Commissioni Riunite (VII e IX)

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Commissioni Riunite (VII e IX)

Comm. riunite 0709

Commissioni Riunite (VII e IX)
SOMMARIO
Mercoledì 13 ottobre 2021

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE. Atto n. 279 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 17

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 22

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 18

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Atto n. 295 (Seguito dell'esame e rinvio) ... 19

ALLEGATO 2 (Proposta di parere dei relatori) ... 22

Commissioni Riunite (VII e IX) - Resoconto di mercoledì 13 ottobre 2021

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 ottobre 2021. — Presidenza della presidente della VII Commissione Vittoria CASA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE.
Atto n. 279.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il Governo ha acconsentito ad attendere l'espressione del parere sullo schema in esame fino a venerdì 15 ottobre e che, nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di concludere entro oggi. Ricordato poi che i relatori hanno preannunciato ieri la loro proposta di parere, dà loro la parola per sapere se confermano quella proposta.

  Luciano NOBILI (IV), relatore per IX Commissione, modificando in parte quanto anticipato nella seduta di ieri, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  Federico MOLLICONE (FDI), ricordato che il suo gruppo ha sempre avuto una grande attenzione per la materia oggetto dello schema di decreto, in considerazione della rilevanza che il settore ha in termini sociali ed economici, sottolinea l'importanza che i contenuti audiovisivi on-line rivestono oggi. Quello digitale rappresenta – afferma – la prima fonte di ricavi per il mercato discografico. Ritiene fondamentale, quindi, che non vengano poste limitazioni di carattere nazionale al suo sviluppo, ma che la regolamentazione del mercato sia armonizzata in modo tale da garantirne la competitività a livello globale. In questo senso, ai consumatori dovrebbero essere assicurate identiche possibilità di accesso ai contenuti, anche se offerti da piattaforme di altri Paesi, per tutelare sia chi vive in Stati a scarso sviluppo digitale, sia coloro che vivono lontano e vogliono accedere all'offerta audiovisiva del Paese natio.
  In conclusione, considerato il giudizio positivo sull'atto in esame, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere, ma stigmatizza con forza il fatto che la proposta definitiva, il cui contenuto è diverso da quello annunciato nella seduta di ieri, è stata portata a conoscenza dei commissari solo a seduta iniziata. Chiede maggiore attenzione per la dialettica parlamentare e per i diritti dell'opposizione, sottolineando come quest'ultima abbia un atteggiamento collaborativo, come dimostra il fatto che, quando le condivide, sostiene e vota anche proposte della maggioranza, e lamentando che la presentazione della proposta di parere dovrebbe essere l'inizio e non la conclusione della discussione; altrimenti all'opposizione è negata l'opportunità di contribuire alle decisioni con proprie proposte.

  Gianluca VACCA (M5S), relatore per la VII Commissione, sottolineando che non c'è stato da parte dei relatori alcun intento di tenere nascosto il lavoro svolto, precisa che la proposta di parere formulata nella seduta odierna ha un contenuto solo leggermente diverso da quello illustrato ieri e che la modifica è dovuta al fatto che sono stati recepiti suggerimenti emersi a ridosso della seduta. Assicura che c'è stata e c'è sempre da parte sua e della sua parte politica la massima disponibilità ad ogni interlocuzione con tutte le forze politiche, comprese quelle d'opposizione.

  Vittoria CASA, presidente, premesso che è certamente opportuno che le proposte di parere dei relatori siano portate a conoscenza dei commissari, quando possibile, con congruo anticipo, per permettere a tutti di votare con cognizione di causa, rimarca che la presentazione della proposta di parere dei relatori interviene per forza di cose nella fase finale della discussione, e non in quella iniziale, in quanto la discussione, insieme alle audizioni, serve a dare ai relatori gli elementi di indirizzo per la formulazione di quella proposta. Indi sottolinea che le sedute delle Commissioni svolte nei giorni passati sono state convocate proprio per consentire a tutti, comprese le opposizioni, di fornire il proprio contributo alla discussione e ai relatori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (vedi allegato 1).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
Atto n. 288.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

  Vittoria CASA, presidente, comunica che la Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha trasmesso – di propria iniziativa e sulla base della facoltà che la legge le attribuisce – un parere riferito allo schema di decreto legislativo in esame, che è già stato inoltrato a tutti i commissari. Prima di passare al dibattito, ricorda che il Governo ha dato la disponibilità ad attendere il parere delle Commissioni fino a martedì 19 ottobre. Considerato tuttavia che martedì 19 è il giorno successivo ai ballottaggi e che al momento non sono previste votazioni in Assemblea, chiede alla rappresentante del Governo se sia possibile avere un giorno in più e arrivare quindi al 20 ottobre.

  La sottosegretaria Lucia BORGONZONI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere il parere fino al 20 ottobre 2021.

  Massimiliano CAPITANIO (LEGA) a nome della propria forza politica si dichiara, vista la crucialità del provvedimento, a favore di un rinvio della votazione al giorno 20, in modo che si possa giungere ad una matura elaborazione della proposta di parere.

  Vittoria CASA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
Atto n. 295.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2021.

  Vittoria CASA, presidente, ricorda che il Governo attende l'espressione del parere sull'atto entro venerdì 15 ottobre e che, nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto che le Commissioni avrebbero votato oggi. Chiede quindi ai relatori se sono pronti a formulare la loro proposta di parere.

  Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), relatore per la VII Commissione, dopo aver ricordato di aver in più occasioni, e anche nella seduta di ieri, caldeggiato l'invio di suggerimenti utili alla definizione della proposta di parere, fa sapere che sono arrivate ai relatori, da alcune forze politiche, diverse proposte, di cui è stato tenuto conto, come pure dei contributi raccolti nelle audizioni. Presenta quindi, anche a nome della relatrice per la IX Commissione, deputata Bruno Bossio, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), sulla quale auspica possa svolgersi un dibattito costruttivo. Aggiunge che i relatori sono disponibili ad accogliere ulteriori sollecitazioni.

  Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce che, per le ragioni spiegate in precedenza con riferimento all'atto n. 288, non sussistono a suo giudizio le condizioni per deliberare oggi sull'atto in titolo, in quanto la proposta di parere dei relatori – che è articolata – è stata portata a conoscenza delle opposizioni solo da poco tempo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) sottolinea la qualità del lavoro svolto dai relatori che, pur necessitando di qualche ulteriore riflessione, è da ritenersi a uno stadio molto avanzato.

  Gianluca VACCA (M5S), sottolineata la complessità dello schema in esame e la difficoltà di definire un parere equilibrato, dà atto che la proposta dei relatori è un buon punto di partenza e riflette l'avvenuta interlocuzione con diverse forze politiche. Si riserva, ad ogni modo, di proporre ai relatori di inserire un'osservazione sul tema – già ampiamente dibattuto in VII Commissione in occasione dell'approvazione di un'apposita risoluzione – della libera circolazione delle immagini dei beni culturali.

  Federico MOLLICONE (FDI) riconosce il lavoro svolto dai relatori, che però non ritiene ancora sufficiente. Condivide l'intervento del deputato Vacca in merito all'opportunità di introdurre un'osservazione sui diritti d'immagine. Ritiene inoltre che andrebbe inserita nel parere un'osservazione anche sul tema della digitalizzazione dei musei e della loro valorizzazione attraverso la divulgazione dei loro contenuti mediante la tecnologia digitale: qualcosa cui i direttori dei musei spesso si oppongono.
  Pur ritenendo che la direttiva copyright costituisca di per sé un buon risultato, evidenzia la necessità di approfondire alcuni punti. Richiama innanzitutto il problema dei cosiddetti «estratti molto brevi», che, a suo avviso, non sono disciplinati in modo adeguato, nonostante l'impegno del Governo, già in occasione dell'esame della legge di delegazione europea, a garantire che la nozione di estratti brevi fosse congruente rispetto allo spirito della direttiva. Ricorda, in proposito, che la legge di delegazione europea dispone, all'articolo 9, comma 1, lettera i), che il legislatore delegato definisca il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni. Lo schema di decreto legislativo – al comma 7 del nuovo articolo 43-bis che si vuole inserire nella legge n. 633 del 1941 – definisce quale estratto molto breve qualsiasi porzione di una pubblicazione di carattere giornalistico «che non dispensi dalla necessità di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrità». Tale definizione, a suo avviso, e come emerso dalle audizioni, non aggiunge nulla al concetto di estratto molto breve. Un estratto, infatti, se davvero molto breve, non può dispensare dalla lettura integrale dell'articolo. Se così definita, la nozione resterebbe pressoché priva di significato e le soluzioni resterebbero affidate, non tanto alla discrezionalità, ma addirittura all'arbitrio degli interpreti. I contenziosi sarebbero infiniti e dagli esiti più diversi. Con riferimento alla nozione di «estratti molto brevi», rappresenta che l'esperienza di altri Stati membri, in particolare Spagna e Germania ha portato all'attenzione condotte potenzialmente lesive dei diritti degli editori di giornali. Gli estratti molto brevi dovrebbero essere considerati tali solo nei casi in cui esercitino la loro funzione di richiamo al testo originario dell'articolo senza dispensare il lettore dalla necessità di consultarlo integralmente per essere adeguatamente informato e, quindi, senza pregiudicare i diritti economici degli editori.
  Con riferimento alla negoziazione obbligatoria, è dell'avviso che, nell'ambito della previsione dell'adozione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, lo schema di decreto debba essere integrato dalla previsione esplicita del coinvolgimento delle parti interessate, sotto forma di consultazione pubblica o analoga forma di partecipazione.
  Sulle quote di equo compenso per i giornalisti, gli appare poco chiaro come dovrebbe avvenire la determinazione «su base convenzionale» della quota dell'equo compenso da riconoscere all'autore dell'articolo giornalistico. Non condivide poi che la quota sia variabile tra un minimo e un massimo e l'individuazione proposta, cioè tra il 2 e il 5 per cento, gli appare non sostenibile economicamente dalle imprese.
  Infine, in relazione alle agenzie di stampa, rileva che le stesse sono fonte di informazione primaria ed è pertanto loro connaturata la cessione all'esterno di materiale giornalistico. Di conseguenza, coerentemente a quanto già oggi previsto a livello di contrattazione collettiva, propone l'esclusione delle agenzie di stampa dall'applicazione della norma in questione.
  Evidenzia che il lungo percorso di audizioni svolto è stato espressione di una specifica richiesta della sua parte politica, che si è sempre schierata a sostegno della filiera editoriale nazionale, perché più debole e più esposta rispetto allo strapotere delle OTT, ma cruciale nella vita quotidiana, in particolare per ciò che concerne l'informazione locale. A suo avviso, un Parlamento nazionale, prima di approvare le norme, dovrebbe stabilire quali sono gli indirizzi strategici da difendere. Si tratta di dichiarare da che parte si sta: se dalla parte degli editori e dei giornalisti o dalla parte delle piattaforme.

  Vittoria CASA, presidente, considerato che è imminente la ripresa delle votazioni dell'Assemblea e apprezzate le circostanze, chiede alla rappresentante del Governo conferma della disponibilità ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni, anche per questo atto, fino al 20 ottobre.

  La sottosegretaria Lucia BORGONZONI conferma la disponibilità del Governo ad attendere non oltre mercoledì 20 ottobre.

  Vittoria CASA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

Commissioni Riunite (VII e IX) - mercoledì 13 ottobre 2021

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Atto n. 295).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite VII e IX,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e uditi in particolare i relatori nella seduta del 14 settembre e numerosi altri soggetti interessati nel corso di audizioni informali programmate;

   considerato che lo schema coglie complessivamente un giusto equilibrio degli interessi in gioco, in particolare quello degli autori di contenuti – i quali hanno la legittima aspettativa a vedersi riconoscere diritti collegati all'opera creata pur nel contesto delle nuove forme di diffusione offerte dalle piattaforme, – quelli dei prestatori dei servizi – i quali hanno l'altrettanto legittima aspettativa di sviluppare tecnologie e nuovi modelli di business, nonché ancora quelli del pubblico a fruire in modo innovativo, rapido ed efficace dei contenuti;

   ritenuto che la tutela dei contenuti prodotti in Italia e il recupero della loro valorizzazione (per colmare il cosiddetto value gap) resta un'esigenza prioritaria per il nostro Paese;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   1) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 8, il Governo preveda che, sullo schema del regolamento, in vista della sua adozione, l'AGCOM raccolga le osservazioni delle parti interessate – anche nell'ambito di un tavolo di confronto appositamente costituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri – e, per gli aspetti di competenza, il parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di precisare i criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso, tenendo in considerazione anche gli editori nuovi entranti o di dimensioni minori;

   2) al medesimo comma 8, è necessario che il Governo specifichi che nella definizione dei parametri anzidetti deve essere tenuta in adeguata considerazione la specificità del settore della rassegna stampa e del media monitoring;

   3) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 7, occorre che la categoria di «estratto molto breve» – ferma la sua qualificazione come testo che non dispensa dalla consultazione dell'articolo nella sua integrità – sia definita mediante parametri oggettivi, ossia certi e definiti, che siano di immediata applicazione;

   4) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, comma 3, il Governo – al fine di rendere sostenibile il lavoro di AGCOM ai sensi del comma 10 – valuti la possibilità di circoscrivere la platea degli editori destinatari delle previsioni dei citati commi 9 e 10, ad esempio limitandola agli editori di testate registrate in tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'AGCOM, oppure di testate con un direttore responsabile ovvero con almeno un giornalista dipendente iscritto all'ordine, ferma restando la massima attenzione da prestare alle testate locali, anche facilitando, dove possibile e opportuno, il ricorso a contrattazioni in forma aggregata, in cui più testate locali, d'intesa tra loro, si uniscono per contrattare in forma unitaria con i singoli prestatori di servizi della società dell'informazione;

   5) all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 43-bis, dopo il comma 7 o altrove, alla luce della variegata tipologia dei prestatori di servizi della società dell'informazione e della diversa natura dei servizi da loro offerti, il Governo chiarisca che non costituisce utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi del comma 1 il caso in cui la messa online di una pubblicazione di carattere giornalistico sulla piattaforma sia stata operata, per libera scelta, dall'editore stesso;

   6) all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo chiarisca che nella categoria «autori del soggetto e della sceneggiatura» di cui all'articolo 46, comma 4, sono ricompresi sia gli scrittori sia i traduttori;

   7) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 1 – che disciplina l'eccezione per cui agli organismi di ricerca e agli istituti di tutela del patrimonio culturale sono consentite, ai fini dell'estrazione di testo e di dati come definita dal comma 2, le riproduzioni da opere o altri materiali disponibili in reti o banche dati – siano riformulate le seguenti parole: «e la loro comunicazione al pubblico da parte degli stessi istituti», al fine di chiarire che l'articolo non consente ai predetti organismi e istituti di far venire di fatto meno la protezione del diritto d'autore e che viene al contempo salvaguardato il diritto alla divulgazione degli esiti della ricerca;

   8) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 2, è necessario fare riferimento esplicito anche ai metadati, e non solo ai dati, nonché allo scopo di addestrare sistemi di intelligenza artificiale;

   9) all'articolo 1, comma 1, lettera g), capoverso Art. 70-ter, comma 4, occorre prevedere che per organismi di ricerca si intendono anche i soggetti beneficiari che partecipano a progetti inclusi nei programmi di ricerca e innovazione previsti dal diritto dell'Unione Europea, limitatamente alle attività ricomprese nei predetti progetti;

   10) all'articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso Art. 102-septies, dopo le parole «non comporta un obbligo generale di sorveglianza», occorre aggiungere «e deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.»;

   11) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), il Governo valuti di inserire – nel rispetto della direttiva in recepimento e della legge di delegazione – nel decreto delegato le modifiche normative necessarie per garantire che anche agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi che cedono il diritto di messa a disposizione di cui all'articolo 80, comma 2, lettera d), della legge 22 aprile 1941, n. 633, per lo sfruttamento in streaming on demand delle registrazioni a cui hanno partecipato spetti il diritto ad un compenso adeguato e proporzionato da parte delle piattaforme che le hanno utilizzate; il Governo valuti inoltre se sia possibile prevedere che tale diritto al compenso sia gestito dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo n. 35 del 2017;

   12) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i compensi di cui agli articoli 80 e 84 della citata legge n. 633 del 1941 spettanti agli artisti interpreti o esecutori che non abbiano conferito mandato ad alcun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente (cosiddetti «apolidi») sono raccolti, per essere ripartiti tra gli aventi diritto, dagli organismi di gestione collettiva di ciascuna categoria di titolari, contestualmente stabilendo l'obbligatoria pubblicazione annuale, sui siti internet degli organismi in questione, dei dati relativi ai compensi raccolti di spettanza di artisti apolidi e ai compensi effettivamente ripartiti tra gli aventi diritto, nonché prevedendo l'obbligo, per gli organismi predetti, allo scadere di un tempo congruo, di ripartire tra gli artisti interpreti ed esecutori che hanno conferito loro mandato, in quota proporzionale, i compensi che non sia stato possibile versare agli aventi diritto;

   13) all'articolo 1, comma 1, lettera h), valuti il Governo se la figura del direttore del doppiaggio non debba più opportunamente essere menzionata tra i coautori dell'opera cinematografica, di cui all'articolo 44 della legge n. 633 del 1941, anziché tra gli artisti interpreti ed esecutori di cui all'articolo 80; analoga valutazione il Governo svolga rispetto alla collocazione dell'inciso «inclusi i direttori del doppiaggio e i doppiatori» di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 107 inserito nella legge n. 633 dall'articolo 1, comma 1, lettera n) dello schema in esame;

   14) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-quater, comma 1, alinea, appare necessario, per rendere l'obbligo sostenibile, prevedere che sia meno frequente la periodicità con cui i soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa devono fornire agli autori e agli artisti interpreti o esecutori informazioni aggiornate sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni, a tal fine stabilendo una cadenza almeno annuale in luogo di una cadenza almeno trimestrale;

   15) al medesimo capoverso Art. 110-quater, considerata la delicatezza dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, si valuti di: a) rivedere l'elenco delle categorie di informazioni da fornire agli autori e agli interpreti o esecutori, dettagliando meglio quelle dovute e limitandole alle sole effettivamente utili alla verifica dell'adeguatezza del compenso; b) coinvolgere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, nel senso di prevedere che l'obbligo di informazione valga soltanto nei loro confronti; c) in ogni caso prevedere garanzie più forti a tutela della riservatezza delle informazioni fornite, in particolare di quelle ad alta rilevanza commerciale, attraverso ad esempio la sottoscrizione di accordi di riservatezza;

   16) all'articolo 1, comma 1, lettera o), capoverso Art. 110-septies, comma 4, il Governo specifichi che la diversa previsione contrattuale deve essere autorizzata nel quadro di un accordo collettivo vigente;

   17) sia previsto che l'AGCOM, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, riferisca al Governo e alle Camere, con apposita relazione, in merito all'esperienza acquisita nell'applicazione della nuova disciplina, con particolare riferimento al meccanismo di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche di cui al nuovo articolo 43-bis della legge n. 633 del 1941, e ne fornisca una valutazione d'impatto utile a verificare l'esigenza di eventuali correttivi;

   18) l'AGCOM sia provvista di figure professionali adeguate, per numero e per tipo di formazione, a far fronte ai nuovi compiti che il provvedimento in esame affida all'Autorità; in particolare, considerato che per comprendere il mondo della società digitale su cui il legislatore si trova sempre più spesso a intervenire sono indispensabili competenze ad altissimo livello di specializzazione tecnica ma anche sociologica e legate alla creatività, il Governo si adoperi affinché l'Autorità e le altre istituzioni e pubbliche amministrazioni direttamente o indirettamente tenute a occuparsi dei temi oggetto del provvedimento siano sempre di più dotate di personale con formazione non solo giuridica ma anche tecnica e multidisciplinare.