioni tecniche e politiche con il Ministero dello sviluppo economico, ha elaborato ad un'articolata proposta di carattere normativo, che mira a intervenire con misure di carattere strutturale, volte contemperare – in una soluzione equilibrata – l'esigenza di contrastare efficacemente e disincentivare comportamenti opportunistici da parte di società multinazionali, e l'esigenza di promuovere percorsi virtuosi di mitigazione dell'impatto occupazionale, sociale ed economico connesso alle chiusure dei siti produttivi.
  L'obiettivo della proposta è quello di promuovere azioni condivise di responsabilità sociale e di prevedere misure di carattere incentivante volte a impegnare le imprese, le parti sociali e le istituzioni nella ricerca di soluzioni efficaci per la gestione non traumatica dei possibili esuberi e per la tutela del tessuto occupazionale e produttivo del territorio interessato.
  Inoltre, sono previste misure per gestire con maggiore efficacia le crisi di impresa, prevedendo clausole di preferenza per le aziende che si siano impegnate all'assunzione dei lavoratori che subiscono i processi di licenziamento collettivo connessi a decisioni di disinvestimento.
  L'esame della proposta è stato sospeso in concomitanza con il varo della manovra di bilancio, ma il Ministro del lavoro è impegnato a riprendere la discussione sul tema con i Ministri competenti, al fine di individuare il veicolo normativo più opportuno e di giungere in tempi brevi ad una soluzione efficace che assicuri il contrasto del fenomeno e allo stesso tempo condizioni più attrattive del nostro Paese per investimenti esteri strategici e duraturi.

ALLEGATO 6

5-07257 Invidia: Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole interrogante, perché richiama una questione di grande rilevanza, come quella della vaccinazione contro il COVID-19, con particolare riferimento ai lavoratori.
  In merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Governo ha promosso il confronto con le parti sociali, all'esito del quale è stato sottoscritto il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro.
  L'accordo si pone in continuità, sia per quanto riguarda il metodo che per quanto riguarda la finalità perseguita, con il Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, siglato lo scorso anno, all'inizio della pandemia, e aggiornato contestualmente al Protocollo sulla vaccinazione in azienda.
  Questo complesso di misure, varate grazie allo stretto raccordo tra Governo e parti sociali, ha introdotto regole comuni in tutti i luoghi di lavoro e ha consentito di garantire – congiuntamente alle altre misure straordinarie adottate nel corso dell'emergenza – la prosecuzione delle attività produttive in presenza di condizioni che assicurino prioritariamente alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
  Per quanto riguarda, in particolare, il Protocollo sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, esso prevede che i piani aziendali siano proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive organizzazioni di rappresentanza, all'Azienda sanitaria di riferimento, nel pieno rispetto delle indicazioni ad interim e delle eventuali indicazioni specifiche emanate dalle Regioni e dalle Province autonome per i territori di rispettiva competenza.
  Consultati al riguardo il Ministero della salute, la Struttura commissariale e l'INAIL, non sono risultano al momento disponibili dati riguardanti la percentuale di lavoratori vaccinati. Nel corpo del Protocollo e nell'allegato documento delle «Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro», è stato convenuto che i piani sindacali di vaccinazione venissero proposti dai datori di lavoro all'Azienda sanitaria di riferimento, secondo modalità da disciplinare a livello della Regione o Provincia autonoma, che sono pertanto in grado di dare riscontro in merito allo stato di attuazione del Protocollo in questione.
  In merito alla percentuale di lavoratori vaccinati, il dato non è direttamente disponibile, in quanto gli unici dati che vengono trattati come macro-aggregati riguardano prioritariamente l'intera popolazione suddivisa per fasce d'età, in relazione al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e delle priorità fissati nel Piano nazionale di vaccinazione.
  Faccio presente che l'INAIL, che affianca e integra le attività del Sistema sanitario nazionale, è stato individuato come Ente del quale possono avvalersi, per le vaccinazioni, tutti «i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private».
  Nel pianificare la partecipazione dell'Istituto alla campagna vaccinale anti-COVID-19/SARS-CoV-2, sono stati previste tre diverse modalità: l'attivazione di centri vaccinali ambulatoriali presso le sedi INAIL,
l'attività del nucleo vaccinale INAIL presso i siti aziendali a supporto dei servizi vaccinali delle imprese; l'attività del nucleo vaccinale INAIL presso gli hub vaccinali delle ASL, integrando, quindi, le strutture già attive. Tale ultima ipotesi è risultata la soluzione più facilmente attuabile nella maggior parte dei territori.
  Non possiamo non sottolineare che, anche grazie all'azione congiunta di tutte queste misure, la campagna di vaccinazione sta proseguendo con efficacia.
  Sarà cura di questo Ministero continuare a garantire la massima attenzione sul rispetto dei Protocolli e sulla prosecuzione della campagna vaccinale per i lavoratori, eventualmente mettendo a disposizione, qualora disponibili in forma disaggregata, dati più specifici sui lavoratori.

ALLEGATO 7

5-07258 Rizzetto: Provvedimenti per fronteggiare gli effetti del Reddito di cittadinanza sul settore agricolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'onorevole interrogante per aver evidenziato le criticità inerenti il fabbisogno di manodopera specializzata nel settore agricolo, dove si sconta ancor di più, l'abbassamento di qualificazione del lavoro.
  Si tratta di un problema rilevante e di portata generale, che riguarda anche altri settori produttivi. Non a caso il PNRR ha previsto un investimento importante, circa 5 miliardi, finalizzato a promuovere il rafforzamento della formazione e della riqualificazione professionale, anche in direzione delle nuove competenze richieste dal sistema produttivo, al fine di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e sostenere i nostri lavoratori nelle transizioni occupazionali.
  Per quanta riguarda la promozione del lavoro agricolo, con particolare riferimento ai fabbisogni rilevati nel corso della pandemia, il legislatore ha cercato di incentivare l'utilizzazione di lavoratori in condizioni di inoccupazione o disoccupazione.
  A tal fine, l'articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020, le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 68, comma 15-septies, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto Sostegni-bis), ha previsto, in relazione all'emergenza epidemiologica, che i percettori di ammortizzatori sociali nonché i percettori di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, entro la soglia del limite di 2.000 euro per l'anno 2020.
  Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, non vi è dubbio che esso non si è rivelato efficace come strumento di politica attiva. Si è infatti verificato un disequilibrio tra l'erogazione del beneficio e le iniziative per la ricerca di un'occupazione da parte dei percettori di reddito.
  Il Governo ha inteso agire proprio su tutti questi aspetti. Con l'intervento inserito nel disegno di legge di bilancio il Governo ha riformato alcuni dei meccanismi di funzionamento del reddito, al fine innanzitutto di prevenire frodi, abusi e comportamenti scorretti, ma anche di incentivare, accompagnare e sostenere più efficacemente il beneficiario nella ricerca del lavoro. Sono stati introdotti dei correttivi per rafforzare il sistema dei controlli preventivi, per una migliore interoperabilità tra le banche dati esistenti e per una più efficace collaborazione tra tutti i soggetti competenti.
  Sul fronte dell'attivazione per il lavoro, è stato previsto la ricerca del lavoro da parte del percettore di reddito sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza, con una frequenza almeno mensile, pena - senza giustificato motivo per l'assenza — la decadenza del beneficio. Per i percettori occupabili, il décalage del beneficio mensile scatterà dopo il primo rifiuto, mentre la revoca è prevista dopo il secondo rifiuto di un'offerta congrua di lavoro.
  Sempre ai fini di una maggiore incentivazione all'occupazione, sono stati rafforzati gli incentivi ai datori di lavoro che assumano i percettori del Reddito di cittadinanza anche con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale.
  Un ruolo importante è assegnato anche ai privati. Per favorire la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma ANPAL prevede parità di accesso ai Centri per l'impiego e alle Agenzie del lavoro, in cooperazione con il portale del Dipartimento
della funzione pubblica. Alle Agenzie per il lavoro accreditate è quindi riconosciuto il 20 per cento per ogni assunzione.
  Detto ciò, il grido d'allarme lanciato, non solo dal mondo agricolo ma anche dal settore turistico (ricettivo, ristorazione), non può rimanere inascoltato.
  Terminata la fase emergenziale andrà necessariamente aperta una profonda riflessione sul sistema dei sussidi attualmente attivi nel nostro Paese.
  Forme di sussidi dovranno essere garantiti solo a quelle fasce di popolazione che per effettivi e necessari motivi non riusciranno mai ad inserirsi nel mercato del lavoro.
  Dopo il varo da parte del Parlamento della legge di bilancio, occorrerà certamente valutare gli effetti di tali misure che mirano a incentivare l'occupazione dei percettori del Reddito di cittadinanza e che vanno valutate anche in connessione con il varo del programma GOL, previsto dal PNRR, volto a rafforzare i percorsi di formazione per i soggetti particolarmente fragili e distanti dal mercato del lavoro.