X Commissione
Attività produttive, commercio e turismo
Attività produttive, commercio e turismo (X)
Commissione X (Attività produttive)
Comm. X
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. Nuovo testo C. 1356 Pella e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Esame e conclusione – Nulla osta) ... 125
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 128
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame emendamenti e rinvio) ... 126
ALLEGATO 2 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) ... 128
Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022 ... 127
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti (Svolgimento e conclusione) ... 127
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) (Svolgimento e conclusione) ... 127
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), Associazione borghi autentici d'Italia e Associazione borghi più belli d'Italia ... 127
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.
La seduta comincia alle 13.45.
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.
Nuovo testo C. 1356 Pella e abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Catia POLIDORI (FI), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame. Ricorda preliminarmente che le Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio della Camera hanno avviato il 17 ottobre 2019 l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1356 e che tra il 30 ottobre e 5 novembre 2019 hanno proceduto ad un breve ciclo di audizioni informali. È stato quindi istituito un Comitato ristretto in aprile 2021. Le Commissioni riunite hanno quindi concordato di limitare il perimetro del provvedimento da sottoporre all'esame dell'Aula a tre disposizioni e nella seduta pomeridiana del 2 novembre hanno esaminato e votato le proposte emendative.
Evidenzia che l'esame ha portato all'approvazione di un testo profondamente modificato che non investe profili di interesse per la X Commissione. Sono state infatti soppresse tutte le disposizioni del testo che, sia pure limitatamente, richiamavano comunque ambiti connessi a materie di competenza della Commissione. Sottolinea, infatti, che il testo risultante dalla fase emendativa è ora composto di soli tre articoli: uno recante disposizioni sull'inconferibilità di incarichi presso gli enti privati di diritto pubblico; il secondo concernente misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in materia di controllo di gestione; il terzo recante disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni.
Sulla base di quanto riferito, propone quindi che la Commissione esprima un parere di nulla osta.
Massimiliano DE TOMA (FDI) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta della relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice (vedi allegato 1).
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e rinvio).
La Commissione inizia l'esame degli emendamenti in oggetto.
Martina NARDI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti al disegno di legge C. 3208 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 presentati direttamente presso la XIV Commissione e riferiti alle parti del provvedimento di competenza della X Commissione. Avverte, altresì, che dalla medesima XIV Commissione sono state trasmesse quindici proposte emendative (vedi allegato 2).
Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.
Invita quindi la relatrice ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative trasmesse.
Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, ravvisando l'opportunità di disporre ulteriori approfondimenti su talune proposte emendative che incidono su profili attinenti alla tutela dei consumatori, si riserva di formulare una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione in altra seduta.
Martina NARDI, presidente, preso atto della richiesta della relatrice e nessun altro chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA.
La seduta comincia alle 14.05.
Sulle proposte per la ripresa economica delle attività turistico-ricettive della Montagna invernale, in funzione delle riaperture previste a partire dalla stagione 2021/2022.
Giorgia ANDREUZZA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confesercenti.
(Svolgimento e conclusione).
Vittorio MESSINA, presidente nazionale di Assoturismo – Confesercenti, e Claudio CUOMO, presidente dell'Associazione gestori ospitalità e ricettività diffusa – Confesercenti, intervenendo da remoto, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Interviene quindi il deputato Luca SUT (M5S).
Giorgia ANDREUZZA, presidente, ringrazia Vittorio Messina e Claudio Cuomo per il loro intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE).
(Svolgimento e conclusione).
Marco FONTANARI, consigliere nazionale FIPE e presidente dell'Associazione ristoratori del Trentino, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia Marco Fontanari per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 14.35.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 3 novembre 2021.
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI), Associazione borghi autentici d'Italia e Associazione borghi più belli d'Italia.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 3 novembre 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.
ALLEGATO 1
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. Nuovo testo C. 1356 Pella e abb.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1356 Pella e abbinate, recante «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale»; come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,
considerato che nel testo esaminato non si ravvisano norme volte ad incidere sulle materie di competenza della Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
ALLEGATO 2
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.
EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE
ART. 4.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;
b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;»
c) alla lettera d), sostituire le parole: «articoli 1, 3 e 4» con le seguenti: «articoli 3 e 4» e dopo le parole «siano esercitati» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,»;
d) sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all'1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»
*4.4. Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri.
*4.12. Mollicone, Mantovani.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005»;
b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,»;
c) sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»
**4.3. Ruggieri, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Elvira Savino.
**4.11. Mollicone, Mantovani.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), sostituire le parole: «nelle materie oggetto della» con le seguenti: «per conformarlo a quanto richiesto dalla» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e precisando che, al momento di decidere di applicare la sanzione e di fissare l'ammontare della stessa, debba tenersi in debito conto anche il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e l'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante»;
b) alla lettera d), sopprimere le seguenti parole: «anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005» e sostituire le parole: «del medesimo codice» con le seguenti: «del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005»;
c) alla lettera e), sostituire le parole: «regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno» con le seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 per le violazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale»;
d) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis): prevedere che per le violazioni di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2161, le sanzioni siano limitate esclusivamente alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;».
4.2. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo.
*4.5. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
*4.13. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.
**4.6. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
**4.14. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: almeno pari al 4 per cento con le seguenti: non superiore al 4 per cento.
4.10. Mantovani.
Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente: stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente;.
4.15. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente aggiungere le seguenti: ad eccezione dei prodotti alimentari.
4.7. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: prolungare a: recesso.
*4.9. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.
*4.1. Nardi.
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: recesso aggiungere le seguenti: , rispetto a pratiche commerciali aggressive o ingannevoli utilizzate.
4.8. Battilocchio, Squeri, Rossello, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino.