I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. C. 2372 (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 10
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 30
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-07126 Gebhard e Colucci: Sull'azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno ... 15
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 31
5-07127 Baldino e Ficara: Sulla mancata attuazione delle norme che consentono l'affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati anche a enti del Terzo settore ... 15
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 33
5-07128 Ceccanti e Gribaudo: Iniziative per sensibilizzare il corpo elettorale circa la disciplina costituzionale che ha abbassato l'età di elettorato attivo per l'elezione del Senato e chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina ad eventuali elezioni suppletive ... 16
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 35
5-07129 D'Ettore e altri: Iniziative per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria ... 17
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 36
5-07130 Prisco e altri: Sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina e sull'opportunità di rivedere i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno ... 18
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 37
5-07131 Iezzi: Iniziative per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto alle prossime elezioni amministrative del 18 e 19 dicembre 2021 ... 18
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 38
5-07132 Marco Di Maio: Iniziative per garantire tempi certi nella realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Faenza ... 19
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 39
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole) ... 20
ALLEGATO 9 (Relazione approvata) ... 40
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (Seguito esame e rinvio) ... 20
ALLEGATO 10 (Proposte di riformulazione di proposte emendative) ... 42
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago (Seguito esame e rinvio) ... 22
ALLEGATO 11 (Proposte emendative presentate) ... 45
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) ... 22
Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del vincolo di mandato parlamentare. C. 3297 cost. Fascina (Esame e rinvio) ... 22
Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi. C. 3218 Verini (Esame e rinvio) ... 26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.
La seduta comincia alle 14.10.
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
C. 2372.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione, cultura, scienza e istruzione, la proposta di legge C. 2372, recante introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione.
Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, nel sintetizzare il contenuto provvedimento, che, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Cultura durante l'esame in sede referente, si compone ora di 4 articoli, rileva anzitutto come esso, in estrema sintesi, preveda l'avvio, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, di una sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi delle scuole di ogni ordine e grado.
Si prevede, inoltre, la medesima sperimentazione nazionale nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). In tali casi, tuttavia, non è previsto un termine di avvio.
In primo luogo, segnala come la letteratura internazionale utilizzi una terminologia variegata per definire le competenze non cognitive.
A titolo di esempio, ricorda che, secondo il professor Ben Williamson, della Facoltà di Scienze sociali dell'Università di Stirling, nel Regno Unito, con il termine «social-emotional learnig» (SEL) – in cui possono essere ricomprese soft skills, non cognitive skills, life skills – si indica quella gamma di qualità personali, spesso descritte come dimensioni non accademiche e non cognitive dell'apprendimento, che comprende categorie come auto-controllo, benessere, perseveranza, felicità, resilienza, mentalità aperta, grinta, intelligenza sociale, carattere e tutto ciò che deriva dalla fusione «psico economica» della psicologia positiva con l'economia comportamentale.
A sua volta, nel 1993, il Dipartimento di Salute Mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva definito le Life Skills come quelle abilità che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l'individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall'OMS è costituito da 10 competenze: Consapevolezza di sé; Gestione delle emozioni; Gestione dello stress; Comunicazione efficace; Relazioni efficaci; Empatia; Pensiero Creativo; Pensiero critico; Prendere decisioni; Risolvere problemi.
Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, comma 1, dispone che, al fine di favorire la cultura della competenza, tesa a integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali, e al fine di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
L'articolo 2, comma 1, prevede che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
Al riguardo segnala l'opportunità di indicare con quale tipologia di atto sarà adottato il Piano straordinario previsto dal comma 1.
Il comma 3 prevede inoltre che la formazione in questione è organizzata dal Ministero dell'istruzione con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche, nonché di università ed enti accreditati per la formazione.
Il comma 2 dispone altresì che, allo scopo, si provvede, a decorrere dal 2022, nell'ambito delle risorse del Piano nazionale di formazione, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015. Tale previsione lascerebbe intendere che il Piano straordinario di azioni formative sarà rivolto solo ai docenti delle scuole statali.
In merito ricorda che l'articolo 1, commi 124 e 125, della legge n. 107 del 2015 ha previsto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento della scuola (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione è stata autorizzata la spesa di 40 milioni di euro annui dal 2016.
Successivamente, l'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019 ha previsto che, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 è destinata alla formazione sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica (introdotto dalla medesima legge).
L'articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019 ha quindi incrementato di 12 milioni di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse relative al Piano nazionale di formazione, destinando 11 milioni di euro per il 2020 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica e 1 milione di euro annui nel triennio 2020-2022 al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.
Da ultimo, l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020 ha ridotto di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019, al fine di coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole (statali) di ogni ordine e grado.
L'articolo 3, ai commi da 1 a 6 e 8, disciplina la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio (dunque, fino all'anno scolastico 2024/2025 compreso).
In particolare, il comma 3 dispone che la stessa è finalizzata:
a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo dei discenti;
b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la rilevazione e valutazione delle stesse competenze;
b-bis) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione, che favoriscano il recupero di motivazione degli studenti, con specifico riguardo alla dispersione scolastica esplicita e a quella implicita; in particolare, i percorsi in questione devono essere improntati alle migliori pratiche, anche derivanti da «progetti di scuola-lavoro» o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive.
c) alla verifica dell'impatto dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.
Il comma 1 specifica che tale sperimentazione è svolta ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale dispone che il Ministro dell'istruzione, anche su proposta, fra gli altri, del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di una o più regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Il Ministro riconosce, altresì, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi.
I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
Sempre ai sensi del comma 1 i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione devono essere definiti, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
In particolare, in base al comma 2, il decreto del Ministro deve definire i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, singolarmente o in rete, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti. Al riguardo, si stabilisce sin d'ora che il MI si avvale, per la valutazione dei progetti, della collaborazione di INDIRE e INVALSI.
Secondo il comma 4 la partecipazione delle scuole alla sperimentazione è autorizzata con decreti dei direttori degli Uffici scolastici regionali, a seguito della positiva valutazione dei progetti presentati.
Ai sensi del comma 8, per l'attuazione della sperimentazione le scuole utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Riguardo alla formulazione dell'articolo 3, segnala l'opportunità di esplicitare se la sperimentazione ivi prevista riguardi anche le scuole paritarie.
Il comma 5 prevede che, per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione è costituito, con decreto del Ministro dell'istruzione, un Comitato tecnico scientifico, del quale fanno parte rappresentanti di INDIRE e INVALSI, nonché rappresentanti dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e dei docenti per ogni ordine e grado di scuola. Secondo il comma 6, ai componenti del Comitato non è dovuta nessuna indennità, compenso, gettone di presenza, o altra utilità comunque denominata.
L'articolo 1, comma 2, dispone che, al termine della sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, il Ministro dell'istruzione adotta, con proprio decreto, le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive, le quali individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze non cognitive e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.
In merito ricorda che le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono attualmente recate dal Regolamento adottato con decreto ministeriale n. 254 del 2012, mentre le Indicazioni nazionali per i licei sono attualmente recate dal regolamento emanato con decreto-legge n. 211 del 2010.
Le Linee guida per il primo biennio degli istituti tecnici sono attualmente recate dalla Direttiva 15 luglio 2010, mentre quelle per il primo biennio degli istituti professionali sono attualmente recate dalla Direttiva 65 del 28 luglio 2010.
Infine, le Linee guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici sono attualmente recate dalla Direttiva 4 del 16 gennaio 2012, mentre quelle per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti professionali sono attualmente recate dalla Direttiva 5 del 16 gennaio 2012.
L'articolo 3, comma 7, prevede, a sua volta, che, al termine della sperimentazione, il Ministro dell'istruzione presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
L'articolo 4 dispone, anzitutto, al comma 1, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché i requisiti dei soggetti che, attraverso la presentazione di progetti, possono partecipare, le modalità della partecipazione e le procedure di valutazione dei progetti sono stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione che, in base all'articolo 3, deve disciplinare gli stessi aspetti con riferimento ai percorsi scolastici.
Rammenta che, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale.
Il comma 2 prevede, inoltre, che i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione nazionale nei percorsi IeFP devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Al riguardo, ricorda che per il sistema di istruzione e formazione professionale – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, le regioni assicurano l'articolazione, presso istituzioni formative accreditate, di percorsi di durata triennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale – e di percorsi di durata almeno quadriennale – che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, la materia «norme generali sull'istruzione» rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Rientra, invece, nella competenza legislativa concorrente, in base allo stesso articolo 117, terzo comma, la materia istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale.
Al riguardo segnala come la Corte costituzionale abbia dovuto tracciare un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del sistema delle competenze delineato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, della Costituzione.
In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere le «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, dai «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005).
Successivamente, la Corte ha precisato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale». In particolare, nel settore dell'istruzione «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200/2009).
In particolare, nella sentenza n. 200 del 2009, la Corte ha sottolineato che «una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione».
La Corte ha inoltre rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003.
Si tratta, in particolare, per quanto qui più interessa, di:
a) previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»;
b) princípi di formazione degli insegnanti.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.15.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.
La seduta comincia alle 14.20.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.
5-07126 Gebhard e Colucci: Sull'azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno.
Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC), illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rileva come nella provincia di Trieste stiano affluendo da anni migliaia di migranti irregolari attraverso la rotta balcanica.
Sottolinea quindi l'insufficiente numero di operatori di polizia in quell'area geografica, fra personale in pattuglia e personale degli uffici, a fronte di un costante aumento della migrazione irregolare, circa 4.200 migranti nel 2020 e già 5.200 a settembre 2021. Osserva che negli oltre 50 chilometri che circondano la città di Trieste, al confine con la Slovenia, sono in servizio solo due o tre pattuglie della polizia di frontiera, coadiuvate da militari del progetto «strade sicure», che hanno il compito di vigilanza e intercettazione dei migranti, mentre alla polizia spettano l'accompagnamento presso gli uffici e i conseguenti adempimenti.
Al contempo, rileva come la polizia di frontiera sul confine orientale abbia assoluta necessità di rinforzi, per poter gestire efficacemente l'aumento di profughi provenienti anche dall'Afghanistan, a causa dei recenti cambiamenti politici avvenuti in quel Paese.
In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Governo non intenda assumere opportune iniziative per garantire una più efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno, rinforzando il contingente di polizia presente sul confine e intraprendendo una decisa iniziativa diplomatica nei confronti del Governo sloveno, al fine di coordinare in sicurezza la gestione dei flussi migratori al confine tra i due Paesi, in considerazione della fondamentale importanza della collaborazione internazionale nella gestione di tali situazioni.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) ringrazia il Sottosegretario Molteni, di cui conosce e apprezza la sensibilità sulle tematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.
Esprime, in particolare, soddisfazione per la preannunciata unificazione degli uffici della polizia di frontiera e per l'incremento del personale ad essi assegnato.
Rileva quindi come il fenomeno dei flussi migratori irregolari non riguardi soltanto l'isola di Lampedusa e il Mediterraneo, ma anche il confine orientale e sottolinea come la popolazione friulana sia esasperata da tale situazione.
Auspica, pertanto, che il Governo mantenga alta l'attenzione sulle questioni richiamate dall'interrogazione.
5-07127 Baldino e Ficara: Sulla mancata attuazione delle norme che consentono l'affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati anche a enti del Terzo settore.
Vittoria BALDINO (M5S), illustrando la sua interrogazione, osserva come l'immigrazione clandestina si caratterizzi anche mediante sbarchi autonomi sulle coste italiana, sia attraverso imbarcazioni vetuste, sia mediante l'utilizzo di natanti a vela, ancora in ottimo stato, che finiscono nei depositi giudiziari talvolta improvvisati nelle aree portuali di primo approdo.
Al riguardo ricorda che il decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 12, commi da 8 a 8-quinquies, disciplina particolari aspetti del fenomeno, quale la destinazione dei mezzi di trasporto utilizzati per l'arrivo dei clandestini sulle coste italiane, rilevando come negli anni tale normativa sia stata innovata, ampliando gli scopi ai quali tali imbarcazioni potevano essere destinate, quali quelli di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, anche per consentire a soggetti diversi dagli organi dello Stato o altri enti pubblici di disporre dei beni. In particolare, un emendamento del Movimento 5 Stelle, inserito nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha introdotto la possibilità che i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia per il contrasto e la prevenzione dell'immigrazione clandestina, salvo che vi ostino esigenze processuali, siano affidati (...) anche «a enti del Terzo settore, (...) che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente (...)».
Rileva tuttavia come sebbene diverse associazioni del Terzo settore si siano tempestivamente attivate presso le competenti autorità per vedersi affidare i natanti oggetto di confisca o sequestro, per realizzare progetti e percorsi inclusivi in diverse aree tematiche quali quelle culturali, ludiche, turistiche, sportive, formative, lavorative o attività rivolte alle famiglie, persone con disabilità e/o minori con disagio, tali richieste siano rimaste di fatto prive di riscontro e/o senza esito, e ciò nonostante le modifiche introdotte. Considera dunque evidente la necessità di un intervento che preveda, in via risolutiva, la possibilità di affidamento ad enti del Terzo settore in tempi celeri, in tal modo consentendo la concreta attuazione di quanto stabilito a livello normativo.
In tal contesto l'interrogazione chiede quali iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda adottare per rimuovere al più presto gli ostacoli che, di fatto, impediscono l'attuazione, della normativa esposta in premessa.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Vittoria BALDINO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, ritenendo, peraltro, che nel caso di specie sussista in merito anche la competenza del Ministero dell'interno, considerato che per l'affidamento di tali imbarcazioni potrebbe essere chiamata in causa anche la prefettura territorialmente competente.
Reputa, quindi, che il Parlamento, in collaborazione con i Dicasteri competenti, debba farsi carico della questione, assumendo una iniziativa, anche normativa, volta a garantire l'attuazione della normativa in questione, facendo notare che si tratta di assicurare l'impiego di tali imbarcazioni, spesso di valore rilevante, per finalità benefiche, culturali e di interesse generale.
Ritiene, in conclusione, che non intervenire in tal senso costituirebbe una grande occasione mancata.
5-07128 Ceccanti e Gribaudo: Iniziative per sensibilizzare il corpo elettorale circa la disciplina costituzionale che ha abbassato l'età di elettorato attivo per l'elezione del Senato e chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina ad eventuali elezioni suppletive.
Stefano CECCANTI (PD), illustrando la sua interrogazione, richiama l'attenzione su due questioni che si pongono a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato l'elettorato attivo del Senato a quello della Camera, portandolo a diciotto anni.
In primo luogo, sottolinea la necessità di una campagna di informazione e sensibilizzazione.
Inoltre, rileva come debba essere risolto un dubbio interpretativo, chiarendo se la nuova disciplina si applichi anche nel caso di elezioni suppletive oppure soltanto dalle prossime elezioni per il rinnovo dell'intero Senato.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Stefano CECCANTI (PD) prende atto con soddisfazione del chiarimento reso per quanto concerne l'applicabilità della norma costituzionale a partire dalle eventuali elezioni suppletive e richiama nuovamente l'attenzione sull'esigenza di una campagna di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dei giovani interessati, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, i manuali di educazione civica in uso nelle scuole non sono ancora aggiornati sul punto.
5-07129 D'Ettore e altri: Iniziative per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria.
Felice Maurizio D'ETTORE (CI), illustrando la sua interrogazione, osserva innanzitutto come il Comune di Reggio Calabria avesse affidato la gestione di uno dei palazzi storici della città, il Miramare, ad un imprenditore dopo che, durante la campagna elettorale del 2014, aveva concesso i suoi locali per la segreteria del sindaco Falcomatà, senza tuttavia alcun bando pubblico ma per concessione diretta.
Restando impregiudicata la questione giudiziaria rimessa al vaglio della magistratura, e confermata l'irrinunciabilità del principio costituzionale di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, ritiene sarebbe necessario affrontare anche nell'ambito dell'Assemblea elettiva comunale reggina ogni aspetto della natura politica degli effetti della cosiddetta «sentenza Miramare», in particolare riguardo alla disciplina della «legge Severino».
Sottolinea infatti come la città di Reggio abbia bisogno di un esecutivo nella pienezza dei suoi poteri che garantisca stabilità, continuità amministrativa, legittimazione popolare, in vista della spendita delle risorse che deriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza alla città metropolitana che, se diligentemente implementati, condurrebbero a giovamenti economici e sociali.
Rileva inoltre come, durante il consiglio comunale del 20 novembre 2021 si sia reso evidente il mancato sostegno da parte del gruppo dei democratici ai due vicesindaci indicati da Falcomatà come suoi successori, entrambi non appartenenti al partito di maggioranza della coalizione, creando una presa di distanza da parte dell'ex Ministro Boccia, atteso che la guida del Comune nei 18 mesi di sospensione del sindaco non avrà il sostegno del partito democratico.
In questo quadro ricorda inoltre la grave vicenda della presunta alterazione del processo democratico elettivo rispetto ai presunti brogli elettorali verificatisi durante le elezioni comunali del mese di settembre 2020, evidenziata da un'interpellanza presentata dall'interrogante alla Camera dei deputati lo scorso aprile, alla quale il Sottosegretario all'interno Sibilia aveva risposto che, relativamente alle richieste di adozione delle misure dissolutorie previste dall'articolo 141 e seguenti del TUEL, tale strumento sarebbe limitato a fattispecie tipiche, tassativamente indicate dalla legge, la cui concretizzazione soltanto legittima l'adozione dello scioglimento, ribadendo in ogni caso la necessità di ulteriori accertamenti stante la gravità delle violazioni riscontrate.
Considera dunque necessaria una risposta chiara su quale possa essere il rapporto fiduciario che si ha con un'amministrazione di fatto «decapitata», di fronte all'ipotesi di numerose violazioni di legge.
In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede se il Ministro interrogato non reputi sussistano i presupposti per adottare iniziative di competenza, anche ai sensi degli articoli 141 e seguenti del TUEL, dirette a promuovere un eventuale scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, nonché in relazione agli effetti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Felice Maurizio D'ETTORE (CI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, manifestando una certa soddisfazione laddove l'Esecutivo, nella parte conclusiva, ha dichiarato la sua disponibilità ad approfondire ulteriormente la situazione in vista dell'adozione di conseguenziali provvedimenti di competenza.
Ritiene infatti che la situazione a Raggio Calabria sia seria, a fronte di reiterate e gravi violazioni di legge da parte del sindaco, già accertate in sede giurisdizionale, che hanno riguardato anche presunti brogli elettorali durante le elezioni comunali del settembre 2020. Giudica inoltre particolarmente grave che la nomina dei vicesindaci sia avvenuta in prossimità della sentenza, nell'arco di un brevissimo lasso temporale, che giudica sospetto, considerati i gravi fatti successivamente emersi.
Auspica, dunque, che il Ministro dell'interno faccia chiarezza sulla vicenda, giudicando inaccettabile lasciare la città di Reggio Calabria priva di una amministrazione stabile, legittimata e capace di risolvere le problematiche esistenti nel territorio.
5-07130 Prisco e altri: Sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina e sull'opportunità di rivedere i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno.
Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo da remoto, nell'illustrare l'atto di sindacato ispettivo, di cui è cofirmataria, rileva come esso abbia ad oggetto il grave episodio verificatosi a Cannes l'8 novembre 2021, che ha avuto come protagonista un cittadino algerino il quale, dopo aver fatto ingresso in Italia nel 2008 ed essere stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento con foglio di via, ha ottenuto, a partire dal 2011, un permesso di soggiorno nel nostro Paese.
Rileva, in particolare, come l'interrogazione chieda quali siano le iniziative di competenza che il Ministro interrogato intenda porre in essere per far luce con immediatezza sull'accaduto, effettuando anche un'accurata valutazione sull'efficacia dei nostri sistemi di controllo e sui criteri di concessione dei permessi di soggiorno per i migranti, criteri che dovrebbero essere di certo più stringenti, al fine di evitare che fatti del genere si ripetano.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e sottolinea come la vicenda oggetto dell'interrogazione evidenzi come il terrorismo di matrice islamica si inserisca in modo subdolo nelle maglie della nostra legislazione.
Rileva inoltre come i fatti in questione non siano certamente imputabili all'attuale Governo, ma sottolinea come quest'ultimo sia chiamato a prendere atto della necessità di adottare norme più stringenti.
5-07131 Iezzi: Iniziative per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto alle prossime elezioni amministrative del 18 e 19 dicembre 2021.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando la sua interrogazione, ricorda che il 18 e 19 dicembre 2021 si terranno in tutta Italia le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, dei presidenti delle provincie e degli organi delle città metropolitane, rilevando come sussistano al riguardo alcune questioni preliminari, tutte di carattere procedurale, che meritano un chiarimento.
Rammenta infatti che i commi 14 e 15 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, dispongano che, per le elezioni amministrative, i movimenti politici e l'ente a cui si riferisce la consultazione debbano pubblicare sul proprio sito internet i curricula e i certificati penali dei candidati. Inoltre la legge n. 56 del 2014, ha configurato le istituzioni provinciali e metropolitane enti di secondo livello, modificando conseguentemente la modalità d'elezione che viene resa indiretta. La conseguenza più immediata di tale riforma è stata l'eliminazione di un livello politico e di intermediazione amministrativa, in quanto i consiglieri provinciali, metropolitani e i presidenti delle province vengono scelti direttamente da e tra i sindaci e consiglieri comunali dei comuni rappresentati.
In questo quadro normativo rileva come non appaia chiaro se anche per le elezioni provinciali e metropolitane debbano valere gli stessi adempimenti che sono stati previsti per le elezioni comunali, dal momento che questi erano stati pensati per assicurare un principio di trasparenza connesso alla competizione politica tra movimenti o liste di fronte agli elettori.
Sul modulo per il contrassegno di lista è indicata la richiesta di consegnare lo stesso in triplice copia su formato cartaceo; l'articolo 38-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, prevede, tuttavia, la possibilità di consegnare il contrassegno anche sul solo supporto informatico. Ai sensi dei commi 62 e 74 dell'articolo 1 della citata legge n. 56 del 2014, le operazioni di voto devono svolgersi presso un'unica sede per ogni ente interessato, ma esigenze di carattere sanitario legate alla necessita di mantenere il distanziamento sociale per evitare la recrudescenza del virus richiederebbero di individuare sedi ulteriori.
In tale contesto l'interrogazione chiede se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare con urgenza, in vista delle prossime elezioni provinciali e metropolitane, anche al fine di garantire il distanziamento sociale prescritto nell'attuale fase emergenziale, iniziative di competenza che possano individuare ulteriori sedi decentrate per le operazioni di voto, chiarire se sia possibile consegnare il contrassegno di lista sul solo supporto informatico anziché cartaceo, nonché far luce sulla validità degli obblighi di pubblicazione citati in premessa.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, ritiene non si possa lasciare alla discrezionalità di ciascuna amministrazione provinciale il compito di provvedere all'interpretazione della normativa in questione, che richiederebbe, a suo avviso, da parte del Ministero dell'interno un chiarimento univoco, applicabile in senso omogeneo in tutto il territorio nazionale, al fine di scongiurare eventuali contenziosi.
Nel far notare che si tratta di fare luce sull'interpretazione di una norma per il cui mancato rispetto sorgerebbero responsabilità a carico di singoli soggetti e degli stessi partiti, si augura dunque un intervento chiarificatore del Governo al riguardo.
5-07132 Marco Di Maio: Iniziative per garantire tempi certi nella realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Faenza.
Marco DI MAIO (IV), illustrando la sua interrogazione, sottolinea come essa prenda le mosse dall'adozione, il 23 novembre 2021, da parte del consiglio comunale di Faenza, della deliberazione concernente l'ubicazione della nuova caserma dei vigili del fuoco, per chiedere quali tempi, procedure e attività intenda porre in essere il Ministro interrogato per garantire tempi certi per la realizzazione dell'opera e quale cronoprogramma sia stato ipotizzato per lo svolgimento dei lavori.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).
Marco DI MAIO (IV) ringrazia il Sottosegretario Molteni, di cui apprezza la sensibilità sui temi richiamati dall'atto di sindacato ispettivo in titolo.
Richiama quindi l'attenzione sulla necessità che il Ministero svolga un ruolo di stimolo e di coordinamento nei confronti degli enti coinvolti nella realizzazione dell'opera, sottolineando come tale ruolo del Governo sia fondamentale per il compimento di un progetto importante non soltanto sotto il profilo della sicurezza ma anche sotto quello della riqualificazione urbanistica della città.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.
La seduta comincia alle 14.55.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto del provvedimento.
Avverte altresì che non sono stati presentati emendamenti per quanto riguarda gli ambiti di competenza della I Commissione, e che il relatore, Ceccanti, ha formulato una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 9), che sarà posta in votazione nella seduta odierna.
La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.
La Commissione delibera, altresì, di nominare il deputato Ceccanti quale relatore presso la XIV Commissione.
La seduta termina alle 15.
SEDE REFERENTE
Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.
La seduta comincia alle 15.
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame era stato rinviato l'avvio dell'esame dei 76 emendamenti presentati al testo unificato delle proposte di legge in esame, al fine di poter elaborare i pareri su di essi.
Avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Elisa Tripodi 4.6, Corneli 4.21 e Corneli 4.20.
Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo se siano in grado di esprimere il parere sugli emendamenti.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento Raciti 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), esprimendo, quindi, parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 2.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
Esprime parere contrario sull'emendamento Biancofiore 2.6, esprimendo poi parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
Invita al ritiro dell'emendamento Fornaro 2.1, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 2.2.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 2.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), invitando invece al ritiro dell'emendamento Prisco 3.10.
Propone l'accantonamento dell'emendamento Prisco 3.11, degli identici emendamenti Lupi 3.2, Calabria 3.4, Fregolent 3.8, Bordonali 3.13, dell'emendamento Calabria 3.5, nonché degli identici emendamenti Gehbard 3.1, Calabria 3.3, Raciti 3.6, Marco Di Maio 3.7, D'Ettore 3.9, Prisco 3.12 e Iezzi 3.14. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mollicone 4.29 e Fregolent 4.28.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Ceccanti 4.18 e Elisa Tripodi 4.9, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (vedi allegato 10).
Esprime parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.10, esprimendo poi parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 4.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
Propone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 4.25, esprimendo quindi parere favorevole sugli emendamenti Fornaro 4.1, Fregolent 4.22, Fornaro 4.2 e Ceccanti 4.11, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (vedi allegato 10).
Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 4.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10), mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Prisco 4.30.
Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fornaro 4.3, Raciti 4.19 e Fregolent 4.23, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Ceccanti 4.12, sul quale, dunque, esprime parere favorevole.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fregolent 4.24, Ceccanti 4.14 e Fornaro 4.4, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 4.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 4.26, nonché sugli identici emendamenti Calabria 4.13, Ceccanti 4.17 e Fregolent 4.27, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Elisa Tripodi 4.7, Ceccanti 5.2, nonché sull'emendamento Fregolent 5.4, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli identici emendamenti Elisa Tripodi 5.1 e Raciti 5.3, nonché dell'emendamento Fregolent 5.5.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Fregolent 7.4 e 7.5.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 7.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Prisco 7.6.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Elisa Tripodi 7.1, Raciti 7.3, Ceccanti 8.1 e Raciti 8.4.
Esprime parere contrario sull'emendamento Ceccanti 8.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 8.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).
Propone l'accantonamento dell'emendamento Ceccanti 9.1.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Raciti 9.2, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fregolent 10.1 e Biancofiore 10.2.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Corneli 11.7, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Raciti 11.6.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Ceccanti 11.4, la cui approvazione precluderebbe gli emendamenti Elisa Tripodi 11.3 e Raciti 11.5.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Biancofiore 12.1.
La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
Giuseppe BRESCIA, presidente, sulla base delle intese raggiunte informalmente tra i gruppi, ritiene opportuno rinviare l'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata di martedì 30 novembre, a fronte dell'esigenza di svolgere approfondimenti su alcune proposte emendative, comprese quelle sulle quali la relatrice e la rappresentante del Governo hanno proposto l'accantonamento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata nella mattinata di martedì 30 novembre prossimo.
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendativa al testo unificato delle proposte di legge, adottato dalla Commissione nella seduta del 18 novembre 2021.
Comunica che sono state presentate 42 proposte emendative (vedi allegato 11).
Ricorda altresì che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, si è convenuto sull'esigenza di chiedere un ulteriore slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea, già rinviato al 29 novembre prossimo. In particolare, si potrebbe chiedere di rinviare la discussione a lunedì 6 dicembre.
Emanuele FIANO (PD), relatore, nel condividere l'esigenza di chiedere uno slittamento fino al 6 dicembre prossimo dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, si riserva di valutare le proposte emendative presentate, ai fini dell'espressione del parere su di esse.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, ricorda che tutti i gruppi hanno espresso il loro consenso alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
Avverte altresì che, dopo i pareri favorevoli della Commissione Difesa, della Commissione Finanze e della Commissione Cultura, sono pervenuti anche i pareri delle Commissioni Giustizia, Lavoro e Affari sociali, competenti in sede consultiva, mentre deve ancora esprimersi la Commissione Bilancio.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente l'introduzione del vincolo di mandato parlamentare.
C. 3297 cost. Fascina.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
Rileva quindi come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale in titolo.
Carlo SARRO (FI), relatore, illustra la proposta di legge costituzionale, che si compone un solo articolo, evidenziando come essa modifichi l'articolo 67 della Costituzione al fine di introdurre il vincolo di mandato dei membri del Parlamento.
La proposta prevede in particolare la sostituzione del vigente articolo 67, costituito da un unico comma, con un articolo formato da due commi.
Il nuovo primo comma dell'articolo 67 – «I membri del Parlamento rappresentano la Nazione» – mantiene sostanzialmente la prima parte del vigente articolo 67 (secondo cui «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione»), mentre il divieto di mandato imperativo previsto dalla seconda parte del comma medesimo («ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato») viene soppresso e viene introdotto un nuovo secondo comma che prevede la decadenza del parlamentare che si iscrive ad un gruppo parlamentare «che non rappresenta il partito per il quale è stato eletto».
In tale ambito ricorda che la vigente disciplina dei gruppi parlamentari è contenuta nei Regolamenti della Camere. La costituzione dei gruppi è uno dei primi adempimenti nella formazione delle nuove Camere all'inizio della legislatura. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento della Camera e dall'articolo 14 del Regolamento del Senato, entro due giorni dalla prima seduta (tre nel caso del Senato), i parlamentari devono dichiarare a quale Gruppo appartengano. Coloro che non abbiano reso tale dichiarazione confluiscono nel Gruppo misto.
Il Regolamento della Camera, all'articolo 14, commi 4 e 5, prevede, infatti, che i deputati che non appartengano ad alcun Gruppo costituiscono un unico Gruppo misto; i deputati che ne fanno parte possono in ogni caso chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere inoltre costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.
Per quanto riguarda il Regolamento del Senato, con le modifiche approvate nella seduta del 20 dicembre 2017 è stata modificata la parte riguardante i Gruppi parlamentari sulla base del principio della loro tendenziale corrispondenza con i partiti politici.
La modifica disposta agli articoli 5, 13, 14, 15, 16-bis, 18 e 27 del Regolamento, introduce il principio in base al quale ciascun Gruppo deve rappresentare un partito o un movimento politico che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno.
Sono previste, inoltre, misure volte a disincentivare i mutamenti di Gruppo da parte dei singoli senatori. Tra queste ultime la previsione che i Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico, e quella che dispone la restituzione al bilancio del Senato degli eventuali avanzi di gestione dei Gruppi che non vengono più costituiti nella legislatura successiva. Si prevede, inoltre, che i senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto. I senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i senatori eletti nelle Regioni a statuto speciale, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche, possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.
Inoltre, nella seduta dell'11 maggio 2021, la Giunta per il Regolamento del Senato ha espresso un parere con il quale, tenuto conto della disciplina prevista dal Regolamento per i Gruppi parlamentari, «è consentita la costituzione di componenti politiche all'interno del Gruppo misto purché rappresentino partiti o movimenti politici che abbiano presentato con il proprio contrassegno, da soli o collegati, candidati alle ultime elezioni nazionali. I senatori che intendono costituire una componente politica all'interno del Gruppo misto devono essere autorizzati a rappresentare il partito o movimento politico detentore del contrassegno presentato alle elezioni, mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di tale formazione politica».
Come già accennato in precedenza, la proposta di legge costituzionale in esame introduce in Costituzione (nel nuovo secondo comma dell'articolo 67) il riferimento al gruppo parlamentare che «rappresenta il partito per il quale è stato eletto» (o non lo rappresenta più).
