Commissioni Riunite (VII e IX)

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Commissioni Riunite (VII e IX)

Comm. riunite 0709

Commissioni Riunite (VII e IX)
SOMMARIO
Giovedì 21 ottobre 2021

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 3

ALLEGATO (Parere approvato) ... 8

Commissioni Riunite (VII e IX) - Resoconto di giovedì 21 ottobre 2021

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 21 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente della IX Commissione Paolo FICARA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 8.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2021.

  Paolo FICARA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto – con il consenso del Governo – che le Commissioni avrebbero espresso il parere nella seduta odierna.

  Luigi CASCIELLO (FI), relatore per la VII Commissione, d'intesa con la relatrice per la IX Commissione, deputata Liuzzi, presenta una proposta di parere dei relatori (vedi allegato).

  La sottosegretaria Anna ASCANI, esprimendo un giudizio favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori, li ringrazia per il complesso e accurato lavoro svolto.

  Federico MOLLICONE (FdI) osserva che il recepimento della direttiva 2018/1808 è di fondamentale importanza e avviene con un notevole ritardo, in un contesto tecnologico e di mercato mutato, che richiede l'adozione di un nuovo quadro giuridico per le piattaforme digitali, anche al fine di adeguarlo all'evoluzione della convergenza tra la televisione e i servizi Internet. Sottolinea che il recepimento della direttiva, che apre la strada all'equità nelle forme di fruizione dei contenuti e nelle procedure di regolazione, permetterà di creare un nuovo modello di normativa comunicativa per assicurare la trasparenza e l'utilizzazione delle piattaforme e di prevedere misure adeguate di protezione, soprattutto per i minori. Con il nuovo Testo unico dei servizi di media digitali si intende rispondere, quindi, non solo alle direttive europee, ma anche ai bisogni dei cittadini, che hanno il diritto di sfruttare le tecnologie di comunicazione disponibili per partecipare attivamente al contesto informativo.
  Fa presente che il suo gruppo ha sottoposto alcune osservazioni ai relatori, ma che solo alcune sono state da loro inserite nella proposta di parere. Segnala in particolare l'osservazione sulle quote per gli investimenti in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, di cui all'osservazione n. 23). Al riguardo, evidenzia che, nonostante egli appartenga a una forza politica comunemente considerata sovranista, ha fatto presente che le quote indicate nello schema di decreto sono troppo alte e che è opportuna una loro riduzione, che il suo gruppo aveva proposto di fissare al 20 per cento, per evitare un vincolo troppo stringente che rischiasse di far fuggire gli investimenti esteri, laddove le major devono continuare a investire in Italia. Contesta perciò la scelta dei relatori di aver previsto una forbice di valori, tra il 15 e il 20 per cento, anziché optare decisamente per una quota ben definita. Osserva che probabilmente la maggioranza non è riuscita a trovare un accordo al proprio interno su un determinato valore e pertanto ha lasciato al Governo la scelta di un valore all'interno della forbice. Adombra quindi la possibilità che alcune forze della maggioranza vogliano favorire le grandi piattaforme internazionali. Inoltre riferisce che il suo gruppo aveva chiesto, senza successo, di prevedere forme di flessibilità delle quote a fronte di investimenti in formazione delle nuove professionalità digitali e marketing.
  Contesta poi le modalità con le quali la maggioranza è giunta alla redazione della proposta di parere, decidendo arbitrariamente e senza alcun dibattito quali proposte dell'opposizione accogliere e quali no. Riconosce comunque ai relatori il merito di aver fatto conoscere con buon anticipo la loro proposta di parere a lui e agli altri rappresentanti dei gruppi.
  Sottolinea come il gruppo Fratelli d'Italia, pur se dall'opposizione, sostiene convintamente in ogni sede l'industria audiovisiva italiana, con un innesto di investimenti stranieri in maniera armoniosa e controllata e con l'auspicio che Cinecittà possa diventare un nuovo luogo di produzione nazionale e internazionale.
  Si dichiara poi d'accordo sulla richiesta di soppressione dell'articolo 57, in quanto le sottoquote non possono essere determinate a piacimento dall'Esecutivo volta per volta in carica.
  In relazione alla RAI osserva che la principale azienda culturale italiana ha le potenzialità per competere con le piattaforme digitali e ritiene che le forze politiche dovrebbero aiutarla in questo, puntando su RAI Play, anziché su RaiSat, che è stato un fallimento di mercato costato all'erario 10 milioni di euro. Osserva che RAI Play potrebbe diventare l'aggregatore di tutta la produzione RAI e di quella privata e indipendente, anche estera, attraverso accordi con le altre emittenti pubbliche europee. Ricorda in proposito l'approvazione in Commissione di vigilanza RAI di risoluzioni che chiedono che nel piano industriale dell'azienda sia previsto il rafforzamento di RAI Play attraverso la polarizzazione dell'intera filiera di produzione e la creazione di contenuti, in modo da rendere RAI Play capace di competere con le grandi piattaforme di streaming, sul modello inglese o francese.

  Andrea ROMANO (PD), interrompendo l'intervento del deputato Mollicone, chiede alla presidenza – considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea – di organizzare i tempi della discussione in modo che tutti i deputati che l'hanno chiesto possano svolgere il loro intervento con tempi adeguati.

  Paolo FICARA, presidente, invita il deputato Mollicone a concludere il suo intervento.

  Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver rimarcato che il suo è l'unico intervento previsto dell'opposizione e che questa, non per scelta dell'opposizione, è l'unica seduta in cui si può discutere della proposta di parere dei relatori, riprende il suo intervento osservando che l'osservazione n. 28), nella quale si prevede che il gettito del canone sia trasferito alla RAI, fatta salva la quota riservata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, si pone in contrasto con la richiesta dell'amministratore delegato della RAI Fuortes di abolire il menzionato Fondo e di destinare l'intero gettito del canone alla RAI: proposta che ha incontrato l'opposizione della FIEG e di tutti gli editori.
  Concludendo preannuncia una proposta del proprio gruppo per la creazione di un organismo di vigilanza sull'utilizzo del tax credit. Riferisce infatti di aver ricevuto segnalazioni su una gestione anomala del tax credit, cui avrebbero avuto accesso anche soggetti non aventi diritto. Si tratta, anche in questo caso, di un tema di cui aveva chiesto ai relatori l'inserimento nella proposta di parere, ma che i relatori non hanno ritenuto di recepire. Annuncia che la questione sarà quanto prima fatta oggetto di un atto di sindacato ispettivo, che il suo gruppo sta preparando.

  Andrea ROMANO (PD) osserva che quello cui le Commissioni stanno lavorando è il parere su uno schema di decreto legislativo, e non l'atto normativo di per sé. Pertanto è naturale che su alcuni punti si limiti a fornire al Governo indicazioni o raccomandazioni, come nel caso richiamato dal deputato Mollicone della forbice del 15-20 per cento relativa agli obblighi di investimento in opere audiovisive europee da parte dei produttori indipendenti. Tale percentuale è stata individuata sulla base dei suggerimenti delle categorie interessate e cercando di contemperare le diverse opinioni dei gruppi di maggioranza.
  Segnala comunque lo sforzo congiunto per la valorizzazione del ruolo del servizio pubblico, anche attraverso la fissazione delle quote di affollamento pubblicitario allo scopo di dare maggiore trasparenza a questo mercato.
  Giudica poi positivamente la raccomandazione di trasferire alla RAI il gettito del canone, fatta salva la quota riservata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Apprezza inoltre la previsione di un budget triennale per la RAI, per consentire una maggiore capacità progettuale. Sottolinea quindi la rilevanza di un aspetto, che potrebbe apparire secondario, quale il divieto di comunicazioni commerciali che contengano messaggi sessisti, violenti o discriminatori.
  Concludendo rileva come il parere formulato dai relatori sia articolato e ricco di spunti, pur non essendo perfetto, naturalmente, e come le Commissioni possano essere quindi pacatamente orgogliose del lavoro svolto.

  Alessandra CARBONARO (M5S), dopo aver chiesto che in futuro i dibattiti delle Commissioni siano organizzati in maniera tale da garantire adeguati spazi di intervento ai rappresentanti di tutti i gruppi e aver ringraziato i relatori per il lavoro svolto, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Romano in relazione alla Media Education e alla necessità che chi si occupa di comunicazione audiovisiva abbia a cuore il linguaggio utilizzato.
  Annuncia infine il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori da parte del gruppo MoVimento 5 Stelle.

  Mirella LIUZZI (M5S), relatrice per la IX Commissione, ringrazia per la collaborazione tutti i commissari, gli esponenti del Governo e gli uffici e sottolinea l'importanza del lavoro svolto, che consente al Parlamento di assumere una posizione significativa sulle tematiche oggetto del provvedimento. Questo risultato è stato realizzato anche sulla base delle molte audizioni svolte e del lungo tempo che è stato possibile dedicare all'esame dell'atto anche grazie al fatto che il Governo è stato disponibile ad attendere l'espressione del parere.
  Segnala che alcune osservazioni dell'opposizione sono state recepite nella proposta di parere. Per quanto riguarda, in particolare, la determinazione della quota di investimento in opere audiovisive europee da parte dei produttori indipendenti, osserva come anche la fissazione di una forbice di valori, anziché di una percentuale precisa, costituisca un indirizzo al Governo nel senso di rivedere le quote indicate nello schema di decreto: la finalità è quella di favorire gli investimenti in Italia, senza però porre eccessivi vincoli al mercato.
  Con riferimento al ruolo della RAI, evidenzia quanto previsto dalle osservazioni n. 28), sulla destinazione del gettito del canone, e n. 10), in merito alla presenza negli apparecchi di ricezione di indicazioni per i servizi di interesse generale e quindi del servizio pubblico.
  Ritiene opportuno sottolineare il lungo periodo di tempo trascorso tra il 2005, anno di emanazione del precedente testo unico, e il 2021: periodo durante il quale molti aspetti sono cambiati, anche radicalmente, come le tecnologie disponibili, lo scenario politico, il mercato e i suoi attori.
  Osserva poi come siano stati recepiti, nelle osservazioni ai numeri 11) e 12), anche spunti emersi dai lavori della Commissione Trasporti in relazione alla trasmissione delle partite di calcio su DAZN e interventi del presidente dell'AGCom.
  In conclusione sottolinea come, con questo parere, il Parlamento esplichi pienamente il proprio ruolo e dia importanti indicazioni al Governo.

  Valentina APREA (FI) ringrazia i relatori e i rappresentanti del Governo per il lavoro svolto e rileva come anche tutte le audizioni e i confronti effettuati siano stati necessari per il raggiungimento del presente risultato. Sottolinea inoltre la coincidenza che la conclusione dell'esame del provvedimento sia avvenuta esattamente il giorno successivo all'entrata del Paese nella nuova era digitale della comunicazione.
  Raccomanda quindi al Governo di valorizzare adeguatamente ciascuna osservazione formulata nel parere. Poi ricorda l'importanza che la Commissione Cultura attribuisce all'educazione digitale delle nuove generazioni e auspica che tutte le piattaforme – che sempre si diffondono nelle case delle famiglie – siano dotate di un codice deontologico che non metta a rischio i più giovani e i più deboli.
  Preannuncia infine il voto convintamente favorevole del proprio gruppo.

  Rosa Maria DI GIORGI (PD), a nome del gruppo Partito democratico presso la Commissione Cultura, esprime soddisfazione e si associa alle considerazioni svolte dal collega Andrea Romano della Commissione Trasporti.
  Ringrazia i relatori e tutti i colleghi che hanno lavorato per il risultato, che ha consentito il raggiungimento di un non facile equilibrio.

  Massimiliano CAPITANIO (Lega) ringrazia i relatori per il complesso parere predisposto e annuncia il convinto voto favorevole del proprio gruppo. Auspica che il Governo dia un concreto seguito alle osservazioni recate dal parere e intervenga nel rapporto con le grandi piattaforme, soprattutto sotto il profilo della responsabilizzazione editoriale. Per quanto riguarda invece il lavoro del Parlamento, chiede che le Commissioni riunite riprendano quanto prima la discussione delle proposte di legge in materia di contrasto alla pirateria audiovisiva.
  Concorda con quanto precedentemente evidenziato dalla deputata Aprea a proposito della necessità di diffondere l'educazione alla cittadinanza digitale nelle scuole e suggerisce, come strumento per agevolare la transizione digitale della RAI, che nei telecomandi venga inserito un pulsante per connettersi con RAI Play, così come si fa già oggi per le piattaforme di Amazon e Netflix.
  Con riferimento alle risorse necessarie per lo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo, osserva che possono essere percorse due vie alternative: da una parte, una migliore gestione dei carichi pubblicitari e una razionalizzazione dei costi e, dall'altra, l'aumento del canone: eventualità, quest'ultima, cui il suo gruppo si dichiara nettamente contrario. Invita pertanto a riaprire la riflessione sugli investimenti pubblicitari.
  Nel concludere, afferma che il parere che le Commissioni stanno per votare – che definisce una sorta di libro bianco – deve rappresentare non un punto di arrivo ma un punto di partenza per ulteriori interventi nel settore.

  Luigi CASCIELLO (FI), relatore per la VII Commissione, ringrazia la collega relatrice Liuzzi, la sottosegretaria Ascani e gli uffici per il contributo prestato nella predisposizione della proposta di parere. Ringrazia inoltre tutti i colleghi, anche dell'opposizione.
  Apprezza la conclusione del collega Capitanio e concorda che il parere dovrebbe essere visto come una sorta di libro bianco, che delinea anche la strada da percorrere. Spetta ora al Governo definire molti degli aspetti concreti della disciplina e auspica che, nel farlo, l'Esecutivo tenga in considerazione le osservazioni contenute nel parere.
  Sottolinea quindi come le Commissioni abbiano avuto l'opportunità di dare un contributo fondamentale in un campo, quello dei media, che si sta trasformando a grande velocità. Si augura che siano riuscite a svolgere adeguatamente il proprio compito.

  Paolo FICARA, presidente, nessun altro chiedendo la parola, esprime soddisfazione per il fatto che, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, tutti i colleghi che intendevano farlo sono riusciti a intervenire. Quindi, pone in votazione la proposta di parere dei relatori.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (vedi allegato).

  La seduta termina alle 9.50.

Commissioni Riunite (VII e IX) - giovedì 21 ottobre 2021

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto n. 288).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (atto del Governo n. 288);

   uditi i relatori, ascoltati i contributi dei soggetti intervenuti nelle audizioni programmate e acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, dell'AGCom e della Conferenza unificata Stato, Regioni e Città;

   considerato che:

    la legge 22 aprile 2021, n. 53, che reca la delega per l'attuazione della direttiva in esame, prevede tra i principi e i criteri direttivi il riordino delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali. A tal fine lo schema di decreto legislativo interviene con l'integrale sostituzione del decreto legislativo n. 177 del 2005;

    la diffusione delle nuove tecnologie e l'evoluzione del mercato hanno reso necessaria l'adozione di interventi legislativi per gestire il processo di trasformazione delle modalità di fruizione dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video;

    la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva rappresenta uno dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia;

    la direttiva (UE)2018/1808 ha previsto un adeguato livello di protezione e l'adozione di misure che assicurino un'appropriata tutela della dignità umana e dei minori riguardo ai contenuti audiovisivi, da estendere anche alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi su determinati servizi di social media;

    a tal proposito è affidato agli Stati membri il compito di definire le misure da adottare al fine di garantire la non esposizione, di regola, dei minori a contenuti che possano risultare dannosi per il loro sviluppo fisico, mentale o morale;

    alla luce dell'affermazione delle nuove tecnologie e del conseguente insorgere di criticità rispetto alla fruizione di contenuti audiovisivi da parte dei minori legate al mondo dei social, si presenta imprescindibile una disciplina volta, da una parte, a operare sul piano della regolamentazione e della co-regolamentazione mediante l'adozione di codici di condotta adottati a livello nazionale o dell'Unione da parte degli Stati membri e, dall'altra parte, a intervenire sull'aspetto dell'educazione e della sensibilizzazione dei minori e degli adulti coinvolti nel processo educativo, nonché dal punto di vista professionale;

    il Capo II dello schema, che prevede una articolata disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, non prevede il coinvolgimento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

    l'attuale assetto delle competenze sulla verifica del pluralismo informativo, come codificato nell'articolo 51 dello schema di decreto legislativo, appare condivisibile, in considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'oggetto di tale verifica,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 2, comma 2, lettera b) sia chiarito meglio che cosa s'intenda per fornitore di servizi operante in Italia, per esempio sostituendo – al primo periodo – la parola «oppure» con le seguenti: «o viceversa»;

   2) all'articolo 4, comma 1, lettera q), si valuti l'opportunità di rivedere la definizione di «produttori indipendenti», che appare eccessivamente restrittiva rispetto a quella vigente, tenendo in debita considerazione la libertà negoziale concessa alle parti dei contratti di cessioni di diritti di trasmissione nell'individuazione dei diritti secondari;

   3) il Governo valuti l'opportunità di inserire all'articolo 4, in linea con quanto previsto dal considerando 43 della direttiva, la definizione di autopromozione, estendendola ai servizi appartenenti al medesimo gruppo di emittenti nonché al fornitore di servizi di media a richiesta, a tal fine inserendo la seguente lettera: «aaa) autopromozione»: gli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media audiovisivi o di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti; si considerano appartenenti al medesimo Gruppo anche i fornitori di servizi di media non lineari o a richiesta sottoposti ad un medesimo controllo ai sensi dell'articolo 51 (già articolo 43 TU) e articolo 2359 del codice civile;

   4) all'articolo 4, lettera mm), occorre sostituire le parole «fatta dall'emittente» con le seguenti: «realizzata sotto la responsabilità editoriale dell'emittente»;

   5) all'articolo 5, dopo le parole «l'imparzialità dell'informazione» siano aggiunte le seguenti: «il contrasto alle strategie di disinformazione»;

   6) all'articolo 7, comma 1, lettera d), si valuti l'opportunità di prevedere che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente titolare di autorizzazione radiofonica digitale in ambito nazionale e in ambito locale, al fine di favorire il processo di digitalizzazione anche nel settore della radiofonia;

   7) occorre recepire il principio contenuto all'articolo 7-bis della direttiva, a norma del quale «Gli Stati membri possano adottare misure volte a garantire che si dia debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale» e conseguentemente, dopo l'articolo 8 dello schema, sia aggiunto il seguente:

«Articolo 8-bis

(Accessibilità dell'informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico)

  1. Allo scopo di assicurare il pluralismo e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, è garantita agevole accessibilità alla programmazione di informazione e di altri contenuti rilevanti dei servizi di media audiovisivi e radiofonici mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.
  2. L'Autorità, mediante proprio regolamento, definisce le regole cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici nonché i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori sotto qualsiasi forma,
compresi i motori di ricerca Internet, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma precedente.
  3. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma ed emette i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza; in caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.»;

   8) dopo l'articolo 22, occorre aggiungere l'articolo 22-bis, con la previsione del rilascio dell'autorizzazione per la fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta, in linea con quanto già previsto dall'articolo 22-bis del Testo unico attualmente in vigore;

   9) all'articolo 24, comma 5, la parola «valutazione» sia sostituita con la seguente: «ricognizione»;

   10) all'articolo 32, coerentemente con quanto indicato al comma 2, lettera d), occorre aggiungere i seguenti commi:

  «4-bis. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione Internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi da 2 a 4 che precedono; tale sistema deve essere agevolmente accessibile. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma ed emette, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza; in caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.
  4-ter. Il sistema di numerazione di cui alle disposizioni che precedono è riservato esclusivamente ai fornitori di media audiovisivi e radiofonici. Il Ministero/L'Autorità, con appositi provvedimenti, ne inibisce l'utilizzo da parte di soggetti privi di titolo ed irroga le relative sanzioni.
  4-quater. Gli strumenti di ricerca presenti negli apparecchi di ricezione del segnale televisivo idonei alla connessione Internet devono assicurare la neutralità nell'indicizzazione dei contenuti audiovisivi e radiofonici e l'agevole reperibilità di ciascuno di essi, evitando ogni discriminazione ai danni dei fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici. L'Autorità emana le disposizioni applicative del presente comma ed emette i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza, nei confronti dei soggetti che producono o importano gli apparecchi. In caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997».

   11) in relazione all'articolo 34, in ordine agli eventi di particolare rilevanza, valuti il Governo di inserire una disposizione volta a prescrivere alle piattaforme e agli operatori di individuare modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente finale sulla base dei parametri che l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni potrà individuare, anche con la finalità di evitare fenomeni di congestione. Valuti altresì il Governo di attribuire specifici e chiari poteri all'AGCom, volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Occorre infatti evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell'AGCom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono;

   12) in relazione all'articolo 43, in ordine alla pubblicità e agli investimenti che le imprese compiono in tale ambito, valuti il Governo – a garanzia del mercato – di inserire una previsione per cui le rilevazioni degli indici di ascolto effettuate da tutti i fornitori a richiesta si devono conformare a criteri di trasparenza, verificabilità, indipendenza, terzietà e certificazione, anche tenendo conto di quanto previsto nell'atto di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera n. 194/21/CONS);

   13) ancora in relazione all'articolo 43 dello schema di decreto legislativo, siano rafforzate le disposizioni volte a prevenire e sanzionare le comunicazioni commerciali audiovisive discriminatorie; in particolare:

    a) al comma 1, dopo la lettera c) sia aggiunta la seguente: «c-bis) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi discriminatori rispetto all'origine etnica, alla nazionalità, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale;»

    b) al comma 1, lettera c), sia conseguentemente soppresso il numero 2);

    c) dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente:

    «3-bis. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera c-bis). I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione.»

   14) all'articolo 44, comma 7, occorre ripristinare la formulazione della norma nella versione vigente che prevede il calcolo della durata del tempo di trasmissione al «lordo» e non al «netto»;

   15) all'articolo 45, comma 5, coerentemente con la definizione di autopromozione indicata alla precedente lettera b), occorre considerare anche i fornitori di servizi media radiofonici tra quelli non soggetti ai limiti di affollamento per l'autopromozione riguardante le altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti;

   16) dopo l'articolo 45, sia aggiunto un articolo 45-bis volto a esercitare la delega in ordine al criterio del livello sonoro delle comunicazioni commerciali;

   17) all'articolo 46, comma 5, occorre mantenere la formulazione della norma nella versione vigente e conseguentemente sopprimere le parole «nonché di programmi di attualità»;

   18) valuti il Governo di modificare il comma 3 del medesimo articolo 46 nel senso di escludere le finestre di televendita dai limiti di affollamento;

   19) all'articolo 50, comma 10, le parole «progressiva razionalizzazione» siano soppresse;

   20) all'articolo 54, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il secondo periodo, contenente la riserva di destinazione in favore delle opere di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti negli ultimi 5 anni; conseguentemente, si valuti l'opportunità di rivedere il comma 7 alla luce delle finalità di semplificazione indicate dalla legge di delegazione;

   21) all'articolo 55, comma 1, le parole «I cataloghi» siano sostituite dalle seguenti: «L'offerta complessiva»;

   22) all'articolo 55, comma 2, lettera a) valuti il Governo l'opportunità di rivedere il secondo periodo alla luce delle finalità di semplificazione indicate dalla legge di delegazione;

   23) all'articolo 55, comma 2, lettera b), si valuti l'opportunità di prevedere che – per i fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta – gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari a una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, si collochino tra il 15 ed il 20 per cento. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di definire con norma di legge le quote da applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, di modo che la quota sia del 12,5 per cento o, in alternativa, che la stessa quota del 12,5 per cento sia calcolata a livello di gruppo. Si valuti altresì l'opportunità di prevedere che agli stessi soggetti non si applichino gli obblighi di programmazione previsti alla lettera a);

   24) all'articolo 55, si valuti di riformulare il comma 8, al fine di affidare alla disciplina di legge una semplificazione del sistema di sottoquote o sotto-sottoquote, secondo le indicazioni formulate nel parere di AGCom;

   25) all'articolo 56, comma 2, lettera b), dopo le parole «quota di mercato» siano aggiunte le seguenti: «o fatturato»;

   26) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 57, in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana, trattandosi di materia da definire con disciplina di legge;

   27) all'articolo 58 sia valutata l'opportunità di aggiungere una previsione volta a escludere dall'ambito di applicazione del decreto legislativo il simulcast;

   28) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 61, di prevedere che, di norma, alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia trasferito l'intero gettito derivante dal canone, fatta salva la quota riservata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con il connesso impegno del Governo a determinare e assegnare tale importo su base triennale, onde consentire una più efficace programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo, in relazione ai fabbisogni e agli obblighi del contratto di servizio;

   29) all'articolo 67, comma 1, lettera d), occorre sopprimere la sanzione prevista in relazione alla registrazione dell'emesso dei programmi, in quanto la norma che prevedeva la tenuta di tale registro rientra tra quelle abrogate dall'articolo 70 e non è stata riprodotta nel nuovo testo e al comma 2, lettera d). Si valuti altresì l'opportunità di ridurre l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi in tema di promozione della produzione europea, parificandole a quelle previste per le violazioni delle disposizioni in materia di tutela dei minori;

   30) all'articolo 67, comma 1, dopo la lettera m), sia aggiunta la seguente: «m-bis) dalle disposizioni di cui all'articolo 32-bis»;

   31) valuti inoltre il Governo di introdurre uniformità nei criteri relativi al presidio sanzionatorio delle norme, selezionando un unico e medesimo criterio – sanzione pecuniaria per singola violazione o percentuale del fatturato – per tutti fornitori di servizi tanto su mezzi di trasmissione tradizionali quanto sulle piattaforme online;

   32) all'articolo 71, comma 1, occorre sostituire le parole da «agevolare la» fino a «prosegue con l'esercizio» con le seguenti: «favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio prosegue con gli impianti»;

   33) al medesimo articolo 71, comma 3, primo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere, dopo le parole «dalla data», la seguente: «improrogabile»; e conseguentemente, dopo le parole: «1° gennaio 2023», di aggiungere le seguenti: «onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato»;

   34) al fine di assicurare la piena attuazione e un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale nonché dei diritti e degli interessi dei minori, all'articolo 38, commi 5 e 10, all'articolo 39, comma 6, e all'articolo 42, comma 5, occorre prevedere il coinvolgimento dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.