I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Martedì 26 ottobre 2021

SEDE REFERENTE:

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP. C. 3298 Governo (Seguito esame e rinvio) ... 21

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) ... 24

I Commissione - Resoconto di martedì 26 ottobre 2021

SEDE REFERENTE

  Martedì 26 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.
C. 3298 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state presentate 49 proposte emendative (vedi allegato) al provvedimento.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
  In tale contesto ricordo in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.».
  Per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, il quale affronta un ambito materiale limitato, segnalo come esso:

   modifichi l'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice;

   modifichi l'articolo 25 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente i presupposti per la nomina a Capo di Stato maggiore della Difesa;

   proroghi di un mese il termine, ordinariamente stabilito al 30 settembre, per il deposito delle sottoscrizioni, e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, presso la Corte di cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del decreto-legge;

   proroghi dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori, assegno che trova applicazione in via transitoria nel periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;

   proroghi dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio») in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal cosiddetto temporary framework sugli aiuti di Stato.

  Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

   1.23 Siracusano, che interviene sul codice di procedura penale per modificare la disciplina delle intercettazioni tra presenti mediante captatore informatico, escludendo la possibilità, oggi prevista, che le stesse siano disposte nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

   Siracusano 1.24, il quale interviene sull'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione della prova, al fine di specificare che anche le intercettazioni telefoniche o tra presenti sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità;

   Ziello 1.01, il quale interviene sulla disciplina delle sanzioni per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno;

   Lacarra 3.01, il quale dispone la disapplicazione agli enti del Terzo settore delle disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021;

   Colletti 3.02, che differisce dal 30 aprile 2022 al 31 dicembre 2023 il termine fino al quale per alcune categorie di comuni non si applicano gli standard relativi all'assistenza ospedaliera;

   3.03 Colletti, che dispone il mantenimento delle piante organiche del personale amministrativo dei soppressi tribunali delle circoscrizioni dell'Aquila e Chieti e demanda a provvedimenti del Ministero della giustizia la riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale;

   Lacarra 4.01, il quale stabilisce la gratuità dei test antigenici COVID-19 in favore dei minori di 12 anni;

   Lucaselli 5.1, il quale dispone che si tenga conto della singola impresa ai fini della determinazione dei limiti e delle condizioni ai fini della concessione delle misure di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19;

   Ciampi 5.01, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018, al fine di stabilire che il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni è il 31 dicembre;

   Ciaburro 5.02, il quale dispone in materia di rateazione delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi esecutivi.

  Avverto quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che i promotori del quesito referendario sulla caccia stanno incorrendo, con riferimento al termine del 31 ottobre per il deposito delle sottoscrizioni, nelle stesse difficoltà registrate in precedenza e per porre rimedio alle quali il provvedimento in esame ha differito il termine dal 30 settembre al 31 ottobre, vale a dire l'impossibilità di depositare i certificati elettorali dei sottoscrittori a causa del mancato rilascio dei medesimi da parte delle amministrazioni comunali in tempo utile.
  Rileva come non sia possibile intervenire al riguardo in sede di conversione del decreto-legge in esame, in quanto la relativa legge di conversione entrerà in vigore dopo la scadenza del predetto termine, ma ritiene necessario chiarire in sede parlamentare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, come il mancato deposito dei certificati costituisca un'irregolarità sanabile ai sensi dell'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970.
  Ritiene che si possa a tal fine ipotizzare la presentazione e lo svolgimento a breve di un atto di sindacato ispettivo sottoscritto da tutti i gruppi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che il percorso più idoneo possa essere costituito dall'approvazione di una risoluzione in Commissione.

  Vittoria BALDINO (M5S) rileva come possa altresì essere ipotizzata la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea nel corso della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ritiene che, per ragioni di celerità, sia preferibile affrontare la questione in Commissione.

  Emanuele PRISCO (FDI) non ritiene condivisibile proporre di continuare ad introdurre modifiche ad hoc alla normativa vigente in tema di referendum, al fine di prorogare taluni termini previsti dalla legge solamente in favore di alcuni, con il rischio di escluderne sempre altri. Ritiene opportuno piuttosto fissare delle regole generali applicabili a tutti, facendo notare che su tale questione – l'unica previsione del decreto – legge sulla quale nutre alcune perplessità – sono stati peraltro presentati diversi emendamenti.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, sottolinea come il tema prescinda dalle diverse opinioni che si possono avere sui vari quesiti referendari, e travalichi dunque il caso dei procedimenti referendari in corso, rilevando come i promotori del referendum abbiano rispettato i termini previsti dalla legge e come il problema derivi dal fatto che i comuni non riescono a rispettare il termine di trasmissione dei certificati elettorali, trattandosi dunque di un'inadempienza della pubblica amministrazione che non può essere fatte ricadere sui promotori.

  Emanuele PRISCO (FDI) osserva come la situazione che si è venuta a determinare derivi dall'introduzione della possibilità di sottoscrivere le richieste di referendum con modalità digitali.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

I Commissione - martedì 26 ottobre 2021

ALLEGATO

DL 132/2021: Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (C. 3298 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Colletti, Forciniti.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. I dati relativi al traffico telefonico, telematico e alle chiamate senza risposta possono essere acquisiti, entro il termine di conservazione imposto dalla legge, nei procedimenti relativi ai reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».

  2. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale».

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dispone l'intercettazione» sono inserite le seguenti: «o l'acquisizione dei dati»

   c) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «e i risultati di essa» sono inserite le seguenti: «o i dati acquisiti».

  3. Il comma 3 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente: «3. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo».
1.2. Costa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire la parola: sufficienti con la seguente: gravi.
1.3. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole da: per i quali fino a: prosecuzione delle indagini.

  Conseguentemente:

   a) alla lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: del giudice con le seguenti: del pubblico ministero;

   b) alla lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.
1.4. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole da: per i quali fino a: gravi.
1.5. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: o della reclusione con le seguenti: ovvero reati non colposi puniti con la pena della reclusione.
1.6. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
1.7. Lupi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
1.9. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
1.8. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi.
1.10. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini.
1.11. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: ai fini della prosecuzione delle indagini inserire le seguenti: nonché dei reati di cui agli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter del codice penale.
1.12. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: ai fini della prosecuzione delle indagini inserire le seguenti: nonché del reato di cui all'articolo 494 del codice penale.
1.13. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: del giudice su richiesta del pubblico ministero con le seguenti: del pubblico ministero.

  Conseguentemente alla lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.
1.14. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: del giudice con le seguenti: del Tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
1.15. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non possono essere utilizzati.
1.16. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.
1.17. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ricorrono ragioni di urgenza e.
1.18. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , e comunque non oltre quarantotto ore,.
1.19. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: nelle quarantotto ore successive,.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
1.20. Colletti, Forciniti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo.
1.21. Colletti, Forciniti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei dati inserire le seguenti: e dei contenuti.
1.22. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

   «2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei dati inserire le seguenti: e dei contenuti.
1.23. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 192, comma 4, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: dei dati inserire le seguenti: e dei contenuti.
1.24. Siracusano, Calabria, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Rossello, Tartaglione.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno)

  1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 180, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 180, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
1.01. Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2233-quater del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-quater. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono ridotti di trenta giorni.».
2.1. Il Relatore.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Prisco, Montaruli.
*3.2. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum)

  1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre»;

   b) al secondo comma, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre»;

   c) al terzo comma, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre»;

   d) al sesto comma, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 gennaio dell'anno successivo».

  2. All'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «20 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio»;

   b) al quarto comma, le parole: «10 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo».
3.3. Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 15 settembre.
3.4. Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 13 settembre.
3.5. Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 10 settembre.
3.6. Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 32 e 33 con le seguenti: dall'articolo 32.
3.7. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 32 e con le seguenti: dall'articolo.
3.8. Montaruli, Prisco.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per quelle relative a norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3.9. Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per la raccolta delle firme rimane fissato al 30 settembre 2021.
3.10. Montaruli, Prisco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: «I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta» sono soppresse.
3.11. Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla disciplina del subappalto in favore degli enti del Terzo Settore)

  1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non si applicano agli enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Dal 1° novembre 2021 ai suddetti enti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3.01. Lacarra.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di sanità)

  1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «, fino al 30 aprile 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2023,».
3.02. Colletti, Forciniti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. Sono prorogate al 31 dicembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della Giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
3.03. Colletti, Forciniti.

(Inammissibile)

ART. 4.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b)

   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore» sono sostituite dalle seguenti: «in base al reddito familiare».
4.1. Bellucci, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sostituire le parole: «di 50 euro» con le seguenti: «di 100 euro».
4.2. Bellucci, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2021.
4.3. Bellucci, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 ottobre 2021 con le seguenti: 30 novembre 2021.
4.4. Caretta, Ciaburro, Prisco, Montaruli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

  «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda.».
4.5. Bellucci, Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di gratuità dei test Covid-19 in favore dei minori di anni 12)

  1. Ai fini di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 presso la popolazione scolastica, ai minori di anni 12 di età è garantita gratuitamente l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  2. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministero della salute, le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, aggiornando il Protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
4.01. Lacarra.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

   «5-bis. Per la determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” si tiene conto della singola impresa.».
5.1. Lucaselli, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norma d'interpretazione autentica del termine di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018)

  1. La disposizione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione previsto dal primo periodo è quello fissato dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come eventualmente differito ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso comma 1.
5.01. Ciampi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga dei termini delle cartelle di pagamento)

  1. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.
  2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.
  3. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati
dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.
  4. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi al presente articolo, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.
5.02. Ciaburro, Caretta, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)