II Commissione

Giustizia

Giustizia (II)

Commissione II (Giustizia)

Comm. II

Giustizia (II)
SOMMARIO
Venerdì 30 luglio 2021

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) ... 11

ALLEGATO (Proposte emendative e subemendative approvate) ... 39

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (Seguito dell'esame e conclusione) ... 19

II Commissione - Resoconto di venerdì 30 luglio 2021

SEDE REFERENTE

  Venerdì 30 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 11.40.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.
C. 2435 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio scorso.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che, per il gruppo Coraggio Italia, è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Marin, a cui dà il benvenuto.
  Avverte che i relatori hanno presentato il subemendamento 0.14.0500.337, che è in distribuzione (vedi allegato).

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la Commissione sta iniziando i propri lavori con 2 ore 10 minuti di ritardo rispetto all'orario di convocazione. Ciò, rileva, non discende da una responsabilità dell'opposizione, bensì è imputabile alla maggioranza, giacché una delle forze politiche che la costituisce ha dovuto tenere una riunione per approfondire il significato della proposta subemendativa dei relatori. Sottolinea quindi che la maggioranza non dovrà utilizzare tale pretesto per limitare il dibattito.

  Ciro MASCHIO (FDI) afferma di condividere quanto dichiarato dal collega Colletti. Fa notare che il subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori è pervenuto nella mattinata, pur essendo una proposta subemendativa gravida di conseguenze e significato: occorre dunque svolgere un approfondito esame del suo contenuto e dare un termine alla Commissione per presentare i connessi subemendamenti.
  Chiede inoltre che venga attivato il sistema audiovisivo a circuito chiuso, indispensabile stante la rilevanza della materia. Ricorda l'episodio che si verificò all'inizio della legislatura, appunto allorché si deliberò l'allargamento del perimetro della legge 9 gennaio 2019, n. 3, (cosiddetta «spazza corrotti») ricomprendendovi anche la modifica dell'istituto della prescrizione: in quell'occasione l'unica diretta che venne realizzata fu quella su Facebook effettuata da parte dell'allora Ministro Bonafede. Appunto per evitare il ripetersi di un episodio del genere, rinnova la richiesta di attivare il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

  Mario PERANTONI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone quindi l'attivazione del sistema audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) dichiara di voler svolgere due riflessioni sull'emendamento 14.500 del Governo. In primo luogo, osserva che il subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori introduce importanti modificazioni al testo in esame, precludendo la votazione di successivi emendamenti e subemendamenti. Inoltre, è già chiaro che il Governo porrà in Assemblea la questione di fiducia: occorre dunque emendare subito, altrimenti il testo diverrà blindato e nessuno avrà più la possibilità di modificarlo. Avanza dunque una prima richiesta, che è quella di dare un termine alla Commissione per presentare dei subemendamenti.
  In secondo luogo, osserva che sono le ore 12 di venerdì 30 luglio e l'Aula è convocata per domenica 1° agosto: rimangono dunque pochissime ore per l'esame delle proposte emendative, pur trattandosi di una riforma di capitale importanza. Di conseguenza avanza una seconda richiesta, vale a dire quella di anticipare alla Presidenza della Camera il fatto che la discussione in Assemblea potrebbe slittare. Qualora queste due richieste non venissero accolte, ribadisce che si priverebbero i parlamentari del diritto di discutere il testo.

  Piera AIELLO (MISTO) concorda con la collega Lucaselli sulla necessità che i deputati abbiano la possibilità di presentare dei subemendamenti.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) osserva che il subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori introduce delle modifiche non formali bensì sostanziali. Se il testo dell'articolo aggiuntivo rappresentava un favore alle organizzazioni mafiose, ora il subemendamento elimina tale favore, ma dà comunque a tali organizzazioni una «stretta di mano».

  Mario PERANTONI, presidente, richiama il deputato Colletti, facendogli notare che il suo è un intervento nel merito dell'emendamento e non sull'ordine dei lavori.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) conclude che con l'introduzione di un nuovo testo del comma 4 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale si eliminano tutti i reati contro la pubblica amministrazione, facendo un grandissimo favore a tutti i «colletti bianchi» imputati in appello o persino condannati in primo grado per tali fattispecie. Ribadisce dunque la volontà di presentare dei subemendamenti.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) afferma che il subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori rappresenta una vera e propria riforma del procedimento penale, con l'introduzione del nuovo istituto del ricorso per Cassazione per particolare complessità, formula della quale egli afferma di non comprendere il significato. Chiede dunque lo svolgimento delle necessarie audizioni e l'introduzione di un termine per presentare subemendamenti. Osserva peraltro che si sta creando un pericoloso precedente di stretta connessione tra relatori e Governo, con l'esclusione di tutti gli altri commissari, precedente che rappresenta una profonda offesa alla dignità del Parlamento.

  Mario PERANTONI, presidente, invitando i colleghi ad intervenire limitatamente all'ordine dei lavori, ricorda che la presidenza della Commissione ha sempre garantito piena agibilità al dialogo e all'approfondimento, tutelando le prerogative delle opposizioni.
  Segnalando che la quasi totalità delle proposte emendative presentate dalle forze di maggioranza sono state ritirate, e che dunque ci sarà ampio margine per discutere le restanti, sottolinea che la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento impone di procedere con l'esame. Peraltro, pur essendo d'accordo con la sostanza di alcune osservazioni dei colleghi, evidenzia che non è possibile accedere alla richiesta di porre un termine per la presentazione di subemendamenti, dato che – da un punto di vista procedurale – i relatori hanno presentato un subemendamento che, a sua volta, non può essere subemendato.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), invitando il presidente a citare gli articoli del Regolamento che sono alla base della sua valutazione, pur comprendendo la sua esigenza di agevolare l'azione del Governo e delle forze che lo sostengono, lo sollecita a rispettare il lavoro della Commissione e le prerogative delle opposizioni. Rileva che la norma cui il presidente intende forse richiamarsi dovrebbe essere il comma 5 dell'articolo 86 del Regolamento, che tuttavia si riferisce ai lavori di Assemblea, e non a quelli di Commissione, come confermato, peraltro, da una pronuncia della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007. Al riguardo, preannuncia l'intenzione di rivolgersi alla Presidenza della Camera, chiedendo di disporre dello stesso margine di tempo concesso al collega Zanettin per avanzare il ricorso al Presidente della Camera.
  Ribadendo la necessità di tutelare le prerogative dei gruppi di opposizione, invita i colleghi a conformarsi ai princìpi di giustizia ed onestà che sono alla base del mandato parlamentare.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori.

  Mario PERANTONI, presidente, segnala che è già intervenuto sull'ordine dei lavori, e che dunque può chiedere la parola su un altro argomento.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), stigmatizzando il ritardo con cui sono stati avviati i lavori di Commissione, sottolinea che il presidente ha convenuto sul merito di alcune osservazioni sue e del collega Colletti.

  Mario PERANTONI, presidente, ribadisce che si tratta di un intervento sul medesimo argomento, come tale non ammesso.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ribadisce che il subemendamento presentato dai relatori è difficilmente configurabile come tale, dal momento che modifica una parte sostanziale del testo dell'articolo aggiuntivo cui si riferisce. Evidenziando che, a suo avviso, è la Commissione, e non l'Assemblea, a decidere i tempi di esame di un provvedimento, segnala che l'articolo 86, comma 5, del Regolamento consente ai commissari di esaminare il testo di un subemendamento per un tempo congruo, quantificato in tre ore: pertanto, ai sensi della norma richiamata, chiede di sospendere la seduta.

  Ciro MASCHIO (FDI), associandosi alle considerazioni della collega Lucaselli, rileva che il subemendamento dei relatori costituisce a tutti gli effetti un maxiemendamento, di cui occorre valutare attentamente gli effetti sulle altre proposte emendative presentate, preannunciando che, in caso di diniego del presidente di concedere la sospensione, presenterà ricorso alla Presidenza della Camera.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ribadire che, anche in base alla citata pronuncia della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007, non è consentito proporre modifiche ai subemendamenti osserva che, qualora lo ritenessero opportuno, i colleghi potranno comunque rivolgersi alla Presidenza della Camera. Quanto alla richiesta dell'onorevole Maschio circa gli effetti del subemendamento sulle proposte emendative precedentemente presentate, evidenzia che eventuali preclusioni saranno dichiarati a seguito di una eventuale approvazione.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo per un richiamo al Regolamento, ed in particolare sull'articolo 8 e seguenti, sottolinea che la citata pronuncia della Giunta per il Regolamento si riferiva solo ai lavori di Assemblea, e non anche a quelli di Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, ribadendo la possibilità di rivolgersi comunque alla Presidenza della Camera, segnala che in Commissione vengono applicate le medesime regole dell'Assemblea.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), ribadendo che il subemendamento dei relatori non è qualificabile come tale, in quanto introduce norme aggiuntive, chiede di investire della questione la Giunta per il Regolamento, ricordando che nella scorsa legislatura, in una situazione analoga, fu consentito di presentare proposte emendative ad un subemendamento: a suo avviso, occorre dunque seguire la stessa prassi.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sui medesimi articoli del Regolamento richiamati dal collega Colletti, si associa alle sue considerazioni. Rinnova quindi la richiesta di investire della questione la Giunta per il Regolamento, di cui peraltro è membro, dal momento che il subemendamento in esame stravolge completamente l'impianto della normativa.

  Mario PERANTONI, presidente, evidenzia di non avere alcun titolo per investire della questione la Giunta per il Regolamento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) invita il presidente ad esprimersi sulla sua richiesta di sospendere la seduta per un tempo congruo a valutare la portata del subemendamento.

  Mario PERANTONI, presidente, in considerazione dei tempi ristretti imposti dalla calendarizzazione in Assemblea, ribadisce l'opportunità di proseguire nell'esame del provvedimento.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) ribadisce la richiesta di sospendere i lavori – come già accaduto in occasione del ricorso presentato dall'onorevole Zanettin al Presidente della Camera avverso le pronunce di inammissibilità di talune proposte subemendative – in attesa di conoscere l'orientamento della Presidenza della Camera in ordine alla questione della subemendabilità di subemendamenti, di cui ha investito la stessa Presidenza.

  Mario PERANTONI, presidente, precisando che si tratta di una richiesta diversa da quella a suo tempo avanzata dal deputato Zanettin, avverte che sono state ritirate: tutte le proposte emendative del gruppo di Italia Viva, tranne gli articoli aggiuntivi Vitiello 14.042 e Annibali 14.035; tutte le proposte emendative del gruppo della Lega, fatta eccezione per i subemendamenti Turri 0.1.500.46 e 0.7.500.8; tutte le proposte emendative del gruppo del Partito Democratico, fatta eccezione per i subemendamenti Bazoli 0.7.500.144 e 0.14.0501.48; tutte le proposte emendative del gruppo MoVimento 5 Stelle, fatta eccezione per i subemendamenti Ferraresi 0.9.0500.8 e 0.7.500.48; tutte le proposte emendative del gruppo LEU; tutte le proposte emendative del deputato Costa, salvo l'articolo aggiuntivo Costa 13.02; tutte le proposte emendative del deputato Schullian; tutte le proposte emendative del gruppo Forza Italia, ad eccezione delle proposte emendative Zanettin 4.39, 0.1.500.78, 0.7.500,32 e 0.7.500.35; le proposte emendative a prima firma dell'onorevole Lupi e dell'onorevole Bartolozzi, nonché quelle a prima firma dei deputati del gruppo Coraggio Italia.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede una breve sospensione della seduta per permettere ai deputati di prendere visione dell'elenco delle proposte emendative il cui ritiro è stato testé comunicato dal presidente.

  Mario PERANTONI, presidente, apprezzate le circostanze, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 12.35.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte di avere erroneamente comunicato il ritiro dell'emendamento Schullian 4.4, che sarà quindi posto all'esame della Commissione.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) intende sottoscrivere il subemendamento Muroni 0.14.0500.1, che non gli risulta essere stato ritirato.

  Mario PERANTONI, presidente, conferma che il subemendamento Muroni 0.14.0500.1 non è stato ritirato.

  Ciro MASCHIO (FDI) avverte che stanno arrivando segnalazioni di un cattivo funzionamento della trasmissione audiovisiva a circuito chiuso della seduta.

  Mario PERANTONI, presidente, dispone la verifica del corretto funzionamento del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), confermando i problemi di funzionamento del circuito chiuso, chiede, stante l'importanza della discussione in corso, che la seduta della Commissione sia trasmessa attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

  Mario PERANTONI, presidente, osserva che il Regolamento della Camera dei deputati non consente tale forma di pubblicità per le sedute delle Commissioni in sede referente. Invita, quindi, il relatore, onorevole Vazio, ad esprimere i pareri sul complesso delle proposte emendative segnalate e non ritirate dai presentatori.

  Franco VAZIO (PD), relatore, formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti il parere contrario, su tutte le proposte emendative segnalate, ad eccezione di quelle che si appresta ad elencare. Con riferimento alle proposte emendative all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.501 del Governo, sui subemendamenti Turri 0.1.500.46 e Zanettin 0.1.500.78, sull'emendamento 1.500 del Governo nonché sugli emendamenti 1.502 e 1.503 del Governo. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sul subemendamento Piera Aiello 0.2.500.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato) e sull'emendamento 2.500 del Governo.. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 4.4, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), e Zanettin 4.39. Relativamente all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.500 del Governo e, con riferimento all'articolo 6, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.500 del Governo. Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sui subemendamenti Bazoli 0.7.500.144, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), Ferraresi 0.7.500.48, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato), sugli identici subemendamenti Turri 0.7.500.8 e Zanettin 0.7.500.35, sul subemendamento Zanettin 0.7.500.32, sull'emendamento 7.500 del Governo nonché sull'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.500 del Governo e, riguardo all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.500 del Governo nonché sul subemendamento Ferraresi 0.9.0500.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato) e sull'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 9.0501 del Governo. Passando all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'emendamento 11.500 del Governo. Con riferimento all'articolo 12, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 12.500 del Governo e Colletti 12.1 e, con riferimento all'articolo 13, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 13.500 del Governo e Colletti 13.4, nonché sull'articolo aggiuntivo Costa 13.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Sull'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.500 (Nuova versione) del Governo. Raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Bazoli 0.14.0501.48 e sull'articolo aggiuntivo 14.0501 del Governo nonché sugli articoli aggiuntivi 14.0502 del Governo, Vitiello 14.042 e Annibali 14.035. Con riferimento alle proposte emendative all'articolo 15, esprime parere favorevole sull'emendamento 15.500 del Governo e sugli articoli aggiuntivi 15.0500 del Governo e 15.0501 del relatore Vazio. Sull'articolo 16, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.500 del Governo e sull'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo. Con riferimento all'articolo 17, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.500 del Governo e, infine, sull'articolo 18, esprime parere favorevole sull'emendamento 18.500 del Governo.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, raccomandando l'approvazione delle proposte emendative del Governo, esprime parere conforme a quello dei relatori ed esprime parere favorevole sul subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori e sull'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore Vazio.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) chiede di sapere se il relatore Vazio ha espresso i pareri di competenza anche a nome della collega relatrice, che non risulta essere presente in Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che, a causa di un impedimento temporaneo, che non consente alla relatrice di partecipare alla seduta della Commissione, eserciterà le funzioni di relatore insieme al deputato Vazio.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) ritiene che la sostituzione temporanea della relatrice avrebbe dovuto essere comunicata tempestivamente alla Commissione. Propone, quindi, una breve sospensione della seduta per permettere ai deputati di approfondire il tenore delle riformulazioni proposte dal relatore.

  Mario PERANTONI, presidente, accogliendo la proposta del deputato Colletti, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 13.30.

  Ciro MASCHIO (FDI) chiede di intervenire sul complesso delle proposte emendative.

  Mario PERANTONI, presidente, fa notare che gli interventi sul complesso delle proposte emendative sono di norma consentiti prima dell'espressione dei pareri, ricordando che aveva in tal senso richiesto in precedenza se ci fossero interventi al riguardo.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) fa notare che non sarebbe stato possibile svolgere interventi sul complesso delle proposte emendative senza conoscere l'orientamento dei relatori sulle proposte emendative stesse, rilevando peraltro come il mutato quadro delle proposte emendative consenta solo ora di svolgere interventi consapevoli.

  Ciro MASCHIO (FDI) fa notare che un intervento consapevole sulle proposte emendative può essere svolto solo una volta avuta contezza del quadro effettivo delle proposte emendative da esaminare.

  Mario PERANTONI, presidente, evidenzia come di norma gli interventi sul complesso degli emendamenti sono svolti da ciascun gruppo con riferimento in particolare alle proprie proposte emendative, che quindi risultano ben note.

  Ciro MASCHIO (FDI) fa presente che il mutamento del quadro delle proposte emendative da porre in votazione non può che incidere anche sul significato che ciascun gruppo attribuisce alle proprie proposte di modifica.

  Mario PERANTONI, presidente, ritiene che non vi sia alcuna difficoltà a consentire a ciascun gruppo di intervenire per dichiarazione di voto su ciascuna singola proposta emendativa da esaminare, eventualmente dando l'opportunità di andare anche altre il contenuto stesso dell'emendamento.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che la presidenza non ha ricordato espressamente in seduta la possibilità di interventi sul complesso delle proposte emendative.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda di aver richiesto ai gruppi se intendessero intervenire sul complesso delle proposte emendative prima dell'espressione dei pareri da parte dei relatori. Ribadisce la possibilità di intervenire per dichiarazioni di voto su ciascuna propria proposta emendativa, eventualmente ampliando, entro limiti ragionevoli di tempo, l'oggetto del proprio intervento anche ad altri argomenti.

  Ciro MASCHIO (FDI) svolge anzitutto alcune considerazioni di carattere generale, facendo notare che sussiste un vizio di origine nell'approccio messo in campo per la riforma del processo penale, vizio che ritiene vada individuato nella mancanza di una visione organica. Osserva, dunque, che ciò ha condotto ad interventi frammentati, realizzati esclusivamente per far quadrare gli equilibri della maggioranza, come avvenuto con l'inserimento dell'argomento della prescrizione nell'ambito dell'esame del provvedimento cosiddetto «spazzacorrotti». Fa notare che tale vizio originario ha determinato delle conseguenze negative fino ad oggi, dal momento che si è giunti ad un intervento – definito un ibrido tra la riforma Cartabia e quella Bonafede – che ritiene costituisca un compromesso al ribasso. Osserva che sarebbe stato opportuno, piuttosto, portare avanti una visione di insieme, attraverso interventi più efficaci, quali ad esempio il ripristino del regime della prescrizione vigente prima della riforma Bonafede. Fa notare, inoltre, che il provvedimento in esame promuove un uso eccessivo delle misure alternative alla detenzione, con il rischio di determinare una vera e propria fuga dalla sanzione penale, a scapito della certezza della pena richiesta dai cittadini. Ritiene inoltre che vi sia un ricorso eccessivo allo strumento della depenalizzazione con finalità deflattive, contravvenendo alle richieste di reale giustizia dei cittadini. Rileva, quindi, che le proposte emendative del suo gruppo intendono invece realizzare interventi più adeguati, dal momento che perseguono concretamente finalità deflattive, attraverso un reale investimento sul personale penitenziario, o mirano a risolvere, ad esempio, il problema del sovraffollamento delle carceri, con misure quali, ad esempio, il rimpatrio dei detenuti stranieri. Pur prendendo atto che vi sono alcuni passi avanti sulla digitalizzazione del processo penale, manifesta una certa preoccupazione per una eccessiva smaterializzazione in tale ambito, paventando il rischio di un abuso di alcuni strumenti – come l'udienza a distanza – che, a suo avviso, potrebbero metter in discussione i principi dell'oralità e dell'immediatezza del contraddittorio. Osserva inoltre che il provvedimento in esame reca misure suscettibili di sgretolare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, conferendo il compito di indicare le priorità non al Parlamento, ma ai capi delle procure, a cui viene concesso un potere discrezionale eccessivo, peraltro con evidenti differenziazioni in ambito territoriale. Dopo aver illustrato il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.501.78, di cui raccomanda l'approvazione, si riserva infine di svolgere ulteriori riflessioni nel prosieguo dell'esame.

  Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno convocare immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire le modalità di prosecuzione dell'iter del provvedimento.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) si associa alla richiesta avanzata del deputato Bazoli.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) si chiede come sia possibile richiedere già la convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dopo che sono trascorsi pochi minuti dalla ripresa dei lavori.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere esplicitate le posizioni di ciascun gruppo, rendendo così chiara anche la motivazione di certe richieste. Ricorda che la Commissione è tenuta concludere l'esame delle proposte emendative in tempi ragionevoli anche per consentire alle Commissioni di esprimersi in sede consultiva.

  Roberto TURRI (LEGA) condivide la richiesta di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Enrico COSTA (MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI) si associa alla richiesta di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Lucia ANNIBALI (IV) si dichiara d'accordo con la proposta di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Federico CONTE (LEU) si associa alla richiesta di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Eugenio SAITTA (M5S) si dichiara d'accordo con la proposta di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Ciro MASCHIO (FDI) non condivide la proposta di convocare l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in tale fase, dal momento che i lavori sono appena ripresi e i gruppi hanno l'esigenza di svolgere le proprie considerazioni sul merito del provvedimento. Precisa peraltro di aver limitato il proprio intervento proprio per consentire l'intervento di altri deputati.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non può essere convocato in tale fase, che è quella delle dichiarazioni di voto su una proposta emendativa.

  Mario PERANTONI, presidente, osserva che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà infatti convocato solo successivamente alla votazione sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.501.78.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.501.78, ricorda che in Italia, a differenza di altri Paesi, la lunghezza dei processi è imputabile alla scarsità di risorse umane e materiali; pertanto, appare opportuno ricorrere con maggiore frequenza ai procedimenti speciali, come i riti abbreviati. Ricordando che con la precedente normativa (la cosiddetta «legge ex Cirielli»), molti avvocati difensori suggerivano ai propri assistiti di non ricorrere ai riti alternativi, chiede ai colleghi di Fratelli d'Italia, presentatori della proposta emendativa in esame, di chiarirne la portata e gli effetti, anche al fine di decidere se votare a favore o astenersi. A suo avviso, infatti, l'applicazione della norma proposta potrebbe determinare il rischio di un giudizio prognostico del giudice, che non tiene conto della volontà del pubblico ministero.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) precisa che con la prima parte del subemendamento in esame si propone, in sostanza, di tornare alla vecchia formulazione dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, sulla scorta di due considerazioni: in primo luogo, la scelta di ricorrere a un procedimento speciale come il rito abbreviato costituisce un diritto potestativo dell'imputato, che in quanto tale non prevede l'intervento del pubblico ministero; in secondo luogo, occorre bilanciare l'interesse della giustizia con quello dell'imputato e dunque, da un lato, calibrare con grande prudenza il beneficio della diminuzione della pena in caso di rito abbreviato e, dall'altro, garantire comunque all'imputato stesso il diritto di presentare appello.

  Gianluca VINCI (FDI), associandosi alle riflessioni della collega Lucaselli, ribadisce la inopportunità di concedere benefici di pena in caso della rinuncia ad un grado di giudizio, dal momento che tale opzione rischierebbe di penalizzare gli imputati innocenti. A tal fine, non potendo sopprimerlo del tutto, l'emendamento in esame mira a ridimensionare lo sconto di pena. A suo avviso, anche nel caso in cui la proposta emendativa fosse respinta, è inevitabile che venga messa in discussione in successive pronunce della giurisprudenza, data la difficoltà per il magistrato di applicarla.

  La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.501.78.

  Mario PERANTONI, presidente, dopo aver ricordato che alle ore 15.15 è convocato l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che avrà luogo alle ore 15.30.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Venerdì 30 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.45.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.
C. 2435 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, secondo quanto concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i lavori proseguiranno fino alle ore 18, termine entro il quale occorre concludere l'esame delle proposte emendative, al fine di consentire alle Commissioni di esprimersi in sede consultiva. Avverte quindi che, dopo la sospensione prevista per le ore 18, i lavori riprenderanno alle ore 18.45, con la votazione del mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede alla presidenza di dar conto delle sostituzioni.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che la deputata Piera Aiello è sostituta per la presente seduta dal deputato Forciniti.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede di sottoscrive tutte le proposte emendative presentate dalla deputata Piera Aiello. Intervenendo quindi per dichiarazioni di voto sul suo subemendamento 0.1.501.11, ne raccomanda l'approvazione, rilevando che la questione del giudizio abbreviato sia dirimente.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.501.11.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), illustrando il suo subemendamento 0.1.501.17, rileva l'irrazionalità di prevedere l'improcedibilità con riferimento ai procedimenti speciali, facendo notare che, in base al provvedimento in esame, si determinerà sostanzialmente la prescrizione processuale di moltissimi reati in tempi brevi. Osserva, in conclusione, che la volontà sembra essere quella di favorire imputati eccellenti, cari a esponenti della maggioranza.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.501.17.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

  Mario PERANTONI, presidente non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo di ripresa a circuito chiuso.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra il suo subemendamento 0.1.501.14, rilevando che esso mira a ridurre il beneficio previsto dal provvedimento in esame per l'imputato condannato il primo grado con giudizio abbreviato, che decida di non proporre impugnazione. Osserva che il provvedimento in esame rischia di introdurre norme classiste, che agevoleranno solamente chi avrà le risorse per presentare ricorsi in Cassazione.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.501.14.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento 1.501 del Governo, osserva che il fatto di prevedere la riduzione degli effetti extra penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi, costituisce un vero e proprio affronto nei confronti delle vittime dei reati, nell'ambito dei procedimenti civili.

  Gianluca VINCI (FDI) nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Colletti, fa presente che l'emendamento 1.501 del Governo rischia seriamente di danneggiare le vittime di reati, anche gravi, nell'ambito dei procedimenti civili, tenuto conto peraltro che in questi ultimi vigono norme differenti sull'utilizzo delle prove.

  La Commissione approva l'emendamento 1.501 del Governo (vedi allegato). Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Colletti 0.1.500.21 e 0.1.500.84.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), illustrando il suo subemendamento 0.1.500.9, osserva che esso mira a porre rimedio ai profili di incostituzionalità del provvedimento. Preannunciando la presentazione in Assemblea di una questione giudiziale su tale argomento, osserva, infatti, che appare incostituzionale derogare al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Fa notare che, con tale provvedimento, sarà impossibile in futuro perseguire reati commessi contro la pubblica amministrazione, rilevando che tutti i gruppi di maggioranza sono complici di tale scelta.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) intervenendo a titolo personale sugli identici subemendamenti Colletti 0.1.500.9 e Delmastro Delle Vedove 0.1.500.210, stigmatizza i gratuiti attacchi alla persona di Silvio Berlusconi contenuti nel precedente intervento, che considera del tutto fuori luogo, e considera il ragionamento appena svolto, circa le motivazioni del collegio, ancora più infondato nel merito.

  Ciro MASCHIO (FDI), intervenendo sugli identici subemendamenti Colletti 0.1.500.9 e Delmastro Delle Vedove 0.1.500.210, evidenzia che essi sono volti ad impedire il rischio che venga ratificato un potere, di fatto, normativo in capo ai vertici responsabili delle Procure della Repubblica che potrebbero applicare in modo distorto il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale decidendo quando deve essere utilizzato e quando no. Per tali motivi chiede che i relatori e il Governo mutino parere e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa in esame.

  La Commissione respinge gli identici subemendamenti Colletti 0.1.500.9 e Delmastro Delle Vedove 0.1.500.210.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.500.211, evidenzia che esso intende dare una risposta alla seguente domanda: si vuole demandare alle singole Procure la scelta di quali reati perseguire? Sottolinea che in tal modo si derogherebbe ad un principio generale consolidato dell'ordinamento giudiziario e si produrrebbero ingiustificate differenze di trattamento basate sulla collocazione geografica delle Procure della Repubblica. Inoltre evidenzia che un simile assetto favorirebbe lo svilupparsi di fenomeni di politicizzazione degli uffici giudiziari, cosa che ritiene assolutamente da evitarsi in quanto il predetto principio generale deve valere in ogni parte del territorio nazionale.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.500.211, sul quale annuncia voto favorevole, concorda con quanto osservato e rileva come sia del tutto anacronistico e pericoloso demandare la scelta dei criteri determinanti la tipologia dei reati da perseguire.

  La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.500.211.

  Mario PERANTONI, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.10.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Piera Aiello 0.1.500.6 e Varchi 0.1.500.2 e 0.1.500.1.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.1.500.38, osserva che una sua approvazione sarebbe in grado di ridurre facilmente la durata del processo, anche di un anno se non di un anno e mezzo, in quanto avrebbe l'effetto di scavalcare l'udienza preliminare, meglio definendo i poteri del pubblico ministero. Sottolinea che se si intende ridurre i tempi dei processi questo è un modo semplice e sistematico. Raccomanda quindi l'approvazione della sua proposta emendativa.

  Gianluca VINCI (FDI). intervenendo sul subemendamento Colletti 0.1.500.38, fa notare che il suo contenuto è, a suo avviso, già presente nell'emendamento 1.500 del Governo.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.500.38.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.500.212, osserva che, in via generale, in un processo garantista la Procura che persegue il reato dovrebbe essere messa in condizione, nel prosieguo delle attività d'indagine, di prefigurarsi gli effetti prognostici delle sue risultanze ai fini della tenuta dell'ipotesi accusatoria configurata, adottando gli atti conseguenti. Sottolinea quindi che la proposta emendativa in oggetto va in questa direzione proponendo, in applicazione di un principio garantista, che sia preferita la vecchia formulazione dell'articolo 425 del codice di procedura penale.

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.500.212, concorda con quanto osservato dalla deputata Lucaselli e sottolinea che, a suo avviso, quanto recato nel subemendamento in esame è assai più garantista di quanto proposto nell'emendamento 1.500 del Governo.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.500.212, annuncia il suo voto favorevole in quanto ritiene quanto proposto dal Governo, per utilizzare un neologismo, pericolosamente «assoluzionista».

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Delmastro Delle Vedove 0.1.500.212 e Varchi 0.1.500.83.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.1.500.86, evidenzia che esso è volto ad evitare che la normativa sulla costituzione di parte civile nel processo sia modificata in senso che personalmente ritiene peggiorativo. Segnala che questo è il pensiero anche di alcune realtà associative che considerano pericoloso un tale mutamento. Raccomanda quindi l'approvazione del subemendamento all'esame.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.500.86 e approva il subemendamento Turri 0.1.500.46 (vedi allegato).

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.1.500.87, ricorda che in merito ad esso aveva avuto delle interlocuzioni con il deputato Luca Rodolfo Paolini che ha presentato una sua proposta emendativa di simile contenuto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.500.87 e Varchi 0.1.500.4.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) intervenendo sul subemendamento Zanettin 0.1.500.78, sottolinea la sua pericolosità in quanto volto, di fatto, a impedire la riapertura di indagini chiuse anche in presenza di rilevanti indizi. Ricorda che molti casi che sembravano chiusi a distanza di tempo sono stati riaperti con successo e molti processi sono stati così possibili, anche per casi gravissimi e per perseguire mafiosi. Annuncia quindi il suo voto contrario.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) annuncia voto favorevole sul subemendamento Zanettin 0.1.500.78, evidenziando che la proposta emendativa si basa su giusti presupposti e perché quanto mira a modificare si presta a strumentalizzazioni.

  La Commissione approva il subemendamento Zanettin 0.1.500.78 (vedi allegato).

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento 1.500 del Governo, annuncia voto contrario. Evidenzia infatti che il suo gruppo politico è contrario alla modifica proposta dal Governo in quanto l'attuale formulazione della norma è chiara e perché, in specie, alla fine si chiederebbe al magistrato di disporre l'archiviazione, visti i criteri semplici e blandi con i quali si appronta la modifica.

  Catello VITIELLO (IV) annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.500 del Governo auspicando, tuttavia, che l'Esecutivo, nell'esercizio della delega conferita, possa adottare soluzioni che garantiscano il ruolo dell'udienza preliminare e rendano ragionevole quella che sembra una sovrapposizione di quest'ultima con il giudizio cautelare. Sottolinea, infatti, che non è corretto pensare che nella fase preliminare si dispongano di elementi da valutare nel merito propri di altre fasi.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento 1.500 del Governo, evidenzia come esso contenga un meccanismo incostituzionale e pericoloso dal momento che prevede la possibilità che il Parlamento possa indicare le priorità nell'esercizio dell'azione penale. Preannuncia pertanto il voto contrario a nome della sua componente.

  Franco VAZIO (PD), relatore, pur nel rispetto delle opinioni espresse dai deputati, ricorda come nella storia delle due ultime legislature vi siano stati migliaia di interventi rispetto alla supposta incostituzionalità delle norme più diverse mentre assai poco numerose sono state le sentenze della Corte costituzionale in tale direzione. Rispetto ai contenuti dell'emendamento 1.500 del Governo rileva che semplicemente ciò che viene chiesto è che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna. Si tratta in particolare di favorire che vi sia in tale circostanza una ragionevole probabilità di condanna rispetto a quanto viene stabilito nella fase preliminare del processo. Al riguardo sottolinea come rispetto alle decisioni di rinvio a giudizio le condanne sono molto meno numerose.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, con estrema pacatezza e rispetto in ordine al dibattito in corso, ricorda come nell'attuale sistema processuale penale siano previsti diversi strumenti per ciascuna fase del processo, strumenti che prevedono che le decisioni siano assunte in ciascuna fase sulla base degli elementi di giudizio raccolti. Al riguardo non ritiene sia possibile alcuna sovrapposizione tra le diverse fasi di processo né tantomeno che sia messa in discussione la cosiddetta «bifasicità» del processo penale. In tale contesto sottolinea come il Governo abbia ragionato solo allo scopo di garantire un rapido svolgimento dei processi e non per precostituire il giudicato.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Vitiello, evidenzia come il giudice delle indagini preliminari debba valutare le prove senza alcuna sovrapposizione rispetto alle attività svolte dall'autorità inquirente. Auspica che su tale delicata questione il Governo possa compiere un'ulteriore riflessione rivedendo il relativo principio di delega.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), pur apprezzando il dibattito attualmente in corso, non vorrebbe che sia un'ulteriore modalità utilizzata allo scopo di comprimere i tempi di discussione dei subemendamenti presentati.

  La Commissione approva l'emendamento 1.500 del Governo (vedi allegato).

  Ciro MASCHIO (FDI) illustra le finalità del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.1.502.139 che, sopprimendo le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 9-bis, si prefigge lo scopo di evitare un incomprensibile svuotamento delle carceri. Al riguardo ritiene che in tali disposizioni si preveda di fatto un invito a delinquere anche se per reati di minore entità. Ritiene che tale previsione metterebbe a rischio il principio della certezza della pena favorendo la certezza dell'impunità.

  La Commissione respinge il subemendamento Delmastro delle Vedove 0.1.502.139.

  Mario PERANTONI, presidente, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Colletti 0.1.502.27: si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.502 e 1.503 del Governo (vedi allegato).

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti dei colleghi Colletti e Piera Aiello.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 1.05, limitatamente alla parte ammissibile.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) dichiara di accettare, in qualità di cofirmatario, la riformulazione del subemendamento Piera Aiello 0.2.500.2 proposta dai relatori.

  La Commissione approva il subemendamento Piera Aiello 0.2.500.2, come riformulato (vedi allegato).

  Gianluca VINCI (FDI) illustra le finalità del subemendamento Varchi 0.2.500.1, volto a evitare un notevole contenzioso che deriverebbe a seguito del nuovo sistema informatico di comunicazione e deposito degli atti processuali.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Varchi 0.2.500.1 e Piera Aiello 0.2.500.6 e 0.2.500.10.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità del subemendamento Varchi 0.2.500.33, volto ad evitare la falcidia dei processi di appello soprattutto a carico di imputati assistiti da difensori di ufficio.

  La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.2.500.33.

  Ciro MASCHIO (FDI) illustra le finalità del subemendamento Delmastro delle Vedove 0.2.500.145, volto a rafforzare i principi di oralità, immediatezza e del contraddittorio nella formazione della prova.

  La Commissione respinge il subemendamento Delmastro delle Vedove 0.2.500.145.

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento 2.500 del Governo, osserva come esso preveda misure contraddittorie in tema di utilizzo processuale delle registrazioni, processo in assenza e in materia di notificazioni e che certamente vanno nella direzione opposta da lui stesso più volte sottolineata.
  Chiede alla presidenza una maggiore elasticità sui tempi concessi per gli interventi, dal momento che l'andamento dei lavori della Commissione risulta al momento del tutto coerente rispetto ai tempi previsti.

  Mario PERANTONI, presidente, nel riconoscere il diritto di tutti i deputati ad intervenire, si impegna ad una gestione flessibile dei tempi concessi per gli interventi di illustrazione degli emendamenti.

  La Commissione approva l'emendamento 2.500 del Governo (vedi allegato). Respinge quindi l'emendamento Delmastro Delle Vedove 2.61.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.20, volto ad introdurre uno strumento di accelerazione delle procedure di notifica. Al riguardo sottolinea come si tratti di un emendamento non politico, ma tecnico, che prevede l'utilizzo della posta elettronica per le notificazioni degli atti ai soggetti indagati e agli imputati.

  Franco VAZIO (PD), relatore, in risposta all'onorevole Lucaselli, evidenzia che l'introduzione dell'obbligo di un indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale possono essere eseguite le notificazioni, proposto nell'emendamento in esame, non dà alcuna certezza sulla ricezione della notifica; in secondo luogo i soggetti privi di fissa dimora o che non hanno la disponibilità di un computer resterebbero impossibilitati ad adempiere a tale obbligo; infine ricorda che il nostro Paese non è ancora completamente digitalizzato e quindi tale prescrizione per adesso sembra di fatto non esigibile, mentre forse in futuro, grazie ad una più ampia diffusione dei mezzi tecnologici, tale possibilità di notifica potrà anche divenire attuabile.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 2.20.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), dopo aver ringraziato il relatore Vazio per l'esaustiva risposta, nell'illustrare l'emendamento 2.23 a sua prima firma, sottolinea che esso è volto a precisare che non rientra nell'oggetto della delega la disciplina dell'acquisizione delle prove orali, della discussione delle udienze e delle camere di consiglio, che costituiscono fasi del processo penale necessariamente basate sul principio dell'oralità, che obbliga all'acquisizione diretta e in presenza delle prove orali, per garantire la formazione del libero convincimento del giudice.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 2.23.

  Mario PERANTONI, presidente, invita i componenti della Commissione ad esplicitare in modo più chiaro il voto.

  Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Delmastro Delle Vedove 3.133, evidenzia che, anzitutto, esso è volto ad attribuire al giudice per le indagini preliminari il potere di retrodatare l'iscrizione della notizia di reato qualora verifichi che l'iscrizione non è stata tempestiva; di conseguenza il medesimo emendamento detta gli effetti di tale iscrizione retrodatata ossia l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini, come rideterminato dal giudice; la possibilità di sottoporre la questione dell'utilizzabilità delle prove al giudice del dibattimento ed eventualmente la possibilità per l'imputato di chiedere che le prove acquisite tardivamente, ma che lo stesso ritenga utili, siano inserite nel fascicolo del dibattimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 3.133.

  Ciro MASCHIO (FDI) chiede alla presidenza per quale motivo l'emendamento Delmastro Delle Vedove 3.129 non sia presente nel fascicolo in esame.

  Mario PERANTONI (M5S), presidente, in risposta all'onorevole Maschio, fa presente che l'emendamento Delmastro Delle Vedove 3.129 non è stato segnalato.

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'illustrare l'emendamento Delmastro delle Vedove 3.123, spiega che, allo scopo di rendere effettiva la finalità di rendere più celere ed efficiente il procedimento penale, esso è volto ad introdurre, tra i principi di delega, la previsione di conseguenze sanzionatorie, rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione, in caso di violazione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), e) e g), che fissano i termini per la durata delle indagini preliminari o prevedono altri atti obbligatori in capo al pubblico ministero.

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 3.123.

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'illustrare l'emendamento Delmastro delle Vedove 3.127, evidenzia che esso è volto a introdurre la possibilità per il giudice di disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere soltanto qualora sia autorizzato dalla parte, allo scopo di evitare utilizzi impropri di tale facoltà.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 3.127 e 3.128.

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'illustrare l'emendamento Delmastro delle Vedove 3.134, ricorda la recente sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia UE (H.K. C-746/18 del 2 marzo 2021) nella quale è stata dichiarata contraria alla normativa europea l'acquisizione dei tabulati telefonici sulla base dell'autorizzazione del pubblico ministero e senza autorizzazione del giudice. Per tale ragione la proposta emendativa in esame intende sottoporre il ricorso a tale mezzo probatorio all'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari quale giudice che garantisce le libertà fondamentali di fronte all'autorità inquirente.

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 3.134.

  Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Delmastro delle Vedove 3.125, sottolinea che esso è volto ad escludere tra le cause di inammissibilità del ricorso in Cassazione la manifesta infondatezza dei motivi, alla quale spesso la giurisprudenza ricorre a scopo deflattivo ma senza adeguate forme di tutela delle garanzie degli imputati.

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 3.125.

  Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Delmastro delle Vedove 3.124, evidenzia che esso è volto a sopprimere il criterio di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 che stabilisce indirizzi per l'individuazione dei reati da perseguire con priorità inspirati ad una finalità deflattiva dei processi, ad un'esigenza di modernizzazione tecnologica e di limitazione della discrezionalità del magistrato. In particolare rileva l'importanza dell'applicazione delle pene accessorie decisa dal giudice, nell'ambito del suo prudente apprezzamento, sulla base dell'accordo delle parti.

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 3.124.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare il proprio emendamento 3.53, sottolinea l'importanza che il decreto di rinvio a giudizio contenga le motivazioni sulle quali si basa il dispositivo, sia come forma di garanzia per l'imputato sia come strumento di responsabilizzazione dei magistrati.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 3.53.

  Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Delmastro delle Vedove 4.42, sottolinea che esso è volto a prevedere che, nel giudizio abbreviato, la richiesta di integrazione probatoria sia ammessa soltanto sulla base della rilevanza delle prove da acquisire, senza chiedere, come avviene attualmente, anche il requisito della compatibilità con le finalità acceleratorie di tale rito, dal momento che tale compatibilità risulta implicita in tale rito.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro Delle Vedove 4.42 e Lucaselli 4.18.

  Ciro MASCHIO (FDI), nell'illustrare l'emendamento 4.16 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a stabilire che il pagamento della pena pecuniaria estingue il reato senza necessità di attendere ulteriori termini, che di frequente danno luogo alla presentazione di atti di opposizione.

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 4.16.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento 4.19 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a prevedere in via generale che il pagamento della pena pecuniaria estingua il reato senza limitazioni, come previsto attualmente nel testo base.

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 4.19.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel sottoscrivere l'emendamento Schullian 4.4, dichiara di accettarne la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 4.4, nel testo riformulato (vedi allegato), e Zanettin 4.39 (vedi allegato).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 5.17, di cui è cofirmatario, sottolineando come la proposta emendativa sia volta a mantenere ben saldi nella memoria del magistrato i fatti del procedimento, prevedendo che gli imputati siano chiamati a giudizio entro 15 giorni.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) condivide, in parte, le ragioni dell'emendamento Varchi 5.17 ed auspica che il Governo e i relatori possano rivedere il loro parere, anche evitando un termine troppo stringente.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 5.17.

  Ciro MASCHIO (FDI) evidenzia come avrebbe auspicato una maggiore convergenza del Governo e dei relatori sul proprio emendamento 5.18, che ritiene di buon senso.

  La Commissione respinge l'emendamento Maschio 5.18.

  Gianluca VINCI (FDI) rimarca l'importanza del subemendamento Varchi 0.5.500.2, di cui è cofirmatario, volto a garantire che i giudici che dovranno decidere siano gli stessi che hanno assunto le prove.

  La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.5.500.2.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene fondamentale, ai fini di una valutazione effettiva, prevedere che le parti abbiano sempre il diritto di chiedere la riassunzione delle prove e, per tale ragione, auspica l'approvazione del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.5.500.34.

