XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Mercoledì 27 ottobre 2021

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 133

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. Atto n. 304 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) ... 133

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ... 136

XIV Commissione - Resoconto di mercoledì 27 ottobre 2021

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 23 settembre 2021.

  Emanuela ROSSINI, presidente, sostituendo la relatrice De Giorgi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 1).

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), preannuncia, a nome del suo gruppo, l'astensione dal voto.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.
Atto n. 304.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, adottato in forza della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Allegato A).
  La direttiva (UE) 2017/2397 estende l'ambito di applicazione della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna – precedentemente limitato al riconoscimento e all'armonizzazione dei requisiti relativi alla sola qualifica di conduttore di navi per il trasporto di merci e persone – al personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri di talune tipologie di imbarcazioni utilizzate sulle vie navigabili interne.
  Sottolinea tuttavia che, come peraltro evidenziato nella relazione illustrativa, la direttiva, anche al fine di ridurre i costi ed evitare aggravi procedurali, ha previsto, all'articolo 39, paragrafo 3, che gli Stati membri le cui vie navigabili interne non abbiano un collegamento transfrontaliero con altri Stati membri abbiano la facoltà di recepire soltanto le disposizioni minime necessarie per il riconoscimento, sul proprio territorio, dei certificati professionali rilasciati secondo le norme europee. Tali Stati, tra cui l'Italia, sono dunque esonerati dall'obbligo di recepire le disposizioni relative alla certificazione delle qualifiche, fermo restando l'obbligo di consentire l'accesso alla navigazione interna ai soggetti in possesso di un certificato dell'Unione.
  Passando al contenuto dello schema, fa presente che esso si compone di 12 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 definiscono le finalità e l'ambito di applicazione, che esclude ad esempio la navigazione per sport o svago, nonché i percorsi effettuati entro una zona geografica limitata di interesse locale, o effettuati su base stagionale, mentre l'articolo 3 fornisce le definizioni rilevanti.
  L'articolo 4 conferma quali autorità competenti gli Uffici della motorizzazione civile già individuati dal decreto legislativo n. 114 del 2018 – di attuazione delle precedenti direttive in materia.
  L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, da notificare alla Commissione europea, alcuni tratti di vie navigabili interne nazionali che presentino particolari pericoli per la sicurezza possano essere classificati come vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo.
  L'articolo 6 dispone il riconoscimento dei certificati di qualifica dell'Unione e dei libretti di navigazione rilasciati, in base alla direttiva, al personale di coperta, agli esperti di navigazione passeggeri, agli esperti di gas naturale liquefatto e al personale di navigazione sul Reno. La validità dei certificati di qualifica e dei libretti di navigazione rilasciati da un Paese terzo può essere riconosciuta nel caso in cui la Commissione europea abbia adottato atti di esecuzione che concedono tale riconoscimento.
  L'articolo 7, in conformità all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, della direttiva, prevede la possibilità di sospensione temporanea della validità di un certificato di qualifica dell'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
  Gli articoli 8 e 9 disciplinano la registrazione e la convalida dei dati sul libretto di navigazione e sul giornale di bordo, demandando ad un provvedimento del MIMS l'individuazione delle misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo, anche mediante lo scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri sulla certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni.
  L'articolo 10 prevede che gli oneri relativi alle attività delle commissioni di esame istituite per l'accertamento delle competenze professionali e quelli connessi al rilascio dei certificati siano sostenuti dai richiedenti.
  L'articolo 11 disciplina il periodo transitorio, prevedendo in particolare che i certificati di qualifica dei conduttori navi,
nonché i libretti di navigazione e i giornali di bordo, rilasciati sulla base della precedente normativa comunitaria prima del 18 gennaio 2022 restino validi per tutte le vie navigabili dell'Unione per un periodo massimo di 10 anni da tale data. Si prevede inoltre che si proceda al coordinamento delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica n. 24 del 1998 e n. 545 del 1999 con le novità introdotte dallo schema in esame, specificando che i certificati rilasciati dal 18 gennaio 2022 sulla base del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 545 hanno validità esclusivamente sul territorio italiano.
  L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere.

  Emanuela ROSSINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

XIV Commissione - mercoledì 27 ottobre 2021

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Atto n. 292).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

   rilevato che il termine di recepimento della direttiva (UE) 2001/2018, cosiddetta direttiva RED II, è scaduto il 30 giugno 2021 e che a seguito del mancato recepimento, il 26 luglio scorso, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2021/0266;

   considerate le finalità della direttiva, volta a promuovere il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, nell'ambito della più ampia strategia europea del «Green Deal» finalizzata al raggiungimento della neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050, previo il rispetto di traguardi intermedi di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990;

   ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame si pone in linea con l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dall'Italia, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, per delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con i citati obiettivi da conseguire entro il 2030;

   rilevato in particolare che l'articolo 3 dello schema dichiara l'obiettivo del nostro Paese di conseguire un consumo finale lordo di energia facendo ricorso per almeno il 30 per cento sulla quota complessiva alle fonti rinnovabili, che vengono normativamente elencate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e che l'Italia intende inoltre adeguare il predetto obiettivo per tenere conto di quanto previsto dalla cosiddetta «legge europea sul clima» di cui al regolamento UE n. 2021/1119, che ha fissato il citato obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

   ricordato che lo schema di decreto prevede altresì una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energie rinnovabili, con la finalità di individuare un insieme di strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul clima, in attuazione del pacchetto «fit far 55»;

   considerati i principi e criteri specifici di delega previsti dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), in forza del quale è adottato lo schema di decreto legislativo, volti tra l'altro a prevedere l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel PNRR, incluso l'aggiornamento del PNIEC in materia di sviluppo delle FER (fonti di energie rinnovabili);

   rilevato a tale ultimo riguardo che nel PNRR le previste riforme di settore: «Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, e adozione di un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno» (M2-C2-R.1.1) e «Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile (biometano)» (M2-C2- R.1.2), incidono sullo stesso ambito di intervento dei criteri e principi di delega di cui al citato articolo 5 e che i relativi progetti di investimento, previsti nel PNRR e diretti allo sviluppo delle energie rinnovabili, inclusi i parchi agrisolari, la filiera dell'idrogeno, le reti e le infrastrutture di ricarica elettrica, assorbono oltre 17 miliardi di euro, cui si aggiungono le risorse per il trasporto locale sostenibile e i bus elettrici e i progetti IPCEI per promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, al fine di soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;

   considerato che lo schema di decreto, composto di 50 articoli, suddivisi in sette titoli, oltre ad 8 allegati, è volto ad accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili, subordinatamente alla programmazione e realizzazione degli impianti sostitutivi e delle necessarie infrastrutture;

   preso atto dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della citata legge 22 aprile 2021, n. 53;

  esprime, per i profili di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento alla regolamentazione delle tariffe per gli impianti di piccola taglia, di cui all'articolo 7, si valuti l'opportunità di riconoscere, alle configurazioni in autoconsumo, anche individuale, un incentivo differenziato. Più in generale, si rileva l'esigenza di meglio valorizzare e incentivare, in coerenza con la direttiva in recepimento, l'autoconsumo individuale e di promuovere il ruolo dei prosumers, definendo un sistema di tariffazione ed oneri che tenga conto dei benefici derivanti dall'autoconsumo;

   b) all'articolo 15, si valuti di prevedere la possibilità che la quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 destinata a copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica sia determinata tenendo conto, oltre che dell'incidenza di tali costi sulla base dei regimi di incentivazione attivi, anche alla copertura di meccanismi di perequazione da attivare in caso di improvvisi rialzi dei prezzi di mercato dell'energia;

   c) con riferimento all'articolo 31 si valuti l'esigenza di garantire un coordinamento con le disposizioni che disciplinano le comunità energetiche dei cittadini contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944/UE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia (Atto del Governo 294), nonché l'opportunità promuovere, attraverso appositi interventi normativi, la costituzione di comunità energetiche rinnovabili riconoscendo misure premiali ai relativi soci o membri, in funzione dell'adozione di comportamenti virtuosi sotto il profilo energetico o del grado di vulnerabilità, per fronteggiare fenomeni di povertà energetica;

   d) all'articolo 45, finalizzato a favorire lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, si valuti di sostituire l'incentivazione tariffaria con eventuali forme di incentivazione esplicita, sia al fine di non alterare il principio di correlazione dei corrispettivi per l'utilizzo dell'infrastruttura ai relativi costi, sancito anche dall'articolo 18 del Regolamento (UE) 943/2019, sia ai fini di una più agevole possibilità di verifica della compatibilità di tali eventuali misure di incentivo con la disciplina europea sugli aiuti di Stato;

   e) in via generale, si valuti l'opportunità di dare corso all'esigenza, espressa in sede di Conferenza Unificata, di aprire un tavolo di lavoro che affronti le tematiche dello sviluppo del fotovoltaico nelle zone agricole e quelle dell'incentivazione del biometano, coinvolgendo gli enti territoriali nella stesura dei prossimi decreti attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di favorire un più ampio confronto tra i diversi livelli di governo in ordine alla transizione ecologica e in particolare al complesso delle norme che regolano il settore dell'energia.