VI Commissione
Finanze
Finanze (VI)
Commissione VI (Finanze)
Comm. VI
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. C. 3289 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 40
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 45
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori ... 42
5-07032 Centemero: Proroga del credito d'imposta IPO (Initial pubblic offering) ... 43
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 45
5-07033 Martinciglio: Criticità relative alle procedure di indennizzo dei FIR ... 43
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 46
5-07034 Angiola: Impiego di agenti della Guardia di finanza presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ... 43
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 47
5-07035 Fragomeli: Contributo a fondo perduto per i titolari di reddito agrario e per coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione, danneggiati dalla pandemia ... 44
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 49
5-07036 Martino: Rimborsi delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010 e 2011 ... 44
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 50
5-07031 Ungaro: Imposta municipale applicabile alle unità immobiliari possedute dai residenti all'estero ... 44
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 52
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.30.
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
C. 3289 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per quanto attiene la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Raffaele TOPO (PD), relatore, avverte che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3289 recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, già approvato dal Senato lo scorso mese di settembre.
Il provvedimento presenta un duplice contenuto: da una parte (articolo 1, commi da 1 a 26) delega il Governo alla riforma del processo civile – delega da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento – e detta al riguardo specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra (articolo 1, commi da 27 a 37) modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza. I commi da 38 a 44 dell'articolo 1 recano infine disposizioni finanziarie.
Quanto ai principi e criteri direttivi per la riforma del processo civile, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 4, interviene innanzitutto sugli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita) con la finalità di incentivarli. In particolare si prevede di adottare un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione, aumentare gli incentivi fiscali, estendere a tali istituti l'applicabilità del gratuito patrocinio, estendere l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, favorire la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, disciplinare le attività di istruzione stragiudiziale e potenziare la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.
In proposito, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, si sofferma su quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), in merito ai principi e criteri direttivi relativi alle misure delle quali si prevede l'introduzione al fine di incentivare un maggior ricorso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
In particolare, il Governo è delegato a:
aumentare la soglia di esenzione dall'imposta di registro nei procedimenti di mediazione;
Ricorda che attualmente l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, stabilisce che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente. Al riguardo segnala che la norma di delega non reca alcuna indicazione sulla nuova soglia per l'esenzione. Evidenzia peraltro che la relazione tecnica di accompagnamento al maxiemendamento del Governo al Senato chiarisce che la quantificazione dell'onere è basata sull'innalzamento della predetta soglia a 100.000 euro;
semplificare la procedura per la determinazione del credito d'imposta riconosciuto alle parti in caso di successo della mediazione. Ricorda che attualmente tale credito di imposta, disciplinato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, è riconosciuto per un importo massimo di 500 euro. Con riferimento alla procedura per la sua determinazione ricorda che il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ammontare delle risorse destinate alla copertura delle minori entrate conseguenti al riconoscimento del credito d'imposta, a valere su quota parte del Fondo unico giustizia. Tali risorse sono versate ad apposita contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto del Ministro della giustizia è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione, in misura proporzionale alle risorse stanziate e nei limiti delle stesse. Successivamente il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati;
riconoscere un ulteriore credito di imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella mediazione, nei limiti dei parametri forensi;
riconoscere un credito di imposta commisurato al valore del contributo unificato di iscrizione a ruolo versato dalle parti nel giudizio, quando quest'ultimo sia estinto a seguito di proficuo ricorso alla mediazione;
estendere il gratuito patrocinio alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
riconoscere un credito di imposta a favore degli organismi di mediazione, commisurato alla parte non esigibile dell'indennità che avrebbe dovuto corrispondere colui che è stato ammesso al gratuito patrocinio;
riformare le spese di avvio della procedura di mediazione e le indennità spettanti agli organismi di mediazione.
Infine, si delega il Governo a monitorare i limiti della spesa previsti dal successivo comma 39 per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 4, al fine di prevedere – al verificarsi di scostamenti da detti limiti di spesa – l'incremento del contributo unificato di iscrizione a ruolo a copertura delle ulteriori spese emerse in sede di monitoraggio
Segnala quindi che l'articolo 1, comma 39, del disegno di legge in esame autorizzata una spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), e provvede alla sua copertura.
In particolare il comma 39 prevede la seguente copertura:
quanto a 4,4 milioni di euro per il 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia – FISPE, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Concludendo, per un'analisi dettagliata delle altre disposizioni del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1), che recepisce un'indicazione avanzata dal gruppo del MoVimento 5 Stelle.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.35.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.
La seduta comincia alle 14.40.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
5-07032 Centemero: Proroga del credito d'imposta IPO (Initial pubblic offering).
Giulio CENTEMERO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, soffermandosi in particolare sui positivi effetti che il credito di imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese ha avuto negli anni passati in termini di ampliamento del relativo mercato e di diffusione di corretti comportamenti all'interno delle imprese oggetto di quotazione.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Giulio CENTEMERO (Lega) si dichiara soddisfatto di aver appreso dell'orientamento positivo del Governo rispetto a un'eventuale proroga del credito di imposta, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse per la copertura. In proposito segnala che l'onere della proroga sarebbe di circa 60 milioni di euro per un periodo un triennio ed evidenzia come il moltiplicatore di questo intervento sia superiore rispetto ad altre tipologie di investimento.
5-07033 Martinciglio: Criticità relative alle procedure di indennizzo dei FIR.
Vita MARTINCIGLIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Vita MARTINCIGLIO (M5S), ringraziando il sottosegretario, osserva come i dati forniti nella risposta corrispondano a quelli citati nell'interrogazione, a conferma della oggettiva esistenza di profili di criticità. Auspica che al termine del periodo di emergenza legato alla pandemia le procedure per la corresponsione dei ristori ai risparmiatori che hanno subito un ingiusto pregiudizio da parte delle banche – intervento fortemente voluto dal primo Governo Conte – possano ricevere un'accelerazione.
5-07034 Angiola: Impiego di agenti della Guardia di finanza presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come dall'attuazione della norma, prevista dall'ultima legge di bilancio, siano conseguiti effetti paradossali, che probabilmente non erano stati previsti all'epoca, relativamente alle funzioni affidate al corpo della Guardia di Finanza ed ai conseguenti oneri.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) si dichiara non soddisfatto della risposta, soprattutto per quanto riguarda l'asserita assenza di oneri della misura. Segnala infatti che i sindacati hanno quantificato un costo di 18 milioni di euro, dovuto alla maggiore retribuzione spettante ai componenti della Guardia di finanza rispetto al personale di vigilanza, ai costi aggiuntivi connessi alla necessità di fornire un alloggio di servizio al personale militare e agli oneri in termini di ammortizzatori sociali, conseguenti all'interruzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese di vigilanza.
Invita pertanto l'Esecutivo a rivedere le modalità applicative della disposizione, evidenziando come questa potrebbe essere attuata anche con la sostituzione di un numero di unità di personale molto inferiore alla cifra massima di 200 prevista dalla legge, evitando in tal modo di impiegare personale altamente qualificato per funzioni di mera vigilanza.
5-07035 Fragomeli: Contributo a fondo perduto per i titolari di reddito agrario e per coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione, danneggiati dalla pandemia.
Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'importanza di emanare rapidamente il decreto attuativo per consentire la concessione dei contributi a fondo perduto entro la fine del corrente anno, evitando che le risorse stanziate vadano in economia.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Gian Mario FRAGOMELI (PD), ringraziando, auspica che non appena verrà acquisita l'approvazione della Commissione europea il decreto attuativo possa essere emanato e gli aventi diritto possano accedere entro la fine del 2020 al contributo loro spettante.
5-07036 Martino: Rimborsi delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010 e 2011.
Claudia PORCHIETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Claudia PORCHIETTO (FI), pur riconoscendo l'ineccepibilità, dal punto di vista formale, delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ribadisce le difficoltà e i costi legali della complessa procedura prevista per il rimborso delle addizionali in titolo. Invita quindi il Governo ad adoperarsi per trovare una soluzione più semplice, anche a livello finanziario, che consenta ai consumatori di ottenere i rimborsi spettanti, senza pregiudicare eccessivamente la posizione dei fornitori, che operano in un mercato – quello dell'energia elettrica – molto delicato in questo momento.
5-07031 Ungaro: Imposta municipale applicabile alle unità immobiliari possedute dai residenti all'estero.
Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).
Massimo UNGARO (IV), ringraziando, richiama l'attenzione su un tema di particolare rilievo, che riguarda numerosi pensionati iscritti all'AIRE, che vivono in affitto all'estero e il cui unico immobile di proprietà si trova in Italia. Una insufficiente attuazione della nuova misura, potrebbe – a causa del permanere di una eccessiva imposizione fiscale – indurre i proprietari alla vendita degli immobili, assai spesso ereditati, pregiudicando lo sviluppo del cosiddetto turismo di ritorno. Osserva che questa forma di turismo, oltre a contribuire all'economia di molti piccoli comuni italiani, evita la dismissione degli immobili in Italia, con negativi effetti anche rispetto allo spopolamento dei piccoli centri. Invita pertanto a monitorare l'attuazione di questa misura, anche nell'ottica di una sua progressiva estensione ad altre categorie di italiani all'estero.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.05.
ALLEGATO 1
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (C. 3289 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3289, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;
rilevato che l'articolo 1, comma 4, lettera a), inserisce, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega recante modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita, il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;
osservato che alcuni degli incentivi fiscali menzionati dal citato articolo 1, comma 4, lettera a), sono riferiti esclusivamente alla mediazione e non anche alla negoziazione assistita;
osservato inoltre che l'articolo 1, comma 15, nel delegare il Governo a modificare la disciplina dell'arbitrato, non prevede, tra i relativi principi e criteri direttivi, il riconoscimento di alcuna agevolazione fiscale;
ritenuto pertanto opportuno – anche al fine di incentivare il ricorso a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie – che la Commissione di merito valuti la possibilità di prevedere incentivi fiscali anche per la negoziazione assistita e l'arbitrato;
rilevato altresì che l'articolo 1, comma 4, lettera a), prevede un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure di cui alla medesima lettera a), che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda un aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
sottolineata in proposito l'opportunità di evitare un aumento di tale contributo, che rischia di gravare anche sui soggetti più deboli,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 4, lettera a), l'opportunità di prevedere, per il caso di scostamenti rispetto al limite di spesa destinato alle misure previste dalla medesima lettera a), modalità di copertura alternative all'aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
ALLEGATO 2
5-07032 Centemero: Proroga del credito d'imposta IPO (Initial pubblic offering).
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento alla disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI – introdotto con la legge di bilancio 2018 e successivamente prorogato con la legge n. 178 del 2020 – ed evidenziano gli effetti positivi derivati dall'introduzione di tale misura.
Con riferimento a detta agevolazione gli Onorevoli chiedono di sapere se non si ritenga opportuno rendere strutturale il credito d'imposta IPO e, nelle more, di prorogarne l'efficacia di un ulteriore anno, ovvero se non sia confermata la volontà di portare a conclusione, con la fine dell'anno in corso, un tale importante strumento di capitalizzazione delle imprese.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Giova, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento.
L'articolo 1, comma 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il riconoscimento di un credito d'imposta, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 per la predetta finalità.
L'incentivo è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la cui vigenza è stata prorogata sino al 2023.
La misura è stata comunicata alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico (SA.51064), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 205 del 2017, che rinvia al predetto Dicastero quanto agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Tanto premesso, ove si intendesse introdurre un'iniziativa normativa volta a rendere strutturale l'agevolazione in questione o a prorogarla per un ulteriore anno, occorrerebbe reperire idonea copertura finanziaria.
ALLEGATO 3
5-07033 Martinciglio: Criticità relative alle procedure di indennizzo dei FIR.
TESTO DELLA RISPOSTA
La Commissione tecnica del FIR, come noto, è stata istituita dal legislatore con specifiche prerogative di autonomia ed indipendenza di azione, valutazione e deliberazione dei suoi componenti – anche in conseguenza degli obblighi derivanti dalla normativa europea – per provvedere all'esame delle fattispecie di violazione della normativa in materia bancaria e finanziaria e la determinazione della misura dell'indennizzo dovuto.
Il Ministero dell'economia e delle finanze mantiene una costante interlocuzione con detta Commissione per monitorare l'andamento dell'attività e per supportarne le funzioni.
In relazione ai tempi delle procedure, occorre tenere presente preliminarmente la proroga del termine di presentazione delle istanze di indennizzo, termine differito dalla previsione legislativa iniziale del 16 febbraio 2020 fino alla data del 16 giugno 2020. Solo dopo questa data si è potuto iniziare l'esame delle domande, con le eventuali integrazioni e modifiche apportate medio tempore dagli istanti.
Il notevole numero delle istanze pervenute, oltre al rispetto delle vigenti misure di sicurezza richieste dalla particolare emergenza sanitaria per il personale addetto ai lavori, costituiscono ulteriori fattori necessariamente incidenti sulla tempistica. Non va infine trascurato che un significativo numero di risparmiatori ha fruito di ulteriori termini istruttori accordati per integrazioni documentali e che l'attività istruttoria del FIR è interconnessa con funzioni istruttorie e produzioni documentali assegnate anche alle banche, al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) e all'Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, va rilevato che, nel corso dell'ultimo semestre, l'attività della Commissione ha comunque prodotto una sensibile accelerazione nella definizione delle pratiche e nella conseguente erogazione degli indennizzi agli aventi diritto. Si evidenzia a tale proposito che da un riscontro effettuato alla data del 16 aprile del corrente anno erano state approvate 40.800 istanze ed erogati quasi 140 milioni di euro mentre al 31 ottobre 2021 la Commissione tecnica ha definito n. 111.836 istanze, per un importo complessivamente riconosciuto pari a circa euro 674 milioni di euro.
È in corso, altresì, l'attività prodromica all'esame delle istanze pertinenti alla procedura ordinaria di accertamento delle violazioni, la quale presenta indubbie complessità che esigono specifiche valutazioni rispetto alla procedura forfettaria.
Si rappresenta, infine, che, nell'ambito del continuo monitoraggio dell'andamento dell'attività della Commissione tecnica, sono in corso interlocuzioni per verificare le criticità ed individuare eventuali soluzioni per assicurare il completamento della procedura nel più breve tempo possibile.
ALLEGATO 4
5-07034 Angiola: Impiego di agenti della Guardia di finanza presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2021 che hanno previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo della guardia di finanza per lo svolgimento di servizi di sorveglianza e tutela presso l'istituto poligrafico e Zecca dello Stato, chiede di conoscere quali siano le motivazioni che hanno determinato tale soluzione che, a parere dell'interrogante, determinerebbe maggiori oneri per la fiscalità generale al contempo distraendo parte delle risorse del Corpo istituzionalmente assegnate a compiti di prevenzione e contrasto dei reati.
Al riguardo, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue.
La collaborazione tra la Guardia di finanza e l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è stata da ultimo «codificata» – come ricordato dall'Interrogante – dall'articolo 1, commi 1001 e 1002, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), in relazione allo svolgimento da parte del Corpo dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, prodotti dall'istituto per conto dello Stato, e per l'espletamento dei correlati servizi di scorta. A tal fine si prevede l'impiego di una specifica aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità, dispiegate presso le varie sedi produttive dell'IPZS e operante anche con modalità «dinamiche» (con riferimento alle attività di scorta afferenti alla movimentazione dei beni prodotti dall'Istituto).
Il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo effettivamente impiegato nella menzionata aliquota nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei medesimi servizi sono posti a carico dell'IPZS.
Il successivo comma 1003 del citato articolo 1, inoltre, ha disposto la stipula di un'apposita convenzione tra l'IPZS e la Guardia di finanza, volta a definire il numero di unità di personale da impiegare nel suddetto limite nonché le modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei correlati oneri, «anche ai sensi dell'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
La disciplina in rassegna risulta concepita nell'ottica di rafforzare il dispositivo di vigilanza posto a supporto e salvaguardia delle attività dell'IPZS, le quali rivestono un'importanza strategica per la tutela di interessi primari del Ministero dell'economia e delle finanze, direttamente connessi alla sicurezza, anche in termini di tracciabilità e anticontraffazione, dei beni dal medesimo Istituto prodotti, coniati o fabbricati, tra i quali documenti soggetti a rendiconto (passaporti, carte d'identità elettroniche, ricettari medici, etc.), valori (carta filigranata e francobolli), sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato nonché monete di Stato in conformità a leggi vigenti o a corso legale. Detta esigenza ancora più rilevante anche a seguito della certificazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea allo stabilimento di Foggia dell'IPZS ai fini della produzione di carta filigranata per la realizzazione di banconote per conto della Banca d'Italia.
Con riferimento a tali profili, è opportuno evidenziare che l'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nel riordinare gli ambiti di specialità delle Forze di polizia, ha affidato alla Guardia di finanza, tra l'altro, il comparto della «sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento». In attuazione di tale previsione, il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 15 agosto 2017, ha emanato la «Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi», attribuendo al Corpo, tra l'altro, coerentemente con la propria funzione di polizia economico-finanziaria, una competenza preminente nella prevenzione e nel contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionale, europei ed esteri, nonché nelle movimentazioni finanziarie e di capitali.
Al fine di dare piena attuazione alle previsioni della normativa in rassegna, in data 21 settembre 2021 è stata infine formalizzata una apposita convenzione tra la Guardia di finanza e l'IPZS, con cm sono state definite le modalità di esecuzione delle suddette attività di collaborazione nonché di instaurazione di ulteriori sinergie di carattere operativo, connesse in particolare ai flussi di dati e informazioni trattati dall'istituto nonché volte ad acquisire know-how, prodotti e soluzioni integrati di sicurezza e anticontraffazione, di interesse ai fini dei compiti istituzionali del Corpo.
In tale quadro, la sinergia operativa tra IPZS e Guardia di finanza appare del tutto connaturata alle rispettive funzioni e missioni istituzionali. La stessa, peraltro, è ben preesistente alle citate previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2021 e si basa su un modello collaborativo consolidato e collaudato, nell'ambito del quale il Corpo già forniva supporto all'istituto ai fini della sorveglianza e della tutela sulla relativa attività produttiva/realizzativa, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 agosto 2003, adottato in attuazione dell'articolo 8 del d.P.R. 24 luglio 1967. n. 806.
Il menzionato intervento, infine, non solo non ha determinato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma ha anche previsto forme di riequilibrio e ristoro delle spese sostenute dall'istituzione per l'espletamento dell'attività de qua.
ALLEGATO 5
5-07035 Fragomeli: Contributo a fondo perduto per i titolari di reddito agrario e per coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione, danneggiati dalla pandemia.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni bis) che hanno previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative e commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto al precedente anno d'imposta 2019, in favore dei soggetti titolari di reddito agrario o che svolgano attività d'impresa, arte o professione, con partita IVA attiva e con ricavi o compensi inferiori ai 10 milioni di euro.
Le disposizioni sopra citate demandano ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima di peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo. A tale proposito, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano i tempi di emanazione del decreto medesimo e, conseguentemente, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilirà termini e modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Giova evidenziare che l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge n. 73 del 2021 è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione europea.
A tal proposito il Dipartimento delle Finanze riferisce che la menzionata misura è stata notificata e registrata dalla Commissione europea in data 28 settembre 2021 (Caso SA. 100155).
Da tale data il Dipartimento ha costantemente monitorato l'iter autorizzativo dell'agevolazione in questione, procedendo a ripetuti contatti con i competenti Servizi unionali i quali, in tale contesto, avevano a suo tempo rappresentato la possibilità che si pervenisse a una decisione entro lo scorso mese di ottobre.
In data 27 ottobre 2021, i predetti Servizi hanno comunicato che la decisione concernente il contributo di cui trattasi (nonché del contributo a fondo perduto per le start-up ex articolo 1-ter del decreto-legge 41/2021) è in consultazione inter-servizi e che la stessa dovrebbe essere adottata entro il 10 novembre p.v. Tale informazione è stata da ultimo confermata dalla stessa Commissione in data 3 novembre 2021.
Il Dipartimento rappresenta che sono attualmente in corso contatti con la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea per ricevere notizia della tempestiva finalizzazione dell'iter autorizzativo della misura.
ALLEGATO 6
5-07036 Martino: Rimborsi delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010 e 2011.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle procedure necessarie per richiedere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise elettriche pagate negli anni 2010-2011 ed abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in quanto contrastanti con il diritto comunitario.
In proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che il rimborso non possa essere richiesto dal cliente direttamente allo Stato – estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'erario ed il fornitore stesso – bensì agendo in giudizio contro il fornitore che, a sua volta, potrà presentare istanza di rimborso alla Stato solo una volta che sia passata in giudicato la sentenza che riconosce la ripetizione d'indebito. Questo meccanismo, tuttavia, costringerebbe i fornitori a dover anticipare ingenti somme di denaro, che lo Stato ha già incassato, con pesanti ripercussioni sulla solidità economica delle stesse società fornitrici.
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative anche di carattere normativo si intendano adottare, «per evitare che pochi fornitori debbano anticipare la restituzione dell'intero gettito delle addizionali 2010-2011 alla potenziale moltitudine di utenti, accollandosi un onere [che] spetterebbe allo Stato».
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Giova preliminarmente osservare che, fino alla loro definitiva soppressione, avvenuta a decorrere dal 1° aprile 2012, le addizionali sull'energia elettrica, originariamente istituite dall'articolo 6 del decreto-legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, erano applicate ai consumi di energia elettrica unitamente, dapprima, all'imposta erariale di consumo e, successivamente, all'accisa sull'energia elettrica.
Le addizionali erano versate direttamente ai comuni, relativamente alle forniture di energia elettrica per le utenze domestiche, e alle Province per le utenze diverse da quelle domestiche. All'Erario erano corrisposte esclusivamente quelle relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo di energia elettrica, prodotta e acquistata per uso proprio, eccezion fatta per le forniture nella regione Valle d'Aosta e nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali le addizionali erano versate rispettivamente alla regione nonché ai comuni e alle province.
Con i decreti legislativi concernenti rispettivamente il federalismo municipale e provinciale, emanati in attuazione della legge delega n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, venne disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione delle addizionali comunale e provinciale nelle sole regioni a statuto ordinario, che fu seguita, a decorrere dal 1° aprile 2012, dall'abolizione anche nelle regioni a statuto speciale (per effetto della abrogazione della norma che le istituiva) e ciò allo scopo di assicurare il rispetto del principio di derivazione comunitaria «un'unica aliquota per medesimo impiego», che risultava essere minato dal mantenimento delle addizionali in queste ultime regioni.
Sul presupposto, infondato, che le addizionali sull'energia elettrica fossero incompatibili con la normativa unionale in materia di accisa, alcuni consumatori avanzarono istanze per il rimborso del tributo e, a fronte dei provvedimenti di diniego emessi dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adirono il giudice tributario sin dal 2012 dando corso ad una serie di giudizi.
La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex multis la sentenza n. 27099.19 menzionata impropriamente nell'interrogazione) che il consumatore finale di energia elettrica non è legittimato ad avanzare richiesta di rimborso dell'addizionale, in quanto, come è per l'accisa – la cui disciplina si estende all'addizionale in virtù dell'articolo 60 del TUA –, è estraneo al rapporto tributario, che intercorre tra l'Amministrazione finanziaria (o l'ente percettore) e il soggetto venditore, che fornisce l'energia elettrica ai consumatori e riveste la qualifica di soggetto obbligato.
L'utente consumatore può esclusivamente esercitare nei confronti del fornitore l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al tributo che non gli sarebbe dovuta essere addebitata nell'ambito del rapporto di natura privatistica intercorrente tra i due soggetti, dimostrando in sede giudiziaria la fondatezza della propria pretesa unitamente all'ammontare del credito vantato.
All'esito di tale giudizio, il soggetto obbligato, condannato alla restituzione al consumatore delle somme addebitate a titolo di rivalsa, è legittimato ad avanzare, sulla base dell'articolo 14, comma 4, del testo unico delle accise, istanza di rimborso nei confronti dell'ente beneficiario dell'addizionale (come detto lo Stato, o la provincia o il comune).
Come messo in rilievo dalla Corte stessa, il sistema descritto nel quale, da un lato, il venditore del bene che ha versato erroneamente alle autorità tributarie un'imposta può chiederne il rimborso e, dall'altro, l'acquirente di tale bene può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti di tale venditore, rispetta i principi di neutralità e di effettività, consentendo all'acquirente, gravato dell'imposta erroneamente fatturata, di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.
Ciò posto, oltre a richiamare la separazione dei rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e venditore (in relazione al pagamento dell'imposta) e tra cedente e cessionario (per quanto riguarda la rivalsa), occorre sottolineare che l'accertamento in giudizio del caso concreto risulta ineludibile per il fatto che deve essere accertato, in primis, se il rimborso vantato dal consumatore finale sia effettivamente dovuto; ciò verificando l'effettivo pagamento delle bollette e della corretta esposizione in esse del tributo in questione.
Tanto premesso, si precisa, infine, che il riferimento all'ordinanza del Tribunale di Torino, resa in data 20 aprile 2021, non pare avallare la tesi espressa dagli Onorevoli interroganti nel question-time in parola in quanto, nella stessa ordinanza, i giudici sembrano affermare che, basandosi sul solo diritto nazionale, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica sarebbe comunque legittima, così come sarebbe parimenti legittimo l'esercizio del diritto di rivalsa del fornitore sull'utente finale. In tal senso, sempre sulla base di quanto previsto dal diritto nazionale, il fornitore non sarebbe tenuto a restituire all'utente finale la soppressa imposta addizionale: l'obbligo alla restituzione del tributo in questione sarebbe fondato, infatti, unicamente sulla disapplicazione di una disciplina nazionale per preteso contrasto con una direttiva dell'Unione europea. Tale disapplicazione, tuttavia, non sarebbe consentita al giudice in una controversia tra privati.
ALLEGATO 7
5-07031 Ungaro: Imposta municipale applicabile alle unità immobiliari possedute dai residenti all'estero.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'agevolazione introdotta dal comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) che ha previsto, una riduzione pari al 50 per cento dell'imposta municipale unica (IMU) per i pensionati residenti all'estero e iscritti all'AIRE, a partire dall'anno 2021 in relazione ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
A tal proposito, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere, in particolare, quale sia il numero delle persone che hanno avuto accesso all'agevolazione e quali siano le risorse utilizzate da parte dei comuni interessati del Fondo istituito dal successivo comma 49 quale parziale forma di ristoro per i comuni che vedono ridotte le proprie entrate a seguito dell'applicazione della misura sopra citata.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
In attuazione del cennato articolo 1 comma 49 della legge n. 178 del 20202 è stato emanato il decreto ministeriale 24 giugno 2021, con il quale è stato disposto il riparto in favore dei comuni del Fondo in questione.
L'articolo 1 del decreto stabilisce che le somme stanziate sono parzialmente ripartite per l'ammontare di 8.758.232,84 euro, sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B «Nota metodologica» mentre la restante parte verrà distribuita con un prossimo provvedimento.
Occorre soggiungere che nella citata nota metodologica è riportato, tra l'altro, che «il ristoro delle minori entrate di spettanza comunale è stimato sulla base delle informazioni desumibili dalla Banca dati immobiliare del Dipartimento delle Finanze che integra i dati catastali con altri dati di natura fiscale tra cui gli importi dei versamenti IMU (deleghe mod. F24)» e che «considerata la necessità comunque di procedere al ristoro della quota prevalente della perdita di gettito puntualmente valutabile, si rinvia a un successivo provvedimento, previa acquisizione di ulteriori dati informativi, il riparto della differenza per il corrente anno e la quantificazione dell'importo complessivo da attribuire a regime per gli anni successivi al 2021».
Tanto premesso, nel precisare che, attualmente, non si è in possesso dei dati richiesti, occorre rilevare, per completezza, che i soggetti passivi che hanno goduto dell'agevolazione in discorso presentano la dichiarazione IMU, solo facoltativamente in via telematica, entro l'anno successivo a quello in cui si è goduto del beneficio stesso e che la menzionata dichiarazione deve essere presentata esclusivamente al comune competente, ai sensi del comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.