  La Commissione respinge il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.5.500.34.

  Gianluca VINCI (FDI), anche a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, esprime profonda contrarietà sull'emendamento 5.500 del Governo. Esso, infatti, non può essere considerato un emendamento garantista, dal momento che considera necessario garantire a giudice la piena libertà di interpretare le prove.

  La Commissione approva l'emendamento 5.500 del Governo (vedi allegato).

  Ciro MASCHIO (FDI), intervenendo sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 5.22, di cui è cofirmatario, rileva come la proposta emendativa sia volta a prevedere che, in caso di ricorso per Cassazione, ad esclusione dei casi di declaratoria di inammissibilità, al difensore venga sempre liquidato il compenso per l'attività professionale svolta.

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 5.22.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

  La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Delmastro Delle Vedove 6.5.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.6.500.2, evidenziando come la norma del Governo metterebbe i piccoli tribunali a rischio di non riuscire più a trovare giudici per le udienze predibattimentali.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) condivide le considerazioni del collega Colletti, sottolineando di avere ritirato una sua analoga proposta emendativa. Auspica che i relatori e il Governo possano rivedere la loro posizione, poiché ritiene che la lettera a) dell'emendamento 6.500 del Governo sia contraria allo spirito della delega.

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'identico subemendamento Varchi 0.6.500.9, di cui è cofirmatario, osserva come la proposta emendativa tenda a snellire le procedure, mentre la norma del Governo comporta un aumento del numero delle udienze e un sovraccarico degli uffici.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge, quindi, gli identici subemendamenti Colletti 0.6.500.2 e Varchi 0.6.500.9 e il subemendamento Colletti 0.6.500.3.

  Gianluca VINCI (FDI) raccomanda l'approvazione del subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.6.500.34, di cui è cofirmatario, auspicando che la maggioranza ed il Governo vogliano quantomeno prevedere che l'udienza predibattimentale si celebri limitatamente alla discussione degli ordini delle prove.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) condivide lo spirito della proposta emendativa e invita il Governo e i relatori ad accogliere il suggerimento in essa contenuto.

  La Commissione respinge, quindi, il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.6.500.34.

  Gianluca VINCI (FDI) non comprende le ragioni che hanno portato il Governo a presentare l'emendamento 6.500, modificando una giurisprudenza consolidata e che ha dato prova di funzionare bene. Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia.

  La Commissione approva l'emendamento 6.500 del Governo (vedi allegato).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione passa adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

  La Commissione respinge, quindi, il subemendamento Varchi 0.7.500.143.

  Ciro MASCHIO (FDI) illustra il subemendamento Varchi 0.7.500.2, richiamando l'attenzione sull'opportunità di evitare che, nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA, i malfunzionamenti che spesso si verificano sui portali finiscano per ricadere sulle parti.

  La Commissione respinge, quindi, il subemendamento Varchi 0.7.500.2.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO), intervenendo sul subemendamento Bazoli 0.7.500.144, si rallegra per la riformulazione che riproduce un emendamento di cui si era fatta promotrice, volto ad evitare che la possibilità di pronunce solo sulla base dell'accertamento in primo grado. Preannuncia, quindi, un voto a favore.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) osserva che il subemendamento incide sui rapporti relativi all'improcedibilità dell'azione penale e, pertanto, evidenzia la necessità di accantonare la proposta emendativa.

  Mario PERANTONI, presidente, condividendo il ragionamento del collega Colletti, dispone l'accantonamento del subemendamento 0.7.500.144 Bazoli.

  La Commissione respinge, quindi, il subemendamento Colletti 0.7.500.6.

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sul subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.7.500.141, di cui è cofirmatario, raccomanda l'approvazione della proposta emendativa sottolineando l'esigenza di non limitare la partecipazione alle udienze in grado di appello.

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) si associa alle considerazioni svolte dal collega di Fratelli d'Italia e auspica un ripensamento del parere dei relatori e del Governo.

  La Commissione respinge, quindi, il subemendamento Delmastro Delle Vedove 0.7.500.141.

  Eugenio SAITTA (M5S) accetta la riformulazione proposta del subemendamento Ferraresi 0.7.500.48.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento Ferraresi 0.7.500.48, che considera una vittoria dei suoi ex colleghi del M5S.

  La Commissione approva, quindi, il subemendamento Ferraresi 0.7.500.48, come riformulato (vedi allegato).

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra il proprio subemendamento 0.7.500.7 che ripropone un tema centrale nel programma del M5S alle elezioni politiche del 2018. Evidenzia come sia fondamentale incentivare le impugnazioni e domanda ai suoi ex colleghi quale sia il loro orientamento in merito.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge, quindi, i subemendamenti Colletti 0.7.500.7 e 0.7.500.41.

  Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare il subemendamento Varchi 0.7.500.38, del quale è cofirmatario, sottolinea come a suo avviso la Commissione debba prestare particolare attenzione a tale proposta emendativa. Evidenzia infatti come la stessa sia volta a porre un rimedio alla delega che – prevedendo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quanto nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato – conferisce la possibilità di limitare la possibilità di proporre appello in una materia come quella penale. Ritiene che tale previsione sia indegna per uno Stato di diritto. Sottolineando la gravità della disposizione in esame, invita la Commissione ad accogliere la proposta emendativa in discussione volta a sopprimere tale previsione.

  Catello VITIELLO (IV), nel ricordare che anche il suo gruppo parlamentare aveva presentato una proposta emendativa di tenore analogo a quella in discussione, che poi è stata ritirata, manifesta la propria preoccupazione anche in prospettiva della delega che il Governo dovrà esercitare. Evidenzia, infatti, come si corra il rischio di andare incontro ad un giudizio fondato sui soli motivi e confida pertanto che il Governo nell'esercizio della delega valuti con attenzione la questione.

  La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.7.500.38.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra il subemendamento Varchi 0.7.500.39, volto a sopprimere la lettera h-ter) del comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento in esame, prevista dall'emendamento 7.500 del Governo. Ricorda che tale disposizione è volta ad introdurre un principio di delega con il quale si prevede che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nel corso dell'appello, sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso di giudizio di primo grado. A suo avviso, tale disposizione introdurrebbe all'interno dell'ordinamento una normativa liberticida.

  La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.7.500.39 e approva gli identici subemendamenti Turri 0.7.500.8 e Zanettin 0.7.500.35 (vedi allegato).

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il Comitato per i pareri della Commissione Affari costituzionali è convocato alle ore 18.20 per esprimersi sul provvedimento in esame. Evidenzia, che a suo avviso, per tale ora la Commissione non sarà in grado di trasmettere il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, alla I Commissione. Chiede alla presidenza come intenda procedere per il prosieguo dei lavori.

  Mario PERANTONI, presidente, auspica che – rispettando i limiti temporali stabiliti per gli interventi che sono stati decisi nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, svoltasi nella giornata odierna – la Commissione sia in grado di terminare i propri lavori per tale orario senza che la presidenza debba essere costretta a dover assumere altre iniziative.

  La Commissione approva il subemendamento Zanettin 0.7.500.32 (vedi allegato).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che l'emendamento 7.500 del Governo è accantonato.

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro delle Vedove 7.36.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Varchi 7.13, sottolinea come tale proposta emendativa, che interviene in materia di appello, sia volta a sopprimere la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento. Evidenzia infatti come, a suo avviso, tale disposizione non sia corretta in quanto disciplina in maniera analoga l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere e quella della sentenza di proscioglimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 7.13.

  Gianluca VINCI (FDI) esprime la contrarietà del suo gruppo all'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo, volto a recare disposizioni in materia di amministrazione dei beni di sequestro e di esecuzione della confisca. In proposito sottolinea come tale articolo aggiuntivo creerebbe un rimando all'interno del codice di procedura penale ad articoli del codice di procedura civile che a suo avviso creerebbero incongruenze. Evidenzia inoltre che su un tema così delicato come quello del sequestro e della confisca sarebbe opportuno prevedere una disciplina più chiara e dettagliata.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 7.0500 del Governo e l'emendamento 8.500 del Governo (vedi allegato). La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Silvestroni 8.3 ed approva l'emendamento 9.500 del Governo (vedi allegato).

  Angela SALAFIA (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento Ferraresi 0.9.0500.8, del quale è cofirmataria, proposta dai relatori.

  La Commissione approva il subemendamento Ferraresi 0.9.0500.8, come riformulato (vedi allegato).

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, che reca disposizioni in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, esprime su tale proposta emendativa la contrarietà del suo gruppo. In proposito ritiene che la condotta vada punita in quanto tale e che non vi debba essere una valutazione postuma della tenuità del fatto.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo con riferimento all'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, sottolinea come l'articolo 131-bis del codice penale abbia introdotto una modalità di malfunzionamento del sistema che dimostra come legiferare in fretta produca soltanto danni. Evidenzia infatti che sarebbe stato più opportuno che il legislatore prevedesse l'esclusione della punibilità per ogni singola classe di reato.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, come subemendato (vedi allegato).

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra il suo subemendamento 0.9.0501.2, volto a prevedere la diminuzione dell'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento connessa alla prova dell'imputato. Nel rammentare come nella precedente legislatura, con riferimento all'istituto della messa alla prova, la Lega e il MoVimento 5 Stelle parlarono di legge «svuota carceri», sottolinea come ora i medesimi partiti siano pronti ad ampliare l'ambito di applicazione di tale istituto. Si domanda quindi cosa sia intervenuto nel frattempo per far mutare in tale maniera il loro atteggiamento.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.9.0501.2.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), ritenendo che la presidenza non abbia attentamente controllato lo svolgimento della votazione, la invita a procedere nuovamente allo svolgimento della stessa.

  Mario PERANTONI, presidente, nel far presente di aver chiaramente verificato che il gruppo della Lega nonché l'onorevole Annibali e l'onorevole Ascari hanno votato in senso contrario alla proposta subemendativa in discussione, acconsente tuttavia a ripetere la votazione.

  La Commissione, ripetendo la votazione, respinge il subemendamento Colletti 0.9.0501.2.
  La Commissione quindi respinge il subemendamento Colletti 0.9.0501.7.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che l'articolo aggiuntivo 9.0501 del Governo, che reca disposizioni in materia di sospensione del procedimento connesso alla prova dell'imputato, ampli troppo l'ambito di tale istituto, al punto che anche il reato di furto in abitazione potrebbe rientrare tra quelli inclusi nella lista delle impunità. A suo avviso il sovraffollamento carcerario deve essere risolto in maniera diversa. In particolare, reputa che si debba essere garantisti nei tre gradi di giudizio ma che, quando tali gradi siano esperiti, sia necessario garantire la certezza della pena e della sua esecuzione.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) ritiene che l'articolo aggiuntivo 9.0501 del Governo, sul quale preannuncia il suo voto contrario, ampli spropositatamente l'ambito di applicazione dell'istituto della messa alla prova. Nel sottolineare come sia presente in Commissione anche un ex ministro che, qualora votasse in favore della proposta emendativa in esame, sconfesserebbe se stesso, fa presente come tale proposta emendativa sia un nuovo intervento «svuota carceri». Si domanda quindi quale sia il reale pensiero dei colleghi del MoVimento 5 Stelle in merito al «disegno criminale» che, attraverso l'approvazione della proposta emendativa in discussione, a suo avviso sta per consumarsi in Commissione.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.0501 del Governo (vedi allegato).

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Varchi 10.3, del quale è cofirmatario, che mira ad introdurre un sistema sanzionatorio meno punitivo per le contravvenzioni, consentendo di punire il colpevole senza ricorrere allo strumento penale. Sottolinea come tale disposizione sia volta a liberare gli uffici dall'intasamento dovuto dall'accumularsi dei procedimenti relativi a reati bagatellari.

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 10.3.

  Gianluca VINCI (FDI) manifesta la contrarietà del suo gruppo in merito all'emendamento 11.500 del Governo, in quanto ritiene inutile l'impugnazione del sequestro quando questo non sia andato a buon fine.

  La Commissione approva l'emendamento 11.500 del Governo (vedi allegato).

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Delmastro delle Vedove 11.01, del quale è cofirmatario, che, a suo avviso, recando modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio, riporta legalità all'interno della riforma in esame.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro delle Vedove 11.01 ed approva gli identici emendamenti 12.500 del Governo e Colletti 12.1 (vedi allegato).

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'emendamento Cirielli 13.4, identico all'emendamento 13.500 del Governo, sottolinea come tale proposta emendativa sia volta a sopprimere l'articolo 13 del disegno di legge che, recando disposizioni per la trattazione dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna, prevedeva una procedura inutile. Sottolinea quindi come almeno una proposta emendativa del suo gruppo abbia trovato l'accoglimento da parte dei relatori e del rappresentante del Governo.

  La Commissione approva gli identici emendamenti 13.500 del Governo e Cirielli 13.4 (vedi allegato).

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Costa 13.02, che prevede una deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale a seguito del decreto di archiviazione o della sentenza di assoluzione, si chiede se tale meccanismo sia destinato ad operare anche nel caso di una pronuncia di improcedibilità per reati gravi come il reato di violenza sessuale. Al riguardo, stigmatizza come tale perverso meccanismo venga introdotto con la complicità del MoVimento 5 Stelle.

  Gianluca VINCI (FDI), con riferimento all'articolo aggiuntivo Costa 13.02, pur ritenendo che abbia una finalità apprezzabile, dichiara di condividere le criticità evidenziate dal collega Colletti.

  Enrico COSTA (Misto-A-+E-RI) dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo 13.02 a sua prima firma.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Costa 13.02, come riformulato (vedi allegato).

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) chiede alla presidenza di chiarire come intende proseguire l'esame del provvedimento, dal momento che a questo punto era prevista la convocazione del Comitato pareri della I Commissione.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento 14.7, volto a sopprimere l'articolo 14 e la discutibile disciplina relativa alla sospensione della prescrizione ivi contenuta, che a suo giudizio rappresenta un pasticcio normativo che ricadrà sulla pelle dei cittadini.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Varchi 14.7, nonché il subemendamento Piera Aiello 0.14.500.1.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità del subemendamento Varchi 0.14.500.27, che in astratto avrebbe dovuto rappresentare una battaglia condivisa dal centrodestra, in quanto prevede una diversa disciplina dell'istituto della prescrizione prevedendo un diverso trattamento in caso di sentenza di condanna di primo grado ovvero di appello.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Varchi 0.14.500.27, Colletti 0.14.500.32 e 0.14.500.30.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento 14.500 (Nuova versione) del Governo, sottolinea come le norme in esso contenuto rappresentino una evidente sconfitta del MoVimento 5 Stelle sulla modifica della disciplina in materia di prescrizione del reato, sconfitta confermata dal silenzio di tale gruppo nel corso della seduta odierna.

  La Commissione approva l'emendamento 14.500 del Governo (Nuova versione) (vedi allegato).

  Franco VAZIO (PD), relatore, propone di passare, per coerenza di materia, ad esaminare il subemendamento Bazoli 0.14.0501.48.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che non vi sia alcuna coerenza sistemica tra i contenuti dell'emendamento 14.500 (Nuova versione) del Governo, appena approvato, e il subemendamento Bazoli 0.14.0501.48.

  Mario PERANTONI, presidente, ritiene preferibile che la Commissione prosegua seguendo l'ordine degli emendamenti previsto dal fascicolo in esame.

  Gianluca VINCI (FDI) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità del subemendamento Varchi 0.14.0500.92, il quale, sopprimendo il comma 1 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, potrebbe certamente contribuire a non incentivare il deposito di atti di appello del tutto infondati.

  La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.14.0500.92.

  Franco VAZIO (PD), relatore, chiede alla presidenza l'immediata convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di valutare il prosieguo dei lavori.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) evidenzia come, rispetto ad un'analoga richiesta da lui stesso avanzata alla presidenza, si è ritenuto di proseguire la seduta.

  Mario PERANTONI, presidente, ricorda al collega Forciniti che non può chiedere la convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) non concorda con le dichiarazioni della presidenza e desidera che resti agli atti la sua contrarietà all'immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Mario PERANTONI, presidente, nel ricordare al collega Colletti che il rappresentante in Commissione del gruppo Misto è il deputato Enrico Costa, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire lo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  La seduta, sospesa alle 18.50, riprende alle 19.

  Gianluca VINCI (FDI) chiede di intervenire sul subemendamento Varchi 0.14.0550.91.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltosi, si è convenuto di procedere alla votazione di tutte le restanti proposte emendative, senza alcun intervento.

  Gianluca VINCI (FDI) dichiara che l'affermazione del presidente non è corrispondente a verità.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) fa presente che, se non vi è alcuna possibilità di intervenire, allora appare preferibile deliberare immediatamente il mandato ai relatori.

  Ciro MASCHIO (FDI) precisa che in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto di concludere l'esame delle proposte emendative per le ore 19.15 ma non di evitare gli interventi.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta comunque che in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato assunto l'impegno di votare tutte le proposte emendative restanti.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che ci si trova in fase di dichiarazione di voto. Dà quindi la parola al collega Vinci.

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sul subemendamento Varchi 0.14.0500.91, fa presente che esso è volto a limitare la discrezionalità che il Governo può attribuire alle Corti d'appello, dal momento che il provvedimento le autorizza a creare nuove sezioni per decidere in tema di inammissibilità del ricorso. Si sorprende in particolare che siano favorevoli all'articolo aggiuntivo del Governo anche coloro che in queste aule si sono prodigati in favore della tutela dei diritti dei cittadini.

  La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.14.0500.91.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che il presidente voglia introdurre la cosiddetta «ghigliottina» senza dichiararlo esplicitamente. Fa presente altresì di non aver accettato alcun accordo in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e rivendica il diritto ad esprimere la propria opinione.

  Mario PERANTONI, presidente, rassicura il collega che avrà modo di esercitare tale diritto.

  La Commissione respinge gli identici subemendamenti Colletti 0.14.0500.97 e Piera Aiello 0.14.500.3.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra il subemendamento a sua firma 0.14.0500.98, volto a consentire che anche per i processi per direttissima sia consentita la discussione in appello senza la tagliola dell'improcedibilità, nel rispetto della «legge Pinto». Ritiene infatti che, per motivi di coerenza, l'introduzione dell'aberrante istituto dell'improcedibilità dovrebbe comportare contestualmente la modifica della «legge Pinto».

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.14.0500.98 e gli identici subemendamenti Colletti 0.14.0500.104 e Piera Aiello 0.14.0500.4.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra il subemendamento a sua firma 0.14.0500.102, volto a far decorrere l'aberrante istituto dell'improcedibilità dalla notifica del decreto di citazione a giudizio. Nel sottolineare il fatto che il provvedimento in esame non prevede risorse finanziarie per integrare l'organico dei cancellieri, fa presente che con l'organizzazione attuale del sistema il fascicolo arriva alla Corte d'appello dopo un anno e che tale tempo sarà calcolato ai fini dell'improcedibilità.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.14.0500.102.

  Mario PERANTONI, presidente, dispone l'accantonamento del subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori nonché dei subemendamenti Colletti 0.14.0500.202, 0.14.0500.205, 0.14.0500.224 e 0.14.0500.162.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra il suo subemendamento 0.14.0500.128, volto ad evitare che l'improcedibilità si applichi anche ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale. Ritiene infatti che consentire l'improcedibilità per i reati di mafia equivalga a fare un favore alle organizzazioni criminali, rammentando come tale misura si aggiunga alle modifiche alla disciplina del subappalto introdotte dal recente decreto-legge semplificazioni. Evidenzia pertanto che il Governo e la maggioranza hanno fatto in tal modo un duplice favore alla mafia.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.14.0500.128 e 0.14.0500.140.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra il suo subemendamento 0.14.0500.144, che intende sottrarre dall'ipotesi di improcedibilità i reati di violenza sessuale, con circostanze aggravanti. Fa presente a tale proposito che la sua componente vuole in tal modo tutelare, oltre alle vittime attuali, anche quelle future. Prega pertanto i colleghi della maggioranza di evitare almeno di fare un favore agli stupratori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.14.0500.144, 0.14.0500.147 e 0.14.0500.148.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel dichiarare che il collega Cecconi gli ha chiesto di sottoscrivere il subemendamento Muroni 0.14.0500.1, rileva come tra i firmatari figuri anche il deputato Ferraresi, del quale sottolinea l'assenza per l'intera giornata. Fa presente che il subemendamento in questione intende escludere l'improcedibilità per i reati contro l'ambiente che sono stati introdotti dal MoVimento 5 Stelle nel 2015 e sconfessati dopo soli 6 anni.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) interviene per chiedere di sottoscrivere il subemendamento Muroni 0.14.0500.1 e per evidenziare l'ipocrisia di chi introduce la tutela dell'ambiente in Costituzione e contemporaneamente avalla l'improcedibilità per i reati ambientali. Esprime pertanto la ferma convinzione che i colleghi debbano vergognarsi.

  La Commissione respinge il subemendamento Muroni 0.14.0500.1.

  Mario PERANTONI, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) chiede di sottoscrivere il subemendamento Bazoli 0.14.0501.48.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Bazoli 0.14.0501.48 e gli articoli aggiuntivi 14.0501 e 14.0502 del Governo (vedi allegato).

  Catello VITIELLO (IV) ringrazia i relatori e il Governo per il parere favorevole sul suo articolo aggiuntivo volto a tutelare i diritti individuali dei soggetti, consentendo la comunicazione contestuale anche al difensore nominato delle impugnazioni, delle dichiarazioni e degli ulteriori atti del procedimento. Nel far presente di aver messo a punto il testo del subemendamento insieme all'Osservatorio carcere, tiene a ringraziare in particolare l'avvocato Polidoro per la sua collaborazione.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Vitiello 14.042 (vedi allegato).

  Stefania ASCARI (M5S) chiede di sottoscrivere, a nome dei componenti del MoVimento 5 Stelle, l'articolo aggiuntivo 14.035 della collega Annibali, che ringrazia per aver posto la questione. Fa presente di aver introdotto un'analoga disposizione in una proposta di legge a sua firma.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Annibali 14.035 (vedi allegato).

  Gianluca VINCI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 14.04, volto a eliminare la «tagliola» introdotta dalla riforma in esame che, da un lato, prevede l'improcedibilità in appello e dall'altro consente, a chi non abbia un avvocato competente o conosciuto, di vedersi dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello. Nel ritenere che due gradi di giudizio rappresentino il presupposto minimo per consentire al cittadino di difendersi nel merito, ribadisce da ultimo il potere smisurato che il provvedimento in esame attribuisce alle Corti d'appello.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Delmastro Delle Vedove 14.04 e, con distinte votazioni, approva l'emendamento 15.500 del Governo e l'articolo aggiuntivo 15.0500 del Governo (vedi allegato).

  Gianluca VINCI (FDI) illustra il subemendamento Varchi 0.15.0501.1, volto a precisare che in materia di ufficio per il processo venga introdotta una disciplina temporanea e non organica come previsto dal testo dell'articolo aggiuntivo del relatore Vazio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Varchi 0.15.0501.1 e Colletti 0.15.0550.9.

  Il Sottosegretario Francesco Paolo SISTO, rivedendo il parere precedentemente espresso, formula un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore Vazio a condizione che sia riformulato in modo da introdurre la copertura finanziaria per l'ufficio per il processo (vedi allegato).

  Giusi BARTOLOZZI (MISTO) chiede che venga riammesso un emendamento di Forza Italia a sua prima firma che interviene in materia di copertura finanziaria, analogamente a quanto previsto nella riformulazione dell'articolo aggiuntivo del relatore Vazio.

  Mario PERANTONI, presidente, prende atto della richiesta della collega Bartolozzi.

  Franco VAZIO (PD), relatore, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 15.501, come riformulato.

  Gianluca VINCI (FDI), con riferimento all'articolo aggiuntivo del relatore Vazio, fa presente che, invece di destinare risorse finanziarie all'incremento dell'organico dei tribunali italiani, si preferisce dirottarle verso un apparato burocratico quale è l'ufficio del processo.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) fa presente che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore Vazio non è limitata esclusivamente alla previsione della copertura finanziaria, dal momento che provvede anche ad elidere una parte della lettera a) del comma 1.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO precisa che la modifica citata dal deputato Colletti è strettamente connessa alla previsione della copertura finanziaria.

  Mario PERANTONI, presidente, con riguardo alla richiesta della collega Bartolozzi fa presente che il subemendamento a cui la deputata si riferisce, 0.15.0501.5, risulterà assorbito dall'approvazione della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore Vazio.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 15.0501 del relatore Vazio, come riformulato, e l'emendamento 16.500 del Governo (vedi allegato).

  Gianluca VINCI (FDI) fa presente che il subemendamento Varchi 0.16.500.1 intende colmare una dimenticanza del provvedimento in esame, che non ha ritenuto di intervenire con riguardo ai giudici di pace e agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che forniscono un importante contributo al settore della giustizia.

  La Commissione respinge il subemendamento Varchi 0.16.500.1 e, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 16.0500 del Governo e l'emendamento 17.500 del Governo (vedi allegato).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che l'emendamento 18.500 del Governo non verrà posto in votazione, in quanto assorbito dall'approvazione dai precedenti emendamenti del Governo relativi agli articoli 15, 16 e 17.

  Gianluca VINCI (FDI) fa presente che il Governo avrebbe potuto prenderne atto da solo.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte emendative tuttora accantonate.

  Gianluca VINCI (FDI) fa presente che il suo gruppo è contrario all'intervento recato dal subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori che, contravvenendo al principio della certezza del diritto, introduce il criterio della «particolare complessità». Nel sottolineare che si tratta di un criterio discrezionale, essendo soggetto alla valutazione soggettiva del singolo magistrato, ritiene che tale subemendamento configuri un intervento antidemocratico e anticostituzionale.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) fa presente che, tranne un timido intervento della collega Ascari, nessuno dei deputati del MoVimento 5 Stelle ha ritenuto di intervenire, considerando come tale atteggiamento costituisca la prova della vergogna che essi provano nel votare in senso favorevole al provvedimento in esame. Nell'esprimere la convinzione che la riforma in atto rappresenti il requiem del MoVimento, sottolinea come il subemendamento dei relatori intervenga a peggiorare ulteriormente il contenuto dell'articolo aggiuntivo del Governo, consentendo l'improcedibilità per i reati contro la pubblica amministrazione. Nel ritenere che il MoVimento 5 Stelle, oggi al potere, nutra il timore che tali reati possano essere contestati a qualcuno dei suoi esponenti, rileva come l'intervento recato dal subemendamento dei relatori configuri la piena sconfessione dello «spazzacorrotti» dell'allora Ministro Bonafede. Nel rammentare inoltre che la Ministra Cartabia ha dichiarato in Parlamento che la riforma della giustizia penale avrebbe salvato i processi per mafia, fa presente che al contrario il provvedimento in esame prevede l'improcedibilità anche in caso di concorso esterno nelle organizzazioni mafiose, garantendo quindi l'impunità per reati gravissimi. Nel dichiarare di essersi aspettato un simile atteggiamento già al momento dell'insediamento del Governo Draghi, ritiene che il MoVimento 5 Stelle in ragione della sua evidente ipocrisia sia diventato anche peggiore di coloro che in precedenza ha dichiarato di combattere.

  Matilde SIRACUSANO (FI) invita il presidente a stigmatizzare l'intervento del collega Colletti che si è reso responsabile di affermazioni inaccettabili.

  Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Colletti ad esprimersi nei modi dovuti.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), nel sottolineare che il subemendamento dei relatori si configura come un intervento spazza «spazzacorrotti», fa presente che nella sostanza si sostituisce alla prescrizione l'improcedibilità e che, diversamente da quanto dichiarato, i reati di mafia e di terrorismo non saranno esclusi dall'applicazione di tale istituto. Precisa infatti che un diverso trattamento è riservato esclusivamente ai processi considerati particolarmente complessi, che rappresentano una minima parte del totale.

  Mario PERANTONI, presidente, invita il collega Forciniti a concludere.

  Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) manifesta il diritto a lasciare agli atti la propria posizione su quello che considera un intervento inqualificabile del Governo.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta al collega Forciniti che era stato concordato per ciascuna proposta emendativa un intervento per gruppo, della durata di un minuto. Fa presente, altresì, di aver già dato la parola per la sua componente al collega Colletti.

  La Commissione approva il subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori (vedi allegato).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.14.0500.337 dei relatori risultano preclusi i subemendamenti Colletti 0.14.0500.202, 0.14.0500.205, 0.14.0500.224, 0.14.0500.162.

  Gianluca VINCI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 14.0501 del Governo, sottolinea che vi sono strumenti di identificazione molto più moderni di quelli introdotti da tale proposta emendativa.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, nel testo subemendato (vedi allegato).

  Mario PERANTONI, presidente, prende atto che i presentatori accolgono la riformulazione del subemendamento Bazoli 0.7.500.144, proposta dai relatori e accettata dal Governo (vedi allegato).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Bazoli 0.7.500.144, nel testo riformulato (vedi allegato), e l'emendamento 7.500 del Governo, nel testo subemendato (vedi allegato).

  Mario PERANTONI, presidente, nel dichiara concluse le votazioni, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

  Ciro MASCHIO (FDI) chiede che la Commissione proceda all'acquisizione degli elementi istruttori per l'esame del testo ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 79 del Regolamento, tra i quali la richiesta al Governo della predisposizione della relazione tecnica, sulla base dei quali le Commissioni competenti in sede consultiva potranno esprimere il parere.

  Mario PERANTONI, presidente, in risposta all'onorevole Maschio, rileva che la richiesta è intempestiva poiché l'istruttoria prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del Regolamento si esplica nella fase antecedente alla votazione delle proposte emendative e le valutazioni pertinenti all'acquisizione delle informazioni necessarie per il parere spetteranno alle Commissioni competenti in sede consultiva.

  Ciro MASCHIO (FDI) chiede al presidente di formalizzare per iscritto la decisione testé assunta sulla sua richiesta.

  Mario PERANTONI, presidente, sospende la seduta, in attesa dell'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

  La seduta, sospesa alle 19.35, riprende alle 20.

  Mario PERANTONI, presidente, con riferimento alla richiesta depositata dai deputati del gruppo di Fratelli d'Italia e del deputato Colletti, volta ad acquisire elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo, con relativa relazione tecnica del Governo, fa presente che la richiesta è da ritenersi tardiva in quanto presentata al termine delle votazioni relative agli articoli e dunque in una fase procedurale successiva a quella istruttoria in cui ben avrebbe potuto collocarsi la richiesta avanzata.
  Fa inoltre presente che il Governo ha trasmesso gli emendamenti con la relativa relazione tecnica che è stata tempestivamente trasmessa a tutti i deputati.
  Avverte quindi che è pervenuto il parere favorevole con un'osservazione della I Commissione (Affari costituzionali) sul testo trasmesso e che le Commissioni XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) hanno comunicato che non hanno inteso esprimere il parere, mentre la V Commissione (Bilancio) ha comunicato che si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea.
  Ricorda che il Governo ha preannunciato, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi, svoltasi oggi, la volontà di porre la questione di fiducia sul testo deliberato dalla Commissione. In assenza di obiezioni, avverte quindi che la Presidenza si intende autorizzata ad accorpare il testo in due soli articoli: il primo contenente le norme di delega e il secondo recante le restanti disposizioni.

  (Così rimane stabilito).

  Mario PERANTONI, presidente, chiede quindi se vi siano interventi in dichiarazione di voto sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

  Ciro MASCHIO (FDI) eccepisce la risposta della presidenza in merito alla tardività della richiesta del suo gruppo in quanto l'esame in sede referente del provvedimento non è ancora concluso. Sottolinea quindi la fondatezza della stessa e preannuncia che farà presente alla Presidenza della Camera che la richiesta, seppure in una fase molto avanzata, era tuttavia valida e fondata. Prendendo atto inoltre della proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea, chiede che la presidenza acquisisca la volontà del gruppo di Fratelli d'Italia di designare la deputata Varchi quale relatrice di minoranza in Assemblea.

  Mario PERANTONI, presidente, fa presente che sono state già acquisite dalla presidenza le designazioni da parte del gruppo di Fratelli d'Italia e della componente «L'Alternativa c'è» del gruppo Misto, rispettivamente, dei deputati Varchi e Colletti quali relatori di minoranza in Assemblea.

  Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nell'associarsi alle considerazioni del collega Maschio, ribadisce che svolgerà in Assemblea una relazione di minoranza sul provvedimento e preannuncia il suo voto contrario sulla proposta di conferire ai relatori Vazio e Sarti il mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Vazio e Sarti, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del provvedimento in esame, come risultante dalle proposte emendative approvate. Delibera altresì di essere autorizzata a riferire oralmente.

  Mario PERANTONI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 20.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45 e dalle 18.50 alle 19.

II Commissione - venerdì 30 luglio 2021

ALLEGATO

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (C. 2435 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale,.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, al comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

    1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

    2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

    3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione dell'articolo 6 della presente legge, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) in materia di giudizio abbreviato:

    1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

    2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

    3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

   dopo la lettera d), inserire la seguente:

   «d-bis) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali»;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: di procedura penale, inserire le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
1.501. Governo.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3 comma 1, lettera i-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile.
0.1.500.46. Turri, Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere criteri più stringenti ai fini del provvedimento di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.
0.1.500.78. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  Al comma 1, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica,.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 3, dopo le parole: del codice di procedura penale inserire le seguenti: , delle norme di attuazione del codice di procedura penale;

   all'articolo 3, al comma 1:

   alinea, dopo le parole: di udienza preliminare inserire le seguenti: e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;

   alla lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio con le seguenti: prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   alla lettera c):

   all'alinea, sostituire la parola: gravità con la seguente: natura:

   al numero 1), sostituire le parole: per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria con le seguenti: per le contravvenzioni;

   alla lettera d), sostituire le parole: del termine con le seguenti: dei termini e le parole: tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi con le seguenti: tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

   sostituire la lettera e) con le seguenti:

   «e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

   e-bis) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

   e-ter) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

   e-quater) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale»;

   sopprimere le lettere f) e g);

   sostituire la lettera h) con la seguente:

   «h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti»;

   sostituire la lettera i) con le seguenti:

   «i) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

   i-bis) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   i-ter) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari anche d'ufficio la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche d'ufficio gli atti al pubblico ministero;

   i-quater) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale»;

   sostituire la lettera l) con le seguenti:

   «l) precisare i presupposti per l'iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

   l-bis) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

   l-ter) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

   l-quater) prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo»;

   al capo I, rubrica, sostituire le parole: del codice penale e della collegata legislazione speciale con le seguenti: delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica,
1.500. Governo.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

   b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

   c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

   d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

   e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;

   f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

   g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

   h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

   i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

   l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

   m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

   n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità;

   al Capo I, rubrica, sostituire le parole: delle contravvenzioni con le seguenti: dei reati.
1.502. Governo.

  Al comma 1, dopo le parole del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo 1, comma 2, sostituire le parole: e con il Ministro per la pubblica amministrazione, e sono successivamente trasmessi con le seguenti: , con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi;

   dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Giustizia riparativa)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei princìpi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

   b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subìto un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subìto un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

   c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

   d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità in ogni momento del consenso; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

   e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

   f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

   g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi, nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: del regime sanzionatorio delle contravvenzioni inserire le seguenti: , nonché per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa;

   all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 9-bis ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa nonché;

   al titolo, dopo le parole: del processo penale aggiungere le seguenti: nonché in materia di giustizia riparativa.
1.503. Governo.

ART. 2.

  All'emendamento 2.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e la reperibilità con le seguenti: , la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
0.2.500.2. (Nuova formulazione) Piera Aiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni con le seguenti: in materia di processo penale telematico.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita l'autenticità, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica»;

   sostituire la lettera b) con le seguenti:

   «b) prevedere che, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a) del presente comma, assicurando il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

   b-bis) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

    1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

    2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

    3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;

   b-ter) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione o notificazione»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domìni del Ministero della giustizia:

    1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

    2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

    3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici»;

   sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p);

   alla rubrica, sostituire la parola: notificazioni con le seguenti: processo penale telematico;

   dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di notificazioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

   b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;

   c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

   d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

   e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

   f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

Art. 2-ter.
(Processo in assenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;

   b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

   c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole;

   d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato;

   e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notifica all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

   f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;

   g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

   h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;

   i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che non comparendo sarà ugualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).

Art. 2-quater.
(Utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

   b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

   c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.
2.500. Governo.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni
4.4. (Nuova formulazione) Schullian.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro settimo, titolo II, capo IV del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione;
4.39. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Giannone, Pittalis, Siracusano, Rossello.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sopprimere la lettera c);

   alla lettera d), dopo le parole: prevedere, inserire le seguenti: ai fini dell'esame del consulente o del perito,;

   sostituire la lettera e) con la seguente:

   «e) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze»;

   sopprimere la lettera f).
5.500. Governo.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

   a-bis) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;

   a-ter) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche d'ufficio gli atti al pubblico ministero;

   a-quater) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera a-quinquies), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

   a-quinquies) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b), sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettera a-quater);

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera a-quater) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica;».
6.500. Governo.

ART. 7.

  All'emendamento 7.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia.
0.7.500.144. (Nuova formulazione) Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Miceli, Zan.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, alla lettera g), sostituire le parole: l'imputato o il suo difensore con le seguenti: la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore.
0.7.500.48. (Nuova formulazione) Ferraresi, Bonafede, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  All'emendamento 7.500 del Governo parte consequenziale relativa all'articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera h-quinquies).
*0.7.500.8. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.
*0.7.500.35. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  All'emendamento 7.500 del Governo, nella parte consequenziale, relativa al comma 1 dell'articolo 7, alla lettera h-sexies), sopprimere le parole: non partecipata.
0.7.500.32. Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Giannone.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di appello, inserire le seguenti: di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) fermo restando il criterio di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento»;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa»;

   sopprimere la lettera f);

   sostituire la lettera g) con la seguente:

   «g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza»;

   sostituire la lettera h) con le seguenti:

   «h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;

   h-bis) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

   h-ter) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

   h-quater) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

   h-quinquies) estendere la procedura senza formalità di cui all'articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale a tutti i casi di inammissibilità del ricorso e di ricorso manifestamente fondato; prevedere un termine perentorio entro il quale le parti private e il procuratore generale possano presentare opposizione motivata avverso la decisione di inammissibilità o di accoglimento; prevedere che sull'opposizione decida l'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, la quale, se non conferma l'inammissibilità, rimette il ricorso alla sezione ordinaria; prevedere che l'opposizione non sospenda l'esecuzione della ordinanza di inammissibilità e che la Corte di cassazione possa disporre, su richiesta di parte, la sospensione in presenza di gravi ragioni;

   h-sexies) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio non partecipata; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

   h-septies) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale»;

   alla rubrica, sostituire la parola: Appello con la seguente: Impugnazioni.
7.500. Governo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro ed esecuzione della confisca)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

   b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
7.0500. Governo.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: gravi inserire le seguenti: o gravissime.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità»;

   alla lettera b), sostituire le parole: l'indirizzo di posta elettronica certificata con le seguenti: un idoneo recapito telematico;

   alla lettera c), sopprimere la parola: dibattimentale.
8.500. Governo.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Pene pecuniarie)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

   b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

   c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.
9.500. Governo.

  All'articolo aggiuntivo 9.0500 del Governo, comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul, l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77,
0.9.0500.8. (Nuova formulazione) Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà, Palmisano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

   b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.
9.0500. Governo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente

Art. 9-bis.
(Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

   b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
9.0501. Governo.

ART. 11

  Al comma 1, sostituire le parole: uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di convalida della perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro con le seguenti: il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
11.500. Governo.

ART. 12

  Sopprimerlo.
*12.500. Governo.
*12.1. Colletti.

ART. 13

  Sopprimerlo.
*13.500. Governo.
*13.4. Cirielli.

  Nel capo I, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Comunicazione della sentenza)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.
13.02. (Nuova formulazione) Costa, Magi.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione del reato)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»;

   c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

   «Art. 161-bis. – (Cessazione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».
14.500. Governo.

  All'emendamento 14.0500, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, lettera a), capoverso art. 344-bis:

   a) sostituire il comma 4 con i seguenti:

  4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.l, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Non di meno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.l, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.
  4-bis. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma l, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

   b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159, per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notifica è effettuata.

   c) al comma 7 premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, e al primo periodo, sostituire le parole: commi da 4 a 6 con le seguenti: commi 4, 4-bis, 5 e 6 del presente articolo;

   dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  4. Nei procedimenti di cui al comma 2 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio in cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciati prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
  5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 15-bis e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.
0.14.0500.337. I Relatori.

  Nel capo II, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente:

«Art. 344-bis.

(Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione)

   1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.
   4. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del presente codice e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione.
   5. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni.
   6. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
   7. Le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 4 a 6 si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.
   8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti»;

   b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione»;

    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
  3. Per i procedimenti di cui al comma 2 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al Capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
14.0500. Governo.

  All'emendamento 14.0501 del Governo, parte principale, al capoverso «Art. 14-bis», ai commi 1, 2 e 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea con le seguenti: di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

  Conseguentemente al medesimo capoverso Art. 14-bis, comma 4, sostituire le parole: un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea con le seguenti: un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea
0.14.0501.48. Bazoli, Verini, Zan, Bordo, Morani, Miceli, Colletti.

  Nel capo II, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di compiuta identificazione della persona sottoposta a indagini e dell'imputato)

  1. All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso».
  2. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare
anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini».
  3. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo».
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice».

  Conseguentemente, al capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0501. Governo.

  Nel capo II, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e al codice penale in materia di tutela della vittima del reato)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,»;

   b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,»;

   c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: «di uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati,»;

   d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati,».

  2. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «in relazione ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati,».
  3. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,».

  Conseguentemente, al capo II, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
14.0502. Governo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di garanzie dei detenuti)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina di un difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».

  Conseguentemente, alla rubrica del capo II aggiungere le seguenti parole: e al codice di procedura penale.
14.042. Vitiello.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di arresto obbligatorio in flagranza)

  1. La lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, è sostituita dalla seguente:

   «l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale».

  Conseguentemente, al Capo II, alla rubrica, dopo le parole: codice penale aggiungere le seguenti: e al codice di procedura penale
14.035. Annibali, Ferri, Vitiello, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Ferraresi, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà.

ART. 15.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 18, comma 1, sopprimere la parola: 15;

   al titolo, sopprimere le parole: pendenti presso le corti d'appello.
15.500. Governo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato e i suoi componenti durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.
15.0500. Governo.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Ufficio per il processo penale)

   1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

   b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

    1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

    2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e ai fini del monitoraggio dei fascicoli più datati o della verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

    3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare, quelle aventi un rilevante grado di «serialità», e con la creazione di una «banca dati» dell'ufficio giudiziario di riferimento;

    4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

   c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo» presso la Corte di cassazione, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità;

   d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

    1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notifiche;

    2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

    4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

    5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

   e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione;

   f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli Avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

    1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

    2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

    4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

   2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale appartenente alla III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui, a decorrere dall'anno 2023.
   3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 858, le parole «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.820 unità», le parole «1.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «900 unità», le parole «1.200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «735 unità», le parole «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «185 unità»;

   b) Al comma 860, la cifra «119.010.951» è sostituita dalla seguente: «72.241.502».

  Conseguentemente,

   al Capo I, rubrica, dopo le parole: «del regime sanzionatorio delle contravvenzioni», inserire le seguenti: «e per l'introduzione di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale».

   all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: oneri a carico della finanza pubblica, aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale;.
15.0501. (Nuova formulazione) Il Relatore Vazio.

ART. 16.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sopprimere la seguente parola: , 16.
16.500. Governo.

  Nel capo III, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.
(Piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia)

  1. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.
  2. Il piano di cui al comma 1, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

Art. 16-ter.
(Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo)

  1. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, al Capo III, sostituire la rubrica con la seguente: Misure di accompagnamento della riforma.
16.0500. Governo.

ART. 17.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sopprimere le seguenti parole: e 17.
17.500. Governo.