II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Lunedì 18 ottobre 2021

SEDE REFERENTE:

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. C. 3314 Governo (Seguito esame e conclusione) ... 3

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 8

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole) ... 7

ALLEGATO 2 (Proposta emendativa presentata) ... 12

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) ... 13

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 7

II Commissione - Resoconto di lunedì 18 ottobre 2021

SEDE REFERENTE

  Lunedì 18 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
C. 3314 Governo.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per domani, martedì 19 ottobre, e che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative e alla deliberazione sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.
  Rammenta che il termine per la presentazione di proposte emendative era stato fissato alle ore 18 dello scorso 14 ottobre e che sono pervenute 26 proposte emendative (vedi allegato 1). Avverte quindi che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Turri 3.1.
  Comunica che la Presidenza ha effettuato il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative presentate, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento – che esclude l'ammissibilità di emendamenti che non siano «strettamente attinenti alla materia del decreto-legge» – e del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – il quale precisa che la materia «deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Sulla base di tali criteri, avverte che la Presidenza ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo Varchi 23.01, in quanto reca disposizioni volte alla promozione di forme di lavoro stabile.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo in merito alla declaratoria di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo a sua firma 23.01, desidera evidenziare come quello in esame avrebbe dovuto essere un provvedimento nevralgico per affrontare la crisi attuale che, oltre che sanitaria, è economica. Sottolinea quindi che l'articolo aggiuntivo a sua firma 23.01 introduce norme interpretative in materia di incentivi – sia contributivi sia fiscali – previsti dalla riforma denominata «Jobs Act» e dalle leggi di stabilità relative agli anni 2015 e 2016 con le quali si sono introdotti benefici per incentivare forme di lavoro stabile. Rileva che la proposta emendativa in questione è il frutto dell'ascolto svolto dal suo gruppo nel corso della fase emergenziale che la nazione sta vivendo e sottolinea che nel corso di tali interlocuzioni Fratelli di Italia ha ricevuto numerose segnalazioni in merito a una serie di contenziosi in essere con l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla interpretazione degli incentivi del Jobs Act per la promozione di forme di lavoro stabile. Rammenta che in virtù della difficoltà di natura interpretativa che ha dato origine ai contenziosi, Fratelli di Italia è intervenuto sul punto anche al Senato; evidenzia quindi come tutte le proposte avanzate dal suo partito siano state puntualmente rigettate. Ritiene pertanto che la declaratoria di inammissibilità avverso l'articolo aggiuntivo a sua firma dimostri ancora una volta la conclamata incapacità di ascolto da parte della maggioranza. Osserva infine come il provvedimento in discussione, invece di fornire delle risposte certe ai cittadini, si limiti soltanto a prevedere delle proroghe. Per tali ragioni non rinuncia al termine per la presentazione del ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità. Ciò premesso, chiede un chiarimento in merito alla assegnazione in sede referente del provvedimento in esame. Rileva infatti che, mentre il decreto-legge è stato esaminato presso l'altro ramo del Parlamento dalle Commissioni riunite 2a e 10a, presso la Camera è stato assegnato soltanto alla II Commissione. Non comprende, in virtù dei contenuti del provvedimento, le ragioni di tale assegnazione, che, a suo avviso, ha privato di fatto l'esame di un contributo importante.

  Mario PERANTONI, presidente, precisa, per quanto concerne i criteri di assegnazione dei provvedimenti all'esame delle Commissioni, che questi non dipendono dalla presidenza della Commissione. Fissa quindi il termine per la presentazione del ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità alle ore 15.45 della giornata odierna e, constatata l'assenza di obiezioni, fa presente che la Commissione, nelle more della scadenza di tale termine, essendo l'articolo aggiuntivo oggetto di ricorso riferito all'articolo 23, procederà con l'esame delle restanti proposte emendative.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, ringrazia i colleghi per il lavoro emendativo svolto su un testo normativo che ritiene strategico per l'economia del Paese. Sottolinea che il decreto-legge in esame codifica delle modalità operative già in essere introducendo elementi di controllo e un sistema di votazione. Rileva come sui numerosi spunti derivanti dalle proposte emendative presentate si possa o meno convergere ma ritiene che nessun emendamento al provvedimento sia indispensabile. A suo avviso è necessario rinviare ad una fase successiva le eventuali modificazioni alla normativa preso atto che decreto-legge ha già ricevuto il favore di molti esperti e che l'urgenza impone di procedere speditamente soffermandosi soltanto sulle questioni veramente indispensabili. Per tale ragioni esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

  La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative presentate.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), illustrando l'emendamento a sua firma 1.1, sottolinea come lo stesso intervenga sulla ulteriore proroga, prevista dal decreto-legge, della data di entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza al 16 maggio 2022. Rammenta infatti che tale data di entrata in vigore era già stata prorogata al 1° settembre 2021. Sottolinea, quindi, che la vera questione da valutare non sia il giudizio degli esperti sul provvedimento ma i bisogni delle imprese e che tali bisogni costituiscono il faro che ha orientato l'attività del suo gruppo. Preso tuttavia atto della già annunciata intenzione dell'Esecutivo di porre la questione di fiducia sul provvedimento in esame, manifesta la propria scarsa speranza di vedere accolte le istanze del suo gruppo. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento in discussione che è il frutto, insieme alle altre proposte emendative di Fratelli di Italia, di una attività di ascolto non solo di esperti ma anche di soggetti coinvolti sul campo. Sottolinea quindi come il limitato numero di proposte emendative presentate dimostri la volontà del suo gruppo di collaborare senza creare atteggiamenti ostruzionistici.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.1.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.01, relativo all'elaborazione degli indici di crisi la cui definizione è stata demandata al Consiglio nazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili che ha elaborato una serie di parametri che tuttavia ancora non risulta approvato dal Ministero dello sviluppo economico. Ritiene che la situazione straordinaria che il Paese sta vivendo imporrà una rivisitazione del meccanismo di formazione di tali indici e la proposta emendativa in discussione è volta ad intervenire in tale senso.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 1.01.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02, sottolinea come il decreto legislativo n. 14 del 2019 introduca un nuovo concetto di insolvenza riscrivendo la responsabilità degli amministratori nell'ambito delle procedure concorsuali. Ritiene che, con riferimento alla necessità di una definizione normativa dello stato di crisi, sia necessario distinguere tra l'insolvenza incolpevole, come quella che si può verificare proprio in questa fase emergenziale, e quella frutto di omissioni o di incapacità degli amministratori, rispetto alla quale ovviamente l'approccio deve essere radicalmente differente.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 1.02.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.03 che si pone l'obiettivo di individuare i requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi per renderli meno stringenti rispetto a quelli attualmente stabiliti dal decreto ministeriale n. 202 del 2014.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 1.03.

  Maria Carolina VARCHI (FDI), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1-bis.1, volto ad introdurre un nuovo comma all'articolo 1-bis del decreto-legge in esame, rammenta che per le società a responsabilità limitata e per le società cooperative, in presenza di determinate condizioni, il codice della crisi di impresa ha previsto l'obbligatorietà della nomina degli organi di controllo. Sottolinea come tale previsione abbia sin dalla sua introduzione suscitato diverse perplessità per il numero delle società coinvolte, nonché per l'aumento dei costi che le stesse dovrebbero sostenere, e anche per il rischio che la quantità di segnalazioni determini un cortocircuito relativo alla affidabilità per gli istituti di credito. Sottolinea quindi che l'accesso al credito costituisce la principale fonte di preoccupazione per le imprese. Evidenzia quindi che l'emendamento a sua firma in discussione è volto proprio a evitare l'aumento dei costi e le conseguenti modifiche degli assetti organizzativi delle imprese.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1-bis.1 e 2.1.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) fa presente che il provvedimento in esame, al comma 3 dell'articolo 3, richiede agli iscritti all'albo degli avvocati, ai fini dell'inserimento nell'elenco degli esperti indipendenti, di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa. Nel sottolineare che analogo requisito non è richiesto agli iscritti all'albo dei commercialisti, evidenzia che l'emendamento a sua prima firma 3.2 è volto dunque ad eliminare tale ingiustificata discriminazione, non potendosi ritenere per i soli commercialisti una presunzione di competenze in materia di crisi d'impresa. Nel far presente che si tratta in entrambi i casi di soggetti laureati, che hanno sostenuto con esito positivo un esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo, rileva inoltre che il successivo comma 4 prescrive indistintamente per tutte le categorie di esperti il possesso di una specifica formazione in materia. Ribadisce pertanto, anche alla luce di tale disposizione, che la discriminazione introdotta dal comma 3 dell'articolo 3 è del tutto ingiustificata.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 3.2.

  Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.3, volto a salvaguardare quei professionisti che, nel corso degli anni, hanno conseguito una specifica formazione in materia di composizione della crisi, ai sensi dei decreti ministeriali 24 settembre 2014, n. 202, e 12 agosto 2015, n. 144. Rammenta che tale specifica formazione viene acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento, di durata non inferiore a duecento ore, con l'obbligo di un aggiornamento a cadenza biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore. Ritiene pertanto che, se l'obiettivo è quello di incentivare i professionisti ad impegnarsi nel settore della crisi di impresa, tali soggetti dovrebbero essere esonerati da ulteriori oneri formativi, quali quelli richiesti dal decreto in esame, limitandosi eventualmente ad un'integrazione formativa su alcuni specifici aspetti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 3.3 e 3.4.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative Trano 3.01, Colletti 3.02, 4.2, 4.1, 16.1, 16.2, 19.5, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.6, 19.7 e 21.1 e 24.1; s'intende che vi abbiano rinunciato.
  Non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione del ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Varchi 23.01, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.35, riprende alle 15.50.

  Mario PERANTONI, presidente, esaminato il ricorso presentato dall'onorevole Varchi avverso la declaratoria di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 23.01 a sua prima firma, conferma il giudizio già espresso, per le medesime ragioni esposte in avvio di seduta.
  Essendosi pertanto concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione e che le Commissioni VI, XI, XIII, XIV nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato di aver rinunciato ad esprimere il parere sul provvedimento. Avverte altresì che la V Commissione e il Comitato per la legislazione esprimeranno il parere ai fini dell'esame in Assemblea.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Cataldi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 18 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che questa mattina alle ore 11 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea (C. 3208), per le parti di competenza della II Commissione, e che è stato presentato l'emendamento Ciaburro 6.1 (vedi allegato 2). Ricorda altresì che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che peraltro potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Non essendovi richieste di intervento, in sostituzione del relatore, onorevole Bordo, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta odierna, esprime parere contrario sull'emendamento Ciaburro 6.1.

  La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Ciaburro 6.1.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Ciaburro 6.1.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione del relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore. La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Michele Bordo quale relatore presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Bordo, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.

II Commissione - lunedì 18 ottobre 2021

ALLEGATO 1

DL 118/2021: Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. C. 3314 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa)

  1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023, salvo quanto previsto al comma 2.»;

   b) il comma 1-bis è abrogato.
1.1. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Caiata, Zucconi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Elaborazione degli indici di crisi)

  1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: «classificazioni I.S.T.A.T.,» sono aggiunte le seguenti: «e di concerto con le relative associazioni di categoria,» e al secondo periodo, dopo le parole: «indici specifici» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con le relative associazioni di categoria,»
1.01. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Definizione di insolvenza incolpevole)

  1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

   1. La responsabilità degli amministratori è esclusa in presenza di una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, verificatasi nei due esercizi precedenti.
   2. Con specifico decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'individuazione delle difficoltà legate alla congiuntura economica, che tengono conto dell'accertata impossibilità di onorare i debiti pregressi e dell'affidabilità dell'imprenditore, anche in ragione della gestione amministrativa e finanziaria svolta dagli amministratori».
1.02. Varchi, Maschio, Vinci, Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche ai requisiti di partecipazione agli organismi di composizione della crisi – OCRI)

  1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del presente decreto, per i quali, con il decreto di cui all'articolo 357, sono stabiliti requisiti specifici di iscrizione all'albo, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.»
1.03. Varchi, Maschio, Vinci, Caiata, De Toma, Zucconi.

ART. 1-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile le parole: «almeno uno dei seguenti limiti» sono sostituite dalle seguenti: «due su tre dei seguenti limiti».
1-bis.1. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Zucconi, Caiata.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'esperto indipendente sia affiancato da un soggetto con comprovata esperienza nel settore economico in cui questi opera, proveniente da una delle associazioni imprenditoriali di categoria operanti nell'ambito territoriale in cui si trova la sede legale dell'impresa. La nomina del soggetto di cui al periodo precedente avviene, sentito l'imprenditore, a cura del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Presso la medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un elenco di soggetti riconosciuti come esperti del singolo settore economico, tenuto conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni ed aggiornato annualmente su segnalazione delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore sul territorio. Con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, sono definiti i requisiti professionali degli esperti di cui al presente comma.
2.1. Varchi, Maschio, Vinci, Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 3.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.
3.2. Varchi, Maschio, Vinci, Caiata, De Toma, Zucconi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a cui è demandato altresì la disciplina relativa all'equipollenza della formazione conseguita ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, e del decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144.
3.3. Varchi, Maschio, Vinci, Caiata, Zucconi, De Toma.

  Al comma 6, lettera c), sostituire le parole: dal Prefetto del con le seguenti: di concerto dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro per ogni.
3.4. Varchi, Maschio, Vinci, De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti)

  1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato con cadenza annuale.
  2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1:

   a) persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di azienda;

   b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;

   c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

   d) persone che abbiamo maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

   e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2022, sono stabilite, in particolare:

   a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

   b) le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo di cui al comma 1;

   c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;

   d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

  4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3 è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo di cui al comma 1, per la nomina dei commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già emanate in materia.
  6. Con regolamento del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensive.
  7. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura.
3.01. Trano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Incompatibilità per la nomina a commissario straordinario)

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva».
3.02. Colletti.

ART. 4.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la seguente cinque.
4.2. Colletti.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: tre.
4.1. Colletti.

ART. 16.

  Al comma 2, sostituire la parola: 400.000,00 con la seguente: 150.000,00.
16.1. Colletti.

  Al comma 2, sostituire la parola: 400.000,00 con la seguente: 300.000,00.
16.2. Colletti.

ART. 19.

  Sopprimere i commi da 3-bis a 3-sexies.
19.5. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-bis.
19.1. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-ter.
19.2. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-quater.
19.3. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-quinquies.
19.4. Colletti.

  Al comma 3-quinquies, sopprimere la lettera c).
19.6. Colletti.

  Sopprimere il comma 3-sexies.
19.7. Colletti.

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21.1. Colletti.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norme interpretative in materia d'incentivi del Jobs Act, per la promozione di forme di lavoro stabile)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia d'incentivi all'occupazione, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
23.01. Varchi, Maschio, Vinci.

(Inammissibile)

ART. 24.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 unità con le seguenti: 100 unità.

  Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) ovunque ricorrano, sostituire la cifra: 704.580 con la seguente: 3.522.900;

   b) al primo periodo, sostituire la cifra: 1.684.927 con la seguente: 8.424.635;

   c) al primo periodo, sostituire la cifra: 1.842.727 con la seguente: 9.213.635;

   d) al primo periodo, sostituire la cifra: 1.879.007 con la seguente: 9.395.035;

   e) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.347.595 con la seguente: 11.737.975;

   f) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.397.947 con la seguente: 11.989.735;

   g) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.441.106 con la seguente: 12.205.530;

   h) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.491.457 con la seguente: 12.457.285;

   i) al primo periodo, sostituire la cifra: 2.534.616 con la seguente: 12.673.080;

   l) ovunque ricorrano, sostituire la cifra: 2.584.968 con la seguente: 12.924.840.
24.1. Colletti.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3208 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

   considerato che:

    l'articolo 3 reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, volta ad assicurare una maggiore mobilità delle aziende dell'Unione europea eliminando così barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico, prevedendo che il decreto legislativo di attuazione definisca, tra l'altro, la disciplina dei procedimenti giurisdizionali avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare alla fusione transfrontaliera, nonché in materia di controllo di legalità; l'individuazione, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare, di criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione;

    l'articolo 4, che contiene i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, prevede anche la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, nelle materie oggetto della direttiva, l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale nonché la fissazione del massimo edittale delle sanzioni inflitte dalle autorità competenti degli Stati membri nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela i consumatori, nonché per quelle derivanti dalla violazione di specifiche norme contenute nel codice del consumo;

    l'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (UE) 2017/1939) – di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti;

    l'articolo 8 contiene i principi e i criteri di delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust), prevedendo che il decreto legislativo di attuazione definisca tra l'altro le procedure di nomina e la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di Eurojust; i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori nonché la relativa sede di lavoro; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento;

    l'articolo 9 – che reca i principi e criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca – prevede tra l'altro l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione», le modalità degli scambi documentali tra le autorità di emissione e di esecuzione, l'individuazione del Ministro della giustizia quale autorità centrale, cui spetta la titolarità di eventuali richieste di risarcimento allo Stato di emissione in caso di danni nonché la definizione delle misure attuative delle procedure attive e passive:

    sono state inserite nell'Allegato A del disegno di legge: la direttiva (UE) 2019/2177 (che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo); nonché la direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, per la cui attuazione non sono dettati criteri e principi specifici oltre a quelli generali della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   valutate favorevolmente le disposizioni introdotte per consentire di dare attuazione alla normativa europea,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE