IX Commissione
Trasporti, poste e telecomunicazioni
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
Commissione IX (Trasporti)
Comm. IX
Variazioni nella composizione della Commissione ... 245
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto 289 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione) ... 245
ALLEGATO 1 (Proposta di parere) ... 248
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 250
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 12 ottobre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin.
La seduta comincia alle 13.20.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Raffaella PAITA, presidente, avverte che il deputato Andrea Casu, appartenente al gruppo del Partito Democratico, è entrato a far parte della Commissione.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).
Atto 289.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2021.
Raffaella PAITA, presidente, ricorda che è pervenuto il parere della Conferenza unificata e che sono state svolte le audizioni programmate.
Massimiliano CAPITANIO (LEGA), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN esprime un orientamento favorevole sul parere del relatore, facendo però presente che alcune osservazioni – quelle d), m), t), u) e v) – possono avere delle implicazioni di natura finanziaria, che determinerebbero ulteriori valutazioni da parte del Governo.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) afferma di condividere l'impianto del parere, cui muove però alcuni rilievi.
All'osservazione di cui alla lettera q), propone di scrivere, in luogo della parola «possibilità», la parola «esigenza», in ordine al tema delle penali.
Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera u) sui fasci di collegamento, si chiede se il 30 per cento previsto nell'allegato 12 corrisponda ad un aumento di contributo; se così fosse afferma che si tratterebbe di un'ulteriore tassa imposta sull'uso della frequenza; propone dunque di espungere tale previsione dell'allegato 12.
All'osservazione di cui alla lettera v), ritiene che si dovrebbe prevedere che l'attestazione della predisposizione dell'edificio alla banda larga sia vincolante ai fini del rilascio della certificazione di agibilità, così come esiste l'obbligo dell'impianto elettrico a norma.
Segnala infine che nella tabella dei canoni delle frequenze contenuta all'articolo 5 dell'Allegato 12 è ipotizzabile che vi siano degli errori materiali nella sequenza delle tariffe, chiedendo in proposito una verifica puntuale.
Mirella LIUZZI (M5S) preannunzia il voto favorevole sul parere, di cui evidenzia alcuni punti rilevanti. Sottolinea l'importanza dell'osservazione di cui alla lettera a), che rispecchia il lavoro svolto dalla Commissione anche sull'atto n. 288, relativo all'attuazione della direttiva SMAV, sui soggetti non regolati. Il parere incentiva poi l'utilizzo della tecnologia DAB per la radio, agendo dal punto di vista finanziario. Sull'osservazione di cui alla lettera q), afferma che l'avrebbe trasformata anche in condizione, giacché garantisce un compromesso fra il testo del Governo e la tutela dei consumatori. Conclude riaffermando il fatto che la propria forza politica condivide in generale l'impianto del testo.
Mauro ROTELLI (FDI) afferma che la normativa recepita era attesa da lungo tempo, giacché offre ampie garanzie e nuove tutele ai consumatori. Rifacendosi alla stampa specializzata e non solo, osserva che vi è un qualche divario fra il tema degli abbonamenti e quello dei servizi aggiuntivi: il termine massimo per recedere dal contratto non vale anche per i servizi aggiuntivi, che sono talora venduti dalle compagnie. Chiede in proposito un chiarimento al Governo, se sia sua intenzione o meno intervenire anche su tale argomento.
Massimiliano CAPITANIO (LEGA), relatore, in merito ai rilievi della collega Bruno Bossio, all'osservazione di cui alla lettera q) propone di introdurre un riferimento ad un «diritto» dell'utente.
All'osservazione di cui alla lettera u), osserva che il testo presentato dal Governo ha già creato numerosi dubbi interpretativi.
All'osservazione di cui alla lettera v), evidenzia che il rilascio dell'agibilità non dipende dal Codice delle comunicazioni elettroniche, bensì dal Testo unico dell'edilizia; si tratta solo di un modo per incentivare la diffusione della banda larga, evitando però che vengano create delle strozzature a livello burocratico.
Quanto alla sollecitazione del collega Rotelli, qualora vi sia un riscontro da parte del Governo, afferma che l'osservazione q) potrebbe essere opportunamente modificata.
Mauro ROTELLI (FDI) specifica che si tratta dei servizi c.d. in bundle, che vengono associati al contratto telefonico e che possono andare nella rateizzazione oltre i 12 mesi. Chiede che anche questi possano invece rientrare nel massimo della rateizzazione.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ringrazia il relatore per la modifica dell'osservazione q). Quanto all'osservazione u), la sua richiesta era di sopprimere la previsione, ma forse, riconosce, può bastare la sollecitazione di un chiarimento da parte del Governo. Quanto alla necessità della banda ultralarga per l'agibilità, all'osservazione v), propone di aggiungere un riferimento alla necessità di politiche a sostegno dell'infrastrutturazione digitale, per esempio tramite voucher con cui si sosterrebbe la domanda. Ricorda che altrimenti, come notato anche dalla Commissione europea, diventerebbe impossibile arrivare nel 2026 all'obiettivo dell'«Italia a 1 Giga».
Massimiliano CAPITANIO (LEGA), relatore, in primo luogo propone di correggere, all'osservazione di cui alla lettera v), il riferimento alla «banda larga» con la «banda ultralarga»; concorda con l'opportunità di aggiungere la necessità di misure di incentivo per lo sviluppo delle infrastrutture digitali.
Quanto alla sollecitazione del collega Rotelli, osserva che la parola «servizio» sembra ricomprendere sia il contratto di fornitura di canone che eventuali servizi connessi.
Mauro ROTELLI (FDI) ripropone la necessità di separare dal contratto i servizi aggiuntivi, cosa diversa dalla vendita del device, che attualmente non sono normati. Chiede se sia possibile che i pacchetti venduti dalle compagnie riguardino un periodo di 12 mesi nella loro totalità, coordinando la durata dei servizi aggiuntivi con quella del contratto telefonico.
Massimiliano CAPITANIO (LEGA), relatore, chiede una breve sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 14.05.
Massimiliano CAPITANIO (LEGA), relatore, illustra che, recependo le osservazioni emerse durante il dibattito della Commissione, l'osservazione q) risulta così integrata: «prevedere che il consumatore abbia il diritto di decidere il termine», e poi, «prevedendo altresì che il consumatore non sia obbligato a fruire di eventuali servizi aggiuntivi per un periodo eccedente la durata dell'abbonamento telefonico».
Alla lettera v), è stata sostituita la parola «larga» con «ultralarga»; è stata aggiunta l'espressione «promuovendo al contempo politiche di sostegno all'infrastrutturazione digitale degli edifici, a titolo esemplificativo attraverso i voucher».
Sono state poi aggiunte l'osservazione x): «verificare l'esattezza del calcolo delle tariffe della tabella dell'articolo 5 dell'Allegato 12»; e l'osservazione y), «prevedere il mantenimento dell'attuale impianto sanzionatorio, riconsiderando la previsione di cui all'articolo 30 del testo novellato».
Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATIN esprime un orientamento favorevole sul testo riformulato del parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.10.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto 289.
PROPOSTA DI PARERE
La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (atto del Governo n. 289),
premesso che:
la direttiva (UE) 2018/1972 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, il BEREC, la Commissione europea e gli Stati membri perseguano i seguenti obiettivi generali:
a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e delle imprese dell'Unione;
b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;
c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l'Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività punto a punto;
d) promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze – ad esempio in termini di prezzi accessibili – di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità;
il provvedimento in esame sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 con gli articoli da 1 a 98-undertricies, strutturati in tre Parti e tre Titoli, che sostituiscono gli attuali Titolo I, recante le disposizioni generali e comuni, e Titolo II, che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
a) con riferimento all'articolo 7 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, attribuire specifici e chiari poteri all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Occorre infatti evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell'AGCom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono;
b) con riferimento all'articolo 11 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, di chiarire se il divieto di prosecuzione dell'attività, previsto nel comma 7 coincida con la nozione di «motivata opposizione» di cui al comma 3 del medesimo articolo;
c) prevedere all'articolo 22 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003 che le informazioni acquisite dal Ministero dello Sviluppo economico e dall'AGCOM, finalizzate alla mappatura della copertura delle reti di comunicazione elettronica, siano messe a disposizione delle Regioni e degli enti locali con le modalità operative di scambio dati;
d) con riferimento all'articolo 25, comma 4, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, riconsiderare la clausola d'invarianza di spesa per l'implementazione dei servizi online e degli uffici territoriali per la risoluzione delle controversie;
e) recepire la previsione contenuta all'articolo 40, comma 5-bis del decreto-legge cosiddetto Semplificazioni (n. 77 del 2021, che modifica l'articolo 91 dell'attuale CCE (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), in particolare, all'articolo 52 inserire il seguente comma 2-bis: «Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere»;
f) prevedere un coordinamento con le norme contenute nel decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007;
g) espungere dal testo le previsioni relative alla distinta disciplina delle pratiche commerciali scorrette, soggette alla vigilanza dell'Autorità garante la concorrenza ed il mercato;
h) chiarire che i soggetti diversi dagli operatori autorizzati, che utilizzano le numerazioni a qualsiasi titolo, devono comunque essere soggetti agli stessi obblighi degli operatori;
i) con riferimento all'articolo 42, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, inserire nel testo – per gli operatori di rete radiofonica in tecnica digitale terrestre DAB, nazionali e locali, titolari per la medesima attività di autorizzazione generale – l'esonero per dieci anni dal contributo per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio, a decorrere dall'esercizio successivo alla piena titolarità dei predetti diritti per l'ambito locale o nazionale, come previsto dall'articolo 3 comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
j) consentire agli operatori di rete radiofonica, fatto salvo il rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche, l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre sulle infrastrutture già esistenti per le diffusioni radiofoniche analogiche FM o di telecomunicazioni, secondo le procedure stabilite dall'articolo 45 del testo novellato.
k) con riferimento all'articolo 44 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, considerare torri e tralicci, quali infrastrutture per impianti radioelettrici, non suscettibili a normativa diversa da quella del Codice delle comunicazioni elettroniche e a essere autorizzati dagli enti locali in maniera indipendente dalla contemporanea installazione sugli stessi delle antenne e degli altri apparati trasmittenti;
l) con riferimento agli articoli 44 e 51 del medesimo testo novellato, in merito alla procedura di esproprio, formulare meglio le disposizioni;
m) con riferimento all'articolo 54 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, rispettare il principio secondo il quale gli Stati membri non devono prevedere canoni ed altri oneri a carico di soggetti che non hanno il controllo né l'utilizzo materiale delle infrastrutture che occupano il suolo pubblico comunale;
n) con riferimento all'articolo 57, fare dei commi 4 e 5 una disposizione autonoma, che faccia riferimento esclusivamente alle attività di cybersicurezza, aggiungendo un comma che rinvii alle modalità con cui tali attività debbano essere declinate da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
o) con riferimento all'articolo 61 del testo novellato, chiarire se – alla luce del comma 4 – la concessione di diritti individuali consegua direttamente alla presentazione della SCIA o se occorra attendere l'esito dell'istruttoria;
p) con riferimento all'articolo 98-septies decies, prevedere in quaranta giorni il termine entro cui l'utente possa esercitare il diritto di recesso dal contratto o per cambiare operatore, senza incorrere in penali né costi di disattivazione;
q) prevedere che il consumatore possa liberamente decidere il termine del periodo massimo di impegno tra lo stesso e il fornitore del servizio tra 12 e 24 mesi con la possibilità di separare dal contratto del servizio telefonico l'eventuale contratto per l'acquisto di un device;
r) al comma 2 dell'articolo 98-vicies sexies del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, sopprimere le parole «di valore modesto» e «i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone», al fine di uniformare le previsioni del Codice alla disposizione italiana in materia (articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 28, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito nella legge n. 55 del 2019);
s) con riferimento all'articolo 98-vicies sexies e al comma 3 dell'allegato 11, chiarire in entrambi i luoghi del testo che l'obbligatorietà di un ricevitore per la radio digitale terrestre inerisce ai veicoli di classe sia «M» sia «N»;
t) con riferimento all'articolo 2-bis dell'allegato 12, prevedere per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete per la radiodiffusione sonora in tecnologia digitale terrestre (DAB) che hanno titolo all'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, la riduzione al 30 per cento dei contributi dovuti;
u) con riferimento all'allegato 12, articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «il contributo è dovuto per ogni singolo fascio del collegamento, ivi incluse le stazioni ripetitrici» ovvero specificare che il concetto di «fascio di collegamento» è da intendersi come «banda di frequenza» di cui l'operatore ha disponibilità dei diritti d'uso;
v) in relazione all'articolo 4 dello schema di decreto, specificare che l'obbligo di attestazione della predisposizione dell'edifico alla banda larga non sia vincolante ai fini del rilascio della certificazione di agibilità;
w) con riferimento all'articolo 6 dello schema, prevedere un periodo transitorio per l'adeguamento alla nuova normativa.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto 289.
PARERE APPROVATO
La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo, recante attuazione della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (atto del Governo n. 289),
premesso che:
la direttiva (UE) 2018/1972 prevede che le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti, il BEREC, la Commissione europea e gli Stati membri perseguano i seguenti obiettivi generali:
a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e delle imprese dell'Unione;
b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;
c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati in tutta l'Unione, sviluppando norme comuni e approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività punto a punto;
d) promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità – comprese le reti fisse, mobili e senza fili – e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze – ad esempio in termini di prezzi accessibili – di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità;
il provvedimento in esame sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 con gli articoli da 1 a 98-undertricies, strutturati in tre Parti e tre Titoli, che sostituiscono gli attuali Titolo I, recante le disposizioni generali e comuni, e Titolo II, che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
a) con riferimento all'articolo 7 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, attribuire specifici e chiari poteri all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Occorre infatti evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell'AGCom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono;
b) con riferimento all'articolo 11 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, di chiarire se il divieto di prosecuzione dell'attività, previsto nel comma 7 coincida con la nozione di «motivata opposizione» di cui al comma 3 del medesimo articolo;
c) prevedere all'articolo 22 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003 che le informazioni acquisite dal Ministero dello Sviluppo economico e dall'AGCom, finalizzate alla mappatura della copertura delle reti di comunicazione elettronica, siano messe a disposizione delle Regioni e degli enti locali con le modalità operative di scambio dati;
d) con riferimento all'articolo 25, comma 4, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, riconsiderare la clausola d'invarianza di spesa per l'implementazione dei servizi online e degli uffici territoriali per la risoluzione delle controversie;
e) recepire la previsione contenuta all'articolo 40, comma 5-bis del decreto-legge c.d. Semplificazioni (n. 77 del 2021, che modifica l'articolo 91 dell'attuale CCE (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), in particolare, all'articolo 52 inserire il seguente comma 2-bis: «Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere»;
f) prevedere un coordinamento con le norme contenute nel decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007;
g) espungere dal testo le previsioni relative alla distinta disciplina delle pratiche commerciali scorrette, soggette alla vigilanza dell'Autorità garante la concorrenza ed il mercato;
h) chiarire che i soggetti diversi dagli operatori autorizzati, che utilizzano le numerazioni a qualsiasi titolo, devono comunque essere soggetti agli stessi obblighi degli operatori;
i) con riferimento all'articolo 42, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, inserire nel testo – per gli operatori di rete radiofonica in tecnica digitale terrestre DAB, nazionali e locali, titolari per la medesima attività di autorizzazione generale – l'esonero per dieci anni dal contributo per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio, a decorrere dall'esercizio successivo alla piena titolarità dei predetti diritti per l'ambito locale o nazionale, come previsto dall'articolo 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
j) consentire agli operatori di rete radiofonica, fatto salvo il rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche, l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre sulle infrastrutture già esistenti per le diffusioni radiofoniche analogiche FM o di telecomunicazioni, secondo le procedure stabilite dall'articolo 45 del testo novellato;
k) con riferimento all'articolo 44 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, considerare torri e tralicci, quali infrastrutture per impianti radioelettrici, non suscettibili a normativa diversa da quella del Codice delle comunicazioni elettroniche e a essere autorizzati dagli enti locali in maniera indipendente dalla contemporanea installazione sugli stessi delle antenne e degli altri apparati trasmittenti;
l) con riferimento agli articoli 44 e 51 del medesimo testo novellato, in merito alla procedura di esproprio, formulare meglio le disposizioni;
m) con riferimento all'articolo 54 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, rispettare il principio secondo il quale gli Stati membri non devono prevedere canoni ed altri oneri a carico di soggetti che non hanno il controllo né l'utilizzo materiale delle infrastrutture che occupano il suolo pubblico comunale;
n) con riferimento all'articolo 57, fare dei commi 4 e 5 una disposizione autonoma, che faccia riferimento esclusivamente alle attività di cybersicurezza, aggiungendo un comma che rinvii alle modalità con cui tali attività debbano essere declinate da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
o) con riferimento all'articolo 61 del testo novellato, chiarire se – alla luce del comma 4 – la concessione di diritti individuali consegua direttamente alla presentazione della SCIA o se occorra attendere l'esito dell'istruttoria;
p) con riferimento all'articolo 98-septies decies, prevedere in quaranta giorni il termine entro cui l'utente possa esercitare il diritto di recesso dal contratto o per cambiare operatore, senza incorrere in penali né costi di disattivazione;
q) prevedere che il consumatore abbia il diritto di decidere il termine del periodo massimo di impegno con il fornitore del servizio tra 12 e 24 mesi con la possibilità di separare dal contratto del servizio telefonico l'eventuale contratto per l'acquisto di un device, prevedendo altresì che il consumatore non è obbligato a fruire di eventuali servizi aggiuntivi per un periodo eccedente la durata dell'abbonamento telefonico;
r) al comma 2 dell'articolo 98-vicies sexies del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, sopprimere le parole «di valore modesto» e «i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone», al fine di uniformare le previsioni del Codice alla disposizione italiana in materia (articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 28, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito nella legge n. 55 del 2019);
s) con riferimento all'articolo 98-vicies sexies e al comma 3 dell'allegato 11, chiarire in entrambi i luoghi del testo che l'obbligatorietà di un ricevitore per la radio digitale terrestre inerisce ai veicoli di classe sia «M» sia «N»;
t) con riferimento all'articolo 2-bis dell'allegato 12, prevedere per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete per la radiodiffusione sonora in tecnologia digitale terrestre (DAB) che hanno titolo all'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, la riduzione al 30 per cento dei contributi dovuti;
u) con riferimento all'allegato 12, articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: «il contributo è dovuto per ogni singolo fascio del collegamento, ivi incluse le stazioni ripetitrici» ovvero specificare che il concetto di «fascio di collegamento» è da intendersi come «banda di frequenza» di cui l'operatore ha disponibilità dei diritti d'uso;
v) in relazione all'articolo 4 dello schema di decreto, specificare che l'obbligo di attestazione della predisposizione dell'edifico alla banda ultralarga non sia vincolante ai fini del rilascio della certificazione di agibilità, promuovendo al contempo politiche di sostegno all'infrastrutturazione digitale degli edifici, a titolo esemplificativo attraverso voucher;
w) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, prevedere un periodo transitorio per l'adeguamento alla nuova normativa;
x) verificare l'esattezza del calcolo delle tariffe nella tabella dell'articolo 5 dell'allegato 12;
y) prevedere il mantenimento dell'attuale impianto sanzionatorio, riconsiderando la previsione di cui all'articolo 30 del testo novellato.