XI Commissione
Lavoro pubblico e privato
Lavoro pubblico e privato (XI)
Commissione XI (Lavoro)
Comm. XI
5-06605 Pini: Utilizzo delle indennità riconosciute ai lavoratori autonomi in relazione alla pandemia di COVID-19 ... 115
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 119
5-06805 Ferri: Designazione dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nelle commissioni mediche per la verifica dell'invalidità civile ... 116
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 120
Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto. C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari (Esame e rinvio) ... 116
Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. C. 235 Gebhard, C. 389 Fedriga, C. 714 Labriola, C. 759 Incerti, C. 900 Fragomeli, C. 1163 Polverini, C. 1164 Polverini, C. 1170 Rizzetto, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale, C. 2855 Durigon, C. 2904 Serracchiani, C. 3134 Rizzetto e C. 3293 Ciprini (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) ... 117
INTERROGAZIONI
Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.
La seduta comincia alle 9.30.
5-06605 Pini: Utilizzo delle indennità riconosciute ai lavoratori autonomi in relazione alla pandemia di COVID-19.
La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Giuditta PINI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta, in quanto la sua risposta, confermando l'esistenza dei problemi da lei segnalati, non dà indicazioni sulle possibili soluzioni. Ribadisce che il fenomeno dell'abuso del ricorso alle partite IVA che nascondono rapporti di subordinazione è molto diffuso e che sono molti i titolari di studi professionali che vi fanno ricorso per ridurre il costo del lavoro e praticare una concorrenza sleale a danno dei professionisti in regola con la legge. Tale stato di cose si perpetua anche perché gli ordini professionali, i naturali interlocutori dei giovani che intendono intraprendere l'attività professionale, non vengono nemmeno coinvolti, nella convinzione che non prenderebbero alcun provvedimento. Si augura, pertanto, che il Ministero del lavoro si attivi al più presto con l'adozione di misure volte a contrastare il fenomeno, essendo evidente che le vigenti previsioni normative sono del tutto insufficienti.
5-06805 Ferri: Designazione dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nelle commissioni mediche per la verifica dell'invalidità civile.
La sottosegretaria Rossella ACCOTO Risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Cosimo Maria FERRI (IV) ringrazia la sottosegretaria per l'accurata ricostruzione normativa, che evidenzia il ruolo centrale dell'INPS nelle decisioni relative alla composizione delle commissioni mediche per la verifica dell'indennità civile. Le segnalazioni a lui giunte dalle associazioni rappresentative degli invalidi, tuttavia, dimostrano una mancanza di trasparenza sulle motivazioni alla base delle decisioni dell'INPS, in particolare di quelle che comportano il mancato rinnovo dell'incarico ai medici indicati dalle associazioni. Per tale motivo auspica che il Ministero si faccia promotore di un confronto costante tra l'Istituto e le associazioni, le quali si sono sempre contraddistinte per la serietà con cui adempiono al loro compito di rappresentare gli invalidi civili.
Renata POLVERINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 9.50.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 9.50.
Disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto.
C. 1779 Paolo Russo e C. 1782 Molinari.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, rileva preliminarmente che ambedue le proposte all'esame sono volte a garantire che il trasporto di persone sia effettuato da soggetti che presentino i necessari requisiti, rispettivamente, dal punto di vista sanitario e dal punto di vista penale.
In particolare, la proposta C. 1779 Paolo Russo è volta a superare l'attuale carenza dei controlli relativi ai requisiti fisici e psico-attitudinali del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che, sulla base del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, sono attribuiti alla direzione sanità delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche, nonché agli organi del Servizio sanitario nazionale.
Nella relazione illustrativa si evidenzia, tuttavia, che in alcune regioni l'esiguità del personale delle strutture sanitarie delle Ferrovie dello Stato e del Servizio sanitario nazionale, nonché la difficoltà interpretativa riguardante gli organi del Servizio sanitario nazionale deputati al controllo rendono difficile l'effettuazione di controlli regolari, mettendo, di conseguenza, a rischio la sicurezza degli utenti dei servizi di trasporto.
La proposta di legge, pertanto, è volta alla modifica dell'articolo 6, comma 2, dell'allegato A, annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999, n. 88, prevedendo, all'articolo 1, comma 1, la possibilità che le visite per l'accertamento della idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, possano essere effettuate a cura di strutture pubbliche o private accreditate del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche dovrebbero essere introdotte, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della salute.
Il successivo comma 2 autorizza la società RFI – Rete ferroviaria italiana a sottoscrivere convenzioni con soggetti privati tecnicamente abilitati, e autorizzati dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, a svolgere le attività clinico-diagnostiche e strumentali preliminari al rilascio del certificato di idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. In ogni caso, il rilascio della certificazione rimane responsabilità dei servizi sanitari della società Ferrovie dello Stato Spa e delle sue dipendenze periferiche nonché dei direttori sanitari delle strutture pubbliche o private accreditate del Servizio sanitario nazionale.
La proposta di legge C. 1782 Molinari intende superare l'attuale mancanza di controllo della certificazione penale dei conducenti dei mezzi pubblici di trasporto, tenuti alla presentazione di una copia del certificato penale del casellario giudiziale solo al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione. Nel corso del rapporto di lavoro, pertanto, le aziende di trasporto non hanno modo di verificare la situazione relativa ai propri conducenti, non solo in termini di condanne riportate, ma anche e soprattutto di carichi pendenti.
Per tali ragioni, l'articolo unico della proposta di legge dispone, al comma 1, l'obbligo per i conducenti di mezzi pubblici di trasporto di linea di fornire annualmente all'azienda da cui dipendono il certificato penale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, in corso di validità, nonché un'autocertificazione sull'eventuale esistenza di altri procedimenti penali in corso presso procure diverse da quella di residenza o all'estero e di eventuali sentenze di condanna, anche non definitive, per i reati di cui ai titoli V, VI, XI e XII del libro secondo del codice penale, relativi rispettivamente ai delitti contro l'ordine pubblico, ai delitti contro l'incolumità pubblica, ai delitti contro la famiglia e ai delitti contro la persona). Sulla base del comma 3, le aziende, qualora rilevino che il dipendente abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti per i reati di cui ai citati titoli V, VI, XI e XII del libro secondo del codice penale, entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti, sono tenute ad adibirlo a un'attività che impedisca il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico. I documenti ricevuti sono conservati rispettando le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Renata POLVERINI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta, segnalando che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà valutarsi come procedere nell'istruttoria legislativa sulle medesime proposte.
Disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.
C. 235 Gebhard, C. 389 Fedriga, C. 714 Labriola, C. 759 Incerti, C. 900 Fragomeli, C. 1163 Polverini, C. 1164 Polverini, C. 1170 Rizzetto, C. 1363 Schirò, C. 1959 Minardo, C. 1975 Varchi, C. 2767 Serracchiani, C. 2776 Mura, C. 2831 Cardinale, C. 2855 Durigon, C. 2904 Serracchiani, C. 3134 Rizzetto e C. 3293 Ciprini.
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l'esame proposte di legge in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2021.
Renata POLVERINI, presidente, ricorda che, nella seduta dello scorso 21 ottobre, i relatori avevano prospettato l'opportunità di nominare un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame, da elaborare anche alla luce delle proposte in materia previdenziale che saranno contenute nella legge di bilancio.
Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di deliberare riguardo alla costituzione del Comitato ristretto.
La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.
Renata POLVERINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 27 ottobre 2021.
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, CNA-Fita, Confartigianato e Conftrasporto-Confcommercio, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 27 ottobre 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.
ALLEGATO 1
5-06605 Pini: Utilizzo delle indennità riconosciute ai lavoratori autonomi in relazione alla pandemia di COVID-19.
TESTO DELLA RISPOSTA
L'onorevole interrogante, citato uno specifico caso relativo a uno studio di architettura milanese, espone poi il più generale problema delle cosiddette false partite IVA.
Relativamente al caso riportato, l'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano ha rappresentato che non risultano presentate specifiche richieste di intervento in merito ai fatti illustrati nell'interrogazione.
Con riferimento ai ristori previsti per i lavoratori autonomi dal decreto «Cura Italia» l'INPS ha rappresentato che i controlli effettuati hanno riguardato la corretta attribuzione del bonus ai destinatari, in particolare sotto il profilo dell'incrocio delle banche dati, per verificare la sussistenza dei requisiti dal punto di vista normativo, concernenti ad esempio la circostanza che gli interessati non dovevano essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non dovevano essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.
In un tale quadro, l'INPS ha evidenziato la difficoltà di individuare casistiche di abuso, quale quella segnalata, in assenza di specifiche segnalazioni, come particolarmente difficili sono da individuare specifici comportamenti/accordi fraudolenti nei rapporti tra il professionista e lo studio professionale, a meno che vengano tempestivamente segnalati.
Relativamente invece al più ampio e generale problema delle cosiddette false partite IVA, vale a dire di quei rapporti apparentemente di natura autonoma-professionale che in realtà celano il sottostante rapporto di lavoro subordinato, si tratta di questione particolarmente sensibile in quanto i lavoratori vengono privati delle tutele tipiche dei dipendenti.
Come risulta dal report dell'attività di vigilanza condotta dall'INL nel corso del 2020 relativamente al settore delle attività professionali, a fronte di n. 1.339 lavoratori cui si riferiscono le violazioni accertate, l'INL ha proceduto a riqualificare il rapporto di lavoro per 372 lavoratori, pari al 28 per cento del totale.
La cosiddetta riforma Fornero, al fine di individuare e riqualificare quei contratti di lavoro che dietro finte partite IVA, collaborazioni coordinate e continuative o contratti a progetto, simulassero veri e propri contratti da lavoro subordinato, aveva introdotto una presunzione di subordinazione al verificarsi di tre condizioni: la durata, il fatturato e il luogo di lavoro, ma aveva comunque stabilito l'esclusione dalla presunzione di subordinazione per le attività professionali per le quali fosse richiesta un'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati.
Le vigenti disposizioni (decreto legislativo n. 81 del 2015) hanno introdotto un nuovo regime di tutele per le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo (partita IVA) analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente, qualora le stesse si concretizzino in «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all'orario di lavoro».
Come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14296/2017, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
L'esigenza di tutelare i lavoratori autonomi non si esaurisce però nella sola riqualificazione dei rapporti di lavoro ma deve essere orientata anche all'apprestamento di adeguate forme di tutela.
In una prospettiva più ampia, che guardi oltre l'emergenza, occorre considerare con particolare attenzione il lavoro autonomo nell'ambito delle riforme strutturali che devono accompagnare la fase della ripartenza e riattivare il percorso dello sviluppo.
È necessario pertanto rafforzare le tutele del lavoro autonomo, con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali e all'equo compenso, temi sui quali il Ministero del lavoro si sta già impegnando.
Concludo assicurando l'impegno del Ministero che rappresento ad approfondire, anche tramite il confronto con le parti sociali, come auspicato dall'onorevole interrogante, la riflessione sugli interventi più efficaci per il contrastare il fenomeno delle false partite IVA.
ALLEGATO 2
5-06805 Ferri: Designazione dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nelle commissioni mediche per la verifica dell'invalidità civile.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle nomine dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nelle commissioni mediche di verifica dell'invalidità civile, è opportuno descriverne preliminarmente il procedimento.
L'articolo 10 del decreto-legge n. 203 del 2005 attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione prevede altresì la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Sulle base delle competenze attribuite dalla legge in materia di accertamento dei requisiti di invalidità, l'INPS ha definito il relativo procedimento di nomina delle Commissioni mediche di verifica.
Sulle base delle istruzioni operative emanate dall'INPS nel 2011, le richieste di designazione riferibili al fabbisogno di medici di categoria vengono inoltrate dalla Direzione centrale Risorse umane dell'INPS alle associazioni nazionali di categoria, e conseguono alle valutazioni di specifiche esigenze formulate dai responsabili dei centri medico-legali in relazione al numero di domande pervenute dagli utenti e al tipo di patologie oggetto delle verifiche da parte delle Commissioni mediche.
Il procedimento vigente per la contrattualizzazione dei medici rappresentanti di categoria prevede peraltro la designazione degli stessi da parte delle rispettive associazioni nazionali (ANMIC, ENS, DICI, ANFFAS), proprio con la finalità di garantire la massima trasparenza, collegialità e partecipazione procedimentale all'attività connessa all'attuazione dei programmi di verifiche dei requisiti sanitari di invalidità civile, di cecità civile e di sordità civile.
Inviati i nominativi da queste ultime, corredati dei rispettivi curricula alla Direzione centrale Risorse umane, oltre che al Coordinamento generale Medico-legale dell'INPS, quest'ultimo esprime il proprio parere sul curriculum e sul percorso professionale del medico designato, dandone comunicazione alla competente area della citata Direzione la quale, verificati gli aspetti di propria competenza, provvede a comunicare alla Direzione regionale/di coordinamento metropolitano competente il nulla osta alla stipula del contratto.
Le Direzioni interessate, verificata l'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità/inconferibilità, convocano i medici per la sottoscrizione del contratto con il Direttore regionale/di Coordinamento metropolitano.
Il contratto ha durata massima di 12 mesi e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza, in quanto presuppone, da un lato, la conferma della designazione da parte delle Associazioni di Categoria, dall'altro la conferma del Direttore centrale Risorse umane o suo delegato, sentito il parere del Coordinatore generale Medico legale e dei Responsabili delle Unità operative Medico legali territoriali.
Concludo assicurando la disponibilità del Ministero del lavoro a promuovere, se richiesto, incontri tra l'INPS e le associazioni di categoria per valutare eventuale ipotesi migliorative delle descritte procedure, nell'ottica di un ampio coinvolgimento delle associazioni e di un'efficiente tutela delle persone con disabilità.