Commissioni Riunite (I e VIII)
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
Commissioni Riunite (I e VIII)
Comm. riunite 0108
TESTO AGGIORNATO AL 22 LUGLIO 2021
Sulla pubblicità dei lavori ... 3
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Seguito esame e rinvio) ... 3
ALLEGATO 1 (Proposte emendative dei relatori e relativi subemendamenti) ... 45
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) ... 53
Sulla pubblicità dei lavori ... 24
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Seguito esame e conclusione) ... 24
ALLEGATO 3 (Proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 38.027) ... 97
ALLEGATO 4 (Correzioni di forma approvate) ... 100
SEDE REFERENTE
Lunedì 19 luglio 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA, indi del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Intervengono la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, e la sottosegretaria per la transizione ecologica, Ilaria Fontana.
La seduta comincia alle 12.20.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alessia ROTTA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.
Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio 2021.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.
Avverte innanzitutto che sono stati presentati circa 20 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori, presentato nella seduta di venerdì 16 luglio scorso (vedi allegato 1).
Avverte che taluni dei subemendamenti presentati non sono ammissibili, in quanto non presentano alcuna connessione testuale con l'articolo aggiuntivo cui si riferiscono, né risultano ad essi legati da una consequenzialità diretta, non costituendo quindi subemendamenti, ma nuovi emendamenti, presentati oltre il termine.
Si tratta in particolare dei seguenti subemendamenti: Paita 0.36.041.1 (il quale inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo che detta una articolata disciplina volta ad istituire la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico); Vianello 0.36.041.10 (il quale stanzia 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per sostenere gli interventi della regione Puglia volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere i danni causati da tali fenomeni); Maraia 0.36.041.13 (il quale stanzia 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per sostenere interventi nelle regioni del Mezzogiorno volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere i danni causati da tali fenomeni); Maraia 0.36.041.15 (il quale reca norme in materia di garanzia finanziaria nel caso di sostituzione di pannelli fotovoltaici installati negli impianti di produzione di energia incentivati); Maraia 0.36.041.16 (il quale emenda l'articolo 35 del decreto – legge in esame, relativamente alle previsioni in materia di gestione dei rifiuti e Maraia 0.36.041.17 (il quale emenda l'articolo 18 del decreto – legge in esame, relativamente alle previsioni in materia di espropri);
Ricorda quindi che, come stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite è stato stabilito che l'esame in sede referente si concluderà nella seduta odierna, entro le ore 18, con la possibilità di proseguire i lavori comunque non oltre le ore 20, al fine di consentire l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento nella seduta di mercoledì 21 luglio prossimo, tenuto conto dei tempi indispensabili per la predisposizione del testo A.
Avverte che il deputato Marrocco sottoscrive l'emendamento Aprea 33.206 e il deputato Bella sottoscrive l'emendamento Saccani 64.16.
Avverte infine che l'articolo aggiuntivo Barelli 55.015 è stato ritirato dai presentatori.
Non essendovi richieste di intervento, cede la parola ai relatori e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprimendo i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 44, esprime parere favorevole sull'emendamento Rixi 44.8, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento Lucchini 44.9. Propone l'accantonamento dell'emendamento Andrea Romano 44.4. Invita al ritiro dell'emendamento Lucchini 44.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Stefani 44.7, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro dell'emendamento Iezzi 44.10. Quanto all'emendamento Varrica 44.14, esso risulterebbe assorbito dalla riformulazione proposta dell'emendamento Rixi 44.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Melilli 44.1. Invita al ritiro dell'emendamento Silvestroni 44.12. Propone l'accantonamento degli emendamenti Prestigiacomo 44.17 e Spena 44.20. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Fregolent 44.01, Ruffino 44.02.
Passando ai pareri sulla proposta emendativa riferita all'articolo 45, invita al ritiro dell'emendamento Mazzetti 45.4.
Passando ai pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 46, invita al ritiro dell'emendamento Forciniti 46.18, degli identici emendamenti Termini 46.1, Muroni 46.6 e Zolezzi 46.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento Maraia 46.14, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Quanto all'emendamento Fornaro 46.13, fa presente che esso risulterebbe assorbito dalla riformulazione proposta per l'emendamento Maraia 46.14. Invita al ritiro dell'emendamento Muroni 46.5.
Passando ai pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 47, invita al ritiro dell'emendamento Giuliodori 47.39. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bellucci 47.13. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Foti 47.4 e Maraia 47.15, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 47.17, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Quanto all'emendamento Versace, fa presente che esso risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Bellucci 47.13. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Panizzut 47.36. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 47.01. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 47.02. Esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Bubisutti 47.05 e sugli identici articoli aggiuntivi Braga 52.03, Bubisutti 52.04, Plangger 52.08, Fornaro 52.010, Marco Di Maio 52.011 e Cortelazzo 52.013, nonché sull’articolo aggiuntivo Gagliardi 52.020 e sugli articoli aggiuntivi Mura 64.06 e Viscomi 64.07 a condizione che siano tutti riformulati in identico testo (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rotta 47.07, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Tripiedi 47.010.
Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 48, invita al ritiro degli identici emendamenti Butti 48.2, Paita 48.7 e Lucchini 48.8, nonché degli identici emendamenti Pezzopane 48.14, Benvenuto 48.30 e Foti 48.44. Invita, altresì, al ritiro dell'emendamento Rachele Silvestri 48.16, nonché degli identici emendamenti Braga 48.4 e Baldino 48.42. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Foti 48.3, Pezzopane 48.9, Gagliardi 48.19, Marco Di Maio 48.27 e Mazzetti 48.34. Invita al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 48.45. Propone l'accantonamento degli emendamenti De Micheli 48.25 e Delrio 48.46. Invita al ritiro dell'emendamento Rachele Silvestri 48.15. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Miceli 48.20, Capitanio 48.21, Longo 48.22 e Fassina 48.31. Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Ciaburro 48.02, Rachele Silvestri 48.03 e Mazzetti 48.05, nonché dell'articolo aggiuntivo Costanzo 48.06.
Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 49, invita al ritiro degli emendamenti Forciniti 49.53, Giuliodori 49.54, Lupi 49.1 e Rachele Silvestri 49.15. Propone l'accantonamento dell'emendamento Segneri 49.58. Invita al ritiro degli emendamenti Baldino 49.31 e Prisco 49.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldino 49.43 e Braga 49.7, a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Propone l'accantonamento dell'emendamento Baldino 49.32. Invita al ritiro degli identici emendamenti Muroni 49.28 e Fornaro 49.34. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Barelli 49.040. Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Prisco 49.07, Mazzetti 49.024 e Maraia 49.032, nonché degli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 49.017 e Terzoni 49.033. Invita altresì al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Foti 49.05, Pezzopane 49.011, Marco Di Maio 49.021, Mazzetti 49.025 e Maraia 49.030, nonché degli identici articoli aggiuntivi Mantovani 49.08, Ciaburro 49.012, Rachele Silvestri 49.015, Squeri 49.034 e Mazzetti 49.035. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lattanzio 49.01. Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Foti 49.06, Pezzopane 49.010, Lucchini 49.014, Gagliardi 49.018, Mazzetti 49.023 e Maraia 49.031.
Passando al parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 50, invita al ritiro degli emendamenti Forciniti 50.6 e Braga 50.8. Propone l'accantonamento dell'emendamento Lucchini 50.3 e degli articoli aggiuntivi Braga 50.01 e Tartaglione 50.010.
Passando al parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 51, invita al ritiro degli emendamenti Forciniti 51.92 e Ferraresi 51.68. Esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 51.47, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), dalla cui approvazione discenderebbe l'assorbimento dell'emendamento Maraia 51.67. Invita al ritiro dell'emendamento Gebhard 51.56. Esprime parere favorevole sull'emendamento Gariglio 51.18, proponendo l'accantonamento degli identici emendamenti Fregolent 51.54, Giacomoni 51.79 e Cortelazzo 51.87, nonché degli emendamenti Baldino 51.59, Buompane 51.72, degli identici emendamenti Lattanzio 51.3, Mollicone 51.53 e Casciello 51.78, nonché dell'emendamento Lucchini 51.29. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fusacchia 51.22, Patassini 51.31, Mollicone 51.51 e Mazzetti 51.76, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro dell'emendamento Gagliardi 51.35, degli identici emendamenti Gagliardi 51.39, Marco Di Maio 51.58, Mazzetti 51.65 e Maraia 51.73, degli emendamenti Ferraresi 51.60 e 51.61, Sut 51.63, degli identici emendamenti Napoli 51.2, Foti 51.10, Fregolent 51.16, Rizzetto 51.20, Alessandro Pagano 51.28 e Gagliardi 51.45, degli identici emendamenti Napoli 51.1, Foti 51.9, Braga 51.11, Marco Di Maio 51.15, Rizzetto 51.19, Alessandro Pagano 51.27 e Gagliardi 51.44, nonché dell'articolo aggiuntivo Ferraresi 51.04.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 52, esprime parere favorevole sull'emendamento Pagani 52.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Ribadisce il parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Braga 52.03, Bubisutti 52.04, Plangger 52.08, Fornaro 52.010, Marco Di Maio 52.011 e Cortelazzo 52.013, nonché l’articolo aggiuntivo Gagliardi 52.020, a condizione che siano riformulati in identico testo coincidente con la riformulazione proposta per l’articolo aggiuntivo Bubisutti 47.05 (vedi allegato 2). Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Iezzi 52.07, proponendo l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Braga 52.017.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 53, propone l'accantonamento degli emendamenti Baldino 53.34 e Mazzetti 53.42. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rizzetto 53.11, Tiramani 53.15 e Mazzetti 53.41. Invita al ritiro dell'emendamento Gebhard 53.23 nonché degli identici emendamenti Foti 53.1, Alessandro Pagano 53.14, Lacarra 53.17, Terzoni 53.29, Mazzetti 53.37 e Cortelazzo 53.45. Esprime parere favorevole sull'emendamento Baldino 53.32, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Baldino 53.33. Invita al ritiro degli identici emendamenti Pellicani 53.3 e Baldino 53.26. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Baldino 53.010 e 53.011, invitando alla presentazione di un ordine del giorno in Assemblea in relazione all'oggetto contemplato da entrambi.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 54, esprime parere favorevole sull'emendamento Pezzopane 54.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Pezzopane 54.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro dell'emendamento Patassini 54.5.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 55, invita al ritiro degli emendamenti Giuliodori 55.34 e 55.35, Bucalo 55.9, Frassinetti 55.19 e 55.22, Bucalo 55.8 e 55.13, Carbonaro 55.30, Ruffino 55.25, Colmellere 55.39, nonché dell'articolo aggiuntivo Casa 55.012. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi D'Ettore 55.02 e Ungaro 55.05, dell'articolo aggiuntivo D'Ettore 55.03, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tuzi 55.09.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 56, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Comaroli 56.1 e Schullian 56.4, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro dell'emendamento Misiti 56.6 e dell'articolo aggiuntivo Mancini 56.01. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Marco Di Maio 56.02, Foti 56.07, Lupi 56.020 e Cortelazzo 56.023. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Comaroli 56.04. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gagnarli 56.09, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Grillo 56.019, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 57, invita al ritiro dell'emendamento Torromino 57.15, esprimendo parere favorevole sull'emendamento D'Uva 57.14. Invita al ritiro dell'emendamento Rachele Silvestri 57.6, degli articoli aggiuntivi Patassini 57.03 e Rachele Silvestri 57.04.
Passando alla proposta emendativa riferite all'articolo 58, invita al ritiro dell'emendamento Papiro 58.1.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 59, propone l'accantonamento degli emendamenti ad esso riferiti, invitando al ritiro dell'articolo aggiuntivo Trizzino 59.03.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 60, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Baldino 60.046, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Passando alla proposta emendativa riferita all'articolo 61, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lollobrigida 61.01.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 62, invita al ritiro degli emendamenti Maraia 62.6, Forciniti 62.8.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 63, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gagliardi 63.2, Vella 63.4 e Berardini 63.5. Invita al ritiro dell'emendamento Giuliodori 63.9, proponendo l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Alberto Manca 63.013.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 64, propone l'accantonamento degli emendamenti Saccani Iotti 64.16, Di Giorgi 64.19. Invita al ritiro dell'emendamento Pellicani 64.1, Barelli 64.15, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Colmellere 64.9. Invita al ritiro degli emendamenti Cortelazzo 64.18, Gagliardi 64.8, Giarrizzo 64.13, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 64.015. Ribadisce il parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Mura 64.06 e Viscomi 64.07 a condizione che siano riformulati in identico testo coincidente con la riformulazione proposta per l’articolo aggiuntivo Bubisutti 47.05 (vedi allegato 2). Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pezzopane 64.02, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nitti 64.019, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 65, invita al ritiro dell'emendamento Lucaselli 65.4, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Moretto 65.3. Invita al ritiro degli emendamenti Traversi 65.8, Fregolent 65.2, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Enrico Borghi 65.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Foti 65.07, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Del Basso De Caro 65.02, Pezzopane 65.010, Caso 65.020, Rosato 65.032 e Trano 65.033. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fogliani 65.016, invitando al ritiro degli articoli aggiuntivi De Lorenzis 65.027 e 65.028. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Alaimo 65.018.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 66, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Viscomi 66.20 e Invidia 66.24. Esprime parere favorevole sull'emendamento Prisco 66.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Propone l'accantonamento dell'emendamento Fusacchia 66.1, invitando al ritiro dell'emendamento Sutto 66.13. Esprime parere favorevole sugli emendamenti D'Arrando 66.29 e Panizzut 66.34, a condizione che siano riformulati nel medesimo testo riportato in allegato (vedi allegato 2). Propone l'accantonamento dell'emendamento De Toma 66.6, invitando al ritiro degli emendamenti Mammì 66.30, Trizzino 66.2 e dell'articolo aggiuntivo Adelizzi 66.069. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Aresta 66.070, proponendo l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Prisco 66.06, De Luca 66.032 e Paolo Russo 66.087, nonché dell'articolo aggiuntivo De Angelis 66.038. Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 66.031, Gastaldi 66.054 e Ruffino 66.0105, esprimendo parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Vanessa Cattoi 66.036 e Schullian 66.062, con l'avvertenza che dalla loro approvazione discenderebbe l'assorbimento dei successivi identici articoli aggiuntivi Vanessa Cattoi 66.037 e Schullian 66.063. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zucconi 66.055. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fregolent 66.09 proponendo l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 66.020. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Capitanio 66.058, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), proponendo l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ruffino 66.051. Invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Ruffino 66.052, Benigni 66.064, proponendo l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rotta 66.060. Invita infine al ritiro degli articoli aggiuntivi Fogliani 66.0108 e Pellicani 66.097.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.
Alessia ROTTA, presidente, dispone gli accantonamenti richiesti dai relatori.
Emanuele PRISCO (FDI) chiede quando saranno espressi i pareri sulle proposte emendative presentate dai relatori e sui relativi subemendamenti interrogandosi altresì su quando si passerà all'esame dell'articolo 33 e delle proposte emendative accantonate. Paventa il rischio che i gruppi di maggioranza intendano tergiversare fino ad arrivare alla votazione del mandato per non affrontare i nodi critici del provvedimento.
Alessia ROTTA, presidente, in risposta al deputato Prisco fa presente che si è in attesa dei pareri del Governo sugli emendamenti dei relatori e sui relativi subemendamenti. Osserva altresì che si era già concordato di riavviare l'esame dal punto in cui si era concluso nella seduta precedente fino alla fine del fascicolo, per poi ritornare ad esaminare le proposte emendative riferite agli articoli precedenti, tra cui l'articolo 33, nonché le proposte emendative accantonate. Assicura che sulle proposte emendative accantonate sono in corso interlocuzioni tra relatori e Governo in vista dell'espressione dei pareri e di eventuali riformulazioni, non essendovi dunque alcuna tattica dilatoria.
Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che nella seduta precedente il presidente Brescia aveva assicurato che oggi si sarebbe votato il mandato ai relatori alle ore 18, esprime dubbi sul rispetto di tale tempistica a fronte delle tante riformulazioni proposte e delle numerose proposte di accantonamento.
Alessia ROTTA, presidente, in risposta alla deputata Lucaselli assicura che c'è la massima disponibilità a garantire un esame accurato delle proposte emendative presentate, essendovi anche i margini per un eventuale breve slittamento del termine dalle ore 18 alle ore 20. Fa presente che si passerà all'esame degli emendamenti dei relatori e dei relativi subemendamenti non appena il Governo sarà pronto ad esprimere i pareri.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI garantisce la massima disponibilità del Governo ad affrontare tutte le questioni in gioco, pur precisando che non spetta certo all'Esecutivo stabilire l'organizzazione dei lavori delle Commissioni.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) ritiene opportuno che le Commissioni siano messe nelle condizioni di lavorare in maniera adeguata, approfondendo tutte le questioni nel merito ed eventualmente proseguendo i lavori anche nelle giornate successive, rappresentando l'ultimo filtro di merito, in vista della certezza sulla posizione della questione di fiducia in Assemblea e sull'impossibilità del Senato di apportare alcuna modifica. Si chiede come sia possibile terminare i lavori oggi a fronte delle numerose riformulazioni proposte e delle numerose proposte di accantonamento, se non strozzando in maniera inaccettabile la discussione.
Silvia FREGOLENT (IV) ritira tutte le proposte emendative presentate dal proprio gruppo sulle quali è stato espresso un invito al ritiro.
Daniela RUFFINO (CI) ritira tutte le ritira tutte le proposte emendative presentate dal proprio gruppo sulle quali è stato espresso un invito al ritiro, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Ruffino 66.0105.
Emanuele PRISCO (FDI) associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Forciniti chiede alle presidenze di mettere tutti nelle condizioni di valutare adeguatamente le riformulazioni delle diverse proposte emendative.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) auspica che i relatori spieghino la ratio delle riformulazioni proposte.
Alessia ROTTA, presidente, pur ritenendo che ciascun parlamentare possa svolgere da sé gli opportuni approfondimenti di merito, accoglie la richiesta del deputato Prisco di una breve sospensione della seduta per consentire un'adeguata valutazione delle riformulazioni proposte.
La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.10.
Alessia ROTTA, presidente, mette in votazione le proposte emendative riferite all'articolo 44, avvertendo che i presentatori dell'emendamento Lucchini 44.9 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Rixi 44.8 come riformulato, nonché l'emendamento Lucchini 44.9 (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Lucchini 44.3 è stato ritirato dai presentatori e che i presentatori dell'emendamento Lucchini 44.7 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni approvano l'emendamento Lucchini 44.7, come riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Iezzi 44.10, che è stato sottoscritto dai deputati Fregolent e Porchietto, concordi relatori e Governo, deve intendersi accantonato e che l'emendamento Varrica 44.14 è stato ritirato dai presentatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Melilli 44.1 (vedi allegato 2).
Emanuele PRISCO (FDI) segnala che un emendamento a firma Caretta, sostanzialmente identico all'emendamento Iezzi 44.10, testé accantonato, era stato respinto, non sa se per errore o per valutazione politica. Intervenendo, poi, sull'emendamento Silvestroni 44.12 di cui è cofirmatario, evidenzia che esso rappresenta un'opportunità per il completamento della rete infrastrutturale romana, in quanto consentirebbe il prolungamento fino alla zona aeroportuale della linea della Metro A. Invita, pertanto, ad un ripensamento del parere contrario sull'emendamento.
Le Commissioni respingono l'emendamento Silvestroni 44.12.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Fregolent 44.01 e Ruffino 44.02 sono stati ritirati dai presentatori.
Erica MAZZETTI (FI) illustra l'emendamento 45.4 a sua firma specificando che si tratta di un emendamento che non crea problemi in quanto non oneroso. Segnala quindi che esso è volto ad includere anche un rappresentante dell'ordine professionale dei geometri nel Comitato speciale costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sottolineandone l'importanza, ne chiede pertanto l'accantonamento.
Alessia ROTTA, presidente, concordi relatori e Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mazzetti 45.4.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento 46.18 a sua prima firma, evidenzia che la disposizione su cui esso interviene esclude il coinvolgimento degli enti locali dalle decisioni in materia di opere pubbliche, come se la loro partecipazione al processo decisionale determinasse un rallentamento dell'iter di approvazione delle stesse. A suo avviso, l'intero impianto normativo sembra escludere il confronto con i territori in nome di un accentramento che fa del Governo l'unico organo decisionale, visto che anche il ruolo del Parlamento viene di fatto aggirato dall'introduzione delle cosiddette cabine di regia. Si sorprende, inoltre, dell'accondiscendenza delle diverse forze politiche di maggioranza, specialmente di quelle che hanno sempre difeso il ruolo delle comunità locali e dei territori su cui le opere pubbliche finiscono per insistere.
Le Commissioni respingono l'emendamento Forciniti 46.18.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che gli identici emendamenti Termini 46.1, Muroni 46.6 e Zolezzi 46.16 sono stati ritirati dai presentatori e che i presentatori dell'emendamento Maraia 46.14 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni approvano l'emendamento Maraia 46.14, come riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Fornaro 46.13 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Maraia 46.14.
Rossella MURONI (MISTO-FE-FDV) pur rendendosi disponibile a ritirare il proprio emendamento 46.5, osserva che esso è legato ad altre proposte emendative presentate all'articolo 40 in tema di elettromagnetismo, di cui vorrebbe sapere l'esito prima di assumere decisioni con riguardo alla proposta in esame. Ritiene quindi opportuno un accantonamento dell'emendamento 46.5 a sua prima firma.
Alessia ROTTA, presidente, concordi relatori e Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Muroni 46.5.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento Giuliodori 47.39 di cui è cofirmatario, stigmatizza la previsione di introdurre forme di premialità per le imprese che completano i lavori in anticipo, ritenendo che la compressione dei tempi possa incidere negativamente sulle misure di sicurezza dei lavoratori nei cantieri. Chiede pertanto un supplemento di valutazione in merito al parere contrario formulato sull'emendamento.
Paolo GIULIODORI (MISTO-L'A.C'È), associandosi al collega Forciniti, aggiunge che pur apprezzando le positive intenzioni del Governo nell'introdurre garanzie di pari opportunità nell'ambito degli appalti pubblici, giudica inefficace la norma le cui implicazioni, a suo avviso, non sono state sufficientemente soppesate. È dell'opinione, infatti, che l'obbligo di assumere una quota pari almeno al 30 per cento di donne e giovani rischia di relegare tali categorie ai lavori subappaltati che, com'è noto, sono spesso usuranti e sottopagati. In tal modo si otterrebbe un effetto contrario a quello voluto. Confida, quindi, in una modifica del parere formulato.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Foti 47.4 e Maraia 47.15 e dell'emendamento Braga 47.17 hanno accettato la riformulazione proposta dei rispettivi emendamenti.
Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliodori 47.39 e, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Bellucci 47.13, gli identici emendamenti Foti 47.4 e Maraia 47.15 nel testo riformulato e, l'emendamento Braga 47.17 nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente avverte che gli emendamenti Versace 47.026 e Panizzut 47.36 devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Bellucci 47.13. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 47.02 è ritirato dai presentatori.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome della relatrice della I Commissione, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Bubisutti 47.05 e gli identici articoli aggiuntivi Braga 52.03, Bubisutti 52.04, Plangger 52.08, Fornaro 52.010, Marco Di Maio 52.011 e Cortelazzo 52.013, nonché l’articolo aggiuntivo Gagliardi 52.020 e gli articoli aggiuntivi Mura 64.06 e Viscomi 64.07 per i quali ha proposto una riformulazione in identico testo.
Alessia ROTTA (PD) dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bubisutti 47.05. Dichiara altresì di accettare la riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 47.07.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Rotta 47.07, nel testo riformulato (vedi allegato 2)
Alessia ROTTA, presidente avverte che gli emendamenti Paita 48.7 e Lucchini 48.8 sono stati ritirati dai presentatori.
Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Butti 48.2, dichiara che il gruppo Fratelli d'Italia non intende accedere all'invito al ritiro, rilevando come l'emendamento in esame sia volto ad estendere la disciplina delle semplificazioni anche agli appalti cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. Ritiene, infatti, necessaria una disciplina omogenea a fini di snellimento, rilevando come l'utilizzo dei fondi strutturali non possa non essere considerato attuazione delle previsioni del PNRR e come la proposta emendativa in esame non rechi oneri finanziari,
Felice Maurizio D'ETTORE (CI) ritiene che la proposta emendativa in esame, oggetto anche di un emendamento a sua firma che non è stato segnalato dal proprio gruppo, sia meritevole di approfondimento da parte dei relatori e rileva come essa sia volta ad assoggettare alla medesima disciplina prevista dal provvedimento in esame anche le opere relative a finanziamenti accordati prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/241, purché rientranti negli obiettivi e missioni del PNRR.
Sottolinea come la difformità di disciplina prevista dal provvedimento in esame rischi di determinare notevoli difficoltà, soprattutto nel Mezzogiorno, e di produrre contenzioso giudiziario.
Chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame al fine di un ulteriore approfondimento, rilevando la necessità di una disciplina transitoria.
Alessia ROTTA, presidente, concordi relatori e Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Butti 48.2.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per l'VIII Commissione, anche a nome della relatrice della I Commissione, chiede di porre in votazione l’articolo aggiuntivo Bubisutti 47.05, gli identici articoli aggiuntivi Braga 52.03, Bubisutti 52.04, Plangger 52.08, Fornaro 52.010, Marco Di Maio 52.011 e Cortelazzo 52.013, nonché l’articolo aggiuntivo Gagliardi 52.020 e gli articoli aggiuntivi Mura 64.06 e Viscomi 64.07 per i quali ha proposto una riformulazione in identico testo.
Alessia ROTTA, presidente, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta.
Generoso MARAIA (M5S) dichiara il proprio voto contrario e chiede pertanto l’accantonamento delle proposte emendative in discussione.
Le Commissioni approvano l’emendamento Bubisutti 47.05, gli identici articoli aggiuntivi Braga 52.03, Bubisutti 52.04, Plangger 52.08, Fornaro 52.010, Marco Di Maio 52.011 e Cortelazzo 52.013, e gli articoli aggiuntivi Gagliardi 52.020, Mura 64.06 e Viscomi 64.07 nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente, avverte altresì, che gli emendamenti Pezzopane 48.14 e Benvenuto 48.30 sono ritirati dai presentatori”.
Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Foti 48.44, dichiara che il gruppo Fratelli d'Italia non intende accedere all'invito al ritiro, rilevando come numerosi emendamenti presentati dal proprio gruppo affrontano temi posti anche dalle forze politiche della maggioranza. Osserva come l'emendamento in esame introduca un principio di buon senso, vale a dire quello di prevedere che per la nomina del responsabile del procedimento ci si possa avvalere del medesimo soggetto terzo anche con riguardo alle attività di supervisione e monitoraggio delle opere. Ritiene si tratti di una proposta di buon senso nell'ottica della semplificazione delle procedure e ne chiede quindi l'accantonamento ai fini di un'ulteriore riflessione.
Le Commissioni respingono l'emendamento Foti 48.44.
Rachele SILVESTRI (FDI), intervenendo sul proprio emendamento 48.16, dichiara di non accedere all'invito al ritiro e rileva come si tratti di una proposta volta a venire incontro alle difficoltà degli enti locali per quanto concerne l'individuazione dei responsabili del procedimento, prevedendo la possibilità di avvalersi di personale qualificato di altre amministrazioni ovvero di personale esterno. Ritiene si tratti di una proposta di buon senso e ne chiede l'accantonamento.
Le Commissioni respingono l'emendamento Rachele Silvestri 48.16.
Vittoria BALDINO (M5S) chiede l'accantonamento del suo emendamento 48.42, identico all'emendamento Braga 48.4.
Alessia ROTTA, presidente, concordi relatori e Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Braga 48.4 e Baldino 48.42.
Piergiorgio CORTELAZZO (FI), con riferimento al proprio emendamento 48.45, rileva come su di esso fosse stato originariamente espresso parere favorevole e chiede chiarimenti sulle motivazioni per cui tale parere favorevole è stato successivamente modificato in un invito al ritiro.
Alessia ROTTA, presidente, riferisce che su tale emendamento vi è il parere contrario della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ritira il proprio emendamento 48.45.
Rachele SILVESTRI (FDI), intervenendo sul proprio emendamento 48.15, rileva come esso recepisca una richiesta proveniente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e ne chiede l'accantonamento.
Le Commissioni respingono l'emendamento Rachele Silvestri 48.15.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Mazzetti 48.05 è ritirato dai presentatori.
Rachele SILVESTRI (FDI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 48.03, rileva come esso sia volto a modificare il comma 2 dell'articolo 137 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ritenendo la disciplina attualmente prevista da tale disposizione – per quanto concerne la possibilità di respingere offerte laddove la presenza di prodotti provenienti da Paesi terzi superi il 50 per cento – insufficiente a tutelare il sistema industriale italiano ed europeo. Sottolinea come la proposta emendativa in esame sia volta a rendere maggiormente efficace tale previsione attraverso l'introduzione di sanzioni e ne chiede l'accantonamento.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici articoli aggiuntivi Ciaburro 48.02 e Rachele Silvestri 48.03 e l'articolo aggiuntivo Costanzo 48.06.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul proprio emendamento 49.53, volto a sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 49, sottolinea come tale articolo costituisca a suo avviso il trionfo della «macelleria sociale draghiana», in quanto esso introduce la liberalizzazione dei subappalti, tema peraltro estraneo alle finalità di semplificazione del provvedimento in esame.
Ritiene che ci si trovi di fronte alla resa da parte dello Stato ad una logica mercantilistica ed al libero mercato indiscriminato. Stigmatizza, in particolare, la soppressione del massimo ribasso al 20 per cento, sottolineando come i subappaltatori potranno operare ribassi indiscriminati i quali, essendo i subappaltatori medesimi evidentemente vincolati al mantenimento delle stesse condizioni per i lavoratori, andranno a ripercuotersi sulla qualità delle opere e sulla sicurezza. Osserva come tale previsione non tenga minimamente conto della peculiare realtà italiana, caratterizzata dall'infiltrazione della criminalità organizzata, e come ciò dimostri come l'Italia, anche con il Governo Draghi, non abbia affatto acquisito maggior peso ai tavoli europei e continui invece ad obbedire ciecamente a quanto viene richiesto in tali sedi.
Sottolinea con amarezza come un tema del genere avrebbe meritato un dibattito più serio e ben altra attenzione da parte del Parlamento e delle forze politiche, il cui ruolo viene in tal modo mortificato.
Paolo GIULIODORI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento Forciniti 49.53, di cui è cofirmatario, sottolinea che il PNRR dovrebbe rappresentare una opportunità per effettuare investimenti in settori a lungo trascurati; tuttavia tali finalità non hanno nulla a che vedere con la misura in esame, che prevede una deroga generalizzata nei subappalti, producendo una pericolosa precarizzazione dei lavoratori ed un'inaccettabile compressione dei loro salari. Sulla base di queste premesse, l'articolo in esame dovrebbe essere interamente soppresso.
Le Commissioni respingono l'emendamento Forciniti 49.53.
Paolo GIULIODORI (MISTO-L'A.C'È) sollecita il Governo a spiegare la ratio della norma. Sottolinea che l'approvazione della proposta emendativa in esame è essenziale per evitare l'ennesimo regalo alle mafie.
Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliodori 49.54.
Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC), intervenendo sull'emendamento Lupi 49.1, di cui è cofirmatario, chiede chiarimenti al Governo circa l'invito al ritiro, anche al fine di valutare l'opportunità di presentare un apposito ordine del giorno in Assemblea.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI chiarisce che sull'emendamento in questione si sono espressi in senso contrario il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, soprattutto, il Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio, rilevando che l'approvazione dell'emendamento rischierebbe di prolungare la difformità con la legislazione europea in materia.
Emanuele PRISCO (FDI) propone di accantonare l'emendamento in esame, che – se riformulato nel contesto del PNRR e dunque inquadrato come norma speciale – potrebbe rappresentare una misura utile di semplificazione per le piccole e medie imprese.
Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC), pur ringraziando il collega Prisco, vista la contrarietà del Governo, ritira l'emendamento Lupi 49.1, di cui è cofirmatario.
Rachele SILVESTRI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 49.15, precisa che esso recepisce una osservazione della Conferenza unificata delle regioni e province autonome, con l'obiettivo di assicurare maggiore chiarezza e procedure semplificate per le stazioni appaltanti. Rileva, dunque, che si tratta di una misura di buon senso, e per di più senza oneri finanziari.
Le Commissioni respingono l'emendamento Rachele Silvestri 49.15.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Baldino 49.31 è stato ritirato dai presentatori.
Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 49.4, sottolinea che esso mira ad agevolare le piccole e medie imprese, eliminando i limiti ex ante e spostando ex post i controlli sugli appalti, che sarebbero inoltre diversificati a seconda della natura dell'appalto stesso, prevedendo una vigilanza più rigorosa per le attività a rischio di infiltrazioni criminali. Chiede quindi ai relatori e al Governo un ripensamento, dichiarandosi disponibile a fornire ulteriori chiarimenti sulle finalità dell'emendamento.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Baldino 49.43 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni respingono l'emendamento Prisco 49.4 e approvano l'emendamento Baldino 49.43, come riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Braga 49.7 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Baldino 49.43, come riformulato.
Rossella MURONI (MISTO-FE-FDV), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 49.28, non accede all'invito al ritiro, ribadendo invece l'opportunità di approvarlo come misura di tutela della salute dei lavoratori dell'edilizia, ricordando che solo nel 2020 si sono registrati 114 incidenti mortali sul lavoro.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Muroni 49.28 e Fornaro 49.34.
Generoso MARAIA (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 49.032.
Erica MAZZETTI (FI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 49.024.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Prisco 49.07.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 49.017 e Terzoni 49.033 sono stati ritirati, come pure gli identici articoli aggiuntivi Pezzopane 49.011, Marco Di Maio 49.021, Mazzetti 49.025 e Maraia 49.030.
Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Foti 49.05, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso mira a garantire liquidità alle imprese, in particolare quelle che partecipano a cordate nelle gare di appalto. Esprime, dunque, rammarico per la scelta del Governo di non accogliere la proposta emendativa, che si configura come misura anticiclica a tutela del settore produttivo, la cui tenuta strutturale è stata messa in grave difficoltà a causa della crisi pandemica.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Foti 49.05 nonché gli identici articoli aggiuntivi Mantovani 49.08, Ciaburro 49.012, Rachele Silvestri 49.015, Squeri 49.034 e Mazzetti 49.035.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul proprio emendamento 50.6, evidenzia che dal 1° novembre prossimo, in base alla norma proposta, verrà abolito ogni limite agli appalti di servizi e forniture. Tale liberalizzazione indiscriminata produrrà inevitabilmente infiltrazioni di organizzazioni criminali: pertanto, la maggioranza – in particolare, i colleghi del Movimento 5 Stelle – e il Governo dovrebbero illustrare con chiarezza quali sono i benefici di questa misura o, in alternativa, assumersene la responsabilità politica. A suo avviso, è del tutto evidente che questo provvedimento, in combinato disposto con la preannunciata riforma della giustizia, crea terreno fertile per alimentare condotte illegali.
Le Commissioni respingono l'emendamento Forciniti 50.6.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, chiede l'accantonamento dell'emendamento Braga 50.8.
Alessia ROTTA, presidente, ne dispone l'accantonamento.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), illustrando l'emendamento a sua prima firma 51.92, ribadisce che anche in questo caso l'obiettivo è di ridimensionare la deregulation senza limiti che il Governo vorrebbe introdurre, che lungi dal rendere il Paese più competitivo, espone le attività economiche ai rischi di infiltrazione criminale. Rivolge, quindi, nuovamente alla maggioranza e al Governo un forte invito ad esporre le ragioni che sono alla base di questa liberalizzazione indiscriminata degli appalti, che avrà l'unico effetto di produrre una vera e propria macelleria sociale. Stigmatizza, infine, il comportamento a suo dire vergognoso del Ministro D'Incà, reo di aver inopinatamente censurato il comportamento di un parlamentare.
Le Commissioni respingono l'emendamento Forciniti 51.92.
Alessia ROTTA, presidente prende atto che il presentatore dell'emendamento Ferraresi 51.68 lo ritira.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) fa proprio l'emendamento Ferraresi 51.68, non comprendendo la ragione per la quale ritirare una simile proposta emendativa, su cui inopinatamente la rappresentante del Governo ha espresso un parere contrario.
Generoso MARAIA (M5S) esplicita le motivazioni del ritiro, facendo presente che il successivo emendamento 51.47 reca un intervento che assorbe quello contemplato dall'emendamento Ferraresi 51.68.
Silvia FREGOLENT (IV) tiene a rivolgere un ringraziamento alla sottosegretaria Fontana, agli altri rappresentanti del Governo e alle strutture ministeriali di supporto, in quanto hanno consentito di svolgere istruttorie adeguate sulle proposte emendative attraverso un ampio confronto con i gruppi.
Alessia ROTTA, presidente si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Fregolent.
Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 51.68, fatto proprio dal deputato Forciniti.
Alessia ROTTA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Braga 51.47 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Vittoria BALDINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Braga 51.47 a nome di tutto il gruppo Movimento 5 Stelle.
Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 51.47, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente avverte che l'emendamento Maraia 51.67 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Braga 51.47, come riformulato. Prende altresì atto che i presentatori dell'emendamento Gebhard 51.56 lo ritirano.
Le Commissioni approvano l'emendamento Gariglio 51.18 (vedi allegato 2).
Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 51.59, fa presente che è stato accantonato in attesa dell'invio al Ministero dell'economia e finanze della relazione tecnica, che le risulta però già inviata.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI fa presente che la relazione tecnica è in stato di verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e che pertanto è da intendersi accantonato.
Alessia ROTTA, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Fusacchia 51.22, Patassini 51.31, Mollicone 51.51 e Mazzetti 51.76 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fusacchia 51.22, Patassini 51.31, Mollicone 51.51 e Mazzetti 51.76, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente prende atto del ritiro dell'emendamento Gagliardi 51.35, nonché del ritiro degli identici emendamenti Gagliardi 51.39, Marco Di Maio 51.58, Mazzetti 51.65 e Maraia 51.73.
Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 51.60.
Vittorio FERRARESI (M5S) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 51.61.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, accede all'invito di accantonare l'emendamento Ferraresi 51.61.
Alessia ROTTA, presidente dispone l'accantonamento dell'emendamento Ferraresi 51.61. Prende atto del ritiro dell'emendamento Sut 51.63.
Emanuele PRISCO (FDI) prende atto che all'interno della maggioranza vi è un'evidente spaccatura, non comprendendo come sia possibile affrontare provvedimenti delicati come quello in esame – o come quelli che potrebbero essere assunti in materie quali la giustizia e l'immigrazione – con una maggioranza così eterogenea. Ritiene opportuno andare ad elezioni quanto prima per garantire un Governo che dia una guida chiara al Paese.
Ylenja LUCASELLI (FDI) non accede all'invito al ritiro formulato dai relatori sul proprio emendamento 51.10 e sull'emendamento Rizzetto 51.20, identici ad altri emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza. Ritiene opportuno che si affronti il tema della rimodulazione dei contratti di appalto in ragione dell'aumento dei prezzi delle materie prime a seguito della crisi pandemica, considerandolo come variante sostanziale. Chiede pertanto un accantonamento per svolgere un ulteriore approfondimento.
Alessia ROTTA, presidente prende atto del ritiro degli identici emendamenti Napoli 51.2, Fregolent 51.16 e Alessandro Pagano 51.28.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Foti 51.10 e Rizzetto 51.20.
Ylenja LUCASELLI (FDI) intervenendo sugli identici emendamenti Foti 51.9 e Rizzetto 51.19, non comprende come si possa giungere a ritirare una proposta emendativa che punta ad eliminare il principio del massimo ribasso, che ha come conseguenza il mancato compimento delle opere. Chiede pertanto di accantonare tali proposte emendative.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, concorde la relatrice per la I Commissione, accede all'invito di accantonare gli identici emendamenti Napoli 51.1, Foti 51.9, Braga 51.11, Marco Di Maio 51.15, Rizzetto 51.19, Alessandro Pagano 51.27 e Gagliardi 51.44.
Alessia ROTTA, presidente, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Napoli 51.1, Foti 51.9, Braga 51.11, Marco Di Maio 51.15, Rizzetto 51.19, Alessandro Pagano 51.27 e Gagliardi 51.44.
Prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferraresi 51.04.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) dichiara di far proprio l'articolo aggiuntivo Ferraresi 51.04.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ferraresi 51.04, fatto proprio dal deputato Forciniti.
Alessia ROTTA, presidente prende atto che il presentatore dell'emendamento Pagani 52.10 accetta la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Pagani 52.10, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente Prende atto che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Iezzi 52.07 lo ritirano.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Rizzetto 53.11, Tiramani 53.15 e Mazzetti 53.41 (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Rizzetto 53.11, Tiramani 53.15 e Mazzetti 53.41, l'emendamento Mazzetti 53.42 risulta assorbito. Prende atto altresì che i presentatori dell'emendamento Gebhard 53.23 lo ritirano.
Ylenja LUCASELLI (FDI) intervenendo sull'emendamento Foti 53.1 ne illustra il contenuto, facendo notare che esso mira a modificare in maniera sostanziale le procedure delle gare, riducendone i tempi, nel rispetto della normativa europea, anche in prospettiva di una ripresa dell'economia italiana.
Emanuele PRISCO (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Foti 53.1 di cui è cofirmatario.
Erica MAZZETTI (FI) chiede che vengano esplicitate le ragioni di un invito al ritiro su un emendamento che semplifica il codice degli appalti.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI chiarisce che è la richiesta di ritiro da parte del Governo è motivata dall'intendimento di utilizzare lo strumento della delega legislativa e della sua attuazione. Ricorda che il disegno di legge delega è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 giugno scorso. Invita quindi i proponenti a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.
Erica MAZZETTI (FI) chiede l'accantonamento del suo emendamento 53.37.
Alessia ROTTA, presidente, concordi relatori e Governo dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Foti 53.1, Alessandro Pagano 53.14, Lacarra 53.17, Terzoni 53.29, Mazzetti 53.37 e Cortelazzo 53.45.
Le Commissioni approvano l'emendamento Baldino 53.32 (vedi allegato 2).
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede se la presidenza ha già definito l'orario in cui procedere alla sanificazione dell'aula.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che si procederà alla sanificazione durante la prevista sospensione dei lavori, a partire dalle 15.30.
Avverte che gli identici emendamenti Pellicani 53.3 e Baldino 53.26 sono stati ritirati dai presentatori.
Vittoria BALDINO (M5S) ritira gli articoli aggiuntivi 53.010 e 53.011 a sua prima firma, intendendo presentare ordini del giorno di analogo contenuto.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori degli emendamenti Pezzopane 54.2 e 54.1 9 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Pezzopane 54.2, nel testo riformulato e 54.1, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Patassini 54.5 è stato ritirato dal presentatore.
Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliodori 55.34.
Paolo GIULIODORI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento 55.35 a sua prima firma finalizzato a limitare l'estensione dei poteri di spesa dei dirigenti scolastici.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Giuliodori 55.35 e Bucalo 55.9.
Rachele SILVESTRI (FDI) illustra l'emendamento Frassinetti 55.19 di cui è cofirmataria specificando che esso è volto a consentire l'assunzione, già dal prossimo anno scolastico, di insegnanti di religione cattolica, attraverso specifiche procedure di immissione in ruolo e ne chiede l'accantonamento.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Frassinetti 55.19 e 55.22 e Bucalo 55.8 e 55.13.
Vittoria BALDINO (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Carbonaro 55.30 e dell'articolo aggiuntivo Casa 55.012, sottolineando che gli stessi non recano oneri.
Alessia ROTTA, presidente, concordi i relatori e Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Carbonaro 55.30 e dell'articolo aggiuntivo Casa 55.012. Avverte, quindi, che gli emendamenti Ruffino 55.25 e Colmellere 55.39 sono stati ritirati dai presentatori.
Paola DEIANA (M5S) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Tuzi 55.09.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Comaroli 56.1 e Schullian 56.4 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Tuzi 55.09 nonché gli identici emendamenti Comaroli 56.1 e Schullian 56.4, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente, avverte che sono stati ritirati l'emendamento Misiti 56.6 e l'articolo aggiuntivo Mancini 56.01. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Comaroli 56.04 è stato sottoscritto dai componenti del gruppo del Partito Democratico nonché dai deputati Di Muro e D'Ettore, facendo presente che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Comaroli 56.09 e dell'articolo aggiuntivo Grillo 56.019 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Comaroli 56.04, l'articolo aggiuntivo Gagnarli 56.09, limitatamente alle lettere a) e b), nonché l'articolo aggiuntivo Grillo 56.019, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Torromino 57.15 è stato ritirato dai presentatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento D'Uva 57.14 (vedi allegato 2).
Rachele SILVESTRI (FDI) illustra l'emendamento 57.6 a sua prima firma sottolineando che lo stesso è volto ad ottenere un riequilibrio economico degli appalti aventi ad oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni. Precisa che l'emendamento accoglie specifiche istanze in tal senso avanzate dalle aziende che hanno subito l'innalzamento dei costi delle materie prime.
Le Commissioni respingono l'emendamento Rachele Silvestri 57.6.
Alessia ROTTA, presidente, prende atto che l'articolo aggiuntivo Patassini 57.03 è stato ritirato dai presentatori.
Paolo GIULIODORI (MISTO-L'A.C'È), fa proprio l'articolo aggiuntivo Patassini 57.03 e chiede che venga posto in votazione.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Patassini 57.03.
Rachele SILVESTRI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo 57.04 a sua prima firma volto ad estendere le misure previste per le zone economiche speciali alle aree di crisi industriale complessa precisando che esso reca misure a sostegno dei territori per facilitarne la ripartenza.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rachele Silvestri 57.04.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Papiro 58.1 è stato ritirato dal presentatore.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Trizzino 59.03 volto a riequilibrare l'allocazione di risorse del fondo sanitario nazionale nel Mezzogiorno. Insiste quindi per la votazione dell'articolo aggiuntivo.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Trizzino 59.03.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Baldino 60.046 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Baldino 60.046 nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Lollobrigida 61.01 di cui è cofirmatario, evidenzia che lo stesso intende andare incontro alle esigenze di famiglie, cittadini e imprese prevedendo alcune riduzioni dei termini dei procedimenti amministrativi rese possibili a seguito dell'introduzione della digitalizzazione nella pubblica amministrazione.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lollobrigida 61.01.
Alessia ROTTA, presidente, avverte che l'emendamento Maraia 62.6 è stato ritirato dai presentatori.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sul suo emendamento 62.8, rileva come esso sia volto a impedire che la procedura del silenzio assenso si applichi anche ai procedimenti di sanatoria edilizia, consentendo di fatto la possibilità di autocertificare il condono edilizio.
Chiede l'accantonamento della proposta emendativa in esame ovvero un chiarimento da parte del Governo con cui si escludano espressamente dalle fattispecie in cui si forma il silenzio assenso le procedure di sanatoria edilizia.
Le Commissioni respingono l'emendamento Forciniti 62.8.
Alessia ROTTA (PD), presidente, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 16.45.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gagliardi 63.2, Pella 63.4 e Berardini 63.5 (vedi allegato 2).
Francesco FORCINITI (Misto-L'A.C'È) illustra l'emendamento Giuliodori 63.9, volto a consentire l'annullamento d'ufficio, oltre i termini ordinari, dei provvedimenti conseguiti sulla base di false certificazioni, nel caso in cui il relativo reato sia prescritto. Pur essendo consapevole che la delega per l'efficienza del processo penale, in corso di esame in sede referente da parte della Commissione Giustizia, che interviene sull'istituto della prescrizione, potrebbe ridurre l'effetto della proposta emendativa, ritiene comunque auspicabile l'approvazione dell'emendamento Giuliodori 63.9, dettato dal buon senso.
Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliodori 63.9.
Nicola PELLICANI (PD) illustra l'emendamento 64.1 a sua prima firma, sottolineandone il carattere ordinamentale. Segnala che la proposta è volta a prevedere l'istituzione della Fondazione Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, per la quale risultano già stanziate apposite risorse dalla legge di bilancio per il 2020. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 64.1 a sua prima firma.
Giuseppe BRESCIA, presidente, concordi relatori e Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pellicani 64.1.
Erica MAZZETTI (FI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Barelli 64.15.
Giuseppe BRESCIA, presidente, concordi relatori e Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Barelli 64.15.
Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ritira l'emendamento 64.18 a sua firma.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Gagliardi 64.8 e Giarrizzo 64.13 sono stati ritirati dai presentatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Pezzopane 64.015 (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, Precisa quindi che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Lorenzin 64.09, accettata dai proponenti, si è resa necessaria per l'inammissibilità del comma 2 di detto articolo aggiuntivo, che ha ad oggetto la modifica di una norma di delega. Avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Nitti 64.019 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Lorenzin 64.09, come riformulato, e l'articolo aggiuntivo Nitti 64.019, come riformulato (vedi allegato 2).
Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede il motivo del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento a sua prima firma 65.4, che propone un ampliamento delle competenze dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, finalizzato al monitoraggio dello stato di accessibilità delle ferrovie e delle infrastrutture di mobilità pubblica per le persone con disabilità. Si dichiara quindi stupita che su questa proposta emendativa, di notevole valore sociale e priva di costi per la finanza pubblica, sia stato espresso un invito al ritiro da parte dei relatori e del Governo.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI segnala che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha giudicato l'ampliamento delle funzioni, previsto dall'emendamento Lucaselli 65.4, incongruente con le competenze dell'Agenzia.
Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 65.4.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Traversi 65.8 e Fregolent 65.2 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Borghi 65.01 ha accettato la riformulazione.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Enrico Borghi 65.01 come riformulato (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Del Basso De Caro 65.02, Pezzopane 65.010, Caso 65.020 e Rosato 65.032 sono stati ritirati dai presentatori. Pone quindi in votazione l'articolo aggiuntivo Trano 65.033.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Trano 65.033.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il presentatore ha ritirato gli articoli aggiuntivi De Lorenzis 65.027 e 65.028. Avverte che i presentatori dell'emendamento Prisco 66.5 hanno accettato la riformulazione
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Viscomi 66.20 e Invidia 66.24, nonché l'emendamento Prisco 66.5, come riformulato (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Sutto 66.13 è stato ritirato dai presentatori. Avverte quindi che i presentatori dell'emendamento D'Arrando 66.29 dichiarano di accettare la relativa riformulazione in identico testo all'emendamento Panizzut 66.34.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti D'Arrando 66.29, come riformulato in testo identico all'emendamento Panizzut 66.34 (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Mammì 66.30 è stato ritirato dai presentatori. Dichiara inoltre decaduto l'emendamento Trizzino 66.2 per assenza del presentatore. Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Adelizzi 66.069 è stato ritirato dal suo presentatore.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Aresta 66.070 (vedi allegato 2).
Daniela RUFFINO (CI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a propria firma 66.0105, richiama l'attenzione della Commissione sul problema cui tale proposta emendativa si prefigge di far fronte, riguardante il settore della panificazione. Si intende infatti escludere anche le imprese di seconda trasformazione, come già avviene per le imprese di prima trasformazione, dagli adempimenti relativi al registro delle farine. Tali adempimenti costituiscono infatti, a suo avviso, un'inutile e ridondante vessazione burocratica a carico delle aziende del settore, già gravate dalle difficoltà conseguenti alla crisi economica. Chiede pertanto l'accantonamento della proposta emendativa in esame per un supplemento di istruttoria. Chiede inoltre che tutte le riformulazioni proposte dai relatori siano rese disponibili ai componenti delle Commissioni via e-mail, in quanto tali riformulazioni a volte non risultano leggibili sulla piattaforma whatsapp.
Giuseppe BRESCIA, presidente, accogliendo le richieste della deputata Ruffino, concordi i relatori, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 66.031, Gastaldi 66.054 e Ruffino 66.0105.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Vanessa Cattoi 66.036 e Schullian 66.062 (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Vanessa Cattoi 66.037 e Schullian 66.063 risultano assorbiti dalla precedente deliberazione.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 66.055. Approvano quindi l'articolo aggiuntivo Fregolent 66.09 (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori dell'articolo aggiuntivo Capitanio 66.058 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Capitanio 66.058.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Capitanio 66.058, nel testo risultante dalla riformulazione (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Ruffino 66.052 è stato ritirato dalla presentatrice. Dichiara quindi decaduto l'articolo aggiuntivo Benigni 66.064 per assenza del suo presentatore.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Fogliani 66.0108, ne chiede l'accantonamento.
Giuseppe BRESCIA, presidente, concordi i relatori, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Fogliani 66.0108 e Pellicani 66.097.
Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice per la I Commissione, preannuncia la presentazione di quattro ulteriori proposte emendative dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che si tratta delle proposte emendative 3.28, 4.01, 9.02 e 52.24 (vedi allegato 1). Propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti per le ore 18.30 della giornata odierna.
Emanuele PRISCO (FDI) sottolinea la necessità di prevedere un tempo più ampio, che risulti congruo per l'esame delle proposte emendative e per la formulazione dei relativi subemendamenti, qualora le proposte emendative abbiano contenuti significativi.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) si associa alla richiesta del deputato Prisco.
Giuseppe BRESCIA, presidente, accogliendo la richiesta dei colleghi intervenuti, si riserva di valutare un tempo adeguato per l'esame delle nuove proposte emendative depositate dai relatori.
Passando quindi all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 37, precedentemente accantonate, avverte che presentatori dell'emendamento Vianello 37.38 dichiarano di accettare la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Vianello 37.38, nel testo risultante dalla riformulazione (vedi allegato 2). Respingono quindi l'emendamento Suriano 37.27.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Lucchini 37.11 è stato ritirato dai presentatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 37.9 (vedi allegato 2) e respingono l'emendamento Suriano 37.28.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Dara 37.12 è stato ritirato dai presentatori. Avverte quindi che il presentatore dell'emendamento Maraia 37.40 dichiara di accettare la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Maraia 37.40 nel testo risultante dalla riformulazione (vedi allegato 2).
Daniela RUFFINO (CI) chiede che siano illustrate le motivazioni dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gagliardi 37.012.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI evidenzia che l'invito al ritiro deriva dalla contrarietà espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al rischio che dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Gagliardi 37.012.
Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.07, sottolinea che esso si prefigge di ampliare la platea delle aziende ammesse a procedure semplificate di risanamento aziendale. Osserva infatti che, a seguito della crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19, si prevede, a partire da settembre, un incremento delle domande di concordato preventivo e fallimento di circa il 70 per cento. A fronte di tale rischio, la proposta emendativa in esame si prefigge di estendere le procedure semplificate di risanamento aziendale alle imprese che, per le proprie caratteristiche, non possono accedere al concordato preventivo, ma che potrebbero utilmente recuperare un equilibrio finanziario. La proposta emendativa consente infatti l'accesso alle procedure semplificate di risanamento per le imprese che nei due anni precedenti al deposito del ricorso non abbiano presentato richieste di concordato preventivo o di fallimento o non siano state poste in liquidazione. Osserva che si tratta di una misura di semplificazione importante rispetto alla quale chiede siano illustrati i motivi alla base dell'invito al ritiro.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Lucaselli 37.07 e Vianello 37.020.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Morgoni 37.03 e Patassini 37.013, nonché l'articolo aggiuntivo Berti 37.019 sono stati ritirati dai presentatori.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) dichiara di fare proprio l'articolo aggiuntivo Berti 37.019. Osserva inoltre che, mentre gli equilibri politici generali tentano di creare nel Paese un asse PD-Movimento 5 Stelle, nella giornata odierna il PD ha votato costantemente in accordo con il centro destra con riferimento alle proposte emendative sulle quali il Movimento 5 Stelle ha assunto posizioni discordi rispetto al centro destra. Ogni verifica del voto ha evidenziato questo orientamento politico del PD.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Berti 37.019.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Zolezzi 37.022 accoglie la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Zolezzi 37.022, nel testo risultante dalla riformulazione (vedi allegato 2) e Carnevali 37.05 (vedi allegato 2).
Giovanni VIANELLO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 37.023, chiede chiarimenti sulle motivazioni alla base dell'invito al ritiro formulato dal Governo, dal momento che era stato precedentemente espresso un parere favorevole.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI chiarisce che l'invito al ritiro deriva da una contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze.
Giovanni VIANELLO (M5S), in risposta alla sottosegretaria Bergamini, sottolinea che la proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi, utilizzando risorse appostate su un fondo già esistente destinato allo smaltimento dei rifiuti radioattivi. L'articolo aggiuntivo in esame è infatti finalizzato esclusivamente a consentire alla SOGIN s.p.a. di completare le operazioni di bonifica utilizzando le risorse disponibili.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI chiarisce che non è al momento disponibile una relazione tecnica che assicuri che l'inserimento della parola «anche», previsto dall'emendamento in esame, non sia suscettibile di determinare l'insorgenza di oneri aggiuntivi.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Vianello 37.023 è stato sottoscritto dai deputati Forciniti, Giuliodori e Cassese. Concordi relatori e Governo, ne dispone quindi l'accantonamento
Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che considerato il tenore delle proposte emendative aggiuntive presentate dai relatori, il termine delle 18.30 per i subemendamenti risulta a suo avviso inaccettabile. Chiede pertanto che tale termine sia fissato per la giornata di domani. Ricorda in proposito che il proprio gruppo non ha tenuto un comportamento ostruzionistico e che i relatori ben avrebbero potuto presentare le proposte emendative già la settimana scorsa.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nel prendere atto della contrarietà del gruppo Fratelli d'Italia sul termine di presentazione dei subemendamenti, rinvia la discussione all'Ufficio di presidenza congiunto, integrato dai rappresentanti di gruppo, che convoca, d'intesa con la presidente Rotta, al termine della seduta.
La seduta termina alle 17.35.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.15 alle 18.35.
SEDE REFERENTE
Lunedì 19 luglio 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione Alessia ROTTA, indi del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Intervengono la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini, la sottosegretaria per la transizione ecologica, Ilaria Fontana e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.
La seduta comincia alle 18.50.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche attraverso i sistemi di ripresa audiovideo a circuito chiuso, nonché attraverso la trasmissione sulla web-tv in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020.
Non essendovi obiezioni ne dispone, pertanto, l'attivazione.
DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Seguito esame e conclusione).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dà conto delle sostituzioni. Avverte che in sede di Ufficio di presidenza congiunto è stato fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 3.28, 4.01, 9.02 e 52.24 dei relatori alle ore 20.30 della giornata odierna e che la seduta proseguirà con l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 16 che risultano ancora accantonate. Avverte che la seduta sarà sospesa dalle 19.30 alle 20.45 per consentire l'eventuale predisposizione dei subemendamenti da parte dei gruppi, per concludersi entro le ore 23.
Francesco FORCINITI (Misto-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto della decisione assunta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di fissare la conclusione dell'esame del provvedimento per le ore 23 della giornata odierna. Chiede quindi, in ragione della ristrettezza dei tempi a disposizione rispetto al numero di proposte emendative ancora da porre in votazione, di concentrare la discussione su alcuni temi. In proposito evidenzia in particolare l'opportunità di esaminare gli articoli 33, relativo al Superbonus al 110 per cento, e 59, relativo alla perequazione infrastrutturale, e invita i colleghi del gruppo MoVimento 5 Stelle, che hanno già manifestato interesse per questi interventi, ad appoggiare la sua richiesta e ottenere dai relatori e dal Governo i pareri sulle proposte emendative riferite ai suddetti articoli 33 e 59.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nell'Ufficio di presidenza testé concluso si è già definito il programma di lavori illustrato.
