VI Commissione

Finanze

Finanze (VI)

Commissione VI (Finanze)

Comm. VI

Finanze (VI)
SOMMARIO
Mercoledì 8 settembre 2021

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio) ... 57

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole) ... 59

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ... 60

5-06250 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di contrasto all'evasione recate dal decreto-legge n. 124 del 2019 ... 60

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ... 64

5-06544 Martinciglio: Proroga del termine di presentazione dell'istanza di moratoria da parte delle piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità ... 60

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ... 66

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ... 61

5-06519 Giacomoni: Iniziative per assicurare l'accoglimento di proposte transattive fiscali alternative al fallimento ... 61

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ... 68

5-06521 Zanichelli: Chiarimenti in ordine all'operatività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali ... 61

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ... 70

5-06616 Centemero: Iniziative in ordine alla nuova governance di Borsa Italiana e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
5-06617 Osnato: Iniziative per il rafforzamento della posizione italiana nella governance di Borsa Italiana ... 62

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ... 71

5-06618 Sangregorio: Gestione e recupero di sofferenze bancarie da parte di AMCO S.p.A ... 62

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ... 73

5-06619 Fragomeli: Chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, in favore di operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica ... 63

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) ... 74

5-06520 Ungaro: Iniziative per la razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione dell'Organismo dei confidi minori ... 63

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) ... 76

VI Commissione - Resoconto di mercoledì 8 settembre 2021

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. —Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 9.30.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaele BARATTO (CI), relatore, avverte che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro – il decreto-legge n. 103 del 2021, già approvato dal Senato e il cui esame in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo lunedì 13 settembre.
  Il provvedimento, inizialmente composto di 6 articoli, è stato modificato dal Senato e consta ora di 9 articoli.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un esame dettagliato del provvedimento. Si limita quindi a richiamare il contenuto delle disposizioni, soffermandosi in particolare sull'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato.
  L'articolo 1, modificato al Senato, dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane. Preciso che le misure di tutela possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi e prevedono espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi in tali vie d'acqua (commi 1 e 2).
  Sono, inoltre, previste alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi ai terminal, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività', in qualsiasi forma colpite direttamente dal divieto di transito delle navi citate (commi 3 e 4). Sarà un decreto ministeriale a definire le modalità di erogazione dei contributi e si quantificano le risorse necessarie a copertura di tali interventi (commi 6 e 7).
  L'articolo 2, modificato dal Senato, individua poi un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari a rendere effettivo il divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendo il regime giuridico cui è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti, nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali sub-commissari.
  Il comma 4-quater dell'articolo 2 – introdotto al Senato – interviene, ancora, prevedendo e definendo il riparto delle risorse finanziarie volte alla realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi.
  In proposito, da veneto, esprime la più vivida soddisfazione per le misure succintamente descritte, perché rappresentano non solo per la città di Venezia, ma per l'intero litorale lagunare veneto, una svolta da tempo attesa, che con coraggio è stata imboccata dal Governo, dalle autorità ed istituzioni locali, nel solco della sostenibilità e del realismo. Osserva come sia stata scelta infatti la strada del sostegno alle attività economiche che potrebbero, nel breve termine, soffrire di questa decisione, oramai necessitata.
  Al riguardo, per concentrare l'attenzione su di un argomento di più stretto interesse per la Commissione Finanze, segnala che l'articolo 2-bis, introdotto al Senato, prevede un credito d'imposta, per l'anno 2022 – dunque, una tantum – in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari.
  Il credito in questione è individuato in una percentuale pari al 60 per cento dell'ammontare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime.
  In particolare il comma 1, nel definire la suddetta percentuale del 60 per cento, precisa che il credito d'imposta previsto a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna, funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, viene riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta, così come individuato dal comma 1, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997) in un'unica quota annuale e che l'eventuale quota residua non e' riportabile agli anni successivi.
  Il comma 3 precisa che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
  Il comma 4, infine, rimanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione del credito d'imposta.
  Il comma 5 precisa che le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, mentre il comma 6 reca la copertura finanziaria.
  Sottolinea pertanto un ulteriore segnale di attenzione a tutto il comparto della navigazione.
  Passa poi a menzionare brevemente le altre misure contenute nel provvedimento.
  L'articolo 3, commi 1 e 4, prevede la possibilità' di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. La nuova possibilità' concerne le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità' di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede (comma 4 citato) riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione.
  La relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di conversione del presente decreto indica che l'intervento normativo di cui ai commi in esame e' stato adottato al fine di consentire il riconoscimento dei trattamenti in esame a circa
«4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal».
  Il comma 4-bis dell'articolo 3 – introdotto al Senato – autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A..
  Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto, ovvero di un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico prodotto mediante processi a basso impatto ambientale che si basano sull'utilizzo del gas naturale e che non implicano il consumo o il trattamento di carbon fossile.
  L'articolo 3-bis – introdotto al Senato – destina, nell'ambito delle risorse già stanziate per il programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL», 10 milioni di euro, per il 2021, in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività' aziendale. Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità' attuative.
  L'articolo 3-ter – introdotto al Senato – modifica retroattivamente la disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento.
  L'articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già' posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società' in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
  L'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge, pari complessivamente a 229,5 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
  L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nel primo pomeriggio della giornata odierna.

  La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. —Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.
C. 3257 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Luigi MARATTIN, presidente, invita il relatore a formulare una proposta di parere sul provvedimento.

  Raffaele BARATTO (CI), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. —Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi MARATTIN, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

5-06250 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di contrasto all'evasione recate dal decreto-legge n. 124 del 2019.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) giudica interessanti i dati contenuti nella risposta fornita dalla rappresentante del Governo, che ringrazia. Sottolinea poi come l'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 abbia avuto positivi effetti in termini di recupero dell'evasione fiscale, nonostante le ricadute sul sistema economico conseguenti alle misure adottate nel 2020 per contrastare il COVID-19.
  Prosegue riconoscendo gli oneri in termini di adempimenti burocratici per le imprese connessi all'attuazione dell'articolo 4 del medesimo provvedimento. In proposito auspica che il processo di digitalizzazione del sistema fiscale, che potrebbe essere ulteriormente implementato nell'ambito degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possa rendere meno gravoso l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi posti a loro carico. Rammenta infine l'esigenza, già espressa in passato, di approfondire la tematica dell'informatizzazione dell'amministrazione finanziaria, anche attraverso l'audizione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

5-06544 Martinciglio: Proroga del termine di presentazione dell'istanza di moratoria da parte delle piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia per la risposta, dichiarando peraltro di non considerarsi pienamente rassicurata in ordine all'effettiva cessazione dei comportamenti scorretti da parte degli istituti di credito, che inducono molte imprese a non presentare istanza di moratoria ai sensi del decreto-legge n. 73 del 2021.
  Auspica quindi che Governo e Parlamento continuino a vigilare per evitare che gli intermediari finanziari adottino comportamenti irregolari o scorretti.

  Luigi MARATTIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 8 settembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. —Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Avverto inoltre che l'interrogazione Giacomoni n. 5-06519 è stata sottoscritta dai deputati Martino e Giacometto.

5-06519 Giacomoni: Iniziative per assicurare l'accoglimento di proposte transattive fiscali alternative al fallimento.

  Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Carlo GIACOMETTO (FI) prende atto che la valutazione della proposta di transazione dei crediti tributari da parte dell'Agenzia delle entrate non si basa esclusivamente sulla convenienza economica della proposta medesima, ma anche su una complessiva attività di indagine che comprende valutazioni circa la realizzabilità del piano di risanamento e il comportamento pregresso del contribuente.
  Pur ringraziando la rappresentante del Governo, si dichiara poco soddisfatto di quanto evidenziato nella risposta, in quanto ritiene che si dovrebbe dare un maggior peso all'esigenza di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali e alla possibilità di recuperare gettito fiscale. Ribadisce infine la necessità di un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020, manifestando l'intenzione di vigilare sull'applicazione della medesima.

5-06521 Zanichelli: Chiarimenti in ordine all'operatività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali.

  Davide ZANICHELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Davide ZANICHELLI (M5S) ringrazia per la risposta, in attesa di conoscere i contenuti del decreto ministeriale, che dovrebbe essere emanato in tempi brevi. Esprime quindi apprezzamento per l'adozione di un provvedimento che consentirà anche all'Italia di cogliere le opportunità connesse all'utilizzo delle valute virtuali, per il rilancio dell'economia e lo sviluppo del Paese.

5-06616 Centemero: Iniziative in ordine alla nuova governance di Borsa Italiana e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
5-06617 Osnato: Iniziative per il rafforzamento della posizione italiana nella governance di Borsa Italiana.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Giulio CENTEMERO (Lega) illustra la propria interrogazione 5-06616.

  Marco OSNATO (FdI) illustra la propria interrogazione 5-00617.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giulio CENTEMERO (Lega), ringraziando per la risposta, osserva come questa, pur essendo corretta, non abbia centrato i punti segnalati nell'interrogazione a sua prima firma. Pur prendendo atto del fatto che non siano ancora stati resi noti in dettaglio i piani dell'acquirente, evidenzia come non siano state smentite le indiscrezioni pubblicate dalla stampa in relazione a possibili riduzioni di personale. Sul punto invita il Governo a prestare attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali.
  Rileva poi l'assenza di indicazioni in merito alla futura governance di Borsa Italiana, che deve mantenere la propria autonomia, al servizio delle imprese e dell'economia reale. In proposito chiede al Governo, titolare di una partecipazione indiretta attraverso CDP Equity, che venga nominato un amministratore delegato in grado di tutelare gli interessi del Paese.

  Marco OSNATO (FdI), ringraziando la rappresentante del Governo, sottolinea tuttavia la mancanza di risposte concrete ai quesiti contenuti nelle due interrogazioni, risposte che erano attese oltre che dagli interroganti anche da tutto il mondo imprenditoriale italiano. Osserva inoltre – a fronte dell'intenzione del Governo di attendere 'notizie certe' per esprimere una valutazione appropriata – che quando i piani relativi al futuro assetto occupazionale della società verranno resi noti sarà troppo tardi per chiederne eventuali modifiche.
  Rileva poi come la scelta dell'ex Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri di cedere Borsa Italiana a Euronext sia stata troppo affrettata, senza un'accurata valutazione di possibili acquirenti alternativi e rammenta come il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – COPASIR abbia svolto audizioni che hanno evidenziato la pericolosa campagna di acquisizione da parte della finanza francese in Italia, contro la quale non è stato utilizzato alcuno degli strumenti a disposizione dell'Esecutivo, come, ad esempio, il golden power.
  Concludendo giudica del tutto insufficiente la risposta alle due interrogazioni e stigmatizza il comportamento del Governo, che partecipa indirettamente al capitale di Borsa Italiana senza intervenire in alcun modo a tutela degli interessi strategici del Paese.

5-06618 Sangregorio: Gestione e recupero di sofferenze bancarie da parte di AMCO S.p.A.

  Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), intervenendo da remoto, illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Alessio Mattia VILLAROSA (Misto), intervenendo da remoto, si dichiara non soddisfatto della vaghezza della risposta della rappresentante del Governo, che si è concentrata nella ricerca di un caso concreto, anziché valutare la complessiva corrispondenza del comportamento di AMCO S.p.A. nei confronti delle imprese debitrici rispetto alle volontà, dichiarata dalla suddetta società, di rispettare i debitori «senza creare stress finanziari, supportando l'imprenditoria produttiva».
  Rileva che una società come AMCO S.p.A., al cui capitale partecipa lo Stato, non dovrebbe svolgere la propria attività in maniera aggressiva, come fanno invece le società di recupero crediti, le quali causano fallimenti di imprese e conseguenti licenziamenti di lavoratori. Invita quindi il Governo a vigilare sul corretto comportamento di AMCO S.p.A. nei confronti dei debitori in difficoltà.
  Assicura infine che fornirà i dati delle imprese che non riescono a concludere accordi transattivi con AMCO S.p.A., per lo svolgimento delle opportune verifiche.

5-06619 Fragomeli: Chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, in favore di operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia la sottosegretaria e si dichiara soddisfatto per la risposta.

5-06520 Ungaro: Iniziative per la razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione dell'Organismo dei confidi minori.

  Sara MORETTO (IV) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

  La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Sara MORETTO (IV) ringrazia per la dettagliata risposta, che si riserva di valutare con attenzione. Ricorda che l'Organismo dei confidi minori, pur essendo previsto da una legge del 1993, è stato istituito solo nel 2020 e che, antecedentemente al 2020, le relative funzioni erano svolte dalla Banca d'Italia.
  Rileva inoltre che, a partire dal decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto decreto Liquidità, l'attività di garanzia dei confidi minori si è ridotta, in quanto lo Stato ha concesso la propria garanzia per i finanziamenti delle imprese. La questione dei costi è dunque importante per i confidi minori, che hanno visto ridurre il loro numero complessivo e che sono spesso concentrati in zone del Paese che necessitano di maggiore sostegno.
  Pur concordando sull'inopportunità di confrontare gli adempimenti ai quali sono soggetti i confidi minori rispetto a quelli gravanti sui confidi di maggiori dimensioni, sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, ritiene comunque opportuna una riflessione su una possibile riforma del settore, anche avendo presente che, al termine di questo periodo emergenziale, il sistema del credito avrà subito notevoli cambiamenti rispetto al passato.

  Luigi MARATTIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

VI Commissione - mercoledì 8 settembre 2021

ALLEGATO 1

5-06250 Fragomeli: Chiarimenti sull'applicazione e sull'efficacia delle misure di contrasto all'evasione recate dal decreto-legge n. 124 del 2019.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge n. 157 del 2019, con le quali sono state introdotte misure volte a contrastare le indebite compensazioni e le frodi fiscali realizzate mediante l'illecita somministrazione della manodopera nel settore degli appalti.
  In proposito, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere gli aggiornamenti in merito all'applicazione delle disposizioni richiamate e alla reale efficacia delle medesime in termini di contrasto e recupero dell'evasione – anche tenuto conto degli effetti prodotti sull'economia dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e chiedono di sapere e si intendano adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce delle esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati dei soggetti istituzionali coinvolti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha previsto nuove modalità per l'utilizzo dei crediti in compensazione tramite modello F24.
  In base alla relazione tecnica, alle disposizioni previste dall'articolo 3 sono collegati effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, pari a 1.084 milioni di euro per l'anno 2020 e 878 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
  L'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto specifiche misure per il contrasto delle frodi fiscali nell'ambito di contratti di appalto per importi annui superiori a 200 mila euro, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso committente.
  In base alla relazione tecnica, alle disposizioni dell'articolo 4 sono collegati effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato, in termini di minore spesa per compensazioni di crediti IVA e maggiori entrate per IVA e imposte dirette, pari a 453 milioni di euro per l'anno 2020, 909,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 713 milioni di euro dall'anno 2022.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che, in relazione al contrasto del fenomeno delle indebite compensazioni in termini generali, all'esito della costante attività di analisi del rischio svolta dalle sue articolazioni, è stata riscontrata una significativa diminuzione nell'utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA, indicati nella dichiarazione annuale da società prive di struttura e compensati fraudolentemente attraverso l'istituto dell'accollo.
  È stata, invece, registrata una crescita costante, specialmente nel corso dell'anno 2020, di indebite compensazioni con crediti falsi di natura agevolativa, primo fra tutti quello concesso per investimenti in ricerca e sviluppo.
  Nello specifico, si evidenziano forti criticità nei settori caratterizzati da un utilizzo intenso di manodopera, tra i quali quello della pulizia e della logistica.

  Particolarmente efficaci si sono comunque rivelate le misure di contrasto ai fenomeni di indebita compensazione e illecita somministrazione di manodopera, introdotte dal citato decreto-legge n. 124 del 2019.
  In particolare, l'articolo 2 stabilisce che per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.
  Al riguardo, la novità normativa, abbinata agli strumenti di analisi del rischio della partite Iva in uso all'Agenzia delle entrate, consente di bloccare le indebite compensazioni effettuate da società prive di mezzi e di struttura, costituite con il solo fine di porre in essere falsi crediti.
  Per quanto concerne l'andamento delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte dirette negli anni 2019 e 2020, l'Agenzia delle entrate riferisce che le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette, per importi annui superiori a 5 mila euro, sono state pari a 4.913 milioni di euro nel 2019, a fronte di 4.150 milioni di euro nel 2020, con una riduzione di circa 763 milioni di euro (-15,5 per cento). È ragionevole presumere che tale riduzione sia dovuta soprattutto alle sopra descritte disposizioni introdotte con l'articolo 3 del decreto-legge n. 124 del 2019.
  Si rileva, inoltre, in merito alle misure per il contrasto delle frodi fiscali nell'ambito di contratti di appalto, che nell'esperienza operativa maturata, è stato appurato che il sistema di controllo elaborato dal legislatore, e demandato ai committenti per il riscontro del corretto versamento delle ritenute da parte di appaltatori e subappaltatori, si è rivelato efficace nelle seguenti aree di intervento:

   deterrenza delle condotte illecite, dovuta alla intensificazione, da parte dei committenti, della due diligence sui propri fornitori, selezionando così quelli più virtuosi e determinando minori rischi di perdita di gettito erariale;

   prova della consapevolezza in capo ai committenti, utilizzatori della manodopera, delle condotte illecite perpetrate lungo la filiera produttiva, nei casi in cui il controllo previsto dalla norma non sia stato operato ovvero sia stato aggirato fraudolentemente.

  Si segnala, altresì, che, sul piano operativo, l'Agenzia delle entrate dedica significative risorse delle proprie strutture antifrode ai fini della costante analisi dei settori economici connotati da un maggior rischio in materia e per il conseguente avvio delle attività di controllo sul territorio: queste ultime sono condotte, frequentemente, con il coordinamento dell'Autorità giudiziaria ed in sinergia con la Guardia di Finanza.
  Per quanto, invece, attiene alla richiesta dall'interrogante in merito alla necessità di «adottare particolari iniziative per il miglioramento della normativa, alla luce delle esperienze maturate in questi anni, volte in particolare a semplificare le procedure amministrative, attraverso gli strumenti della fatturazione elettronica e del tracciamento dei pagamenti, a tal fine investendo sulla digitalizzazione e l'interoperabilità delle banche dati dei soggetti istituzionali coinvolti», deve evidenziarsi che il Piano nazionale di ripresa e resilienza preveda significativi investimenti per la modernizzazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
  In tale contesto, la riforma del settore fiscale sarà orientata:

   alla semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e le imprese;

   alla digitalizzazione dei servizi;

   alla massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile, attraverso un esteso utilizzo e una piena interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

  Infine, in merito alle specifiche informazioni richieste dagli Onorevoli interroganti deve rilevarsi che l'estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizio caratterizzate da prevalente utilizzo della manodopera rese nell'ambito di contratti d'appalto e simili, prevista dal citato articolo 4, comma 3, non ha trovato applicazione in quanto la Commissione UE, con la Comunicazione COM (2020) 243 del 22 giugno 2020, ha negato l'autorizzazione ad introdurre tale misura di deroga.

ALLEGATO 2

5-06544 Martinciglio: Proroga del termine di presentazione dell'istanza di moratoria da parte delle piccole e medie imprese in temporanea carenza di liquidità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al «sostegni bis» relative alla moratoria bancaria a favore delle pubbliche e medie imprese sono stati acquisiti elementi dalla Banca d'Italia, in ragione della competenza in materia.
  L'Istituto di vigilanza bancaria, con riferimento alla propria comunicazione dell'11 giugno 2021, ha precisato che la stessa è stata emanata per chiarire alle imprese beneficiarie della moratoria che la richiesta di un'ulteriore proroga (come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge Sostegni-bis) non avrebbe avuto riflessi negativi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi (CR). In particolare, è stato chiarito che i criteri in precedenza dettati per le segnalazioni CR, riferite alle imprese in moratoria, si applicano senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie e che le imprese che hanno richiesto l'ulteriore proroga non possono essere classificate a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso. Con l'occasione è stato chiarito che l'eventuale classificazione dell'esposizione come oggetto di concessione (forborne) non ha riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi, in quanto si tratta di un'informazione raccolta per finalità di vigilanza ma non presente nell'archivio CR.
  Per quanto riguarda la classificazione del debitore ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche, la Banca d'Italia ha evidenziato che la presentazione dell'istanza di estensione della moratoria da parte del debitore non determina automaticamente la classificazione dello stesso in stato di default. Gli intermediari devono tener conto, infatti, di due fattori: i) ai fini della classificazione delle posizioni come forborne rilevano le valutazioni effettuate dagli intermediari sullo stato di difficoltà finanziaria dei debitori che continuano ad avvalersi della moratoria; ii) per le posizioni che gli intermediari classificano come forborne, un eventuale passaggio in stato di default è richiesto se il Net Present Value (NPV) del finanziamento diminuisce di oltre l'1 per cento rispetto al valore precedente alla ristrutturazione, come indicato dalle linee Guida EBA sulla definizione di default.
  È stato precisato, altresì, che non si ravvisano, nell'ambito della normativa prudenziale europea, obblighi in capo ai debitori che hanno beneficiato di una misura di moratoria di rientro da tutti i finanziamenti alla fine della moratoria stessa.
  Nell'ambito della attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure pubbliche conseguenti alla pandemia, le banche interagiscono su base settimanale con la Banca d'Italia e forniscono dati circa le consistenze delle moratorie concesse e cessate. I dati vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.
  La Banca d'Italia ha anche fatto presente che il cliente di una banca può presentare un esposto per segnalare comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte dell'intermediario.
  Quando riceve un esposto la Banca d'Italia ne trasmette, in genere, copia all'intermediario coinvolto, sollecitandolo a rispondere al cliente e a inviare copia della risposta alla Banca d'Italia; contestualmente, risponde all'esponente informandolo della trasmissione della segnalazione all'intermediario interessato. In diversi casi, grazie anche all'intervento della Banca d'Italia, la richiesta dell'esponente è stata successivamente accolta dall'intermediario. La Banca d'Italia tuttavia non può risolvere nel merito le singole controversie relative a
rapporti contrattuali tra le banche e la clientela, come invece possono fare l'Arbitro Bancario Finanziario o il giudice, né ha la facoltà di interferire con le valutazioni che attengono all'autonomia imprenditoriale dei singoli intermediari, come quelle relative alla valutazione del merito creditizio della clientela affidata.
  In alcuni esposti pervenuti alla Banca d'Italia sono state richieste informazioni proprio sulle potenziali ricadute in termini di valutazione del merito di credito (rating) per la clientela beneficiaria delle misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese previste dal richiamato decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto-legge «Sostegni-bis»). Nel fornire risposta la Banca d'Italia ha precisato che tale norma non incide sulle valutazioni che ciascun intermediario, in conformità delle procedure interne adottate, dovesse ritenere di formulare sul merito di credito dei debitori che si sono avvalsi della proroga. Con riferimento, invece, alle informazioni trasmesse dagli intermediari alla Centrale dei Rischi, è stato chiarito che: i) non vanno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese; ii) il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non può essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.

ALLEGATO 3

5-06519 Giacomoni: Iniziative per assicurare l'accoglimento di proposte transattive fiscali alternative al fallimento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa presente che molte Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate starebbero sistematicamente rigettando proposte di transazione fiscale – obiettivamente più convenienti della alternativa ipotesi fallimentare – in piena disapplicazione delle prescrizioni e delle finalità della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020.
  Detti rigetti sono stati sinora prevalentemente corretti dai competenti Tribunali, in applicazione dell'articolo 180, comma 4, della legge fallimentare novellato – nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del marzo 2021 – che ha riconosciuto al Tribunale Fallimentare il potere di annullare o, comunque, di considerare inefficace il voto degli enti pubblici, se lesivo dell'interesse concorsuale.
  Tanto premesso, nell'evidenziare che in difetto di tale intervento si sarebbero prodotti notevolissimi danni erariali, con conseguenti evidenti responsabilità erariali dell'ente, oltre ad essere vanificate proprio le finalità che la richiamata circolare intende perseguire e che rispondono alla salvaguardia delle attività di impresa e dei connessi livelli occupazionali, l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative saranno assunte per assicurare applicazione dell'articolo 182-ter della legge fallimentare e della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020 su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare ulteriori rigetti di proposte di transazione fiscale più convenienti, per l'Erario e per il Paese, rispetto all'alternativa fallimentare.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  L'Amministrazione finanziaria ha dedicato particolare attenzione al tema del risanamento aziendale, sin dall'introduzione dell'istituto della transazione fiscale, nell'ambito della normativa fallimentare, supportando le proprie strutture operative con direttive interne e circolari volte ad evidenziare l'importanza di una partecipazione attiva e attenta alla gestione delle procedure di crisi aziendale, sottolineando altresì l'esigenza di operare un adeguato contemperamento tra l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi e l'interesse alla salvaguardia di aziende che abbiano concrete possibilità di riacquistare produttività e redditività, salvaguardando il tessuto economico e sociale.
  Da ultimo, con la richiamata circolare n. 34/E del 2020, sono state diramate puntuali indicazioni alle strutture operative con l'intento manifesto di garantire un approccio uniforme, su tutto il territorio nazionale, all'attività di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari, attraverso dettagliate istruzioni in ordine alla metodologia da adottare al fine di giungere alla formazione di un giudizio sull'accoglibilità della proposta.
  Sulla base di tale metodologia, la convenienza economica della proposta – che pur rappresenta un parametro di valutazione – assume rilevanza in conseguenza del positivo esperimento dell'insieme di attività istruttorie propedeutiche alla valutazione finale, e che attengono all'attendibilità della relazione del professionista indipendente, alle concrete prospettive di realizzabilità del piano di risanamento, nonché al comportamento del contribuente qualora rivesta il carattere del prolungato, sistematico e deliberato inadempimento degli obblighi fiscali.

  La valutazione positiva della proposta da parte dell'Agenzia delle entrate scaturisce, pertanto, dalla sintesi degli esiti della complessiva attività di indagine, che risente delle peculiarità di ciascuna fattispecie, e che non può ridursi a una valutazione astratta della prospettata economicità dell'offerta di soddisfacimento.

ALLEGATO 4

5-06521 Zanichelli: Chiarimenti in ordine all'operatività dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  «Prestatori di servizi per l'utilizzo di valuta virtuale»
  Con riferimento a quanto richiesto, giova innanzitutto rilevare che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di perfezionamento, attua l'articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, poi novellato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina: i) delle modalità con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale (VASP) comunicano la propria operatività sul territorio nazionale nonché ii) delle forme di cooperazione con le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi suddetti da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione.
  Si rappresenta, altresì, che lo schema di decreto tiene conto degli esiti della consultazione pubblica operata per acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati e dove era già emersa l'osservazione degli interroganti sull'opportunità di espungere dal testo il riferimento anche agli operatori commerciali che accettano valuta virtuale quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità.
  Questi ultimi, infatti, nel testo finale del decreto, non sono stati compresi nel relativo ambito di applicazione.
  Lo schema di decreto ad oggi è stato trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali e si è in attesa del parere di competenza.
  Conclusivamente si confida in un rapido completamento dell'iter di adozione del provvedimento ministeriale.

ALLEGATO 5

5-06616 Centemero: Iniziative in ordine alla nuova governance di Borsa italiana e alla salvaguardia dei livelli occupazionali e 5-06617 Osnato: Iniziative per il rafforzamento della posizione italiana nella governance di Borsa italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  «Borsa Italiana SpA: piano industriale di EURONEXT livelli occupazionali governance ed interesse nazionale in EURONEXT»
  Si riscontrano contestualmente le due interrogazioni in riferimento in quanto recano entrambe richieste riguardanti la situazione di Borsa italiana SpA, traendo spunto da alcune notizie apparse su organi di stampa relative al piano industriale, non pubblico e presumibilmente ancora in corso di definizione. Secondo tali indiscrezioni Euronext intenderebbe, tra l'altro, procedere ad un ridimensionamento del personale di Borsa Italiana SpA, fino ad un massimo di duecento addetti.
  Occorre preliminarmente rammentare che la cessione di Borsa Italiana da parte del London Stock Exchange a Euronext è un'operazione di mercato, condotta da soggetti privati nell'ambito dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento nazionale e da quello europeo, che prevedono una serie di presìdi in considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di mercato coinvolte.
  Inoltre, è necessario rimarcare che la stessa operazione è stata sottoposta ai previsti controlli e procedimenti autorizzatori di spettanza delle Autorità di vigilanza (Consob e Banca d'Italia) previsti dalla normativa di rango interno e sovranazionale, necessari ai fini del perfezionamento dell'operazione, e che hanno verificato e continueranno a verificare nel continuo, attraverso l'esercizio dei loro poteri di vigilanza, che siano assicurati, tra l'altro:

   (i) la sana e prudente gestione, la competitività e la tutela degli interessi pubblici connessi agli asset strategici italiani coinvolti;

   (ii) il pieno rispetto delle regole di correttezza e di buon andamento dei mercati finanziari;

   (iii) la trasparenza ed efficienza dei mercati e delle sedi di negoziazione, in quanto strumentali ad assicurare la piena tutela degli investitori.

  A tale riguardo, va ricordato che i procedimenti di vigilanza da parte di Consob e Banca d'Italia, non hanno riguardato solo Borsa Italia S.p.a., ma anche Monte Titoli, Mercato Telematico Titoli di Stato – MTS, la piattaforma Élite e Cassa Compensazione e Garanzia – CCeG).
  Tutto ciò opportunamente premesso, in merito alle questioni poste dagli interroganti, si deve rilevare che esse si fondano su notizie ed indiscrezioni pubblicate su talune testate giornalistiche e che, in assenza di conferma ufficiale, è impossibile esprimere una valutazione appropriata da parte dell'Esecutivo.
  Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla società Euronext in occasione del perfezionamento dell'operazione, si afferma, tra l'altro, che «... la conoscenza, competenza e comprensione delle specificità del mercato italiano da parte di Borsa Italiana saranno un fondamentale elemento di arricchimento per Euronext e saranno valorizzate e preservate. Il Gruppo risultante dall'aggregazione rafforzerà Borsa Italiana quale sede di riferimento per la quotazione e la negoziazione in Italia e continuerà a sviluppare i propri programmi per facilitare l'accesso al finanziamento azionario delle imprese, con una particolare attenzione alle PMI».
  La declinazione puntuale di tali impegni non è stata ancora effettuata: Euronext non
ha infatti ancora reso noti nel dettaglio i suoi piani per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, né tantomeno ha avviato alcun dialogo con le parti interessate, attività che dovrebbero compiersi nei prossimi mesi.
  L'interesse del Governo e del Ministero dell'economia, con riferimento a tutte le imprese, non solo quelle ritenute strategiche, nonché ai connessi livelli occupazionali, è massimo. Pertanto sia con riguardo ad Euronext, sia per quanto concerne qualunque altra società che operi nel territorio nazionale, a tale interesse potranno seguire valutazioni ed eventuali azioni solo a seguito di annunci, impegni ufficiali o azioni intraprese dalle medesime società.

ALLEGATO 6

5-06618 Sangregorio: Gestione e recupero di sofferenze bancarie da parte di AMCO SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica della Banca Monte dei Paschi di Siena in AMCO (Asset Management SpA) si è sostanziata nella cessione di un compendio comprensivo, tra altri, di crediti deteriorati (unitamente ai relativi accessori, rapporti giuridici e strumenti finanziari) classificati da MPS come unlikely to pay e come sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive modifiche, per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di euro.
  Naturalmente la gestione delle singole posizioni è improntata a criteri tecnici applicati sotto la responsabilità della società, senza alcun coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per corrispondere alle richieste degli onorevoli interroganti in relazione alla vicenda per la quale AMCO avrebbe rifiutato di risolvere una controversia in via transattiva con un'impresa debitrice, ancorché la percentuale offerta a saldo e stralcio della posizione fosse sensibilmente più elevata (70 per cento) dei tassi di recupero medi, è stata interpellata direttamente la società AMCO chiedendo di fornire i necessari chiarimenti.
  Quest'ultima ha fatto presente che in tale rilevante massa di posizioni cedute da MPS (consultabili sul sito di AMCO), in assenza di un identificativo dell'impresa, la ricerca condotta sulla base delle sole indicazioni fornite dall'interrogante («procedura esecutiva pendente la tribuna di Catania» e proposta a saldo e stralcio «vicina al 70 per cento del debito residuo»), non ha dato esito, impossibilitando così la società creditrice a fornire utili notizie sullo stato della specifica pratica.
  La stessa AMCO ha rappresentato che, in ogni caso, in termini generali, la decisione di accogliere o rifiutare una proposta transattiva non dipende dalle curve di recupero generali bensì dalla valutazione della singola posizione e delle garanzia reali o personali che la assistono; nel caso in cui l'incasso fosse inferiore al valore di carico – net bookvalue (NBV), come determinato anche sulla base del valore di dette garanzie, l'operazione produrrebbe un impatto negativo sul patrimonio netto di AMCO.
  Anche Banca d'Italia, infine, interpellata in ragione dei profili di competenza, ha fatto presente che non dispone di informazioni sulle singole operazioni effettuate da AMCO e che, comunque, la gestione delle singole posizioni creditizie, ivi inclusa l'opportunità di accettare o meno proposte transattive, costituisce «atto d'impresa», come tale rimesso all'autonomia di AMCO o contenuto nel perimetro di eventuali deleghe conferite da terze parti, senza ingerenze da parte dell'Organo di Vigilanza, in assenza di pregiudizi per la sana e prudente gestione dell'intermediario vigilato.

ALLEGATO 7

5-06619 Fragomeli: Chiarimenti in ordine all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, in favore di operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento all'erogazione del contributo a fondo perduto (cosiddetto «perequativo») previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
  In particolare, il comma 19 dispone che «il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
  Pertanto, gli onorevoli chiedono di sapere «quali siano i tempi per l'emanazione del decreto attuativo anche al fine di precisare se il dato da considerare per il calcolo del contributo perequativo sia il risultato economico risultante dal bilancio civilistico o il risultato fiscale che emerge dalla dichiarazione dei redditi (imponibile fiscale)».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quante segue.
  Giova preliminarmente ricordare che il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 («decreto Sostegni bis») è stato introdotto, con finalità perequative, a favore dei soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che sono titolari di reddito agrario o che svolgono attività d'impresa, arte o professione, i cui ricavi o compensi non siano superiori ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis e che abbiano la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
  Tale contributo non è commisurato alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi bensì al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta 2019.
  I commi 19 e 20 dell'articolo 1 del decreto Sostegni-bis demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione della percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo, nonché la determinazione della percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento ai fini del calcolo del contributo medesimo.
  L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 che, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e associazioni di categoria, verrà differito al 30 settembre 2021, come anticipato con il comunicato stampa n. 172 del 6 settembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Alla luce di quanto suesposto, il cennato decreto attuativo sarà emanato successivamente al 30 settembre 2021 in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell'ammontare del contributo stesso devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle
risorse di cui all'articolo 1, commi 25 e 25-bis, del decreto Sostegni bis.
  Si precisa, infine, che il «risultato economico d'esercizio» richiamato dalla norma in commento corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, richiamato dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 8

5-06520 Ungaro: Iniziative per la razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione dell'Organismo dei confidi minori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La riforma del testo unico bancario intervenuta con il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha previsto per più categorie di operatori «minori» attivi nel settore finanziario l'istituzione di Organismi di controllo il cui costo è stato posto a carico dei soggetti iscritti.
  L'Organismo, di cui all'articolo 112-bis t.u.b., per i cosiddetti confidi «minori» è disciplinato oltre che dalla norma appena citata, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 112-bis del t.u.b.:

   «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.
   2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma».

  Sotto il profilo della governance si osserva che: l'Organismo è vigilato dalla Banca d'Italia; lo Statuto è stato approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), sentita la Banca d'Italia (ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento n. 228 del 2015); i primi membri del Consiglio di Gestione sono stati nominati, tra persone dotate di elevati requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Mef; un dirigente del Mef siede nel Collegio Sindacale.
  La governance complessa di un soggetto avente per legge personalità giuridica di diritto privato si pone anche a presidio della corretta definizione degli oneri di gestione, laddove il citato decreto ministeriale n. 228 del 2011, all'articolo 8 comma 4, testualmente, stabilisce che: «Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attività dell'Organismo, delle responsabilità connesse con l'incarico, della continuità e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi».
  Su tali basi risulta che il piano triennale 2021-2023, con il relativo budget previsionale, come anche il bilancio consuntivo 2020, sia stato ritualmente sottoposto dal Consiglio di Gestione dell'Organismo al vaglio degli organi competenti. E lo stesso dicasi per la delibera con la quale si sono stabiliti i criteri di riparto della spesa tra i confidi.
  I contributi percepiti dall'Organismo nel 2020 ammontano complessivamente a 779.000 euro.
  Quelli stimati per il 2021 ammontano a 821.000 euro. Tuttavia, considerato che l'Organismo non ha fini di lucro, questo costo è abbattuto di 48 mila euro da avanzi di gestione. Va tenuto naturalmente conto che il 22 per cento del budget dell'Organismo è assorbito dall'Iva (non detraibile).
  Sul piano del contenimento dei costi, risulta che l'Organismo non ha dipendenti, né sede fisica e utilizza soluzioni telematiche per effettuare i controlli a distanza.

  L'Organismo è divenuto operativo nel 2020. Il processo di iscrizione dei confidi, in larga misura già iscritti all'elenco previsto dall'articolo 155 comma 4 del previgente t.u.b., è stato ultimato nel 2021. Dei 274 confidi minori censiti dalla Banca d'Italia al 31 dicembre 2019, quelli oggi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 t.u.b., sono 179.
  Continua, infatti, la contrazione del numero dei confidi che si registra ormai da diversi anni. Si pensi che nel 2014 i confidi (compresi i vigilati dalla Banca d'Italia) erano 530 mentre nel 2020 erano complessivamente 309. Vi è stato, infatti, un processo di razionalizzazione, soprattutto attraverso aggregazioni, ma non sono mancati i fallimenti (anche eclatanti come quello di Eurofidi) e le liquidazioni volontarie.
  Il panorama dei confidi risulta molto variegato, anche sotto il profilo della dimensione organizzativa e finanziaria adeguata a svolgere il ruolo di facilitatori del credito. Come si evince da recenti analisi:

   circa il 90 per cento delle garanzie dei confidi minori è erogato dal 50 per cento dei confidi iscritti;

   per contro vi è un altro 50 per cento dei confidi minori che detiene circa il 10 per cento delle garanzie, con flussi annui medi, comunicati dai confidi all'Ocm, che sono al di sotto dei 600 mila euro.

  L'Ocm svolge funzioni di non secondaria importanza in relazione a questi soggetti che, come è noto, sono anche un importante veicolo nell'utilizzo delle agevolazioni pubbliche per le piccole e medie imprese. Tra l'altro, l'Organismo:

   oltre a tenere l'elenco, è stato dotato di poteri di vigilanza informativa e ispettiva anche funzionali a, come prevede l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 228/201, «verificare il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività»;

   svolge un'azione di controllo rispetto al fenomeno della concessione abusiva di garanzie finanziarie;

   partecipa alle azioni volte a qualificare il sistema dei confidi, ad esempio incoraggiando l'adozione dei bilanci in formato Xbrl;

   ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», con particolare riferimento al comma 258, svolge la funzione di verificare la sussistenza delle condizioni – stabilite in un distinto decreto ministeriale in corso di emanazione – per l'effettuazione, da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, delle operazioni di prestito a valere sulle risorse del Fondo prevenzione usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996.

  Per l'esercizio di tali funzioni il dato del costo medio per ciascun confidi è pari allo 0,097 per cento dei flussi, che equivale allo 0,033 per cento dello stock, entro il citato limite di legge dello 0,5 per cento.
  Peraltro, si rammenta che con l'articolo 51 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia»), è stata prevista la deducibilità dei contributi versati all'Organismo da quelli dovuti ai fondi inter-consortili (nel limite dello 0,05 per cento dei flussi) previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: tale intervento, in sostanza, ha ridotto l'onere contributivo nei confronti dell'Organismo a partire dal 2020.
  Non sembrerebbe corretto, infine, ritenere penalizzati i confidi «minori» in confronto con i confidi iscritti all'albo ex articolo 106 TUB, raffrontando i soli contributi di iscrizione al rispettivo elenco o albo. I confidi maggiori, iscrivendosi all'albo di cui al citato articolo 106, sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e alla specifica normativa prevista per gli intermediari finanziari, dovendone pertanto sostenerne i relativi, significativi oneri di compliance cui, invece, i confidi minori non sono soggetti.