Tale previsione va in ogni caso valutata tenendo conto delle previsioni dei sistemi elettorali che – come in quello vigente – prevedono la presentazione di candidature unitarie nei collegi uninominali da parte delle liste che si sono presentate in coalizione.
Per quanto concerne la genesi del testo vigente dell'articolo 67 della Costituzione, rammenta che esso è stato discusso dalla Seconda Sottocommissione dell'Assemblea costituente nella seduta del 19 settembre 1946. Mentre la prima parte dell'articolo venne approvata senza sostanziali opposizioni, la seconda parte, riguardante il divieto di mandato imperativo, suscitò qualche contrasto. La questione fu posta all'inizio dal relatore, Mortati, che aveva proposto un articolo che recitava: «I deputati sono i rappresentanti della Nazione». Egli osservò «che qui si dovrebbe affrontare la questione del divieto del mandato imperativo», in quanto «Sottrarre il deputato alla rappresentanza di interessi particolari significa che esso non rappresenta il suo partito o la sua categoria, ma la Nazione nel suo insieme». Il Presidente Terracini, riferendosi all'articolo nel suo complesso, dichiarò che la disposizione si potesse omettere, in quanto poteva avere ragion d'essere nel passato quando il deputato si sentiva vincolato al partito che ne aveva proposta e sostenuta la candidatura e quando la rappresentanza era circoscritta al collegio elettorale. In ogni caso, osservò, «qualsiasi disposizione, inserita nella Costituzione, non varrebbe a rallentare i legami tra l'eletto ed il partito che esso rappresenta». Il deputato Grieco si dichiarò contrario al divieto di mandato imperativo in quanto «i deputati sono tutti vincolati ad un mandato: si presentano infatti alle elezioni sostenendo un programma, un orientamento politico particolare». La Sottocommissione approvò la seconda parte dell'articolo nella seguente formulazione: «i deputati esercitano liberamente la loro funzione e senza vincoli di mandato; nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori». Il testo fu poi riformulato in sede di coordinamento finale.
La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare, nella sentenza n. 14 del 1964, che l'articolo 67 della Costituzione «non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito».
Ricorda quindi che nella XIII legislatura vennero esaminate dalla I Commissione della Camera alcune proposte di legge di riforma dell'articolo 67, senza tuttavia pervenire all'approvazione di un testo.
Il 22 giugno 1999 iniziò l'esame della proposta di legge C. 5963 Armaroli, che intendeva sopprimere la disposizione che esclude il vincolo di mandato per i parlamentari ed introdurre una specifica ipotesi di decadenza a carico dei deputati che modifichino nel corso della legislatura la propria collocazione politica. L'articolo unico della proposta, sostitutivo dell'articolo 67, ne riproduceva solo il primo periodo, confermando il principio per il quale ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione. La seconda parte dell'articolo disponeva che i parlamentari i quali alterino i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione espressi dal corpo elettorale sono dichiarati decaduti dal Presidente della Camera di appartenenza. I comportamenti che concretizzano tale fattispecie sono individuati nel passaggio ad altro gruppo parlamentare e nella modifica del voto di fiducia inizialmente espresso nei confronti del Governo. La norma indicava poi le modalità di sostituzione del parlamentare del quale sia stata dichiarata la decadenza: per quelli risultati vincitori di collegio, si sarebbe proceduto ad elezioni suppletive; per gli altri, si sarebbe fatto luogo al subentro dei primi dei non eletti nelle circoscrizioni di elezione. Se ciò non fosse risultato possibile, si sarebbe provveduto a ridurre il numero dei membri del Parlamento indicato dagli articoli 56 e 57.
Il 28 marzo 2000 furono abbinate due ulteriori proposte di legge, anch'esse volte a introdurre il vincolo di mandato: la proposta di legge C. 6663 Chiappori e la proposta di legge C. 6718 Scalia. La prima prevedeva l'impossibilità di dichiarare l'appartenenza ad un gruppo parlamentare diverso da quello scelto ad inizio legislatura. La seconda recava una riserva di legge in ordine all'introduzione di vincoli specifici dei parlamentari nei confronti dei propri elettori. Successivamente, fu abbinata anche la proposta C. 6694 Pisapia che, oltre ad introdurre il divieto di terzo mandato dei parlamentari, stabiliva che «La legge può prevedere la decadenza dal mandato dei membri del Parlamento che, tenuto conto della legge elettorale vigente, aderiscono a uno schieramento o ad una coalizione diversa da quella nell'ambito della quale sono stati eletti».
Sotto il profilo del diritto comparato, segnala come il divieto di mandato imperativo sia previsto nelle Costituzioni di diversi Paesi europei, quali Francia, Belgio, Germania, Grecia, Danimarca. Pur nella parziale diversità delle formulazioni utilizzate, queste norme recano tutte, in modo esplicito, tale principio.
L'enunciazione forse più articolata è quella contenuta nella Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, la quale, all'articolo 38, prevede che i deputati del Bundestag siano rappresentanti di tutto il popolo, non siano vincolati da mandati o da istruzioni e siano soggetti soltanto alla loro coscienza.
L'articolo 27 della Costituzione francese presenta una formulazione più sintetica, disponendo che ogni mandato imperativo è nullo.
Diversamente impostata, e in parte assimilabile a quella italiana, è la norma di cui all'articolo 42 della Costituzione del Belgio, secondo cui i membri delle due Camere rappresentano la Nazione e non unicamente coloro che li hanno eletti. Anche per gli eletti al Parlamento europeo è prevista una disposizione analoga, all'articolo 4 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976: «I rappresentanti votano in modo individuale e personale. Essi non possono essere vincolati da istruzioni, né ricevere mandati imperativi».
Viceversa, la Costituzione del Portogallo prevede, all'articolo 160, la perdita del mandato parlamentare a seguito all'iscrizione del deputato ad un partito diverso da quello che lo ha candidato alle elezioni; al contempo, si prevede anche che «I deputati rappresentano l'intero Paese e non le circoscrizioni nelle quali sono stati eletti» (articolo 152, comma 2) e che essi esercitano liberamente il proprio mandato (articolo 155, comma 1).
Osserva conclusivamente come il testo vigente dell'articolo 67 della Costituzione sia volto a garantire la libertà nell'esercizio del mandato parlamentare ma come nella prassi politica si sia assistito a sempre più frequenti cambiamenti di schieramento politico da parte dei parlamentari, determinando, a volte, la formazione di maggioranze contrapposte rispetto a quella espressa dagli elettori.
Rileva come la proposta di legge costituzionale in esame mantenga fermo il principio per cui i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, ma introduce il vincolo della permanenza del parlamentare nel gruppo che rappresenta il partito per il quale è stato eletto.
Ritiene che la soluzione prospettata operi un adeguato bilanciamento dei valori costituzionali implicati, fra i quali non si può non tener conto di quello della sovranità popolare.
Stefano CECCANTI (PD) ritiene che il provvedimento in esame, come attualmente formulato, presenti alcune profili problematici, dal momento che, laddove si preveda la decadenza del parlamentare nel caso in cui egli si iscriva ad un altro gruppo, si rischia di ottenere semplicemente un inutile effetto paradossale, per il quale finirà che nessun parlamentare cambierà più gruppo, non determinandosi, pertanto, in tali dinamiche, alcun cambiamento positivo.
Osserva, peraltro, che, laddove si ricolleghi la decadenza al momento dell'espulsione dal gruppo, si rischia di attribuire ai capigruppo un potere eccessivo, dal quale potrebbe dipendere la decadenza o meno di un parlamentare. Giudicando più opportuno intervenire, dunque, sul piano dei regolamenti parlamentari, fa notare che, allo stato, il provvedimento, nella sua attuale formulazione, rischia di non perseguire gli scopi per i quali è stato elaborato.
Valentina CORNELI (M5S) rileva come i temi oggetto della proposta di legge costituzionale in esame siano stati oggetto di un'approfondita riflessione nell'ambito del Movimento 5 Stelle, all'esito della quale è stata superata la posizione iniziale, favorevole a una revisione dell'articolo 67 della Costituzione, per addivenire a una posizione analoga a quella espressa dal deputato Ceccanti, nel senso di affrontare il tema non mediante una revisione costituzionale bensì attraverso modifiche dei Regolamenti delle Camere.
Carlo SARRO (FI), relatore, nel ringraziare i deputati intervenuti per gli interessanti spunti di riflessione offerti, manifesta la piena disponibilità al confronto, facendo presente che con tale proposta si intende avviare un dibattito approfondito su tale tema, al fine di individuare una soluzione rispetto ad un fenomeno della cui valenza negativa tutti gli schieramenti sono ben consapevoli.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi.
C. 3218 Verini.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
Rileva quindi come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge in titolo.
Emanuele FIANO (PD), relatore, illustra la proposta di legge, che si compone di 4 articoli, segnalando, in estrema sintesi, come essa miri a rendere più stringenti i controlli per il rilascio della licenza di porto d'armi in favore dei privati, nonché a rendere effettive e permanenti le verifiche sull'integrità psico-fisica e comportamentale dei possessori.
Si prevede, inoltre, un incremento degli obblighi di comunicazione posti a carico dell'interessato e il generale potenziamento del sistema di tracciamento e controllo delle armi.
Al fine di comprendere il quadro normativo di riferimento, ricorda innanzitutto che la disciplina dell'acquisto e detenzione di armi da fuoco e della licenza di porto d'armi è contenuta principalmente nel regio decreto n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS), in materia di acquisto di armi, e nella legge n. 89 del 1987, in materia di porto d'armi. Tra gli ultimi interventi rilevanti in materia, segnala il decreto legislativo n. 104 del 2018, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Rammenta, in proposito, che tale direttiva si proponeva di migliorare alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE, che intendeva raggiungere un punto di equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza, al fine di contrastare l'uso improprio di dette armi per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici.
Ricorda, quindi, che il decreto legislativo n. 104 del 2018, di attuazione della direttiva, in particolare:
è intervenuto sulle definizioni, a partire dalla nozione di «parte d'arma», prevedendosi che essa coincida con quella di «componente essenziale» dettata dalla direttiva;
dispone l'aggiornamento del regime di alcune tipologie di armi che la direttiva ricomprende fra quelle proibite o il cui porto o detenzione sono soggetti a speciali sistemi di autorizzazione;
ha ridefinito le modalità di marcatura delle armi da fuoco e le loro parti essenziali;
prevede l'adeguamento ai nuovi parametri recati dalla direttiva della disciplina dei sistemi informativi, dedicati ad assicurare la tracciabilità delle armi e delle munizioni;
prevede l'obbligo, per i detentori di armi comuni da sparo (ad eccezione dei collezionisti di armi antiche), di presentare, a cadenza quinquennale, la certificazione medica;
dispone la riduzione da 6 a 5 anni della durata della licenza di porto d'armi per uso venatorio o sportivo (tiro a volo).
Il decreto legislativo n. 104 ha inoltre previsto l'istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di un sistema informatico che consenta, attraverso una piattaforma informatica centralizzata, di realizzare lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione Europea, richiesto dalla direttiva.
Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, rileva come l'articolo 1 rechi alcune modifiche alla legge n. 89 del 1987 in materia di porto d'armi.
In particolare, il comma 1, lettera a), inserisce nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 89 del 1987, disciplinante il certificato medico di idoneità da allegarsi alla richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi (il cui rilascio è di competenza della questura o della prefettura, ai sensi dell'articolo 42 del TULPS), aggiunge il riferimento ad un nuovo articolo 1-bis.
Il comma 1, lettera b), introduce infatti nella legge n. 89 un nuovo articolo 1-bis, il quale prevede, con riferimento all'accertamento dei requisiti psichici di cui al decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 per il rilascio di tale certificato, la costituzione di un apposito collegio medico presso ciascuna azienda sanitaria locale, composto da tre medici del Servizio sanitario nazionale di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Qualora nell'accertamento si riscontrino segni – anche ad uno stadio iniziale – di disturbi psico-comportamentali, è fatto divieto di rilasciare il certificato ed è data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente che, a seconda dei casi, rifiuta il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi, o ne dispone la revoca.
Ricorda, in merito, infatti, che secondo la normativa vigente per ottenere il porto d'armi – per difesa personale, attività sportiva, licenza di caccia – va richiesto il certificato medico di idoneità psico-fisica. L'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2018 ha ampliato la platea dei sanitari abilitati al rilascio del citato certificato, che oggi ricomprende – oltreché i settori medico-legali delle ASL e le strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato – anche i singoli medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché i medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio. La certificazione medica è richiesta anche per la detenzione di armi comuni da sparo ai sensi dell'articolo 38 del TULPS: a tale proposito ricorda che l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 104 detta una disciplina transitoria relativa alla modalità di rilascio dei certificati medici che a norma dell'articolo 38 i detentori di armi devono presentare ogni 5 anni.
Inoltre, il decreto legislativo n. 104 del 2018, modificando l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 2010, ha fatto rinvio ad un nuovo decreto (non ancora adottato) del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno per:
disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore, di cui all'articolo 35, comma 7, del TULPS;
disciplinare una specifica disciplina transitoria per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso già detengono armi;
definire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine nei procedimenti finalizzati all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi.
L'articolo 2 della proposta di legge reca alcune modifiche agli articoli 35 e 42 del TULPS.
In particolare, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 1), l'obbligo di comunicazione all'ufficio di polizia territorialmente competente delle generalità dei privati che hanno acquistato o venduto armi, della specie e quantità delle stesse nonché dei relativi titoli abilitativi, già posto dal comma 2 dell'articolo 35 del TULPS a carico dell'armaiolo con cadenza mensile, è reso non più periodico, bensì contestuale ad ogni operazione di vendita o acquisto.
Il comma 1, lettera a), numero 2), riscrive integralmente il comma 7 dell'articolo 35 del TULPS, in collegamento con le modifiche apportate alla legge n. 89 del 1987 sopra richiamate.
Ricorda che la disposizione attualmente in vigore subordina il rilascio del nulla osta per l'acquisto di armi (di competenza del questore) alla presentazione di un apposito certificato, prodotto dal settore medico legale dell'ASL o da un medico militare, della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; in alternativa, è possibile presentare qualsiasi certificazione sanitaria prevista dalla normativa vigente.
La novella recata dalla proposta di legge la nuova formulazione del comma 7 dell'articolo 35 del TULPS, ai fini del rilascio del nulla osta, fa espresso rinvio alla certificazione di idoneità psicofisica di cui al nuovo articolo 1-bis della legge n. 89 del 1987, introdotto dall'articolo 1 della stessa proposta di legge, unificando in tal modo in senso restrittivo la disciplina degli accertamenti di natura medica con riferimento tanto all'acquisto quanto alla detenzione di armi da fuoco.
Il comma 1, lettera a), numero 3), e la lettera b), prevedono che l'obbligo di comunicazione – di cui al comma 10 dell'articolo 35 e al comma 2 dell'articolo 42 del TULPS – del rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi o di una licenza di porto d'armi, attualmente previsto verso i conviventi maggiorenni anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, a cura del diretto interessato, sia esteso con l'espresso richiamo «all'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o stabile relazione affettiva». In tal modo la comunicazione è imposta anche rispetto a relazioni da ritenersi cessate al momento del rilascio.
Riguardo al predetto obbligo di comunicazione, rileva come la proposta di legge introduca categorie ampie e onnicomprensive, che rendono non facilmente individuabile la platea dei destinatari della comunicazione, con il rischio di determinare possibili incertezze in sede applicativa. Segnala pertanto l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti destinatari di tali comunicazioni.
L'articolo 3, ai fini di una migliore tracciabilità delle armi detenute sul territorio e di uno scambio più efficiente di dati tra soggetti e amministrazioni, prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del Ministro dell'Interno recante linee guida in materia di formazione del personale per la gestione delle banche dati afferenti al sistema informatico dedicato alla tracciabilità di armi e munizioni, già istituito dal decreto legislativo n. 104 del 2018 e incardinato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero.
L'articolo 4 circoscrive l'ambito di applicazione della disciplina recata dalla proposta di legge, prevedendo l'espressa esclusione di alcune rilevanti categorie di soggetti, alle quali continuerà ad applicarsi la normativa attualmente vigente.
Si tratta, in particolare, dei titolari di licenza di fucile per uso caccia, dei titolari per uso sportivo i quali siano iscritti alle federazioni o associazioni convenzionate e svolgano la relativa attività con armi da fuoco, delle istituzioni autorizzate (tra cui corpi armati e società di tiro) con detenzione nei luoghi destinati, dei possessori di raccolte autorizzate di armi di valore artistico, antiche o rare, nonché di coloro che vadano armati per ragioni professionali, limitatamente alla specie e numero di armi a ciò consentite.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge sia riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) auspica l'abbinamento al provvedimento in titolo della sua proposta di legge C. 3369, recante disposizioni in materia di porto d'armi e di acquisto e detenzione di armi e munizioni.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nel prendere atto della richiesta testé formulata dal deputato Magi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
AVVERTENZA
I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:
Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni.
C. 2009 Magi.
Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.
Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza.
C. 3145 cost. Baldino e C. 3226 cost. Ceccanti.
ALLEGATO 1
Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (C. 2372).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2372, recante «Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VII Commissione;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile, in primo luogo, alla materia «norme generali sull'istruzione», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
osservato come rilevi altresì la materia «istruzione», rientrante, in base all'articolo 117, terzo comma, nella competenza legislativa concorrente, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale;
ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione, in particolare precisando – al fine di distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, da quella dei «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»;
rilevato, dunque, come, secondo la Corte costituzionale, le norme generali si differenzino dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose»;
segnalato inoltre come, nella sentenza n. 200 del 2009, la Corte abbia sottolineato che una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al «concetto» di «norme generali sull'istruzione» è ricavabile dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione;
rilevato come la Corte abbia altresì rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, ovvero la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale» e i principi di formazione degli insegnanti;
osservato come la Corte abbia precisato che appartengono invece alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale»;
rilevato come l'articolo 2 preveda, al comma 1, che, per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici, il Ministero dell'istruzione predispone, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2022/2023, senza tuttavia indicare con quale tipologia di atto sarà adottato tale Piano straordinario;
rilevato come l'articolo 3, ai commi da 1 a 6 e 8, disciplini la sperimentazione nazionale nei percorsi scolastici, a partire dall'anno scolastico 2022/2023, e per un triennio, senza tuttavia esplicitare se la sperimentazione ivi prevista riguardi anche le scuole paritarie,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare la tipologia di atto con la quale sarà adottato il Piano straordinario di azione formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
b) con riferimento all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la sperimentazione nei percorsi scolastici ivi disciplinata riguardi anche le scuole paritarie.
ALLEGATO 2
5-07126 Gebhard e Colucci: Sull'azione di contrasto
all'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per garantire una più efficace azione di contrasto all'immigrazione clandestina al confine italo-slovena.
Per quanto concerne le attività di contrasto del fenomeno dell'immigrazione clandestina nel territorio della provincia di Trieste, che interessa una fascia confinaria lunga 54 chilometri, occorre tener presenti due aspetti, il primo di natura organizzativa e l'altro di carattere strettamente operativo.
Circa il profilo organizzativo, rappresento che nel capoluogo giuliano sono presenti due articolazioni della Polizia di Frontiera: il Settore Polizia di Frontiera terrestre e l'Ufficio Polizia di Frontiera marittima, distanti tra loro circa 2 chilometri.
Il piano Dipartimentale di riorganizzazione degli Uffici periferici della Polizia di Frontiera, ha in programma l'unificazione dei due Uffici.
Nelle more della realizzazione di tale obiettivo, negli ultimi 2 anni sono stati assegnati ai suddetti Uffici 14 nuovi operatori.
Quanto al versante operativo, la Polizia di Frontiera di Trieste schiera giornalmente tra le 12 e le 15 pattuglie, che coordinano altrettante squadre di militari, composte, queste ultime, da 3 elementi ciascuna. Alle stesse si aggiungono ulteriori pattuglie dei Commissariati di Duino-Aurisina e di Muggia, che si avvalgono anch'esse di squadre di militari.
Complessivamente, proprio al fine di consentire una maggiore efficacia al contrasto della pressione migratoria, il contingente delle Forze Armate assegnato è pari a 200 militari.
La Polizia di Frontiera partecipa, altresì, ad attività di pattugliamento congiunto con la Slovenia per il contrasto al favoreggiamento all'immigrazione irregolare, che si traducono nello schieramento di 8 pattuglie miste mensili, di cui 6 operanti in territorio sloveno, nella confinante provincia di Koper, e 2 nella provincia di Trieste.
Si segnala, inoltre, che il flusso di migranti rintracciati sul confine italo-sloveno è passato da 7.507 migranti irregolari dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020, a 8.642 nello stesso periodo dell'anno in corso, di cui per la provincia di Trieste rispettivamente 4097 per il 2020 e 5319 per il 2021.
In merito all'episodio citato dagli interroganti dei «passeurs» sloveni arrestati, si rappresenta che il 5 ottobre scorso personale della Squadra Mobile della Questura di Trieste, coadiuvato dagli equipaggi dell'ufficio di prevenzione generale procedeva all'arresto in flagranza di quattro cittadini sloveni per il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina.
In particolare, cinque cittadini turchi con i quali erano venuti in contatto nella città di Lubiana, tre dei quali si sono dati alla fuga prima dell'arrivo degli equipaggi di Polizia.
Infine, con riguardo al rischio di infiltrazioni terroristiche dei flussi migratori irregolari, informo che le Forze di Polizia di Prevenzione hanno sempre prestato la massima attenzione ai movimenti migratori irregolari verso il nostro Paese, in quanto, benché debba escludersi una correlazione diretta tra i flussi stessi e il fenomeno terroristico, sono stati purtuttavia registrati casi di estremisti giunti in territorio Schengen avvalendosi delle rotte dei migranti, soprattutto dopo la crisi siriana e il conseguente avvento dello Stato Islamico nel quadrante siro-iracheno. Il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, sin dal 2015, ha disposto, nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto al fenomeno del terrorismo di matrice jihadista, l'intensificazione dei controlli di sicurezza nei confronti di soggetti e veicoli provenienti da paesi balcanici.
Oltre alle numerose attività investigative avviate nel tempo nei confronti di contesti riferibili all'area balcanica, evidenzio, infine, come dal 2015 ad oggi, siano complessivamente 69 gli stranieri originari di Paesi balcanici, espulsi dal nostro Paese per motivi di sicurezza.
L'insieme delle misure appena illustrate ha consentito di ottenere risultati positivi in termini di sicurezza quanto al contrasto al crimine transfrontaliero, con particolare riferimento al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.
ALLEGATO 3
5-07127 Baldino e Ficara: Sulla mancata attuazione delle norme che consentono l'affidamento dei beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati anche a enti del Terzo settore.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda promuovere il Ministro dell'interno per rendere effettiva la vigente normativa che prevede la possibilità di affidare a enti del Terzo settore i natanti che sono stati sequestrati nel corso delle operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina.
Al riguardo occorre preliminarmente puntualizzare che la materia non rientra nella stretta competenza del Ministero dell'interno. Pertanto sono stati acquisiti elementi di conoscenza dal Ministero della Giustizia. Tale dicastero ha rappresentato che, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 12 del Testo Unico Immigrazione (TUI) dal decreto-legge n. 130 del 2020, i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, ai seguenti soggetti:
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale;
enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
È altresì previsto che nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento, trovi applicazione la procedura prevista dall'articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico in materia doganale) che ne consente la cessione, su apposita convenzione, per la distruzione. Il comma 8-quinquies del citato articolo 12 prevede inoltre che quando i medesimi beni sono acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, è ugualmente possibile chiederne l'affidamento, che deve avvenire in via prioritaria in favore dell'amministrazione o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso alle condizioni di legge.
In caso di affidamento di beni confiscati, gli enti del Terzo settore provvedono con oneri a proprio carico al loro smaltimento, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
La normativa attuale, quindi, prevede che i beni sequestrati o confiscati utilizzati per il compimento di reati legati all'immigrazione clandestina possano essere affidati, su richiesta, agli organi di polizia o a enti del Terzo settore per essere riutilizzati o, ove necessario, avviati alla distruzione.
Si evidenzia che il legislatore ha optato per l'affidamento di tali beni, dopo la confisca – in via prioritaria – all'amministrazione rispetto al trasferimento ad enti del Terzo settore che possono, come già evidenziato, chiederne l'affidamento se ne sono stati affidatari prima della confisca.
In conclusione, risulta dal quadro appena rassegnato che la competenza ad adottare i provvedimenti di affidamento è attribuita all'autorità giudiziaria procedente che provvede anche ad emettere le eventuali autorizzazioni per la distruzione dei natanti.
Il Ministero della Giustizia ha comunque evidenziato che, al momento, non sono allo studio modifiche della descritta normativa in tema di affidamento, dopo il sequestro e dopo la confisca, di beni (in particolare natanti) utilizzati per il compimento del reato di immigrazione clandestina.
ALLEGATO 4
5-07128 Ceccanti e Gribaudo: Iniziative per sensibilizzare il corpo elettorale circa la disciplina costituzionale che ha abbassato l'età di elettorato attivo per l'elezione del Senato e chiarimenti circa l'applicabilità della nuova disciplina ad eventuali elezioni suppletive.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative per chiarire i profili applicativi della nuova disciplina in materia di elettorato attivo, che ha riconosciuto il relativo diritto per l'elezione del Senato ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
Al riguardo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 13 luglio 2021, è stato pubblicato li testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante «Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».
Poiché nel termine di tre mesi dalla suddetta pubblicazione non sono intervenute domande di referendum popolare ex articolo 138, secondo comma, della Costituzione, il testo in questione, da considerarsi definitivamente approvato, ha acquisito piena efficacia quale legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1.
In particolare, la legge – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 20 ottobre 2021 ed entrata in vigore il successivo 4 novembre – ha modificato l'articolo 58, primo comma, della Costituzione, rimuovendo la previsione secondo la quale per poter esercitare il diritto di voto ai fini della elezione del Senato della Repubblica occorreva avere superato il venticinquesimo anno di età.
Un punto importante da sottolineare è che la disposizione in parola risulta essere d'immediata e diretta applicazione.
Pertanto si assicura che in caso di dichiarazione di vacanza di un seggio di Senatore eletto in un collegio uninominale, con la conseguente indizione di elezioni suppletive in tale collegio, si provvederà a predisporre tempestivamente apposite circolari e direttive ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di garantire anche ai neo-diciottenni sin da subito l'esercizio dell'elettorato attivo costituzionalmente tutelato per l'elezione del Senato della Repubblica.
ALLEGATO 5
5-07129 D'Ettore e altri: Iniziative per procedere
allo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
l'Onorevole interrogante, nel richiamare le vicende giudiziarie che hanno interessato il sindaco del comune di Reggio Calabria e i relativi, possibili, riflessi sul buon andamento dell'amministrazione comunale, chiede di conoscere se nel caso di specie sussistano gli estremi per l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 141 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali (TUOEL).
Con sentenza n. 299/21, pronunciata in data 19 novembre 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, si è concluso il primo grado del procedimento penale, che vedeva imputati per i delitti di abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 476 c.p.), e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 c.p.) il Sindaco di Reggio Calabria, nonché, tra gli altri, un assessore comunale e quattro consiglieri comunali. Tutti gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli per il solo delitto di cui all'articolo 323 c.p., (abuso d'ufficio) ed assolti, invece, per quanto riguarda i delitti di cui agli articolo 476 e 479 c.p. perché il fatto non sussiste.
Ricevuta la formale comunicazione del dispositivo della sentenza, il Prefetto di Reggio Calabria, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, ha accertato, con provvedimenti in data 19 novembre scorso, la sussistenza della causa di sospensione dalle cariche rispettivamente ricoperte nei confronti del Sindaco di Reggio Calabria e dei citati amministratori locali.
Per il periodo di sospensione, i cui effetti permangono per un massimo di 18 mesi, le funzioni di sindaco del comune e della città metropolitana di Reggio Calabria sono esercitate, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicesindaco metropolitano ai sensi dell'articolo 53, comma 2, TUOEL e dalla norma di rinvio di cui all'articolo 1, comma 50, della legge n. 56 del 2004.
Prima della pronuncia della sentenza, il Sindaco FALCOMATÀ, con decreti numero 39 e 48, entrambi adottati il 19 novembre 2021, ha nominato due nuovi Vice Sindaci, uno dei quali metropolitano.
Tanto premesso sul piano della ricostruzione degli eventi, va evidenziato come l'ordinamento abbia inteso prevedere la sospensione dalle funzioni del soggetto colpito da provvedimento giurisdizionale salvaguardando l'autonomia dell'ente locale con la supplenza del vice sindaco. Sono diversi, invece, i presupposti per procedere allo scioglimento di cui all'articolo 141 del Testo unico degli enti locali.
L'intervento statale è infatti limitato e legittimato esclusivamente al concretizzarsi delle fattispecie tipiche e tassativamente indicate dalla legge. Sono noti, infatti, i principi che sorreggono l'adozione delle misure dissolutorie previste dal predetto T.U., approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui agli articoli 141, 142 e 143, nessuna delle quali può essere ricondotta all'alveo dei procedimenti attivabili ad istanza di parte. Si tratta, infatti, di atti i cui effetti sono direttamente previsti dall'ordinamento, per la cui adozione la pubblica amministrazione accerta esclusivamente la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge ed assume i consequenziali adempimenti.
Nel rappresentare che la situazione è attentamente seguita sia a livello di uffici centrali che dalla Prefettura di Reggio Calabria, si precisa che saranno tempestivamente valutate eventuali nuove o ulteriori situazioni o elementi suscettibili di incidere o modificare il quadro finora delineato per l'adozione dei consequenziali provvedimenti di competenza.
ALLEGATO 6
5-07130 Prisco e altri: Sull'efficacia dei sistemi di controllo dell'immigrazione clandestina e sull'opportunità di rivedere i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
gli Onorevoli interroganti chiedono informazioni su un cittadino algerino di nome Lakhdar Benrabah che l'8 novembre scorso, a Cannes, ha aggredito con un coltello alcuni poliziotti.
Al riguardo informo che il medesimo era stato rintracciato, in data 29 luglio 2008, sulla costa sud occidentale della Sardegna, unitamente ad altri connazionali, privo di documenti validi per l'identificazione e dei requisiti per l'ingresso e il soggiorno in Italia.
Successivamente, presso il centro di accoglienza profughi di Elmas, in occasione dell'espletamento delle ordinarie procedure di identificazione, lo stesso dichiarava di chiamarsi Morad Imad e di essere nato in Algeria il 6 aprile 1984.
Si soggiunge che, in data 10 agosto 2008, il Questore di Cagliari decretava il respingimento dello straniero con il suo contestuale trattenimento presso il Centro di Permanenza Temporanea di Bari «Palese»; tuttavia, il respingimento (che) non venne eseguito perché lo straniero non venne identificato dalle autorità diplomatiche del Paese di origine.
Sulla base della normativa all'epoca vigente, ossia l'articolo 1-ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 veniva rilasciato un permesso di soggiorno il 10 ottobre 2011 da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli per emersione dal lavoro irregolare. Tale titolo è stato oggetto di rinnovo fino al 2018, dapprima per «lavoro subordinato» e per «attesa occupazione», e poi a partire dal 2015, per «lavoro autonomo».
Nel 2018 lo straniero ha ottenuto il permesso di soggiorno U.E. a tempo indeterminato per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione (decreto legislativo n. 286/98), in quanto cittadino straniero in possesso di almeno cinque anni di permesso di soggiorno.
Dal 2013 l'uomo ha dichiarato la propria residenza nel Comune di Napoli.
Va precisato che, in base alle risultanze degli archivi del sistema di informazioni Schengen, l'interessato non risulta avere precedenti penali o di polizia, nemmeno con l'alias Morad Imad ed era altresì sconosciuto sotto il profilo della sicurezza né era mai emerso nell'ambito delle attività info-investigative svolte nel settore della prevenzione.
Sul punto vale la pena di ricordare che nel nostro Paese tali attività info-investigative, si avvalgono del prezioso apporto conoscitivo e strategico del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA), che vede la sinergia fra le Forze dell'Ordine e il comparto intelligence, nell'analisi dell'evoluzione degli scenari di minaccia terroristica per la messa appunto delle risposte di policy più appropriate in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno.
ALLEGATO 7
5-07131 Iezzi: Iniziative per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto alle prossime elezioni amministrative del 18 e 19 dicembre 2021.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
l'Onorevole interrogante, in vista della prossima tornata di elezioni provinciali e metropolitane, chiede delucidazioni e provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno ai fini del miglior svolgimento delle consultazioni elettorali.
Come noto, la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha eliminato l'elezione degli organi provinciali da parte del corpo elettorale, stabilendo che detti organi sono eletti dai sindaci e dai consiglieri della provincia (articolo 1, comma 58).
Ciò ha modificato l'impianto dell'elezione e conseguentemente di una serie di adempimenti pensati, come ben evidenzia l'Onorevole interrogante, per una elezione che coinvolga direttamente le scelte dei cittadini.
Va anche osservato che il Ministero dell'interno, attraverso il Dipartimento Affari Interni e Territoriali, si è da sempre occupato solo delle elezioni di primo grado (europee, politiche, comunali (nelle regioni a statuto ordinario) oltre che della tenuta dei referendum disciplinati dalla legislazione statale. Nello specifico delle elezioni provinciali quindi, trattandosi di procedimento elettorale di secondo grado, la disciplina circa le modalità di indizione e svolgimento è rimessa agli enti interessati, analogamente alla concreta organizzazione delle consultazioni.
Sulla base di questa impostazione inoltre, con riferimento alle misure da adottare per esigenze di carattere sanitario legate all'emergenza epidemiologica, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 117 del 17 agosto 2021 ha previsto che siano la provincia e la Città metropolitana a tener conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari adottati dal Governo.
In merito alla possibile individuazione di ulteriori sedi per le operazioni di voto, segnalo che con il disegno di legge di conversione del decreto-legge dell'8 ottobre 2021 n. 139, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, è stata approvato un emendamento che ha introdotto una specifica disposizione con la quale, attesa la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, per le elezioni provinciali previste per il 18 dicembre, stabilisce che possano essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19. In relazione alle altre questioni evidenziate la soluzione va ricercata nei diversi atti degli enti interessati che regolano le elezioni, ferma restando la disponibilità a verificare con gli enti interessati, sulla base di una loro eventuale normazione in materia elettorale, l'applicabilità delle disposizioni richiamate.
ALLEGATO 8
5-07132 Marco Di Maio: Iniziative per garantire tempi certi
nella realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco di Faenza.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
l'Onorevole interrogante chiede notizie circa tempistica e procedura per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco di Faenza.
Al riguardo, rammento che la realizzazione della nuova opera è stata inserita nel Piano triennale delle opere 2021-2023 del Comune di Faenza, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 25 febbraio 2021.
Circa l'iter procedimentale in atto, il Prefetto di Ravenna ha comunicato che proprio nella giornata del 23 novembre 2021 il Consiglio comunale di Faenza ha votato per l'approvazione dei passaggi finali dell'iter propedeutico all'approvazione del progetto. Come ricordato dall'interrogante, l'opera, di rilevanza strategica, prevede un costo complessivo di circa 3,5 milioni di euro ed avrà una superficie coperta di metri quadrati 800.
Al momento, non è possibile fornire il cronoprogramma definitivo dell'esecuzione in quanto gli adempimenti sono subordinati alla sottoscrizione, da parte di tutti gli enti, dell'accordo di programma. I soggetti istituzionali partecipanti alla sottoscrizione del citato accordo di programma sono: il Prefetto di Ravenna, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna, la Regione Emilia Romagna – Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione civile, l'Amministrazione provinciale di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, il Comune di Faenza e l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, che ne definisce le linee di attuazione.
In tale ambito, al Comune di Faenza è affidato il ruolo di stazione appaltante, col compito di provvedere alla progettazione completa della struttura, alla direzione dei lavori, alla sicurezza in esecuzione, al collaudo, all'accatastamento dell'opera ed ogni altra prestazione tecnica necessaria nel corso dei lavori.
Comunico anche che il 19 ottobre scorso il Ministero dell'interno ha comunicato al Prefetto di Ravenna e al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna il nulla osta alla sottoscrizione digitale del citato accordo di programma. Una volta sottoscritto, tale strumento consensuale verrà trasmesso alla Corte dei conti e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna per le verifiche del caso. Pertanto, non appena superate le verifiche degli organi di controllo, la stazione appaltante delegata potrà iniziare le procedure di gara per l'affidamento delle indagini geologiche e dei vari livelli di progettazione, secondo quanto previsto dal codice degli appalti, al termine dei quali potrà attivare le procedure di gara per i lavori di costruzione.
ALLEGATO 9
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato del Senato).
RELAZIONE APPROVATA
La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020, per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;
rilevato come, nell'attuale fase dell'iter, l'esame del provvedimento riguardi esclusivamente le modifiche apportate dal Senato;
richiamata la relazione favorevole approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 novembre 2020, nel corso della precedente lettura alla Camera del disegno di legge;
richiamato che l'articolo 1 attribuisce espressamente all'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti, che conseguentemente gli restano ascritti;
preso atto delle modifiche apportate al Senato al predetto articolo 1, laddove è stato specificato un riferimento normativo inerente alla necessità di tenere conto, in sede di revisione del regolamento dell'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR), dei nuovi compiti attribuiti a tale ufficio dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 216 del 2003, introdotto dal medesimo articolo 1 del disegno di legge in esame;
preso atto delle modifiche, di esclusivo rilievo finanziario, apportate all'articolo 3, il quale contiene un insieme di novelle, le quali incidono sull'articolo 41 – relativo all'assistenza sociale – del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – decreto legislativo n. 286 del 1998 –, nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali;
segnalato come il Senato abbia introdotto un nuovo articolo 13, il quale reca disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi;
preso atto delle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 18, di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69, le quali incidono sul settore degli armamenti, attraverso novellazione della legge n. 110 del 1975, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;
segnalato come l'articolo 28, introdotto dal Senato, apporti modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio, laddove in particolare modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
preso atto che gli articoli 40 e 41, introdotti dal Senato, recano modifiche alla legge n. 234 del 2012, riguardante la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea;
osservato che l'articolo 43, introdotto dal Senato, disciplina le modalità di monitoraggio parlamentare dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
segnalato, al riguardo, come la materia del monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR sia altresì regolata dal decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
sottolineato come al Senato sia stato inserito un nuovo articolo 45, il quale prevede l'assunzione a tempo indeterminato di un numero massimo di ventotto unità di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), al fine di rafforzare l'ANAC nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
rilevato come l'articolo 46, introdotto dal Senato, ampli la funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri relativamente a funzioni e attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE
ALLEGATO 10
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi (Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri).
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: intesa come attività concorrente con le seguenti: intesa come contributo
1.1. (Nuova formulazione) Raciti.
ART. 2.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto con le seguenti: interessi di rilevanza anche non generale e anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di contribuire ai processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono, previo mandato, per conto.
2.3. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti,.
2.5. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche i componenti degli uffici di diretta collaborazione con le seguenti: anche i responsabili degli uffici di diretta collaborazione.
2.4. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
ART. 4.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I dati caricati sul Registro sono di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4.8. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: previa registrazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: tramite i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-novies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
*4.18. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
*4.9. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: periodicamente e tempestivamente con le seguenti: almeno mensilmente.
4.5. (Nuova formulazione) Elisa Tripodi.
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sopprimere le seguenti parole: e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi;
b) alla lettera b) sostituire le parole: e per i tre anni successivi con le seguenti: e per un anno dalla sua cessazione se svolgono incarichi di Governo nazionale, e per la sola durata del loro mandato in tutti gli altri casi.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*4.1. (Nuova formulazione) Fornaro.
*4.22. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*4.2. (Nuova formulazione) Fornaro.
*4.11. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Fiano, Ciampi, Mauri.
Al comma 5, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico.
4.15. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
Al comma 5, sostituire la lettera i), con la seguente:
i) coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o svolgano attività professionali finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici. Il divieto di iscrizione al Registro e di esercizio dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi vige per un anno successivo alla cessazione delle attività di cui al periodo precedente.
*4.24. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*4.14. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
*4.4. (Nuova formulazione) Fornaro.
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità medesima da adottare, sentito il Garante della protezione per i dati personali, previa informazione alle Commissioni parlamentari competenti.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: novanta giorni.
4.16. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro tre mesi dalla sua istituzione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri decisori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e le associazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, adotta linee guida recanti modalità semplificate per l'adempimento da parte delle associazioni imprenditoriali e sindacali delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9, in considerazione delle loro particolari natura e articolazione organizzativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida, le disposizioni della presente legge non trovano applicazione nei confronti delle predette associazioni.
*4.13. (Nuova formulazione) Calabria, Milanato.
*4.17. (Nuova formulazione) Ceccanti, Ciampi, Mauri.
*4.27. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
ART. 8.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle previsioni della presente legge.
8.3. (Nuova formulazione) Ceccanti, Raciti, Ciampi, Mauri.
ALLEGATO 11
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago).
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di diffusione dell'estremismo violento.
Conseguentemente:
all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, comma 3, e all'articolo 7, comma 1 sopprimere le parole: e di diffusione dell'estremismo violento;
all'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: e di adesione all'estremismo violento;
all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: e dell'estremismo violento;
all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e la diffusione dell'estremismo violento.
1.1. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa con le seguenti: nel rispetto dei princìpi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano.
1.2. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , e il recupero in termini di integrazione sociale culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
1.3. Montaruli, Prisco.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei soggetti coinvolti con le seguenti: delle vittime di azioni violente di matrice jihadista.
1.4. Montaruli, Prisco.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia con le seguenti: destinatari dei tentativi di reclutamento finalizzati alla radicalizzazione di cui alla presente norma, quando non sussistano i requisiti per l'allontanamento dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente.
1.5. Montaruli, Prisco.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: coinvolti con le seguenti: destinatari di tentativi di reclutamento finalizzati alla radicalizzazione di cui alla presente norma,.
1.6. Montaruli, Prisco.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , quando non sono destinatari di provvedimenti di allontanamento ai sensi della normativa vigente.
1.7. Montaruli, Prisco.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con le seguenti: Dipartimento di pubblica sicurezza.
2.1. Montaruli, Prisco.
Al comma 1, dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: , dell'università e della ricerca.
2.2. Ciampi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In ogni caso, possono far parte del CRAD e dei rispettivi CCR i cittadini italiani che abbiano inequivocabilmente e attivamente dimostrato il loro impegno a promuovere l'integrazione sociale e religiosa in Italia, la loro netta contrarietà a correnti religiose radicali e la loro adesione ai principi e ai valori fondamentali dell'ordinamento italiano, tra cui quello della piena parità di genere e della libertà religiosa.
2.3. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di matrice jihadista.
2.4. Giorgis, Ciampi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.
2.5. Montaruli, Prisco.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: coinvolti nei con le seguenti: destinatari del tentativo di reclutamento nell'ambito dei.
2.6. Montaruli, Prisco.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione aggiungere le seguenti: quando non sono destinatari di provvedimenti di allontanamento ai sensi delle norme vigenti.
2.7. Montaruli, Prisco.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti con le seguenti: previa approvazione delle commissioni competenti e del Parlamento.
2.8. Montaruli, Prisco.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: previa acquisizione dei pareri con le seguenti: previ esame e approvazione da parte.
2.9. Montaruli, Prisco.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il CRAD con il piano strategico nazionale elenca altresì le avvenute espulsioni di soggetti la cui condotta sia riconducibile ai fenomeni di radicalizzazione e diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
2.10. Montaruli, Prisco.
Al comma 3, sostituire le parole: il dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione con le seguenti: la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale.
2.11. Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 3 sopprimere le parole: nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.
2.12. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tale fine, il CRAD individua a segnala al Ministro dell'interno le associazioni che operano sul territorio italiano i cui statuti o le cui condotte non rispettano i princìpi e i valori della Costituzione italiana.
2.13. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
ART. 3.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il CCR predispone annualmente il Piano strategico regionale, in cui segnala le associazioni confessionali e gli enti ad essi riconducibili che operano sul territorio della regione di competenza sospettati di aderire all'estremismo violento o di essere da questo finanziati.
3.1. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
ART. 4.
Sopprimere gli articoli 4, 5 e 6.
Conseguentemente, al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2, sopprimere le parole: e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 4.
4.1. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Sostituire gli articoli 4, 5 e 6 con il seguente:
Art. 4.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124)
1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:
«Art. 32-bis.
(Attività conoscitiva sui fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista)
1. Il Comitato svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, con particolare riferimento agli aspetti del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.
2. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete internet che la polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento anche di matrice jihadista.
3. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di cui al presente articolo, e può, altresì, trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti sulla medesima materia.
5. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.».
4.2. Montaruli, Prisco.
Al comma 1, dopo le parole: Per le finalità di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: e ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
4.3. Ceccanti.
ART. 5.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il Comitato aggiungere le seguenti: , ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,.
5.1. Ceccanti.
ART. 6.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di misure di contrasto al finanziamento dei fenomeni di radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista)
1. Al fine di contrastare i fenomeni della radicalizzazione violenta, del reclutamento e della diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per contrastare le persone fisiche e giuridiche, comprese le autorità governative, le organizzazioni e le aziende di stati stranieri che, con donazioni o finanziamenti diretti o indiretti, possono arrecare minaccia allo Stato Italiano, alla democrazia, alle libertà fondamentali e ai diritti umani.
2. L'esercizio della delega avviene secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire e tenere, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un pubblico registro dove sono individuate le persone fisiche o giuridiche, incluse autorità o organizzazioni statali estere, ritenute pericolose per le libertà fondamentali, la democrazia e la sicurezza dello Stato;
b) prevedere il divieto di accettare o utilizzare, anche indirettamente, finanziamenti provenienti da soggetti iscritti nel registro di cui alla lettera precedente;
c) prevedere che l'iscrizione nel registro avvenga di concerto con i Servizi di informazione e di sicurezza e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base di un'approfondita istruttoria e che questi, ciascuno per la propria competenza, indichino preventivamente le implicazioni in materia di politica di sicurezza e di politica estera derivanti dall'iscrizione di ciascun soggetto iscritto nel summenzionato registro; prevedere che nella fase istruttoria debbano essere altresì acquisite le relative informazioni fiscali e doganali; prevedere che dell'avvio e degli esiti della fase istruttoria venga data tempestiva comunicazione al Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista istituito ai sensi della presente legge;
d) prevedere che l'iscrizione nel registro di cui alla lettera a) abbia durata quinquennale dal giorno della delibera e che possa essere rinnovata più volte per ulteriori 5 anni. Prevedere che dell'iscrizione nel pubblico registro venga data tempestivamente pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale;
e) prevedere che avverso l'iscrizione nel registro sia ammesso ricorso in opposizione;
f) prevedere la possibilità, per l'autorità giudiziaria, di adottare i necessari provvedimenti cautelari su richiesta delle parti; prevedere che le autorità giudiziarie competenti possano bloccare, in caso di operazioni finanziarie sospette collegate ai divieti indicati nella presente legge, le transazioni bancarie per un massimo di 10 giorni a fini istruttori; disciplinare le modalità di segnalazione, da parte degli istituti di credito, di tali operazioni sospette alle autorità competenti;
g) prevedere che chiunque riceva una o più donazioni, da parte di soggetti iscritti nel registro, in beni o denaro del valore complessivo superiore nell'anno solare a 500 euro sia punito con la multa e che debba restituire quanto ricevuto al donatore entro 14 giorni dalla data di iscrizione del donatore nel registro oppure dalla data in cui il beneficiario sia venuto a conoscenza dell'illegittimità della donazione ricevuta; disciplinare le modalità di restituzione indicate alla presente lettera;
h) prevedere che le donazioni in denaro ricevute in violazione della presente legge, e che non possono essere restituite al donatore, debbano essere trasferite su un conto corrente dedicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente; disciplinare le modalità di restituzione delle somme ai beneficiari nei casi in cui venga cancellata l'iscrizione nel registro;
i) prevedere che le donazioni ricevute in forma diversa dalle somme di denaro, e che non possono essere restituiti al donatore, debbano essere smaltite dal beneficiario alle condizioni appositamente indicate dal prefetto; prevedere che il beneficiario sia tenuto a versare, su un conto corrente dedicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un importo quantificato in base ai giorni di ritardo nello smaltimento rispetto ai termini indicati al comma 1 e ai benefici ottenuti, al netto dei costi sostenuti per le operazioni di vendita o smaltimento; prevedere che, per le donazioni in servizi, venga fatto immediato divieto di utilizzazione da parte del beneficiario e che lo stesso debba darne notizia alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente entro e non oltre giorni dalla data di iscrizione del donatore nel registro oppure dalla data in cui il beneficiario sia venuto a conoscenza dell'illegittimità della donazione ricevuta; disciplinare le modalità di restituzione indicate alla presente lettera; prevedere che i termini indicati nella presente lettera possano essere estesi su autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri;
l) prevedere che i beneficiari delle donazioni provenienti da soggetti iscritti nel registro debbano darne comunicazione al prefetto, entro 10 giorni dalla data di ricezione e che per ciascuna donazione debba essere rilasciata apposita ricevuta;
m) prevedere che i prefetti, anche d'ufficio, possano condurre opportuni accertamenti su enti o persone fisiche o giuridiche sospettate di ricevere o utilizzare fondi vietati ai sensi della presente legge, di predicazioni di matrice jihadista pericolose per la tutela dei diritti umani, delle libertà fondamentali e per la sicurezza dello Stato; prevedere che le risultanze degli accertamenti condotti di cui ai commi precedenti siano trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) prevedere che tutte le predicazioni religiose devono essere tenute in lingua italiana e non possono contenere discorsi di incitamento all'odio religioso o di negazione delle libertà fondamentali;
o) prevedere che in caso di azioni volte a perturbare gravemente l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, provocando odio o violenza contro una persona o un gruppo di persone, i prefetti possano adottare provvedimenti urgenti per disporre la chiusura temporanea dei luoghi di culto o culturali di matrice religiosa, che tali provvedimenti siano immediatamente trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che questa possa disporre la chiusura definitiva dei luoghi indicati;
p) disciplinare, nel codice penale, che chiunque riveli, trasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo informazioni per finalità jihadiste relative alla vita privata, familiare o professionale di una persona, tali da renderlo identificabile e localizzabile, al fine di esporre lui o i membri della sua famiglia a un rischio immediato di danni alla vita, all'integrità fisica o mentale o alle proprietà sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 45.000 euro.
6.01. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Montaruli.
ART. 7.
Al comma 1, sostituire le parole: fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire con le seguenti: riconoscere, individuare e impedire.
7.1. Zoffili.
Al comma 1, sostituire le parole: fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di con le seguenti: individuare e.
7.2. Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
ART. 8.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a promuovere aggiungere le seguenti: e accertare la conoscenza della lingua italiana,.
8.1. Montaruli, Prisco.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: evidenziando, in particolare, gli eventuali episodi di criticità che si sono riscontrati nel corso dell'anno, così come i risultati raggiunti.
8.2. Zoffili, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento ai processi di inclusione progressiva degli alunni potenzialmente vittime di proselitismo radicale e alla loro conoscenza dei valori della Costituzione e della società italiana.
8.3. Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Al comma 6, sostituire le parole: di matrice jihadista con le seguenti: di cui all'articolo 1.
8.4. Giorgis, Ciampi.
ART. 9.
Al comma 1, sostituire le parole: dell'istruzione con le seguenti: dell'università e della ricerca.
9.1. Ciampi.
ART. 10.
Al comma 1, sopprimere le parole: favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di;.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e il dialogo interreligioso e interculturale,
10.1. Invernizzi, Iezzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Al comma 2, sostituire le parole: e araba con le seguenti: , araba e nelle altre lingue che si riveleranno utili per il contrasto alla radicalizzazione di matrice jihadista.
10.2. Zoffili, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
ART. 11.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975 n. 354, promuova il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione di matrice jihadista, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge con particolare attenzione e recupero per quei detenuti che possono essere destinatari di un tentativo di reclutamento finalizzato alla radicalizzazione di cui all'articolo 1 della presente legge.
Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.
11.1. Montaruli, Prisco.
Al comma 1, sostituire le parole da: sentiti il CRAD fino a: presente legge con le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge condannati o internati il rimpatrio al fine di scontare la pena detentiva nei loro paesi di origine.
11.2. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Al comma 3, sostituire le parole: di matrice jihadista con le seguenti: di cui all'articolo 1.
11.3. Giorgis, Ciampi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tra i requisiti che devono possedere necessariamente i soggetti che intervengono nella veste di operatori religiosi musulmani deve ricomprendersi un attestato che provi il completamento di un percorso di formazione e aggiornamento che consenta loro di agire come guide di comunità religiose e come facilitatori e mediatori tenuto presso un ente riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca. I soggetti di cui al primo periodo devono inoltre necessariamente possedere una formazione da educatori certificata dallo Stato italiano e devono presentare moduli di intervento in cui siano adeguatamente specificati gli obiettivi, i contenuti, i procedimenti/attività, i mezzi, i tempi e le modalità della loro assistenza. Laddove essi violino le regole deontologiche connesse al loro mandato non favorendo la convivenza armoniosa e costruttiva tra le diverse comunità religiose o ostacolando la coesione sociale e i processi di integrazione, il loro mandato viene immediatamente meno.
11.4. Zoffili, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Ulteriori misure per la prevenzione dei reati di jihadismo)
1. Ai soggetti imputati per un reato che abbia comportato la partecipazione o la propaganda attiva in favore dello jihadismo viene applicato il trattamento penitenziario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, ed è revocata la cittadinanza eventualmente acquisita ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
11.01. Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Iezzi, Ravetto, Stefani.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Finanziamento degli enti e associazioni religiose)
1. Gli enti, le associazioni e le comunità di confessioni religiose con le quali lo Stato non ha ancora stretto la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi, possono ricevere finanziamenti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.
11.02. Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi.
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Introduzione del reato di integralismo islamico)
1. Dopo l'articolo 270-sexies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 270-septies.
(Integralismo islamico)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
c) la negazione della libertà religiosa;
d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.
Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma».
11.03. Meloni, Prisco, Montaruli.