Francesco FORCINITI (Misto-L'A.C'È) osserva che, operando come indicato dal presidente, non si arriverà a esaminare gli articoli 33 e 59 entro le ore 23.
Giuseppe BRESCIA, presidente, in attesa che i relatori esprimano i pareri di loro competenza, sospende brevemente la seduta.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, nel rendere, anche a nome della relatrice per la I Commissione, i pareri sulle proposte emendative accantonate riferite agli articoli da 1 a 16, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Braga 3.5, Muroni 3.12 e Alaimo 3.17, a condizione che vengano riformulati nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2). Invita al ritiro degli identici emendamenti Muroni 7.10 e Alaimo 7.15, nonché dell'emendamento Cortelazzo 10.19. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mura 11.03, nonché sull’articolo aggiuntivo Invidia 38.019, a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Pezzopane 14.10, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (vedi allegato 2). Avverte che restano accantonate le altre proposte emendative su cui non è stato espresso il parere.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la riformulazione degli identici emendamenti Braga 3.5, Muroni 3.12 e Alaimo 3.17 è stata accettata dai presentatori.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Braga 3.5, Muroni 3.12 e Alaimo 3.17, come riformulati (vedi allegato 2) e respingono degli identici emendamenti Muroni 7.10 e Alaimo 7.15.
Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ritira il proprio emendamento 10.19.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la riformulazione in identico testo dell'articolo aggiuntivo Mura 11.03 e dell'emendamento Iezzi 38.19 è stata accettata dai presentatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Mura 11.03, nonché l'emendamento Invidia 38.019, riformulati in identico testo (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la riformulazione dell'emendamento Pezzopane 14.10 è stata accettata dalla presentatrice.
Ylenja LUCASELLI (FDI) a nome del gruppo Fratelli d'Italia sottoscrive l'emendamento Pezzopane 14.10, come riformulato.
Le Commissioni approvano l'emendamento Pezzopane 14.10, come riformulato (vedi allegato 2).
Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, ritira l'articolo aggiuntivo 9.02 dei relatori.
Ylenja LUCASELLI (FDI) a nome del proprio gruppo, comunica la rinuncia al termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati da ultimo dai relatori, chiedendo che si prosegua nell'esame del provvedimento, senza la sospensione ipotizzata.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) si associa alla rinuncia al termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati da ultimo dai relatori, nonché alla richiesta di proseguire nell'esame, evidenziando come il diniego di tale richiesta rivelerebbe l'impreparazione della maggioranza nell'affrontare i punti ancora sospesi.
Giuseppe BRESCIA, presidente, conferma la decisione di proseguire i lavori con le modalità stabilite in sede di Ufficio di presidenza congiunto, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sospende pertanto la seduta.
La seduta, sospesa alle 19.10, è ripresa alle 22.10.
Giuseppe BRESCIA, presidente, propone di proseguire i lavori delle Commissioni con l'esame delle proposte emendative accantonate in ordine di fascicolo, sulle quali relatori e Governo esprimeranno i pareri di volta in volta.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) osserva che sono state depositate numerosissime riformulazioni, sulle quali è difficile esprimersi, stante anche l'assenza degli uffici legislativi, dato il ritardo con cui sé è arrivati all'esame di queste proposte. Segnala nuovamente che mancano le riformulazioni delle proposte emendative riferite agli articoli 33 e 59.
Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede alla presidenza che venga dato un tempo congruo per la valutazione delle numerose riformulazioni proposte, che riguardano temi importanti che vanno approfonditi con la dovuta attenzione. Chiede inoltre ai relatori e al Governo se sono in grado di esprimersi sulle proposte emendative riferite all'articolo 33.
Giuseppe BRESCIA, presidente, rassicura i colleghi che si procederà in modo ordinato, lasciando un tempo adeguato per valutare le riformulazioni proposte. Chiede ai relatori di esprimere il loro orientamento con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 33, come richiesto dai gruppi di opposizione.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, avverte che le proposte emendative riferite all'articolo 33 devono intendersi ancora accantonate in attesa di una loro riformulazione complessiva che dovrebbe essere depositata in tempi brevi.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il Ministro d'Incà ha dato rassicurazioni con riguardo all'arrivo in tempi brevi di una riformulazione relativa all'articolo 33.
Avverte inoltre che l'emendamento Fornaro 2.32 è stato ritirato dai presentatori.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 8.2 e 8.11, nonché sugli identici emendamenti Muroni 9.4 e Fornaro 9.9, a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i deputati delle Commissioni appartenenti al gruppo del Partito democratico sottoscrivono i suddetti emendamenti, come riformulati. Avverte altresì che i presentatori degli identici emendamenti 8.2 e 8.11, nonché degli identici emendamenti Muroni 9.4 e Fornaro 9.9 hanno accolto la riformulazione.
Rachele SILVESTRI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, registra una certa confusione e chiede quindi se rimangono accantonati gli emendamenti sui quali i relatori non hanno espresso il parere.
Giuseppe BRESCIA, presidente, conferma che rimangono accantonati gli emendamenti precedentemente accantonati sui quali i relatori non hanno espresso il parere.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti 8.2 e 8.11, nonché gli identici emendamenti Muroni 9.4 e Fornaro 9.9, come riformulati in identico testo (vedi allegato 2)
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Maraia 17.71, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Maraia 17.71 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Maraia 17.71, come riformulato (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fregolent 18.3 e Cortelazzo 18.38 nonché sugli identici emendamenti Fregolent 18.2 e Cortelazzo 18.37, a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2)
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Fregolent 18.3 e Cortelazzo 18.38 nonché degli identici emendamenti Fregolent 18.2 e Cortelazzo 18.37 hanno accolto la riformulazione.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fregolent 18.3 e Cortelazzo 18.38 nonché gli identici emendamenti Fregolent 18.2 e Cortelazzo 18.37, come riformulati (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lucchini 19.5, Marco Di Maio 19.8 e Milanato 19.14, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Lucchini 19.5, Marco Di Maio 19.8 e Milanato 19.14 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Lucchini 19.5, Marco Di Maio 19.8 e Milanato 19.14, come riformulati (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giacomoni 22.06.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Giacomoni 22.06 ( vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Maraia 23.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione. Avverte inoltre che dall'eventuale approvazione dell'emendamento Maraia 23.8 come riformulato discende l'assorbimento degli identici emendamenti Siragusa 23.3, Timbro 23.5 e Forciniti 23.13.
Le Commissioni approvano l'emendamento Maraia 23.8 come riformulato (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Maraia 25.9.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Maraia 25.9 (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Vianello 25.8.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) invita i colleghi a difendere l'ambiente, approvando l'emendamento in esame che evita nuove trivellazioni fino all'adozione del PITESAI.
Rossella MURONI (MISTO-FE-FDV) sottoscrive l'emendamento Vianello 25.8.
Giovanni VIANELLO (M5S) segnala come il proprio emendamento non intenda bloccare le autorizzazioni in essere ma solo escludere temporaneamente che ve ne siano di nuove, fino a quando non venga adottato il PITESAI, che permetterà l'individuazione delle aree non idonee. Segnala che si tratta di una richiesta molto sentita dalle comunità e dagli amministratori locali.
Giuseppe D'IPPOLITO (M5S) sottoscrive l'emendamento Vianello 25.8.
Generoso MARAIA (M5S) segnala che questo emendamento si pone nel solco della filosofia generale di questo provvedimento, volto ad incentivare l'uso di energia rinnovabile e in questo senso offre un chiaro segnale.
Paolo GIULIODORI (MISTO-L'A.C'È) ringrazia il collega Vianello per la compiuta illustrazione dell'emendamento a sua firma e non comprende le motivazioni dell'invito al ritiro da parte del Governo e, in particolare, da parte del Ministro Cingolani.
Vittoria BALDINO (M5S) sottoscrive l'emendamento a nome dei colleghi del proprio gruppo appartenenti alla I Commissione.
Generoso MARAIA (M5S) sottoscrive l'emendamento a nome proprio e dei colleghi Paola DEIANA (M5S), Carmen DI LAURO (M5S), Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), Caterina LICATINI (M5S), Salvatore MICILLO (M5S), Patrizia TERZONI (M5S) e Roberto TRAVERSI (M5S)
Felice Maurizio D'ETTORE (CI) non condivide la posizione di ripetuta differenziazione manifestata dal gruppo M5S su talune delle proposte emendative in precedenza poste in votazione rispetto all'indirizzo politico deliberato in sede di Consiglio dei ministri all'atto di adozione del presente provvedimento d'urgenza, anche con il sostegno della predetta forza parlamentare.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), replicando alle osservazioni da ultimo svolte dal deputato D'Ettore, che non condivide, rivendica l'assoluta libertà di determinazione nelle proprie decisioni da parte di ciascuna forza parlamentare, fermo restando che se proprio fosse lecito ipotizzare un presunto asse di convergenza in occasione dell'esame del presente provvedimento esso sembrerebbe piuttosto potersi rinvenire nella vicinanza delle posizioni espresse dal gruppo del Partito Democratico e dalle componenti politiche del cosiddetto centrodestra, soprattutto in materia di trivellazioni.
Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 25.8.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, formula un invito al ritiro sull'emendamento Maraia 28.5.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Maraia 28.5.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Menga 30.1, Rampelli 30.3 e Vianello 30.23.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giovanni VIANELLO (M5S), nel rivendicare, in relazione a quanto in precedenza affermato dal deputato D'Ettore, il pieno diritto e dovere del Parlamento di integrare il lavoro svolto dal Governo in sede di esame dei provvedimenti d'urgenza da quest'ultimo adottati, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 30.23, che si pone l'obiettivo, nel quadro più ampio della necessaria tutela del paesaggio costituzionalmente garantita, di rendere vincolante il parere obbligatorio richiesto al Ministero della cultura nelle fattispecie previste al comma 2 dell'articolo 30, tanto più che quest'ultimo dovrà comunque essere espresso nei tempi definiti dalla conferenza di servizi, senza dunque possibilità di determinare inutili ritardi nelle procedure.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'emendamento Vianello 30.23.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Menga 30.1, Rampelli 30.3 e Vianello 30.23.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Butti 31.12, Lucchini 31.35, Liuzzi 31.88 e Cortellazzo 31.122, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la riformulazione degli identici emendamenti Butti 31.12, Lucchini 31.35, Liuzzi 31.88 e Cortellazzo 31.122 viene accettata dai rispettivi presentatori.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Butti 31.12, Lucchini 31.35, Liuzzi 31.88 e Cortellazzo 31.122, come riformulati (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cadeddu 31.93, Rotta 31.79 e Muroni 31.59, a condizione che siano riformulati in un identico testo, nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la riformulazione in un medesimo testo degli emendamenti Cadeddu 31.93, Rotta 31.79 e Muroni 31.59 viene accettata dai rispettivi presentatori.
Le Commissioni approvano gli emendamenti Cadeddu 31.93, Rotta 31.79 e Muroni 31.59, come riformulati in un medesimo testo (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Attis 31.121.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento D'Attis 31.121 (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Labriola 31.023.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Labriola 31.023 viene ritirato dalla presentatrice.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Patassini 31.010 e Squeri 31.021.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Patassini 31.010 e Squeri 31.021 (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Daga 31.018.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Daga 31.018 (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Buratti 32.5, Muroni 32.14, Patassini 32.21 e D'Attis 32.37, nonché sull'emendamento Labriola 32.39, qualora riformulato nel medesimo testo delle anzidette proposte emendative.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Generoso MARAIA (M5S), nel rammentare che sulla tematica dell'eolico è tuttora in corso un ampio confronto all'interno delle forze di maggioranza, chiede che, per omogeneità di trattazione, siano accantonate le proposte emendative da ultimo richiamate dal relatore, anche in attesa che venga predisposta la preannunziata riformulazione dell'emendamento a sua firma 32.30, vertente su analoga materia.
Giuseppe BRESCIA, presidente, acquisito sulla richiesta avanzata dall'onorevole Maraia l'assenso dei relatori e della rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Buratti 32.5, Muroni 32.14, Patassini 32.21 e D'Attis 32.37, nonché degli emendamenti Labriola 32.39 e Maraia 32.30.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Moretto 32.05, Gagliardi 32.011, Rotelli 32.012, Zucconi 32.021, Andreuzza 32.023, Mazzetti 32.033 e Lupi 32.039.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Moretto 32.05, Gagliardi 32.011, Rotelli 32.012, Zucconi 32.021, Andreuzza 32.023, Mazzetti 32.033 e Lupi 32.039 (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Chiazzese 33.0101, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giovanni VIANELLO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Chiazzese 33.0101, come riformulato.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Chiazzese 33.0101, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
La seduta, sospesa alle 22.45, è ripresa alle 23.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli identici emendamenti Lucchini 34.8 e Cortelazzo 34.28 risultano assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Fregolent 34.1 e Rachele Silvestri 34.12 e che pertanto non saranno posti in votazione.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Zolezzi 35.78.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Alberto ZOLEZZI (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 35.78, precisa che esso ha la finalità di sopprimere alcune disposizioni dell'articolo 35 che eliminano l'autorizzazione per la combustione di sostanze potenzialmente pericolose per l'ambiente in strutture quali i cementifici. Ricorda che in tal modo si corre il rischio di rilasciare quantità eccessive di sostanze altamente inquinanti, come la diossina e il mercurio. Invita, quindi, a riconsiderare il parere espresso al fine di garantire la tutela della salute, segnalando che l'applicazione di tale norma potrebbe trovare una forte opposizione a livello dei singoli territori.
Ylenja LUCASELLI (FDI), riferendosi in particolare al mantenimento dell'accantonamento di numerose proposte emendative, si interroga sul significato di una tale decisione in un orario così tardo. Chiede, pertanto, ai relatori e ai rappresentanti del Governo di esplicitare in maniera chiara per ogni proposta emendativa se la richiesta di accantonamento è motivata dalla necessità di predisporre una riformulazione o se invece sia dovuta alla mancata espressione di un parere da parte dei ministeri competenti.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, propone di proseguire con l'esame delle proposte emendative fino a quelle riferite all'articolo 37 per poi esaminare gli emendamenti accantonati.
Giovanni VIANELLO (M5S), in relazione all'emendamento Zolezzi 35.78 di cui è cofirmatario, sottolinea che le disposizioni recate dall'articolo 35 introducono una completa deregolamentazione rispetto all'utilizzo dei combustibili solidi secondari all'interno dei cementifici con gravi conseguenze per l'ambiente. Segnala in proposito che l'impiego di tali combustibili è attualmente possibile rispettando però precise prescrizioni e monitorando le emissioni. Osserva che le disposizioni che si vogliono introdurre non corrispondono agli interessi dei gestori degli stessi cementifici ma piuttosto dai produttori dei combustibili solidi secondari per i quali attualmente non c'è richiesta. Ricorda che secondo quanto previsto dalle indicazioni europee il recupero energetico rappresenta un aspetto residuale mentre la priorità deve essere quella della riduzione dei rifiuti. Si augura pertanto che venga approvato l'emendamento Zolezzi 35.78.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) sottoscrive l'emendamento Zolezzi 35.78, segnalando che è in atto una strategia da parte del Governo che mira a far proseguire in maniera confusa i lavori delle Commissioni in modo da non entrare nel merito di questioni rilevanti. Reputa inaccettabile lo stillicidio di proposte di riformulazione che di fatto vanificano il ruolo del Parlamento, rilevando che restano ancora da esaminare quasi la metà delle proposte emendative e che esse potrebbero contribuire significativamente a migliorare il testo in discussione, come l'emendamento Zolezzi 35.78.
Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore dell'VIII Commissione Roberto Morassut, chiede di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Zolezzi 35.78.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zolezzi 35.78.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Penna 35.94 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Piergiorgio CORTELAZZO (FI) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento 35.94, rilevando che il suo contenuto determina un aggravamento delle procedure a carico dei produttori ed ha pertanto effetti negativi sullo sviluppo economico.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Penna 35.94 hanno accettato la riformulazione.
Le Commissioni approvano l'emendamento Penna 35.94 come riformulato (vedi allegato 2).
Giovanni VIANELLO (M5S) segnala come in questo caso sia stato il centro destra e non il MoVimento 5 Stelle a votare contro le indicazioni di relatori e Governo.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, invita al ritiro degli identici emendamenti Benedetti 35.2, Timbro 35.65, Suriano 35.67 e Zolezzi 35.83.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Benedetti 35.2, Timbro 35.65, Suriano 35.67 e Zolezzi 35.83.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Forciniti 35.109.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Forciniti 35.109.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 35.107.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Cortelazzo 35.107.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Lucchini 35.16.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Lucchini 35.16 (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, invita al ritiro dell'emendamento Lucchini 35.64.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che l'emendamento Lucchini 35.64 è stato ritirato dai presentatori.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Lucchini 35.63.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Lucchini 35.63 (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bordonali 35.05.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Alberto ZOLEZZI (M5S) segnala che in relazione all'articolo aggiuntivo 35.05 era stata prospettata una proposta di riformulazione.
Elena LUCCHINI (LEGA) chiede conferma sulle motivazioni dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 35.05.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA conferma che vi è contrarietà sulla proposta emendativa da parte del Governo.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede maggiori delucidazioni su quanto affermato dalla sottosegretaria Fontana.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI precisa che al momento non risulta un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 35.05 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e ne propone pertanto l'accantonamento.
Giuseppe BRESCIA, presidente, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bordonali 35.05.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione Annamaria Calabria, invita al ritiro degli identici emendamenti Pezzopane 36.8, Muroni 36.11, Maurizio Cattoi 36.23 e Giacometto 36.28.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto del ritiro degli identici emendamenti Pezzopane 36.8, Maurizio Cattoi 36.23 e Giacometto 36.28.
Le Commissioni respingono l'emendamento Muroni 36.11.
Rossella MURONI (MISTO-FE-FDV) osserva con rammarico come il parere contrario sul suo emendamento 36.11 sia derivato dalla valutazione negativa del Ministero della cultura, avendo invece, a quanto le consta, il Ministero delle politiche agricole e forestali espresso parere favorevole.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione Annamaria Calabria, invita al ritiro dell'emendamento Ceccanti 36.3.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto del ritiro dell'emendamento Ceccanti 36.3.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, propone di mantenere l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nevi 36.027.
Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nevi 36.027 proposto dai relatori.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 36.08 e sugli identici articoli aggiuntivi Morgoni 6.02 e Deiana 6.03 a condizione che siano riformulati in un identico testo (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere favorevole a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Morgoni 6.02 e Deiana 6.03 ne accettano la riformulazione proposta dai relatori, mentre i presentatori dell'articolo aggiuntivo Bubisutti 36.08 non ne accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Morgoni 6.02 e Deiana 6.03, nel testo riformulato (vedi allegato 2). Respingono quindi l'articolo aggiuntivo Bubisutti 36.08.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Sani 36.01.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto del ritiro dell'articolo aggiuntivo Sani 36.01, al fine di presentarlo come ordine del giorno in Assemblea.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, formula un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Bubisutti 36.020.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Bubisutti 36.020 è ritirato dai presentatori.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, passando all'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori ed ai relativi subemendamenti (vedi allegato 1), esprime parere contrario sul subemendamento Maraia 0.36.041.11.
Esprime parere favorevole sul subemendamento 0.36.041.5, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Esprime parere contrario sui subemendamenti Maraia 0.36.041.12, Lucchini 0.36.041.20, 0.36.041.21 e 0.36.041.18, Foti 0.36.041.3 e Lucchini 0.36.041.19.
Esprime parere favorevole sul subemendamento Daga 0.36.041.7.
Esprime parere contrario sui subemendamenti Lucchini 0.36.041.22, Daga 0.36.041.8, Maraia 0.36.041.14 e Daga 0.36.041.9.
Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Cortelazzo 0.36.041.2 e Daga 0.36.041.6.
Avverte di aver presentato, concorde la relatrice per la I Commissione, una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione nel testo risultante dall'approvazione dei subemendamenti sui quali ha espresso parere favorevole.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori sui subemendamenti ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori, come riformulato.
Rachele SILVESTRI (FDI) e Ylenja LUCASELLI (FDI) sottoscrivono i subemendamenti Foti 0.36.041.5 e 0.36.041.3.
Silvia FREGOLENT (IV) sottolinea come l'articolo aggiuntivo in esame affronti un tema molto complesso, riscrivendo parzialmente la disciplina della gestione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali ad esso conseguenti. Osserva come manchi l'individuazione di una cabina di regia che coordini l'attività dei presidenti delle regioni, ai quali spetta di norma il ruolo di commissari, e che ponga rimedio all'attuale frammentazione di competenze tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della transizione ecologica, la Protezione civile e l'ISPRA.
Esprime, inoltre, riserve per la previsione della gratuità dell'opera svolta da coloro cui sono attribuiti incarichi in questa materia da parte di enti pubblici, rilevando come tale previsione sia frutto di una visione demagogica che svilisce il bene pubblico.
Ritiene che l'articolo aggiuntivo dei relatori affronti il tema in modo parziale e non risolutivo e che sarebbe stata necessaria una valutazione più approfondita.
Stigmatizza, infine, la dichiarazione di inammissibilità del subemendamento Paita 0.36.41.1, relativo alla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, ritenendo che tale dichiarazione di inammissibilità sia fondata su motivi squisitamente politici e non tecnici.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), associandosi alle considerazioni della deputata Fregolent, dichiara di non essere in grado, dato il tempo a disposizione e le modalità frettolose con cui si procede, di approfondire il contenuto delle riformulazioni proposte dai relatori. Sottolinea come tale modalità di organizzazione dei lavori renda sostanzialmente non conoscibile da parte dei deputati l'oggetto delle deliberazioni e come essa inoltre, essendo volta a strozzare il dibattito, mortifichi il Parlamento e il Paese e renda priva di senso la stessa funzione parlamentare.
Elena LUCCHINI (LEGA), associandosi alle considerazioni della deputata Fregolent, sottolinea come un tema di notevole importanza, ampiamente trattato in Commissione Ambiente, sia stato trattato in modo superficiale e frettoloso e dichiara di non comprendere il parere contrario espresso sui subemendamenti volti a prevedere un maggiore coinvolgimento delle autonomie territoriali.
Piergiorgio CORTELAZZO (FI) ritiene che il parere contrario espresso su alcuni subemendamenti contraddica l'impegno, pure proclamato a parole, in difesa delle autonomie territoriali e ritiene incomprensibile il relativo parere contrario.
Dichiara che il proprio gruppo non si sottrarrà alle proprie responsabilità di forza politica della maggioranza, in quanto l'articolo aggiuntivo dei relatori va comunque nella direzione del contrasto del dissesto idrogeologico, ma chiede un ulteriore approfondimento circa il parere espresso sui subemendamenti ai quali si è riferito, anche in considerazione del fatto che essi non sono onerosi dal punto di vista finanziario e non stravolgono il testo proposto dai relatori.
Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) ritiene anch'egli necessaria una riconsiderazione del parere espresso sui subemendamenti, proprio al fine di rafforzare il lavoro svolto dai relatori e di evitare che per ragioni di tempo non si pervenga ad una soluzione condivisa.
Stefania PEZZOPANE (PD) chiede un ulteriore approfondimento sull'articolo aggiuntivo in esame e sui relativi subemendamenti, rilevando come si tratti di un tema ampiamente dibattuto nella Commissione Ambiente. Ricorda che il Governo è stato più volte sollecitato a intraprendere in tempi rapidi una iniziativa in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e ritiene che non si possa perdere l'occasione rappresentata dalla presentazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori per divisioni che si possono superare.
Daniela RUFFINO (CI) sottolinea come il proprio gruppo annetta particolare importanza ai temi posti dall'articolo aggiuntivo in esame. Stigmatizza il metodo seguito e, pur dichiarando che il proprio gruppo non si sottrarrà alle responsabilità di forza politica della maggioranza, auspica un ulteriore approfondimento al fine di addivenire ad una soluzione condivisa.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, alla luce del dibattito, ritiene che si possa esprimere un esprime parere favorevole sui subemendamenti Lucchini 0.36.041.21 e 0.36.041.19, sui quali non ha contrarietà di merito. Osserva, infatti che il subemendamento Lucchini 0.36.041.21 appare ragionevole in quanto garantisce il coinvolgimento del presidente delle regioni, così come il subemendamento Lucchini 0.36.041.19, che favorisce la prevenzione del dissesto idrologico attraverso lo strumento dei contratti di fiume e assicurando una migliore concertazione a livello territoriale.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA conferma l'invito al ritiro dei subemendamenti Lucchini 0.36.041.21 e 0.36.041.19.
Chiara BRAGA (PD) dichiara di sottoscrivere i subemendamenti Lucchini 0.36.041.21 e 0.36.041.19 non comprendendo come si possa dare un parere contrario su proposte emendative ragionevoli. Osserva che nel caso del subemendamento Lucchini 0.36.041.21 si favorisce il coinvolgimento delle regioni, mentre nel caso del subemendamento Lucchini 0.36.041.19 si rafforzano gli strumenti dei contratti di fiume, in attuazione in un atto di indirizzo votato all'unanimità in Commissione Ambiente. Chiede quindi al Governo di rivalutare il suo parere.
Flavio DI MURO (LEGA) si chiede chi abbia espresso il parere per il Governo, se la sottosegretaria Fontana o altro rappresentante dell'Esecutivo.
Giuseppe BRESCIA, presidente, in risposta al deputato Di Muro osserva che il parere è stato espresso chiaramente dalla sottosegretaria Fontana.
Le Commissioni respingono il subemendamento Maria 0.36.041.11.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede una breve sospensione dei lavori, ritenendo opportuno procedere alla sanificazione dell'aula.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene opportuno proseguire l'esame delle proposte emendative attualmente in discussione.
Ylenja LUCASELLI (FDI) non condivide la proposta di sospendere i lavori, ritenendo ingiusto far ricadere sull'opposizione le contraddizioni della maggioranza. Rilevando che i relatori ed il Governo hanno già espresso i propri pareri, ritiene opportuno proseguire l'esame, proponendo in alternativa di rinviare alla giornata di domani.
Piergiorgio CORTELAZZO (FI), osserva che la necessità di un chiarimento è emersa a seguito del mutamento del parere da parte dei relatori.
Giuseppe BRESCIA (M5S),presidente, prende atto che i presentatori del subemendamento Foti 0.36.041.5 accettano la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano il subemendamento Foti 0.36.041.5, come riformulato (vedi allegato 2). Le Commissioni respingono quindi il subemendamento Maraia 0.36.041.12.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce la necessità di sospendere brevemente i lavori, osservando che tale proposta è condivisa anche da altri gruppi di maggioranza. Osserva peraltro che appare necessario consentire la sanificazione dell'Aula, considerate che sono passate oltre tre ore dalla ripresa della seduta.
Giuseppe BRESCIA (M5S), presidente, ribadisce la necessità di proseguire l'esame delle proposte emendative su cui sono iniziate le dichiarazioni di voto.
Le Commissioni respingono il subemendamento Lucchini 0.36.041.20.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA, rivedendo il proprio orientamento, esprime parere favorevole sul subemendamento Lucchini 0.36.041.19.
Alessandro COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC) dichiara di sottoscrivere i subemendamenti Lucchini 0.36.041.21 e 0.36.041.19.
Silvia FREGOLENT (IV) dichiara che il suo gruppo intende sottoscrivere i subemendamenti Lucchini 0.36.041.21 e 0.36.041.19.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) non comprende il parere contrario del Governo sul subemendamento Lucchini 0.36.041.21, considerato che esso mira a garantire il coinvolgimento delle regioni, risolvendo la problematica posta da alcune norme del decreto-legge in esame, tra le quali richiama l'articolo 59, che non prevedono il passaggio della Conferenza Stato-regioni. Preannuncia il parere favorevole del suo gruppo sul subemendamento Lucchini 0.36.041.21.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA osserva che gli interventi di prevenzione idrogeologico sono già individuati attraverso un provvedimento per la cui adozione è previsto che sia sentita la Conferenza Stato-regioni.
Elena LUCCHINI (LEGA) fa osservare alla sottosegretaria che la previa intesa ha un valore diverso rispetto ad una mera funzione consultiva.
Piergiorgio CORTELAZZO (FI) preannuncia il suo voto favorevole sul subemendamento Lucchini 0.36.041.21, non comprendendo il parere contrario del Governo.
Felice Maurizio D'ETTORE (CI) condivide la finalità del subemendamento Lucchini 0.36.041.21, giudicando opportuno che vi sia una previa intesa con il presidente di ciascuna regione territorialmente competente.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sospendere la seduta per consentire la sanificazione dell'aula.
Giuseppe BRESCIA (M5S), presidente, fa presente che sarà possibile sanificare l'aula una volta concluso l'esame dell'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori e dei relativi subemendamenti.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene necessario sospendere i lavori per la sanificazione, ribadendo che sono decorse oltre tre ore dall'ultima ripresa dei lavori.
Sergio VALLOTTO (Lega) chiede alle presidenze di sospendere immediatamente la seduta, preannunciando che altrimenti sarà costretto ad abbandonare l'aula.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, dopo la votazione del subemendamento Lucchini 0.36.041.21, sospenderà i lavori per consentire la sanificazione dell'aula.
Le Commissioni approvano il subemendamento Lucchini 0.36.041.21 (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende la seduta per 30 minuti per consentire la sanificazione dell'aula.
La seduta sospesa alle 00.20, è ripresa alle 00.55.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i lavori riprenderanno ora dall'esame dei restanti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori, per poi passare alla discussione delle proposte emendative ancora accantonate.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi i subemendamenti Lucchini 0.36.014.18 e Foti 0.36.014.3, approvano i subemendamenti Lucchini 0.36.014.19 e Daga 0.36.014.7 (vedi allegato 2), respingono i subemendamenti Lucchini 0.36.014.22, Daga 0.36.014.8, Maraia 0.36.014.14 e Daga 0.36.014.9, mentre approvano gli identici subemendamenti Cortelazzo 0.36.014.2 e Daga 0.36.014.6 (vedi allegato 2). Le Commissioni approvano, infine, l'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori, come riformulato (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Davide Crippa 33.090.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Davide Crippa 33.090 (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sull'emendamento Maraia 32.30, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Maraia 32.30 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori.
Le Commissioni approvano l'emendamento Maraia 32.30, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Buratti 32.5, Muroni 32.14, Patassini 32.21 e D'Attis 32.27, nonché sull'emendamento Labriola 32.39, a condizione che sia riformulato nel medesimo testo delle anzidette proposte emendative (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Generoso MARAIA (M5S) preannunzia il voto contrario del proprio gruppo.
Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Buratti 32.5, Muroni 32.14, Patassini 32.21 e D'Attis 32.27, nonché l'emendamento Labriola 32.39, come riformulato nel medesimo testo delle predette proposte emendative (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, invita al ritiro dell'emendamento Zolezzi 35.78.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Zolezzi 35.78.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Foti 34.3, Gadda 34.4, Benvenuto 34.9, Gagliardi 34.14, Muroni 34.15, Zucconi 34.18 e Mazzetti 34.29, nonché sull'emendamento Braga 34.6.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Chiara BRAGA (PD) chiede alla rappresentante del Governo le ragioni dell'invito al ritiro, posto che sull'emendamento a sua prima firma 34.6 era stata prospettata l'ipotesi di una riformulazione.
Rossella MURONI (MISTO-FE-FDV) si associa alla richiesta testé formulata dalla collega Braga.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Foti 34.3, Gadda 34.4, Benvenuto 34.9, Gagliardi 34.14, Muroni 34.15, Zucconi 34.18 e Mazzetti 34.29, nonché l'emendamento Braga 34.6.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice della I Commissione, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Prisco 34.01, Gadda 34.02, Golinelli 34.04, Nevi 34.08 e Incerti 34.012.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Prisco 34.01, Gadda 34.02, Golinelli 34.04, Nevi 34.08 e Incerti 34.012.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, formula un invito al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 37.42.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono l'emendamento Cortelazzo 37.42.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 37.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i proponenti hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Braga 37.3.
Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 37.3, nel testo riformulato (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, formula un invito al ritiro sugli identici articoli aggiuntivi Braga 37.04, Patassini 37.010, Gagliardi 37.011 e Prestigiacomo 37.024.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Braga 37.04, Patassini 37.010, Gagliardi 37.011 e Prestigiacomo 37.024.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, formula un invito al ritiro sugli articoli aggiuntivi Braga 37.026 e Rotta 37.018.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli articoli aggiuntivi Braga 37.026 e Rotta 37.018 sono ritirati dai presentatori.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vianello 37.023.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Vianello 37.023 (vedi allegato 2).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice Calabria, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Magi 38.027, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) non accetta la riformulazione proposta e chiede che venga invece posta in votazione la versione originaria dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 38.027, sul quale vi era peraltro il parere favorevole del Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, giacché in caso contrario si determinerebbe una intollerabile discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, cui solo sarebbe limitato l'onere della firma elettronica qualificata in materia elettorale. Rileva infine che la riformulazione proposta risulterebbe peraltro significativamente onerosa, nell'ordine di 400.000 euro per l'anno 2021, rispetto al testo base, che invece non presentava costi a carico della finanza pubblica.
Silvia FREGOLENT (IV), Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), Felice Maurizio D'ETTORE (CI), Vittoria BALDINO (M5S) e Daniela RUFFINO (CI) si associano alla richiesta del deputato Magi di porre in votazione la versione originaria dell'articolo aggiuntivo 38.027.
Rossella MURONI (MISTO-FE-FDV), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Stefania PEZZOPANE (PD), Piergiorgio CORTELAZZO (FI) e Giuseppe BRESCIA, presidente, si uniscono alla richiesta del deputato Magi di porre in votazione il testo base dell'articolo aggiuntivo 38.027 e lo sottoscrivono.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA si rimette pertanto alla valutazione delle Commissioni sull'articolo aggiuntivo 38.028, nel testo originario.
Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo Magi 38.027 (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, invita quindi i relatori ad esprimere i pareri su quelle proposte emendative ancora accantonate sulle quali vi è un orientamento favorevole.
Annagrazia CALABRIA (FI), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore Morassut, evidenzia preliminarmente che l'articolo aggiuntivo Invidia 38.019 è da intendersi assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Mura 11.03, nel testo riformulato.
Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Buratti 39.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), parere favorevole sugli identici emendamenti De Menech 39.2, Ruffino 39.4, Gagliardi 39.10, Bordonali 39.13, Paolo Russo 39.27 e Pella 39.32, parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Vacca 39.016 e Carabetta 39.019, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Marco Di Maio 40.23 e Capitanio 40.35, nonché parere favorevole sugli identici emendamenti Butti 40.6, Bruno Bossio 40.47 e Cortelazzo 40.67, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Paita 40.05, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), esprime parere favorevole sull'emendamento Navarra 41.3 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Carnevali 42.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Gariglio 43.13 e Rixi 43.14, nonché sugli identici emendamenti Gariglio 43.11, Maccanti 43.15 e Grippa 43.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento Andrea Romano 44.4, nonché sull'emendamento Iezzi 44.10 a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 47.01, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Baldino 51.59, nonché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Alberto Manca 63.013 e sugli emendamenti Saccani Jotti 64.16 e De Toma 66.6, a condizione che siano rispettivamente riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sull'emendamento Pezzopane 59.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Terzoni 33.088, Nardi 33.0150, sugli identici emendamenti Prisco 33.24, Gagliardi 33.84, Patassini 33.97, Marco Di Maio 33.124, Maraia 33.168, Mazzetti 33.181 e Barelli 33.252, sugli identici emendamenti Rachele Silvestri 33.65, Muroni 33.88 e Marco Di Maio 33.129 nonché sull'emendamento Lupi 33.145, a condizione che vengano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere conforme a quello dei relatori.
Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) domanda per quale ragione l'emendamento a sua prima firma 40.46 non ha ricevuto parere favorevole da parte dei relatori e del Governo, a differenza di quanto avvenuto invece per l'articolo aggiuntivo Paita 40.05, per il quale è stata proposta una riformulazione che affronta a suo avviso in maniera non corretta una tematica sostanzialmente analoga, vale a dire quella relativa alla necessità di introdurre una sorta di digital bonus al fine di promuovere effettivamente la transizione digitale tanto spesso invocata. Chiede pertanto quali siano le contrarietà, in particolare quelle provenienti dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla citata proposta emendativa a sua prima firma.
Massimiliano CAPITANIO (LEGA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Paita 40.05.
Stefania PEZZOPANE (PD) chiede quale esito abbia avuto il parere sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 64.02, sul quale pure nelle riunioni interlocutorie con il Governo si era manifestato un orientamento favorevole da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché era stata prospettata una proposta di riformulazione da parte del Dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Edoardo ZIELLO (LEGA) sottoscrive l'emendamento Andrea Romano 44.4.
Chiara BRAGA (PD) chiede quale sia il parere sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 52.017, in precedenza accantonato, nonché se sia pervenuta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 50.01, anch'esso in precedenza accantonato.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, evidenzia che sull'articolo aggiuntivo Pezzopane 64.02 si è registrato il parere contrario del Dipartimento per la funzione pubblica.
Daniela RUFFINO (CI), anche a nome del collega D'Ettore, sottoscrive l'emendamento Gagliardi 33.84, come riformulato.
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede chiarimenti su quando si procederà alla votazione degli emendamenti presentati dai relatori.
Rossella MURONI (MISTO-FE-FDV) segnala che sull'articolo aggiuntivo Fusacchia 38.01 e sull'emendamento Fusacchia 66.1 risultava esserci il parere favorevole dei ministeri competenti. Non presentando tali proposte emendative carattere oneroso, dichiara pertanto di non comprendere la non inclusione di esse tra quelle sulle quali è stato espresso parere favorevole.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), nell'esprimere perplessità sulle modalità con le quali le Commissioni stanno procedendo nei lavori, chiede chiarimenti in ordine al parere espresso sull'emendamento a sua prima firma 3.25. Osserva inoltre che viene di fatto vanificata la discussione su un tema fondamentale come quello del superbonus.
Il Ministro Federico D'INCÀ, nel ringraziare le Commissioni per lo spirito costruttivo con cui si è svolto l'esame del provvedimento, tiene ad evidenziare come la disponibilità dell'Esecutivo abbia consentito di approvare oltre 250 proposte emendative e che su numerose altre non ancora votate è stato espresso parere favorevole. Evidenzia altresì come, nei limiti delle possibilità, il Governo abbia inteso svolgere approfondite istruttorie su ciascuna proposta e si scusa se in alcuni casi non è stato possibile completarla, sia per i limitati tempia disposizione, sia per la concomitanza con altri impegnativi procedimenti di conversione dei decreti-legge, tra i quali il cosiddetto «sostegni-bis», nel quale sono state accolte numerose proposte parlamentari.
Felice Maurizio D'ETTORE (CI) chiede chiarimenti in relazione al fatto che sul proprio articolo aggiuntivo 55.02 non risulta un parere favorevole.
La sottosegretaria Deborah BERGAMINI conferma che sugli identici articoli aggiuntivi D'Ettore 55.02 e Ungaro 55.05 vi è un parere favorevole del Governo.
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi D'Ettore 55.02 e Ungaro 55.05.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni procederanno ora alle votazioni delle proposte emendative sulle quali sono stati espressi pareri favorevoli da parte dei relatori e del Governo.
Avverte, altresì, che è stata accettata dai presentatori la riformulazione delle seguenti proposte emendative: l'emendamento Buratti 39.3, gli articoli aggiuntivi Vacca 39.016, sottoscritto dalla deputata Pezzopane e Carabetta 39.019, gli identici emendamenti Butti 40.6, Bruno Bossio 40.47 e Cortelazzo 40.67, gli articoli aggiuntivi Paita 40.05 e Carnevali 42.01, gli emendamenti Andrea Romano 44.4 e Iezzi 44.10, l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 47.01, l'emendamento Pezzopane 59.2, l'articolo aggiuntivo Alberto Manca 63.013 e l'emendamento Saccani Iotti 64.16.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Buratti 39.3, come riformulato, gli identici emendamenti De Menech 39.2, Ruffino 39.4, Gagliardi 39.10, Bordonali 39.13, Paolo Russo 39.27 e Pella 39.32, l'articolo aggiuntivo Vacca 39.016, come riformulato, l'articolo aggiuntivo Carabetta 39.019, come riformulato, e gli identici emendamenti Marco Di Maio 40.23 e Capitanio 40.35 (vedi allegato 2).
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Butti 40.6, Bruno Bossio 40.47 e Cortelazzo 40.67, come riformulati, l'articolo aggiuntivo Paita 40.05, come riformulato, l'emendamento Navarra 41.3, l'articolo aggiuntivo Carnevali 42.01, come riformulato, gli identici emendamenti Gariglio 43.13 e Rixi 43.14, nonché gli identici emendamenti Gariglio 43.11, Maccanti 43.15 e Grippa 43.16 (vedi allegato 2).
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Andrea Romano 44.4, come riformulato e Iezzi 44.10, come riformulato e l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 47.01, come riformulato (vedi allegato 2).
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Baldino 51.59, gli identici articoli aggiuntivi D'Ettore 55.02 e Ungaro 55.05, nonché l'emendamento Pezzopane 59.2, come riformulato (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la riformulazione dell'emendamento Pezzopane 59.2 è stata sottoscritta da tutti i deputati dei gruppi del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di Forza Italia facenti parte delle Commissioni riunite. Avverte, altresì, che risultano precluse le restanti proposte emendative riferite all'articolo 59.
Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Alberto Manca 63.013, come riformulato, e l'emendamento Saccani Iotti 64.16, come riformulato, nonché l'emendamento De Toma 66.6 (vedi allegato 2).
Daniela RUFFINO (CI) insiste sull'opportunità di esaminare l'articolo aggiuntivo 66.0105 a sua prima firma.
Giuseppe BRESCIA, presidente, come precedentemente proposto, avverte che si passerà alle proposte emendative riferite all'articolo 33.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È) rileva che la riformulazione appena proposta dai relatori non intacca l'impianto dato all'articolo 33 e snatura le finalità del superbonus allargando eccessivamente la platea dei destinatari. Segnala, inoltre, che con la nuova procedura sarà possibile utilizzare tale forma di agevolazione anche con immobili e con parti abusive. Ricorda che, trattandosi di risorse non illimitate, vi è il rischio che non possano essere soddisfatte le richieste dei cittadini che ne avrebbero diritto.
Vittoria BALDINO (M5S), a nome del proprio gruppo, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Terzoni 33.088, come riformulato.
Le Commissioni approvano l'identica riformulazione dell'articolo aggiuntivo Terzoni 33.088, dell'articolo aggiuntivo Nardi 33.0150, degli identici emendamenti Prisco 33.24, Gagliardi 33.84, Patassini 33.97, Marco Di Maio 33.124, Maraia 33.168, Mazzetti 33.181 e Barelli 33.252, degli identici emendamenti Rachele Silvestri 33.65, Muroni 33.88 e Marco Di Maio 33.129 nonché dell'emendamento Lupi 33.145 (vedi allegato 2).
Stefania PEZZOPANE (PD), ricordando che è stata approvata la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Paita 40.05, segnala che tale riformulazione non è stata proposta per l'emendamento Bruno Bossio 40.46 di contenuto sostanzialmente analogo, che chiede quindi che venga considerato assorbito.
Giuseppe BRESCIA, presidente, pur rilevando come la collega non avesse manifestato apprezzamento per la riformulazione proposta all'articolo aggiuntivo Paita 40.05, avverte che l'emendamento Bruno Bossio 40.46 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Paita 40.05. Avverte, altresì, che le Commissioni procederanno ora all'esame delle proposte emendative presentate dai relatori e dei relativi subemendamenti (vedi allegato 1).
Roberto MORASSUT (PD), relatore per la VIII Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.28 dei relatori, nonché dell'articolo aggiuntivo 4.01 dei relatori, del quale i relatori hanno proposto una riformulazione (vedi allegato 2), esprimendo parere contrario sul subemendamento Forciniti 0.4.01.1. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 52.24 dei relatori, esprimendo parere contrario sul subemendamento Maraia 0.52.24.1.
La sottosegretaria Ilaria FONTANA esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate dai relatori e parere conforme a quello dei relatori sui relativi subemendamenti.
Le Commissioni approvano l'emendamento 3.28 dei relatori (vedi allegato 2).
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), raccomandando l'approvazione del proprio subemendamento 0.4.01.1, rileva che il contenuto dell'articolo aggiunto 4.01 rappresenta un saccheggio di risorse pubbliche, destinando oltre un milione di euro ai collaboratori del Ministro per la disabilità.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), in relazione all'intervento del collega Forciniti, segnala che l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è una struttura già esistente e le risorse stanziate, già nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, servono esclusivamente ad assicurarne il funzionamento fino al completamento del PNRR.
Le Commissioni respingono il subemendamento Forciniti 0.4.01.1 ed approvano l'articolo aggiuntivo 4.01 dei relatori, come riformulato (vedi allegato 2).
Le Commissioni respingono il subemendamento Maraia 0.52.24.1 ed approvano l'emendamento 52.24 dei relatori (vedi allegato 2).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 57.23, volto a recepire una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio.
Le Commissioni approvano l'emendamento 57.23 dei relatori (vedi allegato 2)
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di correzioni di forma (vedi allegato...).
Le Commissioni approvano la proposta di correzioni di forma predisposta dai relatori (vedi allegato 4).
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni procederanno con una votazione riassuntiva su tutti gli emendamenti accantonati, con parere contrario dei relatori e del Governo.
Le Commissioni respingono, con un'unica votazione, tutti gli emendamenti che risultano ancora accantonati.
Francesco FORCINITI (MISTO-L'A.C'È), intervenendo per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore, stigmatizza il metodo adottato per l'esame del provvedimento, essendo arrivati all'ultimo momento utile per l'approvazione del decreto strozzando il dibattito parlamentare e senza quindi procedere alla discussione di importanti proposte emendative, oggetto della cosiddetta «ghigliottina». Non apprezza certamente la protervia del Governo e richiama, al riguardo, le intimidazioni che il Ministro D'Incà ha effettuato sui parlamentari del suo gruppo nel corso delle precedenti sedute. Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo su un provvedimento che sventra in un colpo solo il codice dell'ambiente e il codice degli appalti, permettendo liberalizzazioni selvagge e nella quale la governance del PNRR è talmente accentrata da assomigliare ad un club privato, essendo stati cestinati tutti i tentativi di condivisione delle decisioni da parte del Parlamento. Tale provvedimento, accanto alla riforma della giustizia che si sta portando avanti, daranno il colpo di grazia al Paese, premiando comportamenti scorretti e non permettendo la semplificazione promessa. Non stupisce pertanto che nessun esponente della maggioranza intenda difendere apertamente il testo esaminato dalle Commissioni
Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), Felice Maurizio D'ETTORE (CI), Piergiorgio CORTELAZZO (FI) e Stefania PEZZOPANE (PD) dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sul provvedimento.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Le Commissioni conferiscono il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea, deliberando altresì la richiesta di essere autorizzate a riferire oralmente.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le presidenze si riservano di nominare il Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 2 del 20 luglio.
ALLEGATO 1
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 36.041.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 3, dopo le parole: interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2 inserire le seguenti: nonché individuano i siti per lo smaltimento dei rifiuti in attività o chiusi interessati da fenomeni di dissesto o cedimento, predisponendo misure per la relativa messa in sicurezza
0.36.041.11. Maraia.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico riferiscono ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di avanzamento degli interventi la cui realizzazione è ad essi affidata. I Commissari trasmettono, altresì, una relazione annuale al Parlamento contenente l'indicazione delle opere e degli interventi previsti e il loro stato di attuazione.
0.36.041.5. Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: del predetto Commissario inserire le seguenti: ovvero di mancata attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e della messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3, e dei rispettivi cronoprogrammi.
Conseguentemente:
al comma 14, dopo la parola: idrogeologico inserire le seguenti: e della messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3;
al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: e per ciò che concerne le attività di caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3 con il commissario unico alle bonifiche e dopo le parole: difesa idrogeologica inserire le seguenti: e messa in sicurezza dei siti di cui al comma 3.
0.36.041.12. Maraia.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.
Conseguentemente alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto è presentato per il parere alle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere in ogni caso emanato.
0.36.041.20. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.
0.36.041.21. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, sopprimere la lettera c).
0.36.041.18. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera c), primo periodo, dopo le parole: in carica e inserire le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
0.36.041.3. Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, attua interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
0.36.041.19. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 13, dopo le parole: alla ricognizione inserire le seguenti: e omogeneizzazione e dopo le parole: atte ad assicurare un flusso informatico ordinato inserire le seguenti: omogeneo a livello nazionale.
0.36.041.7. Daga.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 14, sostituire le parole: in esito alla ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio con le seguenti: entro 30 giorni dal completamento della ricognizione di cui al comma 13, definisce un programma operativo
0.36.041.22. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 14, sostituire le parole: con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche con le seguenti: e omogeneizzazione dei sistemi informatici per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche stati di avanzamento lavori.
0.36.041.8. Daga.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 14, dopo le parole: dissesto idrogeologico inserire le seguenti: e della messa in sicurezza delle discariche
Conseguentemente al comma 16, secondo periodo, dopo le parole: difesa idrogeologica inserire le seguenti: e messa in sicurezza delle discariche e, per ciò che concerne con le attività di caratterizzazione e di messa in sicurezza dei siti da bonificare, il commissario per le bonifiche.
0.36.041.14. Maraia.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 16, primo periodo, dopo le parole: da ammettere a finanziamento inserire le seguenti: garantendo priorità agli interventi individuati nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e nei Piani Assetto Idrologico (PAI) o in alternativa alle aree di pericolosità perimetrate da tali piani,
0.36.041.9. Daga.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
17-bis. Per sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere i danni causati da tali fenomeni, sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
17-ter. Agli oneri di cui al comma 17-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 178 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
0.36.041.13. Maraia.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
17-bis. Per sostenere gli interventi della regione Puglia volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere i danni causati da tali fenomeni, sono stanziati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
17-ter. Agli oneri di cui al comma 17-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 178 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
0.36.041.10. Vianello.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le parole: «limitatamente a quelli indicati all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi quelli indicati all'articolo 1».
*0.36.041.2. Cortelazzo.
*0.36.041.6. Daga, Di Lauro, Maraia.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. All'articolo 18, punto 1, lettera a), comma 1, del presente decreto dopo le parole: «indifferibili ed urgenti» sono inserite le seguenti: «Nel rispetto della vigente normativa in materia di espropri».
0.36.041.17. Maraia.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis All'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 1), del presente decreto apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «cicli produttivi» sono sostituite dalle seguenti: «cicli produttivi anche agronomici,»;
b) dopo le parole: «salute umana» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle ceneri vulcaniche prodotte dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio 2021».
0.36.041.16. Maraia.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
17-bis. all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al secondo capoverso, dopo le parole: «nel disciplinare tecnico» sono inserite le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE»;
b) al medesimo comma 1, al secondo capoverso dopo le parole: «per le AEE incentivate.», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sostituzione di pannelli fotovoltaici installati negli impianti di produzione di energia incentivati, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei pannelli fotovoltaici sostituiti, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti saranno restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti».
17-ter. All'articolo 32 del presente decreto dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
3-quinquies. A tutte le operazioni di repowering degli impianti eolici deve essere applicata la normativa vigente in materia di smaltimento in base al decreto ministeriale 10 settembre 2010.
0.36.041.15. Maraia.
(Inammissibile)
All'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori, dopo il capoverso Art. 36-bis, inserire il seguente:
Art. 36-ter.
(Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, di seguito denominata «Struttura», che si raccorda con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si raccorda, per quanto previsto dalla legge, con il CITE.
2. La struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.
3. Con la finalità di imprimere una accelerazione alla programmazione e all'attuazione degli interventi, comunque finanziati dallo Stato, in materia di dissesto idrogeologico, alla struttura sono demandati compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi, fra cui quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali, facenti capo, nelle materie sopraindicate, agli enti ed organi preposti, ossia:
a) alle direzioni competenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
b) all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
c) al Dipartimento della protezione civile per gli interventi post-emergenza;
d) a Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) ai Presidenti di regione nominati Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico;
f) alle autorità di bacino nazionali e future autorità di bacino distrettuali;
g) alle regioni;
h) ai comuni;
l) ai consorzi di bonifica;
m) ai provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;
n) agli uffici del genio civile.
4. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione con comprovata qualificazione professionale.
5. Alla struttura è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 10 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei ministri o a quelli del comparto Ministeri, collocate in posizione di comando, o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
6. Per le esigenze della struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 100.000,00 e per un importo pro capite non superiore ad euro 30.000,00 annui lordi.
7. Per l'espletamento di tutte le attività, la struttura, attraverso la stipula di apposite convenzioni, può avvalersi, di società a totale capitale pubblico, di società controllate dai Ministeri e delle università nell'ambito di un importo complessivo annuo non superiore a euro 500.000,00.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti delle relative disponibilità, mediante corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
0.36.041.1. Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)
1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui:
a) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
b) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
c) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;
d) all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
d'ora in avanti denominati: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico» o «Commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e loro successive modifiche ad integrazioni, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
3. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorizzazione, ove presenti, dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dei Piani Assetto Idrologico (PAI). Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, assumono le attività indicate dai Commissari come prioritarie, se del caso anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Presidenti delle Regioni» sono aggiunte le parole: «, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,»;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole «Presidenti delle Regioni» sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto Commissario il Ministro della transizione ecologica, nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;
d) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo».
5. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo».
6. Le disposizioni relative ai «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico limitatamente a quanto recato dal comma 2, secondo, terzo e quarto periodo, dal comma 3 e dal comma 3-bis del medesimo articolo 4.
7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica».
b) all'ultimo periodo le parole «Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;
c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato».
8. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropri, da norme di legge, ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le ulteriori disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo di salvaguardia della vita umana.
9. I termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, eccezion fatta per il termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 9 del medesimo decreto e per quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo decreto.
10. In caso di emissione di decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
11. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.
12. Sono abrogati il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché il terzo, quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
13. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il Ministero della transizione ecologica provvede, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze atte ad assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).
14. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in esito alla ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio, per l'attuazione dei processi di interoperabilità con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione di detto programma sulla base di apposita convenzione.
15. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
16. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
17. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 13 a 17, pari a euro 200.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
36.041. I Relatori.
Al comma 1, dopo le parole: dei rispettivi organismi associativi inserire le seguenti: nonché di Roma capitale.
3.28. I Relatori.
Subemendamento all'articolo aggiuntivo 4.01.
Al comma 2, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma
0.4.01.1. Forciniti, Giuliodori, Trano.
Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)
1. La Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR – è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente della Segreteria tecnica, è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente può essere composto, altresì, da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il cui trattamento economico è stabilito al momento del conferimento dell'incarico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente, di chiamata e le specifiche professionalità richieste.
4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per gli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di euro 900.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4.01. I Relatori.
Subemendamento all'emendamento 52.24.
Dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
a-ter). All'articolo 4, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole «Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8,» sono soppresse;
b) Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di un rapido completamento dell'opera questa può essere commissariata a norma del comma 1 del presente articolo».
0.52.24.1. Maraia.
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
52.24. I Relatori.
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al secondo periodo, le parole: «due senatori e due deputati», sono sostituite con le seguenti: «tre senatori e tre deputati».
9.02. I Relatori.
ALLEGATO 2
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente “opere civili”, è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole».
44.8. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
44.9. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
44.7. (Nuova formulazione) Stefani, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
44.1. Melilli.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque,.
46.14. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, dopo le parole: e di genere inserire le seguenti: e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.
Conseguentemente:
dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: l'imprenditoria giovanile, inserire le seguenti: l'inclusione lavorativa delle persone disabili,;
al secondo periodo, dopo le parole: occupazione femminile e giovanile inserire le seguenti: e di tasso di occupazione delle persone disabili;
al terzo periodo, dopo le parole: è requisito necessario dell'offerta inserire le seguenti: l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e;
al comma 5:
alla lettera c), dopo le parole: requisito di partecipazione, inserire le seguenti: persone disabili,;
dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: al comma 3 inserire le seguenti: , al comma 3-bis;
al comma 8, sostituire le parole: e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: , con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità;
al comma 9, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 3-bis;
sostituire la rubrica con la seguente: Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC.
47.13. Bellucci.
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: di assicurare aggiungere le seguenti: , in caso di aggiudicazione del contratto,.
*47.4. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*47.15. (Nuova formulazione) Maraia.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: all'occupazione giovanile e femminile con le seguenti: sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
Conseguentemente:
al comma 7, sostituire le parole: delle previsioni con le seguenti: dei requisiti di partecipazione;
al comma 8, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
47.17. (Nuova formulazione) Braga, Gribaudo, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. – (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto) – 1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
47.07. (Nuova formulazione) Rotta, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Spadoni, Suriano.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari)
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
*47.05 (Nuova formulazione) Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*52.03. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
*52.04. (Nuova formulazione) Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*52.08. (Nuova formulazione) Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*52.010. (Nuova formulazione) Fornaro, Stumpo.
*52.011. (Nuova formulazione) Marco Di Maio.
*52.013. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione.
*52.020. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*64.06. (Nuova formulazione) Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
*64.07. (Nuova formulazione) Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Braga, Pezzopane.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole da: «la certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81».
49.43. (Nuova formulazione) Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Al comma 1, lettera a), numero 2.1, capoverso a), sostituire le parole: fermo restando con le seguenti: fermi restando e, dopo le parole: 18 aprile 2016, n. 50 aggiungere le seguenti: , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione
51.47. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 2-ter,:
1) al comma 1, lettera a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
2) al comma 1, lettera b), le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati alla stessa funzione,» è inserita la seguente: «anche».
51.18. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro.
Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;
2) per ciascun locale adibito ad abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
3) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso».
*51.22. (Nuova formulazione) Fusacchia.
*51.31. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*51.51. (Nuova formulazione) Mollicone, Frassinetti, Foti.
*51.76. (Nuova formulazione) Mazzetti, Tartaglione, Labriola.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
52.10. (Nuova formulazione) Pagani.
Al comma 5, lettera d), numero 5), capoverso 4-bis, sostituire le parole: e agli operatori economici con le seguenti: , agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti.
*53.11. Rizzetto, Donzelli, Prisco, Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*53.15. Tiramani, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*53.41. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Casino, Sarro, Ferraioli, D'Attis.
Al comma 5, dopo la lettera e) inserire la seguente:
e-bis) all'articolo 111:
1) al comma 1:
a) al primo periodo, le parole: «con particolare riferimento alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»;
b) al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento».
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «semplificazione» sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 213, comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9».
53.32. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione».
54.2. (Nuova formulazione) Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture – uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
54.1. (Nuova formulazione) Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.
Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:
Art. 55-bis.
(Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale)
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data».
55.09. Tuzi, Deiana.
Al comma 1, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,» aggiungere le seguenti: «nonché per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR».
Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».
*56.1. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.
*56.4. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL)
1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
56.04. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Rotta, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Di Muro, D'Ettore.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca)
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:
a) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario»;
b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale»;
56.09. (Nuova formulazione) Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Alberto Manca, Parentela, Sut, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Marzana, Pignatone.
Al titolo IV della parte II, dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
1. Al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:
«Art. 70-bis. – (Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria) – 1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso
2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci rispetto all'emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione.
3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi rispetto all'emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore di quest'ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione»;
b) all'articolo 72:
1) al comma 1, le parole: «articoli 70 e 71» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 70, 70-bis e 71»;
2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui all'articolo 70-bis, il decreto di cui presente comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo».
56.019. (Nuova formulazione) Grillo.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:
1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale.»;
1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole: «dell'Autorità di sistema portuale» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Autorità di sistema portuale».
57.14. D'Uva, Siracusano, Navarra, Timbro, Ficara.
Alla parte II, titolo V, dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Articolo 60-bis.
(Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie)
1. Al fine di accelerare il procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti dal PNRR, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo le parole: «finalità sociali» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità»;
b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni»;
c) dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:
«15-quinquies. In caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. L'Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 51, comma 3-ter, nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante l'utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo per le finalità ivi previste».
60.046. (Nuova formulazione) Baldino, Labriola.
Al comma 1, dopo le parole: comma 1 inserire le seguenti: e comma 2-bis.
*63.2. Gagliardi, Ruffino.
*63.4. Pella, Cortelazzo, Mazzetti, Milanato, Labriola, Cattaneo, Tartaglione.
*63.5. Berardini.
Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Fruizione delle aree naturali protette)
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.
64.015. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'attività ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente»;
b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «alla medicina di genere e all'età pediatrica» sono inserite le seguenti: «nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente». 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
64.09. (Nuova formulazione) Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Raciti, D'Attis, Labriola.
Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 102 è sostituito dal seguente:
«102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007:
a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;
b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)»;
b) al comma 104, dopo le parole: «o di specializzazione» sono inserite le seguenti: «nonché a borse di studio, ad assegni di ricerca e ad ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento».
3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare al cui afferisce l'insegnamento.
7. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022».
8. Gli organi delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell'istituzione; c) in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell'istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l'istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni dell'organo o degli organi rimossi, nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino dell'ordinata gestione dell'istituzione.
9. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, può essere autorizzata l'istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508 del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di natura non regolamentare, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sono definiti le procedure per l'autorizzazione dei corsi di cui al primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell'istituzione. Entro dodici mesi dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l'autorizzazione di cui al presente comma, laddove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un'altra istituzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.
10. Il comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane.
11. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «di validità» sono sostituite dalle seguenti: «di conseguimento» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
64.019. (Nuova formulazione) Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Orfini, Prestipino, Rossi, Fassina.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2031». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
65.01. (Nuova formulazione) Enrico Borghi.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attività di cui all'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6».
1-ter. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2».
*66.20. Viscomi.
*66.24. Invidia.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 32, comma 4, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo della quota percentuale di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile».
66.5. (Nuova formulazione) Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
Al comma 2, sostituire le parole: «invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295» con le seguenti: «di invalidità o disabilità in tutti i casi stabiliti dalla legge».
*66.34. Panizzut, Iezzi, Lucchini.
*66.29. (Nuova formulazione) D'Arrando, Penna.
Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:
Articolo 66-bis.
(Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:
«4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a erogare l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
66.070. Aresta.
Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
*66.036. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.
*66.062. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:
Articolo 66-bis.
(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 152, dopo le parole: «sospette di falsità,» sono inserite le seguenti: «non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse,»;
b) al comma 153, le parole: «fino ad euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione».
66.09. Fregolent, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:
Articolo 66-bis.
(Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile)
1. All'articolo 208, comma 5-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato».
66.058. (Nuova formulazione) Capitanio, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
37.38. (Nuova formulazione) Vianello, Maraia, Zolezzi, D'Ippolito, Deiana, Licatini, Varrica, Di Lauro, Traversi, Micillo, Terzoni.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
«13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo».
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.
b) alla lettera h), numero 3), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con le seguenti: Ministero della transizione ecologica e sostituire le parole Sistema nazionale con la seguente: Ministero.
c) alla lettera h), numero 9), secondo periodo, sostituire le parole: Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente con le seguenti: Ministero della transizione ecologica.
37.9. Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) all'articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso»
37.40. (Nuova formulazione) Maraia.
Al capo VIII del titolo I della parte II, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)
1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di calcio» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione»;
b) al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione».
37.022. (Nuova formulazione) Zolezzi.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali)
1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d) del medesimo articolo 2, si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in comodato d'uso agli enti attuatori.
37.05. Carnevali, Berlinghieri, De Menech, Fragomeli, Ubaldo Pagano, Ciampi, Ciagà, Zardini, De Filippo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dopo le parole: della società civile inserire le seguenti: nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo.
Conseguentemente:
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: I componenti fino a: agli stessi con le seguenti: Ai componenti;
*3.5. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.
*3.12. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*3.17. (Nuova formulazione) Alaimo.
Alla parte I, titolo I, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Articolo 11-bis.
(Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell'attuazione del PNRR)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante l'utilizzo e l'integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti amministrative utilizzate e le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione, nonché le risorse richieste. I provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT.
3. In caso di trattamenti che richiedono l'utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Istituto.
5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.
6. L'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
**11.03. (Nuova formulazione) Mura, Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.
**38.019. (Nuova formulazione) Invidia.
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
Articolo 14-bis.
(Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)
1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.
2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
14.10. (Nuova formulazione) Pezzopane.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR prevede periodici Tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento, e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali nonché sull'impatto diretto e indiretto, anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti.
*8.2. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo
*8.11. (Nuova formulazione) Fornaro, Timbro.
*9.4. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.
*9.9. (Nuova formulazione) Fornaro, Timbro.
All'articolo 17, comma 1, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
2-ter. Al fine di garantire univocità di indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla Parte seconda del presente decreto legislativo.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui al comma 1, quest'ultimo è collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per l'intera durata del medesimo;
2-quinquies, In relazione a quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
2-sexies. La denominazione: «Commissione tecnica PNRR-PNIEC» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Commissione tecnica PNIEC».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, capoverso 2-ter, è aggiunto in fine il seguente periodo «In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis».
17.71. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, si applica la procedura di cui al comma 9 del presente articolo».
*18.3. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*18.38. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.
*18.2. (Nuova formulazione) Fregolent, Marco Di Maio.
*18.37. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) all'allegato III, lettera u), della Parte seconda, dopo le parole: «Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443» sono aggiunte le seguenti: «fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b)»;
b-ter) all'allegato IV della Parte seconda, punto 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III della parte seconda».
**19.5. (Nuova formulazione) Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**19.8. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
**19.14. (Nuova formulazione) Milanato, Cortelazzo, Labriola, Tartaglione, Mazzetti, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
Nel capo I del titolo I della parte II, dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 47 è sostituito dal seguente:
«47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48»;
b) il comma 48 è sostituito dal seguente:
«48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari»;
c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:
«49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.»;
22.06. Giacomoni, Tartaglione, Cortelazzo, Mazzetti.
Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «sono ridotti della metà» sono sostituite dalle seguenti «possono essere ridotti fino alla metà»;
b) al comma 4:
1) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse.;
2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis;
3) al terzo periodo le parole: «salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati».
23.8. (Nuova formulazione) Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi, Traversi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis), sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera a), capoverso 4-ter), primo periodo, sostituire le parole: ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, con le seguenti: trasmette al Ministero le valutazioni di competenza anche in merito alla individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: o, in assenza di questa, dal proponente.
b) alla lettera b), numero 1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo che la decisione di autorizzare il progetto è assunta sulla base del provvedimento di VIA.
25.9. Maraia, D'Ippolito, Deiana, Di Lauro, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Vianello, Zolezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 7-bis, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «su edifici» aggiungere le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici».
2-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole: «al servizio degli edifici», sono aggiunte le seguenti: «di cui alla voce 32, Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,».
2-quater. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo, dopo le parole: «sui tetti degli edifici», aggiungere le seguenti: «o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra»;
b) dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra)
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di cui alla voce 32 dell'Allegato A del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o collocati a terra in adiacenza».
*31.12. (Nuova formulazione) Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
*31.35. (Nuova formulazione) Lucchini, Capitanio, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*31.88. (Nuova formulazione) Liuzzi.
*31.122. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, e comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
1-quinquies. L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefìci fruiti.
**31.93. (Nuova formulazione) Cadeddu, Marzana, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Pignatone.
**31.79. (Nuova formulazione) Rotta.
**31.59. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree SIN, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate industriali, le soglie di cui all'allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW.
31.121. (Nuova formulazione) D'Attis, Elvira Savino, Labriola, Giannone.
Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:
Art. 31-bis.
(Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico)
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla fonte idraulica,» sono inserite le seguenti: «anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro»;
b) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4».
*31.010. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*31.021. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Casino, Paolo Russo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Colucci.
Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:
Art. 31-bis.
(Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«16-bis. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere».
31.018. Daga.
Al capo VI, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori)
1. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano».
*32.05. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent.
*32.011. Gagliardi.
*32.012. Rotelli, Foti, Prisco, Butti, Donzelli, Rachele Silvestri.
*32.021. Zucconi.
*32.023. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
*32.033. Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Tartaglione, Milanato, Sarro, Casino, Ferraioli, D'Attis, Paolo Russo, Cattaneo.
*32.039. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
Al capo VII del titolo I della parte II, dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema di manomissione e l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture per la ricarica elettrica)
1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Nell'ottica della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica su suolo pubblico presenta l'istanza all'Ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica unitamente a quella per gli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete di distribuzione concordati con il concessionario del servizio di distribuzione della rete elettrica competente. Ai fini di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 al termine del quale l'ente adotta entro e non oltre 30 giorni l'autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica con una durata minima di 10 anni nonché un provvedimento di durata illimitata intestato al gestore di rete per l'impianto di connessione».
33.0101. (Nuova formulazione) Chiazzese.
Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:
«i-bis) all'articolo 219-bis:
1) al comma 1, le parole: “Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, gli operatori economici, in forma individuabile o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande”;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:
1) gli obiettivi annuali qualitativi e quantitativi da raggiungere;
2) i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza;
3) i termini di pagamento e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l'imballaggio;
4) le premialità e gli incentivi economici da riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con cauzione;
5) l'eventuale estensione delle disposizioni del presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;
6) la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi;
7) la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori”».
35.94. (Nuova formulazione) Penna, Vignaroli, Maraia, Buffagni, Deiana, Licatini, Papiro, Grillo, Vianello, Grippa, Nappi, Villani, Martinciglio.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: «, fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse.
35.16. Lucchini, Benvenuto, Badole, Patassini, Vallotto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti».
35.63. Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)
1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in conferenza unificata, approva il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle ADSP e delle Regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal Piano complementare del PNRR, e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle ADSP. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*6.02. (Nuova formulazione) Morgoni.
*6.03. (Nuova formulazione) Deiana, Ficara.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Il Ministro della transizione ecologica trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l'indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione.
0.36.041.5. (Nuova formulazione) Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.
0.36.041.21. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali territorialmente competenti, attua interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.
0.36.041.19. Lucchini, Iezzi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Patassini, Valbusa, Vallotto, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, comma 13, dopo le parole: alla ricognizione inserire le seguenti: e omogeneizzazione e dopo le parole: atte ad assicurare un flusso informatico ordinato inserire le seguenti: omogeneo a livello nazionale.
0.36.041.7. Daga.
All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
18-bis. Al fine di accelerare e semplificare gli interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il dissesto idrogeologico, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: «limitatamente a quelli indicati all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi quelli indicati all'articolo 1».
*0.36.041.2. Cortelazzo.
*0.36.041.6. Daga, Di Lauro, Maraia.
Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:
Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)
1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico» o «commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Presidenti delle regioni» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,»;
2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;
c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo».
5. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico».
6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica».
b) all'ultimo periodo le parole «Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;
c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».
7. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo».
8. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.
9. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
10. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
11. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.
12. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.
13. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli compresi nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi.
14. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.
15. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari
16. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio Nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema Rendis avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera gggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
17. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 13 a 16, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
36.041. (Nuova formulazione) I Relatori.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)
1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.
33.090. Davide Crippa, Sut.
All'articolo 32, comma 1, lettera a), ultimo periodo, alle parole: I nuovi aerogeneratori premettere le seguenti: Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti e il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori,
32.30. (Nuova formulazione) Maraia.
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3-quater con il seguente:
3-quater. Per «altezza massima dei nuovi aerogeneratori» h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e, per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente.
*32.5. Buratti.
*32.14. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*32.21. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*32.37. D'Attis.
*32.39. (Nuova formulazione) Labriola.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: «ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente».
37.3. (Nuova formulazione) Braga, Pezzopane, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.
Al capo VIII, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi)
1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi, all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» è inserita la seguente: «anche».
37.023. Vianello.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 341, sostituire le parole: «di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» con le seguenti: «per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante il caricamento in piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352».
b) al comma 343, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'ufficio centrale per il referendum verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma».
c) il comma 344 è sostituito dal seguente:
«344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'ufficio centrale per il referendum, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero anche come copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
2. All'articolo 8, comma 6, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
38.027. Magi, Baldino, Fratoianni, Iezzi, Noja, Pini, Ungaro, Versace, La Marca, Schirò, Muroni, Bruno Bossio, Brescia, D'Ettore, Cortelazzo.
Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:
Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari obbligatori all'autorità di pubblica sicurezza)
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «uffici delle Forze dell'ordine» sono sostituite dalle seguenti: «uffici e comandi delle Forze di polizia»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle Forze di polizia l'adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto».
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Il prefetto, quando accerti, per il tramite dell'ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste dall'articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Resta ferma la possibilità per l'ufficio o comando delle Forze di polizia di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.
39.3. (Nuova formulazione) Buratti, Rotta.
Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
*39.2. De Menech, Cenni.
*39.4. Ruffino.
*39.10. Gagliardi.
*39.13. Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Iezzi.
*39.27. Paolo Russo, Sarro, Cortelazzo, Mazzetti, Tartaglione.
*39.32. Pella, Cortelazzo, Labriola, Mazzetti, Milanato, Cattaneo, Tartaglione, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati)
1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:
«Art. 62-quater. – (Anagrafe nazionale dell'istruzione) – 1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, di docenti e personale ATA e di istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.
Art. 62-quinquies.
(Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)
1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS)
2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca per le relative finalità istituzionali.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, ANIS è costantemente allineata con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
4. I cittadini, per consultare i propri dati anche a fini certificativi, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche dati di rilevanza nazionale d'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;
b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore e nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, l'ANPR e con le altre anagrafi d'interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.»
Art.39-ter.
( Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 234.
(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)
1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica Convenzione di durata pluriennale.
2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
39.016. (Nuova formulazione) Vacca.
Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
Articolo 39-bis.
(Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative)
1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto- legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.
2. Fino all'adozione delle nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 2480 del codice civile.
3. Il compenso per l'attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.
39.019. (Nuova formulazione) Carabetta.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
«2-bis. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere».
*40.23. Marco Di Maio, Fregolent.
*40.35. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Dopo il comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del precedente comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003».
**40.6. (Nuova formulazione) Butti, Foti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Mollicone, Rotelli, Prisco, Donzelli.
**40.47. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Navarra, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti.
**40.67. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Tartaglione.
Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:
Articolo 40-bis.
(Disposizioni urgenti per il collegamento in fibra ottica e la parità di accesso alle risorse elettroniche)
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire concernenti la realizzazione di nuovi edifici di tipo residenziale, le amministrazioni competenti individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare i collegamenti tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione».
40.05. (Nuova formulazione) Paita, Fregolent, Marco Di Maio.
Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 5, primo periodo, dopo le parole: degli obblighi previsti dagli articoli 5, aggiungere le seguenti: 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,
41.3. Navarra, Bruno Bossio, Ceccanti.
All'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: la spesa di 3.318.400 euro, aggiungere le seguenti: da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e Sogei S.p.A. per l'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria, e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.
b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;
b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» sono soppresse;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» sono soppresse.
d) al comma 6, il terzo periodo è soppresso;
e) al comma 6, quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:
«491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procederà sulla base dei valori e delle evidenze ultime disponibili».
4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla, legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.
42.01. (Nuova formulazione) Carnevali, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all'adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica, con il compito di analizzare e promuovere l'adozione di strumenti metodologici ed operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare studi e formulare proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in materia di veicoli a guida autonoma.
2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è definita la composizione e disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle attività dell'Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
*43.13. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Andrea Romano.
*43.14. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:
a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;»
**43.11. Gariglio, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Andrea Romano.
**43.15. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**43.16. Grippa.
Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
8-bis. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tratte diverse da quelle previste dal primo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al secondo periodo, ad ANAS s.p.a. che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della Strada Statale 1 – Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e ANAS s.p.a. relativo al periodo 2021 – 2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di programma relativo al periodo 2021 – 2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.a. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate».
44.4. (Nuova formulazione) Andrea Romano, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Sani.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali 2006, degli XI Giochi Paralimpici di Torino e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012 n. 65 il termine di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 9 ottobre 2000 n. 285, come già prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.
44.10. (Nuova formulazione) Iezzi, Badole, Capitanio, Donina, Fogliani, Giacometti, Zanella, Zordan, Bordonali, Rixi, Maccanti, Tombolato, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Furgiuele, Fregolent, Porchietto.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti pubblici PNRR e PNC)
1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
47.01. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 3, dopo le parole: «esiti delle interrogazioni», inserire le seguenti: «, anche demandate al gruppo interforze tramite il “Sistema di Indagine” informativo gestito dal CED (SDI),».
51.59. Baldino, Alaimo, Azzolina, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ferraresi.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Semplificazione incasso assegni)
1. All'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il girante per l'incasso può attestare la conformità della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.
La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo».
*55.02. D'Ettore.
*55.05. Ungaro, Fregolent, Marco Di Maio.
Sostituire l'articolo 59 con il seguente
Art. 59.
(Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)
1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è prorogato al 31 dicembre 2021.
59.2. (Nuova formulazione). Pezzopane, Alaimo, Azzolina, Baldino, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Ceccanti, Ciampi, Fiano, Giorgis, Mauri, Pollastrini, Raciti, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Rotta, Milanato, Paolo Russo, Sarro, Tartaglione, Casino, Cortelazzo, Ferraioli, Labriola, Mazzetti, Valentini.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)
1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:
a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;
c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;
8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e ad essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
63.013. (Nuova formulazione) Alberto Manca, Carbonaro, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Deiana, Baldino.
Al comma 2, capoverso articolo 21, sostituire le parole da: dieci componenti fino alla fine del comma con le seguenti: Tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio Universitario nazionale (CUN), dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council, dall'Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dall'European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.
Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'Università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore a 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.765.488,95 a decorrere dall'anno 2022. si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di euro 30.000 per l'anno 2021 e di euro 90.000 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e di 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali con incremento della corrispondente dotazione organica, un contingente di alta professionalità pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.
6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 979.167,08 per l'anno 2021 e di euro 5.246.504,48 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministro dell'istruzione, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di tre posizioni dirigenziali di prima fascia. Nelle more che il Ministero provveda all'adeguamento della propria struttura organizzativa, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti, le tre posizioni dirigenziali di prima fascia sono attribuite, con funzioni di studio e ricerca, una presso gli uffici di diretta collaborazione, una presso il dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ed una presso il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.407,12 per l'anno 2021 e a 1.542.221,37 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
64.16. (Nuova formulazione) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Palmieri, Milanato, Tartaglione, Cortelazzo.
Al comma 2, sostituire le parole: consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, con le seguenti: consente alle Pubbliche Amministrazioni, agli enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso temporaneo e limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta dell'interessato,.
66.6. De Toma, Rachele Silvestri.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del capotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'Art. 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77»;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. «Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.»;
c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita».
10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi»;
d) al comma 13-ter, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo», sono inserite le seguenti: «anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti»;
e) dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente: «13-quater. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
*33.088. (Nuova formulazione) Terzoni, Sut, Maraia, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Licatini, Micillo, Traversi, Varrica, Vianello, Zolezzi, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Alaimo, Azzolina, Baldino, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.
*33.0150. (Nuova formulazione) Nardi, Benamati, Pezzopane, Bonomo, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*33.24. (Nuova formulazione) Prisco, Foti, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri.
*33.84. (Nuova formulazione) Gagliardi.
*33.97. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Furgiuele, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*33.124. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
*33.168. (Nuova formulazione) Maraia.
*33.181. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Milanato, Sarro, Tartaglione, Porchietto, Barelli, Giacomoni, Mandelli.
*33.252. (Nuova formulazione) Barelli, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Milanato, Tartaglione, Sarro, Cattaneo, Ferraioli, Casino.
*33.65. (Nuova formulazione) Rachele Silvestri, Foti, Prisco, Butti, Donzelli.
*33.88. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*33.129. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Fregolent.
*33.145. (Nuova formulazione) Lupi.
Al comma 1, dopo le parole: dei rispettivi organismi associativi inserire le seguenti: nonché di Roma capitale.
3.28. I Relatori.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)
1. La Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR – è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente della Segreteria tecnica, è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente può essere composto, altresì, da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il cui trattamento economico è stabilito al momento del conferimento dell'incarico.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente, di chiamata e le specifiche professionalità richieste.
4. Per la durata degli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il primo periodo del comma 1, dell'articolo 4.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per gli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di euro 900.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4.01. (Nuova formulazione) I Relatori.
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
52.24. I Relatori.
All'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: , con oneri fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
Conseguentemente, all'articolo 57 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57.23. I Relatori.
ALLEGATO 3
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).
PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 38.027
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 341 è sostituito dal seguente:
«341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per la presentazione di una proposta di progetto di legge prevista dall'articolo 71 della Costituzione. Per la raccolta del firme, in deroga al disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il gestore della piattaforma carica sulla stessa, su richiesta dei promotori formulata successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 352 del 1970, la proposta di referendum o di progetto di legge recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352. Il gestore della piattaforma rende disponibile per la sottoscrizione la proposta di referendum o di progetto di legge entro due giorni dalla richiesta dei promotori. Ai fini della valida apposizione della sottoscrizione dell'elettore la piattaforma acquisisce, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero».
b) il comma 343 è sostituito dal seguente:
«343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021 e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma. Con il medesimo decreto, inoltre, le modalità di accesso alla piattaforma, le tipologie di dati oggetto di trattamento, e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679, nonché le modalità attraverso le quali l'Ufficio centrale per il referendum o la Camera presso la quale il progetto di legge è presentato possono accedere alla piattaforma per verificare la validità delle firme raccolte elettronicamente. Il gestore della piattaforma rilascia ai promotori entro due giorni dalla richiesta apposita certificazione contenente l'elenco dei sottoscrittori, con indicazione dei dati raccolti ai sensi dell'ultimo periodo del comma 341 oltre che del testo della proposta di referendum o del progetto di legge con le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352. La certificazione di cui al periodo precedente deve essere depositata dai promotori, unitamente al deposito delle sottoscrizioni raccolte con modalità non telematica, presso l'Ufficio centrale per il referendum o la Camera in cui il progetto di legge è presentato.».
c) il comma 344 è sostituito dal seguente:
«344. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero nonché l'autodichiarazione relativa alla condizione di disabilità del sottoscrittore. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito delle firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'ufficio centrale per il referendum, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero anche come copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
2. All'articolo 8, comma 6, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2021 cui si provvede:
a) quanto ad euro 200.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per l'anno 2021;
b) quanto ad euro 200.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38.027. (Nuova formulazione) Magi, Baldino, Fratoianni, Iezzi, Noja, Pini, Ungaro, Versace, La Marca, Schirò.
ALLEGATO 4
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
Ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, propongo le seguenti correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge:
All'articolo 1:
al comma 4:
alla lettera a), la parola: «organo» è sostituita dalle seguenti: «l'organo»;
alla lettera b), le parole: «comma 1037 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1037 e seguenti,»;
alla lettera c), la parola: «Piano» è sostituita dalle seguenti: «il Piano»;
alla lettera d), le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli»;
alla lettera f), le parole: «regolamento del» sono sostituite dalle seguenti: «il regolamento del»;
alle lettere g), i) e q), la parola: «struttura» è sostituita dalle seguenti: «la struttura»;
alla lettera l), le parole: «Ministeri e strutture» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministeri e le strutture»;
alla lettera m), le parole: «con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;
alla lettera o), le parole: «soggetti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici»;
alla lettera s), le parole: «Piano nazionale integrato per l'energia e clima» sono sostituite dalle seguenti: «il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima».
All'articolo 2:
al comma 2:
alla lettera c), dopo le parole: «regionale o locale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera f), le parole: «aggiorna periodicamente il» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce periodicamente al»;
alla lettera l), la parola: «coerente» è sostituita dalle seguenti: «coerenti»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «di Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle Regioni» e, al secondo periodo, le parole: «partenariato economico e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «partenariato economico, sociale e territoriale»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «Comitato sulla transizione ecologica di cui all'art.» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo» e le parole: «per transizione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «per la transizione digitale».
All'articolo 4:
al comma 2, lettera d), le parole: «di cui all'articolo 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6» e le parole: «della tempistica programmata» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi programmati»;
al comma 3, le parole: «decreto legislativo. 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 luglio».
All'articolo 5:
al comma 2, terzo periodo, le parole: «analisi d'impatto della regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «analisi dell'impatto della regolamentazione», le parole: «Nucleo, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo istituito» e le parole: «ministri, ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ministri ai sensi»;
al comma 3, lettera b), le parole: «verifiche d'impatto della regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «verifiche dell'impatto della regolamentazione» e le parole: «al fine garantire» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire».
All'articolo 6:
al comma 3, dopo le parole: «euro 1.859.000» è inserita la seguente: «annui».
All'articolo 7:
al comma 2, primo periodo, le parole: «dei relativi target e milestone» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi obiettivi finali e intermedi»;
al comma 6, terzo periodo, le parole: «Alla stessa Società» sono sostituite dalle seguenti: «Alla società Sogei S.p.A.».
All'articolo 8:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «e comunque fino al» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei relativi milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «dei milestone e target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi intermedi e finali».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
al comma 3, le parole: «di Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «della società Consip S.p.A.»;
al comma 5, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi del PNRR» e le parole: «programmi UE» sono sostituite dalle seguenti: «programmi dell'Unione europea».
All'articolo 11:
al comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società Consip S.p.A.» e, al terzo periodo, le parole: «Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società Consip. S.p.A.»;
al comma 2, le parole: «Le disposizioni al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del presente articolo» e le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Consip S.p.A.» e, al secondo periodo, dopo le parole: «8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 12:
al comma 1, al primo periodo, la parola: «PNNR» è sostituita dalla seguente: «PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti»;
al comma 2, dopo la parola: «coordinamento» sono inserite le seguenti: «nei riguardi» e le parole: «Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
al comma 3, secondo periodo, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
al comma 4, la parola: «piano» è sostituita dalla seguente: «PNRR»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «per la per la» sono sostituire dalle seguenti: «per la» e le parole: «d della regolazione» sono sostituite dalle seguenti: «della regolazione»;
al secondo periodo, le parole: «intesa con la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza» e le parole: «decreto legislativo, 28 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 agosto»;
al terzo periodo, la parola: «PNRR» è soppressa.
All'articolo 14:
al comma 1, al primo periodo, le parole: «il meccanismo» sono sostituite dalle seguenti: «al meccanismo», le parole: «i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «ai poteri» e le parole: «trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano» e, al secondo periodo, dopo le parole: «del decreto-legge» è inserita la seguente: «n.».
All'articolo 15:
al comma 2, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;
al comma 6, le parole: «del 12 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «12 novembre».
All'articolo 16:
al comma 1:
alla lettera c), alinea e numeri da 1) a 3) e da 5) a 12), le parole: «a decorrere dall'anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;
alla lettera c), numero 4), le parole: «per 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
Alla rubrica del titolo I della parte II, la parola: «velocizzazione» è sostituita dalla seguente: «accelerazione».
All'articolo 17:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto», le parole: «del CNR» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)», le parole: «dell'ENEA e dell'ISS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS)» e le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o nella posizione di»;
alla lettera b), le parole: «di cui al comma 2-bis, dà» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis danno».
All'articolo 20:
al comma 1:
al capoverso 2, terzo periodo, le parole: «il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro»;
al capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «comma 2-bis, si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis si esprime»;
al capoverso 2-quater, al secondo periodo, le parole: «ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione ecologica» e, al secondo periodo, le parole: «trenta giorni.» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni.»;
al comma 2, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2022» e le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023».
All'articolo 21:
al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4, dopo le parole: «all'articolo 8, comma 2-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 23:
al comma 1, capoverso Art-26-bis:
le parole: «Art-26-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 26-bis.»;
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «nulla osta e assensi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «tecnico economica» sono sostituite dalle seguenti: «tecnica ed economica»;
al comma 4, secondo e terzo periodo, dopo le parole: «sugli interessi coinvolti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 24:
al comma 1, lettera d):
al capoverso 7, terzo periodo, le parole: «dalla data di convocazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della prima riunione»;
al capoverso 7-ter, le parole: «strumenti urbanistici,» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti urbanistici».
All'articolo 25:
al comma 1, lettera a):
al capoverso 4-bis, lettera d), la parola: «stato» è sostituita dalla seguente: «Stato»;
al capoverso 4-ter, primo e secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse.
All'articolo 27:
al comma 1, capoverso Art. 3-septies:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «inoltrare» è sostituita dalla seguente: «inviare» e le parole: «, con le modalità di cui al comma 3,» sono soppresse;
al secondo periodo, le parole: «salvo rettifica» sono sostituite dalle seguenti: «salva rettifica» e la parola: «valenza» è sostituita dalla seguente: «efficacia»;
al comma 2, dopo le parole: «del proprio sito» è inserita la seguente: «internet».
All'articolo 28:
al comma 1:
alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «L'autorità competente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, primo periodo, le parole: «comma 3 del» sono soppresse;
All'articolo 29:
al comma 5, le parole: «si provvede quanto a 1. 550.000» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede quanto a 1.550.000 euro».
All'articolo 31:
al comma 2, capoverso 9-bis:
al primo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 1»;
al secondo periodo, dopo le parole: «una autodichiarazione» sono inserite le seguenti: «dalla quale risulti»;
al comma 3, i segni: «». sono soppressi.
La rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di efficienza energetica».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 10-bis, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «1 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
alla lettera c):
al capoverso 13-ter, lettera d), le parole: «Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento» sono soppresse;
dopo il capoverso 13-ter è inserito il seguente:
«13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento»;
al comma 4, le parole: «e, dal comma 3, pari a di» sono sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 3, pari a» e le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».
All'articolo 35:
al comma 1:
alla lettera b):
al numero 2), dopo la parola: «intendendosi» è inserita la seguente: «tali»;
al numero 3), capoverso 4-bis, le parole: «decreto legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;
alla lettera g), numero 4), le parole: «4) al comma 6, primo periodo, le parole “235,” sono soppresse» sono sostituite dalle seguenti: «g-bis) all'articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola: “, 235,” è sostituita dalla seguente: “e”»;
alla lettera i), capoverso Art. 216-ter:
al comma 4, al primo periodo, le parole: «oli usati» sono sostituite dalle seguenti: «olii usati» e, al secondo periodo, le parole: «della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019»;
al comma 5, le parole: «corredati da» sono sostituite dalle seguenti: «corredati di» e le parole: «nonché da» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;
al comma 6, le parole: «inerenti la gestione dei rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla gestione dei rifiuti»;
alla lettera l), capoverso 6, le parole: «successivo, sono» sono sostituite dalle seguenti: «successivo sono»;
alla lettera m), la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito»;
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «L'autorità competente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 36:
al comma 3, alinea, le parole: «decreto legislativo 2018 n. 34,» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,».
All'articolo 37:
al comma 1:
alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «messa in sicurezza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera h):
al numero 7), le parole: «atti di assensi» sono sostituite dalle seguenti: «atti di assenso»;
al numero 10, capoverso 9-quinquies, le parole: «è sottoposto» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposta».
All'articolo 38:
al comma 2:
alla lettera c), capoverso Art. 64-ter:
al comma 6, le parole: «in capo» sono sostituite dalla seguente: «spettanti»;
al comma 7, primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti».
All'articolo 39:
al comma 1, lettera d), capoverso 6-bis, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «per cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «per i cittadini»;
alla lettera b), numero 2) le parole: «le basi dati» sono sostituite dalle seguenti: «le basi di dati»;
alla lettera d), le parole: «sono aggiunte le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;
al comma 3, le parole: «delle lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera».
All'articolo 40:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «All'articolo 86,» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 86»;
alla lettera b), le parole: «articoli 87 e 88»; sono sostituite dalle seguenti: «articoli 87 e 88 del presente codice».;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «e, sono aggiunti» sono sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunti»;
alla lettera b):
al capoverso 8, le parole: «ad eccezione del termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini» e dopo le parole: «comma 9» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;
al capoverso 9:
al primo periodo, le parole: «della relativa domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «della relativa domanda»;
al secondo periodo, le parole: «7 agosto 1990 n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «7 agosto 1990, n. 241»;
al quinto periodo, la parola: «espressi.» è sostituita dalla seguente: «espressi».;
al comma 3, lettera b), capoverso 5, le parole: «ad eccezione del termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini», dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 41:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «Piano nazionale di ripresa o di resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
al capoverso Art. 18-bis, comma 6, le parole: «, ricevuta la segnalazione» sono sostituite dalle seguenti: «che, ricevuta la segnalazione» e le parole: «articoli 117, comma 5, e 120, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 117, quinto comma, e 20, secondo comma»;
al comma 2, lettera b), alinea, la parola: «4-quater,» è sostituita dalla seguente: «4-quater».
All'articolo 42:
al comma 1, dopo le parole: «2021, n. 52,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,»;
al comma 2, le parole: «decreto-legge 22 n. 52 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 52 del 2021».
All'articolo 43:
al comma 1, le parole: «delle infrastrutture e delle mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della mobilità».
All'articolo 44:
al comma 1, le parole: «progetto di fattibilità tecnico – economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;
al comma 2, la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «3 agosto 2006, n. 152», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152»;
al comma 4, la parola: «articolo 47» è sostituita dalle seguenti: «articolo 46 del presente decreto»;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole: «progetto di fattibilità tecnico – economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»;
al quinto periodo, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi» e alla fine del periodo è aggiunto il seguente segno d'interpunzione: «.»;
al comma 7, le parole: «progetto esecutivo direttamente» sono sostituite dalle seguenti: «progetto esecutivo»;
al comma 8, la parola: «articolo12» è sostituita dalle seguenti: «articolo 12».
All'articolo 45:
al comma 3, le parole: «somma omnicomprensiva» sono sostituite dalla seguente: «somma»;
al comma 5, le parole: «1.381.490per l'anno 2021 e in euro 2.762.979per» sono sostituite dalle seguenti: «1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per».
All'articolo 46:
al comma 1:
al secondo periodo, le parole: «previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;
al terzo periodo, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;
al sesto periodo, le parole: «dibattito pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dibattito pubblico»;
al settimo periodo, le parole: «22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro».
All'articolo 47:
al comma 1, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;
al comma 4, le parole: «dell'offerta, criteri» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta, di criteri» e la parola: «comma7» è sostituita dalle seguenti: «comma 7»;
al comma 5, lettera a), le parole: «quelle di cui all'articolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo» e le parole: «quelle di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «ovvero del» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al» e, al secondo periodo, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;
al comma 8, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti» e la parola: «differenziate» è sostituita dalla seguente: «differenziati».
All'articolo 48:
al comma 1, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;
al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
al comma 7, le parole: «della presente disposizione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 49:
al comma 1, lettera a), le parole: «pertanto abrogato» sono sostituite dalla seguente: «soppresso»;
al comma 3, lettera a), le parole: «articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53».
All'articolo 50:
al comma 2, le parole: «delle determinazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle determinazioni».
All'articolo 51:
al comma 1, lettera e):
al numero 3), le parole: «della collegio» sono sostituite dalle seguenti: «del collegio»;
al numero 5), capoverso 8-bis, primo periodo; la parola: «deflattivi» è sostituita dalla seguente: «deflativi»;
al comma 3, le parole: «n. 76 del 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 76 del 2020».
All'articolo 52:
al comma 1, lettera a):
al numero 1.2, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti agli» e le parole: «capoluogo di province.» sono sostituite dalle seguenti: «capoluogo di provincia;»;
al numero 6), le parole: «Consiglio superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio superiore».
All'articolo 53:
al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
al comma 4, le parole: «alla tempistica» sono sostituite dalle seguenti: «ai tempi»
al comma 5:
alla lettera a):
al numero 2), capoverso 2, le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;
al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: «“L'interscambio” sono sostituite dalle seguenti: “L'interscambio”;
alla lettera d), numero 2), capoverso 2, secondo periodo, le parole: “con-le” sono sostituite dalle seguenti: “con le”.
All'articolo 54:
al comma 2, le parole: “n. 148 del 2017,” sono sostituite dalle seguenti: “n. 148 del 2017”.
All'articolo 55:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), dopo le parole: “articolo 7-ter” sono inserite le seguenti: “, comma 1, alinea,”;
alla lettera b), numero 2), le parole: “decreto-legge n. 76 del 2020” sono sostituite dalle seguenti: “decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
All'articolo 57:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), le parole: “è sostituto” sono sostituite dalle seguenti: “è sostituito” e le parole: “comma 1 a-quater” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera a-quater)”;
alla lettera c), capoverso Art. 5-bis:
al comma 5, le parole: “autorizzazione unica,” sono sostituite dalle seguenti: “autorizzazione unica”;
al comma 6, le parole: “prevista di” sono sostituite dalle seguenti: “prevista dai”;
al comma 2, le parole: “l'efficacia del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1”;
al comma 4, le parole: “programmazione periodo di programmazione” sono sostituite dalle seguenti: “– periodo di programmazione”.
All'articolo 58:
al comma 1, capoverso 15, le parole: “programma-quadro” sono sostituite dalle seguenti: “programma quadro” e le parole: “che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale,” sono sostituite dalle seguenti: “, che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale”.
All'articolo 59:
al comma 1:
al capoverso 1-quater, le parole: “d'intesa” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto”;
al capoverso 1-quinquies, le parole: “bilancio 2021.”» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio 2021'».
All'articolo 62:
al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo».
All'articolo 64:
al comma 2, capoverso Art. 21, comma 2, lettera a), le parole: «cui l'Italia è parte» sono sostituite dalle seguenti: «di cui l'Italia è parte»;
al comma 5, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di 20 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui» e, al terzo periodo, le parole: «e di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a 20 milioni di euro annui»;
al comma 7, le parole: «alta formazione, artistica» sono sostituite dalle seguenti: «alta formazione artistica»;
al comma 7, capoverso:
all'alinea, le parole: «Agli oneri previsti dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7»;
al primo trattino, le parole: «- quanto a 8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a) quanto a 8 milioni» e le parole: «131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge»;
al secondo trattino, le parole: «- quanto a 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «b) quanto a 4 milioni» e le parole: «131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge».
All'articolo 65:
al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilità sostenibili».
All'articolo 66:
al comma 2, le parole: «con disabilità, l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «con disabilità l'accesso»;
alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è inserita la seguente: «di».
All'allegato I:
nell'intestazione, le parole: «(Articolo 17)» sono sostituite dalle seguenti: «(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma 1, lettera b))»;
alla voce 1.4, lettera b, la parola: «conFuel» è sostituita dalle seguenti: «con Fuel».