I Commissione
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Commissione I (Affari costituzionali)
Comm. I
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. Emendamenti C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere) ... 8
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.
La seduta comincia alle 15.10.
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
Emendamenti C. 3201 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).
Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.
Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3201, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 79 del 2021, recante «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori».
Rileva, quindi, che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone esprimere su di essi nulla osta.
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 15.15.
SEDE REFERENTE
Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.
La seduta comincia alle 15.15.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, per il gruppo Forza Italia, entra a far parte della Commissione la deputata Giusi Bartolozzi.
Comunica inoltre che, per il gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Giovanni Donzelli cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Augusta Montaruli.
Comunica altresì che, conseguentemente, alla luce dell'indicazione in tal senso pervenuta dal gruppo Fratelli d'Italia, la deputata Montaruli entra a far parte del Comitato permanente per i pareri, al posto del deputato Donzelli.
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2019.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
Ricorda che sul provvedimento si è svolto un ampio ciclo di audizioni informali, che si è protratto dal 2 marzo al 5 novembre 2020, nel corso del quale sono stati ascoltati circa 20 soggetti.
Fa quindi presente che la seduta odierna è stata convocata la fine di consentire alla relatrice, Baldino, di presentare una proposta di testo unificato da adottare quale testo base, la quale potrà essere posta in votazione nella seduta già convocata per la giornata di domani.
Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, presenta una proposta di testo unificato (vedi allegato), da adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame, rilevando come essa sia volta a sintetizzare il contenuto di tutte le proposte di legge in titolo.
Auspica dunque che i gruppi possano approfondire il contenuto di tale testo, dichiarandosi sin d'ora disponibile ad un serio confronto sul merito dei suoi contenuti.
Giuseppe BRESCIA, presidente, auspica che i gruppi possano svolgere le proprie valutazioni sul merito della proposta di testo unificato in esame, in vista della deliberazione sull'adozione del testo base, che potrà aver luogo anche nella seduta già prevista per la giornata di domani.
Sui lavori della Commissione.
Simona BORDONALI (LEGA) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di riprendere quanto prima l'esame delle proposte di legge in materia di polizia locale. Rileva al riguardo come occorra procedere all'adozione del testo base e preannuncia, in qualità di relatrice sulle predette proposte di legge, l'intenzione di proporre di adottare quale testo base la proposta di legge C. 451 a sua prima firma.
Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva come la questione posta dalla deputata Bordonali potrà essere esaminata in occasione dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenite, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 27 luglio 2021.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.
ALLEGATO
Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO FORMULATA DALLA RELATRICE
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:
a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;
b) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera d), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;
c) «portatori di interessi»: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività;
d) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo, dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti, nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i membri delle autorità indipendenti compresa la Banca d'Italia, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici, nonché i titolari di incarichi di funzione dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;
e) «processi decisionali pubblici»: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.
Art. 3.
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;
b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;
c) ai rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;
d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;
f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;
g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;
h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
Art. 4.
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)
1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.
4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:
a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;
b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;
c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.
5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:
a) i minori di anni diciotto;
b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i sindaci e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i tre anni successivi;
c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i tre anni successivi;
d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i tre anni successivi;
e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i tre anni successivi;
f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;
g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i tre anni successivi;
h) coloro che hanno subìto condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;
i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;
l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.
6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5.
(Agenda degli incontri e relazione annuale)
1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:
a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
c) oggetto dell'incontro;
d) soggetti partecipanti all'incontro.
Art. 6.
(Codice deontologico)
1. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. All'atto dell'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
Art. 7.
(Comitato di sorveglianza)
1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
2. Il Comitato di sorveglianza è composto:
a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo Presidente della medesima;
b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:
a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 9, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.
Art. 8.
(Diritti degli iscritti nel Registro)
1. Il rappresentante di interessi iscritto nel Registro può:
a) presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti;
b) accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti;
c) contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
3. I decisori pubblici, nell'ambito delle rispettive autonomie, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai princìpi del presente articolo per quanto attiene le loro attività istituzionali.
Art. 9.
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)
1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.
2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);
c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.
4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.
Art. 10.
(Procedura di consultazione)
1. Ciascun decisore pubblico che intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto e potrà avvenire anche attraverso piattaforme digitali per favorire una più ampia ed agevole consultazione. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.
Art. 11.
(Sanzioni)
1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 10 si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
d) cancellazione dal Registro.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:
a) la censura;
b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8. Il Comitato di sorveglianza vigila e può raccogliere segnalazioni su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.
Art. 12.
(Disposizioni finali)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché all'istituzione di un apposito elenco per l'iscrizione dei soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza anche non generale ed anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.