Commissioni Riunite (VI e XI)

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

Commissioni Riunite (VI e XI)

Comm. riunite 0611

Commissioni Riunite (VI e XI)
SOMMARIO
Martedì 7 dicembre 2021

SEDE REFERENTE:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) ... 5

SEDE REFERENTE:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio) ... 21

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) ... 23

Commissioni Riunite (VI e XI) - Resoconto di martedì 7 dicembre 2021

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 9.30.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Rammenta inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 della giornata odierna. Si riserva quindi, d'intesa con la Presidente Mura, di convocare nel pomeriggio una seduta delle Commissioni riunite per la pronuncia dei giudizi di ammissibilità delle proposte emendative presentate.
  Invita il deputato Baratto, relatore per la VI Commissione, e la deputata Polverini, relatrice per la XI Commissione, a illustrare il contenuto del provvedimento.

  Raffaele BARATTO (CI), relatore per la VI Commissione, intervenendo da remoto, avverte che le Commissioni VI Finanze e XI Lavoro avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, avente ad oggetto Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
  Il decreto-legge, originariamente di 18 articoli, è stato ampiamente emendato in sede di esame parlamentare al Senato con l'aggiunta di ulteriori 30 articoli e diversi commi aggiuntivi. Le materie trattate sono molteplici con una prevalenza per le disposizioni aventi ad oggetto la materia fiscale e del lavoro.
  Procedendo a una sintetica analisi dei contenuti, evidenzia che l'articolo 1, integralmente riformulato nel corso dell'esame presso il Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – cosiddetti Rottamazione-ter e saldo e stralcio – prevedendo che entro il termine riunificato del 9 dicembre 2021 possano essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021, senza incorrere nell'inefficacia della definizione.
  L'articolo 1-bis proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di non conformità alla disciplina relativa al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il comma 2 prevede che anche nel 2021 il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.
  L'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 180 giorni. Tale termine, è applicabile agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 prevedendo alcuni benefici per i contribuenti (decadenza in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive; riammissione dei debitori, incorsi in decadenza al 22 ottobre 2021 ai medesimi piani; versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedimenti emergenziali entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021).
  L'articolo 3-bis è volto a stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo nonché a circoscrivere i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.
  L'articolo 3-ter rimette nei termini i contribuenti per i versamenti, originariamente in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione), come consentito dal cd. decreto Rilancio, prevedendo che tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.
  L'articolo 3-quater prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021 che devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.
  L'articolo 4 rimodula, incrementandolo da 450 a 550 milioni di euro, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.
  L'articolo 5, contiene diverse disposizioni di varia natura in massima parte attinenti, anche in tal caso alla materia fiscale.
  In particolare i commi 1-4 disciplinano la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese di gestione e l'attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi. I commi 2-bis e
2-ter esentano, per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché per i rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato, dalla tassa sui rifiuti – TARI taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929, come, ad esempio, le basiliche maggiori romane.
  Il comma 3-bis prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine dei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. Il comma 5, prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il comma 6 semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente. Il comma 6-bis interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, estendendo al 30 giugno 2022 la possibilità di effettuare alcuni degli interventi previsti del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ampliando gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni. I commi da 7 a 12 ed il comma 15 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati, individuando anche i casi in cui è vietato avvalersi di questa procedura (ad esempio nelle ipotesi di condotte fraudolente) Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo (una per anno, fino al 2024). La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. Il comma 15 rinvia all'articolo 17 per la copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi in esame.
  Il comma 12-bis differisce al 1° luglio 2022 l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto, che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri. Il comma 12-ter rinvia al 1° gennaio 2023 l'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri. Il comma 12-quater proroga al 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il comma 13 assoggetta alle disposizioni del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, per la parte riferita agli aiuti di piccola entità e a sostegno dei costi fissi non coperti, alcune disposizioni di sostegno alle attività economiche contenute nei decreti-legge volti a far fronte all'emergenza COVID-19 (ad esempio il contributo a fondo perduto per le start-up previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021, varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge, ecc.).
  Il comma 14-bis, modifica la disciplina che consente a Poste italiane, enti creditizi, finanziari e assicurativi di essere autorizzati a liquidare l'imposta di bollo in modo virtuale, specificando il perimetro dei soggetti inclusi nell'ambito di applicazione soggettivo della norma, aumentando la quota dell'imposta da versare annualmente dal
settanta al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata in modo virtuale e posticipando i termini per la presentazione della dichiarazione su atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente. Il comma 14-ter posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l'abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, cosiddetto esterometro. Il comma 14-quater aggiorna e converte in euro i valori monetari – attualmente espressi in lire – che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino previsti dall'articolo 1 del regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996. Il comma 14-quinquies contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi.
  I commi 15-bis e 15-ter recepiscono la direttiva (UE) 2021/1159 per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia da COVID-19. I commi da 15-quater a 15-sexies, intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA, inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA. Infine il comma 15-septies apporta numerose modifiche al Testo Unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico. Tali modifiche operano dal 1° gennaio 2022. Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di «piccoli produttori indipendenti» di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di «vino spumante» e di «altre bevande fermentate».
  L'articolo 5-bis modifica la disciplina relativa trasporto degli effetti e delle masserizie sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero – ISE.
  L'articolo 5-ter chiarisce che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.
  L'articolo 5-quater modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, pari a 3.000 euro.
  L'articolo 5-quinquies prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma (di cui all'articolo 180, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, applicando la disciplina sanzionatoria ivi prevista.

  L'articolo 5-sexies destina ai bed and breakfast a gestione familiare il fondo istituito a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale previsto dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.
  L'articolo 5-septies specifica alcune condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.
  L'articolo 5-octies stabilisce che l'agente della riscossione provveda al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l'accredito sul conto corrente della controparte. La norma chiarisce altresì le modalità per la richiesta del pagamento nonché i termini per la notificazione del titolo esecutivo.
  L'articolo 5-novies stabilisce che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.
  L'articolo 5-decies interviene sulle agevolazioni IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. Si chiarisce che in tal caso l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano in comuni diversi.
  L'articolo 6 sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Come per il previgente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa. Per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all'originario patent box, non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate. Le norme in esame regolano, infine, il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.
  L'articolo 7, commi 1 e 2, rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi c.d. ecobonus, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (per 65 milioni di euro), che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori (10 milioni di euro), nonché per gli autoveicoli commerciali o speciali (20 milioni di euro), ed usati (5 milioni di euro).
  Il comma 2-bis del medesimo articolo 7 prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 7-bis infine modifica l'articolo 10 del Codice della strada, ripristinando in larga parte il testo anteriore al decreto-legge n. 121 del 2021, in materia di massa massima consentita nei trasporti su strada, cosiddetti trasporti eccezionali.

  Renata POLVERINI (FI), relatrice per la XI Commissione, per quanto attiene alle disposizioni di competenza della XI Commissione, segnala che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili. In primo luogo, la disposizione modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 ed estende al 31 dicembre 2021 l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (la cosiddetta quarantena precauzionale) e la sua esclusione dal computo del periodo di comporto. La norma, inoltre, estende alla medesima data l'equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio dei lavoratori pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità, che non possono effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. È quindi incrementato da 396 milioni di euro a 976,7 milioni di euro il limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti, a carico dell'INPS, i trattamenti relativi alla quarantena precauzionale e al periodo di assenza dal servizio per i lavoratori fragili, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori, non indennizzati per esaurimento delle risorse disponibili. Secondo l'interpretazione seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle tutele in oggetto per raggiungimento del limite relativo a tale anno. Il messaggio dell'INPS n. 4027 del 18 novembre 2021 fa, invece, riferimento alle sole domande relative a periodi ricadenti nel corso del 2021. Al riguardo, ricorda che la Commissione lavoro aveva segnalato l'urgenza di un intervento su tali tematiche, in particolare in occasione dell'espressione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Infine, la norma dispone l'erogazione ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS, di un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS nel periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
  L'articolo 9, reintroducendo una previsione che ha avuto vigenza dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dispone, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori genitori di figli disabili, indipendentemente dalla loro età. Il congedo in esame è fruibile in forma oraria o giornaliera. Nei periodi di astensione dal lavoro ai lavoratori sono riconosciute un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. Si prevede altresì la possibilità di convertire nell'astensione disciplinata ai sensi dell'articolo in esame con diritto all'indennità dei congedi eventualmente già fruiti nell'anno scolastico 2021/2022, che non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. La norma riconosce il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, ai genitori di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni (comma 4). Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, il comma 6 introduce uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la
base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. L'indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. I benefici previsti dall'articolo in esame sono corrisposti entro il limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l'anno 2021. La norma, infine, reca una specifica autorizzazione di spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021, per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici in esame.
  L'articolo 9-bis modifica la disciplina relativa al Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento, introdotto dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, prevedendo parametri più precisi e requisiti più stringenti per l'accesso al beneficio.
  L'articolo 10 prevede la possibilità di prorogare, per una durata complessiva di dodici mesi, il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria, nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022. La fruizione può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, in deroga al principio stabilito per i trattamenti suddetti concessi in relazione ai casi di amministrazione straordinaria, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. I commi 2 e 3 dispongono, rispettivamente, l'incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento in esame e la copertura dei relativi oneri.
  Sempre in materia di integrazioni salariali, l'articolo 11, al comma 1, aumenta di ulteriori tredici settimane il periodo massimo di fruizione dell'assegno ordinario e della cassa integrazione salariale in deroga nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Per tali periodi non è dovuto il contributo addizionale. Il comma 2 aumenta di ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale fruibile dai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. Anche in questo caso, non è dovuto il contributo addizionale. Il comma 3 precisa che i trattamenti autorizzati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 sono concessi ai datori di lavoro che abbiano esaurito la fruizione dei periodi autorizzati, rispettivamente, dal decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, e dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. I commi 4, 5 e 6 disciplinano le procedure per la presentazione delle domande e delle modalità di pagamento da parte dell'INPS e dei Fondi bilaterali. Ai sensi dei commi 7 e 8, ai datori di lavoro che beneficiano dei trattamenti autorizzati ai sensi dell'articolo in esame sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure già avviate, tranne nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla
cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. I commi da 9 a 11 recano disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 9 dispone l'aumento di 80 milioni di euro nel 2021 del limite di spesa relativo alla concessione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 nel settore tessile; tale limite di spesa è ulteriormente incrementato per il 2021 di ulteriori 100 milioni di euro dal comma 9-bis; il comma 10, al contrario, riduce il limite di spesa relativo alla concessione, fino al 31 dicembre 2021, di ulteriori periodi di integrazione salariale straordinaria, alla luce dell'effettivo numero di domande presentate; analogamente, per le medesime ragioni, il comma 11 riduce il limite di minori entrate contributive, rispettivamente per il 2021 e il 2022, posto per i benefici contributivi inerenti all'istituto del contratto di rioccupazione. Il comma 12 reca le disposizioni di copertura.
  I commi 13 e 14 dispongono il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro. Come si legge nella relazione tecnica, le maggiori risorse sono destinate alla copertura delle esigenze emerse sulla base dell'attività di monitoraggio.
  Il comma 15, modificando il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015, differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 il limite di applicazione della previsione che, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro, esclude l'applicazione dei limiti di durata complessiva della missione o delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato.
  I commi 16 e 17 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 della stessa indennità, che abbiano cessato nel 2020 di fruire del trattamento NASpI e abbiano già richiesto l'indennità nel 2020.
  L'articolo 11-bis dispone il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini, già scaduti, per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma prevede, inoltre, che l'INPS provveda al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro nel 2021.
  L'articolo 11-ter prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, costituito presso l'ANPAL per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale. In relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede la riformulazione delle disposizioni istitutive del programma nazionale «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL).
  In materia di pubblico impiego, l'articolo 12, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferma l'estensione agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 la previsione che subordina il passaggio diretto del personale ad altre amministrazioni al previo assenso dell'amministrazione di appartenenza facendo comunque salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto. Parimenti, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali. Tali previsioni sono state introdotte al fine di meglio precisare la portata delle disposizioni introdotte in materia
dal decreto-legge n. 80 del 2021. Il comma 1-bis, disponendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2026, del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, prevede l'obbligatorietà dei collocamenti fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche presso altre amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel PNRR o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari. Tali provvedimenti, inoltre, devono essere adottati anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai singoli ordinamenti.
  L'articolo 12-bis estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la disposizione transitoria che prevede la possibilità, già riconosciuta agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione presso le medesime strutture e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.
  L'articolo 12-ter, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della n. 118 del 1971, chiarisce che, ai fini del cumulo tra reddito di lavoro e assegno di invalidità civile, il requisito dell'inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile. L'intervento normativo è volto a superare l'indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di Cassazione e recepito, da ultimo, dall'INPS, secondo il quale, ai fini del riconoscimento del trattamento in esame, l'inattività lavorativa deve essere totale.
  L'articolo 12-quater autorizza l'Accademia nazionale dei Lincei a bandire, per il biennio 2022-2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica.
  L'articolo 12-quinquies prevede la qualificazione come start-up a vocazione sociale delle imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. La retribuzione di tali lavoratori, che non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, è costituita da una parte fissa, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La norma prevede, inoltre, la sospensione, per il periodo della prestazione lavorativa, dell'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti. Con riferimento ai datori di lavoro, la norma dispone l'esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale, per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività, e la concessione di un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  L'articolo 13 reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e, in particolare, il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 81 del 2008, in primo luogo, intervenendo sul sistema istituzionale, con le lettere a), b) c) e d). Infatti, la lettera a), modificando l'articolo 7 del decreto legislativo, dispone che il comitato regionale di coordinamento si riunisca almeno due volte l'anno e possa essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
La lettera b) interviene sulla disciplina del Sistema informativo nazionale di prevenzione (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, al fine di rafforzarne il ruolo nella programmazione e nella valutazione delle attività di vigilanza e prevedendo l'obbligo per gli organi di vigilanza di alimentare un'apposita sezione dedicata alle sanzioni irrogate. Si prevede, poi, che al Sistema prendano parte anche il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'INPS e l'Ispettorato nazionale del lavoro, consentendo ulteriori integrazioni della composizione con successivi decreti. La norma, inoltre, specifica ulteriormente le competenze dell'INAIL nella gestione tecnica ed informatica del SINP e dispone che l'Istituto renda disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni e alle malattie professionali denunciati. Si precede, poi, la ridefinizione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) e si consente alle parti sociali di consultare periodicamente tutti i flussi del Sistema informativo.
  La lettera c), modificando l'articolo 13 del decreto legislativo, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affianca alle Aziende sanitarie locali l'Ispettorato nazionale del lavoro nella funzione di vigilanza, prevedendo che ASL e INL promuovano e coordinino sul piano operativo le attività di vigilanza esercitate dai diversi organi competenti. Si prevede, inoltre, che l'Ispettorato nazionale del lavoro presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, ai fini della sua successiva trasmissione alle Camere.
  La lettera d), sostituendo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, rispetto alla normativa previgente, in primo luogo prevede che la sospensione dell'attività imprenditoriale da parte dell'INL abbia luogo qualora si verifichi che il 10 per cento dei lavoratori è impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero presti lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine, riducendo la precedente soglia del 20 per cento. Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, si richiede inoltre che l'avvio della loro attività sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro. Ugualmente, ai fini della sospensione, si elimina la necessità della reiterazione delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro quale presupposto del provvedimento di sospensione. La norma, modificando la normativa previgente, dispone, inoltre, la possibilità per l'INL di accompagnare il provvedimento di sospensione con specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione, l'impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti alle quali si applica il Codice dei contratti pubblici. Da ultimo, con una norma di tutela per i lavoratori, si prevede che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dagli effetti dei provvedimenti di sospensione.
  I poteri relativi alla emanazione di provvedimenti di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali per le materie di propria competenza, mentre i provvedimenti da parte del personale ispettivo dell'INL sono adottati nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
  La sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa.
  Avverso i provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni,
all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
  La norma conferma la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi.
  Si aggiornano, poi, i presupposti della revoca del provvedimento di sospensione, comprendendo la regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I, l'aumento dell'ammontare delle somme aggiuntive da pagare in relazione ai lavoratori impiegati irregolarmente e la rimodulazione di quelle relative alle violazioni elencate nell'Allegato I. Il Senato ha inserito tra le violazioni di cui all'Allegato I la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto. Una parte degli introiti di tali sanzioni sono destinati ad integrare il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.
  Alla lettera d-bis) il Senato ha inserito tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza e la possibilità di stabilire l'emolumento spettante in sede di contrattazione collettiva. La lettera d-ter) dettaglia le competenze dei preposti a vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. La lettera d-quater) prevede l'obbligo dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
