VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
Audizione informale dell'Amministratore delegato di Euronext SpA, Stéphane Boujnah, sulle tematiche relative alle strategie di consolidamento del gruppo in seguito all'acquisizione di Borsa italiana SpA ... 123
7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.
7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato) ... 123
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato delle risoluzioni 7-00668 Buratti e 7-00714 Zennaro formulata dai presentatori) ... 132
ALLEGATO 2 (Testo unificato delle risoluzioni 7-00668 Buratti e 7-00714 Zennaro approvato dalla Commissione) ... 135
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. C. 3366 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) ... 125
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3319 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) ... 126
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) ... 128
Sulla pubblicità dei lavori ... 131
5-07015 Paolin: Iniziative per velocizzare le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) ... 131
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 139
5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori ... 131
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 141
5-07062 Cataldi: Proroga della sospensione delle agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017 ... 131
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 143
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 17 novembre 2021.
Audizione informale dell'Amministratore delegato di Euronext SpA, Stéphane Boujnah, sulle tematiche relative alle strategie di consolidamento del gruppo in seguito all'acquisizione di Borsa italiana SpA.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.20.
RISOLUZIONI
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.25.
7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.
7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato).
La Commissione prosegue la discussione congiunta degli atti di indirizzo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre scorso.
Giovanni CURRÒ, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 27 ottobre i presentatori si sono riservati di formulare un testo unificato delle due risoluzioni in titolo. Dà quindi conto delle sostituzioni.
Umberto BURATTI (PD) segnala che in seguito a un lavoro che ha visto la collaborazione di tutti i gruppi si è giunti alla formulazione di una proposta di testo unificato delle due risoluzioni (vedi allegato 1), che illustra. In particolare, si chiede al Governo di adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle banche di credito cooperativo di accrescere il proprio ruolo, anche al fine di offrire un contributo concreto alla ripresa del Paese. Occorre infatti che possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie, consentendo loro di fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali, in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva.
Osserva tuttavia che non è stato raggiunto un accordo sull'impegno di cui alla lettera c), che il suo gruppo riterrebbe opportuno espungere dal testo unificato. Chiede pertanto che si proceda, con riferimento a tale specifico impegno, a una votazione della proposta di risoluzione per parti separate.
Ringrazia infine gli uffici per il supporto fornito.
Antonio ZENNARO (Lega) sottolinea l'importanza del sistema di credito cooperativo, tradizionalmente presente in Italia, al quale si rivolgono in particolare piccole e medie imprese, artigiani e famiglie. In seguito alla riforma in sede europea della vigilanza prudenziale degli enti creditizi, che ha fatto acquisire alle banche di credito cooperativo la qualifica di banche significant, sono stati imposti oneri eccessivi, che limitano l'operatività di questi operatori creditizi e non tengono conto delle loro specificità.
Nell'ambito della proposta di testo unificato delle risoluzioni, che è volto a superare le problematiche succintamente ricordate, ritiene molto importante il mantenimento dell'impegno di cui alla lettera c), con il quale si prospetta una soluzione alternativa, da adottare in via subordinata, qualora la revisione delle regole europee non trovasse adeguata condivisione e supporto. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo Lega anche su questo impegno.
Massimo UNGARO (IV), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai colleghi Buratti e Zennaro nella predisposizione di un testo unificato che tutela il tradizionale sistema di credito cooperativo italiano, chiede che anche l'impegno di cui alla lettera f) sia sottoposto a una votazione separata.
Il sottosegretario Federico FRENI esprime il parere favorevole del Governo sul testo unificato delle risoluzioni, a condizione che siano apportate le seguenti modifiche:
all'impegno di cui alla lettera a), sostituire la parola: «adottare» con le seguenti: «valutare la possibilità di adottare»;
all'impegno di cui alla lettera b), sostituire la parola: «modificando» con le seguenti: «valutando la possibilità di esperire azioni volte a modificare»;
all'impegno di cui alla lettera c), sostituire la parola: «esplorare» con le seguenti: «valutare la possibilità di esplorare»;
all'impegno di cui alla lettera f), sostituire le parole: «ad adottare iniziative per rivedere il regolamento» con le seguenti: «a monitorare l'attuazione del regolamento».
Aggiunge infine che le condizioni sopra illustrate sono state predisposte dal Governo nel presupposto che in Commissione si fosse raggiunta una unità di intenti e che si intendesse effettuare la votazione del testo unificato così come presentato, senza procedere a votazioni per parti separate. Pur auspicando che si possa pervenire all'approvazione di un testo pienamente condiviso, rimette evidentemente la scelta relativa alle modalità di votazione alla valutazione della Commissione.
Umberto BURATTI (PD) accoglie le proposte di modifiche avanzate dal rappresentante del Governo, pur confermando l'opportunità di procedere alla votazione della proposta di testo unificato delle risoluzioni per parti separate.
Antonio ZENNARO (Lega) concorda con il collega Buratti.
Giovanni CURRÒ, presidente, pone in votazione la proposta di testo unificato della risoluzione, come modificata sulla base delle condizioni formulate dal rappresentante del Governo, ad eccezione degli impegni di cui alle lettere c) e f).
La Commissione approva.
Giovanni CURRÒ, presidente, pone in votazione l'impegno di cui alla lettera c).
La Commissione respinge.
Massimo UNGARO (IV) interviene sull'impegno di cui alla lettera f), preannunciando l'astensione del gruppo Italia Viva.
In proposito osserva come le riforme introdotte negli ultimi anni abbiano avuto il positivo effetto di ridurre le sofferenze del sistema di credito cooperativo, anche in conseguenza dei più elevati requisiti di qualificazione richiesti ai titolari degli incarichi di vertice al fine di evitare collusioni con i territori, che in anni recenti hanno causato dissesti bancari.
Antonio ZENNARO (Lega) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'impegno di cui alla lettera f), finalizzato a preservare la natura territoriale delle banche di credito cooperativo attraverso l'attribuzione di incarichi a esponenti del territorio, che potrebbero anche non essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa attualmente vigente.
Umberto BURATTI (PD) concorda con il collega Zennaro sull'opportunità di mantenere l'impegno di cui alla lettera f), per consentire al territorio di esprimere una propria rappresentanza ai vertici della banca.
Giovanni CURRÒ, presidente, pone in votazione l'impegno di cui alla lettera f).
La Commissione approva.
Luca PASTORINO (LeU) sottoscrive la risoluzione approvata.
Nunzio ANGIOLA (Misto-A-E-RI) sottoscrive la risoluzione approvata.
Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che il testo della risoluzione approvata prende il numero 8-00142 (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 15.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.40.
DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni CURRÒ, presidente, segnala che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dal prossimo lunedì 22 novembre e che la Commissione dovrà quindi esprimersi nel corso della seduta odierna.
Graziella Leyla CIAGÀ (PD), relatrice, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività Produttive, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (C. 3366), già approvato, con modificazioni, dal Senato.
Il provvedimento, che si compone ora di 8 articoli e un allegato, è stato emanato per far fronte all'aumento delle bollette energetiche (fornitura di energia elettrica e gas naturale) in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, causato dalla ripresa delle economie dopo i ribassi dovuti alla pandemia e da difficoltà nelle filiere di approvvigionamento. I dati dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA indicano aumenti consistenti nella fornitura di gas – i prezzi europei del gas sono cresciuti dell'80 per cento nel terzo trimestre del 2021 – e aumenti, comunque meno consistenti, delle quotazioni dei permessi di emissione di CO2, cresciuti del 13 per cento nel terzo trimestre del 2021.
Segnala poi che per effetto di questo provvedimento l'aumento della bolletta elettrica passa dal 45 per cento al 29,8 per cento e quello della bolletta del gas passa dal 30 per cento al 14,4 per cento, con un onere finanziario per lo Stato pari a 3.538,40 milioni di euro. Se per quanto riguarda il contenimento della bolletta dell'energia elettrica il provvedimento in questione ripropone per il quarto trimestre del 2021 una misura analoga a quella prevista per il terzo trimestre del 2021 dal decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni-bis), per quanto concerne il contenimento della bolletta del gas il provvedimento introduce nuove misure.
Tra le misure introdotte dal provvedimento per contenere l'aumento delle bollette energetiche, evidenzia, per quanto di competenza della Commissione Finanze, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi – stimati o effettivi – dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, disposta dall'articolo 2, comma 1. La riduzione del gettito prevista è pari a 608,40 milioni di euro a cui si sommano ulteriori 480 milioni di euro relativi alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas.
La disposizione specifica che, qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Ricorda quindi che, in base alla normativa vigente, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare l'aliquota IVA è fissata al 10 per cento limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare). Per i consumi eccedenti il predetto limite si applica l'aliquota del 22 per cento.
I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, i cui consumi sono assoggettati all'aliquota IVA del 10 per cento.
Segnala poi che l'articolo 4, comma 1, reca l'abrogazione di alcune disposizioni elencate dall'Allegato 1. Si tratta di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, che risultano superati in conseguenza della successiva evoluzione normativa.
Per quanto concerne le competenze della Commissione Finanze menziona il numero 1, recante l'abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014, relativi alla tassazione dei tabacchi lavorati.
Le citate disposizioni, al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze recante disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE, nelle more del recepimento di quest'ultima. Tale regolamento non è mai stato adottato.
Tuttavia, successivamente al 2014 è intervenuto il decreto legislativo n. 6 del 2016, che ha espressamente recepito la direttiva comunitaria 2014/40/UE. Risulta pertanto superata l'esigenza dell'adozione del provvedimento attuativo previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 88 del 2014.
Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Raffaele BARATTO (CI), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari Costituzionali, il disegno di legge C. 3319 recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, già approvato dal Senato.
Il provvedimento si compone di 22 articoli ed è stato adottato ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, che prevede che i rapporti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Ricordo quindi che l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, i cui appartenenti presenti in Italia sono stimati in circa 100.000, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014, ha siglato un'intesa con lo Stato italiano il 30 luglio 2019.
L'articolo 1 stabilisce che la legge regola i rapporti tra lo Stato e l'Associazione Chiesa d'Inghilterra, sulla base dell'Intesa sopra citata, che è allegata alla legge stessa. I successivi articoli da 2 a 21 riproducono il testo dell'Intesa.
Viene riconosciuta l'autonomia e la libertà confessionale della Chiesa d'Inghilterra e la libertà di professione e pratica religiosa ai singoli fedeli e alle organizzazioni appartenenti all'Associazione, il libero esercizio del ministero dei ministri di culto e il diritto all'assistenza spirituale (articoli da 2 a 4).
Gli articoli da 5 a 7 intervengono in materia di istruzione, con il riconoscimento della possibilità di istruzione religiosa nelle scuole e di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione; sono inoltre riconosciuti i titoli della Chiesa d'Inghilterra in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche.
L'articolo 8 consente ai lavoratori dipendenti, fedeli della Chiesa d'Inghilterra, di astenersi dall'attività lavorativa il Venerdì Santo, con obbligo di recupero.
L'articolo 9 disciplina il regime giuridico degli enti religiosi e riconosce le esistenti Cappellanie e Congregazioni quali enti ecclesiastici.
Ritiene opportuno evidenziare che il comma 5 dell'articolo 9 equipara, agli effetti tributari, gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione, aventi fine di religione o di culto, a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Per ciò stesso gli immobili posseduti dagli enti dell'Associazione civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, possono essere esenti dall'IMU, laddove rispettino tutti i requisiti dettati dal regime previsto per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019.
Gli enti della Chiesa d'Inghilterra civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche (articolo 10). L'articolo 11 sancisce l'impegno alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra.
L'articolo 12 riguarda la tutela degli edifici di culto e prevede, al comma 3, che a tali edifici e alle relative pertinenze si applichino le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
L'articolo 13 prevede che nei cimiteri siano presenti, ove possibile, aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra.
Gli articoli da 14 a 17 recano disposizioni di carattere fiscale, di competenza della Commissione Finanze.
In particolare l'articolo 14 prevede la deducibilità fiscale dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro – fino a un massimo di 1.032,91 euro annui – effettuate in favore dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra, degli enti da essa controllati, delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 15 consente all'Associazione Chiesa d'Inghilterra di concorrere alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF da destinare, oltre che a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.
Ai sensi dell'articolo 16 può essere richiesta la costituzione di un'apposita Commissione paritetica per la verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.
L'articolo 17 dispone l'equiparazione degli assegni ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente, ai soli fini fiscali, i quali includono le ritenute fiscali e, riguardo ai ministri di culto che vi siano tenuti, il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
L'articolo 18 dispone in ordine al riconoscimento agli effetti civili del matrimonio celebrato in Italia secondo il rito anglicano.
L'articolo 19 stabilisce che, con l'entrata in vigore della presente legge, non trovino più applicazione nei confronti dell'Associazione le disposizioni contrastanti con quelle recate dall'Intesa.
L'articolo 20 riguarda eventuali modifiche dell'Intesa e l'articolo 21 prescrive che eventuali modifiche dello statuto dell'Associazione siano tempestivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.
L'articolo 22, infine, reca infine disposizioni finanziarie, prevedendo una generale clausola di invarianza finanziaria, salvo che per l'articolo 14 (deducibilità delle erogazioni liberali), per il quale sono previste specifiche norme di copertura. Il relativo onere è stimato in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Massimo UNGARO (IV) esprime apprezzamento per l'approvazione di una legge che, dopo secoli dallo scisma, regola i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa anglicana.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione)
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame in sede consultiva – ai fini della relazione da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – del disegno di legge C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
Segnala che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base al quale le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
Il Regolamento prevede altresì che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti alle parti del provvedimento di propria competenza, che saranno allegati alla relazione trasmessa.
A tale riguardo, invita i gruppi ad esprimersi in ordine alla intenzione di presentare proposte emendative al provvedimento.
Preso atto che i gruppi intendono rinunciare a tale facoltà, avverte che non si procederà a fissare un termine per la presentazione di emendamenti.
Avverte infine che per l'esame del provvedimento in titolo, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Filippo SCERRA (M5S), relatore, avverte che la Commissione Finanze, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, avvia oggi l'esame del disegno di legge recante la Legge europea 2019-2020 (C. 2670-B). Ricorda che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 e torna ora all'esame della Camera con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 3 novembre 2021.
In occasione della prima lettura presso la Camera, la Commissione Finanze, in data 4 novembre 2020, ha approvato una relazione favorevole sul provvedimento.
Rammenta che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per i progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, l'esame è riferito soltanto alle modifiche apportate dal Senato.
Il provvedimento si compone ora di 48 articoli, 10 in più rispetto al testo licenziato in prima lettura dalla Camera. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala i nuovi articoli 27 e 28.
L'articolo 27, comma 1, dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/1504, che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) i soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfounding, in ragione della disciplina specifica, dettata dal regolamento (UE) 2020/1503, che si applica a questi soggetti. L'attuazione è realizzata mediante una novella all'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che elenca i soggetti ai quali non si applicano le disposizioni della Parte II (Disciplina degli intermediari) del medesimo testo unico.
Ricorda che il regolamento (UE) 2020/1503 disciplina i soggetti che operano come intermediari finanziari attraverso la gestione di portali on line per il finanziamento tramite prestito o sottoscrizione di strumenti finanziari, in cui viene facilitato l'incontro fra l'offerta e la domanda di fondi, rispettivamente da parte di una pluralità di investitori e piccole imprese o imprese neocostituite, con un ammontare medio della singola operazione di ridotte dimensioni. L'intervento normativo europeo si inquadra nel piano di azione dell'Unione dei mercati dei capitali (Capital Markets Union – CMU), al fine ad ampliare l'accesso ai finanziamenti per le PMI in genere e, in particolare, per le imprese innovative, le start-up e le imprese in fase di espansione.
Il comma 2 dell'articolo 27 stabilisce che le disposizioni del medesimo articolo 27 hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021, data che corrisponde alla data prevista per l'applicazione della direttiva (UE) 2020/1504, oggetto di recepimento, e del regolamento (UE) 2020/1503.
Segnala inoltre che la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1504 è contenuta nel disegno di legge C. 3208 recante la Legge di delegazione europea 2021 (articolo 5 e allegato A), attualmente all'esame della Commissione Politiche UE della Camera dei deputati. In particolare rammenta che l'articolo 5 del citato disegno di legge, detta princìpi e criteri direttivi non solo per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, ma anche per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503.
Ricorda che su tale provvedimento la Commissione Finanze, lo scorso 6 ottobre, ha approvato una relazione favorevole.
Quanto all'articolo 28, questo modifica il Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/2177 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le disposizioni assegnano in particolare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazione.
Rammenta che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 è scaduto il 30 giugno 2021.
Nel dettaglio, l'IVASS è obbligato a informare, con adeguato livello di dettaglio, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato qualora il programma di attività dell'impresa di assicurazione italiana indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante (lettera a)).
L'IVASS deve altresì informare l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno ed essa può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda (lettera b)).
Qualora il programma di attività di un'impresa di riassicurazione avente la sede legale nel territorio della Repubblica indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'Autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito (lettera c)).
L'IVASS deve informare, con adeguato livello di dettaglio, l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante qualora individui, nell'impresa di assicurazione italiana che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività, che possano avere un effetto transfrontaliero (lettera d)).
L'IVASS deve informare l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di assicurazione di altro Stato membro, che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica, desta preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza (lettera e)).
Anche per le imprese italiane di riassicurazione l'IVASS deve informare con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante qualora individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività, che possano avere un effetto transfrontaliero (lettera f)).
Si prevede poi l'obbligo per l'IVASS di informare l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate agli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra IVASS e autorità dello stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza (lettera g)).
È modificata la procedura relativa all'obbligo per l'IVASS di informare anche l'AEAP della richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno per il calcolo del requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di un gruppo di imprese di assicurazione. Parimenti è modificata la procedura di risoluzione delle controversie tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere: muta il presupposto che legittima l'assunzione della decisione definitiva da parte dell'IVASS. Ora si richiede la mancata adozione da parte dell'AEAP della decisione per il superamento della divergenza tra diverse autorità nazionali di vigilanza. Secondo la legislazione vigente, il presupposto per l'esercizio da parte dell'IVASS del potere di decidere in via definitiva consiste nella reiezione della decisione proposta dal gruppo di esperti convocato dal collegio delle autorità di vigilanza (lettera h)).
Si introduce inoltre nel codice delle assicurazioni private il nuovo articolo 208-quater che detta una specifica disciplina per le piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP (lettera i)).
Infine si modifica la procedura di autorizzazione per la gestione centralizzata del rischio. Attualmente è prevista la decisione definitiva dell'autorità di vigilanza sul gruppo sulla domanda di autorizzazione, se la decisione proposta dal gruppo di esperti nominato dal collegio delle autorità nazionali di vigilanza è respinta. La novella prevede per contro la definitività della decisione assunta dall'autorità di vigilanza sul gruppo se l'AEAP non adotta la decisione che risolve le divergenze tra le varie autorità nazionali competenti (lettera l)).
Segnala infine che anche la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2177 è contenuta nell'allegato A del già citato disegno di legge C. 3208, recante la Legge di delegazione europea 2021.
Giovanni CURRÒ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.
La seduta termina alle 15.50.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 15.50.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giovanni CURRÒ, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
5-07015 Paolin: Iniziative per velocizzare le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Silvia COVOLO (Lega), intervenendo in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, ringrazia per la risposta ottenuta. Lamenta tuttavia che, nonostante quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, molti risparmiatori delle province di Treviso e Vicenza che hanno subito truffe bancarie non sono ancora stati indennizzati dal Fondo. Segnala inoltre che molti di questi soggetti sono anziani e rischiano di non riuscire a ottenere il proprio ristoro. Inoltre evidenzia che, per effetto della crisi conseguente alla pandemia, molti risparmiatori si trovano ora nell'assoluto bisogno di rientrare al più presto in possesso dei propri risparmi. Conclude chiedendo al Governo di agire con la massima rapidità e con la massima attenzione nei confronti dei soggetti in attesa del rimborso, dando la precedenza agli anziani.
5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo e si riserva di leggere con attenzione la risposta, della quale si dichiara soddisfatto.
5-07062 Cataldi: Proroga della sospensione delle agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Roberto CATALDI (M5S), ringraziando per la risposta, chiede al Governo di confermare il sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016. Ricorda che il sisma ha interessato un cratere estremamente vasto, comprendente 140 comuni, molti dei quali presentavano situazioni di crisi industriale complessa già prima del 2016. Sottolinea quindi lo stato di grave disagio nel quale si trovano gli abitanti del cratere, tra i quali si registra un numero estremamente elevato di disoccupati. In particolare evidenzia che nella vallata del Tronto sono state chiuse circa 400 aziende delle 800 che operavano prima del sisma.
Giovanni CURRÒ, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.55.
ALLEGATO 1
7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.
7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00668 BURATTI E 7-00714 ZENNARO FORMULATA DAI PRESENTATORI
La VI Commissione,
premesso che:
il credito cooperativo è una componente originale dell'industria bancaria italiana costituita da circa 250 banche locali, cooperative a mutualità prevalente che sono espressione, attraverso i propri soci, delle comunità di riferimento;
da oltre 135 anni queste realtà sono presenti sul territorio con diffusione capillare e svolgono un ruolo essenziale di sostegno all'economia reale in quanto banche di comunità, promuovendo la crescita e lo sviluppo sociale ed economico;
la funzione insostituibile del credito cooperativo nell'assicurare la resilienza del tessuto economico e sociale italiano è stata confermata ampiamente dallo shock pandemico, che ha visto le banche di credito cooperativo espandere i loro impieghi del 5,6 per cento da marzo 2020 a marzo 2021 (contro una media dell'1,9 per cento rilevata nell'industria bancaria), a fronte di un incremento della raccolta anch'esso superiore alla media (10,8 per cento contro il 4,3 per cento della media di sistema), e di un rafforzamento della posizione patrimoniale degli istituti, con un CET1 ratio pari a 18,9 per cento in aumento e superiore alla media dell'intero sistema che è pari al 15,5 per cento (dati di dicembre 2020);
secondo i dati pubblicati il 31 marzo 2021 dalla Banca d'Italia, le banche italiane e le filiali in Italia di banche estere alla fine del 2020 disponevano di 23.481 sportelli operativi, di cui circa il 18 per cento appartenenti al Credito Cooperativo; cifre che evidenziano come il numero totale degli sportelli bancari sia calato negli anni (erano 30.258 nel 2015 di cui il 14,64 per cento appartenenti al credito cooperativo), mentre nello stesso periodo risultano cresciuti in proporzione gli sportelli del Credito Cooperativo, soprattutto nei piccoli Comuni (in oltre 650 di essi il servizio bancario è garantito solo dalle Bcc), confermando la funzione di servizio economico-sociale ai territori, particolarmente prezioso nei periodi di crisi (sia economica sia sanitaria);
il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 33, paragrafo 2, ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
la preziosa funzione di sostegno al territorio svolta dal credito cooperativo rischia di essere inibita dall'acquisizione da parte delle banche di credito cooperativo della qualifica di banca significant, che impone su di esse oneri esorbitanti e non proporzionali in materia di governance e «fit and proper», gestione dei rischi, in particolare degli Npl, fondi propri e requisiti patrimoniali, e infine requisiti di risoluzione;
la qualifica di intermediari significant espone concretamente le singole Bcc ad una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del loro tipico business fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento delle famiglie;
l'acquisizione dello status di banca significant è una conseguenza nota a tutte le parti interessate dell'intervento di riforma condotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;
il citato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, infatti, ha messo in atto una profonda riforma organizzativa del credito cooperativo, basata essenzialmente sulla costituzione di gruppi bancari cooperativi – Gbc (alle cui capogruppo sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento del gruppo nonché di garanzia, nei casi di eventuali situazioni di criticità, consentendo anche sinergie negli investimenti per innalzare il livello dei servizi offerti) ai quali le Bcc hanno l'obbligo di aderire per mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, pur conservando tutti i caratteri distintivi di banche cooperative a mutualità prevalente;
la riforma del credito cooperativo ha, dunque, determinato la costituzione nel 2019 di due gruppi bancari cooperativi a valenza nazionale, uno facente capo ad Iccrea Banca, cui aderiscono 130 Bcc, l'altro facente capo a Cassa Centrale Banca, cui aderiscono 77 Bcc, aventi ciascuno attivi complessivi che superano la soglia dimensionale dei 30 miliardi di euro, oltre la quale le banche vengono considerate significant o sistemiche sotto il profilo della rischiosità. Di conseguenza le Bcc affiliate ai GBC – pur restando tutte di fatto less significant o non sistemiche sotto il profilo della rischiosità – sono state assoggettate alla regolamentazione bancaria tipica delle banche significant e sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea-MVU. Nel frattempo, le regole che disciplinano le banche italiane non sistemiche (less significant) – sia stand alone sia aderenti ad un Sistema di protezione istituzionale (IPS) – continuano a essere quelle delle banche less significant vigilate dalla Banca d'Italia, come anche la gestione di eventuali situazioni di crisi;
