I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia (Seguito esame e rinvio) ... 26
ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato da adottare come testo base elaborata dai relatori) ... 36
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 28
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 49
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021 (Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) ... 33
ALLEGATO 3 (Proposte emendative) ... 51
ALLEGATO 4 (Relazione approvata) ... 52
ALLEGATO 5 (Relazione approvata) ... 55
SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.
La seduta comincia alle 13.45.
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 settembre 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, in occasione della precedente seduta di esame, i relatori, Bordonali e Maurizio Cattoi, avevano fatto presente la necessità di disporre di un ulteriore margine temporale in vista dell'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame il più possibile condiviso.
Chiede quindi se sia stata conclusa l'elaborazione della proposta di testo unificato.
Maurizio CATTOI (M5S), relatore, anche a nome della relatrice Bordonali, formula una proposta di testo unificato da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame (vedi allegato 1).
Sottolinea come tale proposta tenga conto del contenuto delle proposte di legge in esame, nonché di quanto rappresentato nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione e, in particolare, dei contributi delle associazioni di categoria.
Rileva quindi come nella predisposizione della proposta di testo unificato si sia tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di valorizzazione della polizia locale e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche con riferimento alla tutela degli operatori, da un lato, e di pieno inserimento della polizia locale nell'ambito della pubblica sicurezza, dall'altro, andando oltre i tradizionali compiti di polizia amministrativa. Ricorda al riguardo come la polizia locale sia sempre più chiamata a svolgere compiti di pubblica sicurezza e richiama il ruolo prezioso svolto in tale ambito, in particolare nel contesto della situazione di emergenza derivante dal Covid-19.
Fa presente come l'inserimento della polizia locale nell'ambito della pubblica sicurezza, ferma restando la centralità dell'autorità nazionale e delle autorità locali di pubblica sicurezza, costituisca l'elemento qualificante della proposta in esame, la quale va a modificare la disciplina vigente recata dalla legge n. 65 del 1986, al fine di superare le criticità esistenti e di garantire, nel rispetto dei princìpi costituzionali, l'omogeneità del servizio in tutto il territorio nazionale.
Auspica pertanto che la Commissione proceda a un esame proficuo del testo proposto, assicurando al riguardo la disponibilità dei relatori a un confronto costruttivo.
Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, fa presente che, d'intesa con il relatore Cattoi, è stato svolto un lavoro di sintesi tra le diverse proposte di legge in esame, teso ad innovare la normativa vigente in materia, che appare ormai molto risalente e superata. Ritiene che il testo unificato in oggetto, che propone di adottare come testo base, pur essendo aperto ad eventuali interventi migliorativi, rappresenti un punto di partenza ragionevole, dal momento che raccoglie gli spunti proposti, oltre che dai gruppi, anche dalle associazioni di categoria e dai sindacati.
Osserva quindi come la finalità dell'intervento normativo sia quella di adeguare la disciplina alle funzioni realmente svolte attualmente dalla polizia locale, che non si limita, dunque, ad attività amministrative connesse al controllo sul rispetto dei regolamenti di polizia urbana, ma va intesa come inserita in un sistema di politiche integrate della sicurezza, nell'ambito di accordi di programma che è possibile concludere tra i diversi livelli di governo.
Illustrando il contenuto del testo in questione, fa notare come esso disciplini diversi aspetti legati sia alle funzioni della polizia locale, sia gli aspetti connessi al personale, in relazione agli strumenti di autotutela, all'armamento, alle qualifiche, alle questioni previdenziali e assicurative. Rileva altresì come la proposta di testo unificato testo affronti il tema dell'accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale, nonché l'annosa questione della contrattazione del personale, prevedendosi, al riguardo, strumenti ad hoc, ritenuti più adeguati ad un personale che, a suo avviso, per la diversità delle funzioni svolte, non può essere fatto rientrare nella categoria dei dipendenti comunali. Manifesta, infine, la piena disponibilità dei relatori a valutare qualsiasi proposta dei gruppi volta al miglioramento del testo.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI ringrazia i relatori per l'approfondito e complesso lavoro di sintesi, che ha condotto alla predisposizione della proposta di testo unificato e conferma l'impegno e la disponibilità del Governo sul tema della riforma della polizia locale.
Evidenzia come l'esigenza di una riforma che risponda alle sfide dei tempi odierni sia avvertita nel Paese, anche in considerazione del fatto che la vigente disciplina di cui alla legge n. 65 del 1986 risulta per molti aspetti superata, e richiama il ruolo che la polizia locale è chiamata a svolgere in un'ottica di sicurezza urbana, locale e partecipata, che veda anche il coinvolgimento dei cittadini.
Ricorda come il I Governo Conte abbia a suo tempo predisposto una proposta di delega per il riordino della polizia locale e ritiene che i contenuti di tale proposta, frutto del confronto anche con le forze dell'allora opposizione, possano rappresentare un utile contributo, sottolineando come la risposta all'esigenza di sicurezza dei cittadini debba costituire una priorità per il Governo e per il Paese.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, auspica si possa proseguire positivamente l'iter di esame, attraverso un confronto costruttivo tra i gruppi.
Ritine quindi opportuno consentire a tutti i gruppi di approfondire il contenuto della proposta di testo unificato e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.
La seduta comincia alle 14.
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
C. 3264 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione, il disegno di legge C. 3264, di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
Nell'illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 10 articoli, rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni tese a disciplinare lo svolgimento in sicurezza delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività scolastiche e universitarie nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021/2022.
In particolare, si dispone che:
le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza; sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza definito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di conversione), solo in zona rossa o arancione e in circostanze eccezionali; le deroghe possono essere disposte dai presidenti delle regioni e delle province autonome; i commi 2 e 6 dell'articolo 1 individuano come ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le «istituzioni del sistema nazionale di istruzione»;
le attività delle università sono svolte prioritariamente in presenza; fino al 31 dicembre 2021, nel sistema nazionale di istruzione e universitario, il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla: il mancato rispetto di tali previsioni da parte del personale scolastico e universitario è considerato assenza ingiustificata e determina la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza;
il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica.
Ulteriori previsioni – che in gran parte riprendono, con qualche variazione, quanto già previsto, sia pur non con atto primario, in precedenza – attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021. Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
Al riguardo, sotto il profilo della formulazione e della chiarezza normativa e del rispetto delle fonti dell'articolo 1, segnala come:
i commi 2 e 6 dell'articolo individuino quale ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le «istituzioni del sistema nazionale di istruzione»; tuttavia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non sono ricomprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti; a tali ultime realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso;
il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo preveda che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università; al riguardo, rileva l'opportunità di specificare le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19; ricorda però che le certificazioni verdi COVID-19 allo stato sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021 dispone che «la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione»; sul punto occorre anche considerare che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle lezioni (richiama in proposito l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge).
L'articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass. A tal fine, la disposizione novella il decreto-legge n. 52 del 2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo (aerei adibiti al servizio commerciale di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione dei collegamenti nello Stretto di Messina; treni Intercity, Intercity notte e Alta velocità, autobus adibiti a servizi di trasporto interregionale, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente).
L'articolo 3 è finalizzato, mediante una modifica testuale al previgente articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, a rendere facoltativa la richiesta, da parte del Ministero della salute, del parere del Comitato tecnico scientifico, previsto nell'ambito della procedura che individua, con ordinanza del medesimo Ministero, le Regioni/Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (definite come «'bianca», «gialla», «arancione» o «rossa»).
L'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico.
In particolare, il comma 1 consente alle linee guida attuative di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Il comma 2 incrementa dal 25 al 35 per cento in zona bianca la capienza massima consentita per la partecipazione del pubblico a competizioni e eventi sportivi al chiuso.
Il comma 3 aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, dal 25 al 35 per cento della capienza massima autorizzata la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.
L'articolo 5, al comma 1, reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19, in particolare, la norma specifica che l'elenco delle norme che individuano, in via tassativa, i fini e gli ambiti per i quali sia richiesto il certificato in oggetto – elenco recato dall'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 – deve intendersi integrato con le novelle, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame.
Il comma 2 è inteso a ridefinire la situazione di alcune giacenze, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 ed ancora sussistenti (in quanto non ancora spese) presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo la norma prevede la confluenza delle giacenze nella contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario.
L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L'esenzione è stabilita nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per tali soggetti, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.
L'articolo 7, in relazione all'attacco hacker subìto dalla Regione Lazio nella notte fra il 31 luglio e il 1° agosto 2021, dispone la sospensione:
dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2021;
degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 (il quale reca disposizioni in materia di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, nonché, obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni; l'uso delle risorse pubbliche; le prestazioni offerte e i servizi erogati), per il medesimo periodo.
L'articolo 8 proroga dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario (1.875.015 euro).
L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come stabilito dalla norma previgente all'intervento qui in esame (articolo 21, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 128 del 2003) – ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
Segnala l'opportunità di approfondire la riconducibilità dell'articolo 9 alla ratio unitaria del provvedimento, che si richiama, sulla base di quanto indicato nel suo preambolo, all'esigenza di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali; a ciò si aggiunge l'esigenza, richiamata nel preambolo, di introdurre una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio di cui all'articolo 7 a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi di quella regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021.
L'articolo 10 regola l'entrata in vigore del provvedimento.
Per quel che riguarda il collegamento con lavori legislativi in corso, segnala come i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge introducano modifiche non testuali alla disciplina in materia di partecipazione ad eventi sportivi e a spettacoli, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 105 del 2021, ancora in corso di conversione (S. 2382, approvato dalla Camera); analogamente l'articolo 5, comma 1, integra con finalità di coordinamento, senza operare modifiche testuali, il contenuto dell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021. In proposito ricorda che in diverse sedi parlamentari è stato raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere (richiama ad esempio i lavori parlamentari sul disegno di legge C. 2828, nel dicembre 2020, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2020, cosiddetto «DL ristori»).
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione.
Rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «grandi reti di trasporto e di navigazione» attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
In proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
Ricorda inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018, con cui ha respinto il ricorso riguardante le previsioni recate dal decreto-legge n. 73 del 2017, ha richiamato il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002), che deve essere garantita in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. Nella specie, poi, la Corte nell'evidenziare come la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richieda necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale, ha affermato che «Secondo i documenti delle istituzioni sanitarie nazionali e internazionali, l'obiettivo da perseguire in questi ambiti è la cosiddetta “immunità di gregge”, la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo».
In merito al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.
A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività`. In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, «nessuno può` essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può` in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
In proposito la Corte costituzionale ha evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).
Relativamente alla riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale la ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).
A sua volta, la legge regionale, in base alla giurisprudenza costituzionale, può concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi all'articolo 16 della Costituzione, purché ciò avvenga nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'articolo 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli articoli 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose.
Inoltre, con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite «in via generale» dalla legge, in base al predetto articolo 16, la Corte costituzionale (nelle sentenze n. 2 del 1956 e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso «in via generale» deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie.
Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che «le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie»: non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula «stabilisce in via generale “altro non è che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'articolo 3 della Costituzione, come lo è nell'art. 21, ultimo comma, della stessa Costituzione”».
In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi principi fondamentali.
Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le uniche – di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.
Infine, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018 con cui ha respinto il ricorso riguardante le previsioni recate dal decreto-legge n. 73 del 2017, ha ricordato, in materia di vaccinazioni, come i valori costituzionali coinvolti sono molteplici e il contemperamento dei diversi principi che vengono in rilievo lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante a partire dalla sentenza n. 282 del 2002).
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che illustra.
Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, atteso che sia tale proposta sia il provvedimento in titolo, a suo avviso, non affrontano le questioni essenziali che riguardano il mondo della scuola e dei trasporti.
Fa quindi notare come il suo gruppo abbia sempre avanzato proposte di buon senso su tali argomenti, di cui non vi è alcuna traccia nel testo in esame e nella proposta di parere del relatore. Fa riferimento, ad esempio, alla necessità di predisporre – oltre alle misure specifiche tese a garantire l'avvio dell'anno scolastico in piena sicurezza, ad esempio ricorrendo ai test salivali – interventi che trascendano l'emergenza epidemiologica, come, ad esempio, quelli sugli edifici scolastici riguardanti i sistemi di aerazione e di sanificazione – peraltro già installati in alcune regioni, come le Marche – o il potenziamento del sistema del trasporto pubblico locale.
Segnala pertanto come, in assenza di tali misure, qualsiasi intervento emergenziale coercitivo, come quello connesso all'obbligo della certificazione verde, rischi di risultare inutile ai fini della prevenzione del contagio.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno Nicola Molteni.
La seduta comincia alle 14.15.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.
C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.
C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2 stato di previsione del Ministero e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8 stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.
(Relazioni alla V Commissione)
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).
La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 14 settembre 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ceccanti, ha illustrato il contenuto dei provvedimenti e ha formulato due proposte di relazione favorevoli, che saranno poste in votazione nella seduta odierna.
Rammenta altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 3259 è scaduto alle ore 18 di ieri e che sono state presentate tre proposte emendative (vedi allegato 3).
Avverte quindi che si procederà prima alla votazione della proposta di relazione formulata dal relatore sul disegno di legge C. 3258, approvato dal Senato, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020», quindi alla votazione delle proposte emendative presentate al disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021», e infine alla votazione della proposta di relazione formulata dal relatore su tale ultimo disegno di legge.
Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione al disegno di legge C. 3258.
La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3258 (vedi allegato 4) e nomina il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.
Giuseppe BRESCIA, presidente, invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3259.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Prisco Tab. 8.1, Tab. 8.2 e Tab. 8.3.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.
Emanuele PRISCO (FDI) rileva come le proposte emendative presentate dal proprio suo abbiano l'obiettivo, astrattamente condiviso da tutte le forze politiche, di incrementare le risorse a disposizione delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco, con particolare riferimento alle risorse per il personale, al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto della criminalità e di tutela della pubblica sicurezza.
Con particolare riferimento all'emendamento Prisco Tab. 8.1, rileva come esso sia volto a trasferire risorse dalla missione 5 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» alla missione 3 3 «Ordine pubblico e sicurezza», anche al fine di rendere più efficace l'azione di contrasto dell'immigrazione irregolare.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Prisco Tab. 8.1, Tab. 8.2 e Tab. 8.3.
La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3259 (vedi allegato 5) e nomina il deputato Ceccanti quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 settembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.
La seduta comincia alle 14.20.
Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.
C. 14 cost. di iniziativa popolare.
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 2020.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte innanzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
Rileva quindi come la Commissione riprenda oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 14 cost. di iniziativa popolare, recante norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 2020.
Ricorda che, al termine della precedente fase di esame in sede referente, la Commissione non aveva conferito il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.
Da quindi la parola al relatore, Magi, per valutare come procedere nell'esame del provvedimento.
Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), relatore, dopo aver ringraziato il Presidente per avergli conferito l'incarico di relatore, ricorda che il provvedimento ha seguito un iter peculiare, essendo stato rinviato in Commissione dall'Assemblea, alla quale era giunto pur in assenza di una votazione sul mandato al precedente relatore.
Ritiene, pertanto, che, considerata la delicatezza del tema in discussione, sia necessario che i gruppi avviino un confronto, anche informale, al fine di giungere a definire modalità di prosecuzione dell'iter il più possibile condivise.
Stefano CECCANTI (PD), nel rilevare come il provvedimento in esame, ad eccezione dell'intervento specifico sul CSM, rechi disposizioni che potrebbero costituire l'oggetto di proposte normative ordinarie, si chiede se non sia il caso di valutare l'inserimento di tali previsioni nell'ambito di altri veicoli normativi di carattere non costituzionale, anche considerato che si è una fase finale della legislatura, nella quale le riforme costituzionali, peraltro, richiederebbero, per la loro approvazione, larghissime maggioranze.
Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che un confronto tra i gruppi possa essere utile per verificare la sussistenza di una eventuale larga maggioranza su un provvedimento che, peraltro, è di iniziativa popolare, segnalando altresì la necessità che la maggioranza indichi quale sia la sua posizione sull'intervento legislativo.
Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce dell'odierno dibattito, ritiene opportuno che i gruppi si confrontino costruttivamente per giungere a definire modalità di prosecuzione dell'iter condivise.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 15 settembre 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.
ALLEGATO 1
Proposte di legge C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DA ADOTTARE COME TESTO BASE ELABORATA DAI RELATORI
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 6, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.
4. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nell'ambito delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai fini della presente legge si intendono:
a) funzione di polizia locale: l'insieme delle attività degli organi di polizia locale dirette all'attuazione della sicurezza urbana;
b) servizio di polizia locale: il servizio pubblico non economico dipendente dall'ente locale per esercitare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
c) personale appartenente al servizio di polizia locale: il personale assegnato al servizio di polizia locale in via continuativa, che assicura l'esercizio della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni stabilite dall'ordinamento legislativo;
d) soggetto titolare della funzione di polizia locale: la regione, il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato.
CAPO II
POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA
Art. 3
(Regolamenti di Polizia urbana)
1. I consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto della legislazione statale e regionale, il regolamento di Polizia urbana, che costituisce uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge, prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vita nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
2. Ferma restando la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, i regolamenti di Polizia urbana sono finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano e possono prevedere obblighi e divieti: per assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico; la piena fruizione dello spazio pubblico; il decoro urbano; la tutela della quiete pubblica e la tranquillità della vita delle persone e per prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi alle popolazioni locali sotto il profilo della criminalità e dell'emergenza igienico-sanitaria.
Art. 4
(Scambio di informazioni per il sistema di sicurezza urbana)
1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 5, si scambiano informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza e, in particolare, a fini di prevenzione, sui fenomeni che sono potenzialmente generatori di degrado e di insicurezza e sulle loro tendenze evolutive. Allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni con modalità telematica, i medesimi soggetti adottano piattaforme digitali tra loro compatibili, anche attraverso l'interconnessione con le centrali operative territoriali tra loro collegate.
2. I comuni capoluogo, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, effettuano una raccolta e una mappatura dei principali indicatori di degrado e di potenziale allarme sociale presenti nei rispettivi territori, trasmettono tali elaborazioni al Ministero dell'interno e, previo nulla osta statale, elaborano i dati di tali analisi.
Art. 5
(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza).
1. Gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza prevedono azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli enti locali e dalle regioni con la responsabilità e con la competenza esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.
2. I comuni, anche in forma associata, le province, le città metropolitane e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, possono stipulare accordi territoriali che, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, consentano la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana, nei seguenti ambiti di intervento:
a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
b) interconnessione, a livello regionale e tra i capoluoghi di regione, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi tecnologici di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle attività comportanti rischio;
c) collaborazione tra le Forze di polizia dello Stato e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali altre attività;
d) formazione e aggiornamento professionali integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato e altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche integrate per la sicurezza;
e) promozione e governo delle collaborazioni con le associazioni di cittadini non armati per lo sviluppo di politiche e interventi locali di sicurezza urbana ovvero per prevenire e contenere situazioni di disagio sociale.
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:
a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
b) cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.
4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi con lo Stato nei campi di intervento di cui ai commi 2 e 3.
Art. 6
(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza).
1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 procedono, con cadenza almeno semestrale, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.
2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 5 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.
3. È istituita presso ogni regione una conferenza regionale per la sicurezza urbana.
4. Il Ministro dell'interno, sentito il Presidente della giunta regionale, convoca, con cadenza almeno semestrale, la conferenza regionale per la sicurezza urbana. La conferenza è presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato ed è composta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, dal prefetto del capoluogo della regione, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dal sindaco della città metropolitana, ove tale ente sia costituito. Il Ministro dell'Interno sentito il Presidente della giunta regionale può nominare con proprio decreto ulteriori componenti della conferenza.
5. La conferenza regionale per la sicurezza urbana si avvale permanentemente di un comitato tecnico paritetico composto da rappresentanti delle prefetture uffici territoriali del Governo della regione e da membri designati dalla regione dagli enti locali. Il comitato tecnico svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi e di raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana.
CAPO III
NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE
Art. 7
(Funzioni di polizia locale)
1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati o convenzionati, esercita:
a) funzioni di polizia amministrativa locale;
b) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;
c) funzioni di tutela del consumatore;
d) funzioni di polizia ambientale e ittico venatoria che consistono nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico venatoria;
e) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
g) funzioni di pubblica sicurezza, al fine di collaborare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 1 aprile 1981, n. 121, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'autorità di pubblica sicurezza e con le forze di polizia.
h) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
i) funzioni di polizia tributaria limitatamente alle materie e ai servizi di competenza dell'ente d'appartenenza;
l) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;
m) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
n) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
q) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Regioni.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), m), p) e q), sono esercitate sull'intero territorio provinciale o metropolitano del Comune di appartenenza.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una loro diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni, alle città metropolitane e alle province, avvalendosi dei corpi di polizia locale.
5. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni secondo le competenze stabilite per legge.
Art. 8
(Qualifiche del personale della polizia locale)
1. Le qualifiche del personale appartenente al servizio di polizia locale si articolano in:
a) agenti;
b) agenti/sottufficiali addetti al coordinamento di altri operatori;
c) ufficiali addetti al coordinamento e controllo;
d) ufficiali responsabili di organizzazioni complesse;
e) comandanti dei corpi di polizia locale.
2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco o dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo o dei successivi avanzamenti di carriera.
3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:
a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi della lettera b-bis) del comma 1 del citato articolo 57 del medesimo codice, introdotta dall'articolo 23, comma 9, della presente legge;
b) agente di pubblica sicurezza limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza o degli enti associati, nonché, quando necessario, per lo svolgimento del servizio, anche fuori da tale ambito;
c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.
4. Al fine del conferimento dell'incarico da parte dell'ente di appartenenza, l'operatore di polizia locale deve soddisfare le seguenti condizioni.
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di procedimenti penali in corso;
d) non aver riportato alcuna condanna a pena detentiva;
e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) non avere reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero avere revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
g) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
h) non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
i) requisiti psicofisici e di età analoghi a quelli previsti per l'accesso alla Polizia di Stato.
5. Il Prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, del presidente della provincia o del presidente della città metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione dopo aver accertato che sussistano le condizioni indicate al comma 4.
6. Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 4 e conseguentemente decadono le qualifiche di cui al comma 2.
7. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della giunta provinciale o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e al servizio di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
8. Al personale appartenente al servizio di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.
9. Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la foggia delle uniformi, i distintivi di grado, omogenei a quelli previsti per le forze di polizia dello Stato, nonché le livree dei veicoli in dotazione alla polizia locale, valide su tutto il territorio nazionale.
Art. 9
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i comuni singoli e associati, le città metropolitane e le province sono titolari delle funzioni di polizia locale. A tale fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale, provinciale o metropolitano.
2. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana, il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale.
3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.
4. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
5. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della presente legge, il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.
7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
8. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:
a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;
b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;
c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.
Art. 10
(Regolamenti del servizio di polizia locale).
1. Fermi restando i compiti e le funzioni gestionali del Comandante di polizia locale, i comuni, le province, le città definiscono con propri regolamenti l'organizzazione dei servizi di polizia locale di propria competenza, nel rispetto dei parametri determinati dalle regioni stesse. Ogni ente, in cui è istituito un servizio di polizia locale, deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia. Il servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né essere posto alle dipendenze del responsabile di un diverso settore amministrativo, costituendo struttura apicale dell'Ente.
2. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi del comma 1 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.
CAPO IV
PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Art. 11
(Funzioni e compiti delle regioni)
1. La funzione di polizia locale e la potestà delle regioni in materia di polizia locale sono esercitate nel rispetto delle norme e dei princìpi della presente legge. La finalità della legislazione regionale è l'attuazione di un efficace coordinamento tra enti, utile ad elevare le capacità professionali e ad assicurare l'uniformità dell'offerta del servizio di polizia locale sull'intero territorio della regione.
2. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, disciplinano:
a) le norme generali per l'ordinamento del servizio di polizia locale;
b) la tipologia e l'obbligo di forme associative, anche su base provinciale, affinché il servizio di polizia locale venga svolto senza soluzione di continuità temporale e con adeguati standard quantitativi e qualitativi, definiti in Conferenza regionale per la sicurezza urbana di cui al precedente articolo 6, comma 3. I corpi di polizia locale, oltre a garantire efficienza ed efficacia nello svolgimento di tutte le funzioni di cui al precedente articolo 7, nella fascia oraria diurna, dovranno garantire nelle ore serali/notturne, e in particolare nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 8, almeno un servizio di pronto intervento in materia di polizia stradale e infortunistica stradale adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze del territorio di competenza;
c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e degli strumenti informatici utili a standardizzare aspetti procedurali e di gestione dei dati per l'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale;
d) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale di nuova assunzione e di quello già in servizio, mediante la promozione di strutture formative per la polizia locale, in concorso con gli enti locali e con le forze di polizia dello Stato;
e) l'istituzione dell'elenco pubblico dei Comandanti dei corpi di polizia locale diviso per categoria di appartenenza e degli idonei allo svolgimento delle funzioni, di cui al successivo articolo 14 della presente legge, stabilendone i requisiti e le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione.
Art. 12
(Formazione per la polizia locale)
1. Al fine di garantire il consolidamento e l'aggiornamento delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni, anche in forma associata, definiscono i percorsi didattici idonei per la formazione iniziale per gli agenti, gli ufficiali e i comandanti e curano la predisposizione di piani formativi per l'aggiornamento del personale dei corpi di polizia locale.
2. Le regioni assicurano l'istituzione di un'accademia regionale o sovraregionale per la formazione degli agenti e degli ufficiali. Presso l'accademia si svolgono i percorsi di formazione iniziale e di qualificazione. Il Dipartimento di pubblica sicurezza-Polizia di Stato garantisce ad ufficiali e comandanti alta formazione professionale attraverso percorsi che assicurino omogenea preparazione su tutto il territorio nazionale. L'Accademia regionale e gli istituti della Polizia di Stato assicurano i corsi di aggiornamento.
3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio per l'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
Art. 13
(Funzioni associate di polizia locale)
1. Le regioni individuano gli ambiti territoriali adeguati per l'esercizio della funzione di polizia locale in armonia con le altre funzioni degli enti locali e secondo i seguenti criteri generali:
a) ponderazione delle specificità territoriali;
b) rispetto della contiguità territoriale, salve deroghe;
c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge;
d) adeguato bacino demografico.
2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al servizio di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate all'articolo 7.
3. Le regioni incentivano la gestione associata della funzione di polizia locale attraverso le unioni di comuni. Negli atti costitutivi delle forme associative stabili deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza nonché per individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.
4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per l'istituzione di corpi di polizia locale intercomunale in forma associata, con un numero minimo di operatori stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione inferiore ad un numero di abitanti stabilito con deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. in fase di prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di enti locali, potranno sviluppare piani assunzionali, avendone la disponibilità finanziaria, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di minimi standard quantitativi e qualitativi, previsti dal precedente comma 4 del presente articolo e dall'articolo 11, comma 2, lettera b), della presente legge.
Art. 14
(Elenchi pubblici dei comandanti dei corpi di polizia locale).
1. Le regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.
2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici e alla dimensione del corpo, tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1, e che abbiano i seguenti requisiti minimi:
a) titolo di studio laurea in materie giuridiche, amministrative ed economiche;
b) anzianità nell'area vigilanza di almeno cinque anni.
3. L'idoneità di cui al comma 1 del presente articolo si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati idonei:
a) i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;
b) i dirigenti di polizia locale.
5. L'inserimento in un elenco pubblico regionale dei Comandanti dei Corpi di polizia locale abilita l'iscritto a partecipare a concorsi o selezioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo anche nelle altre regioni, aventi gli stessi requisiti di iscrizione nell'elenco.
6. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO V
STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Art. 15
(Armamento del personale della polizia locale)
1. Il personale della polizia locale porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.
2. Le modalità di porto dell'arma di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti:
a) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento delle armi;
b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;
c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, compresi gli strumenti di autodifesa, individuati in relazione al tipo di servizio e con caratteristiche analoghe a quelle in uso alle Forze di polizia dello Stato;
d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;
e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.
Art. 16
(Strumenti di autotutela)
1. L'elenco degli strumenti di autotutela e le modalità di utilizzo sono stabilite con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale.
3. Gli operatori della polizia locale nello svolgimento di servizi esterni possono essere dotati di strumentazioni di geolocalizzazione e videoregistrazione delle attività.
Art. 17
(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)
1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.
2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell'articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.
3. Al personale della polizia locale di nuova assunzione è rilasciata la patente prevista dal comma 1 del citato articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando:
a) presti servizio presso un corpo o servizio di polizia locale;
b) abbia conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) abbia partecipato e concluso con profitto l'apposito corso teorico-pratico di cui al comma 2.
4. Agli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è rilasciata di diritto la patente di servizio di cui al comma 1 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni comunicano al prefetto competente per territorio i nominativi degli appartenenti alla polizia locale in servizio da più di un anno e privi della patente di cui al comma 1, affinché il prefetto rilasci loro tale patente entro tre mesi dalla comunicazione.
5. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. Essi sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.
Art. 18
(Accesso alle banche di dati pubbliche utili allo svolgimento del servizio di polizia locale).
1. I servizi di polizia locale possono accedere a titolo gratuito ai dati contenuti nelle banche di dati gestite dal Ministero dell'interno.
2. Mediante regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l'accesso dei servizi di polizia locale ai dati di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 3, della presente legge. Il regolamento deve assicurare l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, alle licenze di polizia, ai precedenti penali e di polizia nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.
3. I servizi di polizia locale trasmettono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e di repressione dei reati nonché di quelle di polizia amministrativa, secondo modalità individuate con il regolamento di cui al comma 2.
4. I servizi di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Sono altresì esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.
Art. 19
(Numero unico di emergenza 112)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposto e disciplinato il collegamento tra il numero unico d'emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale.
Art. 20
(Disposizioni in materia di contrattazione)
1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali».
2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle specificità delle professionalità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del Comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni: una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
3. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ognuno in base alla propria competenza, definiscono un codice di comportamento della polizia locale in armonia, per quanto compatibile, con il codice in vigore per le Forze di polizia dello Stato.
Art. 21
(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)
1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica disposizioni definite per la categoria. Si applica la disciplina vigente per le altre Forze di polizia dello Stato in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le speciali elargizioni e i riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 5.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa complessiva pari a 120 milioni di euro annui, si provvede fino a 100 milioni mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'8 per cento delle risorse annue di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da parte di ciascun comune, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e per 20 milioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti alla polizia locale per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Continua a rimanere attribuito ai comuni il pagamento delle spese legali degli appartenenti alla polizia locale nel caso di procedimenti di responsabilità civile o penale promossi nei loro confronti per fatti o atti direttamente connessi allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, fin dall'instaurazione del procedimento. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale sia condannato in via definitiva in un procedimento penale per cui l'amministrazione di appartenenza aveva anticipato le spese legali, lo stesso è tenuto a rifonderle. Nel caso in cui l'appartenente alla polizia locale venga assolto, anche con sentenza non definitiva, l'amministrazione rimborsa senza ritardo le spese legali sostenute dall'appartenente alla polizia locale e gli anticipa le spese eventualmente da sostenere per i gradi di giudizio successivi, ferma restando la ripetizione di tali spese qualora intervenga condanna con sentenza definitiva.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
MODIFICHE DI NORME
Art. 22
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale della polizia locale sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 dell'articolo 8 anche nei casi in cui la qualifica di agente pubblica sicurezza non sia stata richiesta dall'ente di appartenenza.
3. Il personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, è trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla medesima data, conservando la categoria e la posizione economica in godimento alla data del trasferimento.
4. Al personale della polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 17, comma 4.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di ufficiale è attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria D del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali e al personale dei medesimi servizi avente qualifica dirigenziale.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetto al coordinamento può essere attribuita al personale dei servizi di polizia locale inquadrato nella categoria C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli enti locali, individuato, previa selezione, dall'ente di appartenenza sulla base delle specifiche esigenze organizzative.
7. Le amministrazioni comunali dei comuni che, in attuazione della presente legge, procedono all'associazione degli esistenti corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei corpi di polizia locale associati, convocano le organizzazioni sindacali rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali corpi, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche in caso di corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficino di un salario accessorio uniformato.
8. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, i comuni possono usufruire delle entrate derivanti dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. I servizi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e l'uso delle proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.
Art. 23
(Abrogazione e modificazione di norme)
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «ed ai Corpi armati dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché ai corpi di polizia locale limitatamente all'assolvimento dei propri compiti d'istituto».
3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma dell'articolo 9 è inserito il seguente: «L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai servizi di polizia locale»;
b) al secondo comma dell'articolo 20, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e dal comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».
4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: «e) ai corpi di polizia locale;»;
b) all'articolo 208 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-ter. Una quota pari all'8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia in materia infortunistica, assicurativa, previdenziale e relativamente ad altre particolari tutele assistenziali, ovvero per l'adeguamento degli standard minimi quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale disposti dalla normativa regionale».
5. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli appartenenti alla polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico, della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b) al comma 1-bis, le parole: «ivi indicato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121,»
c) alla rubrica, la parola: «municipale» è sostituita dalla seguente: «locale».
6. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 636, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei corpi di polizia locale»;
b) all'articolo 2098, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato,» sono inserite le seguenti: «per l'assunzione in un corpo di polizia locale».
7. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle Forze armate e di Polizia» sono inserite le seguenti: «dello Stato e della polizia locale».
8. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché agli appartenenti alla polizia locale».
9. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) i comandanti e gli ufficiali della polizia locale»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori della polizia locale».
10. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.
ALLEGATO 2
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3264, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione;
osservato che rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «grandi reti di trasporto e di navigazione» attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;
richiamato inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018, ha richiamato il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002), che deve essere garantita in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, evidenziando come la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richieda necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale;
segnalato altresì come la Corte costituzionale abbia evidenziato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
rilevato, sotto il profilo della formulazione e della chiarezza normativa dell'articolo 1, come:
i commi 2 e 6 dell'articolo individuino quale ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le «istituzioni del sistema nazionale di istruzione», ma come tuttavia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non siano ricomprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, alle quali fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione del medesimo articolo 1, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso;
il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo preveda che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità e il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università, senza tuttavia di specificare le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19;
evidenziato come i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge introducano modifiche non testuali alla disciplina in materia di partecipazione ad eventi sportivi e a spettacoli, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 105 del 2021, ancora in corso di conversione (S. 2382, approvato dalla Camera) e come, analogamente, l'articolo 5, comma 1, integri con finalità di coordinamento, senza operare modifiche testuali, il contenuto dell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021;
segnalato come il provvedimento sia riconducibile, anche sulla base di quanto indicato nel suo preambolo, alla ratio unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali, a ciò aggiungendosi l'esigenza, richiamata nel predetto preambolo, di introdurre una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio di cui all'articolo 7 a seguito dell'attacco informatico subito dai sistemi di quella regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021;
rilevato come l'articolo 9, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003, preveda che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento ai commi 2 e 6 dell'articolo 1, del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche si estende anche alle scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
b) con riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19, tenendo presente che queste ultime, allo stato, sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021 dispone che «la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione», e considerando altresì che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle lezioni;
c) con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, si segnala come in diverse occasioni sia stato raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la riconducibilità delle disposizioni recate dall'articolo 9 alla ratio unitaria del provvedimento richiamata nel preambolo del decreto-legge.
ALLEGATO 3
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.
PROPOSTE EMENDATIVE
TAB.8.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 –Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP: +100.000.000;
CS: + 100.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP: –100.000.000;
CS: – 100.000.000.
Tab.8.1. Prisco, Montaruli.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Spese di personale per il programma (Polizia di Stato), apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP:+60.000.000;
CS: +60.000.000.
Conseguentemente alla tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP:-60.000.000;
CS: – 60.000.000.
Tab.8.2. Prisco, Montaruli.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 4 – Soccorso civile, programma 4.2- Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico. Spese di personale per il programma (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP:+60.000.000;
CS: + 60.000.000.
Conseguentemente alla tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP: –60.000.000;
CS: – 60.000.000.
Tab.8.3. Prisco, Montaruli.
ALLEGATO 4
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.
RELAZIONE APPROVATA
La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3258, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020;
evidenziato come, per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi di competenza relativi al Ministero dell'interno ammontino a complessivi 36.651,7 milioni di euro, con una variazione in aumento di 10,7 miliardi, pari al 41,5 per cento circa, rispetto alle previsioni iniziali;
segnalato come l'incremento della spesa rispetto agli stanziamenti iniziali sia ascrivibile all'attribuzione di ulteriori risorse in corso di esercizio per fare fronte all'emergenza sanitaria, che ha sostanzialmente modificato tutte le priorità strategiche individuate nella nota integrativa alla legge di bilancio 2020, mettendo al centro le politiche di contrasto alla pandemia da Covid-19;
rilevato come l'incremento di risorse assegnate, in termini percentuali, abbia riguardato in via principale la Missione 3 «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (passata da 12,2 a 22,1 miliardi di euro) e le due missioni strumentali «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio» (passata da 661 a circa 807 milioni di euro) e «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (passata da 212 a 295 milioni), mentre la sola Missione 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» ha registrato una diminuzione del 13,4 per cento (passando da 1,93 a 1,67 miliardi di euro);
rilevato come nel 2020 si registri un consistente aumento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (con un incremento di 8,5 miliardi di euro, circa il 30 per cento in più rispetto al 2019), nonché un analogo aumento degli impegni e come, con riferimento alla gestione, nel 2020 il 98 per cento degli stanziamenti definitivi finali di competenza (pari a 35.900,6 milioni di euro) risulti impegnato al termine dell'esercizio finanziario;
evidenziato come i pagamenti eseguiti in totale nel 2020 – in base agli stanziamenti di competenza e per lo smaltimento dei residui – siano stati pari a circa 33.958,4 milioni di euro e come la Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, abbia rilevato che, in termini generali, i risultati della gestione di competenza 2020 risultino in linea con il 2019;
evidenziato come i residui risultino in aumento rispetto all'esercizio 2019 e come, invece, i debiti fuori bilancio siano in diminuzione;
segnalato, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), come, per la Missione 3, Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, con riferimento al programma 10, relativo ai trasferimenti erariali agli enti locali, si registri un incremento di circa 9,2 miliardi di euro complessivi e come la Corte dei conti, nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato, abbia sottolineato come la missione mostri ottime percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza, soprattutto in ragione della presenza quasi esclusiva di spese correnti per trasferimenti, nonché un aumento dello stock di residui;
rilevato, con riferimento alla Missione 7, Ordine pubblico e sicurezza, come la Corte dei conti sottolinei le buone percentuali nei rapporti tra stanziamenti, impegni e pagamenti, mentre rileva minore efficienza nella gestione dei residui, il cui ammontare complessivo risulta in aumento rispetto all'esercizio precedente, sottolineando altresì come l'emergenza epidemiologica abbia profondamente inciso sull'attività di contrasto al crimine, modificandone le modalità (aumento del cybercrime e intensificazione del welfare criminale di prossimità);
rilevato, quanto alla Missione 27, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, un decremento di circa il 25 per cento delle risorse – che scendono percentualmente dall'8,5 (2019) al 4,6 per cento del totale del Ministero – con stanziamenti definitivi per circa 1,7 miliardi di euro (2,4 miliardi nel 2019), derivante, secondo quanto indicato dalla Corte dei conti, anche dalla diffusione del Covid-19, che ha inciso sulla gestione dell'accoglienza obbligando alla riduzione del numero di posti disponibili negli appositi centri;
evidenziato, con riferimento alla Missione 8, Soccorso civile, la cui gestione è condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, un incremento dell'11 per cento rispetto agli stanziamenti iniziali delle risorse complessive della Missione, nonché un leggero miglioramento della gestione dei residui, rispetto al 2019, che sono in sensibile decremento, e come, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti, la gestione dei due programmi in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco mostri ottime percentuali nei rapporti tra stanziato, impegnato e pagato di competenza;
segnalato a tale ultimo riguardo come la nota integrativa al rendiconto sottolinei che la diffusione della pandemia ha comportato un consistente impegno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile e come, nel corso dell'emergenza, il Corpo abbia fornito supporto agli enti locali per un totale di 9.705 interventi;
rilevato, con riferimento ai profili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) relativi agli ambiti di competenza della I Commissione, come, nell'ambito della Missione 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il programma 1.1, relativo agli Organi costituzionali, esponga un ammontare di pagamenti in conto competenza e di impegni presi nel 2020 in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi;
evidenziato, ancora nell'ambito della Missione 1, in relazione ai trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, oggetto del programma 1.3, come gli stanziamenti definitivi risultino pari a 614,3 milioni, superiori agli stanziamenti iniziali (pari a circa 607,3 milioni) per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno e come, rispetto all'anno 2019, le entrate di tale programma trasferite alla Presidenza del Consiglio dai capitoli iscritti nello stato di previsione del MEF presentino invece una lieve riduzione di 6,4 milioni;
segnalato altresì, sempre nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come nella Missione 8, Soccorso civile, programma 8.5 Protezione civile, come le risorse definitive assegnate nel 2020 per le spese obbligatorie e per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile (capitolo 2179) siano pari a 78,6 milioni di euro, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2019 (77,3 milioni di euro);
rilevato, nell'ambito della Missione 24, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma 24.5, Protezione sociale per particolari categorie, per quanto riguarda l'azione di Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal capitolo 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità), un aumento in corso di esercizio di circa 12 milioni (rispetto ai dati del 2019, si rileva un aumento delle risorse per complessivi 9,8 milioni), nonché un aumento di 3,06 milioni di euro per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche;
evidenziata, nell'ambito della Missione 7, Ordine pubblico e sicurezza, programma 7.4, Sicurezza democratica, una variazione in corso di esercizio di 26 milioni del capitolo 1670 relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dotato, a consuntivo 2020, di 817 milioni di euro (760,3 nel 2019);
evidenziato, nell'ambito del capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone a consuntivo 323,1 milioni di euro, un aumento rispetto all'esercizio 2019 (311,2 milioni di euro), con una variazione in corso di esercizio di 3 milioni,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
ALLEGATO 5
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2021.
RELAZIONE APPROVATA
La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3259, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2021;
considerate, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
rilevato come il disegno di legge proponga, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8), un incremento di 30,4 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 199,2 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, in ragione delle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza;
rilevato altresì come il disegno di legge proponga un aumento dei residui pari complessivamente a 4.934,2 milioni di euro;
evidenziato come l'incremento delle dotazioni di competenza proposte con il disegno di legge riguardi principalmente la Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che registra un aumento pari a circa 16 milioni di euro, e la Missione strumentale Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio, per la quale è proposta una variazione in aumento di circa 15 milioni di euro;
segnalato, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), come nell'ambito della Missione 1, Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la spesa per gli Organi costituzionali, oggetto del programma 1.1, non registri variazioni di rilievo rispetto alle previsioni iniziali di competenza della legge di bilancio 2021 (pari a 1.745 milioni di euro);
rilevato, nell'ambito della medesima Missione 1, come le previsioni relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggetto del programma 1.3, registrino unicamente variazioni in dipendenza di atti amministrativi già adottati, pari a complessivi 2,8 milioni e come la variazione proposta con l'assestamento sia pari a circa 16 milioni di euro, al fine di adeguare lo stanziamento del capitolo 2780 (somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille) alle scelte espresse dai contribuenti sulle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (redditi 2017);
evidenziato come, con riferimento agli altri stanziamenti di interesse della I Commissione allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia, il capitolo 1670, Somme da destinare alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, subisca variazioni in conto competenza in virtù di atti amministrativi adottati in corso d'anno (aumento di 20 milioni di euro), attestando, dunque, a 892 milioni di euro le previsioni assestate per il 2021,
DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.