XIV Commissione
Politiche dell'Unione europea
Politiche dell'Unione europea (XIV)
Commissione XIV (Unione europea)
Comm. XIV
Variazione nella composizione della Commissione ... 178
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) ... 178
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ... 182
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE. JOIN(2020)17 (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) ... 181
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ... 183
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente, Emanuela ROSSINI.
La seduta comincia alle 14.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Emanuela ROSSINI, presidente, avverte che, per il gruppo FDI, è entrato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Donzelli, mentre ha cessato di farne parte la deputata Augusta Montaruli. Avverte, inoltre, che, per il gruppo MISTO – L'ALTERNATIVA C'È, il deputato Paolo Nicolò Romano ha cessato di far parte della Commissione. Dà inoltre conto delle sostituzioni per la seduta odierna.
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura sul testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» (C. 290-410-1314-1368-B). Ricorda che il provvedimento è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e poi con modificazioni dal Senato e che sul testo la Commissione ha già espresso un parere favorevole, con osservazione, nel corso dell'esame in prima lettura.
Fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, esso si compone ora di 21 articoli e rinvia per la disamina di dettaglio dell'articolato alla documentazione predisposta dagli uffici.
Fa presente che l'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina l'oggetto e le finalità del provvedimento, chiarendo che esso disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, una serie di oggetti con l'esclusione, come specificato dal Senato, del «sistema dei controlli», per la cui revisione l'articolo 20 prevede una apposita delega legislativa al Governo. Il comma 2 dell'articolo specifica, a seguito di una modifica apportata in seconda lettura, che la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Viene inoltre rimarcato che lo Stato oltre a promuovere «sostiene» la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.
Il comma 3 dell'articolo, anch'esso modificato dal Senato, specifica che ai fini della proposta di legge in esame i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni dei regolamenti europei e di quelle nazionali in materia di agricoltura biologica.
Con riferimento al tema dell'equiparazione dell'agricoltura biodinamica all'agricoltura biologica, che è stato oggetto di dibattito sia in Parlamento che nel Paese, segnala, per i profili di competenza, che la normativa europea, nel disciplinare la produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici, include i preparati biodinamici tra le sostanze ammesse (si vedano in proposito sia il vigente regolamento (CE) n. 834/2007, sia il nuovo regolamento (UE) 2018/848 che entrerà in vigore dal 2022).
Segnala poi come di particolare interesse l'articolo 6, che è stato modificato dal Senato per meglio precisare, con riguardo all'istituzione del marchio «Biologico italiano» per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, i riferimenti normativi relativi alla disciplina dell'Unione europea, e in particolare: all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e all'articolo 33, paragrafo 5, del nuovo regolamento (UE) 2018/848, che sostituisce e abroga il citato regolamento (CE) n. 834/2007 ed entrerà in vigore dal 1o gennaio 2022, essendo la sua data di applicazione posticipata di un anno dal regolamento (UE) n. 2020/1693 alla luce della pandemia di COVID-19.
Ricorda in proposito che la Commissione in sede di espressione del parere nel corso dell'iter in prima lettura aveva espresso un'osservazione sul testo volta a sollecitare la Commissione di merito affinché fosse prevista la natura facoltativa del marchio «Biologico italiano», fermo restando il rispetto delle norme sulle indicazioni obbligatorie relative all'etichettatura come previste dalla normativa europea. Sottolinea che tale osservazione è stata recepita nel testo ora all'esame, atteso che il comma 2 dell'articolo 6 chiarisce che il citato marchio, di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere richiesto su base volontaria.
L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Tra gli obiettivi del Piano il Senato ha incluso anche quello di sostenere e promuovere i distretti biologici. Ricorda poi che l'articolo 8 è stato modificato dal Senato per inserirvi la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche, mentre l'articolo 9 – anch'esso modificato dal Senato – istituisce, presso il MIPAAF, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, prevedendo che il Ministro dell'agricoltura, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determini la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione. Tra le disposizioni normative modificate dal Senato segnala inoltre l'articolo 18, che reca disposizioni sulle sementi biologiche. Esso prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il Senato ha specificato che tale materiale può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento, tra cui segnala tra gli altri il divieto di uso di OGM previsto dall'articolo 11.
Da ultimo, segnala il nuovo articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.
Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
Con riguardo a tale articolo segnala che l'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica è stata da ultimo disposta dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015). Segnala, inoltre, che a livello unionale la disciplina in materia di controlli è dettata principalmente dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Disposizioni volte a rafforzare i sistemi di controllo sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici sono previste anche dal citato nuovo Regolamento (CE) n. 2018/848, che entrerà in vigore come accennato dal 1° gennaio 2022, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione che stabilisce, tra l'altro, i requisiti minimi di controllo.
Per tali ragioni, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame e non ravvisando profili ostativi dal punto di vista della sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone sin d'ora di esprimere un parere favorevole con una sola osservazione riferita all'articolo 19 che passa di seguito a illustrare (vedi allegato 1).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulato dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.40.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente, Emanuela ROSSINI.
La seduta comincia alle 14.40.
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE.
JOIN(2020)17.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame della comunicazione in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio 2021.
Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (vedi allegato 2).
