XIV Commissione

Politiche dell'Unione europea

Politiche dell'Unione europea (XIV)

Commissione XIV (Unione europea)

Comm. XIV

Politiche dell'Unione europea (XIV)
SOMMARIO
Giovedì 21 ottobre 2021

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 61

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 63

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Atto n. 291 (Rinvio del seguito dell'esame) ... 61

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. Atto n. 294 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio) ... 62

ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dal relatore) ... 64

XIV Commissione - Resoconto di giovedì 21 ottobre 2021

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

  Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo il relatore De Luca, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
Atto n. 291.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 settembre 2021.

  Sergio BATTELLI, presidente, concorde la Commissione, avverte che, in ragione dell'opportunità di ulteriori approfondimenti e considerata inoltre l'impossibilità della relatrice, Angela Ianaro, a partecipare alla seduta odierna, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
Atto n. 294.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 settembre 2021.

  Marco MAGGIONI (LEGA), relatore, nell'illustrare la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 2), sottolinea che essa mira in particolare a orientare il provvedimento in esame verso una maggiore tutela del consumatore. Il recepimento della direttiva, necessario al fine di evitare una procedura d'infrazione, può infatti costituire un'utile occasione per prevedere meccanismi atti a migliorare le condizioni di approvvigionamento e di prezzo anche al fine di mitigare le attuali tensioni sul mercato dell'energia elettrica, fermo restando, come emerso anche ieri alla Camera dei deputati nel corso delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre, che i problemi emergenti sui mercati internazionali dell'energia devono essere necessariamente fronteggiati sul piano strategico.

  Francesca GALIZIA (M5S), nel ringraziare il relatore per l'articolata proposta di parere formulata, sottolinea l'esigenza di approfondirne alcuni punti e chiede pertanto se sia possibile rinviare la conclusione dell'esame alla prossima seduta.

  Sergio BATTELLI, presidente, rileva che, atteso che anche la Commissione di merito proseguirà i suoi lavori la prossima settimana, non sussistono elementi ostativi per il rinvio dell'esame del provvedimento.

  Marco MAGGIONI (LEGA), relatore, nel sottolineare l'urgenza di concludere l'esame nel minor tempo possibile, si dichiara in ogni caso concorde con la richiesta avanzata dalla deputata Galizia.

  Sergio BATTELLI, presidente, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

XIV Commissione - giovedì 21 ottobre 2021

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto n. 288).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

   ricordato che l'articolo 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione della suddetta direttiva (UE) 2018/1808;

   rilevato che lo schema di decreto legislativo opera il riordino del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituendone il testo e rafforzando alcuni importanti principi di tutela sia per gli utenti che per il corretto funzionamento del mercato audiovisivo, tra cui, in particolare:

    l'ampliamento della definizione di «ambito locale radiofonico», che prevede una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale invece che di 15 milioni di abitanti, consentendo entro tale limite ad uno stesso soggetto la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata, con contestuale previsione dell'istituzione presso il MISE, in coordinamento con l'AGCOM, di un tavolo tecnico di confronto che proceda alla valutazione del sistema delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica e della relativa copertura;

    il rafforzamento dei presìdi di tutela diretti ad escludere che i servizi di media audiovisivi possano veicolare contenuti volti all'istigazione alla violenza o all'odio sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'articolo 604-bis del codice penale, nonché provocazioni a commettere reati di terrorismo, rimettendo ad un regolamento dell'Autorità la disciplina della procedura per l'adozione dei provvedimenti di limitazione della circolazione dei programmi, previa opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro;

    la disciplina della possibilità per il fornitore di servizi di media, anche se operante nel territorio di diverso Stato membro, di utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana;

    la previsione di nuovi limiti per la trasmissione di messaggi pubblicitari e per l'inserimento di prodotti nei programmi a fini commerciali;

    la promozione dell'accessibilità dei servizi di media per le persone con disabilità;

    la modifica della disciplina dei criteri di individuazione delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni, basata su parametri suscettibili di margini di apprezzamento discrezionale, in luogo delle precedenti soglie fisse di incidenza dei ricavi del settore, tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, del 3 settembre 2020 relativa alla causa C-719/18 Vivendi SA contro AGCOM e nei confronti di Mediaset S.p.a.;

    la modifica della disciplina della promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori, con obblighi di investimento in opere europee, fatte salve alcune soglie di esenzione da definire con provvedimento dell'AGCOM, nonché l'obbligo di includere nei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo;

   considerati i pareri espressi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dalla Conferenza unificata, dal Consiglio di Stato e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

   considerate altresì le integrazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dello scorso 23 settembre al parere reso sullo schema di decreto, che in relazione all'articolo 51 ha precisato che: «la concorrenza deve essere considerata sì bene giuridico primario, ma strumentale al perseguimento e alla garanzia di un altro bene costituzionalmente garantito (articolo 21 della Costituzione), vale a dire il pluralismo dei mezzi d'informazione»,

  esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) esplicitare le ragioni alla base dell'ampliamento dell'ambito di operatività delle emittenti locali radiofoniche, ricordato in premessa, cui non sembra espressamente corrispondere uno specifico criterio di delega;

    b) riformulare, nel comma 2, lettera c), dell'articolo 42, l'espressione «la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto dell'Unione europea»;

    c) dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge di delega n. 53 del 2021, secondo il quale occorre «prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»; appare infatti diffusa l'esigenza di impedire o arginare la tendenza degli operatori del settore di trasmettere i messaggi pubblicitari con un volume sonoro sensibilmente più alto di quello dei programmi;

    d) prevedere, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva oggetto di recepimento, che, ove lo Stato richieda ai fornitori di servizi media soggetti alla propria giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, tale obbligo gravi anche sui fornitori di servizi di media stabiliti in altri Stati membri, affinché contribuiscano finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori;

    e) con riferimento alle disposizioni a tutela del pluralismo, di cui al Titolo VI dello schema di decreto, ed in particolare a quanto disposto dall'articolo 51 in materia di «Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle Comunicazioni», adottare ogni utile accorgimento affinché l'attuazione del provvedimento non generi effetti distorsivi delle dinamiche competitive nel mercato tra emittenti televisive locali, evitando sperequazioni nella distribuzione delle risorse pubbliche.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (Atto n. 294).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;

   richiamate le principali finalità della direttiva UE n. 2019/944, volta ad adattare l'attuale quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in considerazione l'obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e gli sviluppi tecnologici, che consentono nuove forme di partecipazione dei consumatori, per i quali la direttiva sancisce il principio della libertà di scelta del fornitore, inclusa la possibilità di avere più contratti di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, attribuendo loro il ruolo centrale di «clienti attivi», abilitati a operare direttamente o in maniera aggregata, anche al fine di vendere energia elettrica autoprodotta;

   considerato in particolare che la direttiva in recepimento prevede altresì la promozione della cooperazione transfrontaliera, stabilendo norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, l'accumulo e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori vulnerabili, di rafforzamento del ruolo dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, stabilendo un quadro di regole in materia di approvvigionamento di servizi di flessibilità, nonché di indipendenza delle autorità di regolazione, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, flessibili, equi e trasparenti;

   richiamate altresì le finalità del regolamento UE 2019/943, mirante ad armonizzare le regole di funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica per consentire un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, con particolare attenzione all'integrazione nei mercati dell'energia e dei servizi della gestione della domanda, dei sistemi di accumulo e della generazione da fonti rinnovabili e la formazione di segnali di prezzo dei mercati efficienti, anche la fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell'energia elettrica, mediante l'efficiente cooperazione tra gli Stati membri e l'armonizzazione dei Piani nazionali di prevenzione e gestione degli eventi critici;

   ricordato l'attuale stato di messa in mora dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, per il mancato recepimento delle previsioni della direttiva UE n. 2019/944 nella normativa nazionale entro il termine previsto del 31 dicembre 2020;

   visti i princìpi e i criteri direttivi specifici previsti dalle disposizioni di delega di cui agli articoli 12 (riferito alla direttiva 2019/944) e 19 (riferito ai regolamenti 943/2019 e 941/2019) della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020);

   valutato che lo schema di decreto si pone in linea con le riforme già avviate, coerentemente con gli obiettivi e le misure contenuti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), salvaguardando, ove necessario, le specificità del sistema elettrico nazionale e contribuendo a definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riguardanti la «Rivoluzione verde e la transizione ecologica»;

   considerato che con gli strumenti, i meccanismi e gli incentivi definiti o in via di definizione finalizzati a perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione si avranno significative ricadute in ordine al fabbisogno soprattutto della componente tariffaria degli oneri di sistema della bolletta elettrica e che occorre pertanto adoperarsi onde evitare oscillazioni del prezzo dell'energia che si riverberino negativamente sulla bolletta elettrica di famiglie e imprese;

   preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    a) riconsiderare i criteri di allocazione della copertura degli oneri di sistema – tra i quali rientrano il sostegno alle energie rinnovabili e assimilate attualmente a carico delle componenti regolate della bolletta elettrica, sul cui importo finale incidono in misura rilevante – al fine di ridurre il costo dell'energia per i clienti finali, attribuendo altresì all'Autorità di regolazione e al GSE il compito di pubblicare e aggiornare periodicamente gli scenari previsionali di lungo termine per tutte le componenti regolate della bolletta anche con riguardo agli oneri di rete e a quelli del dispacciamento;

    b) prevedere meccanismi di perequazione tariffaria che consentano, nel rispetto delle regole di concorrenza dei mercati, di ammortizzare almeno in parte l'impatto di eventuali tensioni transitorie sui mercati dell'energia;

    c) di individuare con maggiore precisione le categorie di clienti vulnerabili e di chiarire, rispetto ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e f) dell'articolo 11, ossia i soggetti aventi diritto ad assistenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i soggetti di età superiore a 75 anni, se tali categorie di clienti debbano coincidere con i titolari del contratto o anche solo figurare tra i componenti del nucleo familiare;

    e) di prevedere la possibilità di mantenere per le categorie di consumatori vulnerabili – in attesa dell'adozione delle misure strutturali di politica sociale, auspicate e richiamate anche dalla direttiva in recepimento – l'applicabilità del servizio di maggior tutela, in condizioni di conformità al dettato della direttiva medesima, prevedendo eventualmente un suo perfezionamento, ad esempio ampliando la possibilità dell'acquisto dell'energia sul mercato di medio e lungo periodo, anche ricorrendo a contratti di Power Purchase Agreement (PPA) con impianti a fonti rinnovabili, e l'affidamento del servizio di vendita al mercato tramite procedure competitive;

    f) prevedere altresì che per le categorie di consumatori vulnerabili i benefici in bolletta siano attivati in via automatica e non «su richiesta», attesa la riscontrata ridotta propensione di parte degli utenti in condizioni di disagio economico a farsi parte attiva ai fini dell'ottenimento delle migliori condizioni di tutela;

    g) con riferimento all'articolo 14 e alla disciplina in materia comunità energetiche dei cittadini, di prevedere la possibilità di superare il totale divieto di perseguire profitti finanziari, purché ciò non sia lo «scopo principale» della comunità, che ai sensi dell'articolo 2 della direttiva è quello «di offrire suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari».