I Commissione

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Commissione I (Affari costituzionali)

Comm. I

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
SOMMARIO
Mercoledì 22 settembre 2021

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. C. 3091, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 57

ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 86

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio) ... 59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 71

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. Atto n. 301 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) ... 71

SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Seguito esame e rinvio) ... 79

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 81

ALLEGATO 2 (Testo unificato adottato come testo base) ... 86

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. di iniziativa popolare (Seguito esame e rinvio) ... 82

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero. C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti (Seguito esame e rinvio) ... 83

SEDE REFERENTE:

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo (Seguito esame e conclusione) ... 83

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ... 84

I Commissione - Resoconto di mercoledì 22 settembre 2021

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo.
C. 3091, approvata dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 3091, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato, recante «Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo».

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, illlustrando il contenuto della proposta di legge, presentata al Senato a prima firma del senatore Nencini, la quale si compone di 5 articoli, rileva come l'articolo 1, al comma 1 preveda che la Repubblica riconosca il 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, al fine, fra l'altro, di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di riconoscere il ruolo sociale dello spettacolo e il suo contributo all'arricchimento dell'identità culturale della società italiana.
  La relazione illustrativa di cui era corredata la proposta di legge presentata al Senato evidenziava che si è scelta la data del 24 ottobre in quanto è la medesima di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, aveva nuovamente disposto, dal 26 ottobre 2020, la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
  Il comma 2 prevede, inoltre, che la Giornata nazionale dello spettacolo non è una ricorrenza festiva, disponendosi, infatti, che essa non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
  Osserva che la Giornata nazionale dello spettacolo si aggiunge alla Giornata mondiale del teatro, che si celebra il 27 marzo di ogni anno e che è stata riconosciuta a livello nazionale con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2009.
  L'articolo 2, comma 1, dispone che, in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo, lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme.
  In particolare, le attività indicate possono essere promosse in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado.
  Per queste ultime, il comma 2 dispone che ciò avvenga anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo n. 60 del 2017, il quale ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito – fra gli altri – artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico. In tale contesto la progettualità delle istituzioni scolastiche si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore. In particolare, con riferimento ai percorsi curricolari, essa si realizza nell'ambito delle componenti dello stesso curriculum denominate «temi della creatività», che riguardano le aree musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, del Premio nazionale per lo spettacolo, il quale consiste in un attestato, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo.
  I requisiti per concorrere, per le diverse categorie, al Premio, nonché le modalità per la sua attribuzione, devono essere definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata.
  Dal momento che la norma riguarda un ambito di legislazione concorrente tra Sto e regioni, segnala l'opportunità di prevedere l'intesa, in luogo del parere, in sede di Conferenza unificata, sul predetto decreto ministeriale.
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Rileva, inoltre, come le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 siano, invece, riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Al riguardo, ricorda che, con sentenza n. 255 del 2004, la Corte costituzionale ha chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli.
  Più in generale, la Corte ha fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, «ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (richiama, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016).
  Ricorda peraltro che l'articolo 9 della Costituzione dispone che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato dalla giurisprudenza precedente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».
  Svolgendo alcune considerazioni finali, osserva che in un periodo delicato come quello attuale, contrassegnato dalla pandemia, è importante lanciare un segnale di sostegno delle rivendicazioni legittime dei lavoratori dello spettacolo. Auspica dunque si possa svolgere un lavoro unitario per fornire loro risposte adeguate, nella convinzione dell'importanza di tale settore, che giudica una risorsa di alto profilo del Paese.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione)
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.
Doc. LXXXVII, n. 4.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto del provvedimento e del documento in titolo.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede consultiva in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva quindi come la Commissione avvii oggi l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 3208, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4).
  Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 3208, la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.
  Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Segnala che gli emendamenti possono comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.
  Per quanto riguarda il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3208 – Legge di delegazione europea 2021, relativamente agli ambiti di competenza della I Commissione, propone di fissarlo alle ore 12 di martedì 5 ottobre prossimo.
  Per quanto attiene invece alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), l'esame si concluderà con l'approvazione di un parere alla XIV Commissione.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria già prevista dalla legge n. 11 del 2005.
  In base alla riforma introdotta dalla citata legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  La fase discendente di esame ed approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea – con il contestuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione – rappresentano, dunque, il momento per compiere, in sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE da parte dell'Italia. Sui due atti si svolge un procedimento di esame congiunto in Commissione ed in Assemblea, pur avendo l'uno natura legislativa e l'altro quella di indirizzo e controllo.
  Per quanto riguarda, in particolare, lo strumento della legge di delegazione europea 2021, ricorda che il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 243 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno.
  Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 3208, esso consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.
  In particolare, l'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.
  Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Riguardo al contenuto dell'Allegato A, richiamato dal comma 1, per quanto concerne in particolare gli ambiti di competenza della I Commissione, assume rilievo, in particolare, la direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019, che modifica, oltre alla direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, anche la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Con tale direttiva vengono introdotte norme volte a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari, incrementando la qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura degli stessi, in particolare a livello transfrontaliero, nella parte in cui, all'articolo 3, introduce norme volte a favorire lo scambio di informazioni tra l'ABE (Autorità Bancaria Europea), le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  Più nel dettaglio, l'articolo 3 della predetta direttiva (UE) 2019/2177 modifica la direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nel senso di favorire lo scambio di informazioni tra l'ABE, le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione sui rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  A tale fine sono messe a disposizione anche dell'ABE la relazione della Commissione che identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere così come i risultati delle valutazioni del rischio, compresi i relativi aggiornamenti, eseguiti dagli Stati membri.
  Si prevede inoltre che l'ABE emani ogni due anni un parere relativo ai presidi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. È inoltre previsto che gli Stati membri e l'ABE si scambino informazioni sui casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consente l'attuazione delle politiche e delle procedure di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in modo da intraprendere azioni coordinate per giungere a una soluzione. Nel valutare quali Paesi terzi non consentono l'attuazione delle politiche e delle procedure sopra citate, gli Stati membri e l'ABE tengono conto di eventuali vincoli giuridici che possono ostacolare la corretta attuazione di tali politiche e procedure, tra cui il segreto professionale, la protezione dei dati e altri vincoli che limitino lo scambio di informazioni potenzialmente rilevanti. In tale ottica, si stabilisce che l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il tipo di misure supplementari e l'azione minima che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere laddove l'ordinamento di un Paese terzo non consenta l'attuazione delle misure richiamate. L'articolo 50 della direttiva UE 2015/849, come sostituito dalla direttiva (UE) 2019/2177, prevede espressamente che le autorità competenti forniscono all'ABE tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti mentre l'articolo 62 stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti informino l'ABE di tutte le sanzioni e misure amministrative imposte per la violazione delle disposizioni della direttiva (articoli 58 e 59) agli enti creditizi e agli istituti finanziari, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito.
  Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi
esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Lo stesso comma 3 prevede inoltre che, in caso di incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica. È altresì previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.
  L'articolo 2 del disegno di legge conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti dell'Unione europea pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2021, per i quali non siano già previste sanzioni.
  L'articolo 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo debba osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici.
  In estrema sintesi, la direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.
  L'articolo 4 contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo – conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge – per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
  L'articolo 5 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503, che disciplinano i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
  Ricorda che Il crowdfunding («finanziamento collettivo») è una modalità di finanziamento basata sull'applicazione alla finanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (fintech) che offre a chi intende realizzare un progetto e, quindi anche alle piccole e medie imprese (PMI) e, in particolare, alle start-up e alle scale-up, la possibilità di proporlo su un portale on-line, consentendo ai soggetti interessati di finanziarlo. È un metodo alternativo al credito bancario che è nato sulla base dell'interazione diretta fra imprese e investitori.
  L'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea
(n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 – di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti.
  L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.
  L'articolo 8 contiene i princìpi e i criteri per l'esercizio della delega relativa all'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust).
  L'articolo 9 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
  L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati.
  L'articolo 11 dispone circa i criteri e i princìpi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari.
  L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
  L'articolo 13 contiene i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività.
  Per quanto concerne il contenuto della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4), rileva preliminarmente come essa venga presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale essa è trasmessa, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente.
  La Relazione costituisce, secondo l'impianto della citata legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno successivo,
ai sensi del comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 234 – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.
  L'esame di entrambe le relazioni permette al Parlamento di valutare l'impostazione complessiva della politica europea del Governo, sia nella fase ex ante di programmazione e di definizione degli orientamenti, sia nell'analisi ex post dell'attività svolta.
  In sostanza, con questi strumenti si individua una sorta di ciclo, che intende responsabilizzare il Governo inducendolo ad assumere una posizione più efficace a livello europeo.
  La Relazione in esame è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, registrandosi dunque un ritardo di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13.
  Ricorda, in proposito, che l'esigenza di assicurare che le relazioni consuntive annuali siano presentate entro il termine fissato dalla legge è stata rappresentata negli anni negli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea in esito all'esame dei documenti (richiama, tra le altre, la risoluzione 6-00024, approvata il 31 luglio 2013, la risoluzione 6-00151, approvata il 2 luglio 2015, e da ultimo la risoluzione 6-00172, approvata il 31 marzo 2021). Il rispetto della tempistica, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, è strumentale ad una corretta articolazione temporale delle due fasi, quella programmatica, che infatti alla Camera si svolge congiuntamente con l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, e quella dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234.
  La Relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è suddivisa in cinque parti e in cinque appendici. A differenza delle precedenti relazioni l'articolazione del contenuto segue un'impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), tramessa alle Camere il 24 giugno 2021 e all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
  Per ciascuna scheda sono riportati, da una parte, i risultati conseguiti e, dall'altra, i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia.
  La parte prima riguarda sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali; la parte più consistente della relazione, la seconda, è dedicata alle politiche orizzontali e settoriali: migrazione, mercato interno, fiscalità e unione doganale, politiche industriali e per la concorrenza, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente ed energia, trasporti, agricoltura e pesca, politica estera e di sicurezza, allargamento, occupazione, affari sociali, tutela della salute, istruzione, gioventù, sport, cultura, turismo, giustizia e affari interni; la parte terza riguarda l'Italia e la dimensione esterna dell'UE; la parte quarta, illustra le attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea condotte dal Governo nel 2020; la parte quinta si occupa delle questioni riguardanti il coordinamento nazionale delle politiche europee.
  Per quanto riguarda gli aspetti della Relazione attinenti alle competenze della I Commissione, segnala, nell'ambito della seconda parte, in relazione alle principali politiche settoriali e orizzontali, il capitolo 1, sulle politiche sulla migrazione.
  Al riguardo la Relazione riferisce circa l'impegno del Governo in sede di Consiglio al fine di non considerare gli arrivi dei migranti illegali e richiedenti asilo quale tema di esclusiva competenza degli Stati membri di frontiera esterna.
  In tale contesto il Governo ricorda di aver sollecitato la Commissione europea a presentare iniziative normative volte a tradurre in concreto i principi di responsabilità e solidarietà previsti dal Trattato, e in
particolare a superare il principio dello Stato di primo approdo. A tal proposito, il Governo sottolinea la proposta della Commissione di prevedere uno specifico meccanismo di solidarietà per i casi di arrivi di migranti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare. La Relazione ricorda che l'Italia è stata costantemente consultata dalla Commissione europea in vista dell'adozione del nuovo Patto europeo su migrazione ed asilo presentato il 23 settembre 2020, che è all'esame, nell'ambito del dialogo politico, della I Commissione Affari costituzionali.
  L'elemento centrale del Nuovo Patto è costituito dal pacchetto normativo, tuttora all'esame dei colegislatori europei, presentato nel settembre del 2020, che riguarda, tra l'altro: i controlli alle frontiere esterne dei cittadini stranieri che non rispettano i requisiti per l'ingresso nell'UE, comprese le persone salvate in una operazione SAR (ricerca e soccorso, search and rescue) nelle acque europee; le procedure di asilo; una revisione parziale delle norme previste dal cosiddetto regolamento di Dublino; meccanismi di solidarietà da parte degli Stati dell'UE nei confronti dei Paesi membri più esposti ai flussi, compresa una disciplina per la gestione di situazioni di crisi e di forza maggiore causate da pressioni migratorie ingenti.
  Il Governo sottolinea il fatto che la Commissione, pur avendo recepito alcune sollecitazioni espresse da parte dell'Italia (specificità delle frontiere marittime, ampliamento del concetto di familiare nell'ambito dei parametri per assegnare la competenza della gestione di una domanda di asilo ad uno Stato membro), abbia presentato proposte normative maggiormente attente alla posizione di quegli Stati membri contrari a meccanismi obbligatori di redistribuzione dei migranti e favorevoli, invece, a procedure alle frontiere esterne onerose per i Paesi di primo ingresso. La Relazione riferisce che su queste basi il Governo, sin dalle prime fasi negoziali, ha quindi ribadito l'esigenza di riequilibrare le proposte della Commissione poiché imperniate su procedure dettagliate e vincolanti per quanto riguarda la responsabilità degli Stati di primo ingresso (procedure alle frontiere) e meccanismi di redistribuzione dei migranti, di fatto, volontari e, quindi, incerti e non prevedibili.
  Il documento riporta in tale contesto le varie sedi di scambio e collaborazione, sia a livello tecnico sia a livello politico, con gli altri Stati del Mediterraneo, che avrebbe consentito, in particolare, il rafforzamento della posizione italiana relativa alla cosiddetta logica di pacchetto, in forza della quale si esclude la possibilità di progressi negoziali significativi, in assenza di un approccio che affronti in parallelo tutti gli elementi chiave delle proposte normative.
  Ulteriori elementi della Relazione consuntiva riguardano gli sforzi relativi alla dimensione esterna della politica di migrazione dell'UE.
  In particolare, vengono ricordati, tra l'altro:

   il non-paper italo-spagnolo sul Vicinato Sud, con il quale si propugna la necessità di promuovere partenariati globali e ambiziosi tra l'UE e gli Stati della regione, all'interno dei quali la gestione dei flussi migratori dovrebbe avere un ruolo di primo piano;

   la Conferenza dei Ministri dell'Interno sul contrasto alla rete dei trafficanti e sulla prevenzione delle partenze dei migranti del 13 luglio 2020, che ha visto coinvolti, oltre alla Commissione europea (Ylva Johansson – Affari interni e Oliver Varhelji – Allargamento e politica di vicinato) ed alla Presidenza tedesca, anche gli altri Stati membri mediterranei (Francia, Malta e Spagna) ed i principali partner nordafricani (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia);

   la missione congiunta in Tunisia del 17 agosto 2020, che ha visto la partecipazione dei Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri italiani e dei Commissari europei Ylva Johansson (Affari interni) e Oliver Varhelji (Allargamento e politica di vicinato) che avrebbe consentito di consolidare non solo i rapporti bilaterali con un partner cruciale per la gestione dei flussi migratori, come la Tunisia, ma anche di coinvolgere concretamente l'Unione europea nel dialogo politico con il Paese nordafricano.

  In tale ambito, la Relazione dà conto delle attività di negoziazione di accordi con la Tunisia e l'Algeria nel settore della ricerca e soccorso in mare.
  Quanto al capitolo 2, parte seconda, sulle politiche per il mercato interno dell'Unione, la relazione ricorda tra l'altro che nel corso del 2020 è stata avviata la revisione della Strategia nazionale banda ultralarga, con l'obiettivo di raggiungere e superare gli obiettivi fissati dalla Commissione europea per il 2025, introducendo un target di almeno 1 Gbit/s per tutti.
  Inoltre – segnala la relazione – tra gli obiettivi che la Commissione europea si è data negli ultimi anni per il completamento del mercato unico vi è l'adozione di standard comuni per la cybersecurity. In tale prospettiva, il Governo afferma di aver collaborato alle attività promosse dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza- ENISA, contribuendo, da un lato, alla definizione degli obiettivi strategici e, dall'altro, all'elaborazione dei primi schemi di certificazione (il sistema europeo di certificazione di prodotti TIC –Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni – basate sullo standard ISO/IEC 15408, cosiddetto Common Criteria; il sistema di certificazione sui servizi cloud sicuri).
  Segnala inoltre che, nell'ambito della Scheda 2.3, sulla definizione di standard comuni per favorire gli acquisti pubblici, l'interoperabilità e la sicurezza delle reti informatiche e di comunicazione, la Relazione osserva che in materia di governo digitale e di interoperabilità, il Governo, sottoscrivendo prima la Tallin Declaration, poi la Berlin Declaration, ha contribuito alla definizione in sede europea degli standard comuni sulla base dei seguenti princìpi:

   digital & mobile first per i servizi, che devono essere accessibili in via esclusiva con sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l'accesso tramite SPID;

   cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in;

   servizi inclusivi e accessibili che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori e siano interoperabili by design in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;

   sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;

   user-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti secondo il principio transfrontaliero by design;

   once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;

   dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;

   codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.

  Nel capitolo 12 della parte seconda, in materia di affari sociali, nell'ambito scheda 12.4, sulla promozione delle politiche per le pari opportunità e per l'emancipazione delle donne, la Relazione afferma che nel corso del 2020, anche in esito al lancio da parte della Commissione Europea della Strategia sulla parità di genere 2020-2025, l'Italia ha ulteriormente potenziato l'azione di promozione delle politiche per la parità di genere.
  Il tema, peraltro, ha assunto particolare rilievo nel quadro della pandemia da Covid-19, che ha inciso in modo particolarmente negativo sulla componente femminile della società ed ha acuito le diseguaglianze preesistenti. Al riguardo si è avviato un rapporto con la CE per l'eguaglianza di genere con un incontro sulla nuova Strategia europea per la parità di genere 2020-2025. In particolare, in pieno lockdown è stata istituita una Task Force, denominata «Donne per un nuovo Rinascimento» con l'obiettivo di elaborare idee e proposte per una ripartenza del Paese a partire dalle donne. Le proposte della Task Force sono state presentate alle istituzioni e alle associazioni e costituiscono oggetto di approfondimento nell'ambito di un percorso partecipato ed inclusivo, che sta avvicinando l'Italia all'adozione della prima Strategia Nazionale sulla parità di genere. In coerenza con questo percorso, sono proseguite le attività del progetto «Metodi e strumenti valutativi per il mainstreaming di genere», finanziato nell'ambito del PON «Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 Asse 3, azione 3.1.1», con l'obiettivo di rafforzare il presidio nazionale sui temi del gender mainstreaming nelle politiche di sviluppo. Altra iniziativa di rilievo è il progetto «Lavoro agile per il futuro della PA, finanziato a valere sul medesimo PON». Il progetto non ha subito rallentamenti, ma a partire dalla seconda metà del 2020 è stato necessaria una rimodulazione delle attività di formazione in presenza e delle attività di networking a causa delle restrizioni indotte dalla pandemia. Sono proseguite, infine, le attività del progetto CL.E.A.R. (CLosing the gEnder pension gAp by increasing women's awaReness), cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma REC. Nello specifico le attività hanno riguardato:

   i confronti, nell'ambito delle riunioni dell'Epsco e dei Consigli informali di settore, sui temi degli effetti della crisi generati dalla pandemia, l'aumento della disoccupazione, l'aumento dei casi di violenza domestica, l'iniqua distribuzione del lavoro di assistenza non retribuito tra donne e uomini;

   la presentazione, in sede europea, delle migliori pratiche italiane nel campo del contrasto alla violenza contro le donne e nonché in materia di partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

   la partecipazione ai lavori del Gruppo di Alto Livello sull'uguaglianza di genere (High Level Group on Gender Mainstreaming) e la partecipazione a seminari e dibattiti organizzati dall'UE sulla nuova Strategia europea per la parità di genere, volti a consolidare gli obiettivi strategici e progressi significativi entro il 2025 per un'Europa garante della parità di genere.

  Nell'ambito della Scheda 12.5, sulle politiche di integrazione dei migranti, volte anche a favorire condizioni di regolarità lavorativa con particolare attenzione alle fasce vulnerabili di migranti, la Relazione rileva che il Governo ha proseguito nel 2020 l'impegno a favore dell'integrazione socio-lavorativa, di breve e di lungo periodo, dei cittadini migranti, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili (minori stranieri non accompagnati e titolari di protezione), anche in linea con le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e 2020 indirizzate dal Consiglio dell'Unione Europea all'Italia.
  Assume poi rilievo il capitolo 16, in materia di giustizia e affari interni, laddove, nell'ambito della scheda 16.1, in tema di sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e dei fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento, la Relazione osserva che i dossier connessi alla sicurezza interna, per l'anno 2020, hanno riguardato fondamentalmente l'attuazione a livello nazionale di strumenti negoziati ed approvati negli scorsi anni, a cominciare da quelli connessi alla cosiddetta interoperabilità delle banche dati di settore a livello europeo.
  In questo quadro, l'Italia, in linea con la propria posizione favorevole a un rafforzamento
della sicurezza interna nell'Unione europea, ha sostenuto l'impostazione della nuova strategia sulla sicurezza adottata dalla Commissione il 24 luglio 2020, nonché le ulteriori specifiche comunicazioni, presentate nella stessa data, dedicate alla lotta agli abusi sessuali sui minori, al contrasto al traffico di armi da fuoco ed al piano europeo sulla droga. Sulla stessa linea il Governo ha sostenuto il forte sforzo della Presidenza tedesca per l'approvazione di un testo di Conclusioni del Consiglio dedicato alla realizzazione del «Partenariato» sulla sicurezza, attraverso un rafforzamento del ruolo di Europol e delle altre agenzie di settore, la ricerca e l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'incremento della cooperazione di polizia per lo scambio delle informazioni e le attività operative congiunte. In questo quadro, anche il tema della crittografia è stato evidenziato nella prospettiva di ulteriori approfondimenti. L'Italia ha, quindi, accolto con favore le iniziative dell'Unione europea per la realizzazione di un hub per lo sviluppo tecnologico in materia di sicurezza e assicurerà il proprio contributo al suo più efficace funzionamento.
  In merito al contrasto del terrorismo, l'Italia ha pienamente supportato l'adozione della dichiarazione congiunta all'esito del Consiglio Giustizia Affari Interni del 13 novembre 2020 a seguito degli attentati che hanno colpito l'Europa nei giorni precedenti. In linea con le posizioni della maggioranza degli altri Stati membri, il Governo ha, altresì, sostenuto l'esigenza di anticipare l'adozione dell'Agenda europea sul terrorismo che la Commissione, anche per la necessità di dare un segnale forte alle recenti minacce terroristiche, ha in effetti presentato nel dicembre 2020 e non, come originariamente previsto, nel corso del 2021. Per quanto riguarda i dossier legislativi, l'Italia ha continuato a sostenere la posizione condivisa già raggiunta in sede di Consiglio relativamente alla proposta di regolamento dell'Unione europea per la prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online. Ciononostante, anche al fine di favorire una rapida definizione della posizione del Parlamento europeo, il Governo, in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni del 14 dicembre 2020, ha supportato la ridefinizione della citata posizione condivisa che, in linea con le aspettative italiane, mantiene alta la «qualità» del risultato finale in termini di capacità di prevenzione e rimozione dalla rete dei messaggi terroristici. L'Italia, assieme agli altri Stati membri ha, infine, sostenuto la necessità di un'iniziativa legislativa della Commissione europea per rafforzare il mandato di Europol.
  Su tali basi, la Commissione ha presentato una proposta nel mese di dicembre 2020, i cui negoziati si svilupperanno nel corso del 2021. Analogamente saranno rivisitati gli strumenti di cooperazione operativa tra gli Stati membri per i profili di sicurezza transfrontaliera, in vista di una loro armonizzazione e ottimizzazione, attraverso la realizzazione di un Codice per la cooperazione di polizia.
  La relazione cita altresì le iniziative della Commissione circa il rafforzamento del mandato di Europol (i cui negoziati sono stati avviati nel 2021) e il futuro Codice per la cooperazione di polizia.
  Il 9 dicembre 2020 la Commissione europea ha infatti presentato una proposta di modifica al regolamento (UE) 2016/794 volta a rafforzare il mandato di Europol (COM(2020)796), tra l'altro, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: cooperazione di con i Paesi terzi; collaborazione con Procura europea e OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode); quadro per la tutela dei dati personali; controllo parlamentare. La proposta è stata presentata contestualmente alla proposta di modifica del regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol (COM(2020)791).
  Particolare attenzione è dedicata all'azione contro l'immissione di denaro di provenienza illecita nei circuiti legali dell'economia.
  In particolare il Governo riferisce di aver intensificato nel 2020, nel settore della
polizia economico-finanziaria, l'applicazione dei provvedimenti internazionali, di polizia (Europol, Schengen e Interpol) e di cooperazione spontanea, con particolare riguardo al contrasto all'immissione e al reimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli Asset Recovery Office (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. In materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo e di tutela dei mercati finanziari, il Governo ha continuato a incentivare le attività volte alla ricostruzione dei flussi finanziari connessi ad attività illegali, favorendo sempre più la collaborazione con Europol e l'attività di interscambio informativo con le Financial Intelligence Units estere, al fine di garantire l'acquisizione di utili elementi in seno agli approfondimenti delle segnalazioni per operazioni sospette per fatti di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
  Secondo la relazione, è inoltre proseguita l'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la costante collaborazione con l'Agenzia Europol, l'organizzazione Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N), volta all'individuazione delle rotte e dei mezzi navali utilizzati e il Gruppo MAR-INFO/YACHT-INFO, finalizzato a favorire la collaborazione tra le Amministrazioni doganali dell'UE in materia di traffici illeciti via mare.
  La Relazione ricorda poi che l'Italia ha continuato a valorizzare la propria posizione favorevole a mantenere alta l'attenzione sul contrasto alla criminalità organizzata, tema la cui priorità non risulta sempre percepita a livello di Unione europea. In quest'ottica, sul piano europeo sarà necessario proseguire l'opera di sensibilizzazione circa i fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, che si caratterizzano per la loro funzione polivalente sul piano criminale, anche allo scopo di promuovere misure concrete per la prevenzione, il contrasto alle organizzazioni e il recupero dei beni illeciti in tutti i tavoli di lavoro del Consiglio e presso la Commissione europea. Saranno quindi promosse tutte le attività utili affinché il contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso costituisca una priorità nell'ambito delle piattaforme di riferimento dell'Unione europea dedicate alle minacce criminali. In questo ambito giova ricordare che, a seguito della pandemia di Covid-19, è stato attivato un centro di analisi e monitoraggio sulla criminalità per assicurare un costante scambio di informazioni con le altre polizie europee e di Paesi terzi, il cui operato è particolarmente apprezzato per le attività investigative e per le possibili iniziative congiunte di tipo legislativo e di buone prassi.
  Nel capitolo 17, in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito della scheda 17.1 – sul sostegno alle iniziative volte a rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la regolamentazione – la Relazione segnala che il Governo ha proseguito l'azione di sostegno alle iniziative che hanno avuto come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi e la semplificazione della regolamentazione. Sono state sostenute le nuove iniziative europee in tema di bilancio degli oneri e, sul piano nazionale, è stato promosso il miglioramento dell'applicazione di tale principio.
  Nell'ambito della scheda 17.2, sullo sviluppo della strategia digitale del settore pubblico, si afferma che sul piano della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni il Governo ha adottato una serie di misure che hanno riguardato i processi interni, mirando ad una maggiore efficienza dei servizi pubblici offerti, al fine di garantirne maggiore efficacia e più alta qualità.
  Il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, ha lo scopo di guidare la pubblica amministrazione centrale e locale in un percorso organico di trasformazione digitale.
  Il Governo si è altresì impegnato ad avanzare nell'armonizzazione delle discipline settoriali interne a quelle europee, in un'ottica di promozione del processo di digitalizzazione dei servizi, anche attraverso l'approvazione del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76. In particolare, si è provveduto a semplificare la procedura per il rilascio della firma elettronica avanzata, nonché le procedure di identificazione della clientela per l'accesso ai servizi bancari, nel rispetto delle disposizioni e degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo. In tale contesto, sono state ampliate le modalità di identificazione dell'utente facendo ricorso anche a una procedura di identificazione elettronica basata su credenziali, in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla cosiddetta direttiva PSD2 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Un ambito particolare di adeguamento interno agli indirizzi europei è poi rappresentato dai servizi di conservazione dei documenti informatici, dove è stata operata una semplificazione proprio al fine di armonizzarne la disciplina a livello europeo, anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Circa il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), rammenta che lo stesso è stato notificato alla Commissione Europea come schema di identificazione ai sensi del regolamento eIDAS, ai fini del mutuo riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica adottati tra Stati membri sin dal settembre 2018. Lo sviluppo della strategia digitale del settore pubblico in linea con i principi generali definiti a livello europeo è intrinsecamente connesso e funzionale gli impegni assunti dal Governo in materia di mercato unico. In particolare, è stata sottoscritta la Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government l'8 dicembre 2020. La Dichiarazione contribuirà, assieme alla Tallinn Declaration, ad orientare le azioni del Governo italiano in materia di governo digitale ed interoperabilità. Gli obiettivi programmati tengono anche conto delle misure legislative e di policies rilevanti previste dalla Commissione per il 2021 quali la revisione del regolamento eIDAS, il venturo Piano d'azione per il Governo Digitale (che sostituirà l'eGovernment Action Plan 2016-2020) e le misure relative alla definizione e regolamentazione degli spazi comuni di dati europei. Gli obiettivi per l'efficientamento della pubblica amministrazione e una trasformazione digitale allineata con i principi generali rimangono immutati e coerenti con le linee guida strategiche del Piano Triennale e della Strategia Italia 2025.
  Segnala, quindi, la scheda Scheda 17.3, su cui la Relazione si sofferma, circa lo Sviluppo di specifiche aree progettuali quali CIE (Carta d'identità elettronica), PagoPA, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), ricordando come l'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha accelerato tendenze in atto relative alla trasformazione digitale del settore pubblico e l'utilizzo da parte di cittadini ed imprese di infrastrutture, piattaforme e servizi digitali.
  Nel capitolo 1 della Parte terza, segnala, infine, la scheda 1.5, sull'intensificazione della collaborazione con i Paesi africani maggiormente interessati dal fenomeno Migratorio, laddove la Relazione afferma che la dimensione esterna delle migrazioni è stata riconosciuta nelle proposte della Commissione per un Nuovo patto su migrazione e asilo come pilastro della politica migratoria europea. Grazie all'azione italiana, è ormai riconosciuta l'importanza di strutturare partenariati stabili, equi e reciprocamente vantaggiosi con i Paesi del Nord Africa, del Sahel e del Corno d'Africa.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3208 – Legge di delegazione europea 2021, relativamente agli ambiti di competenza della I Commissione, si intende fissato alle ore 12 di martedì 5 ottobre prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
Atto n. 284.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre scorso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che è pervenuto il prescritto parere sul provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, il quale è a disposizione di tutti i deputati ed è già stato inviato via mail a tutti i componenti della Commissione.
  Rammenta quindi che il termine per l'espressione del parere è fissato al 16 settembre 2021, ma, essendo pervenuto solo da poco il predetto parere del Garante per la protezione dei dati personali, invita il Governo a dichiarare la sua disponibilità ad attendere ancora l'espressione del parere parlamentare, atteso che il termine per l'esercizio della delega scadrà solo l'8 novembre prossimo, al fine di consentire alla Commissione di svolgere un compiuto esame dello schema di decreto.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO assicura la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, si riserva di inviare ai componenti della Commissione la propria proposta di parere, che è in corso di predisposizione, in modo da consentirne la votazione nella prima seduta utile.

  Giuseppe BRESCIA presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78.
Atto n. 301.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe BRESCIA presidente, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede atti del Governo in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere al Governo, dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Atto n. 301).
  Avverte che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento è fissato al 7 ottobre 2021.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, per quanto riguarda, in estrema sintesi, il contenuto del provvedimento, che si compone di cinque articoli, rileva come esso apporti alcune modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019, volte ad aggiornare la compagine organizzativa e funzionale di tre dei cinque dipartimenti del medesimo dicastero, in attuazione di alcune disposizioni di legge recentemente intervenute sull'assetto ordinamentale del dicastero. In particolare, sono dettate le norme regolamentari sull'organizzazione del dicastero, conseguenti all'istituzione di tre nuove Direzioni centrali nell'ambito, rispettivamente, del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per l'amministrazione generale, le politiche del personale dell'Amministrazione civile per le risorse strumentali e finanziarie.
  In proposito, ricorda che l'organizzazione del Ministero dell'interno è disciplinata, oltre che da alcune disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999, dal citato regolamento, adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, adottato in attuazione dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017. Tale regolamento ha stabilito una complessiva ridefinizione delle strutture del Ministero, abrogando contestualmente il precedente regolamento di organizzazione degli uffici centrali, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, più volte modificato. Completa l'attuale quadro normativo dell'organizzazione del Ministero a livello centrale il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, che disciplina gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.
  Quanto ai presupposti normativi dello schema di decreto, rileva, su un piano più generale, che il provvedimento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a sua volta attuativo della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge Bassanini 1), nonché dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988.
  In proposito, ricorda che l'organizzazione interna dei Ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dalla legge, che nel caso di specie è rappresentata innanzitutto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto.
  Nell'ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero, nonché l'organizzazione, la dotazione organica e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.
  L'articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al Ministro, che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988 e articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  Anche per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, l'assetto ordinario delle fonti ministeriali – articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999 – prevede che siano istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.
  Rileva, tuttavia, come negli ultimi anni il legislatore abbia fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l'adozione di DPCM, in deroga alle procedure ordinarie ed in ogni caso in via transitoria, in particolare, al fine di semplificare ed accelerare il riordino organizzativo dei ministeri conseguente all'attuazione di misure di contenimento della spesa e di riduzione della dotazione organica ovvero in occasione di complessivi riordini degli assetti ministeriali o di singoli dicasteri.
  In tale contesto si colloca anche l'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, che ha autorizzato la predisposizione di un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno mediante DPCM adottato su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La riorganizzazione veniva posta in relazione, in particolare, alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, nonché si rendeva necessaria anche per rendere effettive le modifiche della pianta organica, ossia la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 32 del decreto-legge n. 113 del 2018, in ottemperanza alle prescrizioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto decreto spending review), nonché per rendere effettivo quanto previsto dal DPCM 22 maggio 2015, che in precedenza aveva disposto la riduzione della pianta organica del Ministero.
  L'autorizzazione ad aggiornare l'organizzazione dei Ministeri con DPCM ha avuto carattere temporaneo, dapprima entro il termine del 31 dicembre 2018 e poi, con l'entrata in vigore dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018, fino al 30 giugno 2019. In attuazione di questo processo è stato adottato il citato DPCM 11 giugno 2019, n. 78.
  Scaduto il termine per l'utilizzo transitorio del DPCM, le modifiche che ora si rendono necessarie al regolamento del Ministero sono adottate con gli strumenti previsti dalle disposizioni ordinarie a legislazione vigente, ossia il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in combinato disposto con l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988.
  Sul punto, il Consiglio di Stato, nel parere favorevole espresso sul provvedimento nell'adunanza del 20 luglio 2021, rileva che «il ritorno al regolamento governativo, dopo la stagione derogatoria e transitoria dei DPCM di organizzazione dei Ministeri, manifesta inevitabilmente la prevedibile aporia di una tecnica normativa che consiste nell'interpolazione di un regolamento adottato in forma semplificata con disposizioni introdotte mediante il procedimento ordinario stabilito dalla legge 400 del 1988: l'effetto risulta anomalo, perché l'atto normativo di riferimento resta il DPCM, modificato in parte da un DPR, che dovrebbe invece essere il mezzo proprio di regolazione. Per poter rimediare a tale anomalia, la Sezione ritiene che l'occasione sia propizia per considerare l'opportunità di ricondurre le norme dei DPCM nell'alveo della fonte ordinaria del regolamento governativo, anche per mero recepimento testuale e senza la necessità di modificazioni nel contenuto, quando non dovuto a norme di legge sopravvenute, come nel caso in esame, o a esigenze di coordinamento. In sostanza, il regolamento governativo in oggetto potrebbe consistere, invece che nelle novelle al DPCM, nella riscrittura “compilativa”, sotto forma di DPR, di tutto il regolamento organizzativo oggi vigente, come innovato dalle disposizioni in esame, con contestuale abrogazione del DPCM n. 78 del 2019». Da ultimo, il Consiglio di Stato, più in generale, «rappresenta l'opportunità di considerare questa soluzione anche per gli altri Ministeri, man mano che se ne presenti la possibilità».
  Per completezza, quanto alle fonti di organizzazione del Ministero dell'interno ricorda che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 del 1999 riconduce in capo al dicastero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
  Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che il Ministero si articola in dipartimenti e che il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.
  Le cinque strutture di primo livello in cui è attualmente articolato il Ministero dell'interno sono: a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali; b) Dipartimento
della pubblica sicurezza; c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; e) Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
  Richiamando più nel dettaglio la procedura di emanazione del provvedimento, ricorda – come già rilevato – che il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (introdotto dall'articolo 13 della legge n. 59 del 1997), il quale prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione in materia non coperta da riserva assoluta di legge. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al predetto comma 4-bis sono trasmessi al Consiglio di Stato, per il parere ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e alle Camere, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge n. 59 del 1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti. Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
  L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, oltre a rinviare espressamente a regolamenti o decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, prevede l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 59 del 1997, che richiede siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  Passando a illustrare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 istituisce, al comma 1, una nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza (attualmente, il Dipartimento della pubblica si articola in 14 tra Direzioni centrali e Uffici di pari livello, anche interforze), ossia il dipartimento del Ministero preposto all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia, alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato, alla direzione e gestione dei supporti tecnici, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 121 del 1981, che reca l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  Tale previsione si pone in attuazione di quanto disposto dall'articolo 240 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), che ha attribuito all'istituenda direzione generale:

   lo sviluppo della prevenzione e tutela informatica e cibernetica (quale struttura per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, preposta ad assicurare i servizi di protezione informatica ed i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale individuate con decreto del Ministro dell'interno, operando mediante collegamenti telematici definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle strutture interessate – secondo prevede l'articolo 7- bis del decreto-legge n. 144 del 2005);

   lo sviluppo delle attività attribuite al Ministero dell'interno in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2019, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipenda l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale);

   l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni, specialità della Polizia di Stato – e degli altri compiti che costituiscano il completamento di supporto alle attività investigative.

  La disposizione di legge ha previsto che, conseguentemente, il numero di direzioni generali (ed uffici equiparati) in cui si articola il Dipartimento di pubblica sicurezza è incrementato di una unità. Secondo l'articolo 240 del già citato decreto-legge n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), alla nuova direzione generale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che svolgono funzioni di polizia. La nuova Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica, svolge i seguenti compiti:

   coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato, che finora era intestato alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato;

   coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate da tale Specialità, che verrebbero sottratti alla Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

   sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, attualmente di competenza della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;

   sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005 e delle attività attribuite al Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, secondo quanto previsto dal citato articolo 240 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione;

   gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.

  A tale ultimo proposito, la relazione illustrativa dello schema chiarisce che la nuova Direzione dovrà fornire supporto alle articolazioni del Dicastero per superare incidenti o attacchi informatici riguardanti i rispettivi sistemi e reti. In ragione delle attribuzioni della nuova direzione sono apportate tutte le conseguenti modifiche ai compiti delle altre direzioni coinvolte nella riorganizzazione.
  Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame, siano determinati gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la nuova Direzione centrale, nel rispetto del limite massimo stabilito di uffici dirigenziali di livello non generale, fissato per il Ministero dell'interno dall'articolo 10, comma 1, del DPCM n. 78 del 2019, come modificato dall'articolo 5 del decreto in esame.
  L'articolo 2 incide sull'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nel cui ambito è anzitutto
istituita la Direzione centrale per le risorse finanziarie, posta alle dipendenze di un dirigente di prima fascia dell'Area delle funzioni centrali. La nuova direzione si aggiunge alle cinque nelle quali si articola attualmente il Dipartimento (Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali; Direzione centrale per le politiche migratorie – Autorità fondo asilo migrazione e integrazione; Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto).
  A tale fine, lo schema di decreto modifica l'articolo 5, comma 1, del DPCM n. 78 del 2019, introducendo una lettera e-bis), che assegna alla Direzione centrale per le risorse finanziarie diverse competenze di natura economico-finanziaria, attualmente esercitate dalle altre direzioni, in funzione strumentale delle rispettive missioni finali. La finalità dell'intervento è, come chiarisce la relazione illustrativa, quella di assicurare una maggiore funzionalità al Dipartimento nello svolgimento delle attività economico-finanziarie, «soprattutto di quelle connesse alla gestione del fenomeno migratorio».
  In particolare la nuova Direzione assorbe le seguenti competenze:

   programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese;

   gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi europei;

   acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento;

   gestione del patrimonio del Fondo U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione);

   revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto.

  Per il personale dirigenziale si dà applicazione all'articolo 8-quater del decreto-legge n. 53 del 2019, che ha disposto l'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale nella dotazione organica del Ministero dell'interno, con la soppressione conseguente di posti di funzione dirigenziale di livello non generale.
  Nella revisione dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione sono state apportate due ulteriori modifiche sostanziali, oltre ad alcune modifiche di drafting.
  Ai sensi del comma 1, lettera a), numero 2 e lettera c), numero 1), da un lato, le funzioni inerenti al «controllo delle strutture di accoglienza» sono state trasferite dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, che già oggi svolge le principali funzioni di gestione del sistema di accoglienza dei migranti; in secondo luogo, ai sensi del già richiamato comma 1, lettera a), numero 2), viene sottratta alla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali le competenze in materia di «relazioni internazionali»: la relazione illustrativa chiarisce a tal proposito che, trattandosi di attività che rivestono un carattere strategico/politico per le attività del Dipartimento, devono essere trasferite all'ufficio del Capo Dipartimento che si caratterizza per un più diretto rapporto con il vertice politico per la condivisione delle scelte da attuarsi, come previsto dal comma 6 del successivo articolo 4.
  L'articolo 3 istituisce una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (il Dipartimento è articolato in tre direzioni centrali: Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture – Uffici territoriali del Governo; Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile; Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 31, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2020.

  Compito della nuova Direzione centrale è, in conformità alla previsione di legge di cui lo schema dà attuazione, quello di assicurare la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG, anche attraverso una accelerazione dei processi. A tal fine è introdotta una nuova lettera c-bis) nell'articolo 7 del DPCM n. 78 del 2019, che attribuisce all'istituenda direzione le seguenti competenze:

   coordinamento e supporto per la transizione alla modalità operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione tecnologica;

   evoluzione e manutenzione delle procedure automatizzate e gestione dei progetti di sviluppo applicativo e sistemistico;

   definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali e territoriali;

   adeguamento alle nuove tecnologie del sistema informativo della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia;

   progettazione e gestione dei portali e siti web;

   gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture – UTG, ivi comprese le reti locali e geografiche;

   sviluppo delle soluzioni tecnologiche per assicurare il lavoro agile e l'erogazione dei servizi on line;

   coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale, con il Computer Emergency Response team (CERT) del Ministero e con le altre strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica;

   rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale e le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

   programmazione dei fabbisogni del personale specialistico dei profili informatici;

   programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture – UTG;

   gestione dei contratti e dei capitoli di spesa per l'acquisizione dei beni di natura informatica e dei servizi per lo sviluppo digitale, la manutenzione e l'esercizio delle infrastrutture e dei sistemi informatici.

  Parte di tali attribuzioni erano svolte dalla Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali. Ricorda, inoltre, che l'articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 ha stabilito che, in relazione alla istituzione della nuova direzione, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario, rinviando per le modifiche della dotazione organica al regolamento di organizzazione.
  L'articolo 4 dello schema ridetermina, al comma 1, il numero massimo di uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articolano tutti i dipartimenti del Ministero, stabilendolo in 473, in luogo di 477, con una riduzione di quattro uffici.
  Conseguentemente, il comma 2 sostituisce la Tabella A, allegata al regolamento, che riporta la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione civile del Ministero.

  In particolare, le modifiche riguardano, come anticipato nell'analisi dell'assetto ordinamentale del dicastero, le qualifiche dirigenziali dell'area delle funzioni centrali, dove si registra un aumento da 4 a 6 dei posti di dirigente di prima fascia e una contestualmente diminuzione di 4 unità (da 197 a 193) dei posti di dirigente di seconda fascia. Le modifiche attuano le disposizioni di cui ai citati articolo 8-quater del decreto-legge n. 53 del 2019, e articolo 31, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di assicurare il principio della neutralità finanziaria.
  I commi 3 e 4 individuano specificamente i cambiamenti organizzativi conseguenti nell'ambito dei due Dipartimenti interessati dall'incremento di una direzione generale.
  In particolare, ai sensi del comma 3, nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, l'incremento di un posto di funzione dirigenziale destinato alla nuova Direzione centrale per le risorse finanziarie – prevista all'articolo 2 – è compensato dalla soppressione di due aree dirigenziali di seconda fascia, che vengono accorpate nell'ambito di una terza area, contestualmente ridenominata.
  Il comma 4 dispone a sua volta che l'istituzione del nuovo posto di funzione di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie venga compensata dalla contestuale soppressione di due posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuati in quelli preposti a due Aree del Dipartimento.
  Il comma 5 chiarisce che le competenze attribuite ai posti di funzione soppressi confluiscono nell'ambito dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale.
  Il comma 6 prevede il trasferimento delle competenze in materia di relazioni internazionali presso una struttura di livello dirigenziale non generale posta alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento.
  Il comma 7 rinvia a un decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di regolamento, per dare attuazione, in particolare:

   al trasferimento delle competenze in materia di relazioni internazionali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2;

   all'individuazione e alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito della Direzione centrale per le risorse finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, di cui agli articoli 2 e 3 dello schema.

  L'articolo 5 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che il Ministero dell'interno provvede alla sua attuazione avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a normativa vigente.

  Emanuele PRISCO (FDI) ribadisce la richiesta, già avanzata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire le esigenze alla base del provvedimento in esame, nonché l'impatto del medesimo, con particolare riferimento al personale e agli oneri finanziari, e confida nella disponibilità del Governo ad attendere, al fine di consentire i predetti approfondimenti, l'espressione del parere parlamentare prima di procedere all'adozione dell'atto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la questione sia già stata discussa in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire celermente le proposte relative alle audizioni da svolgere, auspicando comunque che l'espressione del parere da parte della Commissione possa avere luogo in tempi brevi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono stati presentati due ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità su talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.
  Al riguardo la Presidenza ritiene di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative.
  Per quanto concerne l'emendamento Siragusa 5.8, il quale stabilisce che il Ministro degli affari esteri riferisca sull'esito della sperimentazione del voto elettronico, nell'ambito delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, rilevo come il decreto – legge intervenga su un profilo molto circoscritto della disciplina relativa all'elezione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione alla metà del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature ed eliminando l'obbligo di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati, senza intervenire invece circa le modalità di espressione del voto.
  Per quel che riguarda l'articolo aggiuntivo Magi 5.04, fa presente come la proposta emendativa intervenga sui termini (alcuni dei quali concernenti il 2022) relativi al deposito e all'esame delle richieste di referendum presso l'Ufficio centrale per il referendum e presso la Corte costituzionale, indicati dagli articoli 32 e 33 della legge n. 352 del 1970, e dunque non presenti alcun connessione, né diretta, né indiretta, con il contenuto o con le finalità del decreto-legge, che non interviene in alcun modo sulle procedure referendarie e che reca misure circoscritte al solo 2021.
  Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti ammissibili.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.
  Soffermandosi poi sull'articolo aggiuntivo Magi 5.04, dichiarato inammissibile, evidenzia come la questione posta da tale proposta emendativa, che ritiene non sia oggettivamente possibile affrontare nell'ambito dell'iter del provvedimento in esame, sia reale e meriti nel prossimo futuro una soluzione adeguata, soprattutto laddove emerga l'esigenza di evitare che eventuali inadempimenti dei comuni nel rilascio dei certificati elettorali, non certo attribuibili ai promotori del referendum, mettano in discussione la raccolta delle sottoscrizioni.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO invita al ritiro di tutte le proposte emendative.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricollegandosi alle considerazioni svolte dal relatore Ceccanti, ritiene che la questione posta all'articolo aggiuntivo Magi 5.04 sia realmente esistente e meriti un serio approfondimento. Richiamando l'esigenza di evitare, in nome di un principio di eguaglianza, che vi siano discriminazioni tra le diverse iniziative referendario annunciate, auspica, dunque, venga individuata quanto prima una soluzione efficace.

  Emanuele PRISCO (FDI) rileva come il provvedimento in esame rechi misure di profilassi sanitaria che erano state già proposte, sulla base dell'esperienza maturata in occasione delle consultazioni del 2020, durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sul rinvio delle elezioni del 2021, e come in quella sede tali proposte non siano state prese in considerazione. Osserva dunque che se le misure contenute nel provvedimento in esame fossero state inserite nel decreto-legge sul rinvio delle elezioni si sarebbe evitato un inutile aggravio dei lavori parlamentari.
  Passando a illustrare il contenuto del suo emendamento 1.2, fa presente come esso sia volto a porre rimedio all'ingiustificata diversità di disciplina recata dal decreto-legge in esame con riferimento alle elezioni comunali e regionali, da un lato, e alle elezioni suppletive per la Camera e il Senato, per le quali è prevista un'attenuazione delle misure di profilassi sanitaria, dall'altro. Giudica difficilmente giustificabile tale diversità di disciplina, se non per il fatto che nel collegio interessato dalle elezioni suppletive per la Camera è candidato il segretario del Partito democratico.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, rileva come alcune delle questioni poste dalle diverse delle proposte emendative presentate potranno essere prese in considerazione in futuro, facendo notare che appare irrealistico immaginare ora una modifica del testo, che peraltro sarebbe, a suo avviso, poco utile, considerati i tempi previsti per la conversione del decreto-legge, che avrà luogo presumibilmente in una data successiva a quella dello svolgimento delle consultazioni elettorali.

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco 1.2.

  Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sul suo emendamento 1.1, rileva come esso sia volto a riproporre la questione dell'uso della lingua dei segni al fine di garantire pienamente alle persone sorde la partecipazione al procedimento elettorale e di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai seggi elettorali.
  Dopo aver osservato come la predisposizione di un servizio di video-interpretariato non risulti particolarmente complessa né onerosa, giudica incomprensibile il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.1, limitatamente alla parte ammissibile.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Lapia 2.1 e 2.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Emanuele PRISCO (FDI), richiama alcune considerazioni svolte dal relatore, facendo notare come, se effettivamente la maggioranza ritiene inutile la conversione di tale decreto-legge, sarebbe stato più coerente non attivare tale procedura parlamentare, che rischia di rivelarsi un inutile spreco di risorse. Chiede dunque alla maggioranza di chiarire se vi siano effettivamente le condizioni per svolgere un lavoro serio, che, oltre a consentire ai gruppi di testimoniare la propria posizione politica su certe questioni, contempli la possibilità di apportare modifiche al testo.
  Illustra quindi il suo emendamento 2.3, evidenziando la necessità di migliorare un testo, il quale, peraltro, reca misure, che, a suo avviso, si sarebbe già potuto prevedere, se solo fossero state accolte le proposte di modifica presentate dal suo gruppo durante l'esame del provvedimento d'urgenza adottato di recente per il differimento di tali consultazioni elettorali.

  Stefano CECCANTI (PD), relatore, dopo aver ribadito come l'eventuale approvazione di proposte emendative non avrebbe alcuna efficacia pratica in ordine allo svolgimento delle imminenti consultazioni elettorali, rileva come i suggerimenti contenuti nelle proposte emendative potrebbero essere più utilmente oggetto di ordini del giorno, che potrebbero essere presi in considerazione per il futuro.

  Emanuele PRISCO (FDI) contesta le affermazioni del deputato Ceccanti, ricordando come in precedenti occasioni ordini del giorno presentati a fronte del parere contrario su proposte emendative non abbiano avuto seguito alcuno, pur essendo sottoscritti da tutti i gruppi.
  Sottolinea quindi come gli ordini del giorno siano uno strumento del tutto inefficace e come, nel caso specifico, non si possa fare alcun affidamento sulla Ministra dell'interno, che sarebbe chiamata a darvi attuazione e che ha già dimostrato la sua inadeguatezza nel contrastare gli ingressi illegali nel nostro Paese e nel prevenire situazioni di illegalità come nel caso del rave party in provincia di Viterbo.

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco 2.3.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sul suo emendamento 3.3, fa notare come esso, in armonia con l'obiettivo dell'articolo 3, che è quello di ampliare la base elettorale, intervenga a migliorare le modalità di esercizio del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, consentendo a questi ultimi di beneficiare di un termine più ampio per la presentazione l'istanza per il voto domiciliare, anche considerata l'imprevedibilità dei tempi del contagio. Ritiene, peraltro, che tale norma sarebbe di facile attuazione, considerato il calo della curva del contagio stesso.

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3.3.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sul suo emendamento 3.2, richiama le considerazioni svolte nel suo precedente intervento, rilevando come la proposta emendativa sia volta a concedere alle amministrazioni un lasso di tempo di due giorni, che giudica del tutto ragionevole, per i necessari adempimenti organizzativi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco 3.2 e 3.1.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Borghese 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5: s'intende che vi abbiano rinunciato.
  Avverte quindi che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, la Commissione dovrebbe passare alla votazione della proposta di conferire al relatore Ceccanti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame; tuttavia, non essendo pervenuti tutti i pareri delle Commissioni in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata per la giornata odierna, presumibilmente alle 15,30.

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, in occasione della precedente seduta di esame, i relatori, Bordonali e Maurizio Cattoi, hanno formulato una proposta di testo unificato da adottare come testo base.

  Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, intervenendo anche a nome del relatore Cattoi, ritiene che la proposta di testo unificato in esame, da lei giudicata il risultato di un lavoro complesso, che ha tenuto in considerazione tutte le proposte di legge in esame, rappresenti un equilibrato punto di partenza, dal quale avviare un serio confronto parlamentare.
  Sottolinea quindi come tale testo, seppur già definito nei suoi vari aspetti, sia aperto ad ulteriori proposte di modifica, che dovessero provenire sia dal Governo, la cui interlocuzione ritiene essenziale ai fini dell'introduzione di una riforma effettivamente efficace, sia dai gruppi di maggioranza e di opposizione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ringrazia i relatori per l'egregio lavoro svolto, confidando che, anche attraverso una proficua interlocuzione con il Governo e l'apporto di tutti i gruppi, che finora è stato trasversale e collaborativo, si possa giungere ad un testo condiviso ed efficace.

  Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si associa alle considerazioni del Presidente, rilevando come l'adozione del testo base costituisca un passo importante e assicurando la piena disponibilità del Governo al confronto, anche al fine di approfondire l'impatto delle norme, con l'obiettivo di pervenire a una riforma che produca gli auspicati effetti positivi non soltanto in linea teorica ma anche nella pratica della vita quotidiana dei cittadini e delle comunità.

  Vittoria BALDINO (M5S) si associa ai ringraziamenti rivolti ai relatori per il loro complesso lavoro di sintesi, svolto anche in collaborazione con il Governo, auspicando che si possa a portare a compimento una riforma attesa dagli operatori del settore, dagli enti locali e dai cittadini

  Emanuele PRISCO (FDI) si associa ai ringraziamenti ai relatori per il prezioso lavoro di sintesi da essi svolto, auspicando che vi sia la possibilità di apportare al testo proposto modifiche migliorative, nell'ottica di pervenire a un aggiornamento della disciplina vigente, che appare oramai superata.
  Alla luce di tali considerazioni, dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di testo base formulata dai relatori.

  La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato formulata dai relatori (vedi allegato 2).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.
C. 14 cost. di iniziativa popolare.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2021.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 14 di iniziativa popolare, recante norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.
  Ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Magi, ha segnalato la necessità che i gruppi sviluppino un confronto, anche informale, al fine di giungere a definire modalità di prosecuzione dell'iter di esame del provvedimento il più possibile condivise.

  Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), relatore, fa presente che, a seguito del confronto informale svolto tra i gruppi, è emerso l'orientamento di definire, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti, modalità di prosecuzione dell'iter che prevedano, come successivo passaggio procedurale, la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative al testo in esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce di quanto testé indicato dal relatore, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'iter saranno definite nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per oggi.
  Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Segnala quindi come la Commissione riprenda oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1295 Lollobrigida, C. 1830 Galantino e C. 1869 Belotti, recanti disposizioni in materia di impiego delle guardie giurate all'estero.
  Ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame della proposta di legge C. 1295 nella seduta del 27 giugno 2019, svolgendo un breve ciclo di audizioni informali.
  Rammenta che nella seduta del 25 settembre 2019 è stata abbinata la proposta di legge C. 1869, mentre nella seduta del 19 novembre 2019 è stata abbinata la proposta di legge C. 1830.
  Rileva quindi come, a seguito della richiesta, avanzata dal relatore, Prisco, di reinserire il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, occorra valutare quale siano le prospettive dell'intervento legislativo.

  Emanuele PRISCO (FDI), relatore, ritiene che l'avvio del dibattito possa consentire un confronto tra i gruppi, con il quale far emergere le questioni di merito in gioco. Reputa, peraltro, che l'orientamento dei gruppi, da acquisire eventualmente anche in via informale, sia importante al fine di valutare le modalità di prosecuzione dell'iter.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come il provvedimento sarà nuovamente inserito all'ordine del giorno della Commissione non appena sarà stato svolto l'approfondimento circa gli orientamenti in merito dei gruppi prospettato dal relatore.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta svolta nella giornata odierna.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che il Comitato per la legislazione, le Commissioni Affari esteri, Bilancio e Affari sociali, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso i loro pareri sul provvedimento.
  Avverte che si passerà ora alla votazione della proposta di conferire al relatore Ceccanti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce come sarebbe stato più corretto inserire le misure contenute nel provvedimento in esame nel decreto-legge sul rinvio delle elezioni del 2021.
  Ritiene che le modalità seguite dal Governo potevano giustificarsi all'inizio della pandemia, in occasione delle elezioni del 2020, ma siano inaccettabili a oltre un anno di distanza, quando vi sarebbero state tutte le condizioni, sulla base delle esperienze acquisite, per programmare un intervento normativo ordinato e non estemporaneo. Osserva come ciò denoti una preoccupante incapacità di programmazione, che si riscontra purtroppo anche in altri ambiti, da parte del Ministero dell'interno, il quale dovrebbe al contrario infondere ai cittadini un senso di stabilità e sicurezza.
  Venendo al contenuto del provvedimento in esame, osserva come esso rechi misure di profilassi sanitaria in linea generale condivisibili e sottolinea come il proprio gruppo abbia presentato un numero limitato di proposte emendative volte a migliorare il testo, nessuna delle quali tuttavia è stata accolta.
  Stigmatizza il fatto che l'esame parlamentare del provvedimento sia sostanzialmente inutile, in quanto si concluderà dopo lo svolgimento delle elezioni e dunque quando il decreto-legge oggetto di conversione avrà esaurito i suoi effetti, e auspica che, qualora si dovessero rendere necessari analoghi interventi normativi, nel futuro si proceda in modo più organico e ordinato.
  Sottolinea nuovamente la diversità di disciplina tra le elezioni comunali e regionali, da un lato, e le elezioni suppletive per la Camera e il Senato, dall'altro, rilevando come per le elezioni suppletive si preveda una deroga alle misure sanitarie che non ha alcuna giustificazione, se non quella costituita dal fatto che nel collegio interessato dalle elezioni suppletive per la Camera è candidato il segretario del Partito democratico.
  Rileva, inoltre, come la maggioranza abbia sempre sostenuto l'impossibilità di svolgere le elezioni politiche a causa della pandemia, ma come tale impossibilità non sia stata ritenuta sussistente per le elezioni comunali e come da tali circostanze emerga che le norme vengono modificate sulla base dell'interesse politico contingente.
  Alla luce di tali considerazioni dichiara quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore.

  La Commissione delibera di conferire al relatore, Ceccanti, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.
  Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 18.15.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.».

  Stefano CECCANTI, relatore, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 18.20.

I Commissione - mercoledì 22 settembre 2021

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo (C. 3091, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 3091, approvata dal Senato, recante «Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo»;

   rilevato come, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

   rilevato altresì come le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 siano riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e come la Corte costituzionale, con sentenza n. 255 del 2004, abbia chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli;

   evidenziato come la Corte abbia fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, «ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (si richiama, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016);

   evidenziato come l'articolo 9 della Costituzione disponga che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, e come nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 la Corte costituzionale abbia affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;

   rilevato come l'articolo 3 della proposta in esame preveda l'istituzione del Premio nazionale per lo spettacolo, rimettendo la definizione dei requisiti per concorrere e delle modalità di attribuzione a un decreto del Ministro della cultura, da adottare previo parere (e non previa intesa) della Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro della cultura di cui all'articolo 3 sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale (C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto)

  1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
  2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
  3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
  4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nell'ambito delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai fini della presente legge si intendono:

   a) funzione di polizia locale: l'insieme delle attività degli organi di polizia locale dirette all'attuazione della sicurezza urbana;

   b) servizio di polizia locale: il servizio pubblico non economico dipendente dall'ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;

   c) personale appartenente al servizio di polizia locale: il personale assegnato al servizio di polizia locale in via continuativa, che assicura l'esercizio della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'ordinamento legislativo;

   d) soggetto titolare della funzione di polizia locale: la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.

Capo II
POLITICHE INTEGRATE PER
LA SICUREZZA

Art. 3.
(Regolamenti di Polizia urbana)

  1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di Polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
  2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di Polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti: per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico; la piena fruizione dello spazio pubblico; il decoro urbano; la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone e per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.

Art. 4.
(Scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana)

  1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 5, si scambiano informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni che sono potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza e sulle loro tendenze evolutive. Allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni con modalità telematica, i medesimi soggetti adottano piattaforme digitali tra loro compatibili, anche attraverso l'interconnessione con le centrali operative territoriali tra loro collegate.
  2. I comuni capoluogo, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, effettuano una raccolta e una mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori, trasmettono tali elaborazioni al Ministero dell'interno e, previo nulla osta statale, elaborano i dati di tali analisi.

Art. 5.
(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).

  1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
  2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, nei seguenti ambiti di intervento:

   a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;

   b) interconnessione, a livello regionale e tra i capoluoghi di regione, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;

   c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;

   d) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;

   e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni di cittadini non armati per lo sviluppo di politiche e interventi locali di sicurezza urbana ovvero per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.
   3. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

   a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;

   b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;

   c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;

   d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

  4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 2 e 3.

Art. 6.
(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).

  1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 procedono, con cadenza almeno semestrale, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
  2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.
  3. È istituita presso ogni regione una conferenza regionale per la sicurezza urbana.
  4. Il Ministro dell'interno, sentito il Presidente della giunta regionale, convoca, con cadenza almeno semestrale, la conferenza regionale per la sicurezza urbana. La conferenza è presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato ed è composta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, dal prefetto del capoluogo della regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana, ove tale ente sia costituito. Il Ministro dell'Interno sentito il Presidente della giunta regionale può nominare con proprio decreto ulteriori componenti della conferenza.
  5. La conferenza regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da rappresentanti delle prefetture uffici territoriali del Governo della regione e da membri designati dalla regione dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.

Capo III
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 7.
(Funzioni di polizia locale).

  1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita:

   a) funzioni di polizia amministrativa locale;

   b) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

   c) funzioni di tutela del consumatore;

   d) funzioni di polizia ambientale e ittico venatoria che consistono nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico venatoria;

   e) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   f) funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

   g) funzioni di pubblica sicurezza, al fine di collaborare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 1 aprile 1981, n.121, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'autorità di pubblica sicurezza e con le forze di polizia.

   h) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

   i) funzioni di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;

   l) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;

   m) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

   n) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

   o) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

   p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

   q) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Regioni.

  2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), m), p) e q), sono esercitate sull'intero territorio provinciale o metropolitano del Comune di appartenenza.
  3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
  4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle città metropolitane e alle province, avvalendosi dei corpi di polizia locale.
  5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni secondo le competenze stabilite per legge.

Art. 8.
(Qualifiche del personale della polizia locale)

  1. Le qualifiche del personale appartenente al servizio di polizia locale si articolano in:

   a) agenti;

   b) agenti/sottufficiali addetti al coordinamento di altri operatori;

   c) ufficiali addetti al coordinamento e controllo;

   d) ufficiali responsabili di organizzazioni complesse;

   e) comandanti dei corpi di polizia locale.

  2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.
  3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:

   a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi della lettera b-bis) del comma 1 del citato articolo 57 del medesimo codice, introdotta dall'articolo 23, comma 9, della presente legge;

   b) agente di pubblica sicurezza limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o degli enti associati, nonché, quando necessario, per lo svolgimento del servizio, anche fuori da tale ambito;

   c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.

  4. Al fine del conferimento dell'incarico da parte dell'ente di appartenenza, l'operatore di polizia locale deve soddisfare le seguenti condizioni.

   a) cittadinanza italiana;

   b) godimento dei diritti civili e politici;

   c) assenza di procedimenti penali in corso;

   d) non aver riportato alcuna condanna a pena detentiva;

   e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

   f) non avere reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero avere revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

   g) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

   h) non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

   i) requisiti psicofisici e di età analoghi a quelli previsti per l'accesso alla Polizia di Stato.

  5. Il Prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che sussistano le condizioni indicate al comma 4.
  6. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 4 e conseguentemente decadono le qualifiche di cui al comma 2.
  7. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
  8. Al personale appartenente al servizio di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.
  9. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la foggia delle uniformi, i distintivi di grado, omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, nonché le livree dei veicoli in dotazione alla polizia locale, valide su tutto il territorio nazionale.

Art. 9.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

  1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.
  2. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana, il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale.

  3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
  4. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
  5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.
  7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
  8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

   a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

   b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

   c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 10.
(Regolamenti del servizio di polizia locale).

  1. Fermi restando i compiti e le funzioni gestionali del Comandante di polizia locale, i comuni, le province, le città definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse. Ogni ente, in cui è istituito un servizio di polizia locale, deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di un diverso settore amministrativo, costituendo struttura apicale dell'Ente.
  2. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.

Capo IV
PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 11.
(Funzioni e compiti delle regioni)

  1. La funzione di polizia locale e la potestà delle regioni in materia di polizia locale sono esercitate nel rispetto delle norme e dei princìpi della presente legge. La finalità della legislazione regionale è l'attuazione di un efficace coordinamento tra enti, utile ad elevare le capacità professionali e ad assicurare l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale sull'intero territorio della regione.
  2. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplinano:

   a) le norme generali per l'ordinamento del servizio di polizia locale;

   b) la tipologia e l'obbligo di forme associative, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale venga svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard quantitativi e qualitativi, definiti in Conferenza regionale per la sicurezza urbana di cui al precedente articolo 6, comma 3. I corpi di polizia locale, oltre a garantire efficienza ed efficacia nello svolgimento di tutte le funzioni di cui al precedente articolo 7, nella fascia oraria diurna, dovranno garantire nelle ore serali/notturne, e in particolare nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8, almeno un servizio di pronto intervento in materia di polizia stradale e infortunistica stradale adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze del territorio di competenza;

   c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale;

   d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali e con le forze di polizia dello Stato;

   e) l'istituzione dell'elenco pubblico dei Comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni, di cui al successivo articolo 14 della presente legge, stabilendone i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione.

Art. 12.
(Formazione per la polizia locale)

  1. Al fine di garantire il consolidamento e l'aggiornamento delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per gli agenti, gli ufficiali e i comandanti e curano la predisposizione di piani formativi per l'aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale.
  2. Le regioni assicurano l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per la formazione degli agenti e degli ufficiali. Presso l'accademia si svolgono i percorsi di formazione iniziale e di qualificazione. Il Dipartimento di pubblica sicurezza-Polizia di Stato garantisce ad ufficiali e comandanti alta formazione professionale attraverso percorsi che assicurino omogenea preparazione su tutto il territorio nazionale. L'Accademia regionale e gli istituti della Polizia di Stato assicurano i corsi di aggiornamento.
  3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

Art. 13.
(Funzioni associate di polizia locale)

  1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:

   a) ponderazione delle specificità territoriali;

   b) rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe;

   c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge;

   d) adeguato bacino demografico.

  2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al servizio di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 7.
  3. Le regioni incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.
  4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ad un numero di abitanti stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. in fase di prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di enti locali, potranno sviluppare piani assunzionali, avendone la disponibilità finanziaria, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di minimi standard quantitativi e qualitativi, previsti dal precedente comma 4 del presente articolo e dall'articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge.

Art. 14.
(Elenchi pubblici dei comandanti dei corpi di polizia locale).

  1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.
  2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici e alla dimensione del corpo, tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1, e che abbiano i seguenti requisiti minimi:

   a) titolo di studio laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche;

   b) anzianità nell'area vigilanza di almeno cinque anni.

  3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:

   a) i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

   b) i dirigenti di polizia locale.

  5. L'inserimento in un elenco pubblico regionale dei Comandanti dei Corpi di polizia locale abilita l'iscritto a partecipare a concorsi o selezioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo anche nelle altre regioni, aventi gli stessi requisiti di iscrizione nell'elenco.
  6. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo v
STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 15.
(Armamento del personale della polizia locale)

  1. Il personale della polizia locale porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
  2. Le modalità di porto dell'arma di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:

   a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;

   b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;

   c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;

   d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;

   e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.

Art. 16.
(Strumenti di autotutela)

  1. L'elenco degli strumenti di autotutela e le modalità di utilizzo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale.
  3. Gli operatori della polizia locale nello svolgimento di servizi esterni possono essere dotati di strumentazioni di geolocalizzazione e videoregistrazione delle attività.

Art. 17.
(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)

  1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.
  2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell'articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.
  3. Al personale della polizia locale di nuova assunzione è rilasciata la patente prevista dal comma 1 del citato articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando:

   a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale;

   b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

   c) abbia partecipato e concluso con profitto l'apposito corso teorico-pratico di cui al comma 2.

  4. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano al prefetto competente per territorio i nominativi degli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno e privi della patente di cui al comma 1, affinché il prefetto rilasci loro tale patente entro tre mesi dalla comunicazione.
  5. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. Essi sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.

Art. 18.
(Accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale).

  1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.
  2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 3, della presente legge. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.
  3. I servizi di polizia locale trasmettono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il regolamento di cui al comma 2.
  4. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono altresì esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.

Art. 19.
(Numero unico di emergenza 112).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposto e disciplinato il collegamento tra il numero unico d'emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale.

Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione)

  1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

   «1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali».

  2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
  3. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
  5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno in base alla propria competenza, definiscono un codice di comportamento della polizia locale in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato.

Art. 21.
(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)

  1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica disposizioni definite per la categoria. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
  3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 120 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun comune, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 20 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Continua a rimanere attribuito ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale nel caso di procedimenti di responsabilità civile o penale promossi nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, fin dall'instaurazione del procedimento. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale sia condannato in via definitiva in un procedimento penale per cui l'amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto, anche con sentenza non definitiva, l'amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese qualora intervenga condanna con sentenza definitiva.

Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. MODIFICHE DI NORME

Art. 22.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della polizia locale sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 dell'articolo 8 anche nei casi in cui la qualifica di agente pubblica sicurezza non sia stata richiesta dall'ente di appartenenza.
  3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.
  4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 17, comma 4.
  5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ufficiale è attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali e al personale dei medesimi servizi avente qualifica dirigenziale.
  6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetto al coordinamento può essere attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, individuato, previa selezione, dall'ente di appartenenza sulla base delle specifiche esigenze organizzative.
  7. Le amministrazioni comunali dei comuni che, in attuazione della presente legge,
procedono all'associazione degli esistenti corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei corpi di polizia locale associati, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali corpi, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche in caso di corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficino di un salario accessorio uniformato.
  8. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, i comuni possono usufruire delle entrate derivanti dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  9. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.

Art. 23.
(Abrogazione e modificazione di norme)

  1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
  2. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «ed ai Corpi armati dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché ai corpi di polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto».
  3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo comma dell'articolo 9 è inserito il seguente: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale»;

   b) al secondo comma dell'articolo 20, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».

  4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «e) ai corpi di polizia locale;»;

   b) all'articolo 208 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-ter. Una quota pari all'8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativamente ad altre particolari tutele assistenziali, ovvero per l'adeguamento degli standard minimi quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale disposti dalla normativa regionale».

  5. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli appartenenti alla polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «ivi indicato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,»

   c) alla rubrica, la parola: «municipale» è sostituita dalla seguente: «locale».

  6. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 636, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei corpi di polizia locale»;

   b) all'articolo 2098, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato,» sono inserite le seguenti: «per l'assunzione in un corpo di polizia locale».

  7. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
  8. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché agli appartenenti alla polizia locale».
  9. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) i comandanti e gli ufficiali della polizia locale»;

   b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori della polizia locale».

  10. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.