V Commissione

Bilancio, tesoro e programmazione

Bilancio, tesoro e programmazione (V)

Commissione V (Bilancio)

Comm. V

Bilancio, tesoro e programmazione (V)
SOMMARIO
Mercoledì 15 dicembre 2021

SEDE REFERENTE:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 86

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) ... 111

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-A (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti) ... 93

SEDE REFERENTE:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 99

ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate) ... 123

V Commissione - Resoconto di mercoledì 15 dicembre 2021

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 dicembre 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, fa presente che nella seduta di ieri i deputati Torto e Pettarin hanno ritenuto preferibile aggiungere la loro firma all'emendamento Trancassini 27.22, come riformulato, anziché accogliere la proposta di riformulazione dei rispettivi emendamenti 27.10 e 27.13, che sono stati conseguentemente assorbiti dal medesimo emendamento 27.22 per effetto dell'approvazione di quest'ultimo.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, avverte che nel testo pubblicato in allegato al resoconto della seduta di lunedì 13 dicembre degli identici articoli aggiuntivi Frassini 19.03 e Fassina 19.010, approvati nella stessa giornata di lunedì nel testo riformulato, per un mero refuso, al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, appaiono le parole: «1° gennaio 2022» anziché: «1° gennaio 2023». Fa presente infatti che la riformulazione era proprio volta a disporre, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal citato capoverso 4-bis dal 1° gennaio 2023 anziché dal 1° gennaio 2022, come invece nel testo iniziale delle proposte emendative.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che gli emendamenti Pezzopane 9.4 e Patassini 9.14 sono da intendersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Baldelli 43.013, che ha avuto luogo nella seduta di ieri.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede ai relatori o al presentatore dell'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05 di illustrare il contenuto della riformulazione proposta dai relatori.

  Davide CRIPPA (M5S), nell'accettare la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 16.05 a sua firma, evidenzia che esso interviene in materia di contratti di fornitura di energia elettrica con l'obiettivo di garantire un percorso graduale di uscita dal regime di maggior tutela. In particolare, la proposta emendativa in esame intende tutelare i clienti più vulnerabili, al fine di evitare speculazioni di mercato nei loro confronti.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel ringraziare l'onorevole Davide Crippa per l'illustrazione dell'articolo aggiuntivo 16.05 a sua firma, sottoscrive la medesima proposta emendativa. Annuncia, quindi, il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05, poiché è volto a tutelare i cittadini più disagiati.

  Michele SODANO (MISTO), nel concordare con le considerazioni svolte dall'onorevole Raduzzi, auspica che l'esempio dell'onorevole Davide Crippa possa spingere altri deputati della maggioranza ad illustrare le loro proposte emendative.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05, come riformulato, è stato sottoscritto da tutti i gruppi della V Commissione.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Davide Crippa 16.05, come riformulato (vedi allegato 1).

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rixi 30.6, Paolo Russo 30.9, Silvestroni 30.1 e Gariglio 30.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Rixi 30.6, Paolo Russo 30.9, Silvestroni 30.1 e Gariglio 30.2.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Rixi 30.6, Paolo Russo 30.9, Silvestroni 30.1 e Gariglio 30.2, come riformulati (vedi allegato 1).

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 30.01.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 30.01 (vedi allegato 1).

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, formula un invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cannizzaro 33.01.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con l'invito al ritiro formulato dai relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, segnala che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 33.01.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Di Muro 37.1, Trancassini 37.3, D'Attis 37.4 e De Menech 37.2.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con l'invito al ritiro formulato dai relatori

  Fabio MELILLI, presidente, segnala che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Di Muro 37.1, D'Attis 37.4 e De Menech 37.2.

  La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 37.3.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione in un identico testo degli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede che i relatori o i presentatori degli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04 illustrino il contenuto della riformulazione proposta.

  Tullio PATASSINI (LEGA), illustrando la riformulazione in un identico testo degli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04, evidenzia che essa è volta a consentire che il credito di imposta previsto dal comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 sia ricompreso nel temporary framework relativo al COVID-19 piuttosto che nel temporary framework relativo al sisma, in modo da accelerare l'applicazione della misura.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04, come riformulati in un identico testo, sono stati sottoscritti da tutti i componenti della V Commissione.

  La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Patassini 43.04 e Pezzopane 20.04, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cannizzaro 43.011, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Cannizzaro 43.011.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cannizzaro 43.011, come riformulato (vedi allegato 1).

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del collega Pella, con riferimento all'emendamento 7.12 dei relatori, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.7.12.9, 0.7.12.8, 0.7.12.6, 0.7.12.5, 0.7.12.4, 0.7.12.3, 0.7.12.1, 0.7.12.2, Trano 0.7.12.12, 0.7.12.10, 0.7.12.11. Esprime parere favorevole sul subemendamento Ubaldo Pagano 0.7.12.13 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.12 dei relatori.
  Con riferimento all'articolo aggiuntivo 31.010 dei relatori, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici subemendamenti Viscomi 0.31.010.29, Comaroli 0.31.010.23 e Trancassini 0.31.010.1, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.18, 0.31.010.19, 0.31.010.20 e 0.31.010.21. Propone l'accantonamento del subemendamento Fassina 0.31.010.47. Quindi formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.5, 0.31.010.4, 0.31.010.3 e 0.31.010.2. Ricorda quindi che i subemendamenti Del Barba 0.31.010.36 e 0.31.010.38 sono stati ritirati dal presentatore. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento Del Barba 0.31.010.37. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.10 e 0.31.010.9. Propone l'accantonamento del subemendamento Raduzzi 0.31.010.8. Formula quindi un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.7 e 0.31.010.6. Ricorda quindi che il subemendamento Buratti 0.31.010.35 è stato ritirato dal presentatore. Esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Paolo Russo 0.31.010.27, Mancini 0.31.010.34 e Fassina 0.31.010.46 e sul subemendamento Del Barba 0.31.010.39. Formula quindi un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.31.010.17, 0.31.010.16, 0.31.010.15, 0.31.010.11, 0.31.010.12 e 0.31.010.13. Esprime parere favorevole sul subemendamento Baldini 0.31.010.42, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Propone l'accantonamento degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.31, Paolo Russo 0.31.010.24, Fassina 0.31.010.43, degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.3, Paolo Russo 0.31.010.25, Fassina 0.31.010.44, nonché degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.33, Paolo Russo 0.31.010.26, Fassina 0.31.010.45. Ricorda che il subemendamento Fassina 0.31.010.30 è stato ritirato dal presentatore. Propone l'accantonamento del subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sul subemendamento Vanessa Cattoi 0.31.010.22. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 31.010 dei relatori.
  Con riferimento all'emendamento 35.4 dei relatori, esprime parere contrario sui subemendamenti Trancassini 0.35.4.3, 0.35.4.2, 0.35.4.1 e 0.35.4.4. Esprime quindi parere favorevole sul subemendamento D'Attis 0.35.4.5 a condizione che sia riformulato nel testo pubblicato in allegato (vedi allegato 1). Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 35.4 dei relatori.
  Con riferimento all'articolo aggiuntivo 35.04 dei relatori, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sui subemendamenti Raduzzi 0.35.04.1, 0.35.04.2, sugli identici subemendamenti Raduzzi 0.35.04.3 e Sarti 0.35.04.8, ed esprime parere contrario sul subemendamento Sarti 0.35.04.9. Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 35.04 dei relatori.
  Con riferimento all'articolo aggiuntivo 35.05 dei relatori, esprime parere contrario sui subemendamenti Raduzzi 0.35.05.16, 0.35.05.15, 0.35.05.17, 0.35.05.18, 0.35.05.3, 0.35.05.2, 0.35.05.1, 0.35.05.5, 0.35.05.6, 0.35.05.4, 0.35.05.7, 0.35.05.12, 0.35.05.11, 0.35.05.10, 0.35.05.9, 0.35.05.8, 0.35.05.14 e 0.35.05.13. Raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 35.05 dei relatori.
  Con riferimento all'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori, propone quindi l'accantonamento dei subemendamenti Torto 0.40.06.6, 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Trancassini 0.40.06.8, Bitonci 0.40.06.2, Frassini 0.40.06.3, Raduzzi 0.40.06.1, Trancassini 0.40.06.13, 0.40.06.12, 0.40.06.11, 0.40.06.10, 0.40.06.9 e Torto 0.40.06.5. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, avverte che devono intendersi accantonati le proposte emendative e subemendative su cui è stata avanzata una proposta in tal senso dai relatori.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede al presidente come intende organizzare i tempi per l'esame delle restanti proposte emendative.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, comunica che i lavori proseguiranno fino alle ore 16, quando inizieranno i lavori dell'Assemblea, e poi eventualmente, se sarà necessario, la Commissione riprenderà al termine dei lavori dell'Assemblea.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel rilevare che la maggioranza e il Governo non riusciranno a rispettare i termini che avevano previsto per l'esame del provvedimento, evidenzia che il numero delle proposte emendative accantonate, incluse quelle presentate dai relatori, è ancora molto alto, pertanto ritiene che si sia ancora ben lontani da accordi definitivi all'interno della maggioranza.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il suo subemendamento 0.7.12.9, sottolinea che è volto a modificare l'emendamento 7.12 dei relatori che prevede un finanziamento a favore dell'Agenzia industrie difesa per 11,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023. Nel rendere noto che il direttore generale dell'Agenzia è attualmente il professor Latorre, che è stato deputato del Partito Democratico per quattro legislature, afferma che la destinazione di tale contributo è incoerente con l'articolo 7, riguardante il Polo strategico nazionale, e con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nel ricordare che gli ultimi provvedimenti del Governo riguardanti la super certificazione verde e l'obbligo del tampone per chi entra in Italia colpiscono pesantemente il settore turistico a vantaggio del quale lui stesso aveva presentato diverse proposte emendative che miglioravano le misure già contenute nel decreto, sottolinea che, invece, la maggioranza continua a reperire risorse per assunzioni al Ministero dell'economia e delle finanze, per favorire le fondazioni bancarie e ora anche per finanziare l'Agenzia industrie difesa. Conclude affermando che i subemendamenti da lui presentati sono volti alla riduzione degli stanziamenti previsti dall'emendamento 7.12 dei relatori per destinare tali risorse ad altre finalità, in particolare alle imprese turistiche.

