II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
Sui lavori della Commissione ... 52
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio) ... 53
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI. Atto n. 271 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 56
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. Atto n. 275 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 56
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 285 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 56
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Atto n. 286 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 57
ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) ... 61
Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove (Seguito esame e rinvio) ... 57
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Seguito esame e rinvio) ... 59
SEDE CONSULTIVA
Martedì 5 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.
La seduta comincia alle 12.20.
Sui lavori della Commissione.
Franco VAZIO, presidente, avverte che, poiché nelle sedute odierne non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.
Doc. LVII, n. 4-bis e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.
Franco VAZIO, presidente, ricorda che – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta già convocata per domani mattina.
Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4-bis, Annesso ed Allegati).
Ricorda a tale proposito che l'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Piano nazionale di riforma; l'obiettivo di saldo netto da finanziare (SNF) del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.
Con riguardo al contesto generale, sottolinea che la Nota evidenzia il netto miglioramento della situazione sanitaria ed economica del Paese verificatosi negli ultimi mesi grazie alle misure preventive adottate, al grande sforzo del personale sanitario, alla consapevole disciplina dimostrata dai cittadini, alle misure di sostegno economico attuate dal Governo e, in misura crescente, all'avanzamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Con riguardo ai dati economici, secondo quanto indicato dal Governo la crescita del PIL reale nel primo semestre dell'anno in corso ha oltrepassato le previsioni e gli indicatori più aggiornati fanno ritenere che il terzo trimestre registrerà un altro balzo in avanti del prodotto. Pertanto, pur ipotizzando un fisiologico rallentamento della crescita negli ultimi tre mesi dell'anno, la previsione annuale di aumento del PIL sale al 6,0 per cento, dal 4,5 per cento ipotizzato nel DEF in aprile. Nel riconoscere alcuni rischi legati all'evoluzione della pandemia e della domanda mondiale nonché alle carenze di materiali e componenti e ai forti aumenti dei prezzi dell'energia registrati negli ultimi mesi, il Governo ritiene che l'espansione dell'economia italiana nei prossimi anni sarà sospinta da favorevoli condizioni monetarie e finanziarie, dal ritrovato ottimismo delle imprese e dei consumatori e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A tale ultimo proposito viene segnalato che le strutture tecniche di gestione e monitoraggio del Piano sono state formalizzate e sono ora in fase di costituzione e che alcuni obiettivi di riforma e regolamentazione concordati con la Commissione Europea sono già stati conseguiti. Pertanto, alla luce del migliorato quadro economico e finanziario e delle Raccomandazioni specifiche al Paese da parte del Consiglio dell'Unione europea, il Governo conferma l'impostazione di fondo della politica di bilancio illustrata nel DEF e su cui il Parlamento si è espresso con le mozioni approvate il 22 aprile scorso.
Fatte queste premesse generali, con riferimento al settore della giustizia, fa notare che il Consiglio europeo, nelle sue annuali Raccomandazioni, ha costantemente sollecitato l'Italia a «ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio, facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già prese in considerazione dal legislatore», ad «aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione» (Raccomandazioni del 2017-2019) nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a «migliorare l'efficienza del sistema giudiziario» (Raccomandazioni specifiche all'Italia del 20 maggio 2020). Secondo quanto evidenziato dal Governo, nonostante i recenti miglioramenti, la giustizia continua a rappresentare un aspetto problematico per la nostra economia. Il tempo stimato necessario per risolvere i contenziosi civili e commerciali è ancora tra i più elevati dell'UE – lasciando margini di miglioramento della regolamentazione attuale – mentre la durata dei processi incide negativamente sulla percezione della qualità della giustizia.
Rammenta che la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede – oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa – anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti.
A tale proposito ricorda che la nota di aggiornamento al DEF 2021 mette in evidenza come gli interventi di investimento e di riforma previsti dal PNRR vadano nella direzione richiesta dalla UE. Secondo quanto previsto dal Governo, tali interventi dovrebbero consentire, entro il 2026 (rispetto al 2019): l'abbattimento del 90 per cento dell'arretrato civile; la riduzione del 70 per cento dell'arretrato della giustizia amministrativa; il taglio del 40 per cento della durata dei procedimenti civili; la diminuzione del 25 per della durata dei procedimenti penali.
Ricorda che, per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge, nell'ambito della missione n. 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) e della missione n. 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), i seguenti obiettivi: portare a piena attuazione l'Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e il cui organico è stato incrementato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (16.500 unità per la giustizia ordinaria e 326 per quella amministrativa); rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa; potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; garantire al sistema giustizia strutture edilizie efficienti e moderne; contrastare la recidiva dei reati potenziando gli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti.
In relazione alle riforme ordinamentali, precisa che la Nota di aggiornamento al DEF 2021 ribadisce quanto già previsto nel PNRR, prevedendo diversi filoni di intervento, non limitati agli interventi di carattere processuale ma che affrontano anche i nodi organizzativi, al fine di abbattere l'arretrato che grava sugli uffici giudiziari. Sono previsti in particolare la semplificazione del rito nel processo civile di primo grado e in appello, l'implementazione definitiva del processo civile telematico, la riduzione del contenzioso tributario e dei tempi della sua definizione e la riforma del processo penale.
Evidenzia che, nel campo della giustizia civile, il Governo ricorda il disegno di legge delega, approvato dal Senato il 21 settembre scorso, volto a velocizzare la risposta della giustizia per quanto riguarda i giudizi ordinari e stimolare il ricorso alla ricomposizione consensuale dei conflitti, rafforzando la diffusione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Secondo quanto previsto nel PNRR il Governo ne auspica l'approvazione entro il 2021, in modo da consentire che i decreti delegati possano essere approvati entro il 2022. Nel 2023 saranno adottati gli eventuali ulteriori strumenti attuativi. Segnala sinteticamente che il provvedimento, significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato: potenzia gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetto ADR – Alternative Dispute Resolution) da esperire anche con modalità telematiche, incentivando la mediazione civile e commerciale; interviene sulla disciplina dell'arbitrato prevedendo tra le altre anche l'inserimento delle norme in tema di arbitrato societario all'interno del codice di procedura civile; reca una serie di modifiche al processo civile di primo grado, al fine di migliorare l'efficienza della giustizia civile; interviene sulla disciplina del giudizio d'appello potenziando il filtro di ammissibilità e semplificando la fase istruttoria del procedimento; introduce la possibilità, per il giudice di merito, di proporre il c.d. «rinvio pregiudiziale», ossia di sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto, sulla quale il giudice abbia già sollevato il contraddittorio delle parti, purché sia questione del tutto nuova, di particolare importanza, suscettibile di presentarsi in numerosi giudizi e fonte di gravi difficoltà interpretative; modifica la disciplina del processo esecutivo valorizzando le misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile (c.d. astreintes), e prevedendo, con riguardo alle espropriazioni immobiliari la possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato, ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima; introduce misure di riordino e implementazione delle disposizioni sul processo civile telematico; interviene sulla disciplina dell'Ufficio per il processo, prevedendo tra le altre l'istituzione di strutture organizzative analoghe ad esso anche presso la Corte di Cassazione e presso la Procura generale presso la Cassazione; introduce un rito unico, applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, prevede l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
Con riguardo alla giustizia penale, rileva che la Nota segnala l'approvazione in via definitiva da parte del Senato del disegno di legge di riforma del processo penale, nel testo già approvato dalla Camera il 3 agosto scorso. Inoltre la Nota, con riguardo all'obiettivo di fronteggiare l'aumento delle imprese in difficoltà e della necessità di fornire strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, ricorda il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, attualmente all'esame del Senato. A tale proposito il Governo segnala che nel provvedimento sono previsti tre ordini di intervento: è rinviata al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva n. 1023/2019; è introdotto l'istituto della «composizione negoziata della crisi», che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al loro risanamento secondo un percorso di composizione esclusivamente volontario. All'imprenditore è affiancato un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori, necessarie per il risanamento dell'impresa; è modificata la legge fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi (convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione agevolati, accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa).
Segnala infine, che la NADEF annuncia, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra gli altri, un disegno di legge recante delega per la riforma giustizia tributaria.
Franco VAZIO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame e la votazione della proposta di parere che sarà presentata dal relatore, alla seduta di domani.
La seduta termina alle 12.30.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 5 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 12.30.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.
Atto n. 271.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre scorso.
Franco VAZIO, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il prossimo 8 ottobre. Ricorda altresì che la Commissione – secondo quanto deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – sarà quindi chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di domani.
Nessuno chiedendo di intervenire, nell'invitare il relatore a trasmettere comunque per le vie brevi ai colleghi la proposta di parere al fine di consentire loro di prenderne consapevolezza prima della seduta prevista per la votazione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI.
Atto n. 275.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre scorso.
Franco VAZIO, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il prossimo 8 ottobre. Ricorda altresì che la Commissione – secondo quanto deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – sarà quindi chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di domani.
Giulia SARTI (M5S), relatrice, intervenendo da remoto, fa presente che non sono pervenute osservazioni da parte dei colleghi. Preannuncia quindi la presentazione nella prossima seduta di una proposta di parere favorevole senza condizioni né osservazioni, invitando comunque i colleghi a segnalarle eventuali rilievi in tempo utile per poterli valutare.
Franco VAZIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
Atto n. 285.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.
Franco VAZIO, presidente, ricorda che la Commissione, che ha concluso il programmato ciclo di audizioni, dovrà esprimere il prescritto parere entro il prossimo 8 ottobre. Ricorda altresì che la Commissione – secondo quanto deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – sarà quindi chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di domani. Avverte, inoltre, che il collega Ferraresi ha fatto pervenire al relatore alcune osservazioni sul provvedimento in esame.
Enrico COSTA (MISTO-A+E-RI), relatore, fa presente che alla luce degli approfondimenti svolti e delle audizioni sta completando la predisposizione di una proposta di parere con condizioni. A suo avviso, infatti, alcuni profili dello schema di decreto legislativo in esame devono essere implementati per corrispondere pienamente al dettato della direttiva (UE) 2016/343. In particolare, richiama l'attenzione dei colleghi sui temi relativi alla presunzione d'innocenza, alle modalità di comunicazione dell'informazione giudiziaria, al diritto al silenzio e ai mezzi di ricorso. Rileva, infine, come il Governo, nel predisporre il provvedimento in esame, abbia predisposto una piattaforma completabile da parte del Parlamento. Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole con condizioni sulla quale è aperto alla discussione.
Franco VAZIO, presidente, in ragione della delicatezza dell'argomento e della sensibilità rispetto al tema da parte dei colleghi, invita il relatore di far pervenire a tutti i commissari per le vie brevi la proposta di parere tempestivamente, al fine di poter essere esaminata prima della prossima seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Atto n. 286.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.
Franco VAZIO, presidente, ricorda che la Commissione, che ha concluso il programmato ciclo di audizioni, dovrà esprimere il prescritto parere entro il prossimo 8 ottobre. Ricorda altresì che la Commissione – secondo quanto deciso dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – sarà chiamata a esprimere il prescritto parere nella seduta di domani.
Vittorio FERRARESI (M5S), relatore, intervenendo da remoto, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione (vedi allegato 1) e si dichiara disponibile a valutare eventuali osservazioni su tale proposta di parere.
Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 12.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 5 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.
La seduta comincia alle 15.
Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati cosiddetti ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.
C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi e C. 3184 Delmastro Delle Vedove.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 agosto 2021.
Franco VAZIO, presidente, nel rammentare che la Commissione ha concluso il programmato ciclo di audizioni, fa presente che oggi si svolgerà la discussione generale.
Mario PERANTONI, relatore, intervenendo da remoto, fa presente che dalle audizioni – dalle quali la Commissione ha potuto acquisire interessanti considerazioni – è emersa chiaramente l'esigenza che il Parlamento proceda speditamente all'esame del provvedimento. A suo avvio è necessario che la Commissione concluda in tempi rapidi i propri lavori e preannuncia di voler sottoporre già la prossima settimana alla Commissione la proposta di adozione di un testo base – che verosimilmente potrebbe essere la proposta di legge Ferraresi C. 3106 – per il prosieguo dei lavori. Fa presente quindi che la prossima settimana la Commissione avrà modo di approfondire e discutere la sua proposta.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) fa presente di aver seguito con molta attenzione le audizioni che si sono da poco concluse e sottolinea come nel corso delle stesse sia emerso che la proposta di legge Ferraresi C. 3106, predisposta successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 ottobre – 4 dicembre 2019, vada in una direzione opposta a quella indicata dalla Corte stessa. In merito ricorda in particolare l'audizione del presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A suo avviso utilizzare quindi tale proposta di legge come testo base per il prosieguo dei lavori significherebbe non seguire le indicazioni della Corte costituzionale. Ritiene pertanto che la proposta di legge Ferraresi C. 3106 sia lo strumento più sbagliato per legiferare in ottemperanza a quanto indicato nella citata sentenza n. 253 del 2019.
Franco VAZIO, presidente, fa presente che la discussione sull'adozione del testo base si svolgerà la prossima settimana e ricorda che il presidente Perantoni, nella sua qualità di relatore del provvedimento, ha preannunciato, senza tuttavia formalizzarla, la sua intenzione di proporre l'adozione della proposta di legge Ferraresi C. 3106 come testo base.
Mario PERANTONI, relatore, sottolinea che il presidente Vazio ha interpretato correttamente il suo intervento. Precisa quindi di aver ritenuto corretto mettere la Commissione a conoscenza del proprio intendimento, fermo restando che nel corso della discussione sarà possibile valutare la proposta di legge che intende proporre come testo base.
Franco VAZIO, presidente, nel ritenere molto importante la trasparenza della procedura, sottolinea come, fino a quando la Commissione non adotterà il testo base, anche i presentatori delle altre proposte di legge potranno far presente il proprio intendimento. Rileva inoltre che all'esito della discussione che verrà svolta in Commissione, il percorso individuato potrà essere mantenuto o modificato.
Vittorio FERRARESI (M5S) stigmatizza come false le affermazioni della collega Bruno Bossio. Fa presente che nel corso delle audizioni infatti la maggior parte degli auditi ha ritenuto che la proposta di legge a sua firma C. 3106 fosse la più strutturata e sottolinea come durante le stesse su tale proposta di legge siano state avanzate delle critiche costruttive. A suo avviso riferire che tutti gli auditi hanno ritenuto che tale proposta di legge vada contro le indicazioni della Corte costituzionale e che abbiano ritenuto preferibile la proposta di legge Bruno Bossio C. 1951 costituisce una falsità che non può essere accettata. Ribadendo quindi che la sua proposta di legge non va contro le indizioni della Corte costituzionale e che la maggioranza degli auditi, seppure rilevando delle criticità, si sono dimostrati favorevoli alla stessa, fa presente che nel corso dell'esame sarà possibile valutare le eventuali modifiche da apportare.
Franco VAZIO, presidente, ritiene legittimo esprimere la propria opinione su un provvedimento. Diversamente, stigmatizzare come falso le osservazioni di un collega, va al di là della normale dialettica. Invita pertanto i colleghi a una maggiore correttezza e sottolinea come sia prematuro aprire ora una discussione su una proposta che il presidente Perantoni ha inteso solo preannunciare. Nel far presente inoltre che la Commissione nella seduta odierna è chiamata ad esaminare anche la proposta di legge C. 3179 ed Abb.-A, il cui esame è già calendarizzato in Assemblea, sottolinea l'esigenza di lasciare a tale esame un tempo congruo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 3179 e abb.-A.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 agosto scorso.
Franco VAZIO, presidente, avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì 12 ottobre e che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato convenuto di concludere l'esame preliminare nella seduta odierna in modo da procedere nella seduta di domani mattina alla votazione di eventuali proposte emendative da presentare entro le ore 17 di oggi. Ricorda che, a seguito del rinvio del provvedimento in Assemblea deliberato il 29 luglio scorso, nella seduta del 3 agosto scorso la Commissione aveva votato di richiedere al Governo un'integrazione della relazione tecnica già trasmessa alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Avverte che tale integrazione è stata trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 settembre 2021 ed è stata inoltrata a tutti i membri della Commissione.
Ingrid BISA (LEGA), relatrice, fa presente che sono in corso delle interlocuzioni con i gruppi presentatori delle proposte di legge in esame al fine di addivenire alla predisposizione, auspicabilmente entro il termine indicato, di proposte emendative che tengano conto del contenuto della citata integrazione della relazione tecnica.
Franco VAZIO, presidente, chiede alla relatrice se intenda chiedere un rinvio del termine per la presentazione di proposte emendative, sottolineando tuttavia l'esigenza di rispettare i tempi dell'esame.
Ingrid BISA (LEGA) precisa di non aver chiesto alcun rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti.
Franco VAZIO, presidente, nel ricordare che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 17 della giornata odierna, sottolinea come, qualora non ci fossero le condizioni per conferire il mandato al relatore nella giornata di domani, sarebbe opportuno comunicarlo prontamente all'Assemblea per richiedere lo slittamento dei lavori.
Maria Carolina VARCHI (FDI) interviene al fine di contribuire alla completezza del contesto generale, nonché di corroborare le considerazioni svolte dalla relatrice, che sono condivise dal gruppo Fratelli d'Italia. Rammenta pertanto come, nel corso dell'esame in sede referente, prima del rinvio in Commissione da parte dell'Assemblea, l'esame delle proposte emendative si sia svolto speditamente grazie alle intese raggiunte fra i gruppi. Fa presente inoltre come allo stato attuale sia necessario contemperare due diverse esigenze, da un lato quella di tenere conto dei rilievi della Commissione Bilancio, procedendo a smussare i profili problematici del provvedimento che hanno impedito a tale Commissione di esprimersi in senso favorevole, e dall'altro quella di non snaturare il testo adottato dalla Commissione Giustizia, attesa la comunanza di intenti che ha consentito di deliberare il mandato alla relatrice con l'ampia condivisione dei gruppi. Chiede pertanto un breve differimento, al massimo entro le ore 18 della giornata odierna, del termine per la presentazione di proposte emendative, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria in corso.
Franco VAZIO, presidente, nel dichiarare quindi concluso l'esame preliminare, preso atto della richiesta della collega Varchi, fissa il termine per la presentazione delle proposte emendative, già previsto alle ore 17 della giornata odierna, alle ore 18 della medesima giornata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (Atto n. 286).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La II Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;
considerato che:
il provvedimento reca disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina penale italiana alle nuove disposizioni europee finalizzate a realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte sia in relazione al trattamento sanzionatorio;
a tal fine l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo – dando attuazione agli articoli 2, 3, 6 e 10 della direttiva (UE) 2018/1673 – apporta una serie di modifiche al codice penale;
l'articolo 2 della direttiva, al paragrafo 1 definisce «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;
in ragione di tale definizione si è reso necessario l'ampliamento dei reati presupposto dei reati di riciclaggio (ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), comprendendovi le contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche i delitti colposi;
tale ampliamento è stato realizzato, in relazione ai delitti di riciclaggio ed autoriclaggio, prevedendo la medesima disciplina sia in caso di delitti presupposto colposi che in caso di delitti presupposto non colposi (così come già previsto per i delitti di cui agli articoli 648 e 648-ter del codice penale;
è stata introdotta – alla lettera c), n. 1), alla lettera d), n. 2, alla lettera e), n. 1 e alla lettera f, n. 2 – una disciplina sanzionatoria differenziata (di minor rigore) in relazione alle singole fattispecie incriminatrici (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.l. del codice penale), per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
il limite edittale massimo (arresto superiore ad un anno) indicato nello schema di decreto determinerebbe l'esclusione dal novero dei reati presupposto di almeno due contravvenzioni che appaiono molto significative con riguardo al contrasto al fenomeno del riciclaggio: la prima, che l'ordinamento punisce con l'arresto fino ad un anno, è la contravvenzione prevista dall'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione del cosiddetto divieto di tipping off (divieto di comunicazioni al cliente o a soggetti terzi della avvenuta segnalazione di operazioni sospette o del successivo flusso di informazioni);la seconda, introdotta dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, punisce il subappalto non autorizzato nelle opere riguardanti la pubblica amministrazione, oltre che con la pena pecuniaria, con la reclusione da uno a cinque anni;
al fine di ampliare la rilevanza dei reati contravvenzionali considerati presupposto, appare pertanto opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di sopprimere in tutte le citate disposizioni dello schema di decreto il riferimento alla pena superiore a un anno;
l'articolo 9 della direttiva impone agli Stati membri di assicurare l'applicazione dei provvedimenti di congelamento e confisca (conformemente alla direttiva 2014/42/UE) ai proventi derivanti dalla commissione dei reati di riciclaggio, nonché dei beni strumentali utilizzati o destinati ad essere utilizzati a tal fine;
appare opportuno, ai fini di rafforzare il contrasto al fenomeno del riciclaggio, che per le fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale sia consentita, ove non già prevista dalla disciplina vigente, la confisca per equivalente;
il considerando n. 6 della direttiva (UE) 2018/1673 fa esplicito riferimento alle valute virtuali rilevando che il loro uso presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio e che gli Stati membri dovrebbero garantire la gestione adeguata di tali rischi;
nelle definizioni recate dall'articolo 2 della medesima direttiva per «beni» si intendono i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
come rilevato dalla Direzione nazionale antimafia le caratteristiche di anonimato, non ufficialità, assenza di autorità di vigilanza delle valute virtuali – unitamente alle frequenti notizie di procedimenti giudiziari in Italia e all'estero in merito a utilizzi per scopi illeciti, tra cui il riciclaggio e perfino il finanziamento del terrorismo – hanno fatto sì che negli ultimi anni sia cresciuta l'esigenza di una loro regolamentazione a fini anti money laundering e di contrasto all'abusivismo finanziario;
la stessa Direzione nazionale antimafia ha rilevato come indubbiamente le criptovalute costituiscano materia nuova di «arduo inquadramento giuridico», in ragione della difficoltà di individuarne i caratteri identitari, anche alla luce di diverse pronunce giurisprudenziali che nel corso degli ultimi anni hanno tentato di fornire una qualificazione giuridica della loro natura;
appare pertanto opportuno, al fine di non lasciare alla giurisprudenza il compito definitorio in una materia così importante ed in presenza di una specifica richiesta della direttiva, introdurre nello schema in esame una precisazione di carattere normativo sulle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento;
l'articolo 11 della direttiva (UE) 2018/1673 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di riciclaggio – di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 della medesima direttiva – dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità;
appare pertanto opportuno adeguare le norme nazionali, affinché anche nelle indagini e nell'azione penale in materia di riciclaggio si possa fare ricorso agli strumenti previsti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 266 nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, e le operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146;
il riciclaggio, consentendo di reimpiegare o di occultare i proventi delle attività illecite, rappresenta un importante reato «spia» dell'infiltrazione delle mafie nell'economia legale;
non in tutte le circostanze per il reato di riciclaggio il nostro ordinamento prevede l'aggravante stabilita dall'articolo 416-bis.1 del codice penale per i reati connessi ad attività mafiose, con la conseguenza che sfuggono al circuito antimafia altre condotte di riciclaggio quali quelle legate ai proventi da traffico di stupefacenti o di migranti;
come rilevato dalla Direzione nazionale antimafia, ai fini del contrasto alla criminalità mafiosa, occorre rafforzare il controllo dei flussi finanziari e potenziare i canali di condivisione delle informazioni e delle conoscenze delle strutture deputate alla lotta alla mafia;
a tal fine appare pertanto opportuno intervenire sul comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, integrando l'elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 1, lettera c) numero 1), lettera d) numero 2), lettera e) numero 1) e lettera f) numero 2) sia soppressa la parola «superiore»;
2) per le fattispecie di cui agli articoli 648, 648-bis 648-ter, 648-ter.1 del codice penale sia prevista, ove non già disposto, la confisca per equivalente;
3) siano estesi anche alle indagini e all'azione penale in materia di riciclaggio il ricorso agli strumenti previsti per i gravi reati di criminalità organizzata, quali le disposizioni in materia di intercettazioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 266 nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, nonché le operazioni sotto copertura, di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146 come previsto dall'articolo 11 della direttiva;
4) sia modificato il comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, integrando l'elenco dei reati presupposto che hanno ad oggetto proventi della criminalità organizzata con le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, al fine di prevedere che in tali procedimenti le funzioni di pubblico ministero siano attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;
5) sia introdotta l'aggravante di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in riferimento al reato commesso nell'ambito di una organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI.
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di introdurre una normativa che possa adeguare gli strumenti di controllo e di repressione dei reati in riferimento alle cripto-valute, che analogamente ad altri beni possono costituire condotte di riciclaggio, garantendo in tal modo l'uniformità legislativa dell'intervento.