VIII Commissione
Ambiente, territorio e lavori pubblici
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
Commissione VIII (Ambiente)
Comm. VIII
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282 (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 28
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 30
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 28 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.
La seduta comincia alle 12.55.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.
Atto n. 282.
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame della proposta rinviato nella seduta del 26 ottobre scorso.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che in data odierna è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata.
Ricorda che il relatore, Umberto Buratti, aveva già preannunciato una proposta di parere favorevole, motivandone le ragioni nella seduta svoltasi martedì scorso. La votazione non si era però svolta non essendo stato trasmesso il parere della Conferenza Unificata, che è stato trasmesso in data odierna. Pertanto la Commissione è adesso nella condizione di esprimersi.
In sostituzione del collega relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle ore 13.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 28 ottobre 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 684 del 27 ottobre 2021, l'Errata Corrige è sostituita dalla seguente:
«ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 682 del 25 ottobre 2021:
a pagina 42, prima colonna, al numero 75-noviesdecies, ventiquattresima riga, le parole da: “Alla violazione consegue la sanzione” fino a: “potenza nominale continua superiore a 1 Kw.” sono soppresse;
a pagina 42, prima colonna, al numero 75-vicies, trentanovesima riga, dopo le parole: “decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” sono aggiunte le seguenti: “, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 Kw”».
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 282.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
premesso che:
il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 17 dicembre 2021;
la delega conferita dalla legge n. 53 del 2021 risulterebbe scaduta lo scorso 8 agosto ma, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del suddetto termine, esso verrà adesso a scadenza il prossimo 8 novembre;
quanto al contenuto dello schema, in estrema sintesi, l'articolo 1 estende l'applicazione della disciplina in questione – fino ad ora limitato alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea – ad altre tre categorie di arterie stradali, l'articolo 2 reca le definizioni, l'articolo 3 recepisce le norme della direttiva che introducono il concetto di valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, L'articolo 4 riguarda le ispezioni di sicurezza periodiche. L'articolo 5 elenca una serie di attività e di buone prassi da adottare al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali, L'articolo 6 indica i criteri per la rilevazione degli incidenti mortali, L'articolo 7 riguarda i programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale L'articolo 8 introduce obbligo informativi verso le autorità europee, L'articolo 9 interviene sulle disposizioni vigenti in materia di tariffa, L'articolo 10 reca alcune limitate modifiche all'allegato I, con riguardo al titolo e ad una nuova definizione di «traffico», l'articolo 11 apporta alcune modifiche all'allegato II, anche qui con riguardo al titolo e all'inserimento delle disposizioni per gli utenti della strada vulnerabili, l'articolo 12 inserisce l'allegato II-bis che tiene conto degli utenti vulnerabili, L'articolo 13 dispone la sostituzione dell'allegato III al fine di dettagliare la valutazione della sicurezza stradale a livello di rete, l'articolo 14 apporta modifiche all'allegato IV sulla localizzazione dell'incidente, l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria;
ricordato che l'Unione europea ha posto come obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio, il dimezzamento, entro il 2030, del numero di feriti gravi rispetto al 2020;
condiviso l'obiettivo di definire in ambito sovranazionale procedure atte a garantire un livello sistematicamente elevato di sicurezza stradale su tutta la rete TEN-T, sulla rete di autostrade e sulle strade principali nell'Unione;
preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata in data 21 ottobre 2021,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.