I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 21
ALLEGATO 1 (Parere approvato) ... 37
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 e abb. (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 23
ALLEGATO 2 (Parere approvato) ... 37
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 25
ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 38
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ... 28
ALLEGATO 4 (Parere approvato) ... 39
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base) ... 35
ALLEGATO 5 (Testo unificato adottato come base) ... 40
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale. C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia (Seguito esame e rinvio) ... 35
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.
La seduta comincia alle 14.
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
C. 2655 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.
Conny GIORDANO (M5S), relatrice, illustrando il provvedimento, rileva preliminarmente come il primo atto internazionale relativo alla materia sia la Convenzione di Vienna del 1985, adottata nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 luglio 1988, n. 277.
Con tale accordo i Paesi firmatari si impegnavano ad adottare misure volte a proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare dalle attività umane che danneggiano la fascia dell'ozono.
La Convenzione prevedeva l'adozione di un Protocollo successivo e l'istituzione di una Conferenza delle Parti, che avrebbe gestito l'esecuzione degli adempimenti assunti dagli Stati.
Sulla base della Convenzione di Vienna è stato adottato il 16 settembre 1987 il Protocollo di Montreal, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 393.
Il Protocollo può essere modificato o soggetto ad «aggiustamenti». L'articolo 2 del Protocollo definisce la differenza tra «aggiustamenti» ed emendamenti. I primi riguardano modifiche degli allegati o dei termini fissati per la riduzione del consumo e della produzione di sostanze già soggette al controllo; essi sono adottati per consenso e non hanno bisogno di ratifica.
Gli emendamenti riguardano invece l'aggiunta di nuove sostanze e delle relative misure di controllo nonché qualsiasi altra modifica dell'articolato del Protocollo. Gli emendamenti sono sottoposti a ratifica, approvazione o accettazione, ed entrano in vigore in seguito alla ratifica di almeno i due terzi delle Parti.
Il Protocollo è stato finora oggetto di quattro modifiche, adottate nel 1990, nel 1992, nel 1997 e nel 1990.
La quinta modifica al Protocollo, di cui si propone la ratifica con il provvedimento in esame, è stata adottata a Kigali il 15 ottobre 2016 e prevede la riduzione di alcune categorie di idrofluorocarburi (HFC), al fine di privilegiare HFC con basso potenziale di riscaldamento globale o altre categorie di sostanze senza impatto sul clima. Per quanto riguarda l'Italia e l'Unione europea, peraltro, la relazione al disegno di legge di ratifica rileva come misure di riduzione graduale degli HFC, più restrittive di quelle stabilite a Kigali, siano già state introdotte con l'adozione del Regolamento 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, con l'obiettivo di una riduzione entro il 2030 di quattro quinti della quantità totale commercializzata nell'Unione europea dal 2009 al 2012.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Emendamento di cui si propone la ratifica, esso prevede tre gruppi di Paesi in funzione della data entro la quale dovranno essere congelati produzione e consumo di HFC:
il gruppo dei Paesi sviluppati, per i quali gli impegni di riduzione decorrono dal 2019 e nel quale peraltro sono previste deroghe per la Russia e altri Paesi già appartenenti all'Unione sovietica;
il gruppo I dei Paesi in via di sviluppo, nel quale figurano tra gli altri Cina, Brasile e Sudafrica, del quale fanno parte gli Stati che hanno accolto la richiesta di congelare consumi e produzione di HFC nel 2024;
il gruppo II dei Paesi in via di sviluppo, nel quale figurano tra gli altri l'India e gli Stati del Golfo Persico, tenuti a congelare consumo e produzione nel 2028.
Alla fine del processo, in varie fasi, di riduzione, tutti gli Stati aderenti al Protocollo di Montreal e all'Emendamento di Kigali dovranno consumare e produrre non più del 20 per cento delle rispettive quote base. La fine del processo di riduzione è fissata al 2036 per i Paesi sviluppati, al 2045 per i Paesi del Gruppo I e al 2047 per i Paesi del Gruppo II.
Inoltre, l'Emendamento di Kigali pone in capo a ciascuna delle Parti l'obbligo di istituzione di un proprio sistema nazionale per il rilascio di licenze di importazione ed esportazione degli HFC elencati nell'allegato F al Protocollo di Montreal, introdotto dall'Emendamento in esame.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
L'articolo 3, al comma 1, reca la copertura finanziaria dell'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal previsto all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.
C. 2361 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, la proposta di legge C. 2361, recante modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione come risultante dall'emendamento approvato presso la Commissione in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 3069 e C. 3081.
Fa presente anzitutto che il provvedimento, come modificato presso la Commissione di merito attraverso un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del provvedimento, è finalizzato – secondo quanto emerso anche nel dibattito in sede referente – ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture e appalti, nonché prestazioni professionali.
Ricorda, preliminarmente che – come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella memoria depositata il 21 luglio 2021, l'istituto della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con i debiti derivanti da carichi affidati all'agente della riscossione – riportati in cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo – è reso possibile, a normativa vigente, in base a due discipline che differiscono parzialmente tra loro, sia con riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo di applicabilità sia per le tempistiche di possibile utilizzo dell'istituto stesso. In particolare, si tratta:
della cosiddetta «disciplina ordinaria o strutturale», prevista dall'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
della cosiddetta «disciplina speciale» contenuta nell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2012, rubricato «Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa» (tale regime è abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame).
La cosiddetta disciplina ordinaria della compensazione dei crediti commerciali per il pagamento dei carichi affidati all'agente della riscossione è contenuta nell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 ed è stata definita da successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento alla tipologia di crediti compensabili, ai sensi della disciplina ordinaria possono essere compensati tutti i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, inseriti nella piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze dei crediti commerciali certificati.
Secondo la cosiddetta disciplina speciale, contenuta nel decreto-legge n. 145 del 2013 (all'articolo 12, comma 7-bis), della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche la possibilità di compensazione è stata ampliata anche ai crediti per prestazioni professionali, a decorrere dall'anno 2014, con i debiti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito dell'INPS e avvisi di accertamento esecutivi, purché la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato nei confronti della P.A.
Tenendo conto di tutti i provvedimenti normativi che hanno modificato il perimetro applicativo della compensazione secondo la disciplina speciale, gli elementi caratteristici di tale disciplina possono così riassumersi:
con riferimento alla tipologia di crediti compensabili, oltre a quelli previsti dalla disciplina ordinaria, ovvero relativi a somministrazione, forniture e appalti, la disciplina speciale si estende ai crediti derivanti da prestazioni professionali inseriti nella piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze dei crediti commerciali certificati;
per quanto concerne la tipologia di debiti compensabili, il credito può essere compensato con le somme dovute per carichi affidati all'agente della riscossione, riportati in cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e avvisi di accertamento esecutivi, purché, differentemente della disciplina ordinaria, la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato; con riferimento alla tempistica per poter fruire della compensazione, la disciplina speciale è applicabile ai pagamenti, a favore dell'agente della riscossione ed effettuati fino al 31 dicembre 2021, riguardanti i debiti relativi a cartelle di pagamento e avvisi che derivano da ruoli/carichi affidati entro il 31 ottobre 2020 al medesimo agente della riscossione, ciò a differenza dalla disciplina ordinaria, che prevede, invece, la possibilità di utilizzare in qualunque momento i crediti certificati ma solo per il pagamento delle cartelle e degli avvisi notificati entro il 30 settembre 2013.
Passando a illustrare in dettaglio il contenuto del provvedimento, che si compone di un unico articolo, rileva come il comma 1, modificando l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, alla lettera a), estende la possibilità di compensare i debiti fiscali iscritti a ruolo anche con i crediti certificati, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, derivanti da prestazioni professionali, e, alla lettera b) – al fine di superare i vigenti limiti ai crediti compensabili stabiliti a regime – limita la compensazione a debiti sufficientemente risalenti, stabilendo che le disposizioni in materia di crediti compensabili possono essere applicate anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la medesima compensazione.
Fa notare che nella sua formulazione originaria, antecedente alle modifiche apportate in Commissione, l'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimendo il riferimento all'anno 2014, stabiliva l'applicazione a regime della norma speciale, di cui al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013.
Inoltre, nella formulazione originaria della proposta di legge, il comma 1, lettera b) estendeva le disposizioni del richiamato comma 7-bis anche alle somme risultanti dalla fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Il comma 2 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, determinando l'eliminazione della disciplina speciale e riconducendo integralmente l'istituto della compensazione dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione nell'ambito della disciplina ordinaria di cui all'articolo 28-quater del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Viene così eliminata la condizione, prevista attualmente dal richiamato comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013, che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.
Con le modifiche apportate si intende dunque ricondurre a un'unica norma (l'articolo 28-quater) l'istituto della compensazione, al fine di superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi alla tipologia di crediti compensabili e quelli concernenti la differenza tra credito e debito residuo.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» attribuito alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
C. 1494 Benamati.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, la proposta di legge C. 1494 Benamati, recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza», come modificata nel corso dell'esame in sede referente.
Stefano CECCANTI (PD), relatore, illustra la proposta di legge, la quale reca una delega legislativa che ha ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'intento della riforma è di unificare la disciplina vigente, stratificatasi sulla base di diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori, l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione, trattandosi di imprese che – seppure in stato di insolvenza – rivestono per le loro dimensioni un particolare rilievo economico e sociale.
Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di 2 articoli, l'articolo 1 delinea l'oggetto della delega al Governo e la procedura per il suo esercizio.
In particolare, il comma 1 specifica che l'oggetto della delega è la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge n. 347 del 2003.
Ai sensi del comma 2 lo schema del decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.
Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo.
In particolare, il comma 1 contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni. La X Commissione ha premesso ai criteri esplicitati nelle varie lettere che compongono il comma un richiamo ai principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili.
I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega riguardano dunque, in primo luogo, ai sensi della lettera a), una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese laddove queste si trovino nelle condizioni già indicate dalla disciplina vigente di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270 del 1999 che, sotto questo profilo, viene pertanto conservata.
In merito ricorda che, attualmente, le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.
In tale contesto, con riguardo all'impostazione generale, la proposta di legge mantiene ferma la struttura bifasica della procedura, che inizia con l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria da parte del Tribunale (fase giudiziale).
Sono modificati gli ulteriori presupposti di accesso alla procedura che si aggiungono alle prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale e allo stato di insolvenza.
Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, ai sensi della lettera b), numero 3), nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo.
Inoltre il requisito dimensionale, dunque il concetto di «grande impresa», è ancorato dalla lettera b), numero 2), non al solo numero degli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi.
Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata altresì introdotta, dalla lettera b), numero 4), l'esigenza di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.
Ulteriori profili innovativi attengono all'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di corte d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità, secondo quanto stabilito dalla lettera c), nonché, ai sensi della lettera d), alla necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura.
Si interviene, inoltre, alla lettera e), in merito all'avvio della procedura, prevedendo un termine di dieci giorni dal deposito della domanda del debitore, entro il quale il tribunale – accertati i requisiti dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati – dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria nominando il giudice delegato.
Con specifico riguardo alla procedura di ammissione all'amministrazione, si prevede, alla lettera l), che il tribunale, entro 45 giorni dall'apertura della procedura, previa acquisizione del parere favorevole del Ministro (che si delinea come obbligatorio e vincolante, mentre secondo la disciplina vigente il tribunale tiene conto del parere del MISE e provvede anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine) ammette l'impresa, con decreto, all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base del piano del commissario straordinario, quest'ultimo nominato «con tempestività» dal Ministro dello sviluppo economico (nei casi di eccezionale complessità, il Ministro ne può nominare tre).