Emanuela ROSSINI, presidente, ringrazia la relatrice per avere accolto nella proposta di parere talune indicazioni emerse nei dibattiti svolti dalla Commissione su altri atti vertenti su tematiche analoghe. Sottolinea inoltre che gli aspetti evidenziati nel parere appaiono anche in linea con gli obiettivi principali dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza, obiettivi che appare importante ribadire anche nell'azione esterna dell'Unione europea.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.50.
ALLEGATO 1
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» (C. 290-410-1314-1368-B);
considerati, in particolare:
l'articolo 1 che individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella disciplina dei vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, e nella previsione di forme di sostegno anche finanziario allo sviluppo del settore biologico, e che, ai fini della proposta di legge, equipara al metodo di agricoltura biologica il metodo dell'agricoltura biodinamica e i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica;
l'articolo 6 che istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano», precisando le condizioni per il suo utilizzo e all'uopo richiamando l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e l'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848;
l'articolo 9 che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento, in coerenza con gli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui all'articolo 8;
l'articolo 18 che disciplina la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, richiamando l'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2018/848 e i conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea, nonché, con riferimento al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, gli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e l'allegato II, parte I, dello stesso regolamento;
l'articolo 19, recante una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, al fine, tra l'altro di migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo e di rafforzare il sistema dei controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;
preso atto che il regolamento (UE) 2018/848 prevedeva la sua applicazione, in sostituzione del regolamento (CE) n. 834/2007, a partire dal 1° gennaio 2021, e che, in ragione delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, il regolamento (UE) n. 2020/1693 ne ha differito la data di entrata in vigore al 1o gennaio 2022;
rilevato che a livello unionale la disciplina in materia di controlli è dettata principalmente dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e che disposizioni specifiche volte a rafforzare i sistemi di controllo sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici sono previste dal citato regolamento (UE) n. 2018/848, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 che stabilisce, tra l'altro, i requisiti minimi di controllo;
esprime, per quanto di competenza,
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
con riferimento alla delega al Governo, di cui all'articolo 19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i decreti legislativi ivi previsti debbano essere adottati in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2017/625 sui controlli ufficiali, nonché dal regolamento (UE) n. 2018/848 e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, citati in premessa.
ALLEGATO 2
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE (JOIN(2020)17).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: «Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE» (JOIN(2020)17);
premesso che:
il Piano d'azione intende accrescere l'efficacia dell'impegno dell'UE per la parità di genere, in quanto priorità trasversale dell'azione esterna nella sua attività strategica e programmatica, e l'UE si è impegnata a far sì che, entro il 2025, almeno l'85 per cento di tutte le nuove azioni esterne abbia come obiettivo significativo o principale la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze;
il Piano d'azione è coerente con le priorità previste dalla strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020)152) presentata dalla Commissione europea il 5 marzo 2020, che definisce obiettivi e azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere;
considerato che:
il nuovo Piano d'azione sulla parità di genere III (Gender Action Plan – GAP III) rappresenta uno strumento strategico per promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze nelle relazioni esterne;
l'emancipazione economica delle donne è fondamentale per ridurre la povertà e per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile;
i divari di genere nel mondo del lavoro persistono ancora in modo accentuato e la pandemia di COVID-19 ha reso più urgente affrontare questo problema, dato che la crisi ha colpito in modo particolare le lavoratrici;
nella comunicazione si indica che nel 2020 meno del 50 per cento delle donne partecipa al mercato del lavoro, rispetto al 76 per cento degli uomini, con un conseguente divario di genere di 27 punti percentuali a livello globale;
il differenziale tra retribuzioni inoltre accentua la posizione di svantaggio delle donne nel mondo del lavoro, come segnalato nel parere espresso dalla XIV Commissione in data 7 luglio 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (COM(2021)93 final);
secondo alcune stime riportate nel Piano d'azione, l'avanzamento della parità di genere potrebbe far crescere il PIL globale di un valore approssimativo compreso tra 11 e 21 mila miliardi di euro entro il 2025;
rilevato inoltre che l'utilizzo delle tecnologie e delle soluzioni digitali può accelerare i progressi verso la parità di genere e l'emancipazione femminile non solo nell'istruzione e nell'occupazione, ma anche nella lotta alla violenza di genere;
sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee:
a) la necessità di integrare la prospettiva di genere in modo sistematico in tutte le politiche concernenti la dimensione interna ed esterna dell'azione dell'UE, anche al fine di garantire l'effettiva coerenza del Piano d'azione con la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025;
b) l'importanza dell'utilizzo delle analisi di genere aggiornate e dell'applicazione al monitoraggio e alla valutazione di indicatori e dati statistici che tengano conto delle questioni di genere e disaggregati per sesso, ai fini dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i programmi esterni finanziati dall'UE;
c) l'esigenza di promuovere azioni per colmare i divari di genere globali nei tassi di partecipazione alla forza lavoro, ponendo particolare attenzione anche al sostegno all'imprenditorialità e all'occupazione femminile nei settori dell'economia verde, blu e circolare, tenuto conto dell'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulle donne e sulle ragazze nei paesi in via di sviluppo;
d) l'urgenza di promuovere azioni per aumentare la parità di accesso delle donne alle tecnologie digitali e tenere conto della dimensione di genere nelle politiche, nei progetti e nei programmi di sviluppo che sostengono la trasformazione digitale dei Paesi partner.