Commissioni Riunite (II e X)
II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
Commissioni Riunite (II e X)
Comm. riunite 0210
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Atto n. 290 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 23
ALLEGATO (Parere approvato) ... 25
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del presidente della II Commissione, Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 15.25.
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
Atto n. 290.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Le Commissioni riunite II e X proseguono l'esame del provvedimento, già rinviato nella seduta del 5 ottobre 2021.
Mario PERANTONI, presidente, rammenta che nella seduta di ieri i relatori si sono riservati di trovare un punto di sintesi fra le loro differenti posizioni ai fini della formulazione della proposta di parere da sottoporre alle Commissioni. Chiede quindi ai relatori se siano nelle condizioni di formulare una proposta di parere.
Luca CARABETTA (M5S), relatore per la X Commissione, dopo aver ringraziato i commissari per l'approfondito dibattito e i contributi recati, anche a nome del relatore per la II Commissione, Roberto Cassinelli, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
Roberto CASSINELLI (FI), relatore per la II Commissione, ringrazia il collega Carabetta, relatore per la X Commissione, per la collaborazione manifestata nel corso dell'esame del provvedimento.
Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia i relatori per l'efficace sintesi, in una materia assai delicata, rappresentata dalla loro proposta di parere, di cui condivide sia quanto rilevato in premessa sia le due osservazioni. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta dei relatori.
Maria Carolina VARCHI (FDI), nel rinviare al suo intervento svolto nella precedente seduta, che ha condiviso con i colleghi del suo gruppo della X Commissione, prende atto del lavoro di sintesi svolto all'interno della maggioranza e, a seguito delle interlocuzioni intercorse con le categorie coinvolte, preannuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di parere formulata dai relatori.
Pierantonio ZANETTIN (FI) ringrazia i relatori che attraverso un lavoro tenace sono giunti ad una sintesi mirabile, molto apprezzata dal suo gruppo. Ciò premesso, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.
Lucia ANNIBALI (IV) nel sottolineare come i relatori fossero partiti da due posizioni differenti, li ringrazia per l'importante lavoro di sintesi svolto e preannuncia il voto favorevole del gruppo Italia Viva sulla proposta di parere presentata.
Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori, ai quali rivolge un ringraziamento anche per aver accolto la richiesta di inserire nella stessa proposta, seppure soltanto nella parte premissiva, un richiamo all'opportunità che il Governo svolga un ulteriore approfondimento per verificare la possibilità di consentire la costituzione delle società oggetto del provvedimento tramite piattaforme telematiche gestite da figure differenti da quella del notaio.
Mario PERANTONI, presidente, anche a nome della presidente della X Commissione, ringrazia i relatori per il proficuo lavoro svolto nell'interesse delle Commissioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.
La seduta termina alle 15.35.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Atto n. 290).
PARERE APPROVATO
Le Commissioni riunite II e X,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Atto n. 290);
rammentato che la direttiva (UE) 2019/1151 si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società, o quanto meno di quelle indicate nell'allegato II bis della direttiva medesima, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli standard;
considerato che l'articolo 2, comma 1, prevede la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio – mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato – per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse;
rilevato, al riguardo, che le Commissioni riunite, all'esito di un approfondito dibattito che ha visto confrontarsi diverse posizioni sul tema, hanno valutato l'opportunità che il Governo svolga un ulteriore approfondimento per verificare la possibilità di consentire la costituzione delle predette società tramite piattaforme telematiche presso le Camere di Commercio, utilizzando modelli standard adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
evidenziata, sempre con riferimento all'articolo 2, comma 1, l'opportunità di precisare che la piattaforma telematica sia predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti;
preso atto che l'articolo 6, comma 2, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 13-decies della direttiva dispone che, prima della nomina ad amministratore, il soggetto interessato rilasci alla società una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea;
sottolineato, al riguardo, che la formulazione della norma sopra citata potrebbe causare problemi applicativi in quanto una sua interpretazione estensiva potrebbe comportare in capo al soggetto interessato il gravoso onere di verificare l'assenza di cause di ineleggibilità secondo le leggi di tutti gli Stati membri dell'Unione europea;
osservata, pertanto, l'opportunità di adeguare tale disposizione a quanto previsto dal sopra citato articolo 13-decies della direttiva che prevede la possibilità per gli Stati membri di esigere che le persone che si candidano come amministratori dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare che la piattaforma telematica sia predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato in modalità conformi a quanto previsto dal Codice degli appalti;
b) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alle cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea inserendo, nel contempo, la previsione della possibilità per gli statuti di prevedere che non possa essere nominato amministratore un soggetto interdetto dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro dell'Unione europea.