  Michele SODANO (MISTO), condividendo le considerazioni dell'onorevole Raduzzi, invita la maggioranza, oltre che a scrivere in un modo più adeguato i testi normativi, a destinare in modo più produttivo le risorse del PNRR. Quindi si rivolge al gruppo della Lega, che si è spesso contrapposta al Partito Democratico, affinché vigili su proposte emendative di questo genere.

  La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.9.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il suo subemendamento 0.7.12.8, chiede per quale ragione nessuno dei componenti della maggioranza intervenga per spiegare le ragioni del finanziamento in favore dell'Agenzia industrie difesa.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, fa presente che i subemendamenti presentati dal gruppo Misto sono a scalare e quindi, poiché l'onorevole Raduzzi è già intervenuto sul primo, concede un minuto per intervenire su ciascuno dei restanti.

  Beatrice LORENZIN (PD) afferma che il deputato Raduzzi sta facendo una diretta facebook mentre fa illazioni non fondate sulla maggioranza.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), dopo aver chiesto al presidente di impedire all'onorevole Lorenzin di rivolgersi direttamente a lui, afferma di aver già assicurato al presidente Melilli che avrebbe parlato meno dei dieci minuti previsti dal Regolamento sul primo subemendamento, per riservarsi poi di intervenire anche sui successivi.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, concede all'onorevole Raduzzi di intervenire per cinque minuti su ogni subemendamento da lui presentato.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), nell'illustrare il suo subemendamento 0.7.12.8, spiega che è volto a ridurre il contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa, per l'anno 2022, da 11,3 milioni a 2,5 milioni e, per l'anno 2023, da 7,1 milioni a 3 milioni.

  Michele SODANO (MISTO) contesta al presidente Lovecchio di aver tentato di contingentare gli interventi dell'onorevole Raduzzi basandosi sul contenuto analogo degli stessi. Precisa che nessuno sta facendo una diretta facebook come affermato dall'onorevole Lorenzin.

  La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.8.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il suo subemendamento 0.7.12.6, nel ricordare che le disposizione a favore del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto in favore delle aziende del settore turistico sono giustificate dalla gravi perdite subite da esse in seguito alla crisi pandemica, sostiene che in questo caso non vi è alcun ragionevole motivo per attribuire fondi all'Agenzia industrie difesa «per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti» che non sembrano avere alcuna attinenza con le finalità di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previste dal PNRR. Il subemendamento in esame propone di ridurre di 7 milioni il contributo all'Agenzia industrie difesa affinché possa essere destinato più utilmente.

  Michele SODANO (MISTO), nel rivolgersi ai relatori che vede occupati in altre incombenze, chiede loro di spiegare quali siano le attività dell'Agenzia industrie difesa e la connessione di esse con il PNRR. Afferma che si tratta di domande legittime.

  La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.6.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il suo subemendamento 07.12.5, nel far presente che le previsioni di una crescita al 6 per cento per l'anno in corso dovranno probabilmente essere riviste in seguito all'acquisizione dei dati forniti dal settore turistico, dei dati sul lavoro e sui trasporti, afferma che si stima un crollo dei consumi del 20-25 per cento per le prossime festività. Ritiene che, se Draghi aveva affermato che era il momento di spendere per rilanciare l'economia, il Governo ha ritenuto tuttavia che si debba spendere per soggetti ad esso particolarmente vicini, come il professor Latorre, ex deputato del Partito Democratico. Nel far presente che la missione 1 del PNRR, riguardante la digitalizzazione, non sembra pertinente rispetto al contributo previsto, chiede ai relatori di precisare cosa significhi «interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza» e quale urgenza ci sia nel realizzarli. Nel chiedere di abbassare lo stanziamento previsto, ribadisce ai relatori la richiesta di intervenire per chiarire per quali motivi lo ritengano necessario.

  Michele SODANO (MISTO) insiste per acquisire dai relatori informazioni di dettaglio in merito agli interventi cui saranno destinate le risorse assegnate quale contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa, secondo quanto previsto dall'emendamento 7.12 dei relatori.

  La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.5.

  Fabio MELILLI, presidente, invita gli onorevoli Raduzzi e Sodano a contenere il numero e l'ampiezza degli interventi sui singoli subemendamenti, tenuto conto della necessità di concludere l'esame del provvedimento in tempi compatibili con la programmata calendarizzazione della discussione sulle linee generali dello stesso fissata in Assemblea per la giornata di venerdì prossimo, trovandosi altrimenti costretto ad adottare misure di contingentamento del numero e dei tempi degli interventi medesimi.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel precisare che gli interventi sinora svolti sono stati esclusivamente finalizzati ad ottenere chiarimenti da parte dei relatori e del Governo circa l'effettiva natura e portata delle misure contenute nell'emendamento 7.12 dei relatori, che a suo avviso rappresenta un non ottimale utilizzo di risorse pubbliche, illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.7.12.4, sottolineando come da parte sua non vi sia alcun intento ostruzionistico.

  La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.4.

  Michele SODANO (MISTO), illustrando il subemendamento Raduzzi 0.7.12.3, ribadisce la necessità di acquisire dai relatori informazioni in merito agli interventi cui saranno effettivamente destinate le risorse del contributo assegnato a favore dell'Agenzia industrie difesa dall'emendamento 7.12 dei relatori, osservando come quest'ultimo sia un ente di diritto pubblico il cui direttore generale, Nicola Latorre, in passato è stato, come noto, un esponente appartenente ad un partito politico presente in Parlamento.

  La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.7.12.3.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), preso atto dell'andamento dei lavori, ritiene che una eventuale risposta dei relatori rispetto ai quesiti legittimamente posti dagli onorevoli Raduzzi e Sodano nel corso dei rispettivi interventi potrebbe costituire un utile punto di mediazione e favorire la prosecuzione dell'esame del provvedimento in un clima maggiormente collaborativo.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, premettendo che la citata questione relativa all'attuale direttore generale dell'Agenzia industrie difesa, per come esposta dagli onorevoli Raduzzi e Sodano, appare del tutto pretestuosa ed estranea al merito delle misure contenute nell'emendamento 7.12, presentato a firma anche del correlatore Pella, precisa anzitutto che al momento non è dato disporre di un elenco puntuale e dettagliato degli interventi cui saranno destinate le risorse del contributo assegnato in favore del predetto ente, fermo restando che dette risorse rientrano comunque già nella disponibilità degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa.
  Ciò premesso, avverte che, coerentemente con gli obiettivi di transizione digitale della pubblica amministrazione e di supporto nella migrazione al cloud previsti dal PNRR, il citato emendamento 7.12 intende realizzare interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti delle unità produttive dell'Agenzia industrie difesa, cui è affidato un complesso processo di dematerializzazione degli archivi dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni. Osserva che tali interventi consentiranno, altresì, di potenziare i sistemi di controllo della qualità dei processi produttivi, promuovendo, al contempo, sinergie produttive con le realtà locali, tutelando i livelli occupazionali e potenziando la capacità industriale delle unità in gestione all'Agenzia, localizzate nel Centro e nel Sud del Paese. Osserva, infine, che l'assegnazione, direttamente all'Agenzia, delle risorse già dedicate dal Dicastero della difesa a tali scopi costituisce una misura di semplificazione che permetterà di realizzare più efficacemente e celermente interventi urgenti di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza che consentano la riapertura di impianti e linee produttive, nonché uno sviluppo ulteriore delle capacità produttive dell'Agenzia stessa.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.7.12.1, 0.7.12.2 e Trano 0.7.12.12.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il subemendamento Trano 0.7.12.10, di cui è cofirmatario, che reca finalità analoghe a quelle del successivo subemendamento Trano 0.7.12.11, di cui è ugualmente cofirmatario, ringrazia il relatore Dal Moro per le informazioni fornite a proposito dell'emendamento 7.12 dei relatori, sebbene non ritenga comunque condivisibile l'intervento dallo stesso prospettato.

  Michele SODANO (MISTO) si associa al ringraziamento indirizzato dal collega Raduzzi al relatore Dal Moro per gli elementi informativi testé forniti, che ritiene consentiranno al dibattito in atto di procedere con maggiore speditezza e serenità.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trano 0.7.12.10 e 0.7.12.11 e approva il subemendamento Ubaldo Pagano 0.7.12.13 (vedi allegato 1).

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) preannunzia il voto contrario sull'emendamento 7.12 dei relatori.

  La Commissione approva l'emendamento 7.12 dei relatori, come subemendato (vedi allegato 1).

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, a rettifica dei pareri in precedenza formulati, anticipa che sull'emendamento Raduzzi 0.31.010.2, sul quale aveva prima formulato un invito al ritiro, il parere è da intendersi ora favorevole.

  La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere favorevole sull'emendamento Raduzzi 0.31.010.2, testé anticipata dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, stante l'imminenza della ripresa dei lavori in Aula, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che avrà luogo al termine delle votazioni odierne in Assemblea.

  La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 19.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° dicembre 2021.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, fa presente che dall'articolo 14, che introduce un nuovo principio e criterio direttivo specifico da applicare per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 relativa alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, volto a prorogare l'utilizzo del metodo di misurazione sinora applicato, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda le modificazioni all'articolo 11, comma 2, lettera a), introdotte in sede referente, volte a prevedere, in sede di adeguamento al regolamento (UE) 2019/6 (medicinali veterinari), evidenzia che l'adeguamento e la riorganizzazione delle attività delle autorità competenti, la riorganizzazione delle attività che dovranno essere svolte dal Ministero della salute al fine di adeguare il sistema interno alle prescrizioni del predetto regolamento UE comporterebbe interventi volti a garantire l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti con il citato regolamento, che sono gestiti dall'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) per le finalità previste dalla stessa normativa europea.
  Sottolinea che tali disposizioni comporterebbero inoltre la necessità di incrementare il numero del personale tecnico adibito all'esame della documentazione e del personale amministrativo deputato a verificare la legittimità dell'azione amministrativa.
  Ritiene pertanto necessario ripristinare il testo iniziale dell'articolo 11, comma 2, lettera a), al fine di evitare che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 3208-A Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'articolo 14, che introduce un nuovo principio e criterio direttivo specifico da applicare per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 relativa alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, volto a prorogare l'utilizzo del metodo di misurazione sinora applicato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    per quanto riguarda le modificazioni all'articolo 11, comma 2, lettera a), introdotte in sede referente, volte a prevedere, in sede di adeguamento al regolamento (UE) 2019/6 (medicinali veterinari), l'adeguamento e la riorganizzazione delle attività delle autorità competenti, la riorganizzazione delle attività che dovranno essere svolte dal Ministero della salute al fine di adeguare il sistema interno alle prescrizioni del predetto regolamento UE comporterebbe interventi volti a garantire l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti con il citato regolamento, che sono gestiti dall'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) per le finalità previste dalla stessa normativa europea;

    tali disposizioni comporterebbero inoltre la necessità di incrementare il numero del personale tecnico adibito all'esame della documentazione e del personale amministrativo deputato a verificare la legittimità dell'azione amministrativa;

    appare pertanto necessario ripristinare il testo iniziale dell'articolo 11, comma 2, lettera a), al fine di evitare che si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 11, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e gli organi da esse individuati nonché le parole: nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale».

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Mollicone 4.12, che prevede, tra l'altro, che il massimo edittale delle sanzioni irrogabili per violazione della normativa posta a tutela dei consumatori sia pari – in caso di infrazione diffusa o di infrazione diffusa avente una dimensione unionale – al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, e all'1 per cento, in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

   Mollicone 4.11, che è volta tra l'altro a limitare – con riferimento alla direttiva 93/13/CEE, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – l'applicazione della previsione secondo cui il massimo edittale delle sanzioni irrogabili sia almeno pari al 4 per cento del fatturato alle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

   Mantovani 4.13, che è volta ad integrare il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 4, relativo all'adeguamento dell'apparato sanzionatorio nazionale posto a tutela del consumatore, prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da microimprese, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

   Mantovani 4.14, che è volta ad escludere dall'ambito di applicazione del principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 4 – che prevede una soglia minima del massimo edittale delle sanzioni irrogabili per violazioni della disciplina a tutela del consumatore – diverse disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, aventi ad oggetto, tra l'altro, le pratiche commerciali scorrette o ingannevoli e le clausole vessatorie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

   Berti 5.0100, che reca, tra l'altro, una delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, finalizzato a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario. In particolare, tra i principi e criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega è prevista l'istituzione, quale autorità indipendente, del Comitato per le politiche macroprudenziali, del quale vengono disciplinate la composizione e le attribuzioni. L'emendamento prevede che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Il comma 5 prevede una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Scerra 5.0101, che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica di alcuni regolamenti. In particolare, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, è prevista la designazione della Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, con potere di approvazione di alcune decisioni dell'Autorità di risoluzione. Il comma 3 prevede una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Berti 5.0102, che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, è previsto che la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP siano individuate quali autorità competenti, secondo le relative attribuzioni, con poteri regolamentari nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento medesimo. Il comma 3 prevede una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Mantovani 6.1, che è volta a sopprimere l'articolo 6 del provvedimento in esame, recante delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO). Al riguardo, fermo restando che il decreto legislativo n. 9 del 2021 ha già provveduto a introdurre nel nostro ordinamento le norme di adattamento al citato regolamento unionale, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il corretto adempimento della disciplina comunitaria, al fine di escludere il verificarsi di oneri connessi all'eventuale avvio di una procedura di infrazione;

   Mantovani 11.6, che è volta a prevedere, tra i criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della cosiddetta ricetta veterinaria elettronica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Gemmato 11.10, che è volta a prevedere, tra i criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, che la consegna dei farmaci della propria scorta da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali debba essere effettuata, esclusivamente per la prima somministrazione, a titolo gratuito e soltanto per consentire l'inizio della terapia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009;

   Gemmato 11.11, che è volta a prevedere, tra i criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari, la ridefinizione del sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali anche da compagnia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 3, del presente provvedimento, ai sensi del quale alla copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe si provvederà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea e, qualora la dotazione di quest'ultimo si rivelasse insufficiente, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, nel presupposto – sul quale appare tuttavia necessario acquisire una conferma da parte del Governo – che alla loro attuazione possa provvedersi nel rispetto della clausola di copertura di cui all'articolo 1, comma 3, che in ogni caso prevede, in ipotesi di eventuale insufficienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, il ricorso alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo cui i decreti legislativi dai quali dovessero derivare nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare come non sia possibile lavorare in questo modo, pur comprendendo la stanchezza di tutti e in particolare degli uffici. Pertanto, al fine di non rovinare il clima instauratosi, suggerisce al presidente di rinviare ad altro momento la sede consultiva, consentendo che si possa procedere all'esame in sede referente di un provvedimento tanto importante quale è il decreto-legge n. 152 del 2021. In caso contrario, si vedrebbe costretto a chiedere una formale sospensione dei lavori della Commissione, al fine di poter compiutamente valutare le osservazioni avanzate dal presidente con riguardo alle proposte emendative riferite al disegno di legge di delegazione europea 2021.

  Fabio MELILLI, presidente, si scusa per la situazione, sottolineando che la questione è stata seguita dalla sottosegretaria Sartore, presente ai lavori della Commissione Bilancio nella mattinata odierna, e che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per domani mattina.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritiene che l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021 possa essere concluso stasera, al termine dei lavori della sede referente o in alternativa nelle prime ore della mattinata di domani. Manifesta sin d'ora la disponibilità del suo gruppo.

  Fabio MELILLI, presidente, fa presente che il suo intento era quello di assicurare la conclusione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021, evitando la fuga dei colleghi a conclusione della sede referente. Ciò premesso, in attesa delle valutazioni del Governo, in assenza di obiezioni, propone di passare all'esame del decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, per concludere successivamente l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2021.
  Sospende quindi la seduta, che riprenderà al termine della sede referente.

  La seduta, sospesa alle 19.25, riprende alle 22.50.

  Fabio MELILLI, presidente chiede alla rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Mantovani 4.14, degli articoli aggiuntivi Berti 5.0100, Scerra 5.0101 e Berti 5.0102 e dell'emendamento Mantovani 6.1, su cui esprime invece nulla osta, in quanto privi di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Fabio MELILLI, presidente, in sostituzione del relatore, esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 11.6, 11.10 e 11.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 22.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

  La seduta comincia alle 19.25.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta pomeridiana.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che l'onorevole Furgiuele sottoscrive la proposta emendativa Cannizzaro 43.011.
  Avverte quindi che l'esame riprende dagli identici subemendamenti Viscomi 0.31.010.29, Comaroli 0.31.010.23 e Trancassini 0.31.010.1.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede che il subemendamento a sua prima firma 0.31.010.23, unitamente ai subemendamenti Viscomi 0.31.010.29 e Trancassini 0.31.010.1, sia accantonato in attesa che arrivi in seduta la sottosegretaria Sartore, con la quale erano in corso interlocuzioni ai fini di un eventuale accoglimento. Nel precisare che con la sua richiesta non ha inteso mancare di rispetto alla rappresentante del Governo attualmente presente in seduta, ritiene più opportuno attendere l'esito delle valutazioni della sottosegretaria Sartore.

  Fabio MELILLI, presidente, acquisito il consenso dei relatori, dispone l'accantonamento degli identici subemendamenti Viscomi 0.31.010.29, Comaroli 0.31.010.23 e Trancassini 0.31.010.1.

  Ubaldo PAGANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quali siano gli orientamenti con riguardo all'orario di conclusione della seduta.

  Fabio MELILLI, presidente, nel ribadire che i tempi sono quelli concordati, vale a dire che entro le ore 21 si dovrebbe pervenire al conferimento del mandato ai relatori, precisa comunque che si riserva di dare uno spazio adeguato al confronto su alcuni specifici temi politicamente rilevanti.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) fa presente che il subemendamento a sua prima firma 0.31.010.18, analogamente ai due successivi, è volto ad incrementare il limite di spesa consentito ai comuni per le assunzioni a tempo determinato previste dall'articolo aggiuntivo dei relatori, aumentando il numero dei rendiconti approvati cui tale limite è riferito. Nel ritenere che tali subemendamenti forniscano una rappresentazione più coerente della situazione degli enti locali, auspica che almeno uno di loro possa trovare accoglimento presso i relatori ed il Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.18, 0.31.010.19 e 0.31.010.20.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) fa presente che il subemendamento a sua prima firma 0.31.010.21 è volto a rafforzare il sistema di verifica sul rispetto dell'equilibrio di bilancio dei comuni, introducendo anche il parere dell'Organismo di controllo delle performance. Ritiene pertanto che si tratti di una proposta emendativa sensata.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.21, 0.31.010.5, 0.31.010.4 e 0.31.010.3.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che i relatori ed il Governo hanno espresso parere favorevole sul subemendamento Raduzzi 0.31.010.2.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) ringrazia relatori e Governo per il parere favorevole espresso.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.2 e Del Barba 0.31.010.37 (vedi allegato 1); con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.10 e 0.31.010.9.

  Fabio MELILLI, presidente, chiede ai relatori di esprimere il parere sul subemendamento Raduzzi 0.31.010.8, precedentemente accantonato.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del collega Pella, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Raduzzi 0.31.010.8.

  La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.8, 0.31.010.7 e 0.31.010.6.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che gli identici subemendamenti Paolo Russo 0.31.010.27, Mancini 0.31.010.34 e Fassina 0.31.010.46 sono sottoscritti dal MoVimento 5 Stelle.

  La Commissione approva gli identici subemendamenti Paolo Russo 0.31.010.27, Mancini 0.31.010.34 e Fassina 0.31.010.46 (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che Coraggio Italia sottoscrive il subemendamento Del Barba 0.31.010.39.

  La Commissione approva il subemendamento Del Barba 0.31.010.39 (vedi allegato 1).