le Bcc obbligate ad affiliarsi ad un gruppo bancario cooperativo conservano per la normativa italiana una serie di caratterizzazioni, tra le quali: l'obbligo di finalità mutualistiche, l'obbligo di erogare credito prevalentemente ai soci, l'erogazione di almeno il 95 per cento del totale dei crediti alle imprese e alle famiglie che operano e vivono nel territorio di competenza nel quale raccolgono il risparmio, l'obbligo di destinare a riserve indivisibili tra i soci di almeno il 70 per cento degli utili, l'assoggettamento ad una duplice vigilanza: quella prudenziale e quella mutualistica;
l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha apportato modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introducendo, all'interno del medesimo, una disposizione che attribuisce all'autorità governativa il potere di assoggettare le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del loro ruolo e delle loro funzioni risulti coerente con le finalità mutualistiche delle Bcc affiliate, per il tramite di un decreto da adottare entro il 31 marzo 2019 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non risulta essere stato ancora adottato;
la riforma ha richiesto nel corso del tempo una serie di interventi di revisione, fra cui quello effettuato col comma 1072 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disapplicato l'obbligo del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di redazione del bilancio in base ai princìpi contabili internazionali IAS/IFRS, che il nostro Paese, con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, aveva imposto a tutte le banche e, quindi, anche a quelle non quotate o di piccola dimensione;
il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa complessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di business sia su forme giuridiche specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente;
le oggettive conseguenze della riforma hanno aperto un dibattito parlamentare in cui si è convenuto sull'urgenza di adottare alcuni puntuali interventi normativi riguardanti le Banche di credito cooperativo aventi la finalità di consentire l'attuazione della richiamata legge n. 49 del 2016 quali – fra gli altri – quelli relativi al Fondo temporaneo delle Bcc e alla disciplina delle azioni di finanziamento;
con il più recente atto di sindacato ispettivo, ordine del giorno n. 9/02302- A/019 del 21 gennaio 2020, sottoscritto da una larghissima maggioranza, si è impegnato l'allora Governo in carica a valutare l'opportunità di convocare e avviare un confronto di natura sia politica sia tecnica per individuare le modalità più adeguate ed efficaci per risolvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, al loro esclusivo ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali, cui è seguito l'avvio di un tavolo tecnico presso il MEF;
in questi 18 mesi di estrema difficoltà innescata dalla pandemia, le Bcc hanno accresciuto la propria capacità di servizio nei confronti delle comunità, concedendo moratorie per oltre 42 miliardi di euro e crediti garantiti per più di 12 miliardi di euro, sostenendo le famiglie, le micro, piccole e medie imprese e i soggetti del Terzo settore;
come evidenziato nella relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica-Copasir del novembre 2020, vi sarebbe un alto rischio di credit crunch per le piccole imprese anche a causa delle norme europee sulle Bcc; pertanto la soluzione prospettata dal Comitato potrebbe risiedere nell'effettiva applicazione del principio di proporzionalità (considerato fondamentale dall'ordinamento comunitario, articolo 5 dei Trattati) che si traduca in una regolamentazione bancaria e in un sistema di supervisione che tengano realmente conto della diversità di dimensione, complessità e livello di rischiosità;
il nodo regolamentare è dunque essenzialmente a livello europeo; è necessario intervenire su alcune norme dell'Unione Bancaria per confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo, ma modificando con urgenza le regole applicate e i modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione siano proporzionati e idonei rispetto alla natura di banche non sistemiche, piccole e non complesse (quali sono le Bcc) e a mutualità prevalente, profilo a sua volta sottoposto a specifica vigilanza;
il combinato disposto di regole e linee guida europee in materia di credito deteriorato (calendar provisioning, nuova definizione di insolvenza, nuove linee guida sulla concessione e il monitoraggio del credito, trattamento prudenziale delle moratorie e altro) e il quadro di regole e approcci di vigilanza europei sui Gruppi bancari cooperativi costituisce un rischio reale di svantaggio competitivo del sistema Italia e di indebolimento del potenziale di ripresa e resilienza del nostro Paese,
impegna il Governo:
a) ad adottare iniziative nelle opportune sedi europee al fine di adeguare, con il più ampio coinvolgimento delle forze parlamentari, il quadro normativo bancario europeo previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, alle peculiarità della missione assegnata alle Bcc dalla Costituzione italiana (articolo 45);
b) nel confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo disegnato dal legislatore italiano, a garantirne la sua missione economica e sociale, modificando con urgenza le regole europee applicabili e i relativi modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione risultino proporzionati, coerenti e adeguati rispetto alla natura delle Bcc di banche piccole, non sistemiche (less significant) né complesse e a mutualità prevalente, senza tuttavia creare un ulteriore appesantimento al mercato del credito, pena il rallentamento della ripresa del Paese;
c) in subordine, laddove revisioni delle regole europee non trovassero adeguata condivisione e supporto nelle sedi competenti, a esplorare soluzioni legislative nell'alveo dell'articolo 113, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetto CRR), ovvero sistemi di mutua protezione e garanzia tra le banche associate, nell'ottica di accordare ai singoli istituti la possibilità di restare «less significant», sulla scorta dell'esperienza positivamente intrapresa dagli istituti Raiffeisen nella provincia autonoma di Bolzano;
d) ad adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle Bcc di accrescere il proprio contributo alla ripresa del Paese, affinché possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie chiamate a fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva;
e) a dare rapida attuazione alle disposizioni in materia di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, al fine di ottemperare alla previsione normativa introdotta nel dicembre 2018 ed evitare che le altre grandi banche possano lamentare distorsioni concorrenziali di mercato;
f) ad adottare iniziative per rivedere il regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 169/2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti – cosiddetti «fit and proper» – al fine di garantire la qualità della governance senza ledere il carattere di territorialità del credito cooperativo, stabilito da norme primarie e secondarie.