  La lettera d-quinquies) prevede l'adozione da pare della Conferenza Stato-Regioni di un Accordo che accorpi e modifichi gli Accordi attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di formazione, individuando, in particolare, durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria. La norma prevede, inoltre, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico dei datori di lavoro in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  In ordine alla consultazione e alla partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, la lettera e), modificando l'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici, che hanno il compito di fornire annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL una serie di dati, che sono utilizzati al fine di definire criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.
  La lettera e-bis) riapre i termini per la definizione delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, dei criteri di riparto delle risorse tra le finalità nonché del relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e per la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.
  Le lettere e-ter) ed e-quater) modificano la disciplina sanzionatoria riguardante i datori di lavoro e i dirigenti.
  La lettera e-quinquies) dispone che le norme di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, relative all'uso dei dispositivi di protezione individuali, operative fino alla adozione di un nuovo decreto che dovrà individuare i criteri per l'individuazione e l'uso dei sistemi di protezione individuale,
debbano intendersi aggiornate con le edizioni delle norme UNI più recenti.
  La lettera e-sexies) prevede che la notifica preliminare, trasmessa dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei sia trasmessa alla cassa edile territorialmente competente per i soggetti destinatari.
  Con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, la lettera f), integrando l'articolo 99 del decreto legislativo, dispone l'istituzione presso l'INL di un'apposita banca dati delle notifiche preliminari trasmesse dal committente o dal responsabile dei lavori, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti.
  La lettera g), infine, sostituisce l'Allegato I, che reca l'elenco delle fattispecie di violazione rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione nonché l'aggiornamento delle somme aggiuntive da corrispondere.
  Il comma 1-bis interviene in ordine alla destinazione delle somme derivanti dall'attività di vigilanza e contrasto del lavoro irregolare.
  In relazione alle nuove competenze in materia di programmazione dell'attività di vigilanza, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo in esame, il comma 2 autorizza l'INL a bandire una procedura concorsuale e ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità. Contestualmente, i commi 3, 4 e 5 autorizzano l'Arma dei carabinieri ad assumere 90 unità di personale destinate ad aumentare il contingente per la tutela del lavoro.
  Il comma 6 reca le disposizioni di copertura degli oneri recati dall'articolo in esame.
  Anche l'articolo 13-bis integra il decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo una specifica disciplina per le istituzioni scolastiche. In particolare, si segnala l'esclusione dei dirigenti di tali istituzioni da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si prevede, inoltre, l'obbligo delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione dell'immobile di provvedere agli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e agli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi di tali istituzioni. I dirigenti, qualora rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Si prevede, poi, la competenza esclusiva delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli immobili sedi di istituzioni scolastiche alla valutazione dei rischi strutturali degli edifici e all'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione. Si segnala che su tali tematiche, nel corso della XVII legislatura, le Commissioni riunite VII e XI, a conclusione di un approfondito ciclo di audizioni, avevano predisposto un testo unificato (C. 3830 e C. 3963), il cui esame non è stato concluso a causa della fine della legislatura e i cui contenuti sono in parte ripresi nel testo in esame.
  L'articolo 14, al comma 1, dispone l'erogazione, a decorrere dal 2021, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa per fare fronte agli adempimenti della presidenza italiana del Consiglio d'Europa nel 2021-2022. Il comma 3 reca la copertura finanziaria dei precedenti commi 1 e 2.
  Rilevo che il comma 4 dell'articolo 14 pone in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti
derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e dispone la conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro nel 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a concludere la procedura di liquidazione coatta dell'Istituto, a seguito della quale i dipendenti sono transitati nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, senza ancora avere percepito il trattamento di fine rapporto loro dovuto. Pertanto, l'autorizzazione di spesa è destinata, prioritariamente, a soddisfare i creditori privilegiati, in particolare quelli che vantano crediti di lavoro.
  Il comma 5, integrando il decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, modifica la disciplina dell'assistenza spirituale nelle Forze armate, introdotta dalla legge n. 70 del 2021, intervenendo sulla disciplina delle promozioni, delle immissioni in ruolo e degli avanzamenti dei cappellani militari.
  Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 del termine di esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono il possesso del green pass, con riferimento ai soggetti in possesso dell'analogo documento rilasciato dalle autorità competenti della Repubblica di San Marino. L'esenzione è riconosciuta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
  L'articolo 15 reca, ai commi 1 e 2, la proroga dell'operazione «Strade sicure» e della conseguente integrazione delle unità di personale militare coinvolte. Con riferimento allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, tenutosi a Roma il 30 e il 31 ottobre, i commi 3 e 4 aumentano il contingente di personale delle Forze armate destinato al potenziamento dei dispositivi di sicurezza e il comma 5 autorizza l'impiego di assetti aeronavali della Difesa per assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea. Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri dell'articolo in esame.
  L'articolo 15-bis prevede la possibilità per gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria di adottare iniziative assistenziali in favore dei propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti, nel rispetto dell'equilibrio tecnico finanziario.
  L'articolo 16, ai commi 1, 2 e 3, dispone l'incremento dei finanziamenti per il 2021 destinati, rispettivamente, al Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, a Ferrovie dello Stato italiane Spa e al Corpo delle capitanerie di porto. Il comma 3-bis prevede la possibilità per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, di utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento.
  I commi 4, 5 e 6 attribuiscono alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni. Il comma 7 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente 90 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di liquidazione in via definitiva delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022. Il comma 8 subordina l'attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia. Il comma 8-bis attribuisce ai comuni della Regione siciliana un contributo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, la cui disciplina è dettata dai successivi commi 8-ter e 8-quater. Il comma 8-quinquies riconosce un contributo di 150 milioni di
euro per l'anno 2021 ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana che presentino particolari condizioni di disavanzo. Il comma 8-septies prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare a Regioni e province autonome quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate da tali enti nell'anno in corso. Il comma 8-octies reca una disposizione di interpretazione autentica delle norme dell'articolo 29 del decreto-legge n. 73, del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relative ai contributi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, mentre il comma 8-novies introduce disposizioni finanziarie e contabili riguardanti l'erogazione dei servizi assistenziali da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 9 dispone l'aumento delle risorse disponibili 2021 per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Il comma 10 dispone l'assegnazione di un contributo ai comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015. Il comma 10-bis reca disposizioni relative all'utilizzo da parte dei comuni di frontiera per gli anni 2020 e 2021 delle somme loro spettanti a titolo di compensazione finanziaria, consentendone l'utilizzo, nel limite massimo del 50 per cento di ciascuna annualità, anche per spese di parte corrente. I commi 11 e 11-bis, infine, recano la copertura finanziaria degli oneri dell'articolo in esame.
  L'articolo 16-bis reca, ai commi da 1 a 6, disposizioni finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni. Tali disposizioni sono volte ad agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato. A tale fine si prevede la convocazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo da parte degli organi preposti e l'approvazione da parte dell'Agenzia stessa. L'Agenzia può inoltre procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori, attraverso il cosiddetto appalto integrato, anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Allo scopo di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, il comma 7 dispone l'incremento del 50 per cento del valore iniziale degli importi e dei quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione, i cui termini di durata contrattuale non siano ancora spirati, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze software. Da ultimo si inserisce l'Agenzia del demanio nell'elenco delle stazioni appaltanti e si prevede che essa possa operare utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.
  Con riferimento al Corpo della Guardia di finanza, l'articolo 16-ter stabilisce che i proventi delle ritenute a favore del «fondo massa» destinato al pagamento della specifica indennità agli ufficiali di tale Corpo, siano impiegati, per la parte eccedente, in acquisti di titoli del debito pubblico od in altri investimenti; l'articolo 16-quater – con una norma che si applica fino al termine dell'anno 2030 – consente agli esperti trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di assumere più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni, di essere reimpiegati nel territorio nazionale al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero o di essere trasferiti presso rappresentanze diplomatiche
e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi in esame è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
  L'articolo 16-quinquies dispone l'istituzione presso l'INAIL dell'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, rinviando a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione.
  L'articolo 16-sexies dispone la disapplicazione della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e degli enti nazionali di previdenza e assistenza stipulati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, in presenza delle condizioni espressamente indicate dalla norma. La norma, inoltre, prevede che, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente. Si ricorda che tale società, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto principale l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario.
  L'articolo 16-septies introduce misure per il risanamento del Servizio sanitario della Regione Calabria. In particolare, il comma 1 autorizza l'Agenas ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Tale personale, come disposto dal comma 2, lettera a), è assegnato, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. Il comma 2, lettera b), autorizza ciascuno degli enti del servizio sanitario della medesima regione ad assumere con contratto di lavoro subordinato a termine, di durata non superiore a trentasei mesi, un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso. Il comma 2, lettera c), prevede la collaborazione della Guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2024, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso relativo al pagamento delle fatture. Il comma 2, lettera d), autorizza la regione a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale. Il comma 2, lettera e), introduce disposizioni contabili riguardanti il computo delle somme relative alla mobilità sanitaria interregionale. Il comma 2, lettera f), autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 2, lettera g) esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. Sulla base del comma 3, le disposizioni introdotte dall'articolo in esame continuano ad applicarsi anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro
dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.
  L'articolo 16-octies reca norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori delle città di Bergamo e Brescia, in considerazione dell'attribuzione del titolo di Capitale della cultura italiana per l'anno 2023.
  All'articolo 17, che reca le disposizioni finanziarie e di copertura del decreto-legge, si segnalano, in particolare, il comma 1, che incrementa di 6 miliardi di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia, contestualmente riducendo il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, e il comma 2, che incrementa per il 2021 il fondo istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 18, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Marco OSNATO (FDI), intervenendo da remoto, prende atto con rammarico della rassegnazione manifestata dai colleghi nel non voler nemmeno affrontare l'esame del provvedimento assegnato alle Commissioni, ciò che testimonia l'imbarazzante sudditanza delle forze di maggioranza nei confronti del Governo in carica.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo da remoto, coglie l'occasione rappresentata dalla presenza dei componenti di due Commissioni parlamentari per segnalare che lo scorso 9 settembre è stato approvato in Assemblea, all'unanimità, un ordine del giorno riguardante la riapertura della rottamazione-ter e la rottamazione-quater. Sebbene sia conscio del fatto che gli ordini del giorno, che pure dovrebbero impegnare il Governo, raramente producono risultati concreti, intende richiamare l'attenzione dei colleghi sull'esigenza di impegnarsi su una questione di estrema importanza per tanti cittadini, soprattutto in una situazione di grave difficoltà quale è quella attuale. Rammenta gli ottimi risultati sinora ottenuti dalle misure in questione, introdotte su forte impulso del gruppo della Lega e del Vice Ministro Massimo Garavaglia all'epoca del Governo Conte I, evidenziando come il decreto-legge fiscale in esame si limiti invece a prorogare di nove giorni, sino al 9 dicembre 2021, le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle, con una misura che, per la sua limitatezza, non può certo considerarsi di buon senso, né a favore dei contribuenti.
  Informa infine che il suo gruppo ha depositato sul punto alcune proposte emendative al disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 ed auspica che i colleghi vogliano adoperarsi per l'attuazione dell'ordine del giorno, ritenendo che intervenire rappresenti un vero e proprio obbligo morale.

  Lucia ALBANO (FDI) condivide quanto testé segnalato dal collega Gusmeroli, ricordando che l'ordine del giorno in questione era stato proposto proprio dal gruppo di Fratelli d'Italia al fine di affrontare il problema assai sentito della liquidità delle imprese. Deve purtroppo rilevare come nel decreto-legge in esame non solamente non vi è una significativa proroga dei termini di notifica delle cartelle esattoriali, ma anzi si limita fortemente la possibilità di impugnare estratti di ruolo e cartelle di pagamento, con una misura che indebolisce i contribuenti e che sta mettendo in allarme il mondo delle imprese e dei professionisti. Preannuncia da parte del suo gruppo la presentazione di una proposta emendativa per rivedere una misura che giudica illegittima.

  Marco OSNATO (FDI), intervenendo da remoto, prende atto del fatto che il collega Gusmeroli è spesso fonte di ottime idee, purtroppo regolarmente affossate dall'azione del Governo. Ricorda bene l'ordine del giorno presentato dal suo gruppo lo scorso 9 settembre e condiviso da tutti i gruppi parlamentari, che pure è rimasto lettera morta. Si deve allora prendere atto del fatto che il Parlamento non ha più alcun ruolo, se il Governo si può permettere di non dare seguito ad una indicazione così chiara e unanime. Si tratta di una vicenda mortificante, così come mortificante appare lo sterile rituale che la maggioranza si appresta a compiere nelle Commissioni Finanze e Lavoro, ratificando un decreto-legge in materia fiscale senza neppure averlo esaminato.

  Luigi MARATTIN, presidente, non può che ribadire, come già fatto in precedenti occasioni, che il sistema del bicameralismo perfetto non funziona più e necessità di una profonda revisione, sulla quale invita tutte forze politiche ad impegnarsi. Nel frattempo, nel rispetto della Costituzione e dei regolamenti parlamentari, le Commissioni sono chiamate a concludere l'esame del provvedimento in tempo utile per la sua discussione da parte dell'Assemblea.

  Marco OSNATO (FDI), intervenendo da remoto, osserva che il Presidente avrebbe ragione se solo l'Esecutivo in carica avesse una legittimazione popolare, espressa attraverso libere elezioni, che invece non possiede affatto. Il Governo determina delle scelte che non sono espressione della volontà dei cittadini e che la maggioranza a sua volta impone in Parlamento, calpestando così la democrazia.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA precisa, con riferimento ai temi del posticipo e differimento dei debiti in essere, che il Governo nel decreto-legge in esame ha inteso dare seguito, traducendole in disposizioni, alle risoluzioni in materia di riscossione approvate dalle Commissioni Finanze della Camera e Finanze e Tesoro del Senato, lo scorso mese di ottobre.
  In particolare, nei primi articoli del provvedimento, si è ripreso il termine di 150 giorni, poi ampliato dal Senato a 180, per il pagamento delle cartelle, si è prevista una remissione in termini e un posticipo dei pagamenti della rottamazione-ter e si è anche intervenuti per la rateizzazione di altri debiti in essere. Il vincolo che si è avuto nel definire i diversi interventi è costituito dal fatto che il decreto fiscale, per sua natura, ricorre alle risorse dell'anno 2021. Perciò anche lo slittamento dei termini della rottamazione-ter di soli 9 giorni, richiamato criticamente nel corso del dibattito, come è certo comprensibile, rappresenta il massimo che è stato possibile ottenere rispetto alle limitate risorse a disposizione.
  Segnala, in ogni caso, come proprio su questi temi la discussione sia aperta in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2022.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 16.35.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
C. 3395 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che sono state presentate 87 proposte emendative riferite al decreto-legge in esame, che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
  In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.».
  Alla luce di tali criteri, sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

   Osnato 7.03, che estende l'ambito applicativo del contributo, riconosciuto dal decreto-legge n. 121 del 2021, a titolo di rimborso delle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto;

   Frassinetti 13.10, che introduce specifiche indennità in favore del personale scolastico che svolge l'attività lavorativa in presenza;

   Bucalo 13.9, che prevede per tutto il personale scolastico che svolge l'attività lavorativa in presenza, l'effettuazione periodica di tamponi antigenici rapidi;

   Albano 13.8, che consente ai dirigenti scolastici di derogare transitoriamente, in aree interessate da eventi sismici, al numero minimo e massimo di alunni per classe attualmente previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, al fine di garantire l'attività didattica in presenza;

   Bucalo 13.6, che prevede la revisione dei parametri per la definizione del rapporto tra alunni e docenti e personale ATA;

   Frassinetti 13.7, che definisce i parametri per la trasformazione, per due anni scolastici consecutivi, dei posti di sostegno in organico di diritto;

   Osnato 13.02, che dispone che il rilascio della certificazione verde COVID-19 sia in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita;

   Osnato 13.03, che reca i principi fondamentali della disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro;

   Osnato 13.04, che disciplina l'assegnazione a istituzioni scolastiche statali e paritarie di risorse da destinare al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche.

  Rileva che vi sono solo nove proposte emendative inammissibili sul totale di quelle presentate e che la Presidenza delle Commissioni riunite, nel giudizio espresso, ha tenuto in considerazione le complessive finalità del provvedimento, anche al fine di consentire un ampio dibattito.
  Avverte che eventuali richieste di riesame delle valutazioni di ammissibilità dovranno pervenire alla Presidenza delle Commissioni riunite entro le ore 10 di giovedì 9 dicembre 2021.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 9 dicembre prossimo.

  La seduta termina alle 16.40.

Commissioni Riunite (VI e XI) - martedì 7 dicembre 2021

ALLEGATO

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato)

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Rimessione in termini per la
Rottamazione-
ter e saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.
1.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: nell'anno 2020.
1.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 30 giugno 2022.
1.3. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 30 aprile 2022.
1.5. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2022.
1.7. Giovanni Russo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 15 gennaio 2022.
1.6. Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021.
1.4. Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto
della carta dei giornali)

  1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
1.02. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto
della carta dei giornali)

  1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
1.01. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione del consumo
culturale individuale)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

   e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;.
1.03. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)

  1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

   e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.04. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole di danza)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
1.05. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le locazioni
dei luoghi della cultura)

  1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «teatrale e culturale»;

   b) le parole: «60 per cento» sono sostituite con la seguente: «totale»;

   c) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A/9, B/6, D/3».
1.06. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)

  1. All'articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 il numero: «2020» è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente «2021» e il numero: «90» è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente: «100».
1.07. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)

  1. All'articolo 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 2, alinea, il numero: «350» è sostituito con il seguente: «800» e, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e di 800 milioni a decorrere dal 2022»;

   il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.08. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole di jazz)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
1.09. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per le scuole di teatro)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
1.010. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 31 dicembre 2022.
2.1. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 30 giugno 2022.
2.2. Giovanni Russo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accertamento con adesione)

  1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2022.
  2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2022.
2.01. Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.
3.3. Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: in essere alla data dell'8 marzo 2020 con le seguenti: per tutti i piani di rateizzazioni in essere.
3.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.
3.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
*3-bis.1. Albano, Bignami, Osnato, Rizzetto, Bucalo.
*3-bis.2. Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Trano, Leda Volpi, Spessotto.

ART. 3-quater.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Modifiche alla procedura
di sospensione legale della riscossione)

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 538:

    1) al primo periodo, le parole: «entro novanta» sono sostituite dalle seguenti: «entro cento»;

    2) alla lettera a), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la notifica della cartella di pagamento»;

    3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

   b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

   «539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore.»;

   c) al comma 540, primo periodo, le parole: «duecentoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cento giorni».
3-quater.01. Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Trano, Leda Volpi, Spessotto.

ART. 5.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
5.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

  I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare.
  Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione.
5.7. Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

  13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

   «7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

  13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni»;
  13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «cloud computing» sono inserite le seguenti: «nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)».
5.8. Mollicone, Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:

  13-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA».
5.4. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «10 per cento». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di tremila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5.3. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

  15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
  15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
  15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.5. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

   a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività;

   b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2021».

  15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5.9. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «esistenti alla data del 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «esistenti alla data del 1° gennaio 2018».

   b) al comma 2, le parole: «e di incremento dell'efficienza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «o di incremento dell'efficienza energetica»;

   c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

   «4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

   d) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

   «4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.».
5.10. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, le parole: «della presentazione della dichiarazione,» sono soppresse;

   il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
5.11. Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Sopprimere i commi 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies.
5.1. Rizzetto, Bucalo.

  Sopprimere i commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies.
5.12. Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Versace, Bond, Palmieri.

  Dopo il comma 15-septies, inserire i seguenti:

  15-octies. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «se con motore elettrico» sono inserite le seguenti: «nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
  15-novies. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera c) del decreto del Ministero delle finanze del 16 maggio 1986»;
  15-decies. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole «se con motore elettrico» sono inserite le seguenti «nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera m) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
5.6. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti
mobili in strutture ricettive all'aperto)

  1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale gli immobili a destinazione speciale e in particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
5.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al regime
dell'utilizzo del contante)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere a) e b) le parole: «1° gennaio 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
5.02. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia
di compensazione di crediti)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «previste dalle leggi vigenti» sono aggiunte le seguenti: «o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito»;

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito.».
5.03. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

  1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
  2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione
idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
  3. All'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.
5.04. Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di e-commerce, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.05. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.06. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

  Conseguentemente:

   al comma 8 sostituire le parole: alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore con le seguenti: a partire dal periodo d'imposta 2021;

   sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.
6.2. Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

  1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.
  2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.
6.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità
dell'IMU relativa a immobili strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

   b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «773. Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».

  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
6.02. Prisco, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

  1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, il comma 1 è sostituto dal seguente:

   «1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

  “Art. 7-bis. – (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
  2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).”».
7.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Cedolare secca per locazioni
ad uso diverso dall'abitativo)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7.02. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio.».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.
7.03. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni per le detrazioni
fiscali per
start up «ricerca-sviluppo»)

  1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
7.04. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro IV», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

   b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

   c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea
sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.05. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi urgenti per il sostegno
dei liberi professionisti)

  1. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole «forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» sono aggiunte le seguenti: «e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno dei propri iscritti e alla promozione dell'attività professionale».
7.06. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate»;

   a-ter) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.»;

   b) al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle lettere a-bis) e a-ter),;

   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a-bis) e a-ter), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.1. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 9.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: minore di anni quattordici con le seguenti: minore di anni sedici;

   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento;

   c) sopprimere il comma 4;

   d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 29,3 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2021;

   e) sostituire il comma 10 con il seguente:

  «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 30,7 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto.».
9.7. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento;

   b) sopprimere le parole, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23;.
9.4. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione stessa con le seguenti: pari al 80 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori fino ad otto anni e al 50 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori di età compresa tra otto anni e un giorno e quattordici anni.
9.2. Caiata, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 4, sopprimere le parole: né riconoscimento di contribuzione figurativa.
9.5. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

   b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 29,3 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2021.

   c) sostituire il comma 10 con il seguente:

   «10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 20,7 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto.».
9.3. Varchi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento di 1/365 del reddito con le seguenti: pari all'80 per cento di 1/365 del reddito;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale con le seguenti: pari all'80 per cento della retribuzione convenzionale.
9.6. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Al comma 9, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al termine dell'emergenza sanitaria.
9.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 11.

  Sostituire i commi 13 e 14 con i seguenti:

  13. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà, le cui risorse sono destinate all'erogazione, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un assegno di solidarietà in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultano:

   a) privi di reddito familiare;

   b) titolari di valori mobiliari familiari pari a un massimo di euro 10.000;

   c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

   d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

  14. L'assegno di solidarietà di cui al comma 13 è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 13, nella misura di euro 300, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.
11.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Norme interpretative in materia di incentivi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, per la promozione di forme di lavoro stabile)

  1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici in materia d'incentivi all'occupazione di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, a decorrere dall'anno 2022, le proiezioni relative all'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
12.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 12-quinquies.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. All'articolo 58, comma 2, lettera f), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «in una qualunque sede della provincia richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta».
12-quinquies.01. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Mobilità del personale scolastico)

  1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso» sono soppresse.
  2. Il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è soppresso.
12-quinquies.02. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici)

  1. I dirigenti scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a tre anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a dirigenti scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i dirigenti scolastici immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023.
12-quinquies.04. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Mobilità dei dirigenti scolastici e deroga al parametro del 30 per cento sulla mobilità interregionale)

  1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.
12-quinquies.03. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 12-sexies.
(Diritto al lavoro dei superstiti
delle vittime del lavoro)

  1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «deceduti» sono soppresse le parole: «per causa di lavoro» e dopo le parole: «di servizio» sono soppresse le parole: «e di lavoro»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.».
12-quinquies.05. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Allegato I aggiungere le seguenti: , sempre che non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal momento della contestazione della violazione.
13.5. Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
13.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori e aziende.
13.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro. Tale Marchio viene attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati obiettivi formativi.
13.4. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

   a) a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;

   b) ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

  Tale indennità con carattere mensile dovrà essere corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.
13.10. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi da eseguire periodicamente.
13.9. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici siti nel cratere del sisma del 2016, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica in presenza, qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.
13.8. Albano, Bucalo, Frassinetti, Osnato, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono definiti i parametri volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti e personale ATA, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.6. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono definiti i parametri per la trasformazione, per due anni scolastici consecutivi, dei posti di sostegno attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.7. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Misure per garantire il livello
dei servizi in materia sanitaria)

  1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia e al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.117.670.784,96 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.01. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1
(Disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro)

  1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita».
13.02. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

  1. Il presente articolo reca i principi fondamentali della disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie, ancorché non correlate al lavoro.
  3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
  5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

  6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
  7. Ai fini del presente articolo:

   a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;

   b) per «infortunio» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;

   c) per «grave malattia» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;

   d) per «cura domiciliare» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

   e) per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

  8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.
  9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
  10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare, tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
  12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente il decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
  13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
  14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
  15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
  16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.
  17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
  18. Le sanzioni di cui al comma 17 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
  19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.03. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1, commi 757, 760, 761, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.
13.04. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Credito d'imposta
per il rimborso spese DPI)

  1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.06. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Credito d'imposta
per il rimborso spese DPI)

  1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli enti del Servizio sanitario nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.05. Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

ART. 13-bis.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Modifiche al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento»;

   b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento».
13-bis.01. Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

ART. 16.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investimenti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata al presente decreto.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 364.658.430,08 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, aggiungere la seguente Tabella:

TABELLA A

   Regioni

Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

   Abruzzo

15.437.118,57

   Basilicata

-

   Calabria

78.655.325,63

   Campania

-

   Emilia Romagna

19.863.976,45

   Lazio

2.607.236,44

   Liguria

-

   Lombardia

159.511.996,65

   Marche

-

   Molise

219.505,24

   Piemonte

-

   Puglia

-

   Toscana

22.484.825,22

   Umbria

3.797.827,29

   Veneto

62.080.618,58

   Totale

364.658.430,08

16.2. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui all'articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 del medesimo articolo 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
16.1. Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.