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) fa presente che il subemendamento a sua prima firma 0.31.010.17, analogamente ai cinque successivi, è volto a dare più tempo all'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'individuazione degli enti cui destinare il personale assunto con contratti di collaborazione, previsto dall'articolo aggiuntivo dei relatori. Alla luce di tale motivazione, ritiene che tali subemendamenti siano sensati.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.31.010.17, 0.31.010.16, 0.31.010.15, 0.31.010.11, 0.31.010.12 e 0.31.010.13.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la riformulazione del subemendamento Baldini 0.31.010.42 è stata accettata dal presentatore e che tale proposta emendativa è stata sottoscritta dall'onorevole Raduzzi e dai componenti della V Commissione del MoVimento 5 Stelle.

  La Commissione approva il subemendamento Baldini 0.31.010.42, come riformulato (vedi allegato 1).

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, formula un invito al ritiro degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.31, Paolo Russo 0.31.010.24 e Fassina 0.31.010.43.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con l'invito al ritiro formulato dai relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che gli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.31, Paolo Russo 0.31.010.24 e Fassina 0.31.010.43 sono stati ritirati dai presentatori.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede che gli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44 siano accantonati per permettere ai deputati di prendere visione della riformulazione proposta.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, formula un invito al ritiro degli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.33, Paolo Russo 0.31.010.26 e Fassina 0.31.010.45.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI concorda con l'invito al ritiro formulato dai relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che gli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.33, Paolo Russo 0.31.010.26 e Fassina 0.31.010.45 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte, inoltre, che il subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28 rimane accantonato e che il subemendamento Vanessa Cattoi 0.31.010.22 è stato ritirato dalla presentatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Trancassini 0.35.4.3, 0.35.4.2, 0.35.4.1 e 0.35.4.4.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sul subemendamento D'Attis 0.35.4.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede che il subemendamento D'Attis 0.35.4.5 sia accantonato per permettere a tutti i componenti della Commissione di prendere visione della riformulazione proposta, auspicando che i presentatori vogliano spiegare l'urgenza di istituire un apposito ufficio di livello dirigenziale presso il Ministero della giustizia.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento del subemendamento D'Attis 0.35.4.5.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Raduzzi 0.35.04.1 e 0.35.04.2.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il subemendamento 0.35.04.3 a sua prima firma, evidenzia che un identico subemendamento è stato presentato dai componenti della Commissione giustizia del gruppo MoVimento 5 Stelle. Auspica pertanto il voto favorevole sugli identici subemendamenti 0.35.04.3 a sua prima firma e Sarti 0.35.04.8.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato il subemendamento Sarti 0.35.04.8.

  La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.35.04.3.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), illustrando il subemendamento Sarti 0.35.04.9 che ha sottoscritto, auspica un supplemento di riflessione dei componenti della maggioranza su tale proposta emendativa.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Sarti 0.35.04.9, approva l'articolo aggiuntivo 35.04 dei relatori (vedi allegato 1) e respinge i subemendamenti Raduzzi 0.35.05.16, 0.35.05.15, 0.35.05.17, 0.35.05.18, 0.35.05.3, 0.35.05.2, 0.35.05.1, 0.35.05.5, 0.35.05.6, 0.35.05.4, 0.35.05.7, 0.35.05.12 e 0.35.05.11.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) ringrazia i relatori ed il Governo per il parere favorevole al subemendamento 0.35.05.10 a sua prima firma.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Raduzzi 0.35.05.10 (vedi allegato 1), respinge i subemendamenti Raduzzi 0.35.05.9, 0.35.05.8, 0.35.05.14 e 0.35.05.13 e approva l'articolo aggiuntivo 35.05 dei relatori, come subemendato (vedi allegato 1).

  Enrico COSTA (MISTO-A-+E-RI), intervenendo per dichiarazione di voto sul subemendamento D'Attis 0.35.4.5, come riformulato, evidenzia come esso sia particolarmente specifico arrivando a prevedere che la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una unità. Auspica che su questo aspetto vi sia un chiarimento da parte del Governo, non comprendendo il motivo per cui una disposizione così specifica viene inserita in un provvedimento come quello in esame.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), concordando con le considerazioni svolte dall'onorevole Costa in merito alla particolare specificità del tenore del subemendamento in esame, auspica una maggiore riflessione sul tema, anche alla luce delle numerose assunzioni inutili presso i Ministeri previste dal provvedimento in esame.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento D'Attis 0.35.4.5, come riformulato (vedi allegato 1) e l'emendamento 35.4 dei relatori, come subemendato (vedi allegato 1).

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44, come riformulati, ritiene che le risorse finanziarie degli enti locali andrebbero utilizzate in modo più efficiente rispetto all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori.

  La Commissione approva gli identici subemendamenti Mancini 0.31.010.32, Paolo Russo 0.31.010.25 e Fassina 0.31.010.44, come riformulati (vedi allegato 1).

  Mauro D'ATTIS (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione della presidenza sulle affermazioni svolte da taluni colleghi nell'ambito della discussione in precedenza svolta sul subemendamento a sua firma 0.35.4.5, approvato in un testo riformulato, che ritiene gravemente lesive della sua onorabilità e credibilità, invitando pertanto coloro che le hanno proferite ad assumersene pubblicamente la responsabilità.

  Fabio MELILLI, presidente, fa presente che il contenuto degli interventi svolti nella discussione sull'emendamento D'Attis 0.35.4.5, approvato dalla Commissione in un testo riformulato, risulterà naturalmente dal resoconto sommario della seduta, che sarà pubblicato nell'apposito Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari. Avverte quindi che, in riferimento al fascicolo degli emendamenti segnalati, sono rimasti accantonati l'articolo aggiuntivo Viscomi 10.01, gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11, gli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9, nonché l'emendamento Magi 27.21. In attesa della presentazione da parte dei relatori di eventuali riformulazioni delle predette proposte emendative, nonché di quelle relative ai subemendamenti rimasti ancora accantonati, ritiene opportuno che la Commissione sia posta nelle condizioni di proseguire nei suoi lavori solo una volta acquisito il quadro completo delle possibili riformulazioni. Non essendovi obiezioni, sospende pertanto la seduta e dispone l'immediata convocazione di un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della V Commissione, al fine di stabilire le modalità di prosecuzione dei lavori odierni.

  La seduta, sospesa alle 20.10, riprende alle 21.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che l'esame delle proposte emendative riprenderà dai subemendamenti agli emendamenti dei relatori e dai relativi emendamenti.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente una rassicurazione sul fatto che tutte le proposte emendative presentate saranno votate prima di votare il mandato al relatore.

  Fabio MELILLI, presidente, convoca immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per organizzare il prosieguo dei lavori.

  La seduta, sospesa alle 21.05, riprende alle 21.10.

  Fabio MELILLI, presidente, comunica che l'esame delle proposte emendative riprenderà dagli identici subemendamenti Viscomi 0.31.010.29, Comaroli 0.31.010.23 e Trancassini 0.31.010.1.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel premettere che ritira il subemendamento 0.31.010.23 a sua prima firma, ricorda che era stata indicato come obiettivo fondamentale la necessità che gli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fossero ultimati entro il 2026 per non perdere il diritto ai finanziamenti. Ricorda, inoltre che tutti i soggetti auditi avevano convenuto sulla necessità di disporre di personale qualificato da parte delle amministrazioni, soprattutto delle regioni e degli enti locali, in grado di seguire l'attuazione dei progetti. Conclude chiedendo al Governo che si esprima sulla questione e dichiara che intende trasfondere il contenuto del subemendamento 0.31.010.23 a sua prima firma in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI, nel ringraziare la deputata Comaroli per aver sollevato una questione sentita anche dal Governo, si impegna affinché il tema delle assunzioni da parte delle regioni sia affrontato all'interno della Conferenza unificata, luogo proprio di confronto tra Governo, regioni ed enti locali.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) ritira il subemendamento 0.31.010.1 a sua prima firma e dichiara che intende trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

  Fabio MELILLI, presidente, prende atto che il presentatore ritira il subemendamento Viscomi 0.31.010.29.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento Fassina 0.31.010.47, dichiara il suo voto contrario perché tale proposta emendativa ancora una volta prevede nuove assunzioni presso il Ministero economia e finanze, che non solo non appaiono giustificate ma aggravano la situazione debitoria del Paese.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento Fassina 0.31.010.47, sottolinea che è identico ad una proposta emendativa che era stata presentata al decreto cosiddetto Sostegni-bis. Afferma che è difficile comprendere in quale modo i deputati che presentano proposte emendative concernenti autorizzazioni ad assumere possano conoscere meglio del Governo quali siano le esigenze di personale dei Ministeri.

  Michele SODANO (MISTO), nel dichiarare il voto contrario della componente Alternativa del gruppo Misto sul subemendamento Fassina 0.31.010.47, afferma che è possibile concludere che le risorse del PNRR vengono spese in buona parte per finanziare nuove assunzioni nei ministeri, ossia reiterando una delle peggiori pratiche della politica italiana.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel dichiarare il voto contrario di Fratelli d'Italia sul subemendamento Fassina 0.31.010.47, afferma che gli pare difficile coniugare le finalità di rilancio contenute nel PNRR con generiche assunzioni presso la pubblica amministrazione. Conclude che tale approccio non è all'altezza di un programma che si propone di colmare difficoltà strutturali dell'economia italiana.

  Stefano FASSINA (LEU), in replica agli interventi di critica del contenuto del suo subemendamento 0.31.010.47, segnala che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche attuano un accordo tra Governo e ANCI, avente come scopo di reintegrare il personale dei comuni, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, per sopperire alle carenze dovute al blocco del ricambio generazionale protrattosi per molti anni. Nell'evidenziare che in questo momento tali amministrazioni dovranno far fronte ad un aumento dell'attività che non era possibile prevedere, ricorda che le riforme strutturali vengono attuate anche grazie a persone qualificate che siano capaci di attuarle in concreto.

  La Commissione approva il subemendamento Fassina 0.31.010.47 (vedi allegato 1).

  Roberto PELLA (FI), relatore, anche a nome del relatore Dal Moro, esprime parere favorevole sul subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Deborah Bergamini esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione del subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sul subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28, come riformulato, osserva ironicamente che, a giudicare dal contenuto delle proposte emendative presentate dalla maggioranza, potrebbe sembrare che il problema del nostro Paese siano i Ministeri.

  Fabio MELILLI, in replica all'onorevole Raduzzi, precisa che il subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28 non prevede assunzioni ma piuttosto è volto a porre rimedio alla errata attribuzione dei premi di risultato che ha fatto seguito alla separazione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Saccani Jotti 0.31.010.28, nel testo riformulato e, quindi, l'articolo aggiuntivo 31.010 dei relatori, nel testo subemendato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, risultano assorbiti gli identici emendamenti Invernizzi 31.5, Marco Di Maio 31.20, Pastorino 31.26, Trancassini 31.30, Gagliardi 31.33, Paolo Russo 31.36, De Menech 31.10, Prestigiacomo 31.45, nonché gli identici emendamenti Boccia 31.28 e Musella 31.52.

  Roberto PELLA (FI), relatore, anche a nome del relatore Dal Moro, esprime parere favorevole sui subemendamenti Torto 0.40.06.6, Torto 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2, Frassini 0.40.06.3, Raduzzi 0.40.06.1, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la riformulazione in un identico testo dei subemendamenti Torto 0.40.06.6, Torto 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2, Frassini 0.40.06.3, Raduzzi 0.40.06.1 assorbirebbe il subemendamento Torto 0.40.06.5, mentre tutti i restanti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori sono stati ritirati dai presentatori.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel dichiarare che non accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.40.06.1 e insiste per la votazione, preannunzia che si asterrà nella votazione dei subemendamenti all'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori, come riformulati in un identico testo. Evidenzia che, infatti, in essi si tratta del reddito di cittadinanza che ha rappresentato un rilevante ammortizzatore sociale nel periodo della pandemia per difendere il quale il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha addirittura dichiarato di far parte dell'attuale Governo. Evidenzia che, invece, proprio con il Governo Draghi sono state approvate disposizioni che depotenziano tale strumento restringendo i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, che riconoscono incentivi anche ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato o vantaggi a favore delle agenzie per il lavoro che promuovono la precarietà. Sottolinea che, con il testo proposto dai relatori, i contratti dei cosiddetti navigator, personale giovane specializzato nelle politiche attive del lavoro, viene prorogato soltanto fino al prossimo 30 aprile, mentre con il suo subemendamento veniva prevista una proroga di almeno sei mesi, senza il limite riguardante le risorse finanziarie delle regioni.

  Daniela TORTO (M5S), nel ricordare che il MoVimento 5 Stelle si è sempre battuto a favore della misura del reddito di cittadinanza e del personale che svolge le attività di assistenza tecnica volte al funzionamento di tale misura, esprime apprezzamento per lo sforzo del Governo, in particolare del Ministro D'Incà e della sottosegretaria Bergamini, e delle altre forze di maggioranza volto a trovare una soluzione condivisa. In tal senso, esprime apprezzamento anche per il prezioso contributo dato dai colleghi della XI Commissione. Auspica che in futuro vi sia un impegno della maggioranza a istituire un tavolo permanente con lo scopo di rivedere e migliorare le prospettive di lavoro di tale personale.

  Michele SODANO (MISTO), non concordando con l'intervento dell'onorevole Torto, evidenzia che, poiché nei contratti stipulati dall'ANPAL con il contingente di personale che svolge le attività di assistenza tecnica volte al funzionamento del reddito di cittadinanza subentreranno le regioni, vi saranno differenze di trattamento tra una regione e l'altra. A suo avviso, la soluzione individuata dalla maggioranza rappresenta un fallimento, come dimostra lo scontento del citato personale.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'esprimere stupore rispetto al fatto che, considerato che il decreto-legge in esame riguarda l'attuazione del PNRR, proposte emendative riguardanti la misura del reddito di cittadinanza siano ritenute ammissibili, ritiene che coloro che hanno promosso l'inserimento di tale argomento nel provvedimento in esame avrebbero dovuto rappresentare tale esigenza ai soggetti intervenuti durante le audizioni sul presente decreto-legge, i quali, invece, hanno condannato unanimemente la misura del reddito di cittadinanza. A suo avviso, l'emendamento 40.06 dei relatori è stato presentato solo per cercare di risolvere qualche criticità interna alla maggioranza, con il risultato, però, di scontentare tutti. Tutto ciò premesso, annuncia il voto contrario sui subemendamenti Torto 0.40.06.6 e 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2, Frassini 0.40.06.3, come riformulati in un identico testo, nonché sull'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori.

  Stefano FASSINA (LEU) evidenzia che i centri per l'impiego manifestavano già da molto tempo una forte carenza di personale e che nel 2019 sono state stanziate ingenti risorse finanziarie affinché le regioni provvedessero ad assumere personale nei centri per l'impiego. Segnala, però, che tali assunzioni non sono state ancora effettuate e, a suo avviso, non saranno effettuate nei quattro mesi in cui la proposta emendativa in esame prevede la proroga dei contratti dei cosiddetti navigator. Pertanto fa presente che le citate risorse saranno utilizzate dalle regioni per retribuire tali lavoratori.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), nel considerare che il decreto-legge in esame prevede assunzioni presso i Ministeri senza lo svolgimento dei relativi concorsi e la proliferazione di enti inutili, esprime dispiacere nel constatare che la maggioranza e, in particolare, il MoVimento 5 Stelle ha abbandonato i lavoratori assunti per svolgere le attività di assistenza tecnica relative al funzionamento del reddito di cittadinanza.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A) ribadisce di non accettare la riformulazione del subemendamento 0.40.06.1 a sua firma e chiede che sia posto in votazione prima dei subemendamenti Torto 0.40.06.6 e 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2 e Frassini 0.40.06.3, come riformulati in un identico testo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) annuncia il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sul subemendamento Raduzzi 0.40.06.1.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i rispettivi presentatori dei subemendamenti Torto 0.40.06.6 e 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2 e Frassini 0.40.06.3 accolgono la riformulazione proposta e che i predetti subemendamenti, come riformulati in un identico testo, sono stati sottoscritti dai componenti della V Commissione del gruppo MoVimento 5 Stelle e dall'onorevole Fassina.

  La Commissione respinge il subemendamento Raduzzi 0.40.06.1 e, quindi, approva i subemendamenti Torto 0.40.06.6 e 0.40.06.7, Bellachioma 0.40.06.4, Bitonci 0.40.06.2 e Frassini 0.40.06.3, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1) e l'articolo aggiuntivo 40.06 dei relatori, come subemendato (vedi allegato 1).

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Viscomi 10.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che il presentatore ha accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Viscomi 10.01.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Viscomi 10.01, come riformulato (vedi allegato 1).

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, anche a nome del relatore Pella, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11 e sugli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9, a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione in un identico testo degli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11 e degli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo per dichiarazione di voto sugli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11 e sugli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9, come riformulati in un identico testo, annuncia il voto contrario della sua componente politica. In proposito, infatti, evidenzia che la riformulazione proposta prevede che entro il 1° luglio 2022 i comuni devono lasciare la gestione della risorsa idrica che potrà essere assunta anche da società per azioni. A suo avviso, le clausole di salvaguardia previste non sono sufficienti in quanto non risultano applicabili a tutti i comuni.

  Raffaele TRANO (MISTO-A), nel concordare con le considerazioni svolte dall'onorevole Raduzzi, ritiene che quella in discussione è una norma pericolosa poiché le società per azioni perseguono l'obiettivo del profitto e non del benessere di tutti i cittadini.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 22.6, Bitonci 22.10 e Bagnasco 22.11 e gli identici emendamenti Pastorino 22.4, Gagliardi 22.7 e Bagnasco 22.9, come riformulati in un identico testo (vedi allegato 1).

  Paolo TRANCASSINI (FDI), constatato che rimane da votare l'emendamento Magi 27.21, evidenzia che esso riguarda un argomento, quello della raccolta digitale delle firme, non attinente al contenuto del decreto-legge in discussione. Ritiene si tratti di un argomento complesso che non può essere liquidato con una semplice proposta emendativa, ma esaminato puntualmente dalla competente Commissione permanente. Reputa, quindi, intollerabile cercare di inserirlo nella discussione in corso. A suo avviso, infatti, l'emendamento Magi 27.21 andrebbe ritirato dai presentatori per essere discusso in una sede più opportuna. Se così non fosse, una tale forzatura, a suo parere, rappresenterebbe il peggior viatico per il prosieguo della sessione di bilancio.

  Salvatore DEIDDA (FDI) esprime stupore per l'ammissibilità dell'emendamento Magi 27.21, le cui disposizioni risultano palesemente estranee rispetto al contenuto proprio del decreto-legge in esame, finalizzato all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) esprime il proprio rammarico per il fatto che la discussione dell'emendamento Magi 27.21, il cui contenuto appare indubbiamente divisivo tra i diversi gruppi politici, abbia luogo al termine di un esame, assai complesso e approfondito, di un provvedimento molto articolato. Pur apprezzando l'impegno profuso dall'onorevole Magi nella materia in argomento, rileva come la contrarietà del gruppo di Forza Italia non sia tanto sul merito delle disposizioni contenute nell'emendamento a sua firma 27.21, quanto sull'opportunità che la materia elettorale sia trattata nelle competenti sedi parlamentari, in particolare la I Commissione affari costituzionali, con i dovuti approfondimenti richiesti dalla complessità della questione. Pur manifestando una disponibilità di principio da parte del suo gruppo ad un'eventuale riformulazione del testo che avesse espunto il riferimento alla raccolta digitale elettronica delle firme elettorali, osserva tuttavia come tale disponibilità era naturalmente condizionata al verificarsi di un consenso unanime sul punto da parte di tutte le forze politiche, circostanza quest'ultima che, invece, non si è realizzata. Alla luce di ciò, onde evitare una forzatura che determinerebbe inevitabilmente una grave frattura in seno alla presente Commissione, invita il deputato Magi a ritirare l'emendamento a sua firma 27.21, al fine di consentirne la trattazione nelle competenti sedi parlamentari.

  Mauro DEL BARBA (IV), pur avendo avuto modo di esprimere anche in via informale il proprio orientamento favorevole sul contenuto dell'emendamento Magi 27.21, ritiene che sarebbe tuttavia un grave errore politico insistere ora per la sua votazione, tenuto conto della contrarietà manifestata da alcuni gruppi parlamentari, ricordando come egli stesso abbia proceduto al ritiro di proprie proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI (LEGA) si domanda sulla base di quali criteri la presidenza abbia potuto giudicare ammissibile l'emendamento Magi 27.21.

  Fabio MELILLI, presidente, ricorda che l'emendamento Magi 27.21 afferisce alla materia dei servizi digitali, di cui agli articoli da 27 a 30 del presente decreto-legge.

  Claudio BORGHI (LEGA), pur comprendendo le possibilità offerte da una interpretazione estremamente ampia della nozione di digitalizzazione, ritiene che nello specifico l'emendamento Magi 27.21 sia naturalmente estraneo, oltre ogni ragionevole dubbio, al contenuto proprio del decreto-legge in esame, dal momento che la materia elettorale esula chiaramente dal suo ambito di intervento. A suo giudizio, tale emendamento è inoltre suscettibile di alterare profondamente il corretto funzionamento della nostra democrazia rappresentativa, costituendo evidentemente un arretramento del concetto di politica, che nella sua accezione più autentica dovrebbe piuttosto significare militanza attiva e partecipazione diretta sul territorio e tra la gente. In particolare, esprime sorpresa per il sostegno del Partito Democratico all'emendamento in discussione, a suo avviso suscettibile invece di favorire il proliferare delle cosiddette liste civetta. Nel ribadire che la materia elettorale dovrebbe essere trattata più pertinentemente presso il competente organo parlamentare, vale a dire la I Commissione affari costituzionali, invita tutti i colleghi ad una attenta riflessione al fine di scongiurare una scelta che avrebbe effetti deleteri sul piano del corretto funzionamento della politica italiana.

  Daniela TORTO (M5S) condivide le finalità dell'emendamento Magi 27.21, che sottoscrive a nome dei componenti della Commissione bilancio appartenenti al gruppo del MoVimento 5 Stelle, osservando come la materia da esso trattata si inserisca pienamente nell'ambito dei servizi digitali, di cui agli articoli da 27 a 30 del presente decreto-legge.

  Raphael RADUZZI (MISTO-A), nel sottolineare come dopo una settimana di dibattito pressoché assente in Commissione sull'emendamento Magi 27.21 si sia invece aperta una discussione molto partecipata, osserva come la raccolta digitale delle firme elettorali non inficia minimamente le garanzie previste dalle procedure vigenti in materia. Evidenzia, altresì, come la sua approvazione potrebbe piuttosto favorire, a differenza di quanto sostenuto dal deputato Claudio Borghi, il formarsi di nuovi spazi democratici o la nascita di nuovi movimenti o partiti politici da parte di cittadini che non si sentono oramai più rappresentati dall'attuale Governo. Preannunzia pertanto il voto convintamente favorevole sull'emendamento Magi 27.21.

  Michele SODANO (MISTO), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Raduzzi, osserva come il centrodestra si dimostra in questa come in altre occasioni poco propenso all'innovazione, considerato che oramai il web costituisce uno strumento fondamentale anche nell'organizzazione e nel funzionamento delle istituzioni politiche. Nel ricordare come la raccolta digitale delle firme abbia, ad esempio, di recente consentito la presentazione del referendum sulla cannabis, preannunzia anch'egli il voto convintamente favorevole sull'emendamento Magi 27.21.

  Raffaele TRANO (MISTO-A) interviene esclusivamente per chiosare gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, con i quali si dichiara completamente d'accordo. Con riguardo al dibattito relativo all'inammissibilità di talune proposte emendative, fa presente che l'emendamento 7.12 dei relatori è a suo parere assolutamente inammissibile dal momento che l'Agenzia industria e difesa è assolutamente estranea al contenuto del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel sottolineare che il provvedimento in esame è evidentemente diventato un decreto omnibus come tanti in passato, ritiene di aver comunque sgombrato il campo sulla presunta inammissibilità dell'emendamento 27.21 del collega Magi, che dichiara di voler sottoscrivere. Nel ritenere che tale emendamento costituisca una innovazione in termini di processo e di metodo, fa presente che non bisogna avere paura dei cittadini e della possibilità che essi esprimano liberamente la propria opinione. Rammentando inoltre i molti miliardi di euro destinati dal PNRR alla digitalizzazione, sottolinea come l'introduzione della firma digitale rappresenti un vantaggio per l'intero Paese, che figura nella parte bassa della classifica europea. Non comprende pertanto perché si voglia votare contro un emendamento che consente ai cittadini di partecipare alla vita politica del paese. Ritiene dunque che il provvedimento in esame costituisca la sede più adatta per l'approvazione dell'emendamento Magi 27.21, ribadendo come al contrario sia proprio l'Agenzia Industria e difesa a non avere nulla a che fare con i contenuti del decreto-legge.

  Simona BORDONALI (LEGA) fa presente preliminarmente di essere in prestito alla Commissione Bilancio e di aver immaginato di venire in questa sede per apprendere le linee di intervento del PNRR e per ascoltare proposte relative alla crescita e allo sviluppo del Paese. Ritiene che l'emendamento del collega Magi avrebbe dovuto più opportunamente essere discusso in sede di Commissione Affari costituzionali, dove è previsto subito dopo l'elezione del nuovo Capo dello Stato l'esame di una proposta di legge in materia elettorale, che sarebbe la sede ideale per discutere la tematica della firma digitale. Si dichiara dunque esterrefatta, sottolineando che l'esame dell'emendamento 27.21 da parte della Commissione Bilancio rappresenta in sostanza una mancanza di rispetto verso l'intera Commissione Affari costituzionali, di cui lei stessa fa parte. Richiamando gli interventi dei colleghi circa la necessità di promuovere un cambio della politica, ricorda che quando quest'ultima si è fatta digitale, i risultati non si sono rivelati dei migliori. Ritiene infatti che in tal modo si rischi di spogliare la politica del rapporto diretto con la cittadinanza, sottolineando di far orgogliosamente parte di un partito che mette al centro i problemi delle persone, guardandole negli occhi. Nell'esprimere infine il proprio stupore per il fatto che l'emendamento Magi 27.21 sia stato ritenuto ammissibile rispetto ai contenuti del PNNR, invita il presidente e tutti i colleghi a riconsiderare la questione, sottolineando che la Commissione Bilancio non ha a suo avviso né la competenza né il titolo per approvarlo.

  Fabio MELILLI, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, ricordando che il Governo si è espresso in senso contrario sull'emendamento Magi 27.21, chiede ai due relatori di confermare il proprio parere, che sa essere contrastato.

  Roberto PELLA (FI), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Magi 27.21.

  Gian Pietro DAL MORO (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Magi 27.21.

  Roberto PELLA (FI), relatore, ribadisce convintamente il proprio parere contrario.

  Fabio MELILLI, presidente, osserva come per la prima volta si assista ad un parere difforme da parte di due relatori di maggioranza.
  Prende quindi atto che la Commissione respinge l'emendamento in discussione.

  Luigi GALLO (M5S) chiede al presidente di verificare se tutti coloro che hanno partecipato alla votazione fossero effettivamente titolati a farlo.

  Fabio MELILLI, presidente, accogliendo la richiesta del collega Gallo, al fine di appurare con certezza l'esito del voto, procede alla controprova mediante appello nominale.
  Dà quindi conto dell'esito del voto, avvertendo che la Commissione, essendo stati espressi 19 voti favorevoli e 19 voti contrari, respinge l'emendamento Magi 27.21.
  Essendo concluso l'esame delle proposte emendative avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Avverte inoltre che i relatori hanno presentato una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di correzioni di forma dei relatori (vedi allegato 2).

  La Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Pella e Dal Moro, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabio MELILLI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 22.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.10 alle 20.20 e dalle 21.05 alle 21.10.

V Commissione - mercoledì 15 dicembre 2021

ALLEGATO 1

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 7.

  All'emendamento 7.12 dei Relatori, al comma 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l'anno 2022 e a 7.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.7.12.13. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all'Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l'anno 2022 e di 7.100.000 euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo previsto dall'articolo 615 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
7.12. I Relatori.

ART. 10.

  Nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell'ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

  1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l'anno 2021 in 54,4 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate
in 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;

   b) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01. (Nuova formulazione) Viscomi, Mura, Carla Cantone.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

  1. A decorrere dalla data prevista dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.
  2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.
  3. Qualora alla suddetta data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «che ne facciano richiesta» sono soppresse.
  5. Ai fini dell'individuazione dei clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa.
16.05. (Nuova formulazione) Davide Crippa, Raduzzi, Sodano, Torto, Ubaldo Pagano, Trancassini, Comaroli, Pettarin, Prestigiacomo, Del Barba, Fassina.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.
  1-ter. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già individuati nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, finalizzate all'attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d'intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l'attuazione di ordinanze di protezione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell'anno 2025.
  1-quater. Il comma 3 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
  1-quinquies. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

   «2-ter. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis».
*22.6. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, De Luca, Boccia.
*22.10. (Nuova formulazione) Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*22.11. (Nuova formulazione) Bagnasco, Musella, Prestigiacomo.
*22.4. (Nuova formulazione) Pastorino, Fassina.
*22.7. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*22.9. (Nuova formulazione) Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

ART. 30.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: entro novanta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro centoventi giorni;

    2) alla lettera b), dopo le parole: in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e documentati inserire le seguenti: , derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti;

   b) al comma 6 dopo le parole: con comprovata competenza inserire la seguente: multidisciplinare;

   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Ai fini dell'autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n, 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
*30.6. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
*30.9. (Nuova formulazione) D'Attis, Rospi, Paolo Russo.
*30.1. (Nuova formulazione) Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
*30.2. (Nuova formulazione) Gariglio, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.

  Nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati)

  1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche di dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'agente della riscossione.
  2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
  3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-ter.
(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)

  1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-bis, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto di cui al medesimo articolo 30-bis, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30-quater.
(Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa)

  1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 30-bis, comma 1, è reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
  2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera l'importo di 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
  3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 30-quinquies.
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

  1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

   a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

    1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

    2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

   b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

   c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

   a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

  3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

   a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;

   b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

   c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

  Conseguentemente, alla rubrica del capo IV del titolo II, dopo le parole: Servizi digitali sono aggiunte le seguenti: e disposizioni in materia di crisi d'impresa.
30.01. Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.

ART. 31.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. In relazione alle esigenze di cui al comma 1 con specifico riferimento alle relative attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, del presente decreto, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza studio e ricerca e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.31.010.47. Fassina.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 2 sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.
0.31.010.2. Raduzzi, Trano.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 3 sostituire le parole: si applicano con le seguenti: i comuni possono applicare.
0.31.010.37. Del Barba.

  All'emendamento 31.010 dei Relatori, al comma 6 sostituire le parole: a supporto dei comuni del Mezzogiorno con le seguenti: a supporto degli enti locali del Mezzogiorno.
*0.31.010.27. Paolo Russo, Prestigiacomo.

*0.31.010.34. Mancini.
*0.31.010.46. Fassina, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.
0.31.010.39. Del Barba, Pettarin.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, al comma 8 dopo le parole: ai bandi attuativi del PNRR, aggiungere le seguenti: inclusi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani
0.31.010.42. (Nuova formulazione) Baldini, Buompane, Raduzzi, Manzo, Torto.

  All'emendamento 31.010 dei relatori, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
*0.31.010.32. (Nuova formulazione) Mancini.
*0.31.010.25. (Nuova formulazione) Paolo Russo, Prestigiacomo.
*0.31.010.44. (Nuova formulazione) Fassina.

  Dopo l'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter
(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter.1 è inserito il seguente:

   «6-ter.2 Per effetto del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dall'anno 2022, i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. All'articolo 1, comma 1050, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole “non dirigenziale” sono soppresse.».

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter.1 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-quinquies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.

  Conseguentemente all'articolo 7, sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale cloud a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti in house e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente articolo.
0.31.010.28. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Aprea, Mandelli.

  Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)

  1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.
  3. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-bis e 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  4. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 2, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto dei comuni del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020.
  7. Il personale di cui al comma 6 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 6 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni.
  8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione
delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

  Conseguentemente, dopo l'allegato 1 aggiungere la seguente tabella

Tabella 1
(Articolo 31-bis, comma 1)

Fascia demografica

Percentuale

1.500.000 abitanti e oltre

0,25

250.000-1.499.999 abitanti

0,3

60.000-249.999 abitanti

0,5

10.000-59.999 abitanti

1

5.000-9.999 abitanti

1,6

3.000-4.999 abitanti

1,8

2.000-2.999 abitanti

2,4

1.000-1.999 abitanti

2,9

Meno di 1.000 abitanti

3,5

31.010. I Relatori.

ART. 35.

  All'emendamento 35.4, al comma 4-bis, sostituire le parole da: è istituita fino alla fine del comma con le seguenti: è istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale, per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un'unità.
0.35.4.5. (Nuova formulazione) D'Attis.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all'amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell'area contrattuale per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordinamento, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di una unità.

   al comma 5, sostituire le parole: e 4 con le seguenti: , 4 e 4-bis;

   sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l'anno 2022, di euro 1.674.739 per l'anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l'anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.4. I Relatori.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)

  1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo la parola: «sentiti,», sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,» e dopo la parola: «civili» è inserita la seguente: «penali,»;

   b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».
35.04. I Relatori.

  All'articolo aggiuntivo 35.05 dei Relatori, comma 4 sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: otto anni.
0.35.05.10. Raduzzi, Trano.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il PNRR in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)

  1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.
  2. L'assolvimento agli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.
  3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.
  4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno cinque anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.
35.05. I Relatori.

ART. 40.

  All'emendamento 40.6 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di consentire fino a: al completamento, con le seguenti: Nelle more;

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto-legge n. 4 del 2019 aggiungere le seguenti: , al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni medesime per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022.

   al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.
*0.40.06.6. (Nuova formulazione) Torto, Invidia.
*0.40.06.7. (Nuova formulazione) Torto, Invidia.
*0.40.06.4. (Nuova formulazione) Bellachioma, Frassini, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*0.40.06.2. (Nuova formulazione) Bitonci, Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.
*0.40.06.3. (Nuova formulazione) Frassini, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.

  Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

  1. Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del programma del reddito di cittadinanza nelle sue fasi iniziali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare nei contratti stipulati dalla società ANPAL Servizi Spa con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli, per non più di sei mesi, fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019. Il subentro e la proroga di cui al primo periodo avvengono nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.
40.06. I Relatori.

ART. 43.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifica all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d'imposta per investimenti nelle regioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

  1. Al comma 3 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”».
*43.04. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Raduzzi, Sodano, Torto, Ubaldo Pagano, Trancassini, Pettarin, Prestigiacomo, Del Barba, Fassina.
*20.04. (Nuova formulazione) Pezzopane, Melilli, Morani, Morgoni, Verini.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole da: «, nel termine di trenta giorni» fino a: «sessanta giorni,» sono soppresse;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della Salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario ad acta può nominare esperti individuati all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi».
43.011. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Prestigiacomo, D'Attis, Paolo Russo, Furgiuele.

ALLEGATO 2

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:

  All'articolo 1:

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «Per i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti» e dopo le parole: «100.000 euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun beneficiario»;

    alla lettera b), le parole: «qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile» sono sostituite dalle seguenti: «per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile dall'articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198», le parole: «le società di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «per le società di capitali», le parole: «e le imprese individuali» sono sostituite dalle seguenti: «e per le imprese individuali» e le parole: «tra i 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «tra 18 anni compiuti»;

    alla lettera c), dopo le parole: «le imprese» sono inserite le seguenti: «o le società»;

   al comma 4, le parole: «alle strutture che svolgono» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che esercitano» e le parole: «alle strutture ricettive» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che gestiscono strutture ricettive»;

   al comma 5:

    all'alinea, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalla seguente: «compreso»;

    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente comma»;

    alla lettera d), la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativamente»;

    alla lettera e), le parole: «spese per la digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese»;

   al comma 6, le parole: «regolamento UE n. 2020/852» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020»;

   al comma 7, le parole: «di tali costi» sono sostituite dalle seguenti: «di tali spese»;

   al comma 8:

    al primo periodo, dopo le parole: «Il credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1 del presente articolo»;

    al quarto periodo, le parole: «preventivamente alla» sono sostituite dalle seguenti: «prima della», le parole: «alle imprese beneficiarie» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti beneficiari» e dopo le parole: «d'intesa» sono inserite le seguenti: «tra il Ministero del turismo e l'Agenzia delle entrate»;

    al sesto periodo, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

   al comma 9, le parole: «Ministero del turismo, pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo pubblica» e le parole: «ivi inclusa» sono sostituite dalla seguente: «compresa»;

   al comma 10, secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;

   al comma 11, le parole: «comma 1, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si applicano» e le parole: «conclusi, alla» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi alla»;

   al comma 12, le parole: «dell'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore»;

   al comma 13, le parole: «è ulteriormente autorizzata la» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata l'ulteriore»;

   al comma 14:

    al secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2, sono» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 sono» e le parole: «regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013»;

    al terzo periodo, le parole: «registro nazionale aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

    al comma 16, le parole: «e 5,» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;

    al comma 17, secondo periodo, le parole: «L'attuazione dell'intervento garantisce» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è garantito» e dopo le parole: «comma 6-bissono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;

    alla rubrica, dopo la parola: «Contributi» sono inserite le seguenti: «a fondo perduto».

  All'articolo 2:

   al comma 1, primo periodo, la parola: «PMI»)» è sostituita dalla seguente: «PMI)»» e dopo le parole: «articolo 1, comma 4,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 2, le parole: «comma 1, sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 sono rilasciate»;

   al comma 3, alinea, le parole: «comma 1, si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si applicano»;

   al comma 3-bis introdotto dall'emendamento 2.32 e identici, al primo e al secondo periodo, le parole: «turistico-ricettive» sono sostituite dalla seguente: «turistiche» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «Ai fini di cui al presente articolo,»;

   al comma 5, le parole: «d), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «d) ed e),».

  All'articolo 3:

   al comma 4, le parole: «Comitato Interministeriale della» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la»;

   al comma 6:

    al primo periodo, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo»;

    al comma 8, le parole: «da SACE S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.a.».

  All'articolo 4:

   al comma 2, terzo periodo, la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «registro nazionale aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Registro nazionale degli aiuti di Stato».

  Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e opere pubbliche».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), capoverso 7, secondo periodo, le parole: «alla rete Sistema» sono sostituite dalle seguenti: «alla rete del Sistema», le parole: «ed e alla accessibilità» sono sostituite dalle seguenti: «e all'accessibilità» e le parole: «performances del gestore» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni rese dal gestore»;

    alla lettera b), numero 2), capoverso 2:

     al primo periodo, le parole: «, di seguito CIPESS» sono sostituite dalla seguente: «(CIPESS)»

     al quinto periodo, le parole: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso Art. 53-bis:

    al comma 2, le parole: «comitato tecnico amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «comitato tecnico-amministrativo»;

    al comma 3, secondo periodo, le parole: «articolo 4, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del decreto-legge» e dopo le parole: «dall'articolo 44, comma 3,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156».

  All'articolo 7:

   al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis:

    al secondo periodo, le parole: «Difesa servizi S.p.A..» sono sostituite dalle seguenti: «Difesa servizi S.p.A.»;

    al terzo periodo, le parole: «dell'incarico, rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incarico o del rapporto»;

    al quarto periodo, le parole: «a Difesa servizi S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Difesa servizi S.p.A.»;

   al comma 3, lettera b), le parole: «“e 4-ter” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «: “ai commi 1 e 4-ter” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”».

  All'articolo 8:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»;

   al comma 3, dopo la parola: «(DNSH)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «»»;

   al comma 5, secondo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti».

  All'articolo 9:

   al comma 1, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2025.»;

   al comma 2:

    alla lettera a), le parole: «sono inserite le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente periodo»;

    alla lettera c), le parole: «comma 861,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 861»;

   al comma 11, terzo periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma» e dopo le parole: «euro 600.000» è inserita la seguente: «annui»;

   al comma 15, terzo periodo, le parole: «degli anni 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2022 al 2026»;

   al comma 16, le parole: «gli standard» sono sostituite dalle seguenti: «agli standard».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «con modificazioni nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge»;

   al comma 2, le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), capoverso a-ter), le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale» e le parole: «e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «, che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP»;

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «dopo le parole “in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono inserite le seguenti: “e seguenti”» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “dell'articolo 14-bis” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 14-bis e seguenti”»;

     al numero 2), ultimo periodo, la parola: «abbiamo» è sostituita dalla seguente: «abbiano».

  All'articolo 13:

   al comma 1, capoverso 6-ter.1, primo periodo, le parole: «di Consip» sono sostituite dalle seguenti: «della società Consip Spa».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «l'interdisciplinarietà» sono sostituite dalle seguenti: «l'interdisciplinarità»;

   al comma 2, le parole: «di interdisciplinarietà» sono sostituite dalle seguenti: «di interdisciplinarità».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «e del Ministro delle politiche agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole alimentari» e le parole: «principio «chi inquina paga» sono sostituite dalle seguenti: «principio «chi inquina paga»,»;

    alla lettera b), le parole: «sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN)» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)»;

   al comma 2, lettera a), le parole: «corredati dai» sono sostituite dalle seguenti: «corredati dei»;

   al comma 3, le parole: «idrogeologico» sono» sono sostituite dalle seguenti: «idrologico.» sono» e le parole: «dalle seguenti: «dei piani» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti: «, dei piani»;

   al comma 4, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

   al comma 5, lettera b), dopo le parole: «a 1.500» è inserita la seguente: «euro».

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «d'intesa con la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di».

  All'articolo 18:

   al comma 1, lettera c):

    all'alinea, le parole: «articolo 15;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15:»;

    al numero 1), le parole: «della consultazione»:» sono sostituite dalle seguenti: «della consultazione»;»;

    alla rubrica, le parole: «Proposta di riduzione» sono sostituite dalla seguente: «Riduzione».

  All'articolo 20:

   al comma 1, lettera b), capoverso 31-ter, le parole: «sistema di monitoraggio.» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di monitoraggio»;»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «delle milestone e dei target collegati» sono sostituite dalle seguenti: «dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target)».

  All'articolo 21:

   al comma 4, dopo le parole: «Intervento 2.2 b)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «»», le parole: «BEI, CEB,» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), la» e le parole: «e sistema» sono sostituite dalle seguenti: «e il sistema»;

   al comma 7:

    alla lettera c), le parole: «oggetto riuso» sono sostituite dalle seguenti: «oggetto di riuso»;

    alla lettera e), le parole: «previsto dall'all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo»;

    alla lettera f), le parole: «metri quadri area» sono sostituite dalle seguenti: «metri quadrati dell'area»;

   al comma 10:

    al primo periodo, la parola: «siglato» è sostituita dalla seguente: «sottoscritto» e la parola: «indirizzi» è sostituita dalle seguenti: «gli indirizzi»;

    al secondo periodo, le parole: «rispetto DNSH» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto del principio DNSH»;

   al comma 11, primo periodo, le parole: «inerenti le procedure» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alle procedure» e le parole: «dei milestone e target collegati» sono sostituite dalle seguenti: «dei collegati obiettivi intermedi (milestone) e finali (target)».

  All'articolo 22:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «in Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza».

  All'articolo 23:

   alla rubrica, le parole: «Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

  All'articolo 24:

   al comma 2:

    al quinto periodo, le parole: «ed è affidata» sono sostituite dalle seguenti: «e sono affidate»;

    al sesto periodo, le parole: «le tempistiche del» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi previsti dal»;

   al comma 4, le parole: «per il sud» sono sostituite dalle seguenti: «per il Sud»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «nelle more del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle more dell'adozione del regolamento»;

    al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

  All'articolo 25:

   al comma 1, la parola: «Researce» è sostituita dalla seguente: «Research».

  All'articolo 26:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «CUN» è sostituita dalle seguenti: «Consiglio universitario nazionale»;

    alla lettera b), dopo le parole: «chiara fama» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis:

    al primo periodo, la parola: «bilanci,» è sostituita dalla seguente: «bilancio» e la parola: «CUN» è sostituita dalle seguenti: «Consiglio universitario nazionale»;

    al terzo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale»;

    alla lettera b), la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «, ovvero» e le parole: «comma 5-bissono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis».

  All'articolo 27:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «di ripresa e di resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza»;

    alla lettera a), le parole: «dall'ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»;

    alla lettera c), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR» e le parole: «finanza pubblica.» sono sostituite dalle seguenti: «finanza pubblica»;

    alla lettera e), numeri 1) e 2), le parole: «in ANPR» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR».

  All'articolo 28:

   al comma 1, dopo le parole: «Camere di commercio» sono inserite le seguenti: «, industria, artigianato e agricoltura»;

   al comma 2:

    al primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentite»;

    al terzo periodo, le parole: «risorse degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «risorse destinate agli interventi».

  All'articolo 29:

   al comma 2, la parola: «migliorando» è sostituita dalle seguenti: «allo scopo di migliorare»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «sono definite, le modalità» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite le modalità»;

   al comma 4:

    al primo periodo, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

    al quinto periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «Agli enti» sono sostituite dalle seguenti: «Alle fondazioni».

  All'articolo 30:

   al comma 2, le parole: «legge del 3 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2017» e le parole: «comma 583, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 583, della legge»;

   al comma 3, lettera b), le parole: «afferenti le attività» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle attività»;

   al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «1.426.000 euro» è inserita la seguente: «annui».

  All'articolo 31:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 7-quater, primo periodo, le parole: «comma 7-bis.1,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-ter» e le parole: «all'iscrizione della cassa previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione alla cassa previdenziale»;

    alla lettera b), la parola: «regioni» è sostituita dalla seguente: «regioni,»;

    alla lettera c), le parole: «, nel numero massimo» sono sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo».

  All'articolo 33:

   al comma 1, le parole: «tra Amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra le amministrazioni»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «30 marzo, 2001» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001» e dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche e» sono inserite le seguenti: «del personale»;

   al comma 5, le parole: «i fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «i collocamenti fuori ruolo».

  All'articolo 34:

   al comma 1, le parole: «competenza, almeno triennale,» sono sostituite dalla seguente: «competenza»;

   al comma 2, le parole: «e almeno un colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «e mediante almeno un colloquio»;

   al comma 4, le parole: «per euro 4,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per 4,3 milioni di euro».

  All'articolo 35:

   al comma 1, le parole: «il secondo periodo, è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «il secondo periodo è sostituito»;

   al comma 2, lettera a), numero 3), capoverso d-bis), la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

    al secondo periodo, le parole: «Sugli stessi decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Sullo stesso regolamento»;

  All'articolo 36:

   al comma 1, lettera d), le parole: «e della semplificazione normativa e» sono sostituite dalle seguenti: «e della semplificazione normativa,».

  All'articolo 39:

   al comma 1, lettera a), le parole: «dal seguente: «L'inviato» sono sostituite dalle seguenti: «dal seguente: «3. L'inviato».

  All'articolo 40:

   al comma 1, lettera a, numero 2), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

  All'articolo 41:

   al comma 1:

    alla lettera b), capoverso 10-bis, primo periodo, la parola: «relativa» è sostituita dalla seguente: «relativamente» e le parole: «il Commissario straordinario, propone» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario propone»;

    alla lettera c), capoverso 11-bis, terzo periodo, le parole: «e amministrativo e tecnico e ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e ausiliario»;

    alla lettera d), le parole: «, delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

    alla lettera f), capoverso 13-bis.2, primo periodo, le parole: «sia messo a rischio, il conseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «sia messo a rischio il conseguimento».

  All'articolo 42:

   al comma 1, lettera b), le parole: «e amministrativo» sono sostituite dalla seguente: «, amministrativo».

  All'articolo 43:

   al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi di subcommissari, fino al numero massimo di tre»;

   al comma 2, la parola: «fondi», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Fondi».

  All'articolo 44:

   alla rubrica, le parole: «in materia di Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria».

  All'articolo 46:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «la ripartenza» sono sostituite dalle seguenti: «la ripresa» e le parole: «in favore di» sono sostituite dalle seguenti: «in favore della società».

  All'articolo 47:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo», la parola: «Tribunale» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e le parole: «lett. b),).» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera b)»;

    alla lettera c), capoverso 7, secondo periodo, le parole: «al prefetto dove ha sede» sono sostituite dalle seguenti: «al prefetto della provincia in cui ha sede».

  All'articolo 48:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2), capoverso 2-quater, le parole: «mafiosa, possono» sono sostituite dalle seguenti: «mafiosa possono»;

    alla lettera b), capoverso 7, dopo le parole: «dell'informazione» è inserita la seguente: «antimafia» e le parole: «sono suscettibili» sono sostituite dalle seguenti: «siano suscettibili».

  All'articolo 49:

   al comma 1, capoverso Art. 94-bis:

    al comma 1:

     alla lettera b), le parole: «o del patrimonio e del volume di affari» sono sostituite dalle seguenti: «o al patrimonio e al volume di affari»;

     alla lettera c), le parole: «eventuali forme di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati»;

    al comma 2, secondo periodo, la parola: «quantificato» è sostituita dalla seguente: «determinato»;

    al comma 5, la parola: «Tribunale» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

   al comma 2, le parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche».

  All'articolo 50:

   al comma 1, le parole: «29 settembre, 1973» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 1973» e la parola: «c.p.c.».» è sostituita dalle seguenti: «del codice di procedura civile»».

  All'articolo 51:

   al comma 1, le parole: «Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto» sono soppresse.