XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Mercoledì 1 dicembre 2021

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208-A Governo ... 158

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 158

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 161

Delega al Governo in materia di disabilità. C. 3347 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 158

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 163

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 1 dicembre 2021

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 1° dicembre 2021.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 15.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 novembre 2021.

  Filippo SENSI (PD) illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 1).

  La Commissione approva.

Delega al Governo in materia di disabilità.
C. 3347 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione, il disegno di legge recante la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, cui sono stati abbinati, nel corso dell'esame in sede referente, diversi progetti di legge in quanto vertenti sulla medesima materia.
  Ricorda che il provvedimento in esame dà attuazione a una delle riforme (riforma 1.1 relativa alla Legge quadro sulla disabilità) previste dal PNRR, nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore». L'obiettivo della riforma è quello di consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società, attraverso un progetto di vita personalizzato e partecipato. Il termine di attuazione della riforma, secondo il cronoprogramma di traguardi e obiettivi del PNRR concordato con la Commissione europea, è fissato al 31 dicembre 2021.
  Ricorda inoltre che il disegno di legge delega in materia di disabilità è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla Nota di aggiornamento al DEF 2021 (NADEF 2021), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024.
  Passando a descrivere il contenuto del provvedimento, che si compone di 4 articoli, segnala che l'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi entro venti mesi dalla data di entrata in vigore delega medesima. La finalità perseguita è quella di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali e l'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni previsti dall'ordinamento. Il comma 1 specifica che l'esercizio della delega deve avvenire, non solo nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, ma anche in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of persons with disabilities, di seguito CRPD) e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché in conformità alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 di cui alla recente Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021.
  Ricorda che la citata Strategia europea 2021-2030, che segue quella relativa al decennio precedente, è stata definita dalla Commissione europea quale strumento di implementazione della predetta Convenzione ONU, ai fini di promuovere il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle rispettive organizzazioni rappresentative, l'abolizione delle barriere poste alle persone con disabilità in termini di accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, partecipazione, istruzione e formazione, protezione sociale, sanità e azione esterna.
  L'articolo 2, concernente i princìpi e criteri direttivi della delega, che devono perseguire le finalità già enucleate all'articolo 1, prevede, tra l'altro, che il Governo debba provvedere al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dall'articolo 1. Vengono poi individuati i vari ambiti della delega, fissando per ciascuno di essi specifici principi e criteri direttivi. Segnala che i principali ambiti di intervento riguardano: la definizione della condizione di disabilità, il riassetto e la semplificazione della normativa di settore; le modalità di accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità, la sordità, la sordocecità, l'handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell'invalidità; la valutazione multidimensionale della disabilità; l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità
e l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda mediante: a) le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; b) le risorse del PNRR; c) la razionalizzazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità. È inoltre previsto che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. L'articolo 4 dispone, infine, in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  In conclusione, stante l'apprezzabile contenuto del provvedimento, la sua urgenza, finalizzata al rispetto del cronoprogramma di attuazione del PNRR, e l'assenza di profili di contrasto con la normativa europea, propone di esprimere un parere favorevole che, concorde la Commissione, procede a illustrare (vedi allegato 2).

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) nel preannunciare il voto favorevole alla proposta di parere, osserva come l'aver posto l'attuazione delle riforme come condizione necessaria per l'ottenimento dei fondi europei del PNRR stia inducendo il Paese a modernizzare, semplificare e rendere più efficiente l'accesso a servizi fondamentali per la cittadinanza.
  Rileva quindi come il provvedimento in esame si prefigga di semplificare, a partire dalla terminologia utilizzata, il processo valutativo delle condizioni di disabilità, prevedendo l'adozione di procedure in linea con quelle indicate dall'ONU. L'adozione di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), quali le ICD e ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) consentirà altresì di dialogare con altri paesi su basi comuni. Ricorda che la tutela dei più deboli passa anche dall'attenzione agli aspetti procedurali. Osserva infine che, assieme all'adozione di paradigmi comuni, l'unificazione degli uffici per il processo di valutazione delle disabilità e la riconversione digitale di tale processo consentiranno di migliorare gli standard di efficienza del Paese, adeguandoli a quelli previsti dalla normativa europea. Ribadisce quindi, in conclusione, quanto sia essenziale l'aggancio delle riforme di cui il Paese ha necessità con i fondi del PNRR.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

XIV Commissione - mercoledì 1 dicembre 2021

ALLEGATO 1

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge C. 3354 Governo, di conversione in legge del DL 152/2021, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   considerate in particolare:

    nell'ambito del Titolo 1, le disposizioni:

     del Capo I, miranti a incentivare l'investimento innovativo e green nel settore ricettivo-turistico, con misure quali crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, garanzie e finanziamenti agevolati;

     del Capo IV, relativo alle procedure di spesa, tra cui in particolare: l'articolo 8, che autorizza la costituzione del «Fondo Ripresa Resilienza Italia», con una dote di 772 milioni di euro a valere sulle risorse del dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti; l'articolo 9, che prevede la proroga di un anno, al 31 dicembre 2026 del termine di attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020, prevedendo, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi POC per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

     del Capo V – Zone economiche speciali, che si compone del solo articolo 11 che introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie;

    nell'ambito del Titolo II, Capo II:

     l'articolo 23, che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, consente l'assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 anche al completamento degli interventi in corso, nel rispetto dei principi di addizionalità e ammissibilità delle spese;

   tenuto conto che l'applicazione delle menzionate misure del Titolo I, Capo I, è subordinata al rispetto della normativa unionale di volta in volta richiamata, tra cui:

    in materia di aiuti de minimis, il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea;

    in materia di Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020/C 91 I/01), come integrata e modificata dalle successive comunicazioni e decisioni della Commissione, tra cui deve intendersi inclusa la decisione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, adottata successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto;

    in materia di obbligo di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852;

   valutata con favore l'adozione di misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi inclusi nel PNRR in coerenza con il relativo cronoprogramma, al fine di addivenire ad una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, con particolare riferimento a quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, rafforzando al contempo la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi e introducendo apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia e sostegno alle imprese,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi previsti dal Titolo I, Capo I, inerenti alle misure di sostegno al settore turistico-ricettivo, l'opportunità di:

    estendere, ferma restando la necessaria compatibilità degli equilibri economici e finanziari del provvedimento, l'ambito di applicazione degli incentivi previsti, non solo alle spese sostenute a fronte di investimenti in capitale fisico, ma anche agli investimenti in capitale umano, finalizzati alla formazione degli operatori necessaria al fine di un'effettiva riconversione green e digitale dei processi produttivi;

    introdurre un criterio volto a dare priorità nell'accesso agli incentivi alle imprese del Mezzogiorno, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di destinazione a tale area territoriale del 40 per cento delle risorse del PNRR. In assenza di criteri volti a orientare la distribuzione territoriale degli incentivi, è infatti presumibile che tale distribuzione, conseguente a quella delle istanze formulate dalle imprese, rispecchi lo sviluppo economico attuale del settore turistico-ricettivo dei diversi territori, piuttosto che il divario di tale sviluppo economico che il PNRR si prefigge di correggere;

   b) valuti la Commissione di merito, nell'ambito degli interventi previsti dal Titolo I, Capo IV, relativi alle procedure di spesa:

    con riferimento all'articolo 8, riguardante l'affidamento alla BEI della gestione di una quota di risorse del PNRR, destinate ad alimentare il Fondo Ripresa e Resilienza Italia, l'opportunità di prevedere adeguate linee di indirizzo e conseguenti forme di monitoraggio, finalizzate ad assicurare il rispetto dei criteri allocativi delle risorse, sia sul piano territoriale che su quello del rispetto delle priorità trasversali del Piano;

    con riferimento all'articolo 9, che prevede la possibilità di utilizzare per le finalità del PNRR i POC relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020, prorogandone di un anno il termine di attuazione, l'opportunità di prevedere che, in sede di monitoraggio dell'attuazione del PNRR, il Governo dia conto con separata evidenza delle risorse dei POC utilizzate a supporto degli interventi del PNRR, richiamandone l'originaria destinazione;

    con riferimento, più in generale, al complesso delle procedure di spesa, di cui al Titolo I, Capo IV, l'opportunità di prevedere un rafforzamento delle procedure di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del PNRR, prevedendo la possibilità di accesso diretto ai dati di monitoraggio da parte degli organi parlamentari e dei relativi uffici, nonché l'indicazione, nei documenti di monitoraggio, di informazioni in merito al concorso di ciascun investimento e riforma al raggiungimento degli obiettivi indicati con riferimento alle tre priorità trasversali. In particolare, ai fini del riequilibrio territoriale, andrebbe costantemente monitorata l'allocazione geografica degli interventi attuati e assicurato che il rispetto dell'obiettivo di destinazione del 40 per cento delle risorse complessive ai territori del Mezzogiorno non sia assicurato solo al termine della complessiva attuazione del Piano, bensì anche in corso d'opera, onde evitare il rischio che il relativo impatto positivo sulla ripresa economica risulti tardivo rispetto a quello prodotto nelle altre aree territoriali del Paese;

   c) con riferimento all'articolo 11, relativo alle ZES, si valuti l'opportunità di dare priorità agli interventi infrastrutturali finalizzati all'estensione dei Corridoi paneuropei che attraversano l'Italia;

   d) con riferimento all'articolo 23, per quanto attiene alle risorse del FSC utilizzate per finanziare interventi inclusi nel PNRR, si valuti l'opportunità di ribadire l'esigenza che sia data separata evidenza, nell'ambito del monitoraggio, della quota utilizzata per il finanziamento di «interventi in essere» e di quella destinata a nuovi interventi.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di disabilità (C. 3347 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di disabilità» (C. 3347 Governo);

   considerato che l'attuazione di una «legge quadro per le disabilità» rientra tra le riforme previste dal PNRR nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», al fine di semplificare e uniformare accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base e rafforzare gli strumenti finalizzati alla definizione di un progetto di vita personalizzato e partecipato;

   rilevato che, nell'ambito del cronoprogramma di attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR, l'approvazione della riforma in esame è prevista entro la fine del 2021;

   ricordato che il disegno di legge delega in oggetto è stato dichiarato collegato alla decisione di bilancio dalla Nota di aggiornamento al DEF 2021 (NADEF 2021), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024;

   preso atto che l'articolo 1 specifica, al comma 1, che l'esercizio della delega deve avvenire, non solo nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, ma anche in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of persons with disabilities, di seguito CRPD) e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché in conformità alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021;

   apprezzata la finalità perseguita, di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti civili e sociali e l'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni previsti dall'ordinamento, ai fini di consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una piena ed effettiva inclusione nella società;

   valutata l'assenza di profili di contrasto con la normativa europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE