II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Mercoledì 6 ottobre 2021

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Seguito esame e rinvio) ... 69

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) ... 75

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 76

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) ... 70

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 77

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 70

ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 79

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ... 71

ALLEGATO 5 (Parere approvato) ... 82

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 71

ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore) ... 84

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 72

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Seguito esame e conclusione) ... 73

II Commissione - Resoconto di mercoledì 6 ottobre 2021

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 e abb.-A.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 18 di ieri, martedì 5 ottobre 2021, e che sono state presentate circa 20 proposte emendative (vedi allegato 1). Nessun chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, dà la parola alla relatrice, onorevole Bisa, per l'espressione dei pareri.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 3.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 3.2 mentre formula parere contrario sull'emendamento Colletti 3.3. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 4.1, mentre formula parere favorevole sull'emendamento Colletti 4.2. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Gribaudo 5.1 e Colletti 5.4 nonché sugli identici emendamenti Gribaudo 5.2 e Colletti 5.5 e sugli identici emendamenti Colletti 5.6 e Gribaudo 5.3. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gribaudo 6.1 e Colletti 6.2 nonché sull'emendamento Colletti 6.3. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 7.3, 7.1 e 7.2. Con riferimento all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 10, esprime parere favorevole sull'emendamento Gribaudo 10.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Con riferimento all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 11, esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 11.1. Con riferimento all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 12, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Varchi 12.01.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Colletti 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 e 4.2, Gribaudo 5.1, Colletti 5.4, degli identici emendamenti Gribaudo 5.2 e Colletti 5.5, degli identici emendamenti Colletti 5.6 e Gribaudo 5.3, degli identici emendamenti Gribaudo 6.1 e Colletti 6.2 nonché degli emendamenti Colletti 6.3, 7.3, 7.1 e 7.2; si intende che vi abbiano rinunciato.

  Alfredo BAZOLI (PD) sottoscrive l'emendamento Gribaudo 10.1 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

  La Commissione approva l'emendamento Gribaudo 10.1 (nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Colletti 11.1; si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Varchi 12.01 (vedi allegato 2).

  Mario PERANTONI, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 20.

  La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 9.55.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, onorevole Zanettin, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento. Nessun chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore per la formulazione della proposta di parere.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), già messa a disposizione dei colleghi anche attraverso l'applicazione Geocom, rilevando nel contempo l'assenza di criticità con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 ottobre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.
Atto n. 271.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Carmelo MICELI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, già anticipata per le vie brevi ai membri della Commissione (vedi allegato 4). Sottolinea che nella proposta di parere all'esame della Commissione sono confluite alcune osservazioni pervenute dal gruppo del PD e dal gruppo di Italia Viva. In particolare fa presente che entrambi i gruppi, tramite, rispettivamente, l'onorevole Morani e l'onorevole Ferri, hanno sottoposto all'attenzione del relatore delle opportune osservazioni in merito alla necessità di estendere l'ambito di applicazione del provvedimento anche all'ipotesi di truffa a mezzo SIM, individuando nell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni l'autorità competente a disciplinare le modalità e le procedure con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la verifica dell'identità dell'utente. Sottolinea inoltre che l'onorevole Ferri gli ha fatto pervenire delle opportune note tecniche – che sono confluite all'interno della proposta di parere in esame – su due importanti aspetti: quello relativo a una più ottimale formulazione dell'articolo 493-ter del codice penale e quello relativo ad una più organica disciplina della confisca, attraverso l'introduzione di un articolo specifico relativo ad entrambe le ipotesi criminose di cui agli articoli 493-ter e 493-quater del codice penale.

  Cosimo Maria FERRI (IV), nel ringraziare il collega Miceli per lo spirito collaborativo e di confronto con il quale ha svolto il proprio ruolo, esprime soddisfazione nel vedere accolte le osservazioni tecniche da lui avanzate e preannuncia il proprio convinto voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.
Atto n. 275.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, sostituendo la relatrice, onorevole Sarti, impossibilitata a partecipare alla presente seduta, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5), che è stata peraltro già anticipata per le vie brevi ai membri della Commissione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 285.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Enrico COSTA (MISTO-A+E-RI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 6). In considerazione della complessità della materia, riterrebbe opportuno garantire a tutti i colleghi un tempo adeguato per la compiuta valutazione dei contenuti della proposta di parere. Pertanto, dal momento che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato all'8 ottobre, coglie l'occasione per chiedere alla sottosegretaria Macina la disponibilità del Governo ad attendere un'ulteriore settimana, considerato che la delega dovrà essere esercitata entro il prossimo 8 novembre.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) preannuncia il voto contrario della componente Alternativa C'è sulla proposta di parere del relatore. Fa presente che, qualora si ritenesse di voler rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, la sua componente espliciterà più dettagliatamente la propria posizione.

  La sottosegretaria Anna MACINA, nel dichiarare la disponibilità del Governo ad attendere un'ulteriore settimana, e quindi fino al 14 ottobre, il parere della Commissione, fa presente che tale ulteriore proroga è stata consentita anche presso l'altro ramo del Parlamento.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Atto n. 286.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, onorevole Ferraresi, ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e con una osservazione.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, fa presente di aver preso atto, a seguito di interlocuzioni informali con i gruppi, della mancanza di condivisione sulle condizioni contenute nella proposta di parere da lui formulata nella seduta di ieri. Si dichiara pertanto disponibile, dovendo la Commissione esprimere il proprio parere nella seduta odierna, a riformulare la sua proposta di parere mantenendo soltanto l'osservazione relativa alle criptovalute.

  Roberto TURRI (LEGA) comunica di aver appreso che il Governo ha concesso alla Commissione Giustizia del Senato una proroga al termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame. Sulla scorta quindi della decisione appena presa in merito all'esame dell'Atto del Governo 285, chiede se non si possa verificare la disponibilità dell'Esecutivo a concedere anche alla Commissione Giustizia della Camera un'ulteriore settimana ai fini dell'espressione del parere sul provvedimento in esame.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, ritiene che, avendo manifestato la sua disponibilità a modificare la proposta di parere, la Commissione possa procedere nella seduta odierna all'espressione del parere. In caso contrario, dichiara di non essere altrimenti disponibile a riformulare la proposta di parere nei termini prima indicati.

  Roberto TURRI (LEGA) fa presente di non voler intervenire nel merito del provvedimento ma soltanto di rilevare che presso l'altro ramo del Parlamento è stata concessa una proroga del termine di una settimana ai fini dell'espressione del parere.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, sottolinea come i due rami del Parlamento non debbano procedere necessariamente in contemporanea nell'esame degli atti del Governo sottoposti al parere delle Commissioni.

  Enrico COSTA (MISTO-A+E-RI) fa presente che le modifiche introdotte dallo schema in esame al codice penale, ampliando i reati presupposto in materia di riciclaggio anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi, rappresentano una innovazione rilevantissima sotto il profilo dell'elemento psicologico. Nel rammentare che l'ordinamento vigente punisce i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio anche in caso di dolo eventuale, evidenzia il rischio che l'estensione ai delitti colposi operata dallo schema di decreto contribuisca ad aumentare la nebulosità delle norme con riguardo all'elemento soggettivo. Rilevando che per il reato di riciclaggio sono previste pene anche molto elevate, che comportano il ricorso a strumenti quali la custodia cautelare, il sequestro e le intercettazioni, ribadisce che il passaggio da delitto doloso eventuale a delitto colposo presupposto comporta ricadute molto significative. Esprime la convinzione personale, sostenuta dal parere di molti studiosi della materia, che la modalità migliore per garantire l'adeguata consapevolezza del soggetto coinvolto sia quella di chiedere al Governo la rimodulazione dell'elemento soggettivo nei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio, limitandolo al solo dolo intenzionale. In tal modo, mantenendo comunque il nostro ordinamento in linea con le previsioni della direttiva dell'Unione europea, si eviterebbe il rischio di perseguire inutilmente e ingiustamente soggetti sulla base dell'eventualità del dolo. Chiede pertanto di integrare la proposta di parere con una condizione che vada nella direzione testé indicata.

  Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente che le considerazioni svolte dal collega Costa, ammessa e non concessa la loro correttezza, non possono essere valutate in questa sede, essendo del tutto estranee all'ambito di intervento della direttiva (UE) 2018/1673. Nell'evidenziare che l'onorevole Costa avrebbe potuto richiedere i necessari contributi nel corso del ciclo di audizioni, fa altresì presente che nessuno dei soggetti auditi ha posto la questione, ad eccezione del Procuratore nazionale antimafia. A tale proposito precisa che, come anche il Governo può confermare, è stata sottolineata la piena compatibilità della normativa vigente, relativamente al profilo del dolo. Nel ribadire che la direttiva non richiede in alcun modo la modifica dell'elemento soggettivo del reato, rammenta invece che l'articolo 11 dell'atto dell'Unione europea impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché nelle indagini o nell'azione penale per i reati di riciclaggio si possa ricorrere a strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Nel sottolineare che ciò equivale ad estendere anche ai reati di riciclaggio l'utilizzo delle intercettazioni tramite captatore informatico o le operazioni sotto copertura, manifesta la propria contrarietà nel caso in cui la maggioranza dei gruppi fosse d'accordo a sottrarre il nostro Paese all'obbligo di adeguarsi alla citata disposizione. Infine ribadisce che la propria disponibilità a sopprimere tutte le condizioni poste nella proposta di parere era volta a consentirne l'approvazione nella seduta odierna.

  Mario PERANTONI, presidente, conferma che la omologa Commissione del Senato ha rinviato l'espressione del parere sull'Atto del Governo n. 286.

  Roberto TURRI (LEGA) ritiene che l'andamento del dibattito odierno dimostri la necessità di svolgere un ulteriore approfondimento, al fine di addivenire ad una proposta di parere il più possibile condivisa.

  Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, essendo la Commissione in procinto di rinviare la votazione alla prossima settimana, ribadisce che resta ferma la proposta di parere nella versione originaria formulata nella giornata di ieri.

  Mario PERANTONI, presidente, acquisita per le vie brevi la disponibilità del Governo ad attendere un'ulteriore settimana, e quindi fino al 14 ottobre, per l'espressione del parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 e abb.-A.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate al testo. Avverte che sono pervenuti i seguenti pareri sul testo come risultante dagli emendamenti approvati: nulla osta della Commissione Affari costituzionali e parere favorevole della Commissione Attività produttive. Avverte altresì che le Commissioni VI, VIII, XI, XII e XIV hanno comunicato che non intendono esprimersi sul testo inviato e che la Commissione Bilancio si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea.

  Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Bisa, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento come modificato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.35.

II Commissione - mercoledì 6 ottobre 2021

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3.

  Sopprimere il comma 6.
3.1. Colletti.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti.
3.2. Colletti.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
3.3. Colletti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Indennizzo in favore del professionista)

  1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della rideterminazione di cui all'articolo precedente, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
4.2. Colletti.

ART. 5.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
5.1. Gribaudo.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
5.4. Colletti.

  Sopprimere il comma 4.
*5.2. Gribaudo.
*5.5. Colletti.

  Sopprimere il comma 5.
**5.6. Colletti.
**5.3. Gribaudo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Gribaudo.
*6.2. Colletti.

  Sopprimere il comma 2.
6.3. Colletti.

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere le parole: se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
7.3. Colletti.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile con le seguenti: ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.
7.1. Colletti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
7.2. Colletti.

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire le parole: due rappresentanti con le seguenti: dieci rappresentanti.
10.1. Gribaudo.

ART. 11.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.
11.1. Colletti.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
  2. Il Ministro dell'Economia, con proprio decreto, apporta le opportune variazioni di bilancio.
12.01. Varchi, Turri, Cristina.

ALLEGATO 3

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione (Giustizia),

   esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis, e Allegati);

   considerato che:

    il Consiglio europeo, nelle sue annuali Raccomandazioni, ha costantemente sollecitato l'Italia a «ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore», ad «aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione» nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a «migliorare l'efficienza del sistema giudiziario»;

    come evidenziato anche dal Governo, nonostante i recenti miglioramenti, la giustizia continua a rappresentare un aspetto problematico per la nostra economia, rilevato che il tempo stimato necessario per risolvere i contenziosi civili e commerciali è ancora tra i più elevati dell'UE mentre la durata dei processi incide negativamente sulla percezione della qualità della giustizia;

    la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra le cosiddette riforme orizzontali o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano;

    per realizzare tale finalità, il Piano prevede – oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa – anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;

    come evidenziato nella Nota di aggiornamento al DEF 2021, gli interventi di investimento e di riforma previsti dal PNRR vanno nella direzione richiesta dall'Unione europea, consentendo, secondo le previsioni del Governo, il raggiungimento, entro il 2026, dei seguenti risultati rispetto ai dati del 2019: l'abbattimento del 90 per cento dell'arretrato civile; la riduzione del 70 per cento dell'arretrato della giustizia amministrativa; il taglio del 40 per cento della durata dei procedimenti civili; la diminuzione del 25 per cento della durata dei procedimenti penali;

    in relazione alle riforme ordinamentali, la Nota di aggiornamento al DEF 2021 ribadisce quanto già previsto nel PNRR, indicando diversi filoni di intervento di carattere processuale e organizzativo, al fine di abbattere l'arretrato che grava sugli uffici giudiziari e quindi prevedendo in particolare la semplificazione del rito nel processo civile di primo grado e in appello, l'implementazione definitiva del processo civile telematico, la riduzione del contenzioso tributario e dei tempi della sua definizione e la riforma del processo penale;

    a tale proposito nella Nota di aggiornamento al DEF 2021, il Governo, oltre a rammentare l'approvazione in via definitiva da parte del Senato del disegno di legge di riforma del processo penale, segnala il disegno di legge delega volto a velocizzare la risposta della giustizia civile per quanto riguarda i giudizi ordinari e a stimolare il ricorso alla ricomposizione consensuale dei conflitti, rafforzando la diffusione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, tuttora all'esame del Parlamento;

    la Nota di aggiornamento al DEF 2021 preannuncia, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, un disegno di legge recante delega per la riforma giustizia tributaria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 (d'ora in poi anche «direttiva») relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI;

   considerato che:

    il provvedimento reca disposizioni necessarie per adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove disposizioni europee finalizzate ad armonizzazione il contrasto delle frodi e delle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti;

    ai sensi del considerando 8 della direttiva, un apparato telefonico, quale lo smartphone, può contenere uno «strumento di pagamento diverso dai contanti» consistente in «un'applicazione per pagamenti»;

    ai sensi del considerando 31 della direttiva, «Le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti possono avere gravi conseguenze economiche e di altro tipo per chi ne èvittima. Quando tali frodi comportano, ad esempio, il furto d'identità, le conseguenze sono spesso più gravi a causa del danno alla reputazione e del danno professionale, del danno al rating del credito della persona e del grave danno emotivo. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di aiuto, sostegno e protezione per attenuare tali conseguenze.»;

    il possesso di una SIM è ritenuto un elemento utile ai fini della identificazione del possessore, non solo secondo la disposizione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ma anche secondo alcuni orientamenti delle Autorità di vigilanza bancaria europea, in base ai quali la prova del possesso della SIM è «elemento del possesso» nell'ambito dell'autenticazione forte (autenticazione a due fattori) di cui al Regolamento UE 2018/389, utilizzata al fine di disporre operazioni di pagamento a distanza;

    le truffe per il duplicato della SIM si pongono in diretta relazione con le condotte finalizzate a sostituirsi artificiosamente al legittimo titolare della SIM nei suoi rapporti con il prestatore dei servizi di pagamento, al fine di aggredirne i risparmi;

    il crescente fenomeno del cd. SIM swapping evidenzia la necessità di prevedere maggiori controlli per verificare che il richiedente la sostituzione della SIM sia effettivamente il soggetto legittimato, al fine di prevenire i reati di cui alla direttiva;

    appare pertanto opportuno prevedere nello schema di decreto legislativo disposizioni utili: a contrastare il furto di identità messo in atto in occasione del rilascio di un duplicato di una SIM telefonica; ad attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di fissare le procedure attraverso le quali gli operatori verificano l'identità dell'utente; a riconoscere la responsabilità dell'operatore in caso di mancato rispetto delle procedure di verifica dell'identità dell'utente richiedente la sostituzione della scheda elettronica SIM anche nei confronti di terzi, per i danni derivanti da frodi o abusi conseguenti la sostituzione della scheda elettronica; ad attribuire un potere sanzionatorio all'AGCOM esercitabile nei casi di gravi e ripetute violazioni delle modalità e delle procedure stabilite per la verifica dell'identità dell'utente;

    all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso art. 493-quater, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'espressione «progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo» che potrebbe risultare in contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice sotto il profilo del principio di precisione e di verificabilità processuale, che costituisce uno dei corollari del principio di legalità in materia penale;

    a tal fine si potrebbe valutare di sostituire l'espressione «progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo» con l'espressione «strumentali alla commissione di tali reati, o comunque adattati al medesimo scopo»;

    riguardo alla confisca, per ragioni di razionalizzazione e organicità della disciplina, potrebbe rivelarsi opportuno contemplarla in uno specifico articolo (art. 493-quinquies), relativamente ad entrambe le ipotesi criminose di cui agli articoli 493-ter e 493-quater, prevedendola in analogia a quella attualmente prevista dal comma 2 dell'articolo 493-ter;

    in tal caso andrebbe espunto il comma 2 da ultimo menzionato nonché l'ultimo comma dell'articolo 493-quater introdotto dallo schema di decreto legislativo;

   premesso che:

    le definizioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo si riferiscono alle sole fattispecie penali e che, quindi, potrebbe essere più opportuno il loro inserimento nel codice penale, anche in ragione della riserva di codice, o, in ogni caso, che sia chiarito che quelle definizioni si applicano alla legge penale in generale;

    l'articolo 2 modifica l'art. 493-ter c.p. in termini non del tutto allineati con la definizione resa alla lettera a) dell'articolo 1 e quindi potrebbe essere utile riformulare la fattispecie di cui all'articolo 493-ter c.p. allo scopo di coordinarla più correttamente con il contenuto della citata definizione;

    l'articolo 2 inserisce l'articolo 493-quater c.p., rimettendo all'applicazione giurisprudenziale la disciplina dei rapporti con altre ipotesi di reato, mentre l'inserimento della clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato» potrebbe chiarire ogni possibile relazione con altre ipotesi delittuose;

    all'articolo 2, comma 1, lettera c), dello schema, che modifica l'articolo 640-ter, secondo comma, del codice penale, non è specificato che deve essere il fatto di frode informatica a produrre il trasferimento di denaro;

    nell'articolo 3 dello schema, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, sono utilizzati termini non coerenti con quelli utilizzati in altre parti del medesimo decreto legislativo in adozione (strumenti di pagamento/mezzi di pagamento), nonché con quelli utilizzati nello stesso decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (delitti/illeciti) e che potrebbe essere opportuno omogeneizzare la terminologia;

    nello stesso articolo 3 dello schema non sono indicate le sanzioni relative agli ulteriori reati (diversi da quelli introdotti o modificati con lo schema di decreto legislativo in esame) che possono riguardare strumenti di pagamento diversi dai contanti e che è necessario estendere anche a questi reati la responsabilità amministrativa da reato per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di inserire le definizioni nel codice penale o, in ogni caso, di chiarire che dette definizioni si applicano agli effetti della legge penale;

   b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di descrivere la fattispecie di cui all'articolo 493-ter c.p. in termini meglio coordinati con il contenuto della definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

   c) all'articolo 2, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 493-quater c.p. la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato», allo scopo di chiarire ogni possibile relazione con altre ipotesi delittuose;

   d) all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso art. 493-quater, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire l'espressione «progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo» con l'espressione «strumentali alla commissione di tali reati, o comunque adattati al medesimo scopo»;

   e) all'articolo 2, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 640-ter, secondo comma, del codice penale, si valuti l'opportunità di specificare che deve essere il fatto di frode informatica a produrre il trasferimento di valori;

   f) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di prevedere, dopo l'articolo 493-quater, un articolo 493-quinquies, che disciplina la confisca per entrambe le ipotesi criminose di cui agli articoli 493-ter e 493-quater; conseguentemente, si valuti l'opportunità di espungere il comma 2 dell'articolo 493-ter e l'ultimo comma del nuovo articolo 493-quater;

   g) all'articolo 3 dello schema, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, si valuti l'opportunità di uniformare le espressioni utilizzate nell'intervento effettuato sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 a quelle utilizzate in altre parti dello schema di decreto legislativo in adozione, nonché a quelle utilizzate nello stesso decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

   h) all'articolo 3 dello schema, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, si valuti l'opportunità di aggiungere l'espressa previsione di sanzioni amministrative conseguenti anche per tutti gli altri reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;

   i) valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo l'articolo 3 il seguente articolo:

  «Articolo 3-bis (Disposizioni utili a prevenire le frodi tramite l'utilizzo dei servizi di telefonia mobile). 1. Al fine di evitare frodi o abusi nell'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti, l'operatore di telefonia mobile è tenuto a verificare l'identità dell'utente, già identificato ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che richiede la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) collegata ad una risorsa di numerazione attiva. La verifica dell'identità si attua anche nei confronti dell'acquirente del traffico prepagato della telefonia mobile.
  2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni disciplina le modalità e le procedure con le quali gli operatori di telefonia mobile attuano la verifica dell'identità di cui al precedente comma, anche con riguardo ai casi in cui l'utente richiedente la sostituzione è una persona giuridica. In sede di prima applicazione gli operatori si adeguano alle predette modalità e procedure entro il termine di centoventi giorni dall'emanazione da parte dell'Autorità.
  3. L'operatore che non ha dato attuazione alle modalità e procedure stabilite dall'Autorità ai fini della verifica dell'identità dell'utente richiedente la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) già collegata ad una risorsa di numerazione attiva, è responsabile, anche nei confronti di terzi, per i danni derivanti da frodi o abusi conseguenti la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.). L'Autorità stabilisce le sanzioni applicabili nei confronti degli operatori, secondo il principio di proporzionalità, nei casi di gravi e ripetute violazioni delle modalità e procedure stabilite per la verifica dell'identità dell'utente».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione Giustizia,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI (A.G. 275);

   premesso che:

    lo schema di decreto legislativo in esame attua nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati;

    il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega di cui all'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020;

   rilevato che:

    la citata direttiva (UE) n. 2019/1153 mira a rafforzare la collaborazione tra gli organi investigativi e le Unità di informazione finanziaria (UIF), nel rispetto dei principi di indipendenza operativa di queste ultime disciplinando gli scambi informativi tra UIF, organi investigativi nazionali ed Europol, per consentire l'uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie prodotte dalle UIF a supporto di indagini per reati gravi, categoria più ampia di quella dei reati presupposto associati al riciclaggio;

    come si evince dalla relazione illustrativa, lo schema in esame recepisce la citata direttiva nel «rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo»;

    lo schema di decreto in esame non reca quindi disposizioni per l'attuazione dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1153, il quale disciplina le richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una UIF, considerato che sulla base del quadro normativo vigente le autorità individuate dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020 quali competenti a richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF (Nucleo speciale di polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia) sono già abilitate a tali fini;

    il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame definisce l'ambito applicativo, precisando che le disposizioni dello stesso si applicheranno in aggiunta alle previsioni già contenute nel decreto legislativo n. 109 del 2007 sulla prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo, e nel decreto legislativo n. 231 del 2007 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – alle quali si aggiunge senza apporvi modifiche – e non pregiudicherà l'applicazione di diversi accordi o intese tanto con gli Stati membri dell'UE quanto con altri Stati;

   valutato, in particolare, che:

    l'articolo 3, al comma 1, designa le autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, nell'osservanza della norma di delega che individua quali autorità competenti l'Ufficio ARO (istituito presso il Ministero dell'interno) nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale n. 269 del 2000, ovvero l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero, i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata (di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152), il Ministro dell'interno, il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia;

    l'articolo 3, comma 2, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge di delega, conferma che — fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dallo schema di decreto — l'accesso e la consultazione dell'archivio dei rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

    l'articolo 8 dello schema prevede al comma 1 che, in casi urgenti ed eccezionali, la UIF possa scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni o analisi finanziarie; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, il comma 2 prevede, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, che la UIF italiana trasmetta tempestivamente le informazioni e le analisi predette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorità competenti, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo;

    l'articolo 10 afferma che al trattamento dei dati personali svolto per le finalità del decreto legislativo si applica la normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

   premesso che:

    la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva(UE) 2016/343, «con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario» in relazione ai soli articoli 4, 5 e 10 della direttiva;

    il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione per il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della presunzione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le norme che possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro interpretazione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposizioni contenute nella direttiva;

    l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento; il capo II, rubricato «presunzione di innocenza», oltre a prevedere che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), dispone all'articolo 4 in merito ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, prevedendo inoltre che gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo;

    sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare lo schema di decreto legislativo; nello specifico, l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come «colpevole» prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

    il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, all'articolo 2, comma 1, lettera v) prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato «pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106»;

    l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, con l'introduzione della possibilità per il procuratore della Repubblica di mantenere rapporti con gli organi di informazione, nei casi di «particolare rilevanza pubblica dei fatti», tramite conferenze stampa;

    introdurre specificatamente tale facoltà, attualmente non prevista in modo testuale nell'ordinamento, non risulta coerente con quanto stabilito dalla direttiva; ancora meno coerente è il riferimento alla «particolare rilevanza pubblica dei fatti», formula equiparabile ad «interesse mediatico» dei fatti e totalmente estranea dal concetto di «interesse pubblico» come declinato dalla direttiva al considerando 18; la possibilità di tenere conferenze stampa, inoltre, non è in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 attualmente vigente – sul quale l'atto in esame non è intervenuto – che dispone che «ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento»;

    lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono «altri rilevanti ragioni di interesse pubblico»: qualora non venisse chiarito quale interesse pubblico prevale sul diritto alla presunzione di innocenza, tale formulazione si presterebbe a un'applicazione differenziata e discrezionale;

    l'articolo 5 della direttiva reca norme per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica: le modifiche apportate all'articolo 474 del codice di procedura penale appaiono quindi in linea con il disposto della direttiva;

    l'articolo 6 della direttiva sull'onere della prova prevede l'obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico, il diritto della difesa di produrre prove e che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato;

    l'articolo 7 della direttiva tutela il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi: seppure si tratti di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza talvolta fa discendere dal loro esercizio effetti sulla commisurazione della pena, sulla concessione delle attenuanti e sulla riparazione per ingiusta detenzione;

    in riferimento all'articolo 8 della direttiva che disciplina il diritto di presenziare al processo, il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale reca principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato proprio al fine di adeguarla alla direttiva oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo;

    l'articolo 10 prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:

    all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano soppresse le parole «oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa»;

    al fine di rendere effettivo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 106 del 2006 attualmente vigente, che prevede che le informazioni fornite siano attribuite in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento, sia previsto il divieto di comunicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati;

    all'articolo 3, comma 1 lettera c), si preveda che la facoltà di interlocuzione con gli organi di informazione sia esclusiva del procuratore della repubblica e che gli ufficiali di polizia giudiziaria o gli uffici stampa delle forze di polizia non siano autorizzati a fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato;

   2) quanto all'articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi:

    si chiarisca che nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti non possono essere tratte conseguenze dal silenzio o dall'assenza;

    sia specificato all'articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

    3) quanto all'articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, in merito all'istanza di correzione e di opposizione sostituendo le parole «al giudice che lo ha emesso» con le seguenti: «all'ufficio del giudice che lo ha emesso».