Commissioni Riunite (VII e IX)
VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
Commissioni Riunite (VII e IX)
Comm. riunite 0709
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 64
ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere dei relatori) ... 69
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 72
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 67
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione Vittoria CASA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Atto n. 295.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.
Vittoria CASA, presidente, avverte che la Commissione Bilancio ha fatto pervenire i propri rilievi sull'atto in esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento. Ricorda che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 96-ter, i rilievi della Commissione Bilancio saranno trasmessi al Governo unitamente al parere delle Commissioni VII e IX. Ricorda quindi che nella precedente seduta i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni e che il Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere ancora fino ad oggi. Chiede quindi ai relatori se confermano la loro proposta di parere o intendono modificarla.
Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), relatore per la VII Commissione, presenta una nuova versione della proposta di parere dei relatori (vedi allegato 1), modificata rispetto alla proposta depositata nella precedente seduta. Rimarca che alla stesura della proposta hanno contribuito molti colleghi commissari, e li ringrazia tutti per i suggerimenti.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice per la IX Commissione, premette che i relatori hanno svolto un attento lavoro, a partire dal confronto con i suggerimenti espressi dai membri delle due Commissioni. Pone però un problema di coerenza fra il parere che le Commissioni si accingono a esprimere sull'atto in esame e il parere espresso dalla IX Commissione sulla cosiddetta legge sui servizi digitali (DSA), che viene infatti esplicitamente richiamata nel quarto punto delle premesse della proposta di parere. In particolare, il tema degli «estratti molto brevi» è oggetto di un contrasto tra piattaforme ed editori: il Parlamento ha in questo caso il dovere non di mantenere una posizione neutrale fra due tipologie di soggetti contrapposte, bensì di prendere esplicitamente le parti degli editori, che rappresentano la vera produzione italiana. Sulla base di queste esigenze, ritiene che si dovrebbe espungere la parola «certi» nell'osservazione n. 2) della proposta di parere.
Federico MOLLICONE (FDI) ricorda il lungo percorso istruttorio compiuto dalle Commissioni, che ha compreso numerose audizioni tenutesi anche su impulso del suo gruppo, nel corso delle quali sono state ascoltate tutte le parti in causa. Ritiene importante tenere conto delle istanze che sono venute dalle parti deboli. Dichiara quindi di concordare con la relatrice Bruno Bossio, che ha espresso considerazioni condivisibili per linearità. Sottolinea che gli OTT, guidati in particolare da Google, difendono, legittimamente, interessi miliardari e che il Parlamento italiano ha il dovere di tutelare le parti deboli del rapporto di forza, soprattutto i soggetti editoriali più piccoli. Evidenzia che si tratta di un tema che attiene alla libertà. Venendo al contenuto della proposta di parere, sottolinea che le Commissioni riunite 2a e 8a del Senato hanno appena approvato un parere sull'atto del Governo in titolo che reca un'osservazione in merito ai cosiddetti «estratti brevi» di tenore molto diverso rispetto a quello del parere che il relatore Fusacchia ha testé proposto alle Commissioni. Contesta, in particolare, il riferimento ai «parametri certi» per la identificazione degli estratti molto brevi, che, a suo avviso, è la richiesta di bandiera delle lobbies legate a Google contro gli interessi dell'editoria nazionale e locale. Poiché l'unico parametro certo può essere il dato numerico dei caratteri di un contributo editoriale, ritiene che chiedere parametri certi non possa che recare un danno a chi fornisce i contributi medesimi, facendo salvi gli interessi delle grandi piattaforme. Evidenziando quindi la discrasia tra i due pareri di Camera e Senato, invita i relatori a modificare l'osservazione n. 2), eliminando il riferimento ai «parametri certi», per uniformarla a quella recata dal parere espresso dalle competenti Commissioni del Senato. Dopo aver ricordato che il suo gruppo aveva avanzato una proposta diversa, chiede che, in alternativa, sia soppressa del tutto l'osservazione n. 2). Sottolinea non si tratta tanto di dividersi su questioni legate all'appartenenza politica, quanto di evitare che il Parlamento si schieri a difesa di interessi miliardari di piattaforme giganti, ancorché legittimi, a danno della piccola editoria. Chiede una sospensione della seduta per approfondire questo punto.
Gianluca VACCA (M5S), riferendosi all'intervento del deputato Mollicone, rimarca che, nel muoversi all'interno del perimetro delineato dalla direttiva, il fine ultimo deve restare quello di tutelare il lavoro di chi produce informazione, bilanciando i diversi interessi delle forze in campo. Precisa che il riferimento a parametri certi non comporta affatto una presa di posizione a favore delle piattaforme: l'osservazione intende piuttosto accogliere l'invito del presidente di AGCOM e di quello di AGCM ad introdurre parametri più certi e definiti per l'individuazione degli estratti brevi, per scongiurare possibili contenziosi. Respingendo quello che definisce un tentativo del deputato Mollicone di dividere i parlamentari tra chi difende gli interessi dei grandi players e chi difende quelli dei soggetti economicamente più deboli, ricorda che la prima necessità è quella di condividere e rispettare lo spirito della direttiva, cercando di contemperare le esigenze delle diverse parti in gioco. Ricorda che il web è un veicolo importante di circolazione dell'informazione che può ampliare i ricavi giornalistici e contribuire al rilancio del settore. Esprime quindi un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di parere, che, a suo avviso, opera un'ottima sintesi delle istanze formulate dai vari gruppi, nonché sul contenuto dell'osservazione n. 2). Tuttavia, ritiene che si sarebbe potuto osare di più, formulando alcuni rilievi in forma di condizioni, piuttosto che limitarsi a osservazioni sfumate: si riferisce in particolare a quella relativa alla riproduzione delle immagini, che avrebbe potuto essere più aderente al contenuto della risoluzione approvata a suo tempo dalla VII Commissione.
Massimiliano CAPITANIO (LEGA) ringrazia i relatori e per il lavoro fatto per la stesura della proposta di parere e per aver recepito in essa i suggerimenti di tutte le forze politiche. Rispondendo al deputato Mollicone, ricorda che il Parlamento si è in più occasioni adoperato a favore dell'editoria, e cita in proposito i due casi di Radio Radicale e de il manifesto. Rileva che la materia è certamente complessa, ma che la richiesta di parametri atti ed evitare il contenzioso viene proprio dagli editori, alcuni dei quali hanno tra l'altro stipulato degli accordi con Google nel 2016. Si dichiara comunque a favore di una breve sospensione della seduta per elaborare ulteriormente una proposta di parere che risulti ampiamente condivisa.
Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, puntualizza che, come già detto nel suo precedente intervento, le diverse posizioni sono tutte legittime.
Paolo LATTANZIO (PD), dopo aver premesso che i temi sono stati affrontati per molte settimane senza alcuna barriera ideologica, osserva che la proposta di parere, vista nel suo complesso, con le sue numerose osservazioni, è equilibrata e certo non può essere definita priva di coraggio. In essa si tiene conto dei molteplici interessi del mondo culturale italiano, contemperando esigenze diverse e tutelando chi ha minore forza economica. Ricorda che quello all'esame è un provvedimento sul pluralismo dell'informazione, come sottolineato dal presidente dell'AGCOM, e che il valore aggiunto della proposta di parere sta proprio nella sua tutela.
Luigi CASCIELLO (FI) invita a valutare gli effetti che il riferimento a «parametri certi» può provocare nella materia degli estratti brevi, esponendo i contenuti giornalistici alla cernita fatta da un algoritmo utilizzato da Google. Esprime l'avviso che sarebbe opportuno trovare una formulazione diversa dell'osservazione n. 2).
Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), relatore per la VII Commissione, invita tutti a tenere nella giusta considerazione la necessità di definire il concetto di estratti brevi in termini tali da evitare l'insorgere di questioni e contenziosi. Ricorda quanto ha detto sul tema il presidente di AGCOM intervenuto in audizione e quanto rimarcato nel parere dell'AGCM. Conclude precisando che l'osservazione n. 2) è frutto di molta attenzione e riflette il tentativo di tenere nel giusto conto le esigenze delle diverse parti. Ciò detto, è favorevole a sospendere la seduta per approfondire la questione.
Vittoria CASA, presidente, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.05.
Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), relatore per la VII Commissione, anche a nome della relatrice per la IX Commissione, deputata Bruno Bossio, propone di riformulare l'osservazione n. 2) della proposta di parere, relativa all'«estratto molto breve», nei termini seguenti: «occorre che la categoria di “estratto molto breve” – ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri che prevengano il più possibile l'insorgere di possibili contenziosi». In sostanza, cadono l'aggettivo «certi» riferito a «parametri» e la frase «e che non pregiudichino i diritti dell'editoria nazionale e locale». Chiarisce che tale riformulazione raccoglie un più ampio consenso tra le diverse forze politiche ed è comunque idonea a dar conto in modo equilibrato della complessità della questione sollevata dai vari soggetti auditi dalle Commissioni.
Secondo Gianluca VACCA (M5S) era preferibile la formulazione dell'osservazione n. 2) prospettata dai relatori ad inizio seduta, che era già il frutto di una ragionata mediazione tra punti di vista diversi e che teneva conto tra l'altro delle posizioni sia dell'AGCOM sia dell'AGCM. A suo avviso, chiedere la definizione di «parametri certi» non avrebbe comportato in nessun modo uno sbilanciamento del parere a favore degli interessi delle piattaforme contro gli editori e avrebbe servito meglio l'esigenza primaria di tutti, anche degli editori, che è quella di un quadro di regole certe e univoche. Ritiene che la nuova formulazione dell'osservazione, della quale prende atto, lasci forti incertezze ed è controproducente, rispetto allo scopo che si voleva raggiungere, in quanto apre probabilmente la strada proprio al criterio del numero di caratteri, che è quello più adatto a evitare l'insorgere di contenziosi. Ad ogni modo, valutando la proposta di parere dei relatori nel suo complesso e giudicandola soddisfacente ed equilibrata, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.
Federico MOLLICONE (FDI) premesso che la proposta di parere dei relatori, come da ultimo riformulata, pur non essendo, a suo avviso, pienamente soddisfacente, costituisce comunque una sintesi nobile, oltre che frutto di un lavoro di mediazione serio, preannuncia che il suo gruppo la sosterrà.
Paolo LATTANZIO (PD), rilevato che la proposta di parere dei relatori, come da ultimo riformulata, costituisce nel suo insieme una sintesi ben bilanciata e soddisfacente delle numerose posizioni raccolte nel lavoro istruttorio e che, in particolare, la riformulazione dell'osservazione n. 2) sugli estratti molto brevi è in linea con lo spirito equilibrato della proposta complessiva, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.
Massimiliano CAPITANIO (LEGA) ringrazia ancora a nome della Lega i relatori per quest'ultimo momento di sintesi, apprezzando che si tratta di una proposta di parere ampia e articolata che fra l'altro ribadisce la rilevanza di Agcom. Preannunzia dunque il voto favorevole della propria forza politica.
Luigi CASCIELLO (FI), espresso apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dai relatori, che hanno raccolto la gran parte delle istanze, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.
Michele ANZALDI (IV), dopo aver espresso soddisfazione per il lavoro svolto, che si augura possa contribuire a migliorare una riforma della quale si sente un grande bisogno, dichiara il voto favorevole.
Vittoria CASA, presidente, preso atto che il Governo non intende intervenire e non ha osservazioni sulla proposta di parere dei relatori, la pone in votazione.
Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2021.
Vittoria CASA, presidente, avverte che la Commissione Bilancio ha fatto pervenire i propri rilievi sull'atto in esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e che, ai sensi del comma 5 del citato articolo, i rilievi saranno trasmessi al Governo unitamente al parere delle nostre Commissioni. Ricorda che il Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere fino ad oggi.
Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), intervenendo sulla programmazione dei lavori, chiede il rinvio della deliberazione del parere alla giornata di domani, ritenendo che i rappresentanti dei gruppi non abbiano avuto il tempo di approfondire la proposta anticipata informalmente questa mattina dai relatori.
Vittoria CASA, presidente, preso atto che i relatori non sono contrari al rinvio, chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere delle Commissioni ancora fino a domani.
La sottosegretaria Lucia BORGONZONI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere il parere ancora fino al 21 ottobre 2021.
Vittoria CASA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).
NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
Le Commissioni riunite VII e IX,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e uditi in particolare i relatori nella seduta del 14 settembre e numerosi altri soggetti interessati nel corso di audizioni informali programmate;
considerato che lo schema coglie complessivamente un giusto equilibrio degli interessi in gioco, in particolare quello degli autori di contenuti, i quali hanno la legittima aspettativa a vedersi riconoscere diritti collegati all'opera creata pur nel contesto delle nuove forme di diffusione offerte dalle piattaforme; quelli degli editori, che hanno l'aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto connesso per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico; quelli dei prestatori dei servizi, i quali hanno l'altrettanto legittima aspettativa di sviluppare tecnologie e nuovi modelli di business; nonché ancora quelli del pubblico a fruire in modo innovativo, rapido ed efficace dei contenuti;
considerato il ruolo cruciale delle imprese di intermediazione, nonché il fatto che talvolta gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori non dispongono degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari a far valere i propri diritti, e risulta pertanto importante valorizzare il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione relative agli utilizzi dei diritti dei propri iscritti, laddove i titolari non provvedano direttamente;
osservata la necessità che l'emanando decreto legislativo sia coerente con i contenuti dell'imminente modifica della direttiva 2000/31/CE, volta a introdurre la cosiddetta legge sui servizi digitali, su cui peraltro la Commissione Trasporti ha espresso un parere nella seduta del 23 giugno 2021; tale atto stabilisce una serie di obblighi di diligenza per gli intermediari on line, in relazione alla loro attività di moderazione dei contenuti e alle modalità di contrasto dei contenuti illegali; le prescrizioni al riguardo sono modulate in funzione delle dimensioni, della natura e del raggio d'azione dell'intermediario interessato, con obblighi aggiuntivi specifici a carico delle piattaforme di maggiori dimensioni, che impongono loro di analizzare e gestire i rischi che comportano per l'economia, la società e la democrazia in Europa;
ritenuto che la tutela dei contenuti prodotti in Italia e il recupero della loro valorizzazione (per colmare il cosiddetto value gap) resta un'esigenza prioritaria per il nostro Paese,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 3, il Governo – al fine di rendere sostenibile il lavoro di AGCOM ai sensi del comma 10 – valuti la possibilità di circoscrivere la platea degli editori destinatari delle previsioni dei citati commi 9 e 10, ad esempio limitandola agli editori di testate registrate in tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'AGCOM, oppure di testate con un direttore responsabile ovvero con almeno un giornalista dipendente iscritto all'ordine, fermo restando che la massima attenzione deve essere prestata alle testate locali, anche facilitando, dove possibile e opportuno, il ricorso a contrattazioni in forma aggregata, in cui più testate locali, d'intesa tra loro, si uniscono per contrattare in forma unitaria con i singoli prestatori di servizi della società dell'informazione;
2) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 7, occorre che la categoria di «estratto molto breve» – ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri certi che prevengano il più possibile l'insorgere di possibili contenziosi e che non pregiudichino i diritti dell'editoria nazionale e locale;
3) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, dopo il comma 7 o altrove, alla luce della variegata tipologia dei prestatori di servizi della società dell'informazione e della diversa natura dei servizi da loro offerti, il Governo chiarisca che non costituisce utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi del comma 1 il caso in cui la messa online di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla piattaforma sia stata operata, per libera scelta, dall'editore stesso;
4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 8, il Governo valuti l'opportunità di prevedere che, sullo schema del regolamento, in vista della sua adozione, l'AGCOM raccolga le osservazioni delle parti interessate – anche nell'ambito di un tavolo di confronto appositamente costituito – e, per gli aspetti di competenza, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di precisare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, tenendo in considerazione i prezzi correntemente praticati nel mercato delle licenze editoriali, nonché le peculiarità degli editori nuovi entranti o di dimensioni minori;
5) al medesimo comma 8, consideri il Governo l'opportunità di specificare che nella definizione dei parametri anzidetti deve essere tenuta in adeguata considerazione la specificità del settore della rassegna stampa e del media monitoring;
6) all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo valuti l'opportunità di chiarire che per «autori del soggetto e della sceneggiatura» di cui all'articolo 46, comma 4, si intendono sia gli scrittori sia i traduttori;
7) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-bis, comma 3, il Governo valuti se l'eccezione di cui al comma 1 del medesimo articolo non si debba applicare – oltre che agli spartiti e alle partiture musicali – a tutte le opere o altri materiali per i quali siano disponibili sul mercato opportune licenze volontarie, comprese quelle Creative Commons, che autorizzano gli utilizzi a scopo didattico di cui al medesimo comma 1;
8) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 1 – che disciplina l'eccezione per cui agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale sono consentite, ai fini dell'estrazione di testo e di dati come definita dal comma 2, le riproduzioni da opere o altri materiali disponibili in reti o banche dati – siano riformulate le seguenti parole: «e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti», al fine di chiarire che l'articolo non consente ai predetti organismi e istituti di far venire di fatto meno la protezione del diritto d'autore e che viene al contempo salvaguardato il diritto alla divulgazione degli esiti della ricerca; chiarisca inoltre che eventuali soggetti terzi coinvolti dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale in operazioni di riproduzione ai fini di estrazione di testo e dati non acquisiscono diritti di sfruttamento sui testi e dati trattati, oltre quanto strettamente necessario ai fini della collaborazione con gli organismi e gli istituti stessi;
9) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 2, è necessario fare riferimento esplicito, anche ai metadati, e non solo ai dati, nonché allo scopo di addestrare sistemi di intelligenza artificiale;
10) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 4, occorre prevedere che per organismi di ricerca si intendono anche gli organismi senza scopo di lucro che sono soggetti beneficiari di progetti inclusi nei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;
11) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), o altrove, il Governo valuti di inserire nel decreto delegato le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in streaming on demand delle registrazioni a cui hanno partecipato, laddove i fonogrammi non siano utilizzati all'interno di un'opera audiovisiva, spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate; il Governo valuti inoltre se prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017;
12) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-septies, comma 4, dopo le parole «non comporta un obbligo generale di sorveglianza», occorre aggiungere le seguenti: «e deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche alla luce di buone prassi individuate dalle Autorità competenti.»;
13) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-nonies, comma 2, lettera b), al fine di garantire che gli utenti che caricano contenuti agiscano nel rispetto della tutela del diritto d'autore, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli stessi possano avvalersi di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi solo quando, nel caricare contenuti con finalità di caricatura, parodia o pastiche, agiscano per finalità non commerciale;
14) al fine di garantire piena tutela dei diritti degli artisti non identificati o che non abbiano dato mandato ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente (cosiddetti «apolidi»), valuti il Governo l'opportunità di recepire l'articolo 12 della Direttiva in materia di licenze collettive con effetto esteso, prevedendo la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti; e, in particolare, prevedendo che i compensi di cui agli articoli 73, 73-bis, 80 e 84 della legge n. 633 del 1941 spettanti agli apolidi siano raccolti, per essere ripartiti tra gli aventi diritto, dagli organismi di gestione collettiva di ciascuna categoria di titolari, contestualmente stabilendo l'obbligatoria pubblicazione annuale, sui siti internet degli organismi in questione, dei dati relativi ai compensi raccolti di spettanza di artisti apolidi e ai compensi effettivamente ripartiti tra gli aventi diritto, nonché prevedendo l'obbligo, per gli organismi predetti, allo scadere di un tempo congruo, di ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori che hanno conferito loro mandato, in quota proporzionale, i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto;
15) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, alinea, valuti il Governo, anche in base alla tipicità delle diverse industrie interessate dallo schema di decreto legislativo in esame, la sostenibilità, al fine di renderla meno frequente, dell'obbligo temporale – attualmente è prevista una cadenza trimestrale – con cui i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa devono fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni, considerando in ogni caso che queste informazioni sono funzionali al pagamento dei diritti degli stessi autori o artisti interpreti o esecutori, che deve avvenire in tempi congrui e ragionevoli; valuti inoltre il Governo l'opportunità di un alleggerimento del regime sanzionatorio in linea con lo spirito della direttiva.
16) al medesimo capoverso Art. 110-quater, considerata la delicatezza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, si valuti di: a) rivedere l'elenco delle categorie di informazioni da fornire agli autori e agli interpreti o esecutori, limitandole alle sole effettivamente utili alla verifica dell'adeguatezza del compenso; b) coinvolgere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, nel senso di prevedere che l'obbligo di informazione valga soltanto nei loro confronti, tranne nei casi in cui i titolari non abbiano conferito alcun mandato; c) in ogni caso prevedere garanzie più forti a tutela della riservatezza delle informazioni fornite, in particolare di quelle ad alta rilevanza commerciale, attraverso ad esempio la sottoscrizione di accordi di riservatezza;
17) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, sia previsto il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel trattamento dei dati ai fini dell'obbligo di trasparenza introdotto;
18) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-septies, comma 4, il Governo valuti l'opportunità di specificare che la diversa previsione contrattuale deve essere autorizzata nel quadro di un accordo collettivo vigente, ove presente; al fine di tener conto delle esigenze dei diversi settori interessati al diritto d'autore, valuti inoltre il Governo i casi in cui possa essere opportuno espungere il termine rigido di tre anni dall'articolo 110-septies, garantendo maggior flessibilità per l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e di revoca dell'esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica i cui diritti siano stati concessi o trasferiti in via esclusiva, anche tenendo conto della presenza di accordi collettivi in materia;
19) il Governo valuti di implementare nell'accezione più ampia possibile quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel considerando n. 53 della stessa, proseguendo nel percorso di liberalizzazione dell'uso delle immagini dei beni culturali anche attraverso una adeguata e coerente modifica normativa nazionale, in linea con l'indirizzo già espresso nella risoluzione n. 8-00126, approvata in data 16 giugno 2021 dalla VII Commissione della Camera dei deputati;
20) al fine di una coerenza sistematica del complessivo impianto normativo, valuti il Governo l'opportunità di espungere dalla legge sul diritto d'autore i riferimenti all'IMAIE e alle associazioni sindacali competenti, in quanto non più attuali in ragione del mutamento del quadro giuridico di riferimento, nonché i riferimenti al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
21) sia previsto che l'AGCOM, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, riferisca alle Camere, con apposita relazione, in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al meccanismo di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche di cui al nuovo articolo 43-bis della legge n. 633 del 1941, e ne fornisca una valutazione d'impatto utile a verificare l'esigenza di eventuali correttivi;
22) l'AGCOM sia provvista di figure professionali adeguate, per numero e per tipo di formazione, a far fronte ai nuovi compiti che il provvedimento in esame affida all'Autorità; in particolare, considerato che per comprendere il mondo della società digitale su cui il legislatore si trova sempre più spesso a intervenire sono indispensabili competenze ad altissimo livello di specializzazione tecnica ma anche sociologica e legate alla creatività, il Governo si adoperi affinché l'Autorità e le altre istituzioni e pubbliche amministrazioni direttamente o indirettamente tenute a occuparsi dei temi oggetto del provvedimento siano sempre di più dotate di personale con formazione non solo giuridica ma anche tecnica e multidisciplinare.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).
PARERE APPROVATO
Le Commissioni riunite VII e IX,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e uditi in particolare i relatori nella seduta del 14 settembre e numerosi altri soggetti interessati nel corso di audizioni informali programmate;
considerato che lo schema coglie complessivamente un giusto equilibrio degli interessi in gioco, in particolare quello degli autori di contenuti, i quali hanno la legittima aspettativa a vedersi riconoscere diritti collegati all'opera creata pur nel contesto delle nuove forme di diffusione offerte dalle piattaforme; quelli degli editori, che hanno l'aspettativa di vedersi riconosciuto il diritto connesso per l'utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico; quelli dei prestatori dei servizi, i quali hanno l'altrettanto legittima aspettativa di sviluppare tecnologie e nuovi modelli di business; nonché ancora quelli del pubblico a fruire in modo innovativo, rapido ed efficace dei contenuti;
considerato il ruolo cruciale delle imprese di intermediazione, nonché il fatto che talvolta gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori non dispongono degli strumenti tecnici e conoscitivi necessari a far valere i propri diritti, e risulta pertanto importante valorizzare il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione relative agli utilizzi dei diritti dei propri iscritti, laddove i titolari non provvedano direttamente;
osservata la necessità che l'emanando decreto legislativo sia coerente con i contenuti dell'imminente modifica della direttiva 2000/31/CE, volta a introdurre la cosiddetta legge sui servizi digitali, su cui peraltro la Commissione Trasporti ha espresso un parere nella seduta del 23 giugno 2021; tale atto stabilisce una serie di obblighi di diligenza per gli intermediari on line, in relazione alla loro attività di moderazione dei contenuti e alle modalità di contrasto dei contenuti illegali; le prescrizioni al riguardo sono modulate in funzione delle dimensioni, della natura e del raggio d'azione dell'intermediario interessato, con obblighi aggiuntivi specifici a carico delle piattaforme di maggiori dimensioni, che impongono loro di analizzare e gestire i rischi che comportano per l'economia, la società e la democrazia in Europa;
ritenuto che la tutela dei contenuti prodotti in Italia e il recupero della loro valorizzazione (per colmare il cosiddetto value gap) resta un'esigenza prioritaria per il nostro Paese,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 3, il Governo – al fine di rendere sostenibile il lavoro di AGCOM ai sensi del comma 10 – valuti la possibilità di circoscrivere la platea degli editori destinatari delle previsioni dei commi 9 e 10, ad esempio limitandola agli editori di testate registrate in tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'AGCOM, oppure di testate con un direttore responsabile ovvero con almeno un giornalista dipendente iscritto all'ordine, fermo restando che la massima attenzione deve essere prestata alle testate locali, anche facilitando, dove possibile e opportuno, il ricorso a contrattazioni in forma aggregata, in cui più testate locali, d'intesa tra loro, si uniscono per contrattare in forma unitaria con i singoli prestatori di servizi della società dell'informazione;
2) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 7, occorre che la categoria di «estratto molto breve» – ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri che prevengano il più possibile l'insorgere di possibili contenziosi;
3) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, dopo il comma 7 o altrove, alla luce della variegata tipologia dei prestatori di servizi della società dell'informazione e della diversa natura dei servizi da loro offerti, il Governo chiarisca che non costituisce utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi del comma 1 il caso in cui la messa online di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla piattaforma sia stata operata, per libera scelta, dall'editore stesso;
4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 8, il Governo valuti l'opportunità di prevedere che, sullo schema del regolamento, in vista della sua adozione, l'AGCOM raccolga le osservazioni delle parti interessate – anche nell'ambito di un tavolo di confronto appositamente costituito – e, per gli aspetti di competenza, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di precisare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, tenendo in considerazione i prezzi correntemente praticati nel mercato delle licenze editoriali, nonché le peculiarità degli editori nuovi entranti o di dimensioni minori;
5) al medesimo comma 8, consideri il Governo l'opportunità di specificare che nella definizione dei parametri anzidetti deve essere tenuta in adeguata considerazione la specificità del settore della rassegna stampa e del media monitoring;
6) all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo valuti l'opportunità di chiarire che per «autori del soggetto e della sceneggiatura» di cui all'articolo 46, comma 4, si intendono sia gli scrittori sia i traduttori;
7) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-bis, comma 3, il Governo valuti se l'eccezione di cui al comma 1 del medesimo articolo non si debba applicare – oltre che agli spartiti e alle partiture musicali – a tutte le opere o altri materiali per i quali siano disponibili sul mercato opportune licenze volontarie, comprese quelle Creative Commons, che autorizzano gli utilizzi a scopo didattico di cui al medesimo comma 1;
8) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 1 – che disciplina l'eccezione per cui agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale sono consentite, ai fini dell'estrazione di testo e di dati come definita dal comma 2, le riproduzioni da opere o altri materiali disponibili in reti o banche dati – siano riformulate le seguenti parole: «e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti», al fine di chiarire che l'articolo non consente ai predetti organismi e istituti di far venire di fatto meno la protezione del diritto d'autore e che viene al contempo salvaguardato il diritto alla divulgazione degli esiti della ricerca; chiarisca inoltre che eventuali soggetti terzi coinvolti dagli organismi di ricerca e dagli istituti di tutela del patrimonio culturale in operazioni di riproduzione ai fini di estrazione di testo e dati non acquisiscono diritti di sfruttamento sui testi e dati trattati, oltre quanto strettamente necessario ai fini della collaborazione con gli organismi e gli istituti stessi;
9) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 2, è necessario fare riferimento esplicito, anche ai metadati, e non solo ai dati, nonché allo scopo di addestrare sistemi di intelligenza artificiale;
10) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 4, occorre prevedere che per organismi di ricerca si intendono anche gli organismi senza scopo di lucro che sono soggetti beneficiari di progetti inclusi nei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;
11) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), o altrove, il Governo valuti di inserire nel decreto delegato le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in streaming on demand delle registrazioni a cui hanno partecipato, laddove i fonogrammi non siano utilizzati all'interno di un'opera audiovisiva, spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate; il Governo valuti inoltre se prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017;
12) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-septies, comma 4, dopo le parole «non comporta un obbligo generale di sorveglianza», occorre aggiungere le seguenti: «e deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche alla luce di buone prassi individuate dalle Autorità competenti.»;
13) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-nonies, comma 2, lettera b), al fine di garantire che gli utenti che caricano contenuti agiscano nel rispetto della tutela del diritto d'autore, valuti il Governo l'opportunità di precisare che gli stessi possano avvalersi di eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi solo quando, nel caricare contenuti con finalità di caricatura, parodia o pastiche, agiscano per finalità non commerciale;
14) al fine di garantire piena tutela dei diritti degli artisti non identificati o che non abbiano dato mandato ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente (cosiddetti «apolidi»), valuti il Governo l'opportunità di recepire l'articolo 12 della Direttiva in materia di licenze collettive con effetto esteso, prevedendo la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti; e, in particolare, prevedendo che i compensi di cui agli articoli 73, 73-bis, 80 e 84 della legge n. 633 del 1941 spettanti agli apolidi siano raccolti, per essere ripartiti tra gli aventi diritto, dagli organismi di gestione collettiva di ciascuna categoria di titolari, contestualmente stabilendo l'obbligatoria pubblicazione annuale, sui siti internet degli organismi in questione, dei dati relativi ai compensi raccolti di spettanza di artisti apolidi e ai compensi effettivamente ripartiti tra gli aventi diritto, nonché prevedendo l'obbligo, per gli organismi predetti, allo scadere di un tempo congruo, di ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori che hanno conferito loro mandato, in quota proporzionale, i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto;
15) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, alinea, valuti il Governo, anche in base alla tipicità delle diverse industrie interessate dallo schema di decreto legislativo in esame, la sostenibilità, al fine di renderla meno frequente, dell'obbligo temporale – attualmente è prevista una cadenza trimestrale – con cui i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa devono fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni, considerando in ogni caso che queste informazioni sono funzionali al pagamento dei diritti degli stessi autori o artisti interpreti o esecutori, che deve avvenire in tempi congrui e ragionevoli; valuti inoltre il Governo l'opportunità di un alleggerimento del regime sanzionatorio in linea con lo spirito della direttiva.
16) al medesimo capoverso Art. 110-quater, considerata la delicatezza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, si valuti di: a) rivedere l'elenco delle categorie di informazioni da fornire agli autori e agli interpreti o esecutori, limitandole alle sole effettivamente utili alla verifica dell'adeguatezza del compenso; b) coinvolgere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, nel senso di prevedere che l'obbligo di informazione valga soltanto nei loro confronti, tranne nei casi in cui i titolari non abbiano conferito alcun mandato; c) in ogni caso prevedere garanzie più forti a tutela della riservatezza delle informazioni fornite, in particolare di quelle ad alta rilevanza commerciale, attraverso ad esempio la sottoscrizione di accordi di riservatezza;
17) al medesimo articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, sia previsto il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel trattamento dei dati ai fini dell'obbligo di trasparenza introdotto;
18) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-septies, comma 4, il Governo valuti l'opportunità di specificare che la diversa previsione contrattuale deve essere autorizzata nel quadro di un accordo collettivo vigente, ove presente; al fine di tener conto delle esigenze dei diversi settori interessati al diritto d'autore, valuti inoltre il Governo i casi in cui possa essere opportuno espungere il termine rigido di tre anni dall'articolo 110-septies, garantendo maggior flessibilità per l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e di revoca dell'esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica i cui diritti siano stati concessi o trasferiti in via esclusiva, anche tenendo conto della presenza di accordi collettivi in materia;
19) il Governo valuti di implementare nell'accezione più ampia possibile quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva, così come esplicitato nel considerando n. 53 della stessa, proseguendo nel percorso di liberalizzazione dell'uso delle immagini dei beni culturali anche attraverso una adeguata e coerente modifica normativa nazionale, in linea con l'indirizzo già espresso nella risoluzione n. 8-00126, approvata in data 16 giugno 2021 dalla VII Commissione della Camera dei deputati;
20) al fine di una coerenza sistematica del complessivo impianto normativo, valuti il Governo l'opportunità di espungere dalla legge sul diritto d'autore i riferimenti all'IMAIE e alle associazioni sindacali competenti, in quanto non più attuali in ragione del mutamento del quadro giuridico di riferimento, nonché i riferimenti al collegio arbitrale previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
21) sia previsto che l'AGCOM, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, riferisca alle Camere, con apposita relazione, in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al meccanismo di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche di cui al nuovo articolo 43-bis della legge n. 633 del 1941, e ne fornisca una valutazione d'impatto utile a verificare l'esigenza di eventuali correttivi;
22) l'AGCOM sia provvista di figure professionali adeguate, per numero e per tipo di formazione, a far fronte ai nuovi compiti che il provvedimento in esame affida all'Autorità; in particolare, considerato che per comprendere il mondo della società digitale su cui il legislatore si trova sempre più spesso a intervenire sono indispensabili competenze ad altissimo livello di specializzazione tecnica ma anche sociologica e legate alla creatività, il Governo si adoperi affinché l'Autorità e le altre istituzioni e pubbliche amministrazioni direttamente o indirettamente tenute a occuparsi dei temi oggetto del provvedimento siano sempre di più dotate di personale con formazione non solo giuridica ma anche tecnica e multidisciplinare.