VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Mercoledì 1 dicembre 2021

SEDE CONSULTIVA:

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. C. 3354 Governo (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) ... 60

RISOLUZIONI:

7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale (Discussione e rinvio) ... 60

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Esame e rinvio) ... 61

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 64

5-07175 Ungaro: Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali ... 64

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 69

5-07176 Fragomeli: Cumulabilità con altre agevolazioni del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ... 65

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 70

5-07177 Troiano: Impugnabilità dell'estratto di ruolo emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ... 65

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 72

5-07178 Porchietto: Chiarimenti in ordine all'applicazione del Superbonus ad alcuni costi accessori ... 65

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 74

5-07179 Zennaro: Iniziative per contrastare la chiusura di filiali «ex Tercas» della Banca popolare di Bari ... 66

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 75

5-07180 Pastorino: Dati relativi a costi e benefici del patent box nel periodo 2015-2020 ... 66

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 77

5-07181 Baratto: Introduzione di agevolazioni fiscali per favorire la rilocalizzazione delle imprese italiane ... 66

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 79

5-07182 Villarosa: Promozione di un'azione di responsabilità nei confronti dei vertici della Banca Monte dei Paschi di Siena ... 67

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 81

5-07183 Bignami: Accertamento dei requisiti per la nomina del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ... 67

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) ... 82

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ... 67

5-07156 Covolo: Richiesta di dati relativi al saldo contabile del Fondo di indennizzo risparmiatori (FIR) e chiarimenti in ordine alla eventuale redistribuzione delle eccedenze ... 68

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) ... 84

5-07145 Fragomeli: Fruizione dello sconto in fattura per il bonus facciate e chiarimenti in ordine alle disposizioni di proroga del Superbonus ... 68

ALLEGATO 11 (Testo della risposta) ... 85

5-07146 Cancelleri: Modalità applicative del bonus facciate ... 68

ALLEGATO 12 (Testo della risposta) ... 88

5-07157 Angiola: Chiarimenti in ordine alle procedure finalizzate alla definizione agevolata dell'imposta sul valore aggiunto ... 68

ALLEGATO 13 (Testo della risposta) ... 90

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 1 dicembre 2021

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre scorso.

  Nicola GRIMALDI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

  Davide ZANICHELLI (M5S) richiama brevemente i contenuti della risoluzione a sua prima firma.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Illustra quindi i contenuti del disegno di legge delega per la riforma fiscale, sottolineando innanzitutto come la Commissione Finanze arrivi con la discussione odierna ad una tappa importante del percorso intrapreso, un anno fa, con l'avvio dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef e altri aspetti del sistema tributario, svolta congiuntamente con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato. L'indagine, condotta dall'11 gennaio al 30 giugno, ha visto lo svolgimento di 61 audizioni, l'acquisizione di 12 contributi scritti, la stesura di position paper da parte di tutti i gruppi, e si è conclusa il 30 giugno 2021 con l'approvazione a larghissima maggioranza di un documento conclusivo.
  Il disegno di legge del quale oggi la Commissione avvia l'esame si pone in continuità con il percorso illustrato. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 ottobre ed è stato quindi, prima dell'assegnazione alla Commissione Finanze, esaminato dalla Commissione Bilancio, ai fini della verifica del suo contenuto proprio, in quanto provvedimento collegato alla manovra di bilancio. La riforma del fisco è anche inserita nel PNRR, come riforma di accompagnamento, e potrà beneficiare delle risorse, pari a 8 miliardi di euro, oggetto di una proposta emendativa del Governo di prossima presentazione all'articolo 2 del disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Senato, con la previsione di interventi sull'IRPEF e sull'IRAP, in linea con le indicazioni del documento conclusivo della citata indagine conoscitiva.
  Ricorda quindi che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, si è deciso di svolgere l'attività istruttoria sul disegno di legge di delega non mediante audizioni – anche tenuto conto dei 61 incontri svolti nel corso dell'indagine – ma attraverso l'acquisizione di numerose memorie scritte, che sono già pervenute e che hanno contenuti particolarmente ricchi e interessanti, anche per la puntualità delle osservazioni e delle proposte avanzate.
  Auspica quindi che sul provvedimento, anche grazie al prezioso materiale acquisito, possa svolgersi in Commissione un dibattito ampio e approfondito, senza alcuna compressione, prima di procedere alla fase emendativa.
  Quanto ai contenuti del disegno di legge, si limita a ricordare che il provvedimento è composto di dieci articoli, che ricalcano per moltissimi aspetti il testo del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, fatta eccezione per l'articolo dedicato alla riforma del catasto, argomento che la Commissione non aveva affrontato; inoltre, vi sono senz'altro specifiche proposte avanzate nel documento conclusivo che al momento non sono presenti nel testo della legge delega. Se si guarda tuttavia agli obiettivi più generali del provvedimento, si potranno chiaramente individuare le principali linee guida emerse dall'indagine e indicate nel documento conclusivo: l'obiettivo di favorire la crescita dell'economia italiana e l'obiettivo di semplificare il sistema tributario. Si tratta di due pilastri del documento conclusivo che si ritrovano nell'articolo 1 del disegno di legge delega, insieme a due ulteriori indirizzi inclusi nel documento conclusivo dell'indagine, vale a dire l'eliminazione dei micro contributi e la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Troviamo quindi nell'articolo 1 formalmente dichiarati quattro grandi obiettivi, già individuati nel documento conclusivo approvato dalla Commissione. Anche i successivi articoli da 2 a 9, dedicati ciascuno a un'imposta o un argomento del sistema fiscale, riprendono in pieno i contenuti del citato documento. L'articolo 2 è dedicato all'IRPEF, l'articolo 3 all'IRES, l'articolo 4 all'IVA, l'articolo 5 all'IRAP, l'articolo 7 alla tassazione locale, l'articolo 8 alla riscossione e l'articolo 9 alla codificazione. Sono tutti temi e obiettivi sui quali le disposizioni del disegno di legge di delega ricalcano in massima parte le conclusioni dell'indagine, sebbene ovviamente con numerosi aspetti che varrà la pena di discutere ed approfondire, sia nella fase istruttoria che all'atto della presentazione e discussione delle proposte emendative.
  Solo l'articolo 6 affronta una questione sulla quale in sede di indagine conoscitiva la Commissione non è riuscita a trovare un punto di incontro, ovvero quella del catasto. Si tratta di un tema all'attenzione dell'opinione pubblica, che il Governo ha ritenuto opportuno introdurre inserendo una duplice previsione: il potenziamento dell'azione di ricognizione degli immobili e terreni non censiti e il loro utilizzo – aspetto questo politicamente meno dibattuto, che riguarda ad esempio gli immobili fantasma, o i terreni con destinazione diversa da quella dichiarata – e l'affiancamento agli attuali valori catastali di una dimensione che fa riferimento ai valori di mercato. Tale ultimo aspetto è naturalmente quello più sensibile, sul quale l'opinione pubblica e il dibattito politico si sono concentrati negli ultimi mesi. Si tratterebbe di una fase transitoria di affiancamento, che si prevede duri cinque anni e che si precisa nel testo non abbia effetti ai fini del pagamento delle imposte sugli immobili, né ai fini fiscali. La disposizione riguarda anche la disciplina speciale per gli immobili di particolare interesse culturale e artistico, affinché il relativo valore catastale venga rettificato al fine di tenere conto degli oneri di manutenzione e conservazione di tali edifici.
  L'articolo 6, come detto, è l'unico ad affrontare un argomento non contenuto nel documento conclusivo approvato dalla Commissione; d'altronde è bene ricordare a tale proposito – come più volte sottolineato da un collega senatore – che il documento conclusivo di un'indagine non è un atto di indirizzo, e che in nessun caso il Governo era vincolato a seguire le indicazioni emerse in quella sede. In ogni caso l'esame parlamentare potrà consentire di apportare tutte le modifiche che si riterranno opportune e che saranno condivise.
  Rinvia infine, per un esame più dettagliato delle disposizioni, alla documentazione predisposta dagli Uffici – nella quale sono stati opportunamente messi a confronto, per ciascun argomento, il testo del disegno di legge di delega e il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva – e alle memorie inviate, che costituiscono un importante patrimonio informativo.
  Intende in conclusione evidenziare come il percorso intrapreso, che origina dall'indagine conoscitiva più volte citata, sia in una fase avanzata, e abbia al suo attivo diversi elementi significativi. Sebbene si debba ricordare che la proposta emendativa del Governo al disegno di legge di bilancio non sia ancora stata approvata, ritiene che non fosse affatto scontato poter disporre di 8 miliardi di euro all'inizio della sessione di bilancio, né tantomeno era scontato riuscire a raggiungere un accordo di maggioranza sulla destinazione di risorse così ingenti. In secondo luogo non era scontato che l'utilizzo di queste risorse si ponesse in linea con il testo del disegno di legge di delega e, per la proprietà transitiva, con il documento conclusivo dell'indagine. Piuttosto era forte il rischio che questi denari finissero polverizzati in numerosi interventi ed era ancora più forte il rischio che l'intervento fosse rivolto a provvedimenti che non avessero nulla di strutturale o nulla di corrispondente all'impostazione
data nel documento conclusivo e che il Governo ha recepito nel provvedimento ora al nostro esame.
  Al momento, sembra invece che l'accordo raggiunto sia nel senso indicato, ovvero di integrare i due interventi sull'IRPEF e sull'IRAP in un ridisegno strutturale delle imposte. Con riferimento all'IRPEF si mira – come indicato chiaramente anche nel documento conclusivo – ad abbassare le aliquote medie effettive, in particolare per la fascia di reddito dai 28 ai 55 mila euro, e a eliminare le asperità nell'andamento delle aliquote marginali effettive, che erano le due principali criticità rilevate dalle Commissioni. Inoltre, il disegno di legge di delega fa un passo in più rispetto a quanto indicato dalle Commissioni in ordine alla preferenza per un sistema «tendenzialmente» duale. Il testo del disegno di legge parla infatti di un sistema «compiutamente» duale e ritiene che su questi due avverbi la Commissione avrà modo e tempo di discutere approfonditamente. Quanto all'intervento sull'IRAP, punto sul quale il raggiungimento di un accordo è stato ancora più a rischio, si abolisce l'imposta per circa 800 mila contribuenti: persone fisiche, quindi lavoratori autonomi, professionisti con autonoma organizzazione non forfettari e ditte individuali, ovvero poco meno della metà di tutti i contribuenti IRAP. Si elimina l'imposta in modo per così dire verticale, ossia non per dimensione di impresa o per dimensione della base imponibile ma per categoria. Ritiene che si ponga in tal modo in piedi un meccanismo che prospetta il superamento dell'imposta anche per le altre categorie, poiché appare difficile mantenere a regime un sistema in cui solo una tipologia giuridica di attività di impresa non paga l'IRAP.
  Giudica quindi particolarmente importante guardare con grande attenzione al combinato disposto degli elementi richiamati e avere ben presente, nell'economia dei lavori che la Commissione si appresta ad affrontare, questa contemporaneità di effetti, onde mantenere l'unitarietà del processo in corso.
  Invita quindi i colleghi ad un esame attento del materiale trasmesso alla Commissione – richiama a titolo di esempio la interessante memoria trasmessa dall'Ufficio parlamentare di bilancio – non dimenticando che il disegno di legge di delega stabilisce che entro 18 mesi dall'approvazione del provvedimento il Governo sia tenuto ad emanare i decreti attuativi, con una scadenza che travalica la fine della legislatura. In ogni caso, qualunque sia la data di conclusione della legislatura, ritiene che la Commissione debba porsi il problema di consegnare alla fase successiva dell'iter i decreti legislativi, in tempo per produrre risultati per l'esercizio 2023. Si tratta di uno dei temi che occorre porsi nell'organizzazione dei lavori e nella decisione riguardante le modifiche da apportare al provvedimento.
  Conclude sottolineando come un anno fa nessuno dei colleghi presenti poteva immaginare che l'avvio dell'indagine conoscitiva avrebbe portato la Commissione alla fase in cui si trova ora. Per tale motivo, nella consapevolezza che molta strada è ancora da percorrere, occorre a suo avviso fare di tutto per non sprecare questa opportunità, che la Commissione ha costruito con molti mesi di duro, competente e unito lavoro.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) esprime apprezzamento per le memorie trasmesse alla Commissione dai diversi soggetti consultati, delle quali tuttavia non ha ancora completato la lettura, e che richiedono, anche data la natura tecnica dei contributi, adeguato approfondimento. Ritiene pertanto opportuno consentire ampi spazi di valutazione, senza compressione dei tempi di esame, anche tenuto conto del fatto che ci si appresta ad esaminare un disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale, e propone pertanto di rinviare la seduta già prevista per la prima mattina di giovedì 2 dicembre.
  Auspica che i lavori della Commissione Finanze possano essere improntati allo spirito fattivo e di collaborazione che li ha sempre contraddistinti nella corrente legislatura e che ha consentito l'approvazione di importanti provvedimenti.

  Luigi MARATTIN, presidente e relatore, sottolinea come la seduta già convocata per la prima mattina di domani, dedicata all'esame preliminare del provvedimento, non implichi alcuna contrazione dei tempi di esame, ma anzi sia volta a permettere la più ampia partecipazione al dibattito.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) condivide quanto rilevato dal collega Gusmeroli in ordine all'importanza del disegno di legge di delega in discussione e alla necessità di non imporre alcuna forma di accelerazione all'esame parlamentare del provvedimento, anche al fine di consentire una adeguata valutazione dei rilevanti contributi trasmessi alla Commissione. Molti sono i temi meritevoli di approfondimento e sottolinea la necessità di attenersi alla lettera delle disposizioni, affinché non possa esservi alcuna forma di ambiguità e di conseguente delega in bianco al Governo. Richiamando l'esempio fatto dal Presidente, laddove il provvedimento parla di sistema «compiutamente» duale, intende fornire una indicazione univoca e precisa; è sua intenzione chiarire sin dall'inizio che non accetterà la possibilità di inserire nel testo formule strampalate o ambigue, perché ciò si rifletterebbe ovviamente anche sui contenuti dei decreti attuativi. Resta ovviamente ferma la sovranità del Parlamento e la facoltà di decidere nel merito delle questioni, alcune delle quali di particolare rilievo. Cita ad esempio il tema del federalismo fiscale e delle relative imposte, o anche la questione, particolarmente importante per il suo gruppo, di un maggiore incentivo alla diminuzione del cuneo fiscale rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio. La riforma fiscale dovrà anche fornire risposte importanti in ordine alla riduzione delle tasse, tema sul quale occorrerà lavorare, così come sulla minimum tax. Esprime quindi apprezzamento per il contributo trasmesso dall'UPB, in molte parti condivisibile, e auspica che si possa svolgere in Commissione una discussione approfondita, anche procedendo ad una disamina del testo articolo per articolo.

  Luigi MARATTIN, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 8.30 di domani, giovedì 2 dicembre.

  La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

5-07175 Ungaro: Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

  Cosimo Maria FERRI (IV) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, sottolineando l'importanza della tematica della riscossione per gli enti locali. In proposito segnala che gli enti locali, che decidono di effettuare direttamente l'attività di riscossione, possono avvalersi del supporto di imprese, a condizione che queste siano iscritte in un'apposita sezione dell'albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali.
  Evidenzia quindi come la mancata emanazione dei provvedimenti attuativi renda inapplicabile una norma approvata dal Parlamento già da due anni e questo nonostante nel frattempo siano state emanate due risoluzioni da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire un'iscrizione provvisoria per la partecipazione delle imprese alle gare.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Cosimo Maria FERRI (IV) ringrazia il sottosegretario, anche per aver dato risposta alle richieste di specifici chiarimenti su quanto previsto dalle risoluzioni emanate dal Dipartimento delle finanze e in particolare per la preannunciata nota di chiarimento del medesimo Dipartimento sulla questione della capitalizzazione degli utili non distribuiti.
  Infine invita il Governo ad adoperarsi affinché l'iter di approvazione del previsto decreto ministeriale sia rapidamente concluso.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, raccomanda agli interroganti il rispetto dei tempi a loro disposizione per l'illustrazione delle interrogazioni e per la replica, al fine di consentire di esaminare tutti gli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno, prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea.

5-07176 Fragomeli: Cumulabilità con altre agevolazioni del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

  Susanna CENNI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria, con la quale si chiede una risposta definitiva in merito alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti in beni strumentali – con particolare riferimento alle imprese agricole e ai piani di sviluppo rurale – che consenta di superare le diverse interpretazioni che si sono succedute nel tempo.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Susanna CENNI (PD), ringraziando il sottosegretario Freni, si riserva di valutare con attenzione quanto indicato nella risposta. Osserva comunque che, qualora fosse confermata l'impossibilità di cumulare le agevolazioni, ciò comporterebbe un serio problema nel settore agricolo, poiché in questo settore il credito d'imposta è stato in grandissima parte utilizzato per investimenti innovativi.

5-07177 Troiano: Impugnabilità dell'estratto di ruolo emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

  Francesca TROIANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo segnalando come un eventuale divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo si porrebbe in contrasto con il diritto di informazione e il diritto alla conoscenza degli atti, riconosciuti dallo Statuto del contribuente, anche in considerazione del fatto che alcune volte le cartelle di pagamento non sono correttamente notificate ai contribuenti.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Francesca TROIANO (M5S) ringrazia per la risposta con la quale è stata confermata la piena applicazione dei diritti riconosciuti ai cittadini dallo Statuto del contribuente.
  Osserva come sia stato chiarito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo possa avvenire solo nei casi in cui non sia stata notificata al contribuente la cartella di pagamento. Sottolinea infine la necessità che l'amministrazione finanziaria metta i cittadini in condizione di prendere visione di qualsiasi atto venga emesso nei loro confronti e che sia utilizzato ogni mezzo per rendere edotti i cittadini delle contestazioni a loro carico.

5-07178 Porchietto: Chiarimenti in ordine all'applicazione del Superbonus ad alcuni costi accessori.

  Claudia PORCHIETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando l'esistenza di vincoli paesaggistici che comportano il ripristino dell'estetica dei fabbricati sui quali siano stati effettuati interventi rientranti nel Superbonus. Ritiene pertanto necessario che i costi in questione siano considerati costi accessori degli interventi agevolati e rientrino a tale titolo nell'ambito di applicazione del Superbonus. Segnala inoltre l'opportunità che l'Agenzia delle entrate emani una circolare che indichi con precisione gli interventi rientranti tra i costi accessori.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Claudia PORCHIETTO (FI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che ritiene potrà essere utile anche in sede di verifiche a posteriori sui grandi interventi ammessi all'agevolazione.

5-07179 Zennaro: Iniziative per contrastare la chiusura di filiali «ex Tercas» della Banca popolare di Bari.

  Antonio ZENNARO (Lega), illustrando l'interrogazione in titolo, evidenzia la riduzione delle filiali «ex Tercas» della Banca popolare di Bari nella regione Abruzzo, che ha lasciato scoperti ampi territori di una regione già duramente colpita da due eventi sismici. Ricorda inoltre come la Banca popolare di Bari abbia beneficiato due anni orsono di un intervento di salvataggio da parte dello Stato, che è costato ai contribuenti più di un miliardo di euro.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Antonio ZENNARO (Lega), ringraziando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta e si riserva la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo in merito alla problematica evidenziata.

5-07180 Pastorino: Dati relativi a costi e benefici del patent box nel periodo 2015-2020.

  Luca PASTORINO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, che è volta ad acquisire dati relativi al rapporto costi e benefici del patent box, senza entrare nel merito delle modifiche introdotte dall'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente all'esame del Senato. Si dichiara in particolare interessato agli effetti dell'agevolazione in termini di dinamica positiva degli investimenti privati, di aumento dell'occupazione e di crescita del numero di brevetti.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Luca PASTORINO (LeU) si dichiara soddisfatto della risposta e auspica che il Governo tenga conto della presenza di costi ai quali non sembrano corrispondere reali benefici.
  Sulla base di questa considerazione segnala l'opportunità di non modificare l'impostazione originaria del citato articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021 e invita a effettuare simili analisi anche per altre agevolazioni in occasione della redazione del rapporto annuale sulle spese fiscali, predisposto dall'apposita Commissione.

5-07181 Baratto: Introduzione di agevolazioni fiscali per favorire la rilocalizzazione delle imprese italiane.

  Raffaele BARATTO (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Raffaele BARATTO (CI) esprime la speranza che le misure indicate dal rappresentante del Governo possano presto trovare attuazione, anche sulla base di intese a livello europeo. Osserva poi che la situazione creatasi con la pandemia potrebbe fornire validi insegnamenti per evitare che l'Italia diventi ostaggio di Paesi geograficamente distanti, i quali, con il blocco delle forniture e l'aumento dei prezzi, impediscono la ripresa dell'attività industriale.

5-07182 Villarosa: Promozione di un'azione di responsabilità nei confronti dei vertici della Banca Monte dei Paschi di Siena.

  Alessio Mattia VILLAROSA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo e segnala l'inopportunità di aver avviato tre procedimenti giudiziari, in quanto tutta la vicenda della Banca Monte dei Paschi di Siena manifesta, a suo parere, un comportamento fraudolento unico e continuato finalizzato a nascondere lo stato di grave crisi in cui da anni versa la banca. Chiede quindi al Governo se intenda esperire l'azione di responsabilità nei confronti dei vertici del Gruppo in carica sino all'anno 2020.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Alessio Mattia VILLAROSA (Misto) ritiene che non corrisponda al vero l'affermazione del sottosegretario che l'azione di responsabilità non possa essere esperita. Ritiene invece che manchi la volontà del Governo in tal senso. Sottolinea poi come in tutta l'operazione siano state sperperate ingenti risorse pubbliche e si chiede con quali fonti verrà finanziato il salvataggio della Banca Monte dei Paschi di Siena.
  Si dichiara infine del tutto insoddisfatto della risposta.

  Il sottosegretario Federico FRENI precisa che il Governo non ha affatto deciso di non esperire l'azione di responsabilità, ma si riserva di svolgere le proprie considerazioni successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Milano nei confronti di Profumo e Viola.

  Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), pur non condividendo la scelta del Governo di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, manifesta apprezzamento per la precisazione del sottosegretario Freni.

5-07183 Bignami: Accertamento dei requisiti per la nomina del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  Galeazzo BIGNAMI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo e segnala di aver consegnato al rappresentante del Governo un documento della Federazione italiana gioco calcio nel quale si dà conto del fatto che il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, Giuseppe Chiné, è procuratore federale aggiunto della suddetta Federazione.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Galeazzo BIGNAMI (FdI), ringraziando, si dichiara non convinto dal richiamo nominalistico che il sottosegretario Freni ha formulato. In ogni caso comunica l'intenzione di valutare l'eventuale deposito della risposta ricevuta alla Procura di Torino per l'integrazione degli atti di indagine nell'inchiesta Prisma.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 1° dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Segnala infine che l'interrogazione Cancelleri n. 5-07146, è stata sottoscritta dalla deputata Martinciglio.

5-07156 Covolo: Richiesta di dati relativi al saldo contabile del Fondo di indennizzo risparmiatori (FIR) e chiarimenti in ordine alla eventuale redistribuzione delle eccedenze.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Silvia COVOLO (Lega), replicando, si dichiara confortata dalla risposta ricevuta e comprende la necessità di sottoporre eventuali incrementi dell'intervento del Fondo di indennizzo risparmiatori – FIR alla valutazione della Commissione europea.
  Ricorda quindi di aver già presentato precedenti atti di sindacato ispettivo per sollecitare i rimborsi ai risparmiatori truffati, prevedere un criterio di effettuazione dei rimborsi che privilegi le famiglie e gli anziani e avere certezza che le risorse del FIR siano destinata a tutti i soggetti che hanno presentato domanda, compresi i risparmiatori truffati delle banche venete.

5-07145 Fragomeli: Fruizione dello sconto in fattura per il bonus facciate e chiarimenti in ordine alle disposizioni di proroga del Superbonus.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 11).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, ringrazia e si dichiara soddisfatto della risposta, in particolare per quanto riguarda la proroga al 31 dicembre 2022 dell'agevolazione per i lavori trainati. Registra poi, in relazione agli altri punti evidenziati dalla risposta, una conferma di quanto previsto dal decreto-legge n. 157 del 2021 e dalla recentissima circolare interpretativa n. 16/E dell'Agenzia delle entrate.

5-07146 Cancelleri: Modalità applicative del bonus facciate.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 12).

  Vita MARTINCIGLIO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta e concorda sull'esigenza di intensificare i controlli sull'utilizzo del bonus facciate – come previsto dal decreto-legge n. 157 del 2021 – purché ciò non si traduca in un blocco dei lavori già avviati.

5-07157 Angiola: Chiarimenti in ordine alle procedure finalizzate alla definizione agevolata dell'imposta sul valore aggiunto.

  Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 13).

  Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), replicando, si dichiara soddisfatto di apprendere che l'iter per l'approvazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 41 del 2021 sia in fase conclusiva e auspica che la sua entrata in vigore in tempi brevi possa consentire agli interessati di avere indicazioni per il perfezionamento della definizione agevolata.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.

VI Commissione - mercoledì 1 dicembre 2021

ALLEGATO 1

5-07175 Ungaro: Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze destinato alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
  Gli Onorevoli chiedono altresì chiarimenti in merito alle Risoluzioni 4/DF e 9/DF del 2021 con le quali il Dipartimento delle finanze ha fornito, agli operatori interessati, indicazioni provvisorie per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di supporto alle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il decreto di attuazione volto a definire i criteri per l'iscrizione obbligatoria alla sezione separata dell'albo prevista dall'articolo 1, comma 805,1. 160/2019 è stato trasmesso in bozza al Consiglio di Stato per l'espressione del parere di rito ed è in corso l'interlocuzione nel merito con il richiamato Organo.
  Nelle more dell'emanazione del menzionato decreto di attuazione, con le citate Risoluzioni 4/DF e 9/DF il Dipartimento delle finanze ha inteso supportare gli enti locali che hanno richiesto di poter procedere all'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi di supporto.
  In relazione ai chiarimenti sollecitati dagli Onorevoli interroganti, si sottolinea che la richiesta di attestazione che le società devono presentare per partecipare a ogni singola gara, prevista in particolare dalla Risoluzione 9/DF, risponde all'esigenza di sopperire alla mancanza derivante dall'assenza della sezione separata dell'albo, ciò che in condizioni normali consentirebbe al singolo ente locale di verificare l'iscrizione della società, e di conoscere i comuni nei quali si è proceduto agli affidamenti in modo tale da avere il panorama delle gestioni in atto, in analogia con quanto previsto, ai sensi del decreto ministeriale n. 289 del 2000, per le società che effettuano l'attività di accertamento e riscossione (le comunicazioni avvengono attraverso un flusso informatico per il cui accesso è necessario abilitare l'operatore con apposite credenziali, all'evidenza non praticabile per le società di supporto).
  Peraltro, l'attuale disciplina del decreto ministeriale n. 289 del 2000 prevede all'articolo 19 che per la partecipazione alle gare la società debba richiedere il certificato d'iscrizione all'albo o, in alternativa, produrre autocertificazione. All'evidenza, la mancanza della sezione separata dell'albo non consente né all'Amministrazione di produrre un certificato né alla società di attestare con autocertificazione, pertanto, perseguendo un adeguato contemperamento tra le esigenze di controllo e quelle manifestate dagli enti locali, è stata ricercata una soluzione che conferisse all'attestazione rilasciata un valore di mera presa d'atto.
  Pertanto non è possibile definire un'efficacia temporale protratta nel tempo della predetta «iscrizione provvisoria» in quanto, l'iscrizione provvisoria, al di là della terminologia utilizzata, non è assimilabile all'iscrizione già prevista per le società che effettuano le attività di accertamento e di riscossione, per la mancanza dell'organo
(la Commissione Albo nella composizione che sarà prevista dal decreto) che solo può procedere a deliberare l'iscrizione delle società.
  L'attestazione deve quindi essere inquadrata nello schema di una presa d'atto che, come chiarito dalla citata Risoluzione 9/DF, è tesa unicamente a fornire all'ente locale che intende procedere alla gara un supporto finalizzato a verificare che la società abbia i requisiti di capitale interamente versato in denaro per la fascia di popolazione dello specifico comune (requisito immediatamente applicabile perché previsto dalla norma primaria) e che abbia presentato l'istanza corredata dalle autocertificazioni in ordine all'assenza di cause impeditive (procedimenti penali, condanne, incompatibilità), cause impeditive che la circolare 4/DF ha necessariamente mutuato, in assenza del predetto decreto, dall'attuale disciplina recata dal decreto ministeriale n. 289 del 2000 che regola l'iscrizione all'albo delle società che effettuano attività di accertamento e riscossione; il tutto in attesa della rivalutazione della sua posizione alla luce di quanto sarà previsto dal decreto.
  Nella Risoluzione 4/DF è stato precisato che la documentazione da produrre è quella attualmente prevista dal decreto ministeriale n. 289 del 2000, per cui le società utilizzeranno il medesimo schema e la medesima modulistica.
  Circa l'efficacia dell'iscrizione provvisoria collegata alla produzione dell'autocertificazione è stato già in tal senso stabilito dalla circolare 4/DF che la società dovrà produrre istanza allegando le autocertificazioni riguardanti l'assenza di cause impeditive e, come per le società iscritte all'albo, lo statuto e l'atto costitutivo; l'attestazione rilasciata è una mera presa d'atto, rivolta al comune che intende procedere all'affidamento, delle circostanze che la società ha prodotto istanza con le autocertificazioni e che risulta avere i requisiti di capitale interamente versato in denaro utile per partecipare a procedure per quella determinata fascia di popolazione.
  In ordine alla capitalizzazione di utili non distribuiti questo Ministero, ove richiesto con singoli quesiti, ha già dato il proprio avviso in ordine alla legittimità della procedura. Ciò precisato il Dipartimento delle finanze assicura la disponibilità a procedere alla redazione di una nota a carattere generale che chiarisca tale punto.

ALLEGATO 2

5-07176 Fragomeli: Cumulabilità con altre agevolazioni del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver ricordato come il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 192, della legge n. 160 del 2019, sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto, osservano che l'Agenzia delle entrate «ha confermato la cumulabilità definendo il citato credito d'imposta una misura di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non è inquadrabile come aiuto di Stato».
  Viene, poi, ricordato come le Regioni avessero espressamente comunicato che tale credito di imposta, potesse essere cumulato con i contributi del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, autorizzando l'erogazione del contributo, ma la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato – il 17 novembre 2020 – che il credito d'imposta per gli investimenti costituisce un sostegno pubblico e, conseguentemente, il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso, unitamente con il sopraddetto credito d'imposta, ma nei limiti di cumulabilità fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, e che il medesimo documento impegna, inoltre, gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei contributi nel caso in cui si siano superati i limiti derivanti dall'applicazione delle aliquote massime di sostegno.
  A parere degli Interroganti tale posizione «impedisce di fatto ai soggetti beneficiari dei contributi di sviluppo rurale di accedere interamente a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato introduce per rispondere con la massima efficacia possibile ad un indirizzo generale di sviluppo».
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per chiarire l'interpretazione della normativa in questione nel senso che i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono comunque cumulabili con ogni altra agevolazione che abbia ad oggetto i medesimi costi».
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e gli uffici del Ministero dello politiche agricole, si rappresenta quanto segue.
  Il quesito fa riferimento al parere interpretativo espresso dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea in data 17 novembre 2020 sulla possibilità di cumulo dei crediti d'imposta con le misure/sottomisure di sostegno agli investimenti dei Programmi di sviluppo rurale 2014/2020.
  Al riguardo, la menzionata Direzione Generale pur riconoscendo all'incentivo fiscale del credito di imposta il carattere di «misura generale» e che in quanto tale, non assurge ad aiuto di Stato, ha concluso, comunque, che le aliquote di sostegno massime fissate dal regolamento comunitario non possano in alcun caso essere superate, perché vincolanti. Il fondamento di tale limite è stato individuato nella circostanza che le agevolazioni nazionali introdotte dalla legge n. 160/2019 forniscono sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.
  A parere del Ministero delle politiche agricole l'assunto non appare condivisibile
in quanto il regolamento (UE) 1305/2013, nel rinviare ai massimali di cui all'Allegato II, lo fa solo ed esclusivamente con riferimento ad interventi puntualmente circostanziati (ad esempio, l'articolo 17 fissa i massimali dell'allegato II con riferimento ai sostegni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); analogamente, l'articolo 18 lo riferisce ai sostegni di cui al paragrafo 1, lettera a) etc.). Pertanto, i massimali dell'allegato II sono massimali applicabili solo agli specifici contributi pubblici richiamati dal regolamento (UE) 1305/2013 e non costituiscono massimali generali di spesa pubblica.
  Inoltre il Ministero delle politiche agricole non concorda con l'interpretazione che gli utilizzatori del credito d'imposta sono esentati dal normale onere fiscale, essendo la variabilità una caratteristica intrinseca del sistema fiscale di uno Stato, che può essere modificato in ogni momento, restando neutrale rispetto alla normativa comunitaria.
  In relazione al chiarimento interpretativo richiesto dagli Onorevoli interroganti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria evidenziano che la questione verte sul rapporto/interazione tra una misura (il credito d'imposta) che, pur essendo di natura fiscale, non soggiace – avendo valenza generale e non selettiva – alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, e un quadro di riferimento normativo (il Reg. 1305/2013) non di pertinenza dell'Amministrazione finanziaria e che involge piuttosto le prevalenti competenze del Ministero delle politiche agricole.
  L'agevolazione, integrando una misura di carattere generale, è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione, tuttavia, che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
  Resta fermo che, in ogni caso, la predetta regola di cumulo non deve porsi in contrasto con la disciplina specifica dei singoli benefici, il cui esame rientra nelle competenza delle specifiche autorità di volta in volta coinvolte.

ALLEGATO 3

5-07177 Troiano: Impugnabilità dell'estratto di ruolo emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento a taluni articoli di stampa secondo cui è allo studio del Governo un intervento all'interno della riforma della giustizia tributaria volto ad introdurre il divieto di impugnare gli estratti di ruolo emessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
  Ad avviso degli Interroganti «la suesposta disposizione, che impedirebbe di impugnare l'estratto di ruolo per contestare la presenza di debiti (di cui in realtà il contribuente non ha mai avuto notizia), nel caso fosse confermata, rischia di determinare ulteriori difficoltà sia in relazione all'attuale situazione di crisi economica e finanziaria connessa agli effetti della pandemia, sia nel rapporto tra il fisco e il contribuente, che permane sempre faticoso e scarsamente trasparente» considerando altresì che «la cartella di pagamento e il ruolo emesso [sono] attualmente ammissibili ai fini dell'impugnazione da parte del contribuente stesso, come sancito dalla Corte di Cassazione – Ordinanza n. 7228 del 13 marzo 2020».
  Tanto premesso, ad avviso degli Onorevoli interroganti «tale decisione normativa, cosiddetto “salva-fisco” [...] “non trova alcun legittimo fondamento” avendo “il solo obiettivo di ridurre tali controversie che intasano le Commissioni tributarie e la magistratura ordinaria” ma, anzi, “risulterebbe essere stata decisa in relazione alla percentuale attuale, pari al 40 per cento dei ricorsi di coloro che non hanno ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali, proprio a causa dell'estratto di ruolo avente come oggetto l'omessa notifica”».
  Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se il Ministro interrogato intenda confermare quanto esposto in premessa; in caso affermativo, se non ritenga tale decisione grave ed ingiusta, in quanto rischia di determinare l'evidente impossibilità per il contribuente di difendersi in via preventiva, contro un comportamento da parte dell'amministrazione tributaria considerato evidentemente irregolare».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In merito alla possibilità di impugnare l'estratto di ruolo nei casi in cui le relative cartelle di pagamento non sono state notificate o sono state irregolarmente notificate al contribuente, si evidenzia che l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede, nel novero degli atti impugnabili alla lettera d), il ruolo e la cartella di pagamento (non menzionandovi anche l'estratto di ruolo).
  La medesima disposizione normativa prevede, altresì, al comma 3, che «gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo».
  Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 19 citato, l'impugnazione di un atto non notificato ricompreso nel novero dell'articolo 19 sarebbe consentita ove vi sia la notifica di un successivo atto, consequenziale al primo, la cui impugnazione consentirebbe, di conseguenza, di impugnare anche l'atto precedente non notificato.
  La Cassazione (ordinanza 7228 del 13 marzo 2020) citata dall'Onorevole interrogante, invece, fornendo un'interpretazione estensiva del cennato articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ritiene ammissibile l'impugnazione della cartella
di pagamento non notificata, unitamente all'estratto di ruolo, indipendentemente dalla notifica dell'estratto di ruolo medesimo, consentendola anche nel caso in cui lo stesso estratto di ruolo sia stato rilasciato dall'agente della riscossione su richiesta del contribuente, «senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di una norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza».
  L'Agenzia delle entrate rappresenta, inoltre, che larga parte delle cause contro l'agente della riscossione consegue all'impugnazione degli estratti di ruolo presenti negli archivi di ADER, pur in assenza di una qualsivoglia attività di riscossione o di esecuzione rivolta agli stessi contribuenti che agiscono in giudizio e determina ingenti costi gestionali e amministrativi per il presidio dei relativi contenziosi.
  Infatti, negli anni, si è registrato un cospicuo incremento delle cause introdotte dinanzi alla Magistratura ordinaria e tributaria aventi ad oggetto contestazioni relative a cartelle di pagamento notificate anche molti anni prima.
  Deve sottolinearsi che l'estratto di ruolo, rilasciato allo sportello o acquisito in via telematica, non costituisce, evidentemente, un atto di riscossione o di esecuzione. Si tratta, invece, di un semplice documento, elaborato informaticamente, recante gli elementi delle cartelle di pagamento e dei ruoli ad esse sottesi. L'estratto di ruolo, dunque, è un documento ben distinto dal ruolo stesso, quest'ultimo atto amministrativo-impositivo dell'ente creditore e titolo esecutivo (notificato insieme alla cartella di pagamento che lo contiene), suscettibile di autonoma impugnabilità e composto dal nominativo del debitore e dall'indicazione delle somme da esso dovute.
  Ne consegue come – per sua natura – l'estratto di ruolo, privo di intimazione ad adempiere, non abbia di per sé carattere lesivo della sfera patrimoniale del debitore.
  In tale contesto, potrebbe essere valutata, pertanto, la possibilità di consentire l'impugnabilità dell'estratto di ruolo limitatamente a specifiche e tassative ipotesi, in base alle quali, dall'iscrizione a ruolo non immediatamente opposta, possa derivare, in capo al debitore, un effettivo pregiudizio.
  Si fa riferimento ad esempio alle ipotesi di preclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti pubblici).
  Pertanto, dal punto di vista tecnico, l'Agenzia delle entrate ritiene auspicabile che sia adottata un'iniziativa volta a prevedere un limitata possibilità di impugnare gli estratti di ruolo emessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in modo tale che possa evitarsi la compromissione del diritto di difesa del debitore paventata dall'Onorevole interrogante nei casi anzidetti, riducendo però al tempo stesso il contenzioso generato dagli innumerevoli ricorsi strumentali e dilatori avverso al documento in analisi.

ALLEGATO 4

5-07178 Porchietto: Chiarimenti in ordine all'applicazione del Superbonus ad alcuni costi accessori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti interpretativi in merito all'ambito di applicazione della disciplina del Superbonus, con riferimento alla possibilità di portare in detrazione taluni costi connessi agli interventi richiamati nell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Più in particolare, gli Onorevoli chiedono di «emanare disposizioni interpretative o una circolare esplicativa che, in analogia con la previsione dei costi di sostituzione previsti dalla circolare 30 E – 22 dicembre 2020, consentano di considerare “costi accessori” agli interventi relativi ai bonus edilizi, quelli relativi alla sostituzione delle coperture rimosse dai tetti (parti oblique) e quelli relativi al ripristino delle verticali facenti parte dell'aspetto originario di una facciata, qualora richiesti dai piani regolatori o dalle norme paesaggistiche».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle entrate è stato ribadito che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
  La citata circolare chiarisce, altresì, che l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
  In particolare, nell'ambito degli adempimenti prescritti dal comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus (nonché dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121), con riferimento agli interventi di risparmio energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  Per gli interventi antisismici di cui al successivo comma 4, l'efficacia degli stessi, al fine della riduzione del rischio sismico, è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  Pertanto, la possibilità di considerare «spese accessorie» quelle riferite agli interventi indicati dagli Onorevoli interroganti è subordinata alla condizione che tale caratteristica sia attestata dal professionista incaricato.

ALLEGATO 5

5-07179 Zennaro: Iniziative per contrastare la chiusura di filiali «ex Tercas» della Banca popolare di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di corrispondere alle richieste dell'onorevole interrogante sulla situazione della Banca popolare di Bari (BPB), si rappresenta preliminarmente che il piano di razionalizzazione delle filiali della Banca fu approvato dall'Amministrazione Straordinaria insediatasi nel dicembre del 2019 e costituì base imprescindibile del piano di salvataggio posto in essere dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e da Mediocredito Centrale (MCC), con la condivisione e l'avallo dell'Autorità di vigilanza bancaria italiana e delle competenti strutture della Commissione europea, ai sensi delle disposizioni normativo-regolamentari nazionali e della normativa europea in materia.
  Come rappresentato dalla Banca d'Italia, interpellata in ragione della competenza in materia, la ridefinizione dei modelli gestionali e delle strategie distributive delle banche è un fenomeno che sta coinvolgendo l'intero sistema bancario; negli ultimi anni si è registrata una complessiva riduzione del numero degli sportelli ed un maggior ricorso a canali digitali che consentono di contenere il costo del contatto con la clientela.
  Tale processo è stato favorito anche dalla digitalizzazione dei servizi bancari e finanziari, che ha costituito un elemento prioritario per assicurare ai clienti l'operatività degli intermediari senza soluzione di continuità anche nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
  Nel caso specifico della Banca Popolare di Bari, impegnata in un difficile processo di ristrutturazione ed al contempo di rilancio, i risparmi attesi dalle chiusure delle filiali sono conseguentemente destinati al riequilibrio del rapporto tra costi e ricavi.
  Si ricorda, altresì, che BPB è da poco uscita dall'amministrazione straordinaria e risulta ancora in una situazione precaria (di recente è stata anche effettuata una riduzione del capitale sociale per perdite di euro 101 milioni).
  Per quanto riguarda la richiesta di dialogo con gli amministratori delegati di Mediocredito centrale e della Banca popolare di Bari nonché con il presidente di quest'ultima e con le parti sindacali, si precisa che tali profili attengono esclusivamente alla responsabilità (e alla autonomia) del management della banca e lo Stato (azionista di INVITALIA, che è azionista di MCC che è, a sua volta, controllante di BPB) non ha ambiti di intervento.
  È utile peraltro evidenziare, come si apprende dalle informazioni rese da Mediocredito centrale, pervenute tramite INVITALIA SpA, che il piano di razionalizzazione originario prevedeva la chiusura complessiva di 94 filiali, delle quali 39 in Abruzzo. Proprio nella consapevolezza dell'impatto sui territori delle prospettate chiusure, Banca Popolare di Bari e Mediocredito Centrale hanno condotto un'analisi, che ha ridimensionato di 16 unità il numero delle chiusure complessive, delle quali 7 in Abruzzo – passando da 39 a 32 unità in chiusura.
  Il Piano di razionalizzazione è stato ultimato il 10 ottobre u.s. con il perfezionamento dell'ultimo lotto di chiusure (in continuità con le altre due precedenti finestre di razionalizzazione di punti operativi relative ai mesi di dicembre 2020 e aprile 2021).
  I servizi digitali di Internet banking e Mobile Banking sono assicurati per tutta la clientela interessata dal programma di chiusure, consentendo in via remota la quasi totalità delle operazioni bancarie.
  Con riferimento alle sei filiali citate dall'onorevole interrogante, sempre sulla base
della predetta fonte, si evidenzia quanto segue:

   1. Filiale di Ancarano, accorpata nella filiale di S. Egidio alla Vibrata;

   2. Filiale di Aprati, accorpata nella filiale di Montorio al Vomano;

   3. Filiale di Canzano, accorpata nella filiale di Castelnuovo Vomano;

   4. Filiale di Castelli, accorpata nella filiale di Isola del Gran Sasso d'Italia;

   5. Filiale di Castilenti, accorpata nella filiale di Atri Corso Adriano;

   6. Filiale di Tossicia, accorpata nella filiale di Isola del Gran Sasso d'Italia.

  Si precisa, inoltre, che, per tutte le sei filiali sopra riportate, è presente un ufficio postale nel comune e che le chiusure di Castelli, Castilenti e Tossicia sono state posticipate da dicembre 2020 a ottobre 2021, per venire incontro alle comunità interessate nel particolare momento emergenziale.
  Nelle più volte citate comunicazioni di MCC è stato precisato, infine, che, come previsto dal Piano Industriale, nessuna chiusura ha comportato ricadute occupazionali: tutti i dipendenti delle filiali chiuse sono stati ricollocati in altre filiali del territorio di Banca Popolare di Bari o in strutture direzionali.

ALLEGATO 6

5-07180 Pastorino: Dati relativi a costi e benefici del patent box nel periodo 2015-2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle recenti modifiche introdotte ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ed, in particolare, dal comma 10 del menzionato articolo che ha disposto l'abolizione del regime agevolativo del «patent box» mediante l'abrogazione dei commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  In particolare, l'Onorevole interrogante, ritenendo necessario, al fine di orientare le scelte del legislatore, acquisire puntuali informazioni inerenti al rapporto costi-benefìci del regime in esame per il periodo 2015-2020, chiede di sapere «se, sulla base di un'analisi comparata della performance dei beneficiari dell'agevolazione e di quella dei soggetti che non hanno beneficiato del regime in questione, il Governo consideri i costi del regime agevolativo, in termini di minori entrate, superiori ai suoi benefici economici connessi alla dinamica degli investimenti privati, alle ricadute positive sull'occupazione, alla crescita del numero dei brevetti nonché all'incremento in Italia della collocazione di beni immateriali detenuti all'estero da imprese italiane o straniere».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In relazione agli oneri a carico della finanza pubblica generati dal regime patent box di cui alla legge 190 del 2014, l'Agenzia delle entrate evidenzia che:

   nel periodo d'imposta 2019, in base ai dati presenti nel quadro RF dei modelli dichiarativi presentati dai soggetti che hanno aderito al regime patent box, il costo della misura agevolativa ha superato l'importo di 1,5 miliardi di euro;

   per il periodo di imposta 2020, non essendo ancora disponibili i modelli dichiarativi, è stata effettuata una stima basata sul tasso di incremento percentuale del numero delle adesioni, registrato negli anni 2015-2019, che è risultato pari al 23 per cento. In base ai risultati di detta stima, il costo del regime agevolativo in esame potrebbe superare i 2 miliardi di euro.

  Da un punto di vista quantitativo in termini aggregati, le stime di costo del patent box italiano determinano un mancato gettito, in rapporto al PIL, pari a circa lo 0,07 per cento del PIL. La misura riguarda poco più di 2.000 imprese, circa l'80 per cento del costo della misura è a beneficio di PMI e circa la metà delle risorse relative all'incentivo è utilizzata da imprese operanti nel settore manifatturiero.
  Per quanto riguarda l'esistenza di eventuali effetti economici positivi (cosiddetto spill-over) prodotti dal regime agevolativo in argomento, in base ai dati a disposizione dell'Agenzia, gli stessi non sembrano essersi verificati, quantomeno in termini di: incrementi occupazionali, aumento degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, creazione di nuovi beni immateriali, miglioramento, superiore rispetto alla media di settore, della redditività operativa e finanziaria delle imprese che hanno goduto del regime agevolativo.
  Ai fini di una più compiuta analisi dell'impatto economico della misura in argomento il Dipartimento delle finanze fa presente che sarebbe opportuna la creazione di un modello econometrico basato su microdati panel per un periodo di circa 10 anni, riguardanti dati di dichiarazione, di bilancio e, idealmente, dati relativi ai brevetti
per codice fiscale dell'impresa, da associare puntualmente ai dati fiscali e di bilancio.
  Il modello da applicare dovrebbe essere di tipo difference in differences in modo da confrontare i soggetti beneficiari della misura (trattati) con soggetti non beneficiari (non trattati) che abbiano però per il resto caratteristiche simile ai beneficiari.
  Il Dipartimento delle Finanze riferisce di aver effettuato uno studio di questo tipo sull'iper-ammortamento, ma non sulla patent box, anche se ha in programma l'estensione dell'analisi ai principali incentivi fiscali.
  Si precisa però che il Dipartimento delle finanze non dispone dei dati dei brevetti per singola impresa.

ALLEGATO 7

5-07181 Baratto: Introduzione di agevolazioni fiscali per favorire la rilocalizzazione delle imprese italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento al fenomeno del cosiddetto reshoring che, in contrapposizione al fenomeno industriale della delocalizzazione che ha caratterizzato gli ultimi anni, ha visto il rientro in Italia di aziende italiane, con evidenti vantaggi per il sistema economico.
  Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per introdurre un equo sistema di agevolazioni fiscali volto a favorire la rilocalizzazione di rientro.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e gli uffici del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente segnalare che sono state introdotte diverse misure agevolative di natura fiscale volte a sostenere la competitività delle imprese e favorirne i processi di transizione digitale ed ambientale nell'ottica anche di garantire le imprese che svolgono la produzione in Italia e scongiurare fenomeni di delocalizzazione.
  Tali interventi, tra gli altri, si concentrano sui beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi e per stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (come le attività innovative di design e ideazione estetica).
  Il Ministero dello sviluppo economico fa, poi, presente che è stata rafforzata la Struttura per le crisi di impresa attraverso la nomina del Coordinatore e di 10 esperti a supporto della medesima Struttura. Sono stati individuati inoltre, 10 esperti da destinare al funzionamento del Nucleo di esperti di Politica industriale al fine di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19.
  A tale intervento si aggiunge la direttiva del Ministro dello sviluppo economico con la quale le Direzioni generali del Ministero sono state invitate ad inserire negli atti di prossima adozione – che comportino la concessione di incentivi, agevolazioni o misure di sostegno finanziario a valere su risorse del MiSE – una clausola di preferenza per i soggetti che si siano impegnati all'assunzione di lavoratori che risultino percettori di interventi di sostegno al reddito ovvero risultino disoccupati a seguito di procedura di licenziamento collettivo.
  Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico sta procedendo alla revisione della tematica degli incentivi alle imprese che ha interessato i Contratti di Sviluppo al fine di favorire il rafforzamento delle filiere produttive e, in particolare, la permanenza delle aziende sul territorio nazionale.
  Infine è in corso di predisposizione il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 1, comma 126, della legge 178 del 2020 in ordine ai criteri e modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo d'investimento per le piccole e medie imprese volte alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica ambientale dei processi produttivi nell'ambito aeronautico nazionale, nella chimica verde, nella fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché le modalità per la partecipazione,
anche da parte di investitori privati, al medesimo Fondo.
  In tale atto si prevede di inserire una «premialità» per quei piani industriali che prevedano il recupero di impianti dismessi con ciò facilitando il reshoring nonché richiamare potenziali investimenti esteri per via del superamento di vincoli burocratici connessi a permessi e licenze collegate a tali impianti.

ALLEGATO 9

5-07183 Bignami: Accertamento dei requisiti per la nomina del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento all'interrogazione dell'onorevole Bignami, relativa agli incarichi rivestiti dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), si comunica quanto segue.
  Il Consigliere di Stato Giuseppe Chiné è stato nominato Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze il 16 febbraio 2021.
  All'atto del conferimento dell'incarico, il medesimo ha sottoscritto apposita dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e ha consegnato all'Amministrazione il proprio curriculum vitae; entrambi i documenti sono stati contestualmente pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013).
  Nel curriculum vitae dell'interessato, datato 16 febbraio 2021, è indicato, tra quelli rivestiti dal medesimo a quel momento, il seguente incarico: «Dal 2004. Componente della Procura Federale FIGC», già autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, organo di autogoverno dei Magistrati amministrativi.
  Il 1° luglio 2021 – data del conferimento dell'incarico di Procuratore federale F.I.G.C. – l'interessato ha quindi aggiornato la dichiarazione già rilasciata, nonché il relativo curriculum vitae, indicando in entrambi gli atti l'avvenuto conferimento del nuovo incarico, anche in questo caso autorizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
  I predetti atti sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, in sostituzione dei precedenti, con l'espressa dicitura «dati aggiornati al 1° luglio 2021».
  In sintesi e per maggior chiarezza, dagli atti sottoscritti dal Capo di Gabinetto e pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze risulta che:

   nel curriculum vitae, datato 16 febbraio 2021 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione unitamente alla dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, è stato espressamente indicato l'incarico di «Componente della Procura Federale FIGC», svolto a quella data e fin dal 2004;

   il 1° luglio 2021, all'atto del conferimento del nuovo incarico di Procuratore federale, sono state subito aggiornate le informazioni sul sito istituzionale.

  Pertanto, l'incarico di Procuratore Federale non risulta conferito a far data dal dicembre 2019 tenuto conto che, come emerge dai comunicati ufficiali della F.I.G.C. reperibili on line, in data 18 dicembre 2019 (cfr. comunicato n. 138/A) il Consiglio Federale – viste le dimissioni rassegnate dal Procuratore Federale pro tempore e considerati «i tempi procedurali necessari alla nomina di un nuovo Procuratore Federale» – affidava all'interessato, già componente della Procura (in qualità di Procuratore aggiunto), la mera attività di coordinamento della Procura Federale e soltanto in data 1° luglio 2021 (cfr. comunicato n. 226/A) sopravveniva la nomina a Procuratore Federale.
  L'assenza di omissioni nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni relative alla posizione di Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze soddisfa dunque l'esigenza di trasparenza e di conoscibilità degli incarichi in questione.
  Appare comunque utile rappresentare ulteriormente quanto segue.
  L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte evidenziato che «l'incarico di responsabile
degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico è espressamente sottratto alla disciplina sulle inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013» (delibere n. 788 del 19 luglio 2017, n. 803 del 18 settembre 2019, n. 71 del 29 gennaio 2020). Sono quindi applicabili ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione – tra i quali figurano i Capi di Gabinetto dei Ministri – unicamente gli obblighi di pubblicazione sanciti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e, in particolare, l'obbligo di pubblicare i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati.
  Pertanto, per quanto fin qui esposto, gli obblighi di dichiarazione e di pubblicazione gravanti rispettivamente sull'interessato e sull'Amministrazione risultano essere stati, nel caso di specie, correttamente e adeguatamente adempiuti.
  In definitiva, l'interessato, pur non essendo soggetto, come enunciato ripetutamente dall'ANAC, all'applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2013 (disciplina dell'inconferibilità e incompatibilità), ma unicamente all'applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (obblighi di pubblicazione), in conformità alla prassi in uso presso l'Amministrazione finanziaria, sia all'atto dell'assunzione dell'incarico di Capo di Gabinetto, sia in occasione delle successive variazioni, ha comunque reso e tempestivamente aggiornato la dichiarazione recante l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

ALLEGATO 10

5-07156 Covolo: Richiesta di dati relativi al saldo contabile del Fondo di indennizzo risparmiatori (FIR) e chiarimenti in ordine alla eventuale redistribuzione delle eccedenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le istanze di indennizzo presentate al Fondo indennizzi risparmiatori, valutate dalla Commissione tecnica, ammontano a circa 721 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento pluriennale complessivo pari a 1.575 milioni di euro.
  Attualmente sono in corso di conclusione le valutazioni, da parte della stessa Commissione, per la definizione delle rimanenti istanze di indennizzo relative alla procedura forfettaria, mentre è stato avviato l'esame concernente circa 20 mila domande attinenti alla procedura ordinaria di accertamento delle violazioni delle banche.
  Appare pertanto prematuro formulare previsioni circa un avanzo in ordine alle risorse finanziarie stanziate.
  Riguardo alla possibilità di distribuire le eventuali eccedenze, occorre tenere conto che le misure di indennizzo stabilite dall'articolo 1, commi 496 e 497, della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni, pari al 30 per cento del costo di acquisto per gli azionisti ed al 95 per cento del costo di acquisto per gli obbligazionisti subordinati, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, sono state fissate all'esito di interlocuzioni con la Commissione europea e ritenute compatibili con la disciplina comunitaria.
  Nell'eventualità, quindi, che risultino eccedenze disponibili, un incremento della misura dell'intervento finanziario pubblico del FIR dovrebbe essere preventivamente sottoposto a nuova valutazione della Commissione europea concernente l'ammissibilità e la misura dell'incremento.
  In relazione a quanto precede, pertanto, nella situazione attuale, non risulta possibile formulare una previsione attendibile riguardo agli eventuali residui ed indennizzi supplementari.

ALLEGATO 11

5-07145 Fragomeli: Fruizione dello sconto in fattura per il bonus facciate e chiarimenti in ordine alle disposizioni di proroga del Superbonus.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle ultime novità introdotte dal decreto-legge n. 157 del 2021 che ha esteso, a decorrere dal 12 novembre 2021, l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione, già previsto per il Superbonus, anche agli altri bonus edilizi nei casi in cui il beneficiario opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
  A tal proposito gli Interroganti fanno presente come l'Agenzia delle entrate, nei chiarimenti rilasciati il 22 novembre 2021, ha precisato che la nuova normativa si applica alle comunicazioni trasmesse telematicamente a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157/2021) ma, «ritenendo meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente al 12 novembre, anche se non abbiano ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica», ha anche chiarito che tali contribuenti sono esonerati dall'obbligo documentale.
  Ciò premesso, gli Onorevoli segnalano che molti cantieri hanno fermato le attività a causa del possibile rischio di perdere la detrazione del 90 per cento relativa al cosiddetto «bonus facciate» con riferimento a quei lavori che, presumibilmente, termineranno dopo la scadenza del termine per termine del 16 marzo 2022 per presentare all'Agenzia la comunicazione relativa all'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, anche se per questi lavori si è provveduto, o si provvederà, al pagamento della fattura a saldo, successivamente al 12 novembre 2021 ma comunque entro il 31 dicembre 2021.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono anzitutto di sapere «se (si) ritenga utile chiarire, quanto già dichiarato in precedenti interventi, circa la possibilità di fruire dello sconto in fattura nel caso del “bonus facciate” pagando entro il 31 dicembre 2021 il saldo per il corrispondente 10 per cento che residua dalla fattura, specificando che, anche per tutte le opere fatturate entro fine anno, non è necessaria la presentazione del visto di conformità e dell'asseverazione, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento di coloro che avevano iniziato i lavori ma che presumibilmente termineranno oltre il 16 marzo 2022».
  In secondo luogo, chiedono di sapere «se (si) ritenga di adottare iniziative per chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni di proroga del “Superbonus” per il 2022 affermando il presupposto che i lavori trainati all'interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, abbiano gli stessi termini e le stesse scadenze di esecuzione previsti per i lavori trainanti, posto che gli interventi trainati sono eseguiti solo dopo l'inizio dei lavori sulle parti comuni e terminati prima degli stessi».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In relazione al primo quesito relativo al cosiddetto «Bonus facciate», si rappresenta che nella circolare n. 16/E del 29
novembre 2021 dell'Agenzia delle entrate è stato precisato che l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157).
  Tuttavia, è stato ritenuto meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate. Si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.
  La richiamata interpretazione è in linea con il dettato del menzionato articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 157 del 2021 che ha novellato l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 estendendo, come anzidetto, l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione (rectius attestazione) della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus qualora il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
  In relazione al secondo quesito relativo al cosiddetto Superbonus, giova preliminarmente evidenziare che nel disegno di legge di bilancio per il 2022 (cfr. l'articolo 9, comma 1) sono previste modifiche dei termini per l'applicazione del «Superbonus» e per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
  Per effetto di tali modifiche, fermo il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per gli interventi (di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) che danno diritto alla fruizione del «Superbonus», che resta fissato al 30 giugno 2022, è prevista la sostituzione del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, con la conseguente fissazione di nuovi termini di vigenza dell'agevolazione, diversificati in funzione dei soggetti che sostengono le spese.
  Più in particolare, il termine per il sostenimento delle spese che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione è fissato al:

   31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, a condizione che, alla data del 30 settembre 2021, abbiano già effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter dell'articolo 119, ovvero, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo;

   31 dicembre 2025, per le spese sostenute per gli interventi (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie di edifici da due a quattro unità immobiliari. In sostanza viene uniformato il termine previsto per i condomìni e per i proprietari di edifici da due a quattro unità immobiliari senza prevedere alcuna condizione riferita alla percentuale di lavori realizzati. Viene, tuttavia, diminuita progressivamente l'aliquota di detrazione, che resta al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre è ridotta al 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025;

   31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro annui, per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

   31 dicembre 2023, per le spese sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), comunque denominati, dalle società in house providing, nonché dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), del medesimo articolo 119, qualora, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

  Dal quadro normativo sopra delineato – attesa la chiara formulazione della norma riferita ai soggetti che sostengono le spese e non agli interventi realizzati – discende, pertanto, che, a differenza di quanto sostenuto dagli Onorevoli interroganti, per i lavori trainati eseguiti all'interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, non sono previsti, ai fini dell'agevolazione fiscale, gli stessi termini stabiliti per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.
  In particolare, mentre per gli interventi trainanti si prevede la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per fruire dell'agevolazione, al ricorrere delle condizioni indicate nel nuovo comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi trainati effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari, il termine è, invece, fissato al 31 dicembre 2022, sempreché sussistano i requisiti indicati nel medesimo comma 8-bis.

ALLEGATO 12

5-07146 Cancelleri: Modalità applicative del «bonus facciate».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama le ultime disposizioni introdotte dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 che estende l'obbligo per il visto di conformità anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativamente alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.
  A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata, considerato che le incertezze persistono e stanno causando notevoli disagi all'avanzamento dei lavori per quanto concerne il bonus facciate.
  Tanto premesso l'Onorevole interrogante chiede, di sapere «se non (si) ritenga opportuno valutare di adottare iniziative volte a estendere il mancato obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione al 31 dicembre 2021, per i contribuenti che, alla predetta data, non hanno trasmesso la relativa comunicazione ma hanno comunque ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  In relazione alla richiesta prospettata dall'Onorevole interrogante è opportuno richiamare i chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/e del 29 novembre 2021.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021 n. 157 ha esteso l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione (rectius attestazione) della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus, qualora il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
  Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus nella dichiarazione dei redditi. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione nei casi normativamente previsti.
  Alla luce di quanto stabilito dagli articoli 119, comma 11, e 121, comma 1-ter, lettera a), del Decreto rilancio, il visto di conformità per l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dai medesimi soggetti previsti ai fini del Superbonus e, in caso di visto di conformità infedele, sono applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 241 del 1997.
  In relazione all'ambito di applicazione temporale, l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto cosiddetto antifrodi).
  L'Agenzia delle entrate, tuttavia, ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario,
o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate.
  In tali ipotesi non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.
  Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative ai Bonus diversi dal Superbonus, per le quali l'Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 121 del Decreto rilancio, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese (fermi restando gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria). I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese, anche dopo 1'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'articolo 122-bis del Decreto rilancio, introdotto dal Decreto anti-frodi.
  La richiamata interpretazione è in linea con il dettato del menzionato articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 157 del 2021 che ha novellato l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

ALLEGATO 13

5-07157 Angiola: Chiarimenti in ordine alle procedure finalizzate alla definizione agevolata dell'imposta sul valore aggiunto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021 che ha previsto la definizione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (elaborate entro il 31 dicembre 2020) ed al 31 dicembre 2018 (elaborate entro il 31 dicembre 2021), per tutti coloro che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il 30 aprile 2021.
  L'Onorevole evidenzia che, nonostante l'articolo 5 del cosiddetto decreto-legge Sostegni disponga una procedura automatica, avendo l'Amministrazione Finanziaria l'onere di inviare al contribuente la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare, determinato al netto di sanzioni e delle ulteriori somme aggiuntive, il successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021 ha introdotto un adempimento a carico del contribuente, subordinandone l'inefficacia della procedura di definizione in argomento.
  Si tratta dell'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 41 del 2021 mediante la quale si attesta l'esistenza delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del «Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C911/01».
  A proposito dell'autodichiarazione richiamata dal provvedimento, l'Onorevole segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del citato decreto-legge Sostegni, si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la definizione delle modalità di attuazione delle misure agevolative configurabili come aiuti alle condizioni e nei limiti previsti dalle citate Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
  Tale decreto non è stato ancora attuato.
  Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di sapere: «quando si intenda adottare il decreto attuativo sopra citato, e, nell'attesa di tale decreto, se si intenda chiarire se i contribuenti debbano presentare l'autodichiarazione ai fini del perfezionamento e dell'efficacia della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione
del volume d'affari maggiore del 30 per cento rispetto all'anno d'imposta precedente. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume d'affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d'imposta 2019 e 2020. L'agevolazione consiste nell'esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d'irregolarità.
  La misura agevolativa in argomento (articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto «Sostegni») è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione C(2021)7521 del 15 ottobre 2021, con la quale è stato ritenuto compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, il complessivo regime di aiuti notificato dall'Italia nell'ambito del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863), e successive modifiche».
  Pertanto, dal momento che l'efficacia della definizione in argomento è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla predetta disciplina degli aiuti di Stato, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 41/2021, al fine di attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni.
  Infatti, giova ricordare che l'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (attualmente in conversione – Atto Senato n. 2426) ha modificato il comma 13 dell'articolo 1, del citato decreto-legge n. 41/2021, al fine, in particolare, di ricomprendere la misura agevolativa di cui trattasi tra quelle in esso elencate, per le quali operano – in particolare – le disposizioni di cui ai successivi commi 14 e 15 del citato articolo 1 (possibilità per i beneficiari delle misure di avvalersi delle condizioni di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del «Quadro temporaneo» mediante presentazione di una apposita autodichiarazione attestante l'esistenza di tali condizioni).
  Pertanto, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, emanato ai sensi del articolo 1 comma 11 del citato decreto-legge n. 41 del 2021, ha sostanzialmente ribadito le condizioni di perfezionamento e di efficacia già previste dalla norma, richiamando, al contempo, un adempimento dichiarativo, ovvero l'autodichiarazione, già previsto dall'articolo 1, commi 14 e 15, dello stesso decreto-legge n. 41
  Tale adempimento riguarda tutti gli aiuti COVID elencati nel comma 13 dell'articolo 1 del citato DL Sostegni e richiede che il contribuente attesti il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework per consentire all'Agenzia delle Entrate di svolgere le opportune attività di monitoraggio e verifica, necessarie anche al fine di scongiurare eventuali procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
  Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia, successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 41 del 2021 il cui iter è in fase conclusiva.