I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
SEDE REFERENTE
Martedì 21 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.
La seduta comincia alle 13.10.
DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.
C. 3269 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta.
Ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento dovrebbe aver luogo nella giornata di martedì 5 ottobre prossimo; pertanto, l'esame in sede referente dovrà concludersi entro la settimana in corso.
Avverte che sono state presentate 22 proposte emendative (vedi allegato) al provvedimento.
Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.
In tale contesto ricorda, in particolare, che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.».
Per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, che affronta, con esclusivo riferimento alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, un ambito materiale molto circoscritto e specifico, segnala come esso: disponga che l'elettore provveda ad inserire personalmente la scheda nell'urna; disponga in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera; disciplini l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19; istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021; preveda che le operazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati.
Inoltre, il provvedimento interviene su un particolare aspetto della disciplina sull'elezione dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), prevedendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, di specifiche previsioni sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.
Rileva quindi come il decreto-legge non operi un generale ridisegno a regime della disciplina elettorale, né incida sulla disciplina delle cariche oggetto delle consultazioni, e si riferisca comunque, per gli aspetti sopra ricordati, solo alle consultazioni elettorali previste nel 2021.
Alla luce di tali criteri, sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto, in alcun modo, dell'intervento legislativo:
Montaruli 1.1, limitatamente al comma 1-ter, nel quale si stabilisce a regime che la Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni quale lingua della comunità sorda e garantisce la piena accessibilità dei seggi anche attraverso forme di video-interpretariato;
Montaruli 1.3, il quale interviene, a regime, sul testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione dalla Camera dei deputati, relativamente al termine entro il quale l'atto di designazione dei rappresentanti di lista deve essere presentato ai singoli presidenti delle sezioni elettorali;
Borghese 5.6, il quale prevede, nell'ambito delle elezioni per il rinnovo dei COMITES, che la certificazione verde Covid-19 sia rilasciata anche ai cittadini italiani iscritti all'AIRE;
Siragusa 5.8, il quale stabilisce che il Ministro degli affari esteri riferisca sull'esito della sperimentazione del voto elettronico, nell'ambito delle elezioni per il rinnovo dei COMITES;
Siragusa 5.9, il quale interviene, con norma a regime, sulle modalità di voto per il rinnovo dei COMITES, prevedendo la possibilità di utilizzare il voto elettronico, ovvero la votazione per corrispondenza già prevista in materia, rinviando altresì a un regolamento del Ministro degli affari esteri le modalità di votazione elettronica e quelle di scrutinio dei voti;
Siragusa 5.7, in quanto modifica, a regime, un atto normativo di natura secondaria, il regolamento di cui al DPR n. 395 del 2003, relativamente alle modalità di esposizione delle liste dei candidati presso i consolati, nell'ambito delle elezioni per il rinnovo dei COMITES; al riguardo ricorda infatti come il paragrafo 5.2 della Circolare del Presidente della Camera 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni, stabilisca che devono essere dichiarati inammissibili, tra gli altri, gli emendamenti che modifichino in modo frammentario e parziale disposizioni contenuti in atti normativi non aventi forza di legge;
Ferrari 5.01, il quale introduce, a regime, l'esenzione dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da movimenti e partiti politici;
Raffaelli 5.02, il quale interviene con norma a regime sulla disciplina relativa al limite dei mandati consecutivi che possono essere ricoperti dai sindaci e dai presidenti di provincia, consentendo di ricoprire un terzo mandato se uno dei due precedenti ha avuto una durata inferiore a 3 anni;
Raffaelli 5.03, il quale interviene con norma a regime sulla disciplina relativa al limite dei mandati consecutivi che possono essere ricoperti dai sindaci e dai presidenti di provincia, stabilendo che non si intendono come consecutivi i mandati interrotti da periodi di gestione commissariale;
Magi 5.04, il quale reca una norma di interpretazione autentica volta a comprendere anche i referendum ordinari annunciati entro il 30 settembre 2021 nella previsione di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, che ha differito di un mese i termini del procedimento referendario dinanzi all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione e dinanzi alla Corte costituzionale, indicati dagli articoli 32 e 33 della legge n. 352 del 1970.
Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.
Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), intervenendo da remoto, richiama l'attenzione sulla questione sottesa al suo articolo aggiuntivo 5.04, testé dichiarato inammissibile, rilevando come esso sia volto a intervenire sul procedimento referendario al fine di porre rimedio a una situazione di palese incostituzionalità determinata dal fatto che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, il termine per il deposito delle richieste di referendum è differito di un mese, vale a dire al 30 ottobre, limitatamente ai quesiti annunciati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 giugno, mentre per i quesiti annunciati a partire dal 16 giugno resta fermo il termine ordinario del 30 settembre, previsto dall'articolo 32 della legge n. 352 del 1970.
Rivolge dunque un appello al Governo affinché assuma un'iniziativa volta a sanare tale situazione inaccettabile, o, in alternativa, ai rappresentanti dei gruppi, auspicando che un eventuale consenso unanime possa consentire di discutere in questa sede la proposta emendativa.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver fatto presente che il giudizio di inammissibilità delle proposte emendative è basato, come sempre, su una valutazione di tipo esclusivamente tecnico, svolta nel rispetto delle norme regolamentari e della prassi, ritiene opportuno non entrare nel merito politico della questione testé posta dal deputato Magi.
Rileva, quindi, come l'ipotesi, prospettata dal deputato Magi, di raggiungere un consenso unanime dei presidenti di gruppo in merito ad un'eventuale estensione del perimetro di esame del provvedimento – suscettibile di consentire la discussione della proposta emendativa – dovrebbe rappresentare una mera eccezione di carattere straordinario, considerato che, altrimenti, laddove si affermasse una prassi in tal senso, la valutazione di ammissibilità degli emendamenti da parte della Presidenza rischierebbe di diventare superflua e di perdere la sua importante connotazione di tipo tecnico. Ritiene, in ogni caso, che tale ipotesi potrà essere presa in considerazione solo nel momento in cui dovesse effettivamente registrarsi un orientamento unanime dei gruppi su tale questione.
Stefano CECCANTI, relatore, giudica fondata la questione posta dal deputato Magi, ma ritiene che non sia praticabile una soluzione in questa sede, in quanto non vi sono i tempi per intervenire entro la scadenza del termine del 30 settembre e l'ipotesi di una proroga del termine successiva alla scadenza sarebbe problematica.
Ritiene, pertanto, che la questione prospettata possa essere risolta soltanto con un'iniziativa del Governo.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.
La seduta termina alle 13.20.
ALLEGATO
DL 117/2021: Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. C. 3269 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
1.2. Prisco, Montaruli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le medesime finalità del presente decreto, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.
1-ter. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.
1.1. Montaruli, Prisco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei giorni seguenti, fino al termine delle operazioni di voto».
1.3. Montaruli, Donzelli, Prisco.
ART. 2.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano anche a tutte le strutture sanitarie residenziali operanti sul territorio nazionale.
2.1. Lapia.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano anche alle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto.
2.2. Lapia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Sono comunque assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto.
2.3. Prisco, Montaruli.
ART. 3.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e il quinto giorno con le seguenti: e l'ultimo giorno.
3.3. Prisco, Montaruli.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e il quinto giorno con le seguenti: e il secondo giorno.
3.2. Prisco, Montaruli.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e il quinto giorno con le seguenti: e il terzo giorno.
3.1. Prisco, Montaruli.
ART. 5.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.1. Borghese, Tasso, Longo.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: è esente da autenticazione, se.
5.2. Borghese, Tasso, Longo.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: corredata di copia non autenticata con le seguenti: corredata di copia autenticata.
5.3. Borghese, Tasso, Longo.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato elettorale circoscrizionale può dichiarare nulle le sottoscrizioni delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, che presentano ragionevoli dubbi di autenticità.
5.4. Borghese, Tasso, Longo.
Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato elettorale circoscrizionale può dichiarare nulle le sottoscrizioni che presentano difformità palesi tra la firma sul documento di identità e la sottoscrizione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286.
5.5. Borghese, Tasso, Longo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) la certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 57, è rilasciata anche ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che hanno completato il ciclo vaccinale come previsto nel Paese di residenza. Il Ministro della salute provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad aggiornare il sistema informatico per il rilascio della certificazione verde COVID-19.
5.6. Borghese, Tasso, Longo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce sull'esito della sperimentazione del voto elettronico, entro trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni alle competenti Commissioni parlamentari.
5.8. Siragusa.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites) sono svolte, a scelta dell'elettore, mediante l'utilizzo del voto elettronico o con modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e al decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.
1-ter. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro sei mesi dalla data di elezione dei Comites per le elezioni successive a quelle del 2021, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabilite le modalità di votazione elettronica e lo scrutinio dei seggi nel rispetto dei princìpi di personalità e di segretezza del voto. Con il medesimo regolamento è stabilita la disciplina delle operazioni di scrutinio nel rispetto dei princìpi di segretezza del voto. Il regolamento di cui al periodo precedente è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza il regolamento può essere adottato.
1-quater. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce entro trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni dei Comites 2021 alle competenti Commissioni parlamentari sull'esito della sperimentazione del voto elettronico.
5.9. Siragusa.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 13, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le pubblica sul portale del consolato».
5.7. Siragusa.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Esenzione imposta di bollo)
1. All'Allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 27-ter, è premesso il seguente periodo: «Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da movimenti o partiti politici, nonché».
5.01. Ferrari, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Proroga della durata in carica di sindaco)
1. All'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «due anni, sei mesi e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
5.02. Raffaelli, Morrone, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro, Fogliani.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Interruzione della decorrenza dei termini per la ricandidatura)
1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si intendono consecutivi i mandati interrotti da periodi di gestione commissariale».
5.03. Raffaelli, Morrone, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bordonali, Di Muro.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)
1. L'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si interpreta, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021, nel senso che il differimento di un mese dei termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della legge n. 352 del 1970, trova applicazione anche per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 2021.
5.04. Magi, Baldino.