I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Giovedì 18 novembre 2021

SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 11

ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) ... 18

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio) ... 13

Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni. C. 2009 Magi (Esame e rinvio) ... 13

I Commissione - Resoconto di giovedì 18 novembre 2021

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Nicola Molteni e Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.55.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Fiano, si era riservato di elaborare una proposta di testo unificato delle proposte di legge, ai fini dell'adozione del testo base.
  Fa inoltre presente che, al fine di consentire un compiuto esame del provvedimento, alla luce di quanto convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha chiesto al Presidente della Camera uno slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea – attualmente previsto a partire da lunedì 22 novembre – fino al 29 novembre prossimo.
  Chiede quindi al relatore se tale lavoro di elaborazione del testo si sia concluso.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato) delle proposte di legge in esame, che propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame.
  Dopo aver fatto notare che tale testo reca una sintesi delle due proposte di legge in esame, ne illustra il contenuto, soffermandosi, in particolare, sull'articolo 1, relativo alle finalità, laddove, al comma 1, si prevede che si disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
  Rileva poi come il comma 2, lettere a) e b), del medesimo articolo 1 stabilisca che, ai fini del provvedimento, per «radicalizzazione violenta» si intende il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo, mentre per «radicalizzazione di matrice jihadista» si intende il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network. Si sofferma, infine, sull'articolo 4, volto all'istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista.
  Raccomanda dunque l'approvazione della sua proposta di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge in esame, sul quale auspica si registri un ampio consenso.

  Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) ringrazia il relatore Fiano per l'elaborazione del testo unificato e ribadisce l'importanza della rapida approvazione del provvedimento in esame, anche alla luce di recenti notizie di cronaca, in particolare dell'arresto a Milano di una diciannovenne sostenitrice dello Stato islamico, che confermano la diffusione e la pericolosità dei fenomeni di radicalizzazione violenta.

  La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal relatore.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, alla luce di quanto riferito dal Presidente ad inizio seduta, considerata l'esigenza di rispettare la tempistica dell'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che sarà presumibilmente prevista a partire dal 29 novembre, ritiene opportuno che venga fissato un termine, il più possibile ravvicinato, per la presentazione degli emendamenti al testo base appena adottato.

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime alcune perplessità sulla proposta testé formulata dal relatore, facendo notare che, poiché vi sono diversi provvedimenti in esame presso la I Commissione, alcuni dei quali già inseriti nel calendario dell'Aula, sarebbe opportuno valutare, nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione quali siano quelli da affrontare prioritariamente, anche al fine di evitare una inutile congestione dei lavori della medesima Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, tenuto conto della necessità di garantire la conclusione dell'iter entro il 29 novembre, data che sarà presumibilmente prevista per l'avvio della discussione sul provvedimento in Assemblea, ritiene opportuno fissare alle ore 17 di martedì 23 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti sul testo unificato in esame, adottato come testo base per il prosieguo dell'esame. Si riserva, in ogni caso, di rivalutare tale scadenza laddove dovesse essere segnalata dai gruppi l'esigenza di disporre di un lasso di tempo maggiore, facendo notare, in ogni caso, che di tale questione sarà possibile discutere nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella quale ciascun gruppo potrà segnalare le proprie priorità rispetto ai diversi provvedimenti da esaminare, alcuni dei quali già previsti nel calendario dell'Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, informa che tutti i gruppi hanno espresso il loro consenso alla richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
  Avverte altresì, che essendosi concluso l'esame preliminare, ed avendo tutti i gruppi rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, il testo del provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Al momento sono pervenuti i pareri favorevoli, della Commissione Difesa, della Commissione Finanze e della Commissione Cultura, mentre i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva (II, V, XI e XII) dovrebbero pervenire entro mercoledì della prossima settimana.
  Una volta acquisiti tali pareri si potrà concludere l'esame in sede referente e chiedere al Governo l'assenso al trasferimento dell'esame alla sede legislativa.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni.
C. 2009 Magi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), relatore, con riferimento al contenuto della proposta di legge, rileva come essa, in estrema sintesi, sia volta a disciplinare la fase della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali.
  La proposta prevede altresì norme per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni.
  A tal fine, essa modifica la legge n. 212 del 1956, in materia di silenzio elettorale, e la legge n. 515 del 1993, in materia di disciplina delle campagne elettorali aggiungendo nuove disposizioni nel quadro normativo vigente.
  Più nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sulla legge n. 212 del 1956, inserendovi un nuovo articolo 9-bis in materia di silenzio elettorale riferito alle piattaforme digitali.
  Viene al riguardo previsto che nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni è vietata a candidati, partiti, movimenti o liste che partecipano all'elezione e a esponenti di partito la diffusione di propaganda elettorale sulle piattaforme digitali.
  In caso di accertamento – d'ufficio o su denuncia – di comportamenti in violazione di tale previsione o delle relative disposizioni regolamentari e attuative da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nei confronti del prestatore del servizio di hosting ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, volto all'immediata rimozione dei contenuti pubblicati in violazione di tale previsione.
  L'Autorità irroga inoltre nei confronti del soggetto responsabile della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
  In tale contesto si precisa che il prestatore del servizio di hosting è definito dal decreto legislativo n. 70 del 2003, ai fini del quale si intende per:

   a) «servizi della società dell'informazione»: le attività economiche svolte in linea - on line – nonché i servizi intesi come qualsiasi attività economica non salariata ovvero qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;

   b) «prestatore»: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

   c) «prestatore stabilito»: il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore.

  L'articolo 2 modifica in più parti la legge n. 515 del 1993, in relazione alla disciplina delle campagne elettorali nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Con le modifiche previste (dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1) agli articoli 3, 7, 10 e 11 della predetta legge n. 515 del 1993 si aggiungono in primo luogo tra le pubblicazioni definite «di propaganda elettorale» per le quali la legge prescrive l'obbligo di indicare il nome del committente responsabile anche ogni tipo di contenuto pubblicato o diffuso attraverso piattaforme digitali.
  Inoltre si inseriscono i prestatori di un servizio di hosting – insieme ai giornali e alle stazioni radio e televisive – tra i soggetti che sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, nei cui confronti sono tenuti a emettere fattura.
  Vengono altresì introdotti dei limiti per le spese per la propaganda sulle piattaforme digitali, prevedendo che all'interno del limite complessivo previsto per le spese per la campagna elettorale dei candidati – di cui all'articolo 7 della legge n. 515 del 1993 – esse non possano superare 30.000 euro; analogamente, all'interno del limite complessivo previsto per le spese elettorali dei partiti o movimenti – di cui all'articolo 10 della legge n. 515 del 1993 – quelle per la propaganda sulle piattaforme digitali non possono superare 100.000 euro.
  Al contempo – integrando l'articolo 11 della legge n. 515 del 1993 – le spese effettuate sulle piattaforme digitali sono inserite tra quelle che la legge qualifica «relative alla campagna elettorale». Si tratta delle spese relative alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda e di quelle relative alla distribuzione e diffusione dei relativi materiali e mezzi, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri e – secondo quanto aggiunge la proposta di legge – sulle piattaforme digitali.
  Ricorda, al riguardo, che la legge n. 515 del 1993 e la legge n. 96 del 2012 hanno previsto l'obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale. I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale hanno l'obbligo di designare un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la corte d'appello competente, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Le leggi che disciplinano la materia sono in particolare la legge n. 96 del 2012, la legge n. 515 del 1993, la legge n. 441 del
1982 e la legge n. 659 del 1981. Per spese inerenti la campagna elettorale – ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 515 del 1993 – si intendono quelle relative:

   a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto dei materiali e dei mezzi per la propaganda;

   b) alla distribuzione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

   c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

   d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

   e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

  La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della proposta introduce inoltre un nuovo articolo 12-bis nella medesima legge n. 515 del 1993 relativamente ai controlli previsti dalla legge, che si estendono alle nuove fattispecie previste dalla proposta di legge.
  Si prevede in particolare che il prestatore del servizio di hosting metta a disposizione degli organi competenti ogni informazione in suo possesso relativa alle spese elettorali sulle piattaforme digitali.
  Nel dettaglio, si introduce la disciplina degli «Obblighi delle piattaforme digitali», prevedendo che nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il prestatore del servizio di hosting, di cui al già citato decreto legislativo n. 70 del 2003, assicuri il rispetto della legge con riferimento all'obbligo di indicazione del committente responsabile per ogni tipo di contenuto sponsorizzato pubblicato attraverso piattaforme digitali da candidati, partiti, movimenti o liste che partecipano all'elezione. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia, di comportamenti in violazione di tale disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nei confronti del prestatore del servizio di hosting ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, volto all'immediata rimozione dei contenuti pubblicati in violazione delle previsioni di legge e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 500.000 sia nei confronti del responsabile della violazione sia nei confronti del prestatore del servizio di hosting che non ottemperi a tali provvedimenti entro i termini da essi previsti.
  Ai fini del rispetto delle previsioni della legge il prestatore del servizio di hosting, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non accetta inserzioni a pagamento, di qualsiasi importo, per pagine relative a candidati se non per il tramite del mandatario elettorale. Nel caso in cui la Corte dei conti, d'ufficio o su segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, accerti la violazione essa adotta nei confronti del prestatore del servizio di hosting una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 500.000 euro.
  In tale contesto ricorda che l'articolo 12 della legge n. 515 del 1993 prevede che:

   i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione devono presentare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento;

   per l'effettuazione dei controlli su tali consuntivi è istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti un apposito collegio;

   i controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

  L'articolo 3 introduce alcune disposizioni volte alla trasparenza della propaganda politica digitale.
  In dettaglio, si prevede, al comma 1, che le inserzioni sulle piattaforme digitali commissionate da persone fisiche o giuridiche che risiedono in Italia o che hanno come destinatari persone che risiedono in Italia relative a contenuti di natura politica o temi di interesse nazionale riportano l'indicazione del nome della persona fisica o giuridica che ha finanziato l'inserzione.
  Per quanto riguarda l'ambito di intervento della previsione, si specifica, al comma 2, che per contenuti di natura politica o temi di interesse nazionale s'intendono i seguenti: aborto, bilancio, diritti civili, reati, economia, istruzione, energia, ambiente, politica estera, riforme del governo, armi, salute, immigrazione, infrastrutture, Forze armate, povertà, previdenza sociale, imposte, terrorismo e valori sociali.
  Viene inoltre previsto, al comma 3, che i dati aggregati relativi alle inserzioni relative ai suddetti contenuti e temi sono archiviati per un periodo minimo di cinque anni in un archivio telematico pubblico che consenta l'estrapolazione dei dati in formato aperto. Sono compresi nell'obbligo di archiviazione una copia digitale della pubblicità, una descrizione del target selezionato e di quello che ha effettivamente visualizzato l'inserzione, il numero di visualizzazioni generato, l'importo della sponsorizzazione, la durata dalla campagna pubblicitaria e le informazioni per contattare l'acquirente.
  Per quanto riguarda i controlli e le sanzioni, si stabilisce, al comma 4, che in caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia, di comportamenti in violazione dell'obbligo di riportare l'indicazione del nome del finanziatore dell'inserzione l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta nei confronti del prestatore del servizio di hosting ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, volto all'immediata rimozione dei contenuti pubblicati in violazione della disposizione di cui al citato comma 1 e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 500.000 euro sia nei confronti del responsabile della violazione sia nei confronti del prestatore del servizio di hosting che non ottemperi a tali provvedimenti entro i termini da essi previsti.
  Per quanto riguarda gli obblighi di archiviazione dei dati aggregati e il relativo monitoraggio si prevede, al comma 5, che entro il 30 giugno di ogni anno, i prestatori del servizio di hosting che offrono servizi di sponsorizzazione a pagamento e che per la maggior parte dei dodici mesi precedenti hanno registrato più di 5.000.000 di utenti o visitatori unici mensili in Italia, inviano alle Camere una relazione sull'adeguamento alle disposizioni di cui al provvedimento e sui dati di cui al comma 3, aggregati per partiti e per altri tipi di finanziatori ove l'importo complessivo delle sponsorizzazioni nel corso dell'anno precedente sia stato superiore a 500 euro.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di accesso ai dati e agli algoritmi proprietari.
  A tal fine il comma 1 prevede che, a fini di interesse pubblico, ricercatori, giornalisti e associazioni possono chiedere alle piattaforme digitali i dati e gli algoritmi utilizzati dalle stesse per la raccomandazione, la classificazione o la referenziazione di contenuti informativi. In caso di mancata risposta o di risposta negativa entro trenta giorni dalla richiesta, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica i motivi del diniego e può disporre che sia garantito l'accesso ai dati e agli algoritmi richiesti.
  Ai sensi del comma 2, tali soggetti, nell'utilizzo dei dati e degli algoritmi ai quali hanno avuto accesso, si attengono alla normativa vigente in materia di segreto industriale e di proprietà intellettuale.
  L'articolo 5 reca le disposizioni finali: in base al comma 1, si affida in particolare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Corte dei conti, ciascuna nell'ambito della propria competenza, l'adozione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del provvedimento e disciplinano
le modalità di collaborazione tra i soggetti interessati.
  Il comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Corte dei conti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge rientri nell'ambito delle materie, di competenza legislativa esclusiva statale «organi dello Stato e relative leggi elettorali», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «ordinamento civile e penale», di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere f), g) e l) della Costituzione.
  Ricorda, infine, come la proposta di legge in esame faccia seguito ad atti di sindacato ispettivo, presentati da diversi gruppi sia in Assemblea sia in Commissione, con i quali è stata sottoposta al Governo l'esigenza di aggiornare la normativa in materia di propaganda elettorale alla diffusione della rete Internet e delle piattaforme digitali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

I Commissione - giovedì 18 novembre 2021

ALLEGATO

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista (C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi definiti in sede internazionale e sovranazionale, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. La presente legge è altresì volta a favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa, e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
  2. Ai fini della presente legge si intende:

   a) per «radicalizzazione violenta» il fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero portare ad atti terroristici quali definiti dal quadro normativo europeo;

   b) per «radicalizzazione di matrice jihadista» il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network.

Art. 2.
(Centro nazionale sulla radicalizzazione)

  1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi e i programmi di cui all'articolo 1, è istituito presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD). Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati la composizione e il funzionamento del CRAD, prevedendo la presenza di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015. Ai componenti del CRAD non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Il CRAD predispone annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il
quale definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare per le finalità di cui all'articolo 1. Il Piano strategico nazionale è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 4. Il CRAD, d'intesa con le amministrazioni competenti, individua le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle stesse, nonché la quota dei fondi europei destinati al Radicalisation Awareness Network (RAN), da impiegare nelle attività previste dal Piano strategico nazionale. Ai fini dell'istituzione di un apposito numero verde è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Il CRAD, con il Piano strategico nazionale, promuove il dialogo interreligioso e interculturale, la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone.
  4. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle prefetture-uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione)

  1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2. I CCR presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.
  2. Il CCR è presieduto dal prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali e degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, nonché delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai componenti del CCR non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  3. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre prefetture-uffici territoriali del Governo della regione.
  4. Il prefetto del capoluogo di regione adotta altresì tutte le iniziative volte a raccordare le attività finalizzate all'attuazione del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica, in coerenza con quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.
(Istituzione del Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihadista, di seguito denominato «Comitato», composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato stesso.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dal Comitato, a scrutinio segreto, tra i propri componenti.
  3. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, terzo periodo.
  5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 5.
(Compiti del Comitato)

  1. Il Comitato svolge attività conoscitiva sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita all'articolo 1 della presente legge, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il Comitato dedica particolare attenzione alla verifica del rispetto dei diritti e delle libertà, costituzionalmente garantiti, delle donne e dei minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di soggetti istituzionali, componenti della magistratura e delle Forze di polizia, direttori di dipartimento e rettori di università, dirigenti scolastici, direttori sanitari, direttori degli istituti penitenziari, ministri di culto, guide religiose, operatori sociali ed esperti, nonché attraverso l'esame di rapporti da essi redatti e lo svolgimento di missioni.
  2. Il Comitato esamina altresì un rapporto sul funzionamento della rete internet che la Polizia postale e delle comunicazioni invia al Comitato medesimo al termine di ogni semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è redatto anche in collaborazione con istituti specializzati, che svolgono le relative attività a titolo gratuito, contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione nel web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento anche di matrice jihadista.
  3. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 6.
(Relazioni alle Camere)

  1. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale con cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
  2. Il Comitato può altresì trasmettere alle Camere, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.
  3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette alle Camere e al Comitato una relazione, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate e sui risultati ottenuti in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Art. 7.
(Formazione specialistica)

  1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale possono prevedere, secondo modalità individuate dalle amministrazioni competenti, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
  2. Per le attività di formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, a favore del Ministero dell'interno. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8.
(Interventi preventivi in ambito scolastico)

  1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, propone al Ministro dell'istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a promuovere la conoscenza approfondita della Costituzione, con particolare riferimento ai princìpi fondamentali e ai diritti e doveri dei cittadini, a promuovere la cultura della tolleranza e del pluralismo e il principio supremo della laicità dello Stato, nonché a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico. L'Osservatorio elabora le predette linee guida e definisce le azioni conseguenti, tenuto conto del Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche. Esse sono periodicamente aggiornate, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 3.
  3. L'Osservatorio nazionale di cui al comma 1, svolge, con cadenza annuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche in attuazione delle linee guida di cui al comma 2.
  4. Le reti tra istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative secondo linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale.
  6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione di matrice jihadista nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 9.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate)

  1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023, a favore del Ministero dell'istruzione. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10.
(Attività di comunicazione e informazione)

  1. Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può prevedere progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere nonché l'eventuale adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali di cui l'Italia fa parte.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba, con modalità da definire sotto il profilo operativo nel contratto di servizio e nel limite delle risorse disponibili.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 può promuovere attività di comunicazione svolte in collaborazione tra soggetti pubblici e privati nonché in sinergia tra i media nazionali, volte, in particolare, a diffondere la cultura del pluralismo e il dialogo interreligioso e interculturale, a promuovere il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia, in coerenza con quanto già previsto dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 11.
(Piano nazionale per la deradicalizzazione e il recupero di soggetti italiani o stranieri detenuti)

  1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, adotta un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, promuova la loro deradicalizzazione e il loro recupero, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge.
  2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1.
  3. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del reinserimento sociale dei soggetti di cui al medesimo comma 1 e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.