II Commissione
Giustizia
Giustizia (II)
Commissione II (Giustizia)
Comm. II
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 3
ALLEGATO (Parere approvato) ... 6
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 1° settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.
La seduta comincia alle 14.35.
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 agosto scorso.
Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 6 settembre prossimo e che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna, invita la relatrice a illustrare la proposta di parere già anticipata per le vie brevi.
Maria Carolina VARCHI (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che l'esame del provvedimento in sede referente è ancora in corso. Fa presente che sono state presentate anche da parte della maggioranza numerose proposte emendative al decreto-legge in esame e che la XII Commissione sta procedendo all'esame di quelle segnalate, tra le quali figurano le 46 proposte del gruppo Fratelli d'Italia. Rileva quindi come il testo sul quale la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il proprio parere potrà essere modificato a seguito dell'eventuale approvazione di proposte emendative segnalate. Nel prendere atto della proposta di parere che la relatrice ha anticipato per le vie brevi ai commissari, ritiene tuttavia che, prima di procedere con l'espressione del parere, la Commissione dovrebbe avere contezza degli emendamenti segnalati incidenti su ambiti di propria competenza.
Mario PERANTONI, presidente, nel replicare alla collega Varchi, evidenzia come, anche qualora la Commissione Giustizia fosse a conoscenza delle proposte emendative riferite al provvedimento che investono profili di proprio interesse, non sarebbe tuttavia possibile sapere se gli stessi verranno o meno approvati dalla Commissione di merito. Pertanto, pur considerando legittima la richiesta avanzata dalla collega Varchi, ritiene che, vista la necessità di esprimere il parere, la Commissione possa procedere con i propri lavori.
Maria Carolina VARCHI (FdI), prendendo atto della risposta del presidente, non può non rilevare come in tal modo la Commissione esprimerà il parere su un testo che potrebbe rivelarsi diverso da quello risultante al termine dell'esame delle proposte emendative. Evidenzia quindi come stia ormai divenendo una prassi quella che dovrebbe essere un'eccezione e chiede che per il futuro, al fine di dare un senso ai propri lavori, la Commissione si rifiuti di esprimere pareri su testi in relazione ai quali sia ancora pendente l'esame di proposte emendative. Con riferimento al provvedimento in esame, sottolinea come lo stesso coinvolga solo in misura ridotta profili di competenza della Commissione Giustizia e reitera la propria richiesta di conoscere quali siano le proposte emendative segnalate presso la Commissione di merito, riferite a tali profili di competenza. In caso contrario, sottolinea come non possa prendersi atto del fatto che il lavoro della Commissione sia considerato alla stregua di quello di un mero passacarte del Governo e della maggioranza.
Mario PERANTONI, presidente, nel ribadire di comprendere la richiesta della collega Varchi, evidenzia come tuttavia il provvedimento in esame sia un decreto-legge. Ritiene che conoscere quali siano le proposte emendative segnalate non incida in alcun modo sulla deliberazione che la Commissione si appresta a fare. Sottolinea inoltre come tutte le altre Commissioni chiamate ad esaminare il provvedimento in sede consultiva abbiano già espresso il proprio parere.
Carla GIULIANO (M5S) presenta e illustra la proposta di parere favorevole con una osservazione già anticipata per le vie brevi ai commissari (vedi allegato).
Ciro MASCHIO (FdI), anche alla luce delle considerazioni della collega Varchi, prende atto della scelta di perseverare nel ricorso a modalità di lavoro che costringono la Commissione ad esprimersi su un testo verosimilmente differente da quello risultante al termine dell'esame delle proposte emendative presso la Commissione di merito, giustificando tale scelta con la natura del provvedimento. Constata che si riprende l'attività esattamente dal punto in cui era stata interrotta prima della sospensione dei lavori. Rammenta infatti che nella precedente seduta, svoltasi prima della pausa estiva, si era deciso di attendere per l'espressione del parere al fine di verificare nel mese di agosto una possibile evoluzione nella rilevazione della situazione pandemica e al fine di consentire al Governo di svolgere una ulteriore riflessione sul contenuto del provvedimento. Sottolinea come infatti fosse evidente, dal numero delle proposte emendative presentate, che il provvedimento in esame potesse essere oggetto di critiche anche da parte della maggioranza. Evidenzia che non è ancora noto l'esito del confronto della maggioranza sugli emendamenti segnalati presentanti al decreto-legge in discussione. Nel ritenere che gli emendamenti che il suo gruppo ha segnalato siano di buon senso e che siano volti a migliorare un provvedimento che sembra invece non tener conto della situazione reale, sottolinea come anche diverse proposte emendative della maggioranza siano meritevoli di approfondimento. Nel manifestare le proprie perplessità sul percorso che la Commissione sta compiendo per convertire in legge un decreto-legge che a suo avviso era discutibile già il mese scorso e che appare ancor meno attuale in questo momento, non può che preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) preannuncia il voto contrario della sua componente sulla proposta di parere della relatrice. Sottolinea come infatti Alternativa C'è non condivida la scelta adottata con il provvedimento in esame di ampliare la tematica della certificazione verde, peraltro non in linea con quanto stabilito in sede europea. Aggiunge che tale ampliamento desta perplessità sia dal punto di vista giuridico che da quello medico-sanitario. Evidenzia, inoltre, che il provvedimento proroga il termine per la gestione dell'emergenza al 31 dicembre prossimo. Ritiene invece che, almeno per quanto riguarda la normativa speciale inerente lo svolgimento di attività giurisdizionale, con le dovute attenzioni e i necessari controlli, si possa tornare alla normale attività. Ciò premesso, ribadisce il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dalla relatrice.
La seduta termine alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 1° settembre 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.
ALLEGATO
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo).
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3223 di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
considerato che:
il decreto-legge, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti per fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, estendendo quindi al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza medesima all'interno della cornice normativa fissata dai decreti-legge n. 19 del 2020, con riferimento alla tipizzazione delle misure restrittive, e n. 33 del 2020, con riferimento alla definizione delle specifiche aree del territorio nazionale su cui applicare tali misure, corrispondentemente a specifici parametri in base ai quali valutare l'evolversi dei dati epidemiologici, che vengono al contempo aggiornati;
viene introdotta alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4, la disciplina sanzionatoria per la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, alla quale viene estesa la disciplina dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021 che prevede tanto sanzioni amministrative pecuniarie, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto sanzioni penali, per le falsità in atti relative alle certificazioni verdi COVID-19;
in particolare l'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021 stabilisce che alle condotte di violazione delle misure di contenimento del contagio si applichi l'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, a norma del quale, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, sia soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro, aumentata fino a un terzo (da 533 a 1.333 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo, nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali;
la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4, al numero 1, aggiungendo un ulteriore periodo all'articolo 13 del decreto-legge n. 52, introduce l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni che ricorre nel caso in cui il titolare o il gestore dell'esercizio o della attività abbia violato reiteratamente (dopo due violazioni commesse in giornate diverse) l'obbligo di verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;
il numero 2 della medesima lettera f) interviene sul comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 precisando che le sanzioni penali trovano applicazione con riguardo alle condotte aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, prevedendosi così che, quando per attestare una condizione di avvenuta vaccinazione, di avvenuta guarigione o di effettuazione di un test dall'esito negativo, saranno commesse condotte di contraffazione o alterazione di documenti, anche informatici, sarà attestato il falso o sarà semplicemente usato un atto falso, troveranno applicazione, a seconda dei diversi casi, le pene previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale;
l'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge, tra le quali figurano disposizioni incidenti sul settore della giustizia;
l'articolo 7 è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria, in particolare relativamente allo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare, escludendosi l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021;
valutato che:
il decreto-legge n. 137 del 2020 ha dettato misure per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi, contabili e tributari nella seconda fase emergenziale destinate a operare, secondo l'articolo 6 del decreto-legge n. 44 del 2021, fino al 31 luglio 2021;
per quanto riguarda la giustizia amministrativa, l'articolo 25 del richiamato decreto-legge prevede che alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei TAR, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021, è estesa l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio, prevedendosi in alternativa alla discussione da remoto la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza; a partire dal 9 novembre 2020, fatta salva la possibilità di discussione orale da remoto, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (cd. processo cartolare «coatto»), ferma restando la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 60 del codice sul processo amministrativo, omesso ogni avviso, deliberando così il giudice in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto;
per quanto riguarda la magistratura contabile, l'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede che, fino al 31 luglio 2021, si svolgono obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 che reca disposizioni in materia di giustizia contabile relative al rinvio delle udienze, alla sospensione dei termini (che tuttavia non si applica al controllo preventivo di legittimità espletato dalla Corte dei conti), alla semplificazione del procedimento monocratico presso la giustizia contabile circa le controversie pensionistiche, a misure organizzative (ad esempio collegamenti da remoto e videoconferenze) calibrate sull'emergenza, all'adozione (con decreti del Presidente della Corte dei conti) delle regole tecniche ed operative circa le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi della medesima Corte;
per quanto riguarda il processo tributario, fino al 31 luglio 2021, l'articolo 27 del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze, stabilendosi, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione sulla base degli atti, salva l'iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell'impossibilità di rispetto dei predetti termini, la controversia è rinviata a nuovo ruolo;
la favorevole applicazione delle disposizioni dei richiamati articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di giustizia amministrativa, contabile e tributaria, rende opportuna, in considerazione della proroga dello stato emergenziale, la proroga delle misure ivi previste e sopra descritte, sino al 31 dicembre 2021;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applichino fino alla data del 31 dicembre 2021.