XIII Commissione
Agricoltura
Agricoltura (XIII)
Commissione XIII (Agricoltura)
Comm. XIII
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Variazione nella composizione della Commissione ... 260
Sulla pubblicità dei lavori ... 260
Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi) ... 260
ALLEGATO (Rilievi deliberati dalla Commissione) ... 263
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Martedì 12 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.
Variazione nella composizione della Commissione.
Filippo GALLINELLA, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Francesco Scoma.
Sulla pubblicità dei lavori.
Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 292.
(Rilievi alle Commissioni VIII e X).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre scorso.
Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi entro la giornata odierna e che nella seduta di ieri il relatore ha inviato a tutti i commissari, per le vie brevi, una proposta di rilievi sul provvedimento in esame.
Andrea FRAILIS (PD), relatore, illustra brevemente la sua proposta di rilievi, soffermandosi, in particolare, sull'esigenza di meglio precisare il tenore dell'articolo 20 dello schema di decreto in esame, relativo all'individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti rinnovabili. Si sofferma altresì sull'opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte a prevedere che gli impianti fotovoltaici possano essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo se connessi all'attività agricola principale e che l'accesso ai previsti incentivi sia riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo che sia proprietario o abbia la disponibilità del suolo e abbia la titolarità dell'impianto.
Filippo GALLINELLA, presidente, ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per aver voluto sottolineare nella proposta di rilievi la sensibilità della Commissione agricoltura su tale delicata questione. Nello specifico, rammenta come la Commissione, in più di un'occasione, abbia sottolineato la necessità di introdurre rigorosi limiti relativi all'installazione di impianti fotovoltaici su superfici agricole o comunque destinate all'attività agricola.
Maria Cristina CARETTA (FDI) sottopone preliminarmente al relatore l'opportunità di integrare la proposta di rilievi al fine di chiarire il concetto di «area a vocazione agricola». Ritiene altresì non opportuna la soppressione del comma 7 dell'articolo 20 relativo alle aree non dichiarate non idonee e osserva come il criterio della connessione all'attività agricola principale, cui ha testé fatto riferimento il relatore, sortirebbe l'effetto di impedire agli imprenditori agricoli, anche sui terreni marginali, di avviare impianti oltre a una certa potenza, escludendoli dalle linee di investimento previste dal PNRR.
Andrea FRAILIS (PD), relatore, pur ringraziando l'onorevole Caretta per il suo contributo, ribadisce la filosofia posta alla base della sua proposta di rilievi, che è quella di scongiurare il rischio di speculazioni sui terreni agricoli. Per tali ragioni, non ritiene opportuno accogliere le osservazioni della collega.
Maria Cristina CARETTA (FDI) preannuncia un voto di astensione, a nome del suo gruppo, sulla proposta di rilievi elaborata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di rilievi formulata dal relatore (vedi allegato).
La seduta termina alle 14.15.
RISOLUZIONI
Martedì 12 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.
La seduta comincia alle 14.15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
7-00686 Viviani: Iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.
(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00726 Caretta).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 22 settembre scorso.
Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che, nella seduta del 22 settembre scorso, il deputato Viviani ha illustrato la risoluzione a sua prima firma. Avverte altresì che è stata presentata la risoluzione 7-00726 Caretta che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente.
La Commissione concorda.
Maria Cristina CARETTA (FDI) illustra brevemente i contenuti della risoluzione a sua prima firma, volta a sollecitare il Governo ad adottare iniziative urgenti a tutela del comparto ittico nazionale.
In particolare si sofferma sulla necessità di iniziative, in sede europea, dirette a richiedere una modifica della normativa comunitaria in materia di pesca, in modo da arrestare la continua riduzione delle giornate di pesca e garantire la redditività delle imprese ittiche nazionali. Evidenzia, altresì, l'importanza che il Governo si impegni ad adottare iniziative dirette a garantire l'applicazione degli standard qualitativi e delle prescrizioni tecniche, sociali ed ambientali vigenti per la politica comune della pesca nell'area mediterranea anche ai Paesi extraeuropei operanti nella medesima area.
Sottolinea, quindi, l'opportunità di prevedere un meccanismo di monitoraggio e pianificazione delle attività di pesca, anche con la creazione di banche dati comuni, fruibili ed accessibili, basate su aggiornamenti in tempo reale, in modo tale da permettere all'intero comparto ittico nazionale di modulare la propria attività in concomitanza con le variazioni di stock. Evidenzia, inoltre, l'urgenza di adottare tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'economicità della pesca mediterranea per gli operatori nazionali nonché di valutare la sospensione del fermo pesca sul territorio nazionale in attesa di una effettiva valutazione e monitoraggio degli stock ittici nelle acque di pertinenza italiane, anche al netto delle difficoltà attraversate dal comparto ittico a causa della pandemia da COVID-19.
Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva (UE) 2018/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 292.
RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE
La Commissione XIII,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;
premesso che:
il presente schema di decreto legislativo, predisposto in coerenza con gli obiettivi del Green New Deal, si colloca nel quadro degli strumenti delineati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e contiene una serie di disposizioni necessarie per dare attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energie rinnovabili;
il provvedimento, inoltre, come si evince dalla relazione illustrativa, tiene conto delle disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in materia di «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108;
le misure contenute nello schema di decreto legislativo in esame intendono, pertanto, accelerare la transizione ecologica del sistema produttivo, con l'obiettivo di promuovere un ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili unitamente alla tutela e al potenziamento delle produzioni esistenti;
tale obiettivo è perseguito attraverso un approccio che, come specificato nella relazione illustrativa, «mira al contenimento del consumo di suolo e dell'impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di qualità dell'aria»;
rilevato che:
l'articolo 20 del provvedimento prevede l'introduzione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, provvedendosi a tal fine con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
tali decreti dovranno dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri atti a definire, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie tenendo anche conto degli impatti ambientali e paesaggistici;
il comma 3 del medesimo articolo, nel confermare quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), dispone che l'individuazione delle aree idonee, da un lato, consenta il concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), dall'altro, rispetti le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
al fine di assicurare un'adeguata tutela del suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, appare necessario modificare il tenore della disposizione in esame, stabilendo espressamente che le aree a vocazione agricola potranno essere utilizzate per l'installazione di fonti rinnovabili solo in via secondaria o residuale, vale a dire solo una volta verificata la non utilizzabilità delle aree o superfici edificate;
la Commissione Agricoltura, già in occasione dell'espressione del parere di competenza sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici, precisava che gli stessi non dovranno essere realizzati su terreni destinati alla produzione agricola o comunque a vocazione agricola, dovendosi, conseguentemente, individuare le aree compatibili con tali tipologie di intervento;
la stessa Commissione, nel pronunciarsi sulla strategia «Dal produttore al consumatore», cosiddetta «Farm to fork», osservava come «gli interventi diretti a promuovere soluzioni per l'efficienza energetica (...), anche attraverso lo sviluppo del fotovoltaico, dovrebbero essere accompagnati da un'adeguata pianificazione a livello territoriale, diretta a preservare la sostenibilità delle attività agricole, nel rispetto degli obiettivi di riduzione del consumo di suolo»;
rilevato altresì che:
relativamente agli impianti agrovoltaici, appare necessario coordinare le disposizioni dell'articolo 20 dello schema di decreto legislativo con quelle di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che individua specifiche condizioni ai fini dell'accesso agli incentivi per gli impianti agrovoltaici con moduli elevati da terra;
in particolare, occorrerebbe prevedere che gli impianti agrovoltaici e gli impianti fotovoltaici possono essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo se connessi all'attività agricola principale;
occorrerebbe altresì introdurre una disposizione diretta a specificare che l'accesso ai previsti incentivi sia riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo (o alla società agricola come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), che sia proprietario o possessore del suolo e abbia la titolarità dell'impianto;
considerato che:
suscita perplessità la previsione di cui al comma 7 del medesimo articolo 20, che dispone che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo con i seguenti rilievi:
all'articolo 20, siano apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, nella definizione della disciplina afferente l'individuazione delle aree idonee, sia espressamente stabilito che le aree a vocazione agricola possono essere utilizzate per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili solo in via secondaria rispetto a quelle edificate;
b) sia soppresso il comma 7;
c) relativamente agli impianti agrovoltaici, al fine di coordinare le disposizioni dello schema di decreto legislativo con quelle di cui all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, siano introdotte specifiche disposizioni dirette a prevedere che:
gli impianti agrovoltaici e gli impianti fotovoltaici possono essere collocati a terra su aree a destinazione agricola solo se connessi all'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
l'accesso ai previsti incentivi è riservato esclusivamente all'imprenditore agricolo – o alla società agricola come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 – che sia proprietario o abbia la disponibilità del suolo e abbia la titolarità dell'impianto.