ALLEGATO 2
7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.
7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.
TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00668 BURATTI E 7-00714 ZENNARO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione,
premesso che:
il credito cooperativo è una componente originale dell'industria bancaria italiana costituita da circa 250 banche locali, cooperative a mutualità prevalente che sono espressione, attraverso i propri soci, delle comunità di riferimento;
da oltre 135 anni queste realtà sono presenti sul territorio con diffusione capillare e svolgono un ruolo essenziale di sostegno all'economia reale in quanto banche di comunità, promuovendo la crescita e lo sviluppo sociale ed economico;
la funzione insostituibile del credito cooperativo nell'assicurare la resilienza del tessuto economico e sociale italiano è stata confermata ampiamente dallo shock pandemico, che ha visto le banche di credito cooperativo espandere i loro impieghi del 5,6 per cento da marzo 2020 a marzo 2021 (contro una media dell'1,9 per cento rilevata nell'industria bancaria), a fronte di un incremento della raccolta anch'esso superiore alla media (10,8 per cento contro il 4,3 per cento della media di sistema), e di un rafforzamento della posizione patrimoniale degli istituti, con un CET1 ratio pari a 18,9 per cento in aumento e superiore alla media dell'intero sistema che è pari al 15,5 per cento (dati di dicembre 2020);
secondo i dati pubblicati il 31 marzo 2021 dalla Banca d'Italia, le banche italiane e le filiali in Italia di banche estere alla fine del 2020 disponevano di 23.481 sportelli operativi, di cui circa il 18 per cento appartenenti al Credito Cooperativo; cifre che evidenziano come il numero totale degli sportelli bancari sia calato negli anni (erano 30.258 nel 2015 di cui il 14,64 per cento appartenenti al credito cooperativo), mentre nello stesso periodo risultano cresciuti in proporzione gli sportelli del Credito Cooperativo, soprattutto nei piccoli Comuni (in oltre 650 di essi il servizio bancario è garantito solo dalle Bcc), confermando la funzione di servizio economico-sociale ai territori, particolarmente prezioso nei periodi di crisi (sia economica sia sanitaria);
il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 33, paragrafo 2, ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
la preziosa funzione di sostegno al territorio svolta dal credito cooperativo rischia di essere inibita dall'acquisizione da parte delle banche di credito cooperativo della qualifica di banca significant, che impone su di esse oneri esorbitanti e non proporzionali in materia di governance e «fit and proper», gestione dei rischi, in particolare degli Npl, fondi propri e requisiti patrimoniali, e infine requisiti di risoluzione;
la qualifica di intermediari significant espone concretamente le singole Bcc ad una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del loro tipico business fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento delle famiglie;
l'acquisizione dello status di banca significant è una conseguenza nota a tutte le parti interessate dell'intervento di riforma condotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;
il citato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, infatti, ha messo in atto una profonda riforma organizzativa del credito cooperativo, basata essenzialmente sulla costituzione di gruppi bancari cooperativi – Gbc (alle cui capogruppo sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento del gruppo nonché di garanzia, nei casi di eventuali situazioni di criticità, consentendo anche sinergie negli investimenti per innalzare il livello dei servizi offerti) ai quali le Bcc hanno l'obbligo di aderire per mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, pur conservando tutti i caratteri distintivi di banche cooperative a mutualità prevalente;
la riforma del credito cooperativo ha, dunque, determinato la costituzione nel 2019 di due gruppi bancari cooperativi a valenza nazionale, uno facente capo ad Iccrea Banca, cui aderiscono 130 Bcc, l'altro facente capo a Cassa Centrale Banca, cui aderiscono 77 Bcc, aventi ciascuno attivi complessivi che superano la soglia dimensionale dei 30 miliardi di euro, oltre la quale le banche vengono considerate significant o sistemiche sotto il profilo della rischiosità. Di conseguenza le Bcc affiliate ai GBC – pur restando tutte di fatto less significant o non sistemiche sotto il profilo della rischiosità – sono state assoggettate alla regolamentazione bancaria tipica delle banche significant e sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea-MVU. Nel frattempo, le regole che disciplinano le banche italiane non sistemiche (less significant) – sia stand alone sia aderenti ad un Sistema di protezione istituzionale (IPS) – continuano a essere quelle delle banche less significant vigilate dalla Banca d'Italia, come anche la gestione di eventuali situazioni di crisi;
le Bcc obbligate ad affiliarsi ad un gruppo bancario cooperativo conservano per la normativa italiana una serie di caratterizzazioni, tra le quali: l'obbligo di finalità mutualistiche, l'obbligo di erogare credito prevalentemente ai soci, l'erogazione di almeno il 95 per cento del totale dei crediti alle imprese e alle famiglie che operano e vivono nel territorio di competenza nel quale raccolgono il risparmio, l'obbligo di destinare a riserve indivisibili tra i soci di almeno il 70 per cento degli utili, l'assoggettamento ad una duplice vigilanza: quella prudenziale e quella mutualistica;
l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha apportato modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introducendo, all'interno del medesimo, una disposizione che attribuisce all'autorità governativa il potere di assoggettare le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del loro ruolo e delle loro funzioni risulti coerente con le finalità mutualistiche delle Bcc affiliate, per il tramite di un decreto da adottare entro il 31 marzo 2019 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non risulta essere stato ancora adottato;
la riforma ha richiesto nel corso del tempo una serie di interventi di revisione, fra cui quello effettuato col comma 1070 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disapplicato l'obbligo del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di redazione del bilancio in base ai princìpi contabili internazionali IAS/IFRS, che il nostro Paese, con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, aveva imposto a tutte le banche e, quindi, anche a quelle non quotate o di piccola dimensione;
il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa complessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di business sia su forme giuridiche specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente;
le oggettive conseguenze della riforma hanno aperto un dibattito parlamentare in cui si è convenuto sull'urgenza di adottare alcuni puntuali interventi normativi riguardanti le Banche di credito cooperativo aventi la finalità di consentire l'attuazione della richiamata legge n. 49 del 2016 quali – fra gli altri – quelli relativi al Fondo temporaneo delle Bcc e alla disciplina delle azioni di finanziamento;
con il più recente atto di sindacato ispettivo, ordine del giorno n. 9/02302- A/019 del 21 gennaio 2020, sottoscritto da una larghissima maggioranza, si è impegnato l'allora Governo in carica a valutare l'opportunità di convocare e avviare un confronto di natura sia politica sia tecnica per individuare le modalità più adeguate ed efficaci per risolvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, al loro esclusivo ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali, cui è seguito l'avvio di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
in questi 18 mesi di estrema difficoltà innescata dalla pandemia, le Bcc hanno accresciuto la propria capacità di servizio nei confronti delle comunità, concedendo moratorie per oltre 42 miliardi di euro e crediti garantiti per più di 12 miliardi di euro, sostenendo le famiglie, le micro, piccole e medie imprese e i soggetti del Terzo settore;
come evidenziato nella relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica-Copasir del novembre 2020, vi sarebbe un alto rischio di credit crunch per le piccole imprese anche a causa delle norme europee sulle Bcc; pertanto la soluzione prospettata dal Comitato potrebbe risiedere nell'effettiva applicazione del principio di proporzionalità (considerato fondamentale dall'ordinamento comunitario, articolo 5 dei Trattati) che si traduca in una regolamentazione bancaria e in un sistema di supervisione che tengano realmente conto della diversità di dimensione, complessità e livello di rischiosità;
il nodo regolamentare è dunque essenzialmente a livello europeo; è necessario intervenire su alcune norme dell'Unione Bancaria per confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo, ma modificando con urgenza le regole applicate e i modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione siano proporzionati e idonei rispetto alla natura di banche non sistemiche, piccole e non complesse (quali sono le Bcc) e a mutualità prevalente, profilo a sua volta sottoposto a specifica vigilanza;
il combinato disposto di regole e linee guida europee in materia di credito deteriorato (calendar provisioning, nuova definizione di insolvenza, nuove linee guida sulla concessione e il monitoraggio del credito, trattamento prudenziale delle moratorie e altro) e il quadro di regole e approcci di vigilanza europei sui Gruppi bancari cooperativi costituisce un rischio reale di svantaggio competitivo del sistema Italia e di indebolimento del potenziale di ripresa e resilienza del nostro Paese,
impegna il Governo:
a) a valutare la possibilità di adottare iniziative nelle opportune sedi europee al fine di adeguare, con il più ampio coinvolgimento delle forze parlamentari, il quadro normativo bancario europeo previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, alle peculiarità della missione assegnata alle Bcc dalla Costituzione italiana (articolo 45);
b) nel confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo disegnato dal legislatore italiano, a garantirne la sua missione economica e sociale, valutando la possibilità di esperire azioni volte a modificare con urgenza le regole europee applicabili e i relativi modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione risultino proporzionati, coerenti e adeguati rispetto alla natura delle Bcc di banche piccole, non sistemiche (less significant) né complesse e a mutualità prevalente, senza tuttavia creare un ulteriore appesantimento al mercato del credito, pena il rallentamento della ripresa del Paese;
c) ad adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle Bcc di accrescere il proprio contributo alla ripresa del Paese, affinché possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie chiamate a fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva;
d) a dare rapida attuazione alle disposizioni in materia di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, al fine di ottemperare alla previsione normativa introdotta nel dicembre 2018 ed evitare che le altre grandi banche possano lamentare distorsioni concorrenziali di mercato;
e) a monitorare l'attuazione del regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 169/2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti – cosiddetti «fit and proper» – al fine di garantire la qualità della governance senza ledere il carattere di territorialità del credito cooperativo, stabilito da norme primarie e secondarie.
(8-00142) «Buratti, Zennaro, Fragomeli, Ubaldo Pagano, De Micheli, Ciagà, Sani, Topo, Carnevali, Pizzetti, Pezzopane, Enrico Borghi, Cenni, Lacarra, Martinciglio, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Patassini, Pastorino, Angiola».
ALLEGATO 3
5-07015 Paolin: Iniziative per velocizzare le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (Fir).
TESTO DELLA RISPOSTA
Per corrispondere puntualmente al quesito degli onorevoli interroganti, si rammenta preliminarmente, come peraltro già precisato in occasione di precedenti interrogazioni di contenuto analogo, che la Commissione tecnica del FIR, come noto, è stata istituita dal legislatore con specifiche prerogative di autonomia ed indipendenza di azione, valutazione e deliberazione dei suoi componenti – anche in conseguenza degli obblighi derivanti dalla normativa europea – per provvedere all'esame delle fattispecie di violazione della normativa in materia bancaria e finanziaria e la determinazione della misura dell'indennizzo dovuto.
La funzione del Ministero dell'economia e delle finanze consiste nel mantenere una interlocuzione costante con detta Commissione al fine di monitorare l'andamento dell'attività e supportarne gli adempimenti.
In relazione ai tempi delle procedure, si ribadisce che occorre tenere presente la proroga del termine di presentazione delle istanze di indennizzo, termine differito dalla previsione legislativa iniziale del 16 febbraio 2020 fino alla data del 16 giugno 2020. Solo dopo questa data si è potuto iniziare l'esame delle domande, con le eventuali integrazioni e modifiche apportate medio tempore dagli istanti.
Sempre a titolo esplicativo, si evidenzia che il notevole numero delle istanze pervenute, oltre al rispetto delle vigenti misure di sicurezza richieste dalla particolare emergenza sanitaria per il personale addetto ai lavori, hanno costituito e costituiscono ulteriori fattori necessariamente incidenti sulla tempistica. Non va trascurato, altresì, che un significativo numero di risparmiatori ha fruito di ulteriori termini istruttori accordati per integrazioni documentali e che l'attività istruttoria del FIR è interconnessa con funzioni istruttorie e produzioni documentali assegnate anche a banche, FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) ed all'Agenzia delle entrate.
Riguardo allo stato attuale dell'attività del FIR, si comunica che, rispetto alle informazioni alle quali fanno riferimento gli onorevoli interroganti, datate 15 giugno 2021, i dati aggiornati al 15 novembre u.s registrano che la Commissione tecnica ha definito 114.406 istanze, per un importo complessivo pari a circa 701 milioni di euro, rispetto alle quali i pagamenti eseguiti sono 122.496 per un totale di oltre 546 milioni di euro.
La procedura di esame e di approvazione delle istanze viene effettuata in osservanza dei criteri di priorità nell'erogazione degli indennizzi imposti dalla cornice normativa di riferimento (segnatamente articolo 1 commi 502 e 502-bis della legge 30 dicembre 2018 n. 145). Pertanto, le posizioni ad oggi liquidate sono riconducibili ai risparmiatori che hanno avuto accesso alla procedura di indennizzo forfettario con un reddito inferiore a euro 35.000 o un patrimonio mobiliare minore di € 100.000.
In ogni caso, si comunica che anche l'iter di valutazione delle domande afferenti al regime ordinario di indennizzo è stato già avviato dalla Commissione tecnica.
Le istanze vengono approvate ed i corrispondenti pagamenti sono effettuati in relazione alla completezza della relativa documentazione.
Sempre a titolo collaborativo, nel prendere atto di quanto prospettato dagli onorevoli interroganti sulla previsione di un ulteriore criterio di priorità di pagamento in base all'età più elevata degli aventi diritto, si fa presente che tale criterio dovrebbe innanzi tutto coordinarsi con i criteri normativi di priorità vigenti; tale processo di coordinamento, allo stato attuale, potrebbe produrre un rallentamento nel percorso di accelerazione riscontrabile nelle procedure in atto.
ALLEGATO 4
5-07055 Fragomeli: Chiarimenti per l'accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n. 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale si è introdotto il cosiddetto Superbonus che prevede precisi termini per l'esecuzione dei lavori per i quali è concessa la detrazione.
In particolare, gli Onorevoli rilevano che l'articolo 121 del medesimo decreto, che prevede che il contribuente possa cedere il credito maturato, stabilisce che l'opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere: «se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di “Superbonus-ecobonus” e il miglioramento sismico nel caso di “Super bonus-sismabonus” nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo, per gli interventi ivi indicati (cosiddetto Superbonus).
Il successivo articolo 121 consente, inoltre, ai contribuenti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121, compresi quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo della fruizione diretta delle corrispondenti detrazioni nella dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato dai fornitori sotto forma di sconto (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di importo pari a tali detrazioni.
Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce, inoltre, che la predetta opzione può essere esercitata anche per stati di avanzamento lavori (SAL) e che, nel caso di interventi ammessi al Superbonus, i SAL non possono essere più di due e ciascuno di essi deve corrispondere almeno al 30 per cento degli interventi complessivi.
Ciò posto, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainanti» e «trainati» elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Il comma 7-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio stabilisce che l'opzione possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022.
Pertanto, i benefici in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla possibilità di esercitare le opzioni di cui al citato articolo 121, il quale, attualmente, prevede che la possibilità di optare per le soluzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione (sconto in fattura e cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione) possa essere esercitata per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 in relazione agli interventi indicati nel comma 2 del suddetto articolo, diversi da quelli ammessi al Superbonus.
Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.
A tal proposito, si fa presente che, in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare, chiarito – con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori – che l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati.
È stata altresì ribadita la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati ed è stato precisato che tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma – quale, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali richiesti in termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Il concorso nella violazione comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.
ALLEGATO 5
5-07062 Cataldi: Proroga della sospensione delle agevolazioni fiscali in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che il 31 dicembre 2021 terminerà l'efficacia di numerose disposizioni di proroga in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17-ter e quater del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, cosiddetto decreto-milleproroghe.
Ad avviso degli Onorevoli interroganti, dette misure, in scadenza a fine anno, sono necessarie al fine di sostenere le comunità locali e le attività economiche e produttive territoriali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici ed intervengono in diversi ambiti concernenti l'esenzione per le attività produttive per l'intero anno in corso del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio (o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate), nonché le esenzioni per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle «zone rosse» all'interno delle località colpite dai sismi iniziati nel 2016.
Gli interroganti, evidenziano, inoltre, che vi sono ulteriori misure che completano il quadro degli interventi in precedenza richiamati e che sono oggetto della proroga della sospensione (al 31 dicembre 2021), tra cui si annoverano i pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i comuni italiani colpiti dagli eventi sismici (in favore dei titolari delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, per i fabbricati dichiarati inagibili). Infine, è stata disposta la proroga della sospensione del pagamento dei mutui (quota capitale e interesse) sulla prima casa, qualora essa risulti inagibile o distrutta e localizzata nelle zone terremotate dichiarate zona rossa.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti sottolineano l'esigenza di prorogare ulteriormente le misure suindicate considerata l'importanza che rivestono per sostenere la ripresa socio-economica e produttiva delle comunità locali interessate dal sisma del 2016 e 2017, nonché il contributo fornito per la ricostruzione delle aree attualmente in stato di emergenza straordinaria.
Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se, in considerazione del protrarsi degli interventi di ricostruzione, la cui fase richiede il differimento ulteriore rispetto alla scadenza prevista del 31 dicembre 2021, il Governo «non convenga sulla necessità di adottare nel corso del presente anno iniziative normative ad hoc al fine di prevedere una proroga al 31 dicembre 2022 delle misure esposte in premessa, al fine di assicurare alle famiglie e alle imprese interessate dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, una più celere ripresa e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori coinvolti».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
In merito alle richieste prospettate dagli Onorevoli interroganti si evidenzia preliminarmente che l'articolo 48, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha già disposto la proroga fino al 31 dicembre 2022 dell'esenzione dal pagamento delle imposte di registro e di bollo a favore delle persone fisiche residenti e delle imprese aventi sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi sismici.
Inoltre, è opportuno evidenziare che il disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 contiene già, nel testo presentato al Senato (A.S. 2448) una serie di proroghe al 31 dicembre 2022 – finalizzate ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici.
In particolare, l'articolo 149 (Disposizioni in materia di eventi sismici) del predetto disegno di legge dispone, tra l'altro, la proroga dello stato di emergenza e della relativa gestione straordinaria commissariale per le aree interessate dal sisma nel centro Italia.
Tanto premesso, ove si ove si intendesse introdurre un'iniziativa normativa volta a prorogare le menzionate misure agevolative in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, occorrerebbe reperire idonea copertura finanziaria.
In particolare il Dipartimento delle finanze riferisce che la proroga al 31 dicembre 2022 dell'esenzione dal canone patrimoniale prevista fino al 2021 dal citato articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, è suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, correlati al ristoro delle minori entrate ai comuni.