È prevista anche, dalla medesima lettera l), la possibilità che il tribunale, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ovvero in alternativa il tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Punto qualificante della nuova disciplina, previsto dalla lettera f), è altresì quello concernente l'istituzione (presso il Ministero dello sviluppo economico) e la disciplina dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, per l'iscrizione al quale sono predeterminati i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza. In particolare, nel criterio di delega sono stati indicati vari requisiti necessari per la nomina a commissario, tra i quali:
l'assenza di conflitti di interesse;
l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale in gestione di crisi di impresa (modifica introdotta dalla X Commissione in sede referente);
l'avere svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato una specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi.
La X Commissione ha anche introdotto, con la lettera f-bis), un principio di delega volto a prevedere una periodicità almeno triennale nell'aggiornamento dell'albo, a fini di trasparenza.
La lettera g) prevede la nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico, che deve provvedere con tempestività, del commissario straordinario, ovvero di tre commissari straordinari nei casi di eccezionale complessità, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente. Al riguardo, si specifica che lo stesso soggetto non può essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in casi eccezionali e motivati; è stato anche previsto il divieto, per i commissari straordinari, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi.
Le lettere h) e i) concernono, rispettivamente, la revoca e la remunerazione del commissario straordinario.
Altro criterio di delega, stabilito dalla lettera m), attiene alla rivisitazione della procedura di «accesso diretto» di cui alla cosiddetta «legge Marzano» (decreto-legge n. 347 del 2003). Al riguardo Il Governo dovrà prevedere che imprese con determinate caratteristiche dimensionali, nonché società quotate in mercati regolamentati e le imprese che svolgano servizi pubblici essenziali, possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del commissario straordinario. La conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al tribunale, che provvede entro breve termine.
Il provvedimento prevede altresì, alla lettera n), che siano disciplinate le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e da parte del tribunale (per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori), nonché la sua composizione e i relativi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. In sede referente, la X Commissione ha al riguardo specificato che la disciplina deve determinare i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti.
Il Governo dovrà, inoltre, disciplinare, ai sensi della lettera o), le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti, il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore.
Altro criterio di delega prevede, alla lettera p), che sia assicurata la flessibilità, in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento, nella definizione dei contenuti del programma di ristrutturazione nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali.
Un ulteriore criterio di delega prevede, alla lettera q), la legittimazione del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza a presentare al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; nonché l'attribuzione di analoga facoltà a una percentuale non irrisoria dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine.
È poi presente, alla lettera r), un criterio di delega recante la disciplina dell'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti.
Il provvedimento contiene inoltre, alla lettera s), un principio di delega in base al quale il Governo deve prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi d'impresa e all'esecuzione del programma, l'applicazione dei criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, sostituendo il termine fallimento con quello di liquidazione giudiziale. Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, si dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.
Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la proposta di legge preveda disposizioni di delega riconducibili alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Assume rilievo anche la materia, sempre di esclusiva competenza legislativa statale, «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e); in proposito, ricorda che la Corte costituzionale (nella sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese».
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
C. 3223 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3223, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Marco DI MAIO (IV), relatore, segnala anzitutto come, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il provvedimento proroghi al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che si compone di 14 articoli e di un allegato, l'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
L'articolo 2, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà (il termine era stato precedentemente esteso al 31 luglio 2021 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021 – cosiddetto decreto Riaperture, convertito, con modificazioni nella legge n. 87 del 2021) di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del decreto-legge n. 19 del 2020 e del decreto-legge n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale.
Il comma 2 dispone una serie di modifiche all'articolo 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 33 del 2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente di seguito esaminata – del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
L'articolo 3, al comma 1, inserendo l'articolo 9-bis nel citato decreto-legge n. 52 del 2021, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti:
servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
sagre, fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia (quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi);
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente);
concorsi pubblici.
Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute.
Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. Il rinvio ad un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prospetta, dunque, una revisione o integrazione della disciplina attuativa in materia di certificazioni verdi COVID-19, posta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021; alle disposizioni di quest'ultimo, peraltro, si fa rinvio per le modalità di verifica – da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività – del possesso della certificazione.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione delle norme.
Vengono poi dettate, al comma 2, alcune norme di coordinamento delle disposizioni introdotte con l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52 del 2021 (Certificazioni verdi-COVID-19).
L'articolo 4, comma 1, dispone una serie di modifiche al citato decreto-legge n. 52 del 2021. In sintesi:
alla lettera a) si abrogano i commi 3 e 4 dell'articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2021;
alla lettera b) si modifica l'articolo 2-bis, includendo le sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere (oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione) tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della normativa vigente di cui alla legge n. 104 del 1992;
alle lettere c) e d) si interviene sull'articolo 5, modificando la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra;
alla lettera e) si dispongono alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 52 del 2021, concernenti la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame;
alla lettera f) si interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, estendendo l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, e introducendo, nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, in formato analogico e digitale, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.
L'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.
A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro favore del Commissario straordinario che provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.
L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
L'articolo 7 è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria.
Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali, nonché (per il richiamo dell'articolo 23, comma 10, del decreto – legge n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.
L'articolo 8 interviene, al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, il cosiddetto decreto-legge «cura Italia», nella parte in cui prevedeva, una specifica disciplina per la composizione del collegio in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato.
L'articolo 9, ai commi 1 e 2, stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea – relativa a «lavoratori fragili» – che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.
Tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
Il comma 3 incrementa nella misura di 16,95 milioni di euro per il 2021, in considerazione della proroga suddetta al 31 ottobre 2021, l'importo dell'autorizzazione di spesa intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche.
L'articolo 10 – in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge «Sostegni» ( decreto-legge n. 73 del 2021 ) – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto – legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. In quanto compatibili, si applica la disciplina attuativa di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.
L'articolo 12, con una disposizione di coordinamento, al comma 1, stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto – legge in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021.
Il comma 2 prevede, per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto-legge in esame.
Il comma 3 dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19. La relativa copertura finanziaria è recata dal comma 4.
L'articolo 13, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto – legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; il decreto – legge è entrato in vigore il 23 luglio 2021.
L'allegato A reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 6. Si tratta, in sintesi, delle disposizioni legislative riguardanti:
il trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica (n. 1);
semplificazioni in materia di organi collegiali (n.2);
misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n.3);
misure per consentire lo svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti (n.4);
la dispensa temporanea dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 5);
le procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati (n. 6);
lo svolgimento delle assemblee di società ed enti (n. 7);
durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (n. 8);
l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica (n. 9);
i termini per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione (n. 10);
lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (n. 11);
la corresponsione in via transitoria di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta (n. 12);
la sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (n. 13);
la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali riconosciute alle strutture sanitarie inserite nei piani emergenziali da COVID-19 (n. 14);
la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (n. 15);
l'impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 16);
il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica e l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica (n. 17);
la trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile (n. 18);
la proroga delle udienze da remoto nell'ambito del processo tributario (n. 19);
le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà (n. 20);
la durata straordinaria dei permessi premio (n. 21);
la detenzione domiciliare (n. 22);
le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici (n. 23).
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
In proposito, ricorda che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
Per quel che attiene al rispetto degli altri principi costituzionali rammenta innanzitutto che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.
A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. In base al secondo comma del medesimo articolo 32, inoltre, «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).
Relativamente alla riserva prevista dall'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale la ha qualificata quale riserva relativa, seppure vincolata nel contenuto, essendo ammessa la possibilità per la normazione secondaria di specificarne il contenuto (in particolare richiama le sentenze n. 2 del 1956, n. 72 del 1968, n. 68 del 1964).
A sua volta, la legge regionale, in base alla giurisprudenza costituzionale, può concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi all'articolo 16 della Costituzione, purché ciò avvenga nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'articolo 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli articoli 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose.
Con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite «in via generale» dalla legge, in base all'articolo 16 della Costituzione, la Corte costituzionale (sentenze n. 2 del 1956 e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso «in via generale» deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie.
Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che «le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie»: non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula «stabilisce in via generale» altro non è che una «particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'art. 3 della Costituzione, come lo è nell'articolo 21, ultimo comma, della stessa Costituzione».
In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono che fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi principi fondamentali.
Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le uniche – di carattere generale, obiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere personale. Si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.
Sotto altro profilo, l'articolo 17 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS di cui al regio decreto n. 773 del 1931, all'articolo 18 e seguenti) e dal relativo regolamento di attuazione (di cui al regio decreto n. 635 del 1940, all'articolo 19 e seguenti). Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE REFERENTE
Martedì 3 agosto 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.
La seduta comincia alle 14.10.
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, recanti disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Ricorda che nella seduta del 27 luglio scorso, la relatrice, Baldino, ha presentato una proposta di testo unificato da adottare quale testo base, e che nella precedente seduta del 29 luglio si era convenuto di consentire ai gruppi di svolgere ulteriori approfondimenti su tale proposta, in vista della sua possibile adozione quale testo base. Chiede quindi quale sia stato l'esito di tali approfondimenti.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, a seguito delle interlocuzioni intervenute con i gruppi, riformula la sua proposta di testo unificato presentata nella precedente seduta di esame (vedi allegato 5), rilevando come le modifiche apportate alla sua precedente proposta mirino a recepire i rilievi formulati dai gruppi del Partito democratico e di Italia Viva.
Stefano CECCANTI (PD) rileva come si tratti di adottare un testo base, il quale costituirà il punto di avvio di una discussione che sarà aperta ad ulteriori possibilità di modifica del testo da parte dei gruppi.
Giuseppe BRESCIA, presidente, si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Ceccanti.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che le considerazioni appena svolte possono essere condivise purché il testo base abbia una certa neutralità sotto il profilo politico.
La Commissione approva la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato, come riformulata dalla relatrice.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2021.
Giuseppe BRESCIA, presidente, la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge, C. 242 Fiano, C. 255 Guidesi, C. 318 Rampelli, C. 451 Bordonali, C. 705 Polverini, C. 837 Sandra Savino, C. 1121 Vito e C. 1859 Brescia, recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale.
Avverte che, in occasione della precedente seduta di esame, i relatori, Bordonali e Maurizio Cattoi, si erano riservati di elaborare una proposta di testo unificato da adottare quale testo base. Chiedo quindi quale sia stato l'esito di tale approfondimento.
Simona BORDONALI (LEGA), relatrice, anche a nome del relatore Maurizio Cattoi, fa presente che è necessario disporre di un ulteriore margine temporale per svolgere approfondimenti di merito, in vista dell'elaborazione di un testo unificato il più possibile condiviso, tenuto conto che, peraltro, oltre alle proposte dei gruppi, sono pervenute numerose sollecitazioni anche da parte delle associazioni di categoria, di cui ritiene opportuno tenere conto. Preannuncia dunque la presentazione di una proposta di testo unificato alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo l'aggiornamento dei lavori per pausa estiva, auspicando che, una volta adottato il testo base, si possa giungere rapidamente ad una conclusione positiva dell'iter.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
ALLEGATO 1
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (C. 2655 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2655, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016»;
evidenziato come l'Emendamento di cui si propone la ratifica introduca modifiche al Protocollo di Montreal finalizzate alla riduzione di alcune categorie di idrofluorocarburi (HFC), al fine di privilegiare HFC con basso potenziale di riscaldamento globale o altre categorie di sostanze senza impatto sul clima;
segnalato, peraltro, come, per quanto riguarda l'Italia e l'Unione europea, misure di riduzione graduale degli HFC, più restrittive di quelle stabilite dall'Emendamento siano già state introdotte con l'adozione del Regolamento 517/2014, con l'obiettivo di una riduzione entro il 2030 di quattro quinti della quantità totale commercializzata nell'Unione europea dal 2009 al 2012;
rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (C. 2361 e abb.).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 2361, recante «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione», come risultante dall'emendamento approvato presso la Commissione in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 3069 e C. 3081;
preso atto che il provvedimento, come modificato, è finalizzato ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;
osservato in particolare che, con le modifiche apportate, si intende ricondurre a un'unica norma – l'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 – l'istituto della compensazione, al fine di superare i vigenti limiti temporali, quelli relativi alla tipologia di crediti compensabili e quelli concernenti la differenza tra credito e debito residuo;
evidenziato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (C. 1494 Benamati).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 1494, recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza», come modificata nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato come la proposta di legge rechi una delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, volta a unificare la disciplina vigente, stratificatasi sulla base di diversi interventi normativi, con l'obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori, l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e la tutela dell'occupazione, trattandosi di imprese che – seppure in stato di insolvenza – rivestono per le loro dimensioni un particolare rilievo economico e sociale;
evidenziato, per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge preveda disposizioni di delega riconducibili alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
evidenziato come assuma altresì rilievo la materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e come al riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004, abbia individuato come sotteso a tale competenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (C. 3223 Governo).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3223, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
segnalato innanzitutto come, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il provvedimento proroghi al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detti una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica, nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile e penale» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;
osservato che rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro» e «ordinamento sportivo», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia, C. 1827 Silvestri. Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME BASE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:
a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;
b) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera d), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;
c) «portatori di interessi»: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;
d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici; ai fini della presente legge, sono equiparati ai decisori pubblici, anche i componenti degli uffici di diretta collaborazione degli organi di cui al precedente periodo.
e) «processi decisionali pubblici»: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.
Art. 3.
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;
b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;
c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;
d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;
f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;
g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;
h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
Art. 4.
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)
1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.
4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:
a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;
b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;
c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.
5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:
a) i minori di anni diciotto;
b) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), durante il loro mandato e per i tre anni successivi;
c) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico;
d) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico;
e) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;
f) coloro che hanno subìto condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;
g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i tre anni successivi;
h) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;
i) coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.
6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5.
(Agenda degli incontri e relazione annuale)
1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:
a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
c) oggetto dell'incontro;
d) soggetti partecipanti all'incontro.
Art. 6.
(Codice deontologico)
1. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. All'atto dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
Art. 7.
(Comitato di sorveglianza)
1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
2. Il Comitato di sorveglianza è composto:
a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo Presidente della medesima;
b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:
a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 9, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.
Art. 8.
(Diritti degli iscritti nel Registro).
1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro può:
a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;
b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti;
c) contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
3. I decisori pubblici, nell'ambito delle rispettive autonomie, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai princìpi del presente articolo per quanto attiene le loro attività istituzionali.
Art. 9.
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)
1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici a loro esponenti o a intermediari di questi ultimi.
2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);
c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.
4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.
Art. 10.
(Procedura di consultazione)
1. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto e potrà avvenire anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia ed agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.
Art. 11.
(Sanzioni)
1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 10 si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
d) cancellazione dal Registro.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:
a) la censura;
b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.
3. Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8. Il Comitato di sorveglianza vigila e può raccogliere segnalazioni su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.
Art. 12.
(Disposizioni finali)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e possono procedere all'istituzione di un apposito elenco per l'iscrizione dei soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi. In ogni caso possono essere iscritti negli elenchi istituiti dalle singole amministrazioni interessate soltanto i soggetti che risultino già iscritti nel Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi di cui all'articolo 4.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.