XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Seguito esame e conclusione) ... 251
ALLEGATO 1 (Proposte emendative poste in votazione) ... 256
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Seguito dell'esame e conclusione) ... 252
ALLEGATO 2 (Relazione per l'Assemblea approvata dalla Commissione) ... 257
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. C. 3374 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 253
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) ... 261
SEDE REFERENTE
Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.
La seduta comincia alle 9.05.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.
Sergio BATTELLI, presidente, dato conto delle sostituzioni, avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione dei soli emendamenti presentati presso la XIV Commissione sui quali le Commissioni di settore abbiano espresso parere favorevole, che potranno essere respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, nonché dell'emendamento Mantovani 1.2, di competenza della XIV Commissione.
Avverte altresì che la Commissione Bilancio, a seguito della revoca del parere già espresso sul testo del provvedimento il 13 ottobre scorso, ha trasmesso un nuovo parere favorevole che tiene conto delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio presentati dal Governo.
Comunica poi che sono stati ritirati gli emendamenti Nardi 4.1, Battilocchio 4.5, 4.6. 4.7, 4.8 e 4.9 e De Girolamo 13.3.
Avverte che sull'emendamento Mantovani 4.15 la X Commissione ha approvato un parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da stabilire fino a riduzione di prezzo; con le seguenti: stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno i trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente.
Avverte, inoltre, che sull'articolo aggiuntivo Pettarin 13.02 la VI Commissione ha espresso un parere favorevole limitatamente al comma 1, lettera b).
Prende atto, infine, che i presentatori degli emendamenti riformulati esprimono il loro consenso sulle riformulazioni proposte.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti e sull'unico articolo aggiuntivo all'esame, ad eccezione dell'emendamento Mantovani 1.2, sul quale esprime parere contrario.
Il Sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime pareri conformi alla relatrice.
La Commissione respinge l'emendamento Mantovani 1.2 e approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Mantovani 4.15 (nuova formulazione), Ruggieri 5.1, Elvira Savino 5.2, Rossello 10.2, Rossello 11.4, Pettarin 12.1 e 13.1 della relatrice, nonché l'articolo aggiuntivo Pettarin 13.02 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).
Sergio BATTELLI, presidente, comunica che, in assenza di obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dalle proposte emendative testé approvate.
Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 3208 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021», come modificato dalla XIV Commissione, nonché la relativa autorizzazione a riferire oralmente.
La Commissione approva.
Sergio BATTELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi, che invita a indicare immediatamente.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.
Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo la relatrice Rossini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la relazione per l'Assemblea da lei predisposta (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice.
Sergio BATTELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 9.15.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.
La seduta comincia alle 9.15.
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, nel testo approvato, con modificazioni, dal Senato.
Sottolinea che il provvedimento in esame è motivato dalla necessità e urgenza di adeguare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, proseguendo nella graduale ripresa delle attività culturali, sportive e ricreative, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e prevedendo ulteriori disposizioni per l'accesso nei luoghi di lavoro, al fine di garantire l'efficace programmazione delle attività lavorative.
Il decreto si compone di 15 articoli, a fronte dei 10 previsti nel testo originario, suddivisi in 4 Capi, che affrontano molteplici temi. Premette che la disposizione di maggiore interesse per la Commissione è rappresentata dall'articolo 9, in materia di trattamento di dati personali, ma presentano più circoscritti profili di interesse anche gli articoli 7, in materia di politica di asilo, e 8, in materia di tutela della minoranza slovena.
Preannuncia che nella relazione descriverà in maggior dettaglio le citate misure, limitandosi a richiamare brevemente, nei termini di seguito riportati, il contenuto delle restanti disposizioni.
L'articolo 1 riduce le limitazioni di accesso agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportivi, nonché alle discoteche, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19.
L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, esclude alcune manifestazioni della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori devono essere nominativi.
L'articolo 2 riduce le limitazioni di accesso a musei e altri istituti e luoghi della cultura, mentre l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, disciplina l'accesso, con certificazione verde, ai veicoli turistici.
L'articolo 3 integra la disciplina transitoria in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dei lavoratori nei settori pubblico e privato, prevedendo un obbligo di comunicazione in caso di richiesta da parte del datore di lavoro.
L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, consente l'utilizzo, in deroga al vincolo di destinazione per il piano vaccinale contro il COVID-19, delle risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica e prevede altresì l'individuazione di ulteriori sedi per l'espletamento delle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, al fine del rispetto delle norme di distanziamento.
L'articolo 4 prevede una riorganizzazione della struttura dirigenziale del Ministero della salute in direzioni generali, il cui numero è elevato da 13 a 15, coordinate da un segretario generale.
L'articolo 4-bis eleva transitoriamente a 68 anni il limite anagrafico per l'idoneità alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere e altri enti del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 5 prevede un temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.
L'articolo 6 proroga alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite lo scorso anno per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, introducendo l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.
Passando alle disposizioni che ritiene di maggiore interesse per la Commissione, ricorda che l'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan. Rammenta che tale fondo, avvalendosi sia di risorse nazionali sia di assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, finanzia i progetti di accoglienza integrata, elaborati dagli enti locali.
L'articolo 8 reca disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia. Si prevede in particolare la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili in uso gratuito e perpetuo, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di protezione di dati personali. Le disposizioni estendono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, a tale riguardo, ridisegnano alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali, potenziandone la struttura, intervenendo altresì sulle disposizioni sanzionatorie.
In particolare, nel testo modificato dal Senato si prevede che la base giuridica possa essere costituita anche da «atti amministrativi generali», nei casi previsti dalla legge. È comunque precisato l'obbligo di rispetto dell'articolo 6 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali. Ricorda in proposito che tale provvedimento comunitario, al considerando n. 41, non impone che la base giuridica del trattamento dei dati personali per compiti di interesse pubblico sia costituita da un atto legislativo. Inoltre viene disposta l'abrogazione dell'articolo 2-quinquiesdecies del Codice della privacy che consentiva al Garante della privacy – nel caso di trattamenti di dati personali per compiti di interesse pubblico che presentassero rischi elevati per i diritti e le libertà individuali – di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, a garanzia degli interessati.
Evidenzia che un'ulteriore significativa modifica al Codice della privacy, è prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera g), che introduce il nuovo articolo 144-bis, rubricato «Revenge porn», che mira a potenziare le competenze del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiali, foto o video, sessualmente espliciti, su segnalazione degli interessati o di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Rammenta che il Senato ha introdotto nell'articolo 144-bis quattro ulteriori commi in materia: di conservazione a fini probatori del materiale oggetto di segnalazione, di misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati e di trasmissione della segnalazione della relativa documentazione al pubblico ministero, nel caso in cui si configuri la consumazione o la tentata consumazione del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale, e sussistano i presupposti per la procedibilità d'ufficio.
Ulteriori interventi previsti dall'articolo 9 riguardano il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione e la riduzione del termine per l'espressione del parere del Garante della privacy sui provvedimenti connessi all'attuazione del PNRR.
Fa presente, infine, che l'articolo 9-bis e l'articolo 10 riguardano, rispettivamente, la clausola di rispetto dell'autonomia dei territori ad autonomia speciale e l'entrata in vigore del provvedimento.
In conclusione, su invito del presidente, illustra la proposta di parere favorevole formulata (vedi allegato 3).
Guido Germano PETTARIN (CI) esprime un particolare apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 8 del provvedimento, volta alla destinazione alla comunità slovena dell'immobile denominato Narodni Dom, quale segno di riconciliazione storica con una comunità che ha sofferto esperienze dolorose, come sottolineato anche dal Presidente della Repubblica nel corso del suo recente incontro con il Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor. Ringrazia in particolare il sottosegretario Amendola, che ha seguito personalmente la vicenda, la relatrice e la Commissione tutta per l'importante lavoro svolto.
Matteo Luigi BIANCHI (LEGA) si associa alle parole di apprezzamento del deputato Pettarin in merito a una questione che conosce a fondo, avendo seguito con l'Unione interparlamentare Italia – Slovenia i rapporti tra i due Paesi, che si sono intensificati nell'ultimo anno e mezzo anche a causa della pandemia, con dinamiche a cavallo del confine che hanno aumentato la collaborazione tra le diplomazie italiana e slovena. Esprime quindi anch'egli un ringraziamento alla Commissione per il lavoro svolto.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 9.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.
AVVERTENZA
Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
SEDE CONSULTIVA
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
ALLEGATO 1
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE POSTE IN VOTAZIONE
ART. 1.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo «ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate», il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 13 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.
1.2. Mantovani.
ART. 4.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: stabilire fino a: riduzione di prezzo; con le seguenti: stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;.
4.15. (Nuova formulazione) Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.
(Approvato)
ART. 5.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503,.
5.1. Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sia attribuita aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503,.
5.2. Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.
(Approvato)
ART. 10.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;.
10.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
(Approvato)
ART. 11.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: e gli organi da esse individuate e dopo le parole: secondo le rispettive competenze, aggiungere le seguenti: nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.
11.4. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
(Approvato)
ART. 12.
Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti della Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali.
12.1. Pettarin, Dall'Osso.
(Approvato)
ART. 13.
Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
13.1. La Relatrice.
(Approvato)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:
prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale devono essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.
13.02. (Nuova formulazione) Pettarin, Cosimo Sibilia.
(Approvato)
ALLEGATO 2
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4).
RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020, è stata presentata dal Governo in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della citata legge n. 234, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento – entro il 28 febbraio di ogni anno – un documento che fornisca tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente.
Si tratta, pertanto, del principale strumento per una verifica ex post dell'attività svolta dal Governo e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi.
A questo scopo, il documento deve indicare:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;
d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.
In particolare, la relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo abbia rappresentato a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere, come previsto dall'articolo 7 della medesima legge n. 234 del 2012, salvo che non abbia potuto attenersi agli indirizzi medesimi per ragioni che comunque devono essere motivate.
In via preliminare, occorre sottolineare come la Relazione consuntiva relativa al 2020 sia stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, a quasi quattro mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio, previsto ai fini della presentazione dalla legge n. 234 del 2012. Il rispetto della tempistica per la presentazione del documento, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale della fase programmatica e dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234.
La relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è articolata in cinque parti e in cinque allegati. Il documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni della legge n. 234 del 2012. A differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4). Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.
La prima parte della relazione è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali, caratterizzate dai negoziati volti alla definizione del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, che è stato integrato dal programma Next Generation EU (NGEU), e dalle relazioni con la Gran Bretagna. Per quanto riguarda le relazioni con il Regno Unito, nel ricordare la conclusione dei negoziati per l'accordo sulle future relazioni alla fine di dicembre 2020, il documento indica la necessità da parte italiana di vigilare con attenzione sulla correttezza della sua applicazione.
Quanto invece al nuovo bilancio pluriennale, il documento dà conto delle posizioni sostenute dal Governo nel corso del negoziato, che è stato fortemente condizionato dallo scoppio della crisi pandemica, e dell'azione svolta a sostegno del raggiungimento dell'accordo finale, grazie alla quale è stato possibile, tra l'altro, salvaguardare le allocazioni nazionali legate alle politiche tradizionali e il rafforzamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Tra i risultati relativi alle questioni orizzontali, a compensazione della mancata previsione esplicita della revisione intermedia del QFP, la Commissione assume l'impegno a presentare entro il 1° gennaio 2024 un riesame del funzionamento del QFP, eventualmente accompagnato da pertinenti proposte di revisione.
Nel ricordare le altre misure adottate per fronteggiare la crisi pandemica, la relazione evidenzia che la sfida sarà costituita dal tentativo di rendere permanenti e strutturali le misure fino a questo momento adottate, tra le quali lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante l'emergenza (SURE).
La relazione contiene elementi di informazione sull'attività svolta dal Governo nel settore della «migliore regolamentazione» (better regulation), allo scopo di rafforzare l'utilizzo degli strumenti in tale ambito che consentono una valutazione degli effetti delle iniziative delle istituzioni europee sull'ordinamento nazionale e il loro impatto sui cittadini e sulle imprese.
La seconda parte della Relazione è incentrata sulle specifiche misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e delle politiche settoriali. Si tratta della parte più consistente del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a varie questioni, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.
Gran parte delle politiche è stata interessata dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia, ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea. La crisi pandemica ha, inoltre, influito sull'andamento del negoziato sul nuovo QFP, che è stato integrato dall'associato programma Next Generation EU (NGEU) per contrastare gli effetti economici e sociali della COVID-19 e per promuovere la ripresa dell'Europa sulla base della trasformazione verde e digitale dell'economia. Il nuovo bilancio ha un impatto trasversale su tutte le politiche. In molte parti del documento, infatti, si riporta l'andamento dei negoziati nel 2020 sul QFP e sui relativi programmi settoriali.
Per quanto concerne l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, e segnatamente l'attuazione della programmazione 2014-2020, la relazione evidenzia che tutti i 51 Programmi Operativi (PO) cofinanziati dal FESR e dal FSE hanno superato le soglie di spesa previste per evitare il disimpegno automatico a fine anno e che la spesa complessivamente certificata alla Commissione europea, comprensiva del cofinanziamento nazionale, è risultata pari a circa 21,3 miliardi di euro, con un incremento di 6,1 miliardi di euro rispetto ai 15,2 miliardi conseguiti al 31 dicembre 2019, raggiungendo il 42,1% del totale delle risorse programmate (50,5 miliardi di euro).
La parte terza della relazione illustra le attività condotte nell'ambito della dimensione esterna, con riguardo alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla politica della difesa comune. Al riguardo, si valuta positivamente, come ribadito nel parere della III Commissione, il rilievo attribuito all'area mediterranea e l'impegno per mantenere la centralità del processo di allargamento dell'UE ai paesi dei Balcani occidentali nell'agenda europea.
La parte quarta illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020, con particolare riferimento alle iniziative per alimentare il dibattito sul futuro dell'Europa, mentre la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee, tra cui l'attività svolta dal Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE) in materia di coordinamento della posizione negoziale dell'Italia.
Un apposito capitolo riguarda il contenzioso. In particolare, la Relazione evidenzia come, nel corso del 2020, si sia registrata l'archiviazione di 27 procedure d'infrazione, tra cui alcuni dossier particolarmente sensibili e complessi. Nel contempo sono pervenute 33 nuove contestazioni formali di inadempimento.
Rispetto alle complessive 77 procedure di fine 2019, il numero delle procedure a carico dell'Italia a fine 2020 era aumentato attestandosi a 86, di cui 69 per violazione del diritto dell'Unione e 17 per mancata attuazione delle direttive dell'Unione europea, confermando il trend in crescita dal 2017 in avanti. Il numero maggiore di violazioni si confermava essere relativo a questioni in materia ambientale, con 20 procedure aperte.
La Relazione riporta come, alla data del 31 dicembre 2020, vi siano ancora nove procedure pendenti ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia) e come, con riferimento a nove procedure, la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia già pronunciato la sentenza di accertamento della violazione del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al 31 dicembre 2020, l'Italia aveva già pagato sanzioni pecuniarie per 751 milioni di euro per le seguenti sei procedure d'infrazione: n. 2007/2229 sui contratti di formazione lavoro; n. 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia; n. 2007/2195 relativa alla gestione dei rifiuti in Campania; n. 2003/2077 relativa alle discariche abusive; n. 2004/2034 sul trattamento delle acque reflue urbane; n. 2014/2140 sul mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna.
La XIV Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia, che sta consentendo di acquisire utili elementi di informazione e di valutazione circa lo stato del contenzioso e le criticità che determinano l'insorgere di nuove procedure di infrazione e la mancata positiva conclusione di procedure già avviate.
Completano il documento una serie di allegati, che, in conformità con la normativa di riferimento, recano: l'elenco delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo tenutesi nel 2020 (appendice I); l'evidenziazione dei flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia con la situazione degli accrediti registrati al 31 dicembre 2020 e degli interventi, in termini di impegni e pagamenti, alla data del 31 ottobre 2020 per la programmazione 2014-2020 (appendice II); i provvedimenti adottati nel 2020 in attuazione delle direttive europee (appendice III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (appendice IV); l'elenco degli acronimi (appendice V).
In particolare, il quarto allegato contiene un elenco degli atti approvati dalla Camera e dal Senato, su proposte legislative e altri documenti europei, e per ognuno di essi è riportato per intero il dispositivo, accompagnato da una descrizione delle azioni per darvi seguito.
La Relazione non entra nel dettaglio dei seguiti dati agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento in occasione dello svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista dei Consigli europei, che pure contribuiscono alla definizione degli orientamenti su specifiche questioni in corso di negoziazione e delle linee generali della politica europea dell'Italia. La considerazione di tali atti nella relazione concorrerebbe alla verifica della coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento.
Il documento ha, infine, ricevuto i pareri favorevoli di tutte le Commissioni permanenti e un parere non ostativo della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
ALLEGATO 3
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (C. 3374 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3374 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 139/2021, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
valutato in particolare l'articolo 9, che interviene in materia di protezione di dati personali, prevedendo, tra l'altro, che il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e – nei casi previsti dalla legge – nel regolamento, anche in «atti amministrativi generali» e che tale ampliamento della base giuridica valga anche per il trattamento dei dati particolari (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici) disciplinato dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) e per il trattamento dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, disciplinato dall'articolo 58 del Codice;
considerato che il trattamento dei dati personali, perché sia lecito, deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista dal regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri come indicato nel medesimo regolamento;
tenuto conto che il provvedimento richiama espressamente il necessario rispetto dell'articolo 6 del citato Regolamento (UE) 2016/679, al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico non arrechi pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e rilevato che il regolamento comunitario, al considerando n. 41, non impone che la base giuridica del trattamento dei dati personali per compiti di interesse pubblico debba essere costituita da un atto legislativo,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.