VIII Commissione

Ambiente, territorio e lavori pubblici

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)

Commissione VIII (Ambiente)

Comm. VIII

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
SOMMARIO
Martedì 2 novembre 2021

SEDE REFERENTE:

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio) ... 43

SEDE REFERENTE:

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e conclusione) ... 47

ALLEGATO (Emendamenti presentati) ... 49

VIII Commissione - Resoconto di martedì 2 novembre 2021

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

  La seduta comincia alle 10.35.

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
C. 3341 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessia ROTTA, presidente, ricorda che, in previsione della trasmissione del testo dal Senato – avvenuta nella giornata di venerdì – e della decisione della Conferenza dei presidenti di Gruppo di fissarne l'avvio dell'esame in Assemblea a partire dalle ore 18 della giornata odierna – nella riunione dell'Ufficio di presidenza di giovedì 28 ottobre è stato fissato il seguente iter di esame in sede referente: è stato fissato alle ore 11 il termine per la presentazione degli emendamenti, nonché l'inizio del loro esame a partire dalle ore 13.30, con l'intesa di conferire il mandato alla relatrice entro le ore 16.

  Paola DEIANA (M5S), relatrice, premette che l'adozione del presente provvedimento è collegata alla grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi. Le disposizioni muovono lungo alcune direttrici, quali: l'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; il rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento; la prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo (e fattispecie connesse).
  Ricorda inoltre che, sulla scorta della legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, spetta alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Spetta invece allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato.
  Il coordinamento di tali mezzi – ossia Canadair CL-415 ed elicotteri S-64 (di proprietà del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, cui è stata trasferita la flotta aerea antincendio della Protezione civile con il decreto-legge n. 59 del 2012) nonché altri tipi di elicotteri militari (di proprietà del comparto della Difesa) – è attribuito al Dipartimento della protezione civile, che lo esercita mediante Centro operativo aereo unificato (COAU).
  Tale configurazione non è incisa dall'articolo 1, che però integra il novero di disposizioni poste dalla citata legge-quadro n. 353, mediante la previsione di un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
  Tale Piano nazionale è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile (comma 1), il quale può avvalersi di un Comitato tecnico (comma 2).
  Ai sensi del comma 3, il Piano nazionale ha validità triennale (può essere aggiornato annualmente) ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Ancora il comma 3 aggiunge la previsione che entro il 30 aprile di ciascun anno sia convocata la Conferenza Unificata, per il «confronto» sullo stato di aggiornamento dei Piani regionali nonché dei connessi adempimenti dei comuni.
  Il Piano può destinare risorse ad incentivi premiali in favore di soggetti, pubblici o privati in relazione ai risultati conseguiti per una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi, nelle zone ad alto rischio.
  Il Piano è redatto sulla base degli esiti di una ricognizione condotta dal Dipartimento della protezione civile, che provvede – con cadenza triennale – alla ricognizione e valutazione di un insieme di profili, quali: le tecnologie – anche satellitari – volte alla integrazione dei sistemi previsionali nonché di sorveglianza (la disposizione menziona in particolare il Bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi e il bollettino di previsione nazionale incendi boschivi, su base giornaliera); le esigenze di potenziamento di mezzi aerei e mezzi terrestri, la formazione del personale addetto alle attività antincendi boschivi; la ricognizione e la valutazione delle esigenze di potenziamento delle strutture di aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici serventi alla attività nazionali di gestione, previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; la semplificazione del sistema delle autorizzazioni, al fine di garantire il buon funzionamento delle suddette strutture e di quelle «strettamente connesse».
  Ai fini di una rapida attuazione, il comma 4, prevede l'adozione di un primo «Piano nazionale speditivo», entro il 10 ottobre 2021, approntato sulla base della ricognizione delle più urgenti necessità, previa intesa in Conferenza unificata.
  Il comma 4-bis demanda ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di indirizzi e procedure di coordinamento che assumono la denominazione di Sistema Aereo di Vigilanza Antincendio – SAVA, in attuazione del Piano nazionale di cui al comma 3. Le misure afferenti al SAVA mirano ad integrare il dispositivo operativo nazionale costituito da aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici.
  Il comma 4-ter prevede che, nell'ambito dei piani regionali, le Regioni e le Province autonome possano stipulare convenzioni con Avio Club e Aero Club locali, nell'ambito delle risorse disponibili per la lotta agli incendi boschivi. La finalità dichiarata è quella di integrare nei rispettivi dispositivi operativi gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (disciplinato dalla legge n. 106 del 1985).
  Il comma 4-quater demanda a decreti del Presidente del Consiglio – da adottare entro 180 giorni – la definizione di misure di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione delle strutture connesse ad aeroporti nazionali, aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, anche derogatorie (distributori di carburanti, hangar e officine, piste di decollo ed altro).
  Il comma 4-quinquies, con la dichiarata finalità di promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio, interviene sulle disposizioni della legge di bilancio
2019, relative alla concessione ai comuni di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
  Segnala che durante l'esame presso questa Commissione del decreto-legge n. 121 del 2021 è stata inserita una disposizione (art. 13, comma 2-bis) di contenuto analogo al comma in esame. Il testo è attualmente all'esame del Senato.
  L'articolo 1-bis riduce a cinque settimane (anziché tre mesi) la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo di capi squadra (e conseguentemente, di capi reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La disposizione deroga alla previsione vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per l'accesso ad un numero di posti «corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019».
  L'articolo 1-ter proroga fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria del concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018.
  L'articolo 2 stanzia 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tali risorse sono ripartite tra Vigili del fuoco (33,3 milioni) Ministero della difesa (2,1 milioni) e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (4,6 milioni);
  L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dall'articolo 10 della Legge n. 353 del 2000.
  Gli organi preposti sono tenuti a rilevare le aree percorse dal fuoco entro 60 giorni dall'estinzione dell'incendio, nonché a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti al 1° aprile di ogni anno. Si demanda alla legge regionale il compito di disporre le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni.
  Viene inoltre previsto, che il termine di applicazione dei divieti relativi a tali aree decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali.
  Il comma 2 precisa che, nel periodo di applicazione temporanea delle misure di cui al citato articolo 10 della legge n. 353 del 2000, si applichino le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10. Tali sanzioni riguardano in particolare la trasgressione al divieto di pascolo – adesso la sanzione comprende la confisca degli animali in alcuni casi – ovvero il compimento di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.
  Il comma 4 demanda al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e ai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale – e delle province autonome di Trento e di Bolzano (in base a quanto previsto da una modifica di coordinamento) – il monitoraggio, da parte dei comuni, degli adempimenti di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge-quadro in materia di incendi boschivi.
  L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, sia attraverso il potenziamento dei piani regionali (comma 1), sia stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne.
  In particolare, sono destinati 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2) e nei comuni localizzati nelle Isole minori (comma 3).
  Il comma 4 prevede quindi che i Piani Operativi Nazionali (PON), approvati nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027, tengano conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di
dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.
  L'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla citata legge quadro n. 353, materia di incendi boschivi.
  In particolare, si introduce la nuova definizione di zone di interfaccia urbano-rurale, intese come zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta (lett. a).
  Si stabilisce altresì che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio e le operazioni di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale (lettera b).
  Si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, inserendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi (lett. c); Viene quindi specificato che gli interventi colturali devono tenere conto delle specificità delle aree protette o di habitat di interesse conservazionistico.
  Si introduce nella lotta attiva contro gli incendi boschivi l'uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco, e compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto «in rapporto») ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco (lettera d);
  Viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco (lettera e, numero 1);
  Si prevede poi la facoltà per l'attività di censimento del catasto dei soprassuoli ad aèpret dei comuni, di avvalersi delle strutture organizzative della Regione o di altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche (lett. e, numero 2).
  Infine, si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi (lettera e, numero 3).
  I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 353/2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio previste all'articolo 2, comma 3, del presente decreto-legge.
  L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'art. 423-bis del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante – quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.
  Il Senato è intervenuto sul testo del decreto-legge eliminando l'aggravante e introducendo ulteriori modifiche alla fattispecie di incendio boschivo, nonché estendendo le aggravanti previste per i delitti di incendio e danneggiamento seguito da incendio anche ai fatti commessi nei confronti di aziende agricole.
  L'articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in materia di protezione civile.
  I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti.
  Il comma 3 proroga di circa due anni (dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023) il termine di durata dei contratti a tempo determinato
e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, indicando altresì l'entità dei conseguenti oneri finanziari ed i mezzi per farvi fronte. Con una modifica del Senato si prevede di inserire la previsione secondo la quale, in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro indicati, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione. Ulteriore modifica concerne il trattamento dei materiali vulcanici.
  L'articolo 7-bis – introdotto dal Senato – prevede che, per gli addetti agricoli e forestali assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratti di diritto privato, per l'esecuzione di talune tipologie di lavori ivi indicati, si applichino i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali.
  L'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, autorizza le Regioni a individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate, fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge.
  Il comma 2 consente alle Regioni di avvalersi, al fine di individuare i siti più idonei, del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.
  L'articolo 8 destina 150 milioni di euro disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 4 alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio. Si prevede che si assuma quale ambito prioritario di intervento l'insieme delle aree protette (nazionali e regionali) dei siti della rete Natura 2000, nonché delle aree classificate ad elevato rischio idrogeologico nelle vigenti pianificazioni.
  L'articolo 8-bis, introdotto dal Senato, reca la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).
  L'articolo 9 reca la clausola di entrata in vigore (dal 10 settembre 2021).

  Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta delle ore 13.30 della giornata odierna.

  La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 2 novembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Caterina Bini.

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
C. 3341 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  La seduta comincia alle 13.40.

  Alessia ROTTA, presidente, informa i colleghi che per un contrattempo il rappresentante del Governo ha preannunciato un ritardo di circa 20 minuti. Al fine di consentirne la partecipazione alla seduta odierna, sospende la seduta fino alle ore 14.10.

  La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alla 14.10.

  Alessia ROTTA, presidente, fa presente che sono pervenute 28 proposte emendative (vedi allegato), in ordine alle quali la presidenza non ravvisa profili di inammissibilità.
  Chiede quindi alla relatrice e alla rappresentante del Governo di esprimersi sulle proposte emendative presentate.

  Paola DEIANA (M5S), relatrice, anche in ragione della ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative.

  La Sottosegretaria Caterina BINI, scusandosi per il ritardo, concorda con il parere della relatrice.

  Rachele SILVESTRI (FdI) chiede che vengano messe in votazione tutte le proposte emendative presentate dal proprio gruppo, sulle quali è stato formulato un invito al ritiro.

  La Commissione respinge l'emendamento Butti 1.4.

  Alessia ROTTA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Leda Volpi 1.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Foti 1.3.

  Alessia ROTTA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sarli 1.2, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 1-ter.1, Prisco 1-ter.2, Butti 2.1 e 2.2.

  Alessia ROTTA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Leda Volpi 2.01, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Butti 2.0.2.

  Alessia ROTTA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Leda Volpi 3.3, 3.1 e 3.2, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 4.2, 4.3 e 4.4.

  Alessia ROTTA, presidente, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Sarli 4.1, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 5.3 e 5.4.

  Alessia ROTTA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Leda Volpi 5.2 e 5.1, nonché Lombardo 6.6 e 6.5 avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Butti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4.

  Alessia ROTTA, presidente, constatata l'assenza dei presentatori della proposta emendativa Leda Volpi 8.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.
  Sospende quindi brevemente la seduta, al fine di acquisire i pareri delle Commissioni che si sono convocate in sede consultiva.

  La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.45.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Giustizia e Difesa e il parere favorevole con osservazione della Commissione Affari costituzionali.

  Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazioni di voto, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Deiana, a riferire favorevolmente in Assemblea. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Alessia ROTTA, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.50.

VIII Commissione - martedì 2 novembre 2021

ALLEGATO

D.L. 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. C. 3341 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di prevenzione incendi da parte delle imprese agricole e forestali.
1.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: civile, aggiungere le seguenti: delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex articolo 13, legge n. 349 del 1986,.
1.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , i cui contenuti sono illustrati alle competenti Commissioni parlamentari prima dell'adozione del decreto stesso.
1.3. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

  4-sexies. Le regioni, nei cui territori viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a causa della diffusione ed entità degli incendi boschivi, con propri provvedimenti dispongono entro quindici giorni dalla citata dichiarazione il divieto della caccia nei comuni interessati e in quelli limitrofi, per almeno una stagione venatoria.
1.2. Sarli.

ART. 1-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1-ter.1. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, allo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nei limiti dei posti disponibili.
  1-ter. L'assenza ingiustificata del candidato alle prove di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o la mancata partecipazione per due volte alle medesime prove per motivi sanitari certificati comportano l'esclusione del candidato dalla graduatoria; l'assenza giustificata del candidato alle prove per motivi sanitari certificati comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico.
  1-quater. Al fine di velocizzare le procedure di reclutamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale volontario di cui al comma 1-bis, idoneo anche alla procedura di cui al comma 1, è chiamato alla visita di idoneità sanitaria senza la necessità di ripetere la prova di idoneità professionale.
1-ter.2. Prisco, Butti, Rachele Silvestri, Foti.

ART. 2.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. In particolare:

   a) il personale appartenente al ruolo degli operatori riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria;

   b) il personale appartenente ai ruoli degli assistenti e degli ispettori riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».

  3-ter. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente: «Articolo 212-bis. Il personale appartenente ai ruoli di cui agli articoli 153, 162, 171, 178, e 188, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».
2.1. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dopo l'articolo 212 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente: «Articolo 212-bis. La nomina a primo dirigente logistico gestionale, informatico e della comunicazione di cui all'articolo 142, comma 4 avviene, anche in fase di prima applicazione, secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 160, 169 e 148 del decreto legislativo n. 217 del 2005».
  3-ter. L'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato.
2.2. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ripristino del corpo forestale dello Stato)

  1. A decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è ricostituito il Corpo forestale dello Stato.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le modalità attuative per la ricostituzione del medesimo Corpo forestale dello Stato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di trasferimento al Corpo forestale dello Stato delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite ai corpi ed enti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017.
  4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11.
  5. Il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo le medesime qualifica e sede di servizio. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la propria permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
2.01. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni inerenti la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2.02. Butti, Prisco, Foti, Rachele Silvestri.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ritardata o mancata pubblicazione degli aggiornamenti senza motivata giustificazione, l'ente locale competente procede nei confronti dei dirigenti responsabili alla riduzione della loro retribuzione di risultato in una percentuale compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione della gravità del ritardo o della mancata pubblicazione.
3.3. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. In caso di mancata approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio nei termini di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, al Comune inadempiente si applica una sanzione pari a 100 mila euro. I proventi delle sanzioni sono destinati alla copertura degli oneri degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.
3.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I comuni che, sebbene diffidati dagli organi statali o regionali competenti, continuino a non rispettare le norme e le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e non garantiscono la conformità del loro operato alla legge n. 353 del 2000, sono esclusi dalla possibilità di ricevere finanziamenti eurounitari.
3.2. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

ART. 4.

  Al comma 2, dopo le parole: delle aree periurbane, aggiungere le seguenti: e potenziamento della viabilità forestale.
4.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un ammontare non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2.
4.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: I piani regionali di cui al comma 1 e.
4.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I Piani operativi nazionali di cui al comma 4 rafforzano la capacità operativa nelle attività di lotta agli incendi, includendo l'utilizzo di mezzi e attrezzature finalizzate al soccorso degli animali coinvolti negli incendi boschivi.
4.1. Sarli.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.
5.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.
5.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «È inoltre vietato, per tre anni, il pascolo e la caccia nelle aree non boscate percorse dal fuoco».
5.2. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «È inoltre vietato, per tre anni, il pascolo nelle aree non boscate percorse dal fuoco».
5.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), a-bis), a-ter) e b) con la seguente:

   a) L'articolo 423-bis è così modificato:

   «1. Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
   2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
   3. In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 25 mila a euro 125 mila per ogni ettaro di terreno incendiato.
   4. Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma precedente, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.
   5. A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 3, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore.
   6. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
   7. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».
6.6. Lombardo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

   a.1) all'articolo 423 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo comma è aggiunto il seguente periodo «In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 20 mila a euro 100 mila per ogni ettaro di terreno incendiato»;

    2. dopo il primo comma sono inseriti i seguenti commi:

   «Il giudice, a garanzia del pagamento della pena pecuniaria di cui al comma 1, su richiesta del Pubblico Ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni, nel massimo della multa applicabile.
   A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al comma 1, il giudice dispone la confisca dei beni per l'equivalente valore».

    3. al quarto comma, le parole: «la disposizione precedente» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni precedenti».
6.5. Lombardo.

  Al comma 1), dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

   a-bis.1) all'articolo 423-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile.
6.1. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-ter (Pene accessorie)», alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente:

   «Dalla condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, consegue inoltre di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza nonché di qualunque strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo fiscale erogato in favore del condannato, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».
6.2. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1), lettera c), capoverso «Art. 423-quater», primo comma, sostituire le parole: primo comma con le seguenti: primo e secondo comma.
6.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

   «Art. 423-quinquies (Interdizione dai pubblici uffici). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.».
6.4. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

ART. 8.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le aree vincolate in quanto di interesse archeologico o paesaggistico.
8.1. Leda Volpi, Spessotto, Costanzo